(Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) - Modifica del 25 maggio 2011

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "(Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) - Modifica del 25 maggio 2011"

Transcript

1 nell agricoltura (, OMSt) - Modifica del 25 maggio 2011 Contesto Essendosi dimostrato efficace, l'attuale concetto di sostegno dei miglioramenti strutturali viene in linea di massima mantenuto. Si rendono, invece, necessari adeguamenti specifici a seguito della risposta del Consiglio federale alla mozione Hess (Mo ) in merito alla produzione di funghi, alla promozione mirata di aziende produttrici di specialità nel campo della produzione vegetale e per una promozione della pesca e della piscicoltura analoga a quella dell'agricoltura. Anche l'ue applica strumenti di promozione per queste aziende di produzione di derrate alimentari. In un contesto di mercati aperti urge migliorare il sostegno per garantire le pari opportunità. Le disposizioni esecutive vengono inoltre adeguate sulla base delle esperienze maturate nell'esecuzione attraverso gli strumenti finora in uso. Sintesi delle principali modifiche Funghi, germogli e cicoria vengono prodotti in un edificio e utilizzati per l'alimentazione umana. Questi metodi di produzione, finora, non erano classificati in maniera uniforme nell'agricoltura, perchè si basano solo indirettamente sulla fotosintesi. Ora possono essere incentivati, come le colture speciali, con aiuti agli investimenti. La pesca a titolo professionale e la piscicoltura hanno beneficiato, finora, di un sostegno finanziario decisamente più basso rispetto all'agricoltura. La modifica comporta un aumento dell'aiuto iniziale e possibilità di concedere contributi a installazioni di produzione conformi alla protezione degli animali. La revoca di crediti d'investimento viene allentata e disciplinata in analogia a quella dei contributi. Un più corto termine di valutazione e di disdetta per una ridistribuzione dei mezzi finanziari della Confederazione all'interno dei Cantoni consente di gestire meglio e impiegare in maniera mirata i finanziamenti. Inoltre, in base all'esperienza acquisita nell'applicazione vengono precisati anche concetti e responsabilità nonché adeguati i rinvii. Commento ai singoli articoli Articolo 2 Definizioni La modifica concerne una precisazione del limite di 50 carichi normali e, di conseguenza, un'armonizzazione con l'articolo 11 capoverso 1 lettera b. Capoverso 2 Le aziende della produzione vegetale produttrici di funghi, germogli e simili, nonché di cicorie si basano solo indirettamente sulla fotosintesi. I vegetali vengono prodotti in un edificio senza luce diurna e sono utilizzati per l'alimentazione umana. L'elenco precisa che tali forme di produzione possono essere finanziate con aiuti agli investimenti, nonostante non ricevano pagamenti diretti e non possano a- dempiere la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate di cui all'articolo 70 LAgr. Di conseguenza, come per l'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale, gli articoli 3-9 sono applicabili solo in base a questo principio. La promozione di tali impianti di produzione viene effettuata come quella delle colture speciali secondo l'articolo 44 capoverso 1 lettera e.

2 Articolo 12 Esclusione dell aiuto agli investimenti Capoverso 3 Le aziende di cui all'articolo 2 capoverso 2 non ricevono pagamenti diretti. Non si può pertanto pretendere il rispetto delle disposizioni dell'ordinanza sui pagamenti diretti. L'esclusione di cui al capoverso 2 lettera b (destinata a scopi non agricoli) è automaticamente adempiuta, considerato che tali a- ziende producono derrate alimentari o trasformano prodotti agricoli conformemente agli articoli 93 capoverso 1 lettera d e 107a LAgr. Articolo 15 Costi per bonifiche fondiarie che danno diritto ai contributi lettere d ed e I rimandi all'articolo 14 non erano, finora, chiari: va integrata l'indicazione "capoverso 1". Capoverso 3 lettera d L'esclusione dal diritto ai contributi si applica non solo agli impianti interni di approvvigionamento con acqua ed elettricità di cui all articolo 14 capoverso 2, bensì anche agli allacciamenti di base per aziende con colture speciali e per insediamenti rurali di cui all'articolo 14 capoverso 1 lettera i. Tale rinvio viene integrato per garantire la chiarezza in proposito. Articolo 15a Lavori nell ambito del ripristino periodico che danno diritto ai contributi lettera c Nell'estate 2008, l'ufag ha condotto presso i servizi cantonali preposti alle migliorie fondiarie un sondaggio sullo stato dei drenaggi in Svizzera. Dalla valutazione delle risposte 1 è emersa la necessità di sostenere tramite provvedimenti mirati la sostanza e il mantenimento del valore degli impianti di drenaggio esistenti, in parte vecchi, in vista della sfida futura della sicurezza alimentare. Le possibilità di sostegno dell'omst attualmente disponibili sono, in linea di massima, sufficienti. Tuttavia, è indicato un adeguamento specifico del ripristino periodico dei drenaggi affinché possano essere sostenute sia le condotte principali e i collettori, sia le condotte di drenaggio. Per tale motivo, nel testo dell'ordinanza è stato introdotto il termine collettivo "condotte di evacuazione". Dall'esperienza finora acquisita con il ripristino periodico, inoltre, è emerso che i lavori di risanamento degli impianti di pompaggio non rientrano nel ripristino periodico, ma sono piuttosto una ristrutturazione. Il sostegno finanziario di tali operazioni poggia, pertanto, sugli articoli 14, 15, 16 e 17. Di conseguenza, il ripristino degli impianti di pompaggio di cui all'articolo 15a può essere stralciato. Articolo 15b Costi per progetti di sviluppo regionale che danno diritto ai contributi La modifica concerne solo il testo francese. Il termine "costi" utilizzato in tedesco e in italiano è stato tradotto in maniera diversa nella versione francese. Di conseguenza, il termine meno ricorrente "coûts" viene sostituito da "frais", più frequentemente utilizzato. 1 Il rapporto di valutazione del sondaggio può essere consultato sulla pagina Internet dell'ufag sotto: (in ted. e fr.).

3 Articolo 16 Aliquote dei contributi Capoverso 3 Modifica analoga a quella dell'articolo 15b. Articolo 16a Costi che danno diritto ai contributi e aliquote dei contributi per il ripristino periodico Titolo Modifica analoga a quella dell'articolo 15b. lettera a frase introduttiva La modifica concerne solo il testo francese. Il concetto «drainage du chemin» è sostituito da «système d'évacuation des eaux du chemin». Quest'ultimo è più preciso e non può essere confuso con la designazione diffusa utilizzata per l'evacuazione delle acque dalle superfici agricole (drenaggi). lettera b Modifica analoga a quella dell'articolo 15a. Capoverso 2 Modifica analoga a quella dell'articolo 15a. Sulla scorta della formulazione del capoverso 1 lettera a il termine "canali di drenaggio" è sostituito dalla designazione più precisa "drenaggio". Articolo 17 Contributi supplementari lettera c Nell'ambito delle sfide future concernenti la sicurezza alimentare acquisiscono particolare importanza le superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC). Secondo il piano settoriale della Confederazione, i Cantoni devono mantenere una quantità minima di SAC (assegnazione dei contingenti cantonali nel decreto del Consiglio federale dell'8 aprile 1992). Nell'ottica di un sistema d'incentivi deve essere realizzata la base per poter finanziare con un contributo supplementare provvedimenti nell'ambito dei miglioramenti strutturali, se questi contribuiscono all'assicurazione della qualità della SAC. In questo contesto si potrebbe, ad esempio, pensare a misure di ripristino e ristrutturazione dei drenaggi sulle SAC. lettera e Analogamente alle nuove formulazioni alle lettere c e g la congiunzione "o" sostituisce la "e". Tale modifica è adeguata anche da un punto di vista materiale, considerato che le misure per la conservazione delle costruzioni rurali e quelle per la conservazione dei paesaggi rurali non sempre coincidono e possono avere peculiarità differenti. lettera g L'incentivo esistente per la particolare promozione di misure di produzione di energia rinnovabile va integrato e ampliato nell'ottica dell'utilizzo sostenibile delle risorse naturali. In caso di utilizzo di tecnologie rispettose delle risorse nel quadro di provvedimenti nell'ambito dei miglioramenti strutturali può essere erogato un contributo supplementare superiore. Si pensa, in questo caso, ad esempio, agli impianti d'irrigazione che, in futuro, dovrebbero usufruire di un maggiore sostegno per le infrastrutture di base, qualora il promotore si dichiari disposto ad applicare una tecnica a risparmio energetico e idrico (p.es. irrigazione a goccia) per gli impianti mobili di distribuzione non sovvenzionabili. L'incentivo aggiuntivo sarà applicato in relazione ai provvedimenti nell'ambito dei miglioramenti strutturali giusta la OMSt. È escluso un doppio sovvenzionamento di misure già finanziate tramite progetti per il miglioramento della sostenibilità nella gestione delle risorse naturali giusta gli articoli 77a e 77b LAgr.

4 Articolo 20 Prestazione del Cantone frase introduttiva, capoversi 1 bis e 2 Secondo l'articolo 3 capoverso 1 della legge sui sussidi (LSu), gli aiuti finanziari sono definiti vantaggi pecuniari che includono, in particolare, le prestazioni in denaro non rimborsabili, le condizioni preferenziali per mutui, le fideiussioni, come anche i servizi e le prestazioni in natura, gratuiti o a condizione di favore. Per chiarire il tipo di prestazione finanziaria cantonale, l'attuale "aiuto finanziario cantonale" è sostituito da "contributo cantonale sotto forma di prestazione pecuniaria non rimborsabile". Tale modifica non è di carattere materiale, considerato che già nella prassi attuata finora si è sempre richiesto un contributo cantonale non rimborsabile (a fondo perso) per il versamento di un contributo federale. Essa però inficia l'intenzione espressa da alcuni Cantoni, nell'ambito degli sforzi volti al risparmio, di concedere, in futuro, mutui rimborsabili ed esenti da interessi al posto del contributo cantonale. Articolo 22 Sostegno combinato concesso per gli edifici La nuova formulazione parziale dell'articolo non comporta alcun cambiamento pratico. Si definisce, però, in modo chiaro, che i requisiti per il contributo combinato sono validi solo per gli edifici agricoli o per le installazioni ed edifici delle piccole aziende artigianali. Considerata la differenza di impostazione e di tempistiche, in caso di bonifiche fondiarie o progetti di sviluppo regionale il sostegno coordinato e contemporaneo non risulta, in genere, opportuno. Articolo 25a Documenti della convenzione lettera e Normalmente, le convenzioni vengono concluse nel quadro di progetti di sviluppo regionale e raramente di bonifiche fondiarie. Come spiegato nella motivazione per la modifica dell'articolo 22, per questi tipi di progetti il sostegno coordinato e contemporaneo con contributi e crediti d'investimento è poco utilizzato. Di conseguenza, la richiesta del modulo di notifica per crediti di investimento come base per la preparazione della convenzione (assicurazione del contributo) non è giustificata. La presente disposizione può pertanto essere definitivamente abrogata. Articolo 27 Assegnazione del contributo Con il rimando esplicito all'articolo 22 si precisa per quali provvedimenti si hanno contemporaneamente l'assicurazione del contributo e l'approvazione del credito di investimento. Articolo 31 Inizio dei lavori e acquisti La modifica concerne soltanto il testo francese che, nella sua attuale forma («Il est interdit de»), può essere interpretato diversamente rispetto alla versione tedesca. La nuova versione è materialmente migliorata e, dal profilo contenutistico, allineata maggiormente alle prescrizioni della legge sui sussidi (art. 26 LSu). Articolo 36 Eccezioni al divieto di modifica della destinazione e di frazionamento Lettera e I miglioramenti strutturali non devono ostacolare il mutamento strutturale. Se un edificio o un impianto viene utilizzato per dieci anni dal pagamento finale conformemente alle disposizioni, in seguito si rinuncia alla richiesta di restituzione dei contributi in caso di modifica della destinazione dettata da motivi di politica agricola. Tale eccezione vale solo se gli edifici o gli impianti continuano a essere utilizzati a scopo agricolo ed è garantita la gestione dell'azienda.

5 Articolo 37 Restituzione dei contributi in seguito a modifica della destinazione e frazionamento Capoverso 2 bis Per una semplificazione amministrativa, la soglia dell'importo delle restituzioni alle quali si può rinunciare viene portata da 500 a 1000 franchi. Capoverso 6 lettera d Nell'ambito dei progetti di sviluppo regionale (PSR) è anche possibile sostenere installazioni mobili, macchine e veicoli, a condizione che siano adempiuti gli obiettivi e le prescrizioni generali di un PSR. Finora, le norme concernenti la durata di utilizzazione conforme non hanno tenuto conto di questa nuova possibilità. Considerata la breve durata di utilizzazione e di ammortamento, la scadenza legale per la modifica della destinazione di tali provvedimenti è fissata, in analogia al termine massimo di rimborso di cui all'articolo 52 capoverso 1 lettera a, a dieci anni. Articolo 43 Aiuto iniziale Capoverso 6 L'aiuto iniziale attualmente concesso a pescatori e piscicoltori che esercitano la professione a titolo principale è molto esiguo in confronto a quello per l'agricoltura. Ai giovani agricoltori che gestiscono aziende con almeno 1,25 unità standard di manodopera (USM) è versato, al momento, un aiuto iniziale di almeno 110'000 franchi. Dal settore della pesca, finora, sono giunte solo poche richieste. Un aumento dell'importo forfettario è pertanto giustificato e genera una parità di trattamento con l'agricoltura. Il sostegno è concesso solo a chi esercita la professione a titolo principale. Il rispetto delle disposizioni dell ordinanza sulla protezione degli animali, in particolare l'adempimento dei requisiti concernenti la formazione di cui all'articolo 196 OPAn, va comprovato già all'atto della presentazione della domanda. L'azienda dedita alla piscicoltura, inoltre, deve essere allestita in maniera da rispettare le disposizioni dell'ordinanza sulla protezione degli animali concernenti la detenzione e il trattamento. Qualora queste ultime non vengano rispettate, l'aiuto iniziale è revocato giusta l'articolo 59 lettera e. Articolo 45 Pesca e piscicoltura Vengono finanziati anche i provvedimenti edilizi e le installazioni per la produzione di pesce conformi alla protezione degli animali. Per ricevere il sostegno, l'azienda deve dimostrare di rispettare le disposizioni dell'ordinanza sulla protezione degli animali. Qualora gli investimenti non siano finalizzati solo alla pesca di pesci indigeni o alla produzione nazionale, ma ad esempio anche alla trasformazione o alla vendita di pesce importato, i costi computabili sono ridotti in rapporto all'utilizzo non destinato a tale scopo. Articolo 46 Importi forfettari per provvedimenti edilizi Capoverso 7 Modifica analoga a quella dell'articolo 15b. Articolo 49 Provvedimenti sostenuti lettera b Il testo dell'omst attualmente in vigore ha generato, in diversi casi, insicurezza giuridica a causa delle possibilità interpretative rispetto all'articolo 107 capoverso 1 lettera b LAgr. Il contenuto, però, è lo stesso. Con la nuova formulazione è stato rielaborato e precisato dal punto di vista tecnico. Con la menzione esplicita "razionalizzare le aziende" si stabilisce l'inclusione, come nell'articolo di legge, degli investimenti in comune che consentono una gestione razionale delle aziende agricole. Gli investimenti in comune aiutano a risparmiare sui costi di produzione, quali quelli delle rimesse per consor-

6 zi per l uso di macchine agricole, per l'acquisto di barre di distribuzione con tubi flessibili, nonché per i locali di stoccaggio dei concimi aziendali o dei mezzi di produzione. Il nuovo testo non genera un'estensione del sostegno ai settori della trasformazione, dello stoccaggio e della commercializzazione di prodotti regionali. In ogni caso, gli investimenti devono essere effettuati prevalentemente dai produttori (art. 11b OMSt). In caso di partecipazione da parte di non produttori o di utilizzo di edifici e impianti per prodotti non regionali, i costi computabili vengono corrispondentemente ridotti. Sono esclusi dal sostegno le macchine e i veicoli utilizzati soprattutto per lavori a pagamento, come avviene nella prassi da anni. In caso di sostegno va rispettata la neutralità concorrenziale di cui all'articolo 87 capoverso 2 LAgr e all'articolo 13 OMSt. Articolo 50 Fondi propri La modifica concerne solo il testo francese. Analogamente alla definizione dell'articolo 11, il termine tedesco "gemeinschaftliche Massnahmen" viene tradotto con "mesures collectives". Articolo 51 Importo dei crediti di investimento Capoverso 4 La modifica concerne solo il testo francese. Sono stati uniformati i termini diversi ai capoversi 1 e 4 che corrispondevano alla stessa espressione tedesca ("contributions allouées par les pouvoirs publics"). Articolo 54 Sostegno combinato Il testo è uniformato a quello dell'articolo 27. Con il rimando esplicito all'articolo 22 si precisa per quali provvedimenti debba essere inviata contemporaneamente la documentazione per l'assicurazione del credito e l'approvazione del credito di investimento. Articolo 59 Revoca di crediti di investimento Capoverso 2 L'articolo vigente diventa il capoverso 1. Al capoverso 2 si stabilisce che un credito di investimento concesso può essere trasferito alle stesse condizioni al successore dell'azienda o dell'impresa, purché questi soddisfi le condizioni di entrata in materia per la concessione di un credito di investimento. Se a un progetto viene concesso un contributo, questo non deve essere rimborsato ai sensi degli articoli 33 e seguenti in caso di affitto o passaggio di proprietà senza modifica della destinazione o alienazione con utile. Il presente capoverso funge da base legale per il trasferimento, in determinati casi, dei crediti di investimento anche a un successore non appartenente alla famiglia. Si ottiene così una parità di trattamento con il rimborso di contributi. Qualora il credito di investimento venga trasferito all'affittuario, vanno rispettate anche le condizioni di entrata in materia di cui all'articolo 9. Il rimborso del credito di investimento va considerato nel canone d'affitto in misura tale da non superare il canone d'affitto massimo consentito ai sensi dell'ordinanza sui fitti agricoli (RS ). L'autorità cantonale deve esaminare il rispetto di tali disposizioni prima di approvare il trasferimento. È fatta salva l'alienazione con utile di cui all'articolo 60. In caso di affitto a un discendente si applica la disposizione di cui al capoverso 1 lettera c.

7 Articolo 62 Ripetizione e nuova ripartizione dei fondi federali frase introduttiva e capoverso 3 Il fabbisogno di nuovi crediti di investimento non è lo stesso per tutti i Cantoni. Inoltre, esso può variare di anno in anno per lo stesso Cantone. In periodi di penuria di fondi l'ufficio federale deve poter effettuare una compensazione tra i Cantoni. La norma attualmente vigente limita notevolmente una ridistribuzione tempestiva. Con scadenze più brevi, l'ufficio federale può reagire più prontamente alle diverse esigenze dei Cantoni e utilizzare i fondi in maniera mirata. L'obiettivo della gestione dei mezzi finanziari è quello di mantenere la liquidità di tutte le casse di credito cantonali con un importo minimo di fondi liquidi. Non appena un Cantone, al quale è stato richiesto un rimborso dei crediti di investimento, dovesse presentare un maggior bisogno, l'ufficio federale può mettergli a disposizione, in ambito di preventivo, mezzi nuovi o di un altro Cantone. Rapporto con il diritto internazionale Le modifiche non tangono il diritto internazionale. Entrata in vigore Le modifiche entreranno il vigore il 1 luglio Basi legali Le basi legali sono costituite dall'articolo 3 capoverso 3 e dagli articoli LAgr, nonché dalla risposta del Consiglio federale alla mozione Hess (mozione ) in merito alla produzione di funghi.

Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell agricoltura

Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell agricoltura Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) Modifica del 25 maggio 2011 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 7 dicembre

Dettagli

Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell agricoltura

Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell agricoltura Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) Modifica del 23 ottobre 2013 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 7 dicembre

Dettagli

Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell agricoltura

Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell agricoltura Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) Modifica del 26 novembre 2003 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 7 dicembre

Dettagli

Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale

Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale (Ordinanza sulla consulenza agricola) del 26 novembre 2003 (Stato 27 giugno 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli

Dettagli

Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale

Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale (Ordinanza sulla consulenza agricola) del 26 novembre 2003 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 138 capoverso 3

Dettagli

Direttiva per il calcolo dei contributi nei PSR

Direttiva per il calcolo dei contributi nei PSR Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DEFR Ufficio federale dell agricoltura UFAG Settore Sviluppo rurale Progetti di sviluppo regionale Direttiva per il calcolo dei contributi

Dettagli

Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura

Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura (OIMSC) Modifica del 14 novembre 2007 L Ufficio federale dell agricoltura ordina: I L ordinanza

Dettagli

Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura

Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura (OIMSC) Modifica del 23 ottobre 2013 I L ordinanza dell UFAG del 26 novembre 2003 1 concernente

Dettagli

Ordinanza sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell agricoltura e nella filiera alimentare

Ordinanza sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell agricoltura e nella filiera alimentare Ordinanza sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell agricoltura e nella filiera alimentare (OQuSo) del 23 ottobre 2013 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 11 capoverso 4

Dettagli

Domanda di aiuto finanziario OQuSo: istruzioni

Domanda di aiuto finanziario OQuSo: istruzioni Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR Ufficio federale dell agricoltura Settore Promozione della qualità e delle vendite Domanda di aiuto finanziario OQuSo: istruzioni

Dettagli

Ordinanza concernente il sostegno alla promozione dello smercio di prodotti agricoli

Ordinanza concernente il sostegno alla promozione dello smercio di prodotti agricoli Ordinanza concernente il sostegno alla promozione dello smercio di prodotti agricoli (Ordinanza sulla promozione dello smercio, OPSAgr) del 9 giugno 2006 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell agricoltura

Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell agricoltura Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) 913.1 del 7 dicembre 1998 (Stato 1 gennaio 2018) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli

Dettagli

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle agricole (OCoC) del 23 ottobre 2013 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 32 capoverso 3 della legge del 16 dicembre 2005 1 sulla protezione degli

Dettagli

Ordinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti

Ordinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti Ordinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti (OSSPR) 916.405.4 del 13 gennaio 1999 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto

Dettagli

Legge sulla promozione dello sviluppo economico nei Grigioni (LSE; Legge sullo sviluppo economico)

Legge sulla promozione dello sviluppo economico nei Grigioni (LSE; Legge sullo sviluppo economico) Legge sulla promozione dello sviluppo economico nei Grigioni (LSE; Legge sullo sviluppo economico) del 7 agosto 05 (stato gennaio 06) Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni ), visto l'art. 84 della

Dettagli

Rapporto esplicativo concernente la modifica dell ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI)

Rapporto esplicativo concernente la modifica dell ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI) Dipartimento federale dell interno DFI Ufficio federale della sanità pubblica UFSP Unità di direzione assicurazione malattia e infortunio Rapporto esplicativo concernente la modifica dell ordinanza sulla

Dettagli

Ordinanza dell UFAG concernente la graduazione delle aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti

Ordinanza dell UFAG concernente la graduazione delle aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti Ordinanza dell UFAG concernente la graduazione delle aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti del 7 dicembre 1998 L Ufficio federale dell agricoltura, visti gli articoli 19 capoverso 4, 43

Dettagli

Ordinanza dell UFAG concernente la graduazione delle aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti

Ordinanza dell UFAG concernente la graduazione delle aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti Ordinanza dell UFAG concernente la graduazione delle aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti del 7 dicembre 1998 (Stato 28 dicembre 2001) L Ufficio federale dell agricoltura, visti gli articoli

Dettagli

Ordinanza concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili

Ordinanza concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili Ordinanza concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (OTDis) del 12 novembre 2003 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli

Dettagli

Ordinanza sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente

Ordinanza sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente [Signature] [QR Code] Ordinanza sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull agricoltura biologica) Modifica del Il Consiglio

Dettagli

concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d agglomerato, la rete delle strade nazionali,

concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d agglomerato, la rete delle strade nazionali, Legge federale concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d agglomerato, la rete delle strade nazionali, nonché le strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche (Legge

Dettagli

Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale

Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale (Ordinanza sulla consulenza agricola) 915.1 del 14 novembre 2007 (Stato 1 luglio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visti

Dettagli

concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d agglomerato, la rete delle strade nazionali,

concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d agglomerato, la rete delle strade nazionali, Legge federale concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d agglomerato, la rete delle strade nazionali, nonché le strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche (Legge

Dettagli

Consultazione. 14. Ordinanza sulle dogane (OD 1 ) Situazione iniziale

Consultazione. 14. Ordinanza sulle dogane (OD 1 ) Situazione iniziale Consultazione 14. Ordinanza sulle dogane (OD 1 ) 14.1. Situazione iniziale Il 19 dicembre 2015 i ministri dell Organizzazione mondiale del commercio (OMC) hanno deciso un divieto dei sussidi all esportazione.

Dettagli

concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d agglomerato, la rete delle strade nazionali,

concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d agglomerato, la rete delle strade nazionali, Legge federale concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d agglomerato, la rete delle strade nazionali, nonché le strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche (Legge

Dettagli

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle agricole (OCoC) del 23 ottobre 2013 (Stato 1 maggio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 177 e 181 capoverso 1 bis della legge del 29

Dettagli

Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2

Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) Modifica del Il Consiglio federale svizzero, ordina: I L ordinanza del 30 novembre 2012 1 sul CO2 è modificata come segue: Art. 9 cpv.

Dettagli

Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell agricoltura

Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell agricoltura Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) del 7 dicembre 1998 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 89

Dettagli

Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili

Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell energia, OPEn) Modifica del 27 febbraio 2019 Il Consiglio federale

Dettagli

Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell agricoltura

Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell agricoltura Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) 913.1 del 7 dicembre 1998 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli

Dettagli

Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale

Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale (Ordinanza sulla consulenza agricola) del 14 novembre 2007 (Stato 1 gennaio 2018) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli

Dettagli

Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale

Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale (Ordinanza sulla consulenza agricola) del 14 novembre 2007 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 136 capoversi 4

Dettagli

Aiuti di Stato: fissati i criteri e le opportunità per il 2011 (2)

Aiuti di Stato: fissati i criteri e le opportunità per il 2011 (2) Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it) Dal mondo Aiuti di Stato: fissati i criteri e le opportunità per il 2011 (2) 11 Gennaio 2011 La Commissione Ue ha prorogato al 31 dicembre alcune

Dettagli

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle agricole (OCoC) del 23 ottobre 2013 (Stato 1 gennaio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 32 capoverso 3 della legge del 16 dicembre 2005

Dettagli

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle agricole (OCoC) del 23 ottobre 2013 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 32 capoverso 3 della legge del 16 dicembre 2005

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37, Reg. (CE) 29-9-2003 n. 1783/2003 Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia

Dettagli

La Politica Agricola Comune per una agricoltura a servizio del cittadino e del territorio

La Politica Agricola Comune per una agricoltura a servizio del cittadino e del territorio La Politica Agricola Comune per una agricoltura a servizio del cittadino e del territorio Presentazione realizzata con il contributo finanziario della Commissione Europea nell ambito del progetto Agri

Dettagli

Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente

Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull agricoltura biologica) Modifica del 18 ottobre 2017 Il Consiglio federale

Dettagli

Commissione un progetto di delibera che prevedeva, per il 1999, un abbuono massimo dell'1% per i crediti di gestione.

Commissione un progetto di delibera che prevedeva, per il 1999, un abbuono massimo dell'1% per i crediti di gestione. COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 22-02-2000 SG(2000) D/101737 Oggetto: Aiuto di Stato n. N 622/98 - Italia (Abruzzo) Crediti di gestione per il settore agricolo Signor Ministro, con lettera del 6 novembre

Dettagli

Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell agricoltura

Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell agricoltura Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell agricoltura (OMSC) 914.11 del 26 novembre 2003 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 79 capoverso 2, 80 capoversi

Dettagli

Ordinanza concernente il sostegno della promozione dello smercio di prodotti agricoli

Ordinanza concernente il sostegno della promozione dello smercio di prodotti agricoli Ordinanza concernente il sostegno della promozione dello smercio di prodotti agricoli (Ordinanza sulla promozione dello smercio, OPSAgr) Modifica del 18 ottobre 2017 Il Consiglio federale svizzero ordina:

Dettagli

sulla promozione degli investimenti privati nel settore dell energia

sulla promozione degli investimenti privati nel settore dell energia Ordinanza sulla promozione degli investimenti privati nel settore dell energia (Ordinanza sugli investimenti nell energia) 730.111 del 2 giugno 1997 (Stato il 24 giugno 1997) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

Ordinanza che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo

Ordinanza che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo Ordinanza che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016 2019 del 28 gennaio 2015 Il Consiglio federale svizzero ordina: I Le ordinanze

Dettagli

Rapporto esplicativo concernente la modifica dell ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI)

Rapporto esplicativo concernente la modifica dell ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI) Dipartimento federale dell interno DFI Ufficio federale della sanità pubblica UFSP Unità di direzione assicurazione malattia e infortunio Rapporto esplicativo concernente la modifica dell ordinanza sulla

Dettagli

Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura

Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura (OIMSC) Modifica del 18 ottobre 2017 L Ufficio federale dell agricoltura (UFAG) ordina: I L

Dettagli

Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell agricoltura

Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell agricoltura Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell agricoltura (OMSC) del 26 novembre 2003 (Stato 1 dicembre 2017) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 79 capoverso 2, 80 capoversi

Dettagli

Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili

Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su www.dirittofederale.admin.ch è quella determinante. Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata

Dettagli

concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d agglomerato, la rete delle strade nazionali,

concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d agglomerato, la rete delle strade nazionali, Legge federale concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d agglomerato, la rete delle strade nazionali, nonché le strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche (Legge

Dettagli

Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell agricoltura

Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell agricoltura Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell agricoltura (OMSC) del 26 novembre 2003 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 79 capoverso 2, 80 capoversi 2

Dettagli

Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT)

Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) Modifica del 20 marzo 1998 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 maggio 1996 1, decreta:

Dettagli

Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova

Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEmax) del 7 dicembre 1998 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 46 capoversi

Dettagli

Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura

Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura (OIMSC) del 26 novembre 2003 (Stato 1 gennaio 2019) L Ufficio federale dell agricoltura (UFAG),

Dettagli

Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura

Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura (OIMSC) del 26 novembre 2003 (Stato 1 gennaio 2018) L Ufficio federale dell agricoltura (UFAG),

Dettagli

Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell agricoltura

Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell agricoltura Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) 913.1 del 7 dicembre 1998 (Stato 1 luglio 2011) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli

Dettagli

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Ordinanza concernente il mercato delle uova Ordinanza concernente il mercato delle uova (Ordinanza sulle uova, OU) del 26 novembre 2003 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 177 capoverso 1 della legge federale del 29 aprile 1998 1 sull

Dettagli

Codice civile svizzero (Fondazioni di previdenza a favore del personale)

Codice civile svizzero (Fondazioni di previdenza a favore del personale) Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale. Codice civile svizzero (Fondazioni di previdenza a favore del personale) Modifica del 25 settembre

Dettagli

Ordinanza sull energia

Ordinanza sull energia Ordinanza sull energia (OEn) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 7 dicembre 1998 1 sull energia è modificata come segue: Art. 1a cpv. 4 4 Ogni azienda soggetta all obbligo

Dettagli

Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova

Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEmax) 916.344 del 26 novembre 2003 (Stato 1 gennaio 2011) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

Legge federale in favore delle zone di rilancio economico 1

Legge federale in favore delle zone di rilancio economico 1 Legge federale in favore delle zone di rilancio economico 1 951.93 del 6 ottobre 1995 (Stato 7 novembre 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 31 bis capoversi 2 e

Dettagli

Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova

Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEmax) del 26 novembre 2003 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 46 capoversi

Dettagli

Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di tratta di esseri umani

Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di tratta di esseri umani Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di tratta di esseri umani (Ordinanza contro la tratta di esseri umani) 311.039.3 del 23 ottobre 2013 (Stato 1 gennaio 2014) Il Consiglio federale

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea REGOLAMENTI L 28/2 4.2.2016 REGOLAMENTI REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/141 DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 2015 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda alcune disposizioni relative

Dettagli

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Ordinanza concernente il mercato delle uova Ordinanza concernente il mercato delle uova (Ordinanza sulle uova, OU) 916.371 del 26 novembre 2003 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 177 capoverso 1 della legge federale

Dettagli

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Ordinanza concernente il mercato delle uova Ordinanza concernente il mercato delle uova (Ordinanza sulle uova, OU) 916.371 del 26 novembre 2003 (Stato 7 dicembre 2004) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 177 capoverso 1 della legge

Dettagli

Ordinanza concernente l abbandono del contingentamento lattiero

Ordinanza concernente l abbandono del contingentamento lattiero Ordinanza concernente l abbandono del contingentamento lattiero (OACL) del 10 novembre 2004 (Stato 1 maggio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 36a capoverso 2 e 177 capoverso 1 della

Dettagli

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Ordinanza concernente il mercato delle uova Ordinanza concernente il mercato delle uova (Ordinanza sulle uova, OU) 916.371 del 26 novembre 2003 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 177 capoverso 1 della legge federale

Dettagli

Promozione del settore alberghiero tramite la Società svizzera di credito alberghiero e la Nuova politica regionale

Promozione del settore alberghiero tramite la Società svizzera di credito alberghiero e la Nuova politica regionale Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR Segreteria di Stato dell'economia SECO Direzione per la promozione della piazza economica Promozione del settore alberghiero tramite

Dettagli

Capoverso 5 Sono state apportate modifiche redazionali al testo italiano.

Capoverso 5 Sono state apportate modifiche redazionali al testo italiano. 1 Commento concernente la modifica dell OMAI del 22 novembre 2007 Articolo 2 capoverso 4 e 5 Capoverso 4 giuridica necessaria, d ora in poi, in mancanza di convenzioni tariffali, i sussidi massimi non

Dettagli

Ordinanza sull aiuto in favore delle zone di rilancio economico

Ordinanza sull aiuto in favore delle zone di rilancio economico Ordinanza sull aiuto in favore delle zone di rilancio economico del 10 giugno 1996 (Stato 21 dicembre 2004) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2 capoverso 3 e 10 del decreto federale del

Dettagli

Ordinanza concernente le modifiche nel settore dell imposta preventiva, delle tasse di bollo e del computo globale

Ordinanza concernente le modifiche nel settore dell imposta preventiva, delle tasse di bollo e del computo globale Ordinanza concernente le modifiche nel settore dell imposta preventiva, delle tasse di bollo e del computo globale d imposta indagine progetto AFC 23.5.08 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza

Dettagli

Pagamenti diretti alle aziende d'estivazione e con pascoli comunitari

Pagamenti diretti alle aziende d'estivazione e con pascoli comunitari Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR Ufficio federale dell'agricoltura Unità di direzione Pagamenti diretti e sviluppo rurale Berna, gennaio 2015 Sintesi: Pagamenti

Dettagli

Modifica dell ordinanza sulle prestazioni complementari all assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (OPC-AVS/AI)

Modifica dell ordinanza sulle prestazioni complementari all assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (OPC-AVS/AI) Dipartimento federale dell interno Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS Berna, 28 marzo 2018 Modifica dell ordinanza sulle prestazioni complementari all assicurazione per la vecchiaia, i superstiti

Dettagli

Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di prostituzione

Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di prostituzione Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di prostituzione 311.039.4 del 18 novembre 2015 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 386 capoverso 4 del Codice

Dettagli

ordinanza. sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici

ordinanza. sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici (Ordinanza sull agricoltura biologica) Modifica del 7 dicembre 1998 Il Consiglio federale

Dettagli

Ordinanza concernente l utilizzazione dell imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata per provvedimenti nel traffico aereo

Ordinanza concernente l utilizzazione dell imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata per provvedimenti nel traffico aereo Ordinanza concernente l utilizzazione dell imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata per provvedimenti nel traffico aereo (OMinTA) del 29 giugno 2011 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale

Dettagli

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese del 12 giugno 2015 (Stato 1 luglio 2019) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 12

Dettagli

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese del 12 giugno 2015 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 12 capoverso 1 della legge

Dettagli

COMUNE DI ARBEDO-CASTIONE ORDINANZE

COMUNE DI ARBEDO-CASTIONE ORDINANZE ORDINANZE ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE GLI INCENTIVI PER IL RISPARMIO ENERGETICO E L UTILIZZO DI ENERGIA RINNOVABILE NELL EDILIZIA IL MUNIC IPIO DI A RBEDO - CASTION E P r e m e s s o : che per il

Dettagli

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Ordinanza concernente il mercato delle uova Ordinanza concernente il mercato delle uova (Ordinanza sulle uova, OU) 916.371 del 26 novembre 2003 (Stato 1 gennaio 2014) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 177 capoverso 1 della legge federale

Dettagli

Ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno

Ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno Ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno (OIPG) Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. http://www.admin.ch/bundesrecht/00567/index.html?lang=it

Dettagli

Legge sui contributi di formazione (Legge sulle borse di studio, LCBor)

Legge sui contributi di formazione (Legge sulle borse di studio, LCBor) Legge sui contributi di formazione (Legge sulle borse di studio, LCBor) del 5 dicembre 006 (stato gennaio 07) Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni ), visto l'art. della Costituzione cantonale ) ;

Dettagli

Legge federale concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d agglomerato

Legge federale concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d agglomerato Legge federale concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d agglomerato (LFOSTRA) Avamprogetto del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 86 capoverso

Dettagli

Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2

Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO 2) Modifica del 22 giugno 2016 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 30 novembre 2012 1 sul CO 2 è modificata come

Dettagli

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Ordinanza concernente il mercato delle uova Ordinanza concernente il mercato delle uova (Ordinanza sulle uova, OU) 916.371 del 26 novembre 2003 (Stato 1 maggio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 177 capoverso 1 della legge del

Dettagli

Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di prostituzione

Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di prostituzione Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di prostituzione del 18 novembre 2015 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 386 capoverso 4 del Codice penale 1, ordina: Sezione 1:

Dettagli

nella media pluriennale, al reddito dell azienda o del fondo agricolo gestiti secondo le condizioni usuali.

nella media pluriennale, al reddito dell azienda o del fondo agricolo gestiti secondo le condizioni usuali. Ordinanza sul diritto fondiario rurale (ODFR) 211.412.110 del 4 ottobre 1993 (Stato 1 aprile 2018) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 7 capoverso 1, 10 capoverso 2 e 86 capoverso 2 della

Dettagli

Circolare 2009 Informazioni e direttive concernenti il nuovo sistema di concessione di contributi

Circolare 2009 Informazioni e direttive concernenti il nuovo sistema di concessione di contributi Dipartimento federale dell'economia DFE Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia UFFT Formazione professionale CH-3003 Berna, UFFT, dm Ai Dipartimenti e agli Uffici cantonali

Dettagli

Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell agricoltura

Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell agricoltura Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell agricoltura (OMSC) 914.11 del 26 novembre 2003 (Stato 21 marzo 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 79 capoverso 2, 80 capoversi

Dettagli

Ordinanza sull'energia. (OEn) Modifica del. Il Consiglio federale svizzero. ordine:

Ordinanza sull'energia. (OEn) Modifica del. Il Consiglio federale svizzero. ordine: (OEn) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza del 7 dicembre 1998 1 sull'energia è modificata come segue: Art. 1a cpv. 4 4 Ogni azienda soggetta all obbligo di etichettatura,

Dettagli

Ordinanza sull aiuto in favore delle zone di rilancio economico

Ordinanza sull aiuto in favore delle zone di rilancio economico Ordinanza sull aiuto in favore delle zone di rilancio economico 951.931 del 10 giugno 1996 (Stato 7 novembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2 capoverso 3 e 10 del decreto federale

Dettagli

COMUNE DI MESOCCO REGOLAMENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI D ABITAZIONE. R. Fasani G. Cereghetti

COMUNE DI MESOCCO REGOLAMENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI D ABITAZIONE. R. Fasani G. Cereghetti COMUNE DI MESOCCO REGOLAMENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI D ABITAZIONE Approvato dall Assemblea comunale del 13 settembre 2011 Mesocco, 15 settembre 2011 M U N I C I P I O D I M E S O C C O Il

Dettagli

Revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn): Aumento del supplemento di cui all'articolo 15b della legge sull'energia (art. 3j cpv.

Revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn): Aumento del supplemento di cui all'articolo 15b della legge sull'energia (art. 3j cpv. Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dell'energia UFE Divisione Efficienza energetica e energie rinnovabili aprilo 2014 Rapporto

Dettagli

Ordinanza concernente il sostegno alla promozione dello smercio di prodotti agricoli

Ordinanza concernente il sostegno alla promozione dello smercio di prodotti agricoli Ordinanza concernente il sostegno alla promozione dello smercio di prodotti agricoli (Ordinanza sulla promozione dello smercio, OPSAgr) del 9 giugno 2006 (Stato 1 gennaio 2018) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

913.211 Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura

913.211 Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura (OIMSC) del 26 novembre 2003 (Stato 1 luglio 2011) L Ufficio federale dell agricoltura, visti

Dettagli

Ordinanza sul promovimento del trasporto di merci per ferrovia

Ordinanza sul promovimento del trasporto di merci per ferrovia Ordinanza sul promovimento del trasporto di merci per ferrovia (OPTM) del 4 novembre 2009 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 38 della legge federale del 22 marzo 1985 1 concernente l utilizzazione

Dettagli

Legge federale sulla protezione delle acque

Legge federale sulla protezione delle acque Termine di referendum: 13 maggio 2010 Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc) (Rinaturazione) Modifica dell 11 dicembre 2009 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto

Dettagli

913.211 Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura

913.211 Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura (OIMSC) del 26 novembre 2003 (Stato 1 gennaio 2008) L Ufficio federale dell agricoltura, visti

Dettagli