COMUNE DI CALESTANO PROVINCIA DI PARMA. V A R I A N T E G E N E R A L E A L P. R. G. APPROVATA CON D.G.Rg. N DEL 30/07/1996

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1 4006 NTA adeguate COMUNE DI CALESTANO PROVINCIA DI PARMA V A R I A N T E G E N E R A L E A L P. R. G. APPROVATA CON D.G.Rg. N DEL 30/07/1996 N O R M E T E C N I C H E D I A T T U A Z I O N E ADEGUATE : ALLA 1ª VAR. PARZIALE APPROVATA CON D.C.C. N 67 DE L 22/12/1998 ALLA 2ª VAR. PARZIALE APPROVATA CON D.G.P. N 395 D EL 25/05/2000 ALLA 3ª VAR. PARZIALE APPROVATA CON D.C.C. N 54 DE L 29/09/2000 ALLA 4ª VAR. PARZIALE APPROVATA CON D.C.C. N 18 DE L 05/04/2001 ALLA 5ª VAR. PARZIALE APPROVATA CON D.C.C. N 13 DE L 18/04/2002 ALLA 6ª VAR. PARZIALE APPROVATA CON D.G.P. N 598 D EL 13/05/2004 ALLA 7ª VAR. PARZIALE APPROVATA CON D.C.C. N 40 DE L 28/11/2003 ALLA 8ª VAR. PARZIALE APPROVATA CON D.C.C. N 16 DE L 29/06/2006 ALLA 9ª VAR. PARZIALE APPROVATA CON D.C.C. N 26 DE L 10/08/2007 ALLA 10ª VAR. PARZIALE APPROVATA CON D.C.C. N 46 D EL 15/12/2008 ALLA 11ª VAR. PARZIALE APPROVATA CON D.C.C. N 43 d el 22/10/2009 ALLA 12ª VAR. PARZIALE APPROVATA CON D.C.C. N 40 d el ALLA 13ª VAR. PARZIALE APPROVATA CON D.C.C. N 41 d el vedere il fascicolo allegato a parte. ALLA 14ª VAR. PARZIALE APPROVATA CON D.C.C. N 09 d el ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE di recepimento dell Atto di Coordinamento sulle DEFINIZIONI TECNICHE UNIFORMI PER L URBANISTICA E L EDILIZIA approvato con Deliberazione dell Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna in data 4 Febbraio 2010 n. 279 e conseguente adeguamento delle NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE del P.R.G. vigente alla Legge regionale n. 15/2013 (Art comma e Art comma)

2 4006 NTA adeguate INDICE TITOLO I... 7 DISPOSIZIONI GENERALI... 7 CAPO I - GENERALITA'... 7 ART. 1 APPLICAZIONE DEL PIANO... 9 ART. 2 FINALITÀ DELLE NORME... 9 ART. 3 NORME GENERALI: DEROGA PER EDIFICI, IMPIANTI E VIABILITÀ DI INTERESSE PUBBLICO... 9 ART. 4 EDIFICABILITÀ... 9 ART. 4. BIS TRASFORMAZIONE URBANISTICA E EDILIZIA DEL TERRITORIO E RELATIVI OBBLIGHI E ONERI CAPO II - INDICI URBANISTICI ED EDILIZI ART. 5 DESCRIZIONE DEGLI INDICI EDILIZI CAPO III - ATTUAZIONE DEL PIANO ART. 6 APPLICAZIONE DEGLI INDICI EDILIZI E DEI DISTACCHI ART. 7 STRUMENTI URBANISTICI IN CORSO ART. 8 STRUMENTI E PROGRAMMI DI ATTUAZIONE DEL PIANO.. 26 ART. 9 MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PIANO ART. 10 INTERVENTO URBANISTICO PREVENTIVO ART. 11 INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO ART. 12 CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO ART. 12 BIS: ATTIVITÀ COMMERCIALI IN SEDE FISSA ART. 13 STRADE LOCALI E INTERNE ESISTENTI AL MOMENTO DI ADOZIONE DEL P.R.G. E LORO MODIFICHE ART. 14 STAZIONI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE TITOLO II ZONIZZAZIONE CAPO I - ZONE A ART. 15 ATTUAZIONE DEL PIANO ART. 16 UNITÀ MINIME DI INTERVENTO ART. 17 INTERVENTI EDILIZI DIRETTI ART. 18 INTERVENTI URBANISTICI PREVENTIVI ART. 19 CATEGORIE DI INTERVENTO ART. 20 RESTAURO SCIENTIFICO, A ART. 21 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO A ART. 21 BIS RIPRISTINO TIPOLOGICO ART. 22 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA A ART. 22 BIS RIPRISTINO EDILIZIO ART. 23 RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA E RIPRISTINO EDILIZIO 38 ART. 23 BIS PIANI DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA E PRIVATA ART. 24 DEMOLIZIONE ART. 25 MANUTENZIONE ORDINARIA ART. 26 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ART. 27 ALTEZZA MINIMA DEI VANI ART. 28 COPERTURE ART. 29 CROLLO DURANTE GLI INTERVENTI DI RECUPERO... 42

3 ART. 30 DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI ART. 31 AUTORIMESSE PRIVATE ART. 32 AUMENTO SUPERFICIE UTILE ART. 33 CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI ART. 34 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI ART. 35 ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PROGETTO ART. 36 VERIFICHE IN CORSO D'OPERA ART. 37 MONETIZZAZIONE DELLE AREE DI URBANIZZAZIONE NELLE ZONE A...46 CAPO II - ZONE B ART ZONE B ART. 38 BIS. CONDIZIONI E MODALITÀ DELLA MONETIZZAZIONE.. 48 ART. 39 ZONA DI SATURAZIONE E RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE ART. 40 ZONA EDIFICATA O PARZIALMENTE EDIFICATA DI COMPLETAMENTO ART. 40.BIS - ZONA RESIDENZIALE A COMPARTO UNITARIO D'INTERVENTO DIRETTO ART. 41 ZONA RESIDENZIALE A VERDE PRIVATO CAPO III - ZONE C ART. 42 ZONA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE ART. 42 BIS ZONA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE IN CORSO DI ATTUAZIONE CAPO IV - ZONE D ART. 43 NORME GENERALI E ATTIVITÀ AMMESSE NELLE ZONE PRODUTTIVE A CARATTERE MISTO ART. 44 ZONA PRODUTTIVA DI COMPLETAMENTO ART. 45 ZONA PRODUTTIVA DI ESPANSIONE ART. 45 BIS ZONA PRODUTTIVA DI ESPANSIONE IN CORSO DI ATTUAZIONE CAPO V - ZONE E ART. 46 ZONE AGRICOLE - NORME GENERALI ART. 47 ATTIVITÀ E COSTRUZIONI CONSENTITE IN ZONA AGRICOLA ART. 47 BIS COSTRUZIONI RURALI MINORI NON LEGATE AD UNA UNITÀ AZIENDALE AGRICOLA ART. 48 INDICAZIONI TIPOLOGICHE PER GLI INTERVENTI EDIFICATORI IN ZONA AGRICOLA ART. 49 ZONA AGRICOLA NORMALE - EDIFICI PER L'ATTIVITÀ AGRICOLA O AD ESSA CONNESSI ART. 49 BIS ZONE AGRICOLE SPECIALI ART. 50 EDIFICI NON DESTINATI ALL'AGRICOLTURA ART. 50 BIS EDIFICI ABBANDONATI DALL AGRICOLTURA NELLE MORE DI APPROVAZIONE DEL PIANO ART. 50 BIS EDIFICI A DESTINAZIONE DIVERSA COMPRESI NEL PERIMETRO DI CUI AL D.M. 1 AGOSTO 1985 " MONTI BOSSO E SPORNO" E "SALTI DEL DIAVOLO" 3

4 VEDERE ALLEGATO ALLA 13 VARIANTE ART. 50 TER - INTERVENTI SUGLI EDIFICI DI CUI ALL'ALLEGATO B1 VEDERE ALLEGATO ALLA 13 VARIANTE ART. 51 VIABILITÀ STORICA E PANORAMICA ART. 52 ZONA DI RISPETTO CIMITERIALE ART. 53 ZONA DI RISPETTO DELL'ABITATO ART. 54 REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI URBANIZZAZIONE NELLE ZONE AGRICOLE ART. 55 ZONA DI TUTELA DEI CARATTERI AMBIENTALI DI LAGHI BACINI E CORSI D ACQUA INTEGRATA CON ZONE DI TUTELA IDRAULICA ART. 55 BIS ZONA DI TUTELA DEI CARATTERI AMBIENTALI DI LAGHI, BACINI E CORSI D ACQUA ART. 55 TER ZONA DI DEFLUSSO DI PIENA ART. 55 QUATERINVASI ED ALVEI DI LAGHI, BACINI E CORSI D ACQUA ART. 56 ZONE BOSCATE ART. 57 ZONE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO AI SENSI DEL R.D. 3267/ ART. 58 AREE A PERICOLOSITA GEOMORFOLOGICA MOLTO ELEVATA ART. 59 AREE A PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA ELEVATA ART. 59 BIS AREE A PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA MODERATA ART. 60 ZONE DI SALVAGUARDIA DELLE RISORSE IDRICHE ART ZONA DI TUTELA ASSOLUTA DEI POZZI DI ACQUA POTABILE E DELLE SORGENTI ART ZONE DI RISPETTO DEI POZZI DI ACQUA POTABILE E AREE DI SALVAGUARDIA 60 GG ART AREE SALVAGUARDIA 180 GG. E AREE DI RISERVA PER SORGENTI E NUOVI POZZI D ACQUA POTABILE ART. 61 PERCORSI DI INTERESSE TURISTICO ED ESCURSIONISTICO ART. 62 ZONE DI RECUPERO AMBIENTALE ART. 63 ZONE ARCHEOLOGICHE ART. 63 BIS SISTEMA DEI CRINALI E SISTEMA COLLINARE - MONTANO ART. 64 ZONE DI TUTELA NATURALISTICA ART. 64 BIS - ATTIVITA' AGRICOLA E PRESENZA ANTROPICA NELLE ZONE DI TUTELA NATURALISTICA ( VEDERE ALLEGATO ALLA 13 VARIANTE ) ART. 65 ZONE DI PARTICOLARE INTERESSE PAESAGGISTICO E AMBIENTALE ART. 65 BIS AREE VINCOLATE CON D.M. DEL 1/8/ ART. 65 TER ZONE DI TUTELA DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI E SOTTERRANEI ART. 66 ALLEVAMENTI INTEGRATIVI

5 CAPO VI - ZONE F ART. 67 ZONE PER ATTREZZATURE SPORTIVE DI USO COLLETTIVO ART. 68 ZONE PER SERVIZI TECNOLOGICI CAPO VII - ZONE G ART. 70 ZONE PER ATTREZZATURE SCOLASTICHE ART. 71 ZONE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE DI INTERESSE COMUNE ART. 72 ZONE A VERDE ATTREZZATO ART. 73 ZONE A PARCHEGGIO TITOLO 3 :VARIE E NORME TRANSITORIE ART. 74 ZONE DI RISPETTO DELLA VIABILITÀ (TABELLA A) ART. 74 BIS - LINEE ELETTRICHE E IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DELL ENERGIA ELETTRICA ART. 75 ALBERATURE ART. 76 ATTIVITÀ DI ARTIGIANATO DI SERVIZIO E ALTRE ATTIVITÀ MANIFATTURIERE AMMESSE NELLE ZONE B E C ART. 77 NEGOZI ART. 78 AUTORIMESSE E SPAZI DI SOSTA ART. 78 BIS AUTORIMESSE PRIVATE IN ZONE OMOG. A ART. 79 INTERVENTI SUL SUOLO ART. 80 INTERVENTI SUL TERRITORIO E PRESCRIZIONI GENERALI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE ART. 81 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE ART. 82 OBBLIGO DELLA PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA ART. 83 ZONA PRODUTTIVA DI TAVOLANA - CAMPEGGIO ART. 84 ZONA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE - PRATO MALPELI 141 ART. 84/BIS PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA ZONA DI ESPANSIONE RESIDENZIALE DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATA P.P.I.P. CALESTANO 2 DI CALESTANO CPL ART. 85 MONETIZZAZIONE DELLE AREE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA NELLE ZONE DI ESPANSIONE ART. 86 ELEMENTI DI INTERESSE STORICO TESTIMONIALE ART. 87 NORMA TRANSITORIA ART. 88 INQUINAMENTO ACUSTICO AMBIENTALE ART. 89 STRUTTURE RICETTIVE ESISTENTI ALLA DATA DI ADOZIONE DEL PIANO ART. 90 COSTRUZIONI ABUSIVE SANATE AI SENSI DELL'ART. 31 L. 47/85 (CONDONO EDILIZIO) ART OBBLIGO DI INDAGINI PRELIMINARI ALL EDIFICAZIONE E ALLA REDAZIONE DI PROGETTI PLANIVOLUMETRICI NELLE AREE INTERESSATE DALLE FASCE DI RISPETTO DELLE RISORSE IDRICHE ART OBBLIGO DI INDAGINI PRELIMINARI ALL EDIFICAZIONE NELL AREA CONTRASSEGNATA DALLA SIGLA A ART VALIDITÀ DELLA CARTOGRAFIA

6 ART. 94 RECINZIONI E MURI DI SOSTEGNO ART. 95 BOX ACCESSORI ART.96 ZONA PER ATTIVITA DI RISTORAZIONE DI LIVELLO LOCALE - TURISTICO ALLEGATO A OPERAZIONI MATERIALI E TECNICHE PER GLI INTERVENTI SUGLI EDIFICI DI VALORE STORICO E AMBIENTALE ELENCO EDIFICI STORICI CATALOGATI NEL PATRIMONIO EDILIZIO SPARSO ELENCO EDIFICI NON DESTINATI ALL AGRICOLTURA - ALLEGATO B

7 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I - GENERALITA' Il Piano regolatore generale del Comune di Calestano è costituito dai seguenti elaborati cartografici. 1) Carte in scala 1: soppresse a seguito della 10^ var. parz. al PRG: 1.1 Sintesi di piano 1.2 Zone di tutela e vincoli 1.3 Carta geomorfologica 1.4 Carta della vegetazione 2) Carte in scala 1: Classificazione del territorio comunale sostituite a seguito della 10^ var. parz. al PRG: 2.1 Nord (Calestano - Fragno) 2.2 Est (Marzolara) 2.3 Sud (Canesano - Vigolone) 2.4 Ovest (Ravarano) con le tavole informatizzate: TAV. 2.a 2.b 2.c 2.d 2.e 1: ) Carte in scala 1:2000 dei centri abitati (catastale) Zonizzazione dei centri abitati riportata su cartografia catastale. soppresse a seguito della 10^ var. parz. al PRG: 3.1 Marzolara 3.2 Pioppone - Ramiano - Ronzano 3.3 Calestano 3.4 S. Remigio 3.5 Vallerano 3.6 Fragnolo 3.7 Vigolone 3.8 Ravarano 3.9 Chiastre 4) Carte in scala 1:500 delle zone omogenee A In caso di imperfetto riscontro tra la delimitazione delle classificazioni riportate sulla cartografia a diverse scale è da ritenere valida la scala maggiore, in particolare la zonizzazione riportata su base catastale. 5) Le basi cartografiche sulle quali è disegnato il PRG non costituiscono certificazione probante della forma e della localizzazione degli edifici e degli altri elementi rappresentati per i quali, in rapporto al livello d interesse degli atti 7

8 amministrativi, pianificatori e d intervento urbanistico e/o edilizio, fanno fede i rogiti e gli atti equivalenti attestanti la proprietà, gli estratti catastali e, per gli interventi urbanistici ed edilizi, il rilievo dello stato di fatto legittimato. 8

9 ART. 1 APPLICAZIONE DEL PIANO Il Piano regolatore Generale si applica, a norma dell'art. 7 della Legge Urbanistica 17 agosto 1941 n. 1150, a tutto il territorio comunale secondo le prescrizioni di cui alle presenti norme ed alle tavole di progetto, e in conformità alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia. ART. 2 FINALITÀ DELLE NORME Le presenti norme, unitamente alle tavole di P.R.G.; attuano, sul territorio comunale, i lineamenti e gli orientamenti programmatici del Piano Regolatore Generale e dettano indicazioni e prescrizioni, sia per la stesura dei Piani Particolareggiati esecutivi, che per la disciplina delle iniziative private tendenti allo sviluppo edilizio e in generale alla trasformazione d'uso del territorio. ART. 3 NORME GENERALI: DEROGA PER EDIFICI, IMPIANTI E VIABILITÀ DI INTERESSE PUBBLICO L'edificazione nel territorio comunale, secondo le varie zone, è soggetta alle leggi vigenti, alla disciplina delle presenti norme, alle disposizioni del regolamento edilizio e degli altri regolamenti comunali non in contrasto con le presenti norme, salvo deroga da concedersi dal Sindaco previa deliberazione consiliare, limitatamente ai casi di edifici, impianti tecnologici, viabilità, o altre strutture di interesse pubblico o collettivo. Gli edifici esistenti e/o le relative aree di pertinenza, in contrasto con le destinazioni di zona previste dal P.R.G. oltre agli interventi diretto o urbanistico preventivo che prevedono l'adeguamento alle previsioni di piano, potranno subire soltanto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. ART. 4 EDIFICABILITÀ Area edificabile è quella dotata di urbanizzazione primaria al diretto servizio dell'insediamento e cioè: a) strade e spazi di sosta e parcheggio; b) fognature e impianti di depurazione; c) distribuzione dell'acqua, d) distribuzione dell'energia elettrica, forza motrice, gas e telefono (ove esistano le reti generali); e) pubblica illuminazione; f) verde elementare attrezzato. La sola destinazione di un terreno a zona edificabile secondo le previsioni di Piano Regolatore Generale non conferisce il titolo di edificabilità al terreno ove manchino le opere di urbanizzazione 9

10 primaria o l'impegno del richiedente il titolo abilitativo ad eseguirle contemporaneamente all'esecuzione dell'opera oggetto di richiesta, ai sensi dell'art. 10 della L. 6 agosto 1967 n Esclusivamente per gli aventi diritto nelle zona territoriali omogenee E (zone agricole) l'edificabilità è subordinata alla esistenza (o alla contemporanea esecuzione) da parte del richiedente di almeno le seguenti opere: - strade (comunali o vicinali) - approvvigionamento idrico - distribuzione energia elettrica - smaltimento rifiuti liquidi (con parere positivo dell'ufficiale Sanitario). ART. 4. BIS TRASFORMAZIONE URBANISTICA E EDILIZIA DEL TERRITORIO E RELATIVI OBBLIGHI E ONERI 1') Le previsioni del P.R.G. non conferiscono possibilità di trasformazione del suolo e/o d'intervento ai fini edificatori se mancano o sono carenti le opere di urbanizzazione primaria. Ove non vi provveda direttamente l'amministrazione Comunale, i soggetti richiedenti il titolo abilitativo dovranno pertanto impegnarsi a realizzare, secondo le prescrizioni comunali, e comunque in misura non inferiore a quanto previsto dalla L.R. n. 20/2000, le opere di urbanizzazione primaria richieste dalla disciplina urbanistico - attuativa di ciascuna zona omogenea del P.R.G. e quelle specifiche eventualmente prescritte in sede di rilascio del titolo abilitativo. 2 )A tale fine, gli interventi urbanistici e edilizi da attuare nel territorio comunale comportano l'onere: a) di provvedere al reperimento ed alla cessione al Comune, dopo la loro sistemazione, delle aree per la realizzazione delle dotazioni territoriali, nella quantità fissata dalla strumentazione urbanistica; b) di provvedere alla realizzazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione che siano al diretto servizio degli insediamenti, ivi compresi gli allacciamenti con le reti tecnologiche di interesse generale e le eventuali opere di adeguamento di queste ultime rese necessarie dal nuovo carico urbanistico; c) di provvedere al reperimento ed alla cessione al Comune, dopo la loro sistemazione, delle dotazioni ecologiche ed ambientali; d) di provvedere alla realizzazione delle opere finalizzate a garantire la qualità acustica dei nuovi insediamenti, nel rispetto del DPCM 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" e delle norme tecniche del Piano di classificazione acustica del territorio comunale, secondo quanto stabilito dalle NTA del PRG ove richiesto; 10

11 e) di concorrere alla realizzazione delle dotazioni territoriali, attraverso la corresponsione del contributo di costruzione. 3 ) Fermo restando l'adempimento degli obblighi previsti dalle lettere a), b), c) e d) del comma 2, il Comune, attraverso una apposita convenzione può, su loro richiesta, consentire ai soggetti interessati di realizzare direttamente, in tutto o in parte, le attrezzature e gli spazi collettivi, alla cui realizzazione e attivazione la pianificazione urbanistica subordina l'attuazione degli interventi. Ciò comporta lo scomputo dei contributi concessori dovuti per la corrispondente categoria di opere realizzate, salvo conguaglio. 4 ) Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 2: a) gli interventi di recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente che non comportino aumento del carico urbanistico; b) gli interventi da realizzare su aree situate in ambiti del territorio comunale che siano già dotate, in modo integrale e tecnologicamente adeguato, dell intera quota delle dotazioni territoriali richieste dalle presenti norme e dalla vigente legislazione in materia. 11

12 CAPO II - INDICI URBANISTICI ED EDILIZI ART. 5 DESCRIZIONE DEGLI INDICI EDILIZI 1) St = Superficie territoriale Superficie totale di una porzione di territorio, la cui trasformazione è sottoposta a strumentazione urbanistica attuativa a carattere preventivo (Piani Urbanistici attuativi PUA previsti dalla vigente legislazione urbanistica). Comprende la superficie fondiaria e le dotazioni territoriali. Nota: La superficie territoriale (ST) è la superficie di una porzione di territorio, cioè la superficie reale di un area. Nel caso si dimostri, a seguito di nuova rilevazione, che la superficie reale non è coincidente con la superficie indicata su carta tecnica, su Data Base Topografico o su mappa catastale, si deve assumere la superficie reale come superficie territoriale. 2) Sf = Superficie fondiaria Superficie di una porzione di territorio destinata all uso edificatorio. Rispetto alla superficie territoriale la superficie fondiaria è l area residua al netto delle superfici per le dotazioni territoriali pubbliche. Rientrano nella superficie fondiaria le aree private gravate da servitù di uso pubblico. Per i soli casi di interventi su lotti del territorio urbanizzato, la superficie fondiaria (SF) può comprendere le eventuali superfici (di parcheggi) di dotazione territoriale pubblica che si rendono necessarie a seguito dell intervento. Nota: La superficie fondiaria (SF) è la superficie di una porzione di territorio, cioè la superficie reale di un area. Nel caso si dimostri, a seguito di nuova rilevazione, che la superficie reale non è coincidente con la superficie indicata su carta tecnica, su Data Base Topografico o su mappa catastale, si deve assumere la superficie reale come superficie fondiaria. 3) Densità territoriale Quantità massima di volumi o superfici realizzabili, o quantità realizzata, su una determinata superficie territoriale. La densità territoriale si esprime attraverso un Indice di edificabilità territoriale dato dal rapporto tra le quantità massime edificabili, o le quantità realizzate, e la relativa superficie territoriale. 4) Densità fondiaria Quantità massima di volumi o superfici realizzabili, o quantità realizzata, su una determinata superficie fondiaria. La densità fondiaria si esprime attraverso un Indice di edificabilità fondiaria dato dal rapporto tra le quantità massime 12

13 edificabili, o le quantità realizzate, e la relativa superficie fondiaria. 5) Ambito Parte di territorio definita dal PRG in base a caratteri propri e ad obiettivi di pianificazione, classificata e disciplinata in relazione a regole di trasformazione omogenee, attraverso parametri urbanistici ed edilizi, criteri e modalità di intervento, e norme di attuazione. 6) Comparto Porzione di territorio in cui si opera previo PUA, con il coordinamento dei soggetti interessati. Il comparto può essere anche costituito da più aree tra loro non contigue. 7) Lotto Porzione di suolo urbano soggetta ad intervento edilizio unitario, comprensiva dell edificio esistente o da realizzarsi. Si definisce lotto libero, o lotto inedificato, l unità fondiaria preordinata all edificazione. 8) Unità fondiaria Porzione di territorio individuata sulla base di attributi di natura giuridica o economica Sono, ad esempio, unità fondiarie: - le unità fondiarie preordinate all edificazione, dette anche lotti liberi o lotti inedificati ; - gli spazi collettivi urbani, quali i giardini pubblici, le piazze e simili; - le unità poderali, o unità fondiarie agricole, costituite dai terreni di un azienda agricola e dalle relative costruzioni al servizio della conduzione dell azienda. 9) Superficie minima di intervento Area individuata dagli strumenti urbanistici come superficie minima per l ammissibilità di un intervento urbanistico-edilizio sull area stessa. 10) Potenzialità edificatoria Quantità massima di edificazione consentita dalla completa applicazione degli indici, parametri urbanistico-edilizi ed eventuali vincoli stabiliti per quell area dagli strumenti urbanistici. Nota: La completa applicazione su di un area dei parametri individuati dagli strumenti urbanistici vigenti ne esclude ogni ulteriore applicazione, nonostante intervenuti frazionamenti e/o passaggi di proprietà successivi. 13

14 11) Carico urbanistico Fabbisogno di dotazioni territoriali e di infrastrutture per la mobilità di un determinato immobile o insediamento in relazione alle destinazioni d uso e all entità dell utenza 12) Area di sedime Superficie occupata dalla parte fuori terra di un fabbricato. 13) Sq = Superficie coperta Proiezione sul piano orizzontale della sagoma planivolumetrica di un edificio. 14) Sp = Superficie permeabile Porzione inedificata di una determinata superficie, priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti entro o fuori terra che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente e direttamente la falda acquifera. Nota: Rientrano nella quantificazione delle superfici permeabili anche le aree pavimentate con autobloccanti cavi o altri materiali che garantiscano analoghi effetti di permeabilità. La superficie permeabile, in questi casi, sarà computata con riferimento a specifici valori percentuali definiti dalle schede tecniche dei materiali impiegati. 15) Rapporto /indice di permeabilità (Ip) Rapporto tra la superficie permeabile (Sp) e la superficie territoriale o fondiaria. Si indica di norma come un rapporto minimo ammissibile espresso con una percentuale. Si definiscono così l Indice di permeabilità territoriale (Sp/ST) e l Indice di permeabilità fondiaria (Sp/SF) 16) Q = Rapporto di copertura Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria (Sq/SF). Si indica di norma come un rapporto massimo ammissibile espresso con una percentuale. 17) Superficie lorda o Superficie utile lorda (Sul) Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra e seminterrati di un edificio, comprensiva dei muri perimetrali, delle partizioni e dei pilastri interni, esclusi i balconi, le terrazze scoperte, gli spazi scoperti a terra, le scale esterne, aperte e scoperte, e le scale di sicurezza esterne. 18) Su = Superficie utile Superficie di pavimento di tutti i locali di una unità immobiliare, al netto delle superfici definite nella superficie accessoria (Sa), e da non conteggiare nella SU se ricomprese entro i limiti quantitativi e dimensionali di cui al successivo punto 19 essendo comunque escluse le murature, i pilastri, i tramezzi, gli 14

15 sguinci, i vani di porte e finestre, le logge, i balconi e le eventuali scale interne. Ai fini dell agibilità, i locali computati come superficie utile devono comunque presentare i requisiti igienico sanitari, richiesti dalla normativa vigente a seconda dell uso cui sono destinati. La superficie utile di una unità edilizia è data dalla somma delle superfici utili delle singole unità immobiliari che la compongono. Si computano nella superficie utile: - le cantine poste ai piani superiori al primo piano fuori terra; - le cantine che hanno altezza utile uguale o superiore a m 2,70 e quelle che, anche avendo altezza utile inferiore a m 2,70, determinano una dotazione maggiore di 1,5 MQ ogni 100 MQ di SU (ovvero 25% della SU); - i sottotetti con accesso diretto ad una unità immobiliare, che rispettano i requisiti di abitabilità di cui all art. 2, comma 1, della LR 11/1998; - le autorimesse e i posti auto coperti che eccedono la dotazione di 25 MQ ogni 100 Mq di SU; - gli spazi aperti (coperti o scoperti) quali portici e gallerie pedonali non gravati da servitù di uso pubblico, ballatoi, logge, balconi, terrazze per le parti eccedenti la dotazione complessiva di 25 MQ ogni 100 MQ di SU. Per gli immobili con destinazione d uso non residenziale si computano altresì nella superficie utile: - i locali destinati al personale di servizio e di custodia, nonché i locali adibiti ad uffici e archivi; - le autorimesse, quando costituiscano strumento essenziale dell attività economica (autonoleggi, attività di trasporto e assimilati); - le pensiline a sbalzo con aggetto superiore a m 1,50, quando siano previste in quantità superiore al 15% della SU. 19) Sa = Superficie accessoria Superficie di pavimento degli spazi di una unità edilizia o di una unità immobiliare aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d uso dell unità stessa, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. Nel caso di vani coperti, si computano le parti con altezza utile uguale o maggiore a m 1,80. Per tutte le funzioni si computano, in via esemplificativa, nella superficie accessoria: - spazi aperti (coperti o scoperti), quali portici e gallerie pedonali (se non gravati da servitù di uso pubblico), ballatoi, logge, balconi e terrazze per le parti non eccedenti la dotazione complessiva di 25 MQ/100 MQ di SU; - le tettoie con profondità superiore a m 1,50; - le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra, purché abbiano altezza inferiore a m 2,70 e 15

16 non eccedano la dotazione complessiva di 25 MQ/100 MQ di SU; - i sottotetti che hanno accesso diretto ad una unità immobiliare ma non rispettano i requisiti di abitabilità di cui all art. 2, comma 1, della LR n. 11/1998; - i sottotetti che hanno accesso dalle parti comuni di una unità edilizia, per la porzione con altezza utile maggiore o uguale a m 1,80; - le autorimesse e i posti auto coperti che non eccedano la dotazione complessiva di 25 MQ/100 MQ di SU; - i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta; - le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi (di accesso alle abitazioni o alle cantine), esclusi gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali. 20) Superfici escluse dal computo della Su e della Sa Non costituiscono né superficie utile né accessoria: - i porticati o gallerie gravati da servitù di uso pubblico; - gli spazi scoperti a terra (cortili, chiostrine, giardini) sia privati che comuni; - le parti comuni di collegamento verticale (vani ascensore, scale e relativi pianerottoli) e gli androni condominiali; - i corselli delle autorimesse costituenti parti comuni, anche se coperti, e relative rampe; - le pensiline destinate alla copertura di parcheggi pubblici o privati nonché le pensiline a sbalzo in edifici produttivi e agricoli con sbalzo inferiore o uguale a m 5 ed incidenza non superiore al 15% della SU; - le tettoie con profondità inferiore a m 1,50; - i tetti verdi non praticabili; - i lastrici solari, a condizione che siano condominiali e accessibili solo da spazi comuni; - i pergolati a terra; - gli spazi con altezza inferiore a m 1,80; - vani tecnici e spazi praticabili che ospitano qualsivoglia impianto tecnologico dell edificio (tra cui: le centrali termiche, i vani motori di ascensori, le canne fumarie e di aerazione, le condotte, le intercapedini tecniche) in relazione alle documentate necessità. 21) Superficie complessiva (Sc) Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria conteggiate come ai precedenti punti 19 e 20 (Sc = Su + 60% Sa). 16

17 22) Superficie catastale (Sca) Si veda l Allegato C del DM 138/1998 recante: Norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria (gruppi R, P, T). 23) Parti comuni / condominiali Spazi catastalmente definiti come parti comuni in quanto a servizio di più unità immobiliari. 24) Superficie di vendita (Sv) Superficie di pavimento dell area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili e quelle dei locali o aree esterne frequentabili dai clienti, adibiti all esposizione delle merci e collegati direttamente all esercizio di vendita. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi igienici, impianti tecnici e altri servizi per i quali non è previsto l ingresso dei clienti, nonché gli spazi di cassa e avancassa purché non adibiti all esposizione. Per quanto riguarda gli esercizi di merci ingombranti ci si riferisce alla DCR 26 marzo 2002, n ) Area dell insediamento (Ai) Fermo restando il computo dei volumi edilizi connessi con l attività (uffici, accoglienza, spogliatoi, servizi igienici etc.), l area dell insediamento è la superficie di uno spazio all aperto comprendente attrezzature scoperte destinate ad attività sportive, ricreative, turistiche o comunque di interesse collettivo, ivi comprese le superfici destinate ad accogliere gli eventuali spettatori, delimitata da opere di recinzione e/o individuata catastalmente o progettualmente. La misura dell area dell insediamento si utilizza per la determinazione convenzionale dell incidenza degli oneri di urbanizzazione destinati alla realizzazione ed alla manutenzione delle infrastrutture per l urbanizzazione degli insediamenti, alle aree ed alle opere per le attrezzature e per gli spazi collettivi e per le dotazioni ecologiche ed ambientali, e ai fini del calcolo del contributo di costruzione afferente agli oneri di urbanizzazione stessi, in applicazione delle relative Tabelle Parametriche Regionali. 26) Sagoma planivolumetrica Figura solida definita dall intersezione dei piani di tutte le superfici di tamponamento esterno e di copertura dell edificio e del piano di campagna, compresi i volumi aggettanti chiusi e quelli aperti ma coperti (bow window, logge, porticati) e i volumi tecnici, al netto dei balconi e degli sporti aggettanti per non più di m 1,50, delle sporgenze decorative e funzionali (comignoli, canne fumarie, condotte impiantistiche), delle scale esterne aperte e 17

18 scoperte se a sbalzo, delle scale di sicurezza esterne e di elementi tecnologici quali pannelli solari e termici. 27) Sagoma Proiezione su uno dei piani verticali della sagoma planivolumetrica. 28) Volume totale o lordo (Vt) Volume della figura solida fuori terra definita dalla sua sagoma planivolumetrica. 29) Volume utile (Vu) Somma dei prodotti delle superfici utili e delle superfici accessorie, che vanno conteggiate nella SU ai sensi del precedente punto 19, per le relative altezze utili; il volume utile di un vano può risultare dalla somma di più parti con altezze diverse. 30) Piano di un edificio Spazio delimitato dall estradosso del solaio inferiore, detto piano di calpestio (o pavimento), e dall intradosso del solaio superiore (soffitto) che può essere orizzontale, inclinato, curvo, misto. 31) Piano fuori terra Piano di un edificio il cui pavimento si trova in ogni suo punto perimetrale a una quota uguale o superiore a quella del terreno circostante, anche a seguito delle opere di sistemazione dell area. 32) Piano seminterrato Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno circostante e il cui soffitto si trova ad una quota media uguale o superiore a m 0,90 rispetto al terreno, misurata sulla linea di stacco dell edificio. Ai fini del computo delle superfici, i piani con quota di soffitto sopraelevata rispetto a quella del terreno circostante di una misura in media inferiore a m 0,90 sono assimilati ai piani interrati. Sono assimilati a piani fuori terra: - i seminterrati il cui pavimento sia, almeno su un fronte, ad una quota uguale o superiore a quella del terreno circostante; - i seminterrati il cui pavimento sia ad una quota media uguale o superiore a m -0,30 rispetto a quella del terreno circostante. 18

19 33) Piano interrato Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota uguale o inferiore a quella del terreno circostante, intesa come linea di stacco dell edificio. Ai fini del computo delle superfici, sono assimilati agli interrati i seminterrati con quota di soffitto sopraelevata rispetto a quella del terreno circostante di una misura media inferiore a m 0,90. 34) Sottotetto Spazio compreso tra l intradosso della copertura non piana dell edificio e l estradosso del solaio del piano sottostante. 35) Soppalco Partizione orizzontale interna praticabile, che non determina un ulteriore piano nell edificio, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso. La superficie del soppalco non può superare il 50% di quella del locale che lo ospita; in caso contrario si determina un nuovo piano nell edificio. Qualora tutta o parte della superficie soprastante o sottostante sia utilizzata per creare uno spazio chiuso, con esclusione del vano scala, il vano ottenuto è considerato a sé stante. 36) Altezza dei fronti (Hf) Misura ottenuta dalla differenza della quota media della linea di stacco dell edificio con la più alta delle seguenti quote: - intradosso del solaio sovrastante l ultimo piano che determina Su; - linea di intersezione tra il muro perimetrale e l intradosso del solaio di copertura, per gli edifici con copertura inclinata fino a 45 ; - linea di colmo, per gli edifici con copertura inclinata maggiore di 45 ; - sommità del parapetto in muratura piena, avente l altezza superiore a m 1,20, per gli edifici con copertura piana; - media delle altezze dei punti più alti sull intradosso della copertura, per le coperture a padiglione. Nella determinazione delle altezze, sono comunque esclusi: - i parapetti in muratura piena al piano di copertura con altezza minore di m 1,20 o quando i vuoti prevalgono sui pieni; - i manufatti tecnologici, quali extracorsa di ascensori, tralicci, ciminiere e vani tecnici particolari, fatte salve le disposizioni relative ai vincoli aeroportuali. 37) Altezza dell edificio (H) Altezza massima tra quella dei vari fronti. 19

20 38) Altezza utile (Hu) Altezza netta del vano misurata dal piano di calpestio all intradosso del solaio sovrastante o delle strutture sottoemergenti dal soffitto (travetti), senza tener conto delle irregolarità e dei punti singolari. Ai fini della individuazione degli spazi fruibili (ossia aventi un'altezza utile non inferiore a m. 1,80), e di quelli non fruibili, l altezza utile si misura senza tenere conto di eventuali controsoffitti, salvo il caso in cui gli stessi siano necessari per la copertura di impianti tecnologici. Ai fini del rispetto dei requisiti cogenti in materia di altezza minima dei locali, essa si misura fino all altezza dell eventuale controsoffitto (altezza utile netta). 39) Altezza virtuale o altezza utile media (Hv) Rapporto tra il volume (eventualmente calcolato come somma di più parti) dello spazio considerato e la relativa superficie di pavimento, con esclusione delle porzioni con altezza inferiore a m 1,80. 40) Altezza lorda dei piani Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l ultimo piano dell edificio si misura dal pavimento fino all intradosso del soffitto o della copertura. In tale misura non si tiene conto delle travi e delle capriate a vista. Qualora la copertura sia a più falde inclinate, il calcolo si effettua come per l altezza virtuale. 41) Distanza dai confini di zona o di ambito urbanistico Lunghezza del segmento minimo che congiunge l edificio, compresi i suoi punti di affaccio, con il confine di zona o di ambito urbanistico. 42) Distanza dai confini di proprietà Lunghezza del segmento minimo che congiunge l edificio, compresi i suoi punti di affaccio, con il confine della proprietà. 43) Distanza dal confine stradale Lunghezza del segmento minimo che congiunge l edificio, compresi i suoi punti di affaccio, con il confine stradale, così come definito dal Nuovo Codice della strada. 44) Distanza tra edifici / Distacco (De) Lunghezza del segmento minimo che congiunge gli edifici, compresi i punti di affaccio. 20

21 45) Indice di visuale libera (Ivl) Rapporto fra la distanza dei singoli fronti del fabbricato dai confini di proprietà o dai confini stradali, e l altezza dei medesimi fronti. 46) Volume tecnico Spazio ispezionabile, ma non stabilmente fruibile da persone, destinato agli impianti di edifici civili, industriali e agro produttivi come le centrali termiche ed elettriche, impianti di condizionamento d aria, di sollevamento meccanico di cose e persone, di canalizzazione, camini, canne fumarie, ma anche vespai, intercapedini, doppi solai. Ai fini del calcolo delle superfici, sono comunque escluse le centrali termiche, i vani motori di ascensori, le canne fumarie e di aerazione, le condotte e le intercapedini tecniche; i restanti volumi tecnici sono computati a seconda che siano o meno praticabili. 47) Vuoto tecnico Camera d aria esistente tra il solaio del piano terreno e le fondazioni, destinato anche all aerazione e deumidificazione della struttura dell edificio, con altezza non superiore a m 1,80. 48) Unità immobiliare Porzione di fabbricato, intero fabbricato o gruppi di fabbricati, ovvero area, suscettibile di autonomia funzionale e di redditualità nel locale mercato immobiliare, secondo le norme catastali. 49) Alloggio Unità immobiliare destinata ad abitazione. 50) Unità edilizia (Ue) Unità tipologico-funzionale che consiste in un edificio autonomo dal punto di vista spaziale, statico e funzionale, anche per quanto riguarda l accesso e la distribuzione, realizzato e trasformato con interventi unitari. L unità edilizia ricomprende l edificio principale e le eventuali pertinenze collocate nel lotto. Nel caso di un insieme di più edifici in aderenza, ciascuna porzione funzionalmente autonoma (da terra a tetto) rispetto a quelle contigue è identificabile come autonomo edificio e dà luogo a una propria unità edilizia. 51) Edificio o fabbricato Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, riconoscibile per i suoi caratteri morfologico funzionali, che sia accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo. Per edificio residenziale si intende l edificio destinato prevalentemente ad abitazione. 21

22 Per edificio non residenziale si intende l edificio destinato prevalentemente ad uso diverso da quello residenziale. Rientrano tra gli edifici anche le serre fisse, i parcheggi multipiano, i chioschi non automatizzati, le tettoie autonome, le tensostrutture. 52) Edificio unifamiliare/ monofamiliare Edificio singolo con i fronti perimetrali esterni direttamente aerati e corrispondenti ad un unico alloggio per un solo nucleo familiare. 53) Pertinenza (spazi di pertinenza) Opera edilizia di modeste dimensioni all interno del lotto, legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà funzionale rispetto alla costruzione principale. La pertinenza consiste in un servizio od ornamento dell edificio principale già completo ed utile di per sé. 54) Balcone Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni. 55) Ballatoio Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione (per esempio tra varie unità immobiliari), munito di ringhiera o parapetto. 56) Loggia /Loggiato Spazio praticabile coperto, ricompreso entro la sagoma planivolumetrica dell edificio, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni. 57) Lastrico solare Spazio scoperto e praticabile sulla copertura piana di un edificio o su una sua porzione. 58) Pensilina Copertura in aggetto dalle pareti esterne di un edificio, realizzata con materiali durevoli al fine di proteggere persone o cose. 59) Pergolato Struttura autoportante, composta di elementi verticali e di sovrastanti elementi orizzontali, atta a consentire il sostegno del verde rampicante e utilizzata in spazi aperti a fini di ombreggiamento. Sul pergolato non sono ammesse coperture impermeabili. 22

23 60) Portico /porticato Spazio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto almeno su due lati verso i fronti esterni dell edificio. 61) Terrazza Spazio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni. 62) Tettoia Copertura di uno spazio aperto sostenuta da una struttura a elementi puntiformi, con funzione di deposito, ricovero, stoccaggio e, negli usi abitativi, per la fruizione protetta di spazi pertinenziali. 63) Veranda Spazio praticabile coperto, avente le medesime caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, ma chiuso sui lati da superfici vetrate o comunque trasparenti e impermeabili. 64) Tetto verde Copertura continua dotata di un sistema che utilizza specie vegetali in grado di adattarsi e svilupparsi nelle condizioni ambientali caratteristiche della copertura di un edificio. Tale copertura è realizzata tramite un sistema strutturale che prevede in particolare uno strato colturale opportuno sul quale radificano associazioni di specie vegetali, con minimi interventi di manutenzione (coperture a verde estensivo), o con interventi di manutenzione media e alta (coperture a verde intensivo). 65) It = Indice di fabbricabilità territoriale Rappresenta il volume in mc. costruibile per ogni ha di superficie territoriale (St). 66) If = Indice di fabbricabilità fondiaria Rappresenta il volume in mc. costruibile per ogni mq. di superficie fondiaria (Sf). 67) Ut = Indice di utilizzazione territoriale Rappresenta il rapporto tra la superficie utile del o dei fabbricati (Su) e la superficie territoriale (St). 68) Uf = Indice id utilizzazione fondiaria Rappresenta il rapporto tra superficie utile del o dei fabbricati (Su) e la superficie fondiaria (Sf). 23

24 CAPO III - ATTUAZIONE DEL PIANO ART. 6 APPLICAZIONE DEGLI INDICI EDILIZI E DEI DISTACCHI A) L indice di utilizzazione territoriale Ut si applica nelle zone sottoposte a intervento urbanistico preventivo. B) L indice di utilizzazione fondiaria (Uf) si applica per l'edificazione in zone ove è consentito l'intervento edilizio diretto o in zone già dotate o in corso di urbanizzazione in seguito a intervento urbanistico preventivo. L indice di utilizzazione fondiaria (Uf) specifica le superfici utili costruibili per mq. di lotto. Nel caso di edificazione successiva ad un intervento urbanistico preventivo, le superfici utili costruibili nei singoli lotti non possono superare quelle calcolate applicando l'indice di utilizzazione territoriale. C) I distacchi tra gli edifici, tra edifici e confini di zona o proprietà, tra le varie pareti prospicienti di uno stesso edificio (quando su almeno una delle pareti si aprano finestre di vani d'abitazione) e verso i cigli stradali, fatto salvo il D.M. 2/4/68 e la tab. A, delle presenti norme, sono regolati dal criterio di visuale libera, così come definito e disciplinato dal Regolamento Edilizio. Le zone di distacco dalle strade sono inedificabili. Il distacco dei fabbricati tra di loro risulterà dalla somma dei rispettivi distacchi calcolati con l'indice di visuale libera pertinenti alle fronti prospicienti. Nelle zone di completamento l'indice di visuale libera deve essere applicato alle nuove costruzioni solo per la parte di loro pertinenza. Qualunque sia l'altezza delle fronti, il distacco dai confini di proprietà non deve essere mai inferiore a ml. 5.00, fatta eccezione per gli interventi di sopraelevazione di edifici preesistenti, nel qual caso potranno essere mantenute le distanze esistenti purché in ogni caso venga rispettato l'indice di visuale libera, o nel caso di costruzione in confine. Nel caso di edifici preesistenti costruiti a muro cieco sul confine le nuove costruzioni possono essere edificate in aderenza, secondo quanto stabilito dal Codice Civile (dall art. 873 all art.891). Nel caso di due o più lotti contigui, la costruzione in aderenza è concessa a condizioni che sia presentato dai proprietari progetto unitario che equivale a vincolo reciproco di costruzione in aderenza. Nel caso di edifici prospicienti strade pubbliche e private esistenti, per le quali non sono previste dal Piano zone di rispetto, il distacco, calcolato applicando l'indice relativo, va riferito ai cigli stradali, 24

25 (compreso marciapiede) esistenti o previsti dal P.R.G., anche se non coincidenti coi confini di proprietà, secondo quanto indicato nella Tabella A delle presenti norme. Nelle zone produttive l aggetto delle pensiline a sbalzo dovrà rispettare la distanza minima di ml. 5,00 dalle strade pubbliche e dai confini di zona a destinazione pubblica e di ml. 3,00 dai confini privati; è consentito costruire a distanza inferiore dai confini di proprietà e di zona omogenea fatto salvo il criterio della visuale libera, purchè vengano soddisfatte le seguenti condizioni: a) venga stipulato, nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, da trascriversi anteriormente alla presentazione o al ritiro del titolo abilitativo, contratto mediante il quale i proprietari dei fondi finitimi acconsentono a detta costruzione a distanza dai confini di proprietà inferiore a quella prevista dal PRG e costituiscono vincolo reale di inedificabilità finalizzato al rispetto della condizione di cui al successivo punto b); b) vengano rispettate le distanze minime tra fabbricati, sia esistenti che edificandi, di cui al codice civile e, ove più restrittive, di cui al D.M n D) Esclusivamente in caso di intervento urbanistico preventivo, fermo restando il criterio della visuale libera per il distacco tra edifici, di cui alla precedente lettera C), e tra edifici e confini di proprietà o zona di intervento, sono ammesse, tra i fabbricati e le aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria interne all'area di intervento, distanze inferiori a quelle di norma, qualora ciò sia motivato dalla organizzazione funzionale degli spazi e degli edifici previsti nel progetto urbanistico. E) Gli indici di cui al precedente articolo 5 operano dalla data di adozione delle presenti norme. Le modificazioni alle proprietà o altre di carattere patrimoniale intervenute successivamente a tale data non influiscono sul vincolo di pertinenza delle aree inedificate relative alle costruzioni esistenti o autorizzate. Pertanto, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà, l'utilizzazione integrale degli indici esclude, salvo i casi di restauro, risanamento, ristrutturazione, ricostruzione, il successivo rilascio di altre concessioni ad edificare sulle superfici stesse. ART. 7 STRUMENTI URBANISTICI IN CORSO Le aree interessate da strumenti urbanistici e attuativi in corso sono soggette alle norme definite nello strumento attuativo già convenzionato. In caso di modifica della convenzione restano comunque validi gli indici territoriali già definiti. 25

26 Per i soli edifici produttivi o di interesse pubblico e le attrezzature già costruite che debbano adeguarsi a normative CEE non vigenti all'atto del rilascio del titolo abilitativo è possibile una deroga del 15% degli indici fissati dalla convenzione del relativo comparto. ART. 8 STRUMENTI E PROGRAMMI DI ATTUAZIONE DEL PIANO Coerentemente alle presenti norme ed agli elaborati relativi, il piano si attua attraverso: a) piani particolareggiati di iniziativa pubblica o privata a norma degli artt. 13/14/15/16/17/28 della L. 17 agosto 1942 n. 1150; b) piani particolareggiati di iniziativa pubblica o privata nelle aree da destinare a insediamenti produttivi di carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico a norma dell'art. 27 della L. 22 Ottobre 1971 n. 365, e art. 49 LR n. 47. c) piani di zona di cui alla L. 18 Aprile 1962 n. 167 e al titolo III art. 38 e seguenti, della L. 22 ottobre 1971, n. 865; d) interventi edilizi diretti, nelle zone ove ciò sia consentito dal piano, di iniziativa pubblica o privata. Il Comune, dopo l'adozione del Piano Regolatore Generale, può formulare dei programmi pluriennali, che rappresentano la guida dell'azione urbanistica del Comune, in base alla Legge Regionale n. 6 del 13 gennaio ART. 9 MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PIANO Il P.R.G. si attua secondo due modalità di intervento: l'intervento urbanistico preventivo e l'intervento edilizio diretto. Le presenti norme stabiliscono per ogni zona le modalità di intervento per l'attuazione del piano; ove non precisato si intende consentito sia l'intervento urbanistico preventivo, sia l'intervento edilizio diretto. ART. 10 INTERVENTO URBANISTICO PREVENTIVO Nelle zone ove è previsto l'intervento urbanistico preventivo, la presentazione di un progetto edilizio è subordinata alla preventiva approvazione di un progetto urbanistico planivolumetrico di dettaglio, secondo la procedura prevista dalla L.R. 7 dicembre 1978 n. 47 modificata ed integrata dalla L.R. 29 marzo 1980 n. 23, di iniziativa pubblica o privata. Laddove non sia prevista dall'amministrazione Comunale la realizzazione di piani particolareggiati di iniziativa pubblica, i privati 26

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