CITTA DI PIOVE DI SACCO (Provincia di Padova)

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1 CITTA DI PIOVE DI SACCO (Provincia di Padova) REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL FONDO INCENTIVANTE LE TECNICHE NEI PROCESSI DI APPALTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 Approvato con delibera GC 20 del 28/02/2017 modificato con delibera GC 156 del 21/12/2018

2 REGOLAMENTO DEL FONDO INCENTIVANTE L ESERCIZIO DI TECNICHE NEI PROCESSI DI APPALTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (Art. 113 del D.Lgs. 50/2016)

3 Art. 1. Oggetto del Regolamento 1. Le norme del presente regolamento disciplinano, ai sensi dell art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, l entità, le modalità e i criteri di ripartizione del Fondo incentivante l esercizio, da parte del personale dipendente, escluso il personale di qualifica dirigenziale, delle funzioni tecniche specificamente contemplate dalla legge nell ambito dei processi di realizzazione dei lavori o di acquisizione dei servizi o forniture rientranti nel campo di applicazione del predetto decreto legislativo n. 50 del Le funzioni tecniche il cui esercizio è incentivato con l impiego risorse del Fondo sono esclusivamente quelle di seguito riportate, previste dalla legge: programmazione della spesa per investimenti valutazione preventiva dei progetti predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici responsabile unico del procedimento direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione collaudo tecnico amministrativo (ovvero verifica di conformità) collaudo statico 3. Per funzione tecnica non deve intendersi necessariamente il possesso di un profilo professionale di tipo tecnico (es., istruttore tecnico, funzionario tecnico, ingegnere, architetto, perito, etc.), ma l esercizio da parte dei dipendenti dell ente, di qualsiasi profilo professionale, delle funzioni specificamente contemplate dalla legge come suscettibili di incentivazione economica, nelle forme e nei limiti stabiliti. Le figure tecniche, pertanto, sono i soggetti che sottoscrivono atti o provvedimenti costituenti esercizio delle funzioni indicate al comma 1. Art. 2 Ambito oggettivo di applicazione 1. Il presente regolamento si applica ai processi di realizzazione di opere o lavori pubblici affidati in appalto in conformità alla disciplina normativa vigente, la cui regolarità risulti attestata da apposito certificato di collaudo o da apposito certificato di regolare esecuzione. 2. Sono altresì compresi nell ambito di applicazione del presente regolamento, le funzioni tecniche svolte dal personale dipendente nell ambito dei processi di acquisizione di servizi e forniture, realizzati sulla base di apposito capitolato speciale formalmente approvato, la cui regolare esecuzione sia attestata da atto di collaudo o da atto equivalente. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell esecuzione. Sono escluse le acquisizioni di beni di consumo, i servizi per consumi intermedi e le manutenzioni ordinarie. 3. Sono esclusi dal fondo incentivante gli affidamenti diretti ai sensi dell art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e, più in generale, tutti gli interventi realizzati senza evidenza pubblica. Art. 3 Ambito soggettivo di applicazione 1. L incentivo di cui al presente regolamento può essere riconosciuto esclusivamente ai dipendenti comunali cui sono affidati ruoli coincidenti con le funzioni tecniche a detto fine contemplate dalla legge, nonché ai loro collaboratori, dipendenti comunali delle varie qualifiche, chiamati a svolgere compiti di supporto nell ambito dei processi di lavoro correlati all esercizio delle predette funzioni tecniche. Queste ultime figure professionali, di supporto, devono essere individuate con atto formale, anche all interno di altre strutture organizzative dell ente, tenendo conto delle attività da svolgere, delle effettive capacità e delle abilità possedute, anche non strettamente legate alle mansioni ordinariamente svolte nella struttura di appartenenza. 2. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. A tal fine, la Determinazione di liquidazione dell'incentivo è vistata anche dal Responsabile del Servizio Personale che verifica il rispetto del suddetto limite. Le eventuali somme eccedenti il predetto limite costituiscono economie. Nel caso in cui, per qualsiasi motivazione, siano erogate somme in eccesso, queste vengono recuperate a valere sulle successive mensilità di retribuzione.

4 Art. 4. Costituzione del fondo 1. A valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione degli interventi, l ente destina al fondo di cui all art. 1 risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento dell importo posto a base di gara, secondo i criteri di cui al presente regolamento. 2. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo così costituito è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, tra i soggetti che hanno effettivamente svolto le funzioni tecniche indicate all art. 1 o compiti di supporto, con esclusione del personale avente qualifica dirigenziale. 3. La ripartizione avviene secondo le modalità riportate negli articoli successivi, che recepiscono quanto stabilito in sede di contrattazione decentrata integrativa. Gli importi assegnati sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali. 4. La liquidazione dell'incentivo è disposta dal responsabile di macrostruttura previo accertamento delle specifiche attività svolte da ciascun soggetto. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie che vanno ad alimentare le risorse complessivamente destinate all incentivazione, senza però che la suddetta somma possa maggiorare i compensi già stabiliti per i dipendenti interessati dal lavoro, servizio o fornitura che ha determinato questo peculiare incremento. Il riparto della rialimentazione è disposto in sede programmatoria dall amministrazione comunale. 5. La restante quota del venti per cento delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture; di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione dei tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori. Art. 5. Entità del fondo 1. L entità del fondo viene fissata come segue: GRADUAZIONE ENTITA DEL FONDO 1. per i LAVORI di importo a base d asta fino a ,00 2,0 per cento 1 2. per i LAVORI di importo superiore a ,00 e sino alla soglia di cui all art. 35, comma 1, lett. a), D.Lgs. 50/2016 1,9 per cento 1 3. per i LAVORI di importo superiore alla soglia di cui all art. 35, comma 1, lett. a), D.Lgs. 50/2016 1,7 per cento 1 4. per SERVIZI E FORNITURE di importo fino alla soglia di cui all art. 35, comma 1, lett. c), D.Lgs. 50/2016 1,8 per cento 1 5. per SERVIZI E FORNITURE di importo pari o superiore alla soglia di cui all art. 35, comma 1, lett. c), D.Lgs. 50/2016 1,5 per cento 1 1 L'ammontare in concreto del Fondo si calcola sull importo dei lavori/servizi/forniture posto a base di gara, anche in caso di varianti.

5 ART. 6 Pesatura delle funzioni 1. L ottanta per cento del fondo, costituito per ciascun contratto applicando la percentuale stabilita nell articolo precedente, è ripartito tra le funzioni tecniche e di supporto nel modo di seguito indicato: LAVORI: attività Art 113 comma 2 D. Lgs 50/2016 A] PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI (solo Lavori) 5,00 % - RUP: 3,00 % - Figure tecniche e altri collaboratori: 2,00 % B] VALUTAZIONE PREVENTIVA DEI PROGETTI (solo Lavori: art. 26 D.Lgs. 50/2016) 13,00 % - RUP: 11,00 % - Figure tecniche e altri collaboratori: 2,00 % C] PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO DELLE PROCEDURE DI GARA e di ESECUZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI Predisposizione e controllo delle procedure di gara 30,00 % Ripartizione tra RUP ed ufficio Gare e Contratti: - RUP: 5.00 % - Ufficio Gare e Contratti: 25,00 % Predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione - RUP: 10,00 % - Figure tecniche e altri collaboratori: 10,00 % 20,00 % D] DIREZIONE DEI LAVORI Direzione lavori 25,00 % - DL: 17,00 % - RUP: 5,00 % - Figure tecniche e altri collaboratori: 3,00 %

6 E] COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO Collaudo tecnico amministrativo - DL: 2,00 % - RUP: 3,00 % - Funzioni tecniche: 2,00 % 7,00 % SERVIZI E FORNITURE: attività Art. 113 comma 2 D. Lgs 50/2016 A] PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO DELLE PROCEDURE DI GARA e di ESECUZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI Predisposizione e controllo delle procedure di gara. 40,00 % Ripartizione tra RUP, figure tecniche e ufficio Gare e Contratti: - RUP: 10,00 % - Figure tecniche e altri collaboratori: 5,00 % - Ufficio Gare e Contratti: 25,00 % Predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione - RUP: 5,00 % - Figure tecniche e altri collaboratori: 7,00 % 12,00 % H] DIREZIONE DELL ESECUZIONE Direzione dell esecuzione - DE: 32,00 % - RUP: 5,00 % - Figure tecniche e altri collaboratori: 3,00 % 40,00% I] VERIFICA DI CONFORMITA Verifica di conformità. 8,00 % - DE: 5,00 % - RUP: 2,00 % - Figure tecniche e altri collaboratori: 1,00 % Art. 7. Riduzione dell incentivo 1. In caso di mancato rispetto del cronoprogramma stabilito per la le procedure di affidamento dei lavori, del servizio o della fornitura, per ogni giorno di ritardo si applica una decurtazione dello 0,5% della quota

7 di incentivo prevista per il Responsabile e per il personale dell ufficio gare. In caso di mancato rispetto del cronoprogramma stabilito per la realizzazione dell opera, dell'intervento, del servizio o della fornitura, per ogni giorno di ritardo si applica una decurtazione dello 0,5% della quota di incentivo prevista per il Responsabile Unico del Procedimento e di quella prevista per il direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione del contratto. 2. Nel caso di aumento dei costi rispetto al quadro economico iniziale depurato del ribasso d'asta, si applica una decurtazione della quota di incentivo destinata al Responsabile Unico del Procedimento e della quota di incentivo destinata al Direttore dei lavori ovvero al Direttore dell'esecuzione del contratto. La decurtazione è stabilita nella misura dello 0,5% del differenziale complessivo dei costi. 3. In caso incremento dei tempi rispetto al cronoprogramma o dei costi previsti nel quadro economico dell'opera superiori al 30%, imputabili ai dipendenti incaricati, l accertamento è da considerarsi negativo e non si procederà al riconoscimento dell incentivo. 4. Ai fini del rispetto dei tempi di esecuzione dell opera, non sono computate le sospensioni dei lavori disposte a seguito dell approvazione di varianti in corso d opera non imputabili al personale dipendente. Art. 8. Individuazione destinatari dell incentivo per la progettazione 1. Gli incarichi ai soggetti destinatari dell incentivo sono conferiti dal Responsabile di macrostruttura, avuto riguardo alla generalità dei collaboratori assegnati e al contributo di ciascuno all esercizio delle funzioni incentivate; egli può modificare o revocare l incarico in ogni momento, per giustificati motivi. Con il medesimo provvedimento, il Responsabile accerta l attività svolta fino a quel momento dai dipendenti incaricati e stabilisce l attribuzione della quota di incentivo spettante, in correlazione al lavoro eseguito ed alla causa della modifica o della revoca.

8 Art. 9. Erogazione dell incentivo 1. L erogazione dell incentivo può essere disposta solo a seguito del collaudo o dell'emissione del certificato di regolare esecuzione del lavoro, del servizio o della fornitura. In nessun caso potranno essere liquidate quote di incentivo per attività non espletate. 2. Non hanno comunque diritto a percepire il compenso incentivante, e ove già corrisposto si procede al relativo recupero, coloro che per la comprovata violazione degli obblighi posti a loro carico o che non abbiano svolto i compiti assegnati con la dovuta diligenza e siano stati oggetto di contestazione. 3. Le quote parti dell incentivo corrispondenti a prestazioni affidate a soggetti esterni all Ente, costituiscono economie. La quantificazione delle quote da devolvere in economia è determinata dal Responsabile di macrostruttura. Analogamente, sono devolute in economia le quote parti di incentivo relative a prestazioni svolte da personale con qualifica dirigenziale. Art. 10. Disposizioni finali 1. Le modifiche eventualmente disposte dalla legge sono automaticamente recepite nel presente regolamento, senza necessità di modifiche espresse. Art. 11. Disposizioni transitorie 1. Per le attività comprese in progetti attivi alla data del 19 agosto 2014, che risultavano non ancora concluse a tale data e per le attività comprese in progetti successivi alla data del 19 agosto 2014 e concluse alla data del 20 aprile 2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, valgono le disposizioni che seguono, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 93, commi da 7-bis a 7-quater, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. Le attività di progettazione che possono considerarsi concluse sono solo quelle il cui provvedimento di approvazione del progetto sia stato adottato entro il 18/08/2014; possono considerarsi conclusi solo quei lavori per i quali il verbale di fine lavori sia stato sottoscritto entro il 18/08/2014. Per i progetti esecutivi approvati entro il 18/08/2014, l'importo destinato agli incentivi rimane regolamentato dalle disposizioni normative previgenti e la liquidazione degli incentivi per le attività concluse entro il 18/08/2014, come sopra chiarito, avverrà secondo le modalità contenute nel Regolamento previgente. La liquidazione delle attività non concluse entro il 18/08/2014 avverrà sulla base delle disposizioni seguenti, fermo restando l applicazione delle disposizioni del presente regolamento per le attività regolate dal D.Lgs. 50/2016. Le quote di incentivo maturate dal personale di qualifica dirigenziale, che dal 25 giugno 2014 (D.L. n. 90 del 24/06/2014, convertito in legge n. 114 del 11/08/2014) non possono essere erogate, costituiscono economia di spesa. 2. Il fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all art. 93, commi da 7-bis a 7-quater, del D.Lgs. 163/2006 è costituito con una percentuale non superiore al 2% dell'importo a base di gara (comprensivo degli oneri non soggetti a ribasso), per ogni opera o lavoro, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria. 3. L'effettiva percentuale di alimentazione, per ogni opera o lavoro è data dall'applicazione dei seguenti parametri: A) parametro di entità (PE), compresa fra 1 e 0,80, secondo i seguenti scaglioni: da Importo a base di gara (in Euro) a PE 0, , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,85 oltre ,01 0,80 B) parametro di complessità (PC) su attestazione del Dirigente, compreso tra 1,00 e 0,90 secondo i seguenti livelli: Descrizione complessità PC Lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale ai sensi della definizione di cui all'art. 3 comma 1, lettera l), del 1,00 d.p.r. 207/ lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale, ai sensi dell'articolo 90, comma 6, del codice; lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, ai sensi dell'articolo 91, comma 5, del codice; lavori di speciale complessità, ai sensi dell'articolo 122, comma 1, del codice; particolare complessità dell'opera, ai sensi dell'art. 141,

9 Opere o lavori che comportano procedure espropriative 0,95 Opere e lavori di bassa complessità per i quali, ai sensi dell'art. 93, comma 2 del d.lgs. 163/2006, sia disposta una significativa riduzione degli elaborati progettuali indicati dagli articoli da 17 a 43 del d.p.r. 207/2010, 0,85 oppure venga omesso uno dei due primi livelli di progettazione Opere e lavori non compresi in altri casi della presente tabella 0,90 4. Per la determinazione della percentuale di alimentazione si applica la seguente formula: 2%*PE*PC= percentuale da applicare 5. Il fondo viene destinato nel seguente modo: a) l'80% è ripartito tra il RUP e gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione; sono esclusi dal riparto i soggetti appena indicati qualora inquadrati in qualifica dirigenziale. b) il 20% è destinato all'acquisto, da parte dell'ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini. 6. Gli oneri fiscali (IRAP), gravanti sulla quota da ripartire tra i dipendenti, sono dedotti in via preventiva dall'80%, di cui al comma 1, lettera a). 7. Le somme destinate all'incentivazione dei dipendenti sono così ripartite: a) fase progettuale (compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione), a partire dalla redazione del progetto preliminare, con esclusione della redazione di studi di fattibilità e del documento preliminare alla progettazione: 50% dell'incentivo; b) fase esecutiva (compreso il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione), a partire dalla consegna dei lavori e fino al compimento del collaudo: 50% dell'incentivo. 8. L'incentivo per la fase progettuale è così ripartito: Soggetto Minimo Massimo Responsabile unico del procedimento e suoi collaboratori 1% 4% Incaricati della redazione del progetto e loro collaboratori 30% 40% Incaricati del piano della sicurezza in fase di 2% 4% progettazione e loro collaboratori TOTALE (al massimo 50% della somma stanziata) 9. L'incentivo per la fase esecutiva è così ripartito: Soggetto Minimo Massimo Responsabile unico del procedimento e suoi collaboratori 1% 4% Incaricati della redazione del progetto e loro collaboratori 4% 12% Incaricati del piano della sicurezza in fase di 30% 40% progettazione e loro collaboratori Incaricati del collaudo o del certificato di regolare 2% 12% esecuzione e loro collaboratori TOTALE (al massimo 50% della somma stanziata) comma 1, del codice; opere di particolare complessità ai sensi dell'articolo 141, comma 7, lettera b), del codice: le opere e gli impianti caratterizzati dalla presenza in modo rilevante di almeno due dei seguenti elementi: 1. utilizzo di materiali e componenti innovativi; 2. processi produttivi innovativi o di alta precisione dimensionale e qualitativa; 3. esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistica o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali; 4. complessità di funzionamento d'uso o necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità; 5. esecuzione in ambienti aggressivi; 6. necessità di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali; 7. complessità in relazione a particolari esigenze connesse a vincoli architettonici, storico-artistici o conservativi..

10 10. Le percentuali, entro il minimo ed il massimo, sono definite dal Dirigente tenendo conto: a) delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte; b) della complessità delle opere, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica (impianti elettrici, termici, strutture in cemento armato, ecc). 11. Nel caso in cui la totalità delle attività tecniche sia affidata all'esterno, l'incentivo è riconosciuto unicamente al RUP nella misura minima. Per affidamenti parziali all'esterno, l'incentivo sarà applicato per la sola parte realizzata all'interno in base alle percentuali indicate nelle tabelle riportate sopra. 12. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni affidate a soggetti esterni all'ente costituiscono economie. Nello specifico caso in cui siano affidate all'esterno parti di progettazione o di direzione lavori, le somme, proporzionalmente corrispondenti alla parte di progettazione o direzione affidata all'esterno, costituiscono anch'esse economie. 13. Per l attribuzione degli incarichi, il controllo, il monitoraggio, la verifica e la liquidazione dell incentivo, si osservano le stesse disposizioni di cui articoli 8 e 9 del presente regolamento. 14. Le modifiche al presente regolamento approvate con deliberazione GC n. 156 del 21 dicembre 2018 sono applicate ai contratti affidati a partire dal 1 gennaio 2019

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