SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Martedì, 12 gennaio 2016 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

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1 SERIE GENERALE Spediz. abb. post. - art. 45% 1, - comma art. 2, 1 comma 20/b Legge , , n. n Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno Numero 8 UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA SI PUBBLICA TUTTI I PARTE PRIMA Roma - Martedì, 12 gennaio 2016 GIORNI NON FESTIVI DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, ROMA AMMINISTRAZIONE DIREZIONE REDAZIONE PRESSO PRESSO L ISTITUTO IL POLIGRAFICO MINISTERO E DELLA ZECCA GIUSTIZIA DELLO STATO - UFFICIO - VIA SALARIA, PUBBLICAZIONE LEGGI ROMA E - DECRETI CENTRALINO - VIA ARENULA - LIBRERIA DELLO STATO ROMA PIAZZA AMMINISTRAZIONE G. VERDI, 1 - PRESSO ROMA L'ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI ROMA - CENTRALINO La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione: 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì) 2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì) 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato) 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì) 5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì) La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, Foglio delle inserzioni, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI Al fi ne di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certifi cata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell invio telematico (mittente, oggetto e data). Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fi no all adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it SOMMARIO DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI DECRETO 21 dicembre Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare Designazione di 118 Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Siciliana. (16A00078) Pag. 1 DECRETO 7 gennaio Ministero dell economia e delle finanze Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni. (16A00239) Pag. 5 DECRETO 23 settembre Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca Ammissione al finanziamento del progetto di cooperazione internazionale - Programma JPI Cultural H. - Progetto: Smart Value. (Decreto n. 2129). (16A00094) Pag. 9 DECRETO 26 ottobre Ammissione al finanziamento del progetto di cooperazione internazionale - Programma Eniac - Progetto: Silver. (Decreto n. 2392). (16A00095) Pag. 12 Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali DECRETO 2 dicembre Cancellazione di varietà ortive dal relativo registro nazionale. (16A00079) Pag. 15

2 DECRETO 2 dicembre Iscrizione di varietà nel registro nazionale dei portainnesti di piante ortive. (16A00096)..... Pag. 17 DECRETO 14 dicembre Iscrizione di una varietà da conservazione di riso al relativo registro nazionale. (16A00097). Pag. 17 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI Agenzia italiana del farmaco Modifica dell autorizzazione all immissione in commercio del medicinale per uso umano «Voricostad». (16A00090) Pag. 19 Modifica dell autorizzazione all immissione in commercio del medicinale per uso umano «Riastap». (16A00091) Pag. 19 Modifica dell autorizzazione all immissione in commercio del medicinale per uso umano «Oxaliplatino Sandoz». (16A00092) Pag. 19 Modifica dell autorizzazione all immissione in commercio del medicinale per uso umano «Seroquel». (16A00093) Pag. 19 Modifica dell autorizzazione all immissione in commercio del medicinale per uso umano «Topamax». (16A00098) Pag. 20 Modifica dell autorizzazione all immissione in commercio del medicinale per uso umano «Glucosio Baxter». (16A00099) Pag. 22 Modifica dell autorizzazione all immissione in commercio del medicinale per uso umano «Voriconazolo Crinos». (16A00100) Pag. 22 Ministero dell interno Conclusione del procedimento avviato nei confronti del Comune di Diano Marina, ai sensi dell articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n (16A00077) Pag. 23 Ministero della salute Modifica dell autorizzazione all immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Rycarfa compresse». (16A00101) Pag. 23 Modifica dell autorizzazione all immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Fiprotix soluzione spot-on per cani molto piccoli, piccoli, medi, grandi, giganti, nei diversi dosaggi». (16A00102) Pag. 23 Modifica dell autorizzazione all immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Effitix soluzione spot-on per cani molto piccoli, piccoli, medi, grandi, giganti, nei diversi dosaggi». (16A00103) Pag. 24 Modifica dell autorizzazione all immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Amflee Spot-on». (16A00104) Pag. 24 Modifica dell autorizzazione all immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dexadreson Forte sospensione iniettabile». (16A00105) Pag. 25 Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia Liquidazione coatta amministrativa della «Sinergica - Società cooperativa», in Trieste e nomina del commissario liquidatore. (16A00083) Pag. 25 Liquidazione coatta amministrativa della «Casa e Ambiente - Società cooperativa», in Staranzano e nomina del commissario liquidatore. (16A00084) Pag. 25 II

3 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI MINISTERO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 21 dicembre Designazione di 118 Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Siciliana. IL MINISTRO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche»; Visto il decreto del Ministero dell ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2002; Visto il decreto del Ministero dell ambiente e della tutela del territorio del 17 ottobre 2007, «Rete Natura Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007; Vista la decisione di esecuzione della Commissione del 7 novembre 2013 che adotta il settimo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (2013/739/UE); Visto l aggiornamento dei contenuti della Banca dati Natura 2000, trasmesso dal Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per la protezione della natura e del mare, con lettera prot del 22 ottobre 2013 alla Rappresentanza permanente d Italia presso l Unione europea, per il successivo inoltro alla Commissione europea, Direzione generale ambiente; Vista la comunicazione della Commissione europea del 3 maggio 2011 «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una Strategia europea per la biodiversità verso il 2020»; Vista la nota della Commissione europea del 14 maggio 2012, relativa alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV/PB//SL/MOB/flAres del 13 giugno 2012; Vista la nota della Commissione europea del 23 novembre 2012, relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti Natura 2000, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV B.3 SL/ FK/esAres (2013) dell 8 marzo 2013; Vista la Strategia nazionale per la biodiversità, predisposta dal Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell art. 6 della Convenzione sulla diversità biologica fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124, sulla quale la Conferenza Stato-Regioni ha sancito l intesa il 7 ottobre 2010; Visti i decreti del dirigente generale del Dipartimento regionale dell ambiente della Regione Siciliana, elencati nella tabella di cui all art. 1, commi 1 del presente decreto, con i quali sono stati approvati i piani di gestione, comprensivi delle misure di conservazione, relativi a 118 siti di interesse comunitario della regione biogeografica mediterranea; Visto il decreto dirigenziale generale n. 36 del 27 gennaio 2015 del Dipartimento regionale dell ambiente della Regione Siciliana, concernente l approvazione delle misure di conservazione sito specifiche per le attività agricole e zootecniche e per la gestione del suolo da applicarsi ai siti della Rete Natura 2000 della Sicilia; Considerato che, ferme restando le misure di conservazione individuate con i sopra citati decreti, dette misure potranno all occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo l integrazione con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali; Considerata la necessità di assicurare l allineamento fra le misure di conservazione di cui ai sopra citati piani di gestione e la Banca dati Natura 2000, mediante una verifica da effettuarsi da parte della Regione entro sei mesi dalla data del presente decreto; Considerato che sulla base del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario effettuato dalla Regione potranno essere definite integrazioni o modifiche alle misure di conservazione, secondo la procedura di cui all art. 2, comma 1, del citato decreto ministeriale 17 ottobre 2007; Ritenuto di provvedere, ai sensi dell art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, alla designazione quali «Zone speciali di conservazione» di 118 siti di importanza comunitaria della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Siciliana; Vista l intesa sul presente decreto espressa dalla Regione Siciliana con deliberazione della giunta regionale n. 305 del 15 dicembre 2015; Decreta: Art. 1. Designazione delle ZSC 1. Sono designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea i seguenti 118 siti insistenti nel territorio della Regione Siciliana, già proposti alla Commissione europea quali Siti di Importanza Comunitaria (SIC) ai sensi dell art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE: 1

4 Tipo Area DDG di approvazione Codice Denominazione sito (ha) piano di gestione B ITA Isola di Marettimo 1111 DDG N. 434/2012 B ITA Isola di Levanzo 552 DDG N. 434/2012 B ITA Isola di Favignana 1832 DDG N. 434/2012 B ITA Complesso Monte Bosco e Scorace 606 DDG N. 347/2010 B ITA Monte Bonifato 322 DDG N. 347/2010 B ITA Monte San Giuliano 999 DDG N. 347/2010 B ITA Bosco di Calatafimi 241 DDG N. 347/2010 B Complesso Monti di Castellammare del Golfo ITA (TP) 2406 DDG N. 347/2010 B ITA Monte Cofano e Litorale 561 DDG N. 347/2010 B Capo San Vito, Monte Monaco, Zingaro, ITA Faraglioni Scopello, Monte Sparacio 7338 DDG N. 347/2010 B ITA Foce del Torrente Calatubo e dune 108 DDG N. 347/2010 B Isola di Pantelleria: Montagna Grande e Monte ITA Gibele 3099 DDG N. 535/2010 B Isola di Pantelleria - Area Costiera, Falesie e ITA Bagno dell'acqua 3402 DDG N. 535/2010 B Complesso Monti di Santa Ninfa - Gibellina e ITA Grotta di Santa Ninfa 783 DDG N. 860/2010 B ITA Montagna Grande di Salemi 1321 DDG N. 347/2010 B ITA Rocca di Cefalù 36 DDG N. 183/2012 B ITA Boschi di Gibilmanna e Cefalù 2570 DDG N. 183/2012 B ITA Boschi di San Mauro Castelverde 3559 DDG N. 183/2012 B Monte S. Salvatore, Monte Catarineci, Vallone ITA Mandarini, ambienti umidi 5815 DDG N. 183/2012 B ITA Isola delle Femmine 15 DDG N. 563/2010 B ITA Capo Gallo 549 DDG N. 563/2010 B Boschi Ficuzza e Cappelliere, Vallone Cerasa, ITA Castagneti Mezzojuso 4627 DDG N. 346/2010 B ITA Rocca Busambra e Rocche di Rao 6243 DDG N. 346/2010 C ITA Isola di Ustica 349 DDG N. 894/2010 B ITA Rocche di Castronuovo, Pizzo Lupo, Gurghi di S. Andrea 1795 DDG N. 346/2010 B ITA Lago di Piana degli Albanesi 637 DDG N. 896/2010 e N. 1037/2010 B ITA Monte Pellegrino 861 DDG N. 563/2010 B ITA Complesso Calanchivo di Castellana Sicula 182 DDG N. 534/2010 B Monte Quacella, Monte dei Cervi, Pizzo ITA Carbonara, Monte Ferro, Pizzo Otiero 8355 DDG N. 183/2012 B ITA Complesso Pizzo Dipilo e Querceti su calcare 4387 DDG N. 183/2012 B ITA Foce del Fiume Pollina e Monte Tardara 2095 DDG N. 183/2012 B ITA Rupi di Catalfano e Capo Zafferano 340 DDG N. 563/2010 B Querceti sempreverdi di Geraci Siculo e ITA Castelbuono 3380 DDG N. 183/2012 B ITA Calanchi, lembi boschivi e praterie di Riena 754 DDG N. 346/2010 B ITA Rocche di Ciminna 1139 DDG N. 895/2010 e N. 1036/2010 B ITA Bosco di S. Adriano 6821 DDG N. 346/2010 B ITA Serra del Leone e Monte Stagnataro 3750 DDG N. 346/2010 B ITA Monte Rose e Monte Pernice 2529 DDG N. 346/2010 B Monte d'indisi, Montagna dei Cavalli, Pizzo ITA Pontorno e Pian del Leone 2432 DDG N. 346/2010 B ITA Boschi di Granza 1878 DDG N. 897/2010 2

5 Tipo Area DDG di approvazione Codice Denominazione sito (ha) piano di gestione B ITA Monte San Calogero (Termini Imerese) 2799 DDG N. 897/2010 B ITA Monte Carcaci, Pizzo Colobria e ambienti umidi 1869 DDG N. 346/2010 B ITA Monte Genuardo e Santa Maria del Bosco 2683 DDG N. 346/2010 B ITA Monte Triona e Monte Colomba 3313 DDG N. 346/2010 B Monti Barracù, Cardelia, Pizzo Cangialosi e Gole ITA del Torrente Corleone 5351 DDG N. 346/2010 B ITA Sugherete di Contrada Serradaino 341 DDG N. 183/2012 B ITA Monte Cane, Pizzo Selva a Mare, Monte Trigna 4944 DDG N. 897/2010 B ITA Monte Zimmara (Gangi) 1783 DDG N. 562/2010 B ITA Monte San Calogero (Gangi) 174 DDG N. 562/2010 C ITA Rocche di Entella 178 DDG N. 859/2010 B ITA Monte Rosamarina e Cozzo Famò 236 DDG N. 897/2010 B ITA Rocca di Sciara 400 DDG N. 183/2012 B ITA Rupi di Taormina e Monte Veneretta 608 DDG N. 286/2010 B ITA Bacino del Torrente Letojanni 1308 DDG N. 286/2010 B ITA Bosco di Malabotta 1595 DDG N. 536/2010 B ITA Rocca di Novara 1413 DDG N. 286/2010 B ITA Affluenti del Torrente Mela 1565 DDG N. 286/2010 B ITA Capo Peloro - Laghi di Ganzirri 60 DDG N. 286/2010 B ITA Pizzo Mualio, Montagna di Vernà 1615 DDG N. 286/2010 B ITA Fiume Fiumedinisi, Monte Scuderi 7198 DDG N. 286/2010 B ITA Dorsale Curcuraci, Antennamare DDG N. 286/2010 B ITA Tratto Montano del Bacino della Fiumara di Agrò 4536 DDG N. 286/2010 B ITA Fiume San Paolo 1357 DDG N. 286/2010 B ITA Torrente San Cataldo 868 DDG N. 286/2010 B ITA Isola di Alicudi 389 DDG N. 120/2013 B ITA Isola di Filicudi 779 DDG N. 120/2013 B ITA Isola di Panarea e Scogli Viciniori 259 DDG N. 120/2013 B ITA Isole di Stromboli e Strombolicchio 1057 DDG N. 120/2013 B ITA Isola di Vulcano 1608 DDG N. 120/2013 B Isola di Salina (Monte Fossa delle Felci e dei ITA Porri) 665 DDG N. 120/2013 B ITA Isola di Salina (Stagno di Lingua) 1234 DDG N. 120/2013 B ITA Isola di Lipari 2476 DDG N. 120/2013 B ITA Isola Bella, Capo Taormina e Capo S. Andrea 22 DDG N. 286/2010 B ITA Rocche di Roccella Valdemone 863 DDG N. 536/2010 B ITA Fiumara di Floresta 2096 DDG N. 286/2010 B ITA Isola di Linosa 435 DDG N. 861/2010 B ITA Isola di Lampedusa e Lampione 1406 DDG N. 861/2010 B ITA Foce del Fiume Verdura 887 DDG N. 750/2011 B ITA Monte Cammarata - Contrada Salaci 2107 DDG N. 346/2010 B ITA Complesso Monte Telegrafo e Rocca Ficuzza 5289 DDG N. 346/2010 B Pizzo della Rondine, Bosco di S. Stefano ITA Quisquina 3160 DDG N. 346/2010 B ITA Maccalube di Aragona 436 DDG N. 857/2010 B ITA Litorale di Palma di Montechiaro 1000 DDG N. 739/2011 B ITA La Montagnola e Acqua Fitusa 311 DDG N. 346/2010 B ITA Torrente Vaccarizzo (tratto terminale) 440 DDG N. 536/2012 B ITA Lago Soprano 92 DDG N. 452/2011 B Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera ITA Meridionale 2288 DDG N. 536/2012 B ITA Lago Sfondato 126 DDG N. 862/2010 3

6 Tipo Area DDG di approvazione Codice Denominazione sito (ha) piano di gestione C ITA Monte Conca 1407 DDG N. 858/2010 B ITA Sughereta di Niscemi 3213 DDG N. 564/2010 B ITA Rupe di Falconara 138 DDG N. 453/2011 e DDG n. 25/2014 B ITA Rupe di Marianopoli 1161 DDG N. 862/2010 B ITA Pizzo Muculufa 969 DDG N. 453/2011 e DDG n. 25/2014 B ITA Lago Ogliastro 1136 DDG N. 627/2011 C ITA Lago di Pergusa 428 DDG N. 625/2011 B ITA Lago di Pozzillo 3393 DDG N. 628/2011 B ITA Monte Altesina 1323 DDG N. 562/2010 B ITA Monte Sambughetti, Monte Campanito 3670 DDG N. 348/2010 B ITA Vallone di Piano della Corte 450 DDG N. 601/2011 B ITA Bosco di Sperlinga, Alto Salso 1781 DDG N. 562/2010 B ITA Vallone Rossomanno 2357 DDG N. 899/2010 B ITA Contrada Caprara 1131 DDG N. 536/2012 B ITA Boschi di Piazza Armerina 4610 DDG N. 899/2010 B ITA Serre di Monte Cannarella 1222 DDG N. 536/2012 B ITA Monte Chiapparo 1877 DDG N. 626/2011 B ITA Contrada Valanghe 2339 DDG N. 418/2011 B ITA Foce del Fiume Simeto e Lago Gornalunga 1837 DDG N. 418/2011 B ITA Riserva naturale Fiume Fiumefreddo 108 DDG N. 417/2011 C ITA La Gurna 41 DDG N. 417/2011 B ITA Timpa di Acireale 236 DDG N. 898/2010 B ITA Bosco di Santo Pietro 7236 DDG N. 564/2010 B Complesso Immacolatelle, Micio Conti, boschi ITA limitrofi 69 DDG N. 602/2011 B ITA Poggio S. Maria 807 DDG N. 418/2011 B ITA Bosco di S. Maria La Stella 133 DDG N. 416/2011 B ITA Bosco di Linera 44 DDG N. 416/2011 B ITA Tratto di Pietralunga del Fiume Simeto 748 DDG N. 418/2011 B ITA Forre laviche del Fiume Simeto 1377 DDG N. 418/2011 B ITA Vallata del Fiume Ippari (Pineta di Vittoria) 2692 DDG N. 331/ La cartografia e i tipi di habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatica per i quali le ZSC di cui al comma 1 sono designate sono quelli comunicati alla Commissione europea, secondo il formulario standard dalla stessa predisposto, relativamente agli omonimi SIC, con lettera prot del 22 ottobre Tale documentazione è pubblicata, a seguito dell approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell apposita sezione relativa alle ZSC designate. Le eventuali modifiche sono apportate nel rispetto delle procedure comunitarie e sono riportate in detta sezione. Art. 2. Misure di conservazione 1. Le misure di conservazione generali e sito-specifiche conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all allegato «A» del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e delle specie di cui all allegato «B» del medesimo decreto del Presidente della Repubblica presenti nei siti, nonché le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie e la perturbazione delle specie per cui le zone sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relative alle ZSC di cui al precedente articolo sono quelle individuate nei rispettivi piani di gestione, approvati con i decreti del dirigente generale del Dipartimento regionale dell ambiente della Regione Siciliana riportati nella tabella di cui all art. 1, comma 1, e quelle contenute del decreto dirigenziale generale n. 36 del 27 gennaio 2015 del Dipartimento regionale dell ambiente del Dipartimento regionale dell ambiente della Regione Siciliana, e sono immediatamente operative. 4

7 2. Le misure di conservazione di cui al comma 1, per le ZSC o per le loro porzioni ricadenti all interno di aree naturali protette di rilievo regionale, integrano le misure di salvaguardia e le previsioni normative definite dagli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti. 3. Le misure di conservazione di cui ai decreti regionali richiamati al comma 1 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni sono pubblicate, a seguito dell approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare nell apposita sezione relativa alle ZSC designate. 4. Le misure di conservazione di cui al comma 1 potranno all occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo l integrazione con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali. Entro il medesimo termine la Regione provvede ad assicurare l allineamento tra le misure di conservazione e la Banca dati Natura Le integrazioni di cui al comma 3, o le eventuali modifiche alle misure di conservazione che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze delle azioni di monitoraggio, sono adottate dalla Regione Siciliana e comunicate entro i trenta giorni successivi al Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare. 6. Alle ZSC di cui al presente decreto si applicano altresì le disposizioni di cui all art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n Art. 3. Soggetto gestore 1. La Regione Siciliana, entro sei mesi dalla data del presente decreto, comunica al Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare il soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 dicembre 2015 Il Ministro: GALLETTI 16A00078 MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 7 gennaio Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni. IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto il regio decreto n del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; Visto l art. 548 del Regolamento per l amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924; Visto l art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli artt. 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli Specialisti in titoli di Stato italiani; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l art. 3, ove si prevede che il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità; Visto il decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi; Visto il decreto ministeriale n del 23 dicembre 2015, emanato in attuazione dell art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni di emissioni dei prestiti vengano disposte mediante decreto dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo, che in caso di assenza o impedimento di quest ultimo possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa, e che, in caso di assenza o impedimento di entrambi, siano disposte da altro dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del direttore generale del Tesoro; 5

8 Vista la determinazione n del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette; Visti, altresì, gli artt. 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1 settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato; Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209, recante l approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l anno finanziario 2016 e in particolare il terzo comma dell art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l anno stesso; Visto l art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale del 15 gennaio 2015 recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell adempimento dell obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato; Ravvisata l esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell area euro; Considerato che l importo delle emissioni disposte a tutto il 5 gennaio 2016 ammonta a euro milioni; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2015, citato nelle premesse, e in deroga all art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 14 gennaio 2016 l emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a 365 giorni con scadenza 13 gennaio 2017, fino al limite massimo in valore nominale di milioni di euro. Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche. Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi degli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto. Art. 2. Sono escluse automaticamente dall asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità: a) nel caso di domanda totale superiore all offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell importo domandato; b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto a) decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base). In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell asta e il rendimento minimo accoglibile. Art. 3. Sono escluse dall assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell art. 2 del presente decreto. Art. 4. Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato. In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell art. 17 del presente decreto. Art. 5. I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di euro e, ai sensi dell art. 39 del decreto legislativo n

9 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto. La Banca d Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L operatore partecipante all asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite. Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori. Art. 6. In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni». Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT. Art. 7. Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse: a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell albo istituito presso la Banca d Italia in base all art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo; le banche comunitarie possono partecipare all asta anche in quanto esercitino le attività di cui all art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16; le banche extracomunitarie possono partecipare all asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d Italia rilasciata d intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4; b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all art. 1, comma 1, lettere e) e g) del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all art. 1, comma 1, lettera f), dello stesso decreto, iscritte nell apposito elenco allegato a detto albo. Alla Banca d Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l esecuzione delle operazioni. La Banca d Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria. Art. 8. Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all anno di 360 giorni. Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l indicazione dell importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all asta richieste senza indicazione del rendimento. I rendimenti indicati dagli operatori in sede d asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto. L importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a euro di capitale nominale. Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto. Le richieste di importo non multiplo dell importo minimo sottoscrivibile di cui all art. 5 vengono arrotondate per difetto. Eventuali offerte che presentino l indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione. Art. 9. Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d Italia medesima. Al fine di garantire l integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d Italia. Nell impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all art. 7, ultimo comma, del presente decreto. Art. 10. Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 12 gennaio Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione. Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra. Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto. 7

10 Art. 11. Le operazioni d asta vengono eseguite nei locali della Banca d Italia, dopo la scadenza del termine di cui all articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione. Art. 12. Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d entrata per l importo nominale emesso. La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell economia e delle finanze dell esercizio finanziario L entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, articolo 3 (unità di voto 2.1.3), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata. Art. 13. L assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso. Art. 14. L aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto. Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota. Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori. Art. 15. Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato agli specialisti, di cui all art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell ammontare nominale offerto nell asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo articolo 16. Tale tranche è riservata agli operatori specialisti in titoli di Stato che hanno partecipato all asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 13 gennaio Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione. Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato. Ai fini dell assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l indicazione dell importo dei titoli che si intende sottoscrivere. Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione. Ciascuna richiesta non può superare l intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell importo offerto nel collocamento supplementare stesso. Le richieste di importo non multiplo dell importo minimo sottoscrivibile di cui all art. 5 vengono arrotondate per difetto. Eventuali offerte che presentino l indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione. Art. 16. L importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato: a) per un importo di norma pari al 5% dell ammontare nominale offerto nell asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all art. 2 del presente decreto; b) per un importo ulteriore pari al 5% dell ammontare nominale offerto nell asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all ingrosso selezionate ai sensi dell art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell art. 28, comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d Italia e agli specialisti stessi. L importo di cui alla precedente lettera a), di norma pari al 5% dell ammontare nominale offerto nell asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d asta ordinaria. 8

11 Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere a) e b). Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell asta ordinaria indicato nell art. 1, comma 1 del presente decreto. Art. 17. L ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche. Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni. Il presente decreto verrà inviato all Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 16A00239 Roma, 7 gennaio 2016 p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DECRETO 23 settembre Ammissione al finanziamento del progetto di cooperazione internazionale - Programma JPI Cultural H. - Progetto: Smart Value. (Decreto n. 2129). IL DIRETTORE GENERALE PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell art. 1, commi 376 e 377, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2008; Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca; Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e in particolare le domande presentate ai sensi dell art. 7 che disciplina la presentazione e selezione di progetti di ricerca; Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008 n. 4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 («Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal d.lgs. 27 luglio 1999, n. 297») alla Disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01»; Visto il D.P.C.M. n. 98 dell 11 febbraio 2014 ( G.U. n. 161 del 14 luglio 2014) recante il nuovo Regolamento di Organizzazione del MIUR; Visto il D.M. del 26 settembre 2014 n. 753, pubblicato nel supplemento ordinario n. 19 alla G.U. n. 91 del 20 aprile 2015, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell Amministrazione centrale del Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca»; Visto il decreto direttoriale del 19 maggio 2015 n. 1092, con il quale ai sensi del combinato disposto degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 165/2001, alla Dott. ssa Silvia Nardelli, Dirigente dell Ufficio II, è attribuita la delega per l esercizio dei poteri di spesa, in termini di competenza, residui e di cassa e successivo decreto direttoriale n dell 8 luglio 2015; Viste le Conclusioni del Consiglio Unione Europea n /10 del 27 luglio 2010, con le quali viene lanciata l Iniziativa di programmazione congiunta JPI Cultural Heritage and Global Change; Tenuto conto dell approvazione della lista dei progetti selezionati nel bando internazionale JPI Cultural HERI- TAGE and Global Change con scadenza al 5 aprile 2013; Viste le domande presentate ai sensi dell art. 7 del D.M. 8 agosto 2000 n. 593 dai proponenti italiani partecipanti alla Programmazione Internazionale JPI Cultural Heritage and Global Change e da questa iniziativa selezionati ed ammessi a negoziazione, e Visti i relativi esiti istruttori; Visto l art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 Febbraio 2012 convertito in Legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi Europei o internazionali non è prevista la valutazione tecnico scientifica e l ammissione a finanziamento del Comitato di cui all art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni; 9

12 Vista la Relazione (prot. MIUR 16146/2015) presentata dall Istituto Convenzionato Banca Mediocredito Italiano S.p.a. ex Intesa Sanpaolo comprovante l istruttoria favorevole ex ante del Progetto SMART VALUE - JPI C.H.; Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 134 del 7 agosto 2012; Vista la direttiva del Ministro dell 11 giugno 2009 prot.n. 5364/GM per la ripartizione del Fondo di cui all art. 5 del d.lgs. 27 luglio 1999 n. 297; Tenuto conto della ripartizione delle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, relativa all anno 2012, di cui al decreto direttoriale n. 435 del 13 marzo 2013 e della ripartizione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, relativa all anno 2013, di cui al decreto direttoriale n del 19 dicembre 2013, da ultimo dettagliato, con riguardo ai fondi per i progetti di cooperazione internazionale, con nota del 5 novembre 2014; Visto il decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 e successive integrazioni; Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Viste le «Procedure operative per la valutazione ed il finanziamento dei progetti selezionati nell ambito di Iniziative e Programmi Internazionali» del 28 marzo 2013; Vista «la guida per i proponenti italiani», relativa alla partecipazione al programma, pubblicata sul sito della JPI Cultural HERITAGE and Global Change e sul sito del MIUR datata 28 marzo 2013; Decreta: Art Il Progetto di ricerca Smart Value - Programma JPI Cultural Heritage and Global Change, prot. n. 2994/2013, presentato da Altravia Servizi S.r.l., Università Studi Macerata (Dip. SFBCT) e Politecnico Milano (Dip. A.I.C.A.) è ammesso agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1). Art Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all acquisizione della documentazione antimafia di cui al d.lgs. n. 159/2011; 2. Ai sensi del comma 35 dell art. 5 del D.M. 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere un anticipazione per un importo massimo del 30% dell intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo. 3. Le erogazioni dei contributi saranno autorizzate per stati di avanzamento lavori semestrali, debitamente rendicontati, e sono subordinate alle effettive disponibilità delle risorse a valere sui Fondi FAR e FIRST, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione. 4. L agevolazione concessa nelle forme del credito agevolato tiene conto delle seguenti disposizioni: a) la durata del finanziamento è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni, decorrente dalla data del presente decreto, comprensiva di un periodo di preammortamento e utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza 1 gennaio e 1 luglio di ogni anno) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione. Ai fini di quanto innanzi si considera, quale primo semestre intero, il semestre solare nel quale cade la data del presente decreto. b) le rate dell ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto; c) il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo. 5. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo. 6. Le variazioni del progetto senza aumento di spesa, approvate in ambito comunitario o internazionale, sono automaticamente recepite in ambito nazionale, ove compatibili con la normativa di riferimento, anche regolamentare e di prassi. Art Le risorse necessarie per gli interventi di cui all art. 1 del presente decreto, calcolate ai sensi dell art. 7 «Percentuali e forme di finanziamento» della Guida proponenti italiani per la partecipazione alla call internazionale in questione, datata 28 marzo 2013, sono determinate complessivamente in ,00 di cui ,20 nella forma di contributo alla spesa (che graverà sulle disponibilità del FIRST - Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica per l anno 2013) e ,80 quale credito agevolato (che graverà sulle disponibilità del FAR - Fondo Agevolazioni per la Ricerca per l anno 2012). 2. Il presente decreto sarà sottoposto agli organi di controllo ai sensi delle vigenti disposizioni e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 settembre 2015 p. Il direttore generale: NARDELLI Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2015 Ufficio controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n

13 ALLEGATO 1 Scheda ammesso JPI - SMART VALUE Protocollo N del 16/12/2013 : SMART VALUE Program. JPI Cultural Heritage and Global Change Modern Analysis of Research topic VALUE 01/11/ Altravia Servizi S.r.l CUP B88I Università Studi Macerata (D.SFBCT) Politecnico di Milano (D.AICA) CUP D82C CUP B42C ammesso Euro ,00 - cu Euro ,00 - cu Euro 0,00 a a Euro 0,00 Sezione B - Imputazione territoriale ammessi del Ricerca Industriale Sviluppo Sperimentale Totale Eleggibile lettera a) 0,00 0,00 0,00 Eleggibile lettera c) 0,00 0,00 0,00 Elegg. Ob.2/ Phasing Out 0,00 0,00 0,00 Non Eleggibile ,00 0, ,00 Extra UE 0,00 0,00 0,00 Totale ,00 0, ,00 Sezione C Forma e Misura dell'intervento del Progetto Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a: Imprese: Attività di ricerca industriale 55% dei costi ammissibili Attività di Sviluppo sperimentale 45 % dei costi ammissibili 11

14 Università e enti pubblici: Attività di ricerca industriale 65% dei costi ammissibili Attività di Sviluppo sperimentale 40 % dei costi ammissibili Agevolazioni deliberate nella forma di Credito agevolato, solo per le imprese, pari a: Attività di ricerca industriale 40% dei costi ammissibili Attività di Sviluppo sperimentale 35 % dei costi ammissibili Agevolazioni Totali deliberate fino a Euro ,00 Contributo alla spesa fino a Euro ,20 Credito agevolato fino a Euro ,80 Sezione D Condizioni Specifiche 16A00094 DECRETO 26 ottobre Ammissione al finanziamento del progetto di cooperazione internazionale - Programma Eniac - Progetto: Silver. (Decreto n. 2392). IL DIRETTORE GENERALE PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell art. 1, commi 376 e 377, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2008; Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca; Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e in particolare le domande presentate ai sensi dell art. 7 che disciplina la presentazione e selezione di progetti di ricerca; Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008 n. 4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 («Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297») alla Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01» Visto il D.P.C.M. n. 98 dell 11 febbraio 2014 ( G.U. n. 161 del 14 luglio 2014) recante il nuovo Regolamento di organizzazione del MIUR; Visto il D.M. del 26 settembre 2014 n. 753, pubblicato nel supplemento ordinario n. 19 alla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 2015, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell Amministrazione centrale del Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca»; Visto il decreto direttoriale del 19 maggio 2015 n. 1092, con il quale ai sensi del combinato disposto degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott. ssa Silvia Nardelli, Dirigente dell Ufficio II, è attribuita la delega per l esercizio dei poteri di spesa, in termini di competenza, residui e di cassa e successivo decreto direttoriale n dell 8 luglio 2015; 12

15 Viste le «Procedure operative per la valutazione ed il finanziamento dei progetti selezionati dalle JTI Artemis ed Eniac e dagli art. 169 AAL, Eurostars e Matera+» del 28 agosto 2008 ed in particolare le modalità e le percentuali di finanziamento ivi previste. Visto l art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 Aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico-scientifica ex ante né il parere sull ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni; Visti gli articoli n. 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 134 del 7 agosto 2012; Visto il Regolamento (CE) n. 72/2008 del Consiglio dell Unione Europea del 20 dicembre 2007 relativo alla costituzione dell «Impresa comune Eniac» per l attuazione di una iniziativa tecnologica congiunta in materia di sistemi informatici incorporati ed in particolare considerato l art. 13 comma 6b dello Statuto allegato al suddetto Regolamento che stabilisce che «gli Stati membri di ENIAC stabiliscono convenzioni di sovvenzione con i partecipanti ai progetti conformemente alle norme nazionali che si applicano a questi ultimi, in particolare per quanto riguarda i criteri di ammissibilità e le altre prescrizioni finanziarie e giuridiche.» Tenuto conto della Decisione Eniac con la quale il Comitato delle Autorità pubbliche dell impresa comune ENIAC ha approvato la selezione delle proposte progettuali, presentate in risposta al Bando 2011, ammesse a negoziazione e la conseguente allocazione dei finanziamenti pubblici con scadenza 16/06/2011; Viste le domande presentate ai sensi dell art. 7 del D.M. 8 agosto 2000 n. 593 dai proponenti italiani partecipanti ai progetti internazionali Eniac e da queste iniziative selezionati ed ammessi a negoziazione e Visti i relativi esiti istruttori; Vista la relazione dell istituto convenzionato MPS - Capital Services G. Montepaschi in data 28 settembre 2015 n , acquisita al prot. n. MIUR n del 29 Settembre 2015; Tenuto conto della direttiva del Ministro dell 11 giugno 2009 prot. n. 5364/GM per la ripartizione del Fondo di cui all art. 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297; Tenuto conto della ripartizione delle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca degli anni di cui al decreto direttoriale n. 332 del 10 giugno 2011; Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Considerato che per i progetti proposti per il finanziamento esiste o è in corso di acquisizione la documentazione antimafia di cui al decreto legislativo n. 159/2011; Decreta: Art. 1. Il progetto di ricerca ENIAC - SILVER, prot. n. 2259/2014, presentato da STMicroelectronics S.r.l., Micron Semiconductor Italia S.r.l. e LFoundry S.r.l. è ammesso agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nelle schede allegate al presente decreto (allegato 1). Art Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all acquisizione della documentazione antimafia di cui al decreto legislativo n. 159/ Ai sensi del comma 35 dell art. 5 del D.M. 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell intervento concesso dalla JU ENIAC. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo. 3. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo. 4. Le erogazioni dei contributi sono subordinate alla effettiva disponibilità delle risorse a valere sul Fondo FAR, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione secondo lo stato di avanzamento lavori avendo riguardo alle modalità di rendicontazione. 5. Le variazioni del progetto senza aumento di spesa, approvate in ambito Comunitario o Internazionale, sono recepite in ambito nazionale, ove compatibili con la normativa interna. 6. Le date di inizio e di fine delle attività progettuali potranno essere modificate secondo quanto stabilito con la Circolare MIUR n del 6 agosto Art Le risorse necessarie per gli interventi di cui all art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in ,55 nella forma di contributo nella spesa e graveranno sulle disponibilità del Fondo agevolazioni per la ricerca per gli anni Il presente decreto sarà sottoposto ai competenti organi di controllo ai sensi delle vigenti disposizioni e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 ottobre 2015 p. Il direttore generale: NARDELLI Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2015 Ufficio controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n

16 ALLEGATO 1 Scheda dettagliata progetto ammesso al finanziamento : ENIAC SILVER Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo n Sezione A - Generalità del Progetto Protocollo N del 22/07/2014 Progetto di Ricerca Titolo: ENIAC - SILVER Inizio: 1/02/2012 Durata Mesi: ( proroga) = 47 mesi Ragione Sociale/Denominazione Ditte STMicroelectronics S.r.l. Agrate Brianza (MB) CUP B61H Micron Semiconductor Italia S.r.l. Vimercate (MB) CUP B51H LFoundry S.r.l. Avezzano (AQ) CUP B38I Euro ,00 - di cui Attività di Ricerc Euro ,00 - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Sp. Euro ,00 al netto di recuperi pari a Euro 0,00 Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto Ricerca Sviluppo Sperimentale Eleggibile lettera a) , , ,00 Eleggibile lettera c) 0,00 0,00 0,00 Elegg. Ob.2 / Phasing Out 0,00 0,00 0,00 Non Eleggibile , , ,00 Extra UE 0,00 0,00 0,00 Totale , , ,00 14

17 Sezione C - Forma e Misura dell'intervento del Progetto Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a: - Attività di ricerca industriale: 33,3 % dei costi ammissibili - Attività di Sviluppo sperimentale: 8,3 % dei costi ammissibili Agevolazioni totali deliberate - Contributo nella Spesa fino a Euro: ,55 Sezione D - Condizioni Specifiche 16A00095 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 2 dicembre Cancellazione di varietà ortive dal relativo registro nazionale. IL DIRETTORE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l identificazione delle varietà stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»; Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge n. 1096/1971 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria; Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive; Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, ed in particolare l art. 17 -bis, quarto comma, lettera b), che prevede, tra l altro, che debba essere disposta la cancellazione di una varietà dal registro qualora il responsabile della conservazione in purezza ne faccia richiesta a meno che una selezione conservatrice resti assicurata; Vista la richiesta del 15 ottobre 2014, prot. Mipaaf n del 30 ottobre 2014, con la quale la società «ISI Sementi S.p.A.» ha comunicato di voler rinunciare alla responsabilità della conservazione in purezza della varietà di lattuga identificata con la denominazione Scarlet, codice SIAN 3089; Vista la richiesta del 13 novembre 2014, prot. Mipaaf n del 28 novembre 2014, con la quale la società «Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.» ha comunicato di voler rinunciare alla responsabilità della conservazione in purezza delle varietà ortive indicate all art. 1 del presente dispositivo; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell organizzazione di governo a norma dell art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l art. 4, commi 1 e 2 e l art. 16, comma 1; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell art. 2, comma 10 -ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto ministeriale n del 13 febbraio 2014 recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013»; Ritenuto di dover procedere in conformità; 15

18 Decreta: Art Ai sensi dell art. 17-bis, quarto comma, lettera b), del Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, le varietà di seguito elencate, iscritte al registro delle varietà di specie di piante ortive con i decreti a fianco indicati, sono cancellate dal Registro medesimo. Specie Varietà Codice SIAN Lattuga Scarlet 3089 Zucchino Zucchino Zucchino Zucchino Pomodoro Apollo 3149 Ascot 2073 Dante 2435 Duccio 2437 Giano 2436 Admiral 2427 Pomodoro Allflesh Responsabile della conservazione in purezza ISI sementi S.p.A. Monsanto Agricoltura Italia S.p.a. Monsanto Agricoltura Italia S.p.a. Zucchino Monsanto Agricoltura Italia S.p.a. Monsanto Agricoltura Italia S.p.a. Monsanto Agricoltura Italia S.p.a. Monsanto Agricoltura Italia S.p.a. Monsanto Agricoltura Italia S.p.a. Decreto di iscrizione/ rinnovo 21/3/2011 (N. 6441) - G.U. N. 91 del 20/4/ /9/2011 (N ) - G.U. N. 243 del 18/10/2011 9/2/2006 (N ) - G.U. N. 45 del 23/2/ /2/2011 (N. 3140) - G.U. N. 52 del 4/3/ /2/2011 (N. 3140) - G.U. N. 52 del 4/3/ /2/2011 (N. 3140) - G.U. N. 52 del 4/3/ /2/2011 (N. 3140) - G.U. N. 52 del 4/3/ /4/2014 (N. 8716) - G.U. N. 106 del 9/5/2014 Pomodoro Pomodoro Pomodoro Pomodoro Pomodoro Pomodoro Allflesh Pizzaiolo 2727 Revenege AF 2831 Scarlet 2072 Timos 2424 Tomyred 2833 Unicum 1567 Redlyco 3146 Monsanto Agricoltura Italia S.p.a. Monsanto Agricoltura Italia S.p.a. Pomodoro Monsanto Agricoltura Italia S.p.a. Monsanto Agricoltura Italia S.p.a. Pomodoro Monsanto Agricoltura Italia S.p.a. Monsanto Agricoltura Italia S.p.a. Monsanto Agricoltura Italia S.p.a. Monsanto Agricoltura Italia S.p.a. 11/2/2014 (N. 3326) - G.U. N. 53 del 5/3/2014 9/2/2006 (N ) - G.U. N. 45 del 23/2/ /3/2007 (N. 1121) - G.U. N. 83 del 10/4/2007 9/2/2006 (N ) - G.U. N. 45 del 23/2/ /2/2011 (N. 3140) - G.U. N. 52 del 4/3/ /3/2007 (N. 1121) - G.U. N. 83 del 10/4/ /4/2014 (N. 8716) - G.U. N. 106 del 9/5/ /9/2011 (N ) - G.U. N. 243 del 18/10/2011 Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 dicembre 2015 Il direttore generale: CACOPARDI AVVERTENZA : Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell Uffi cio centrale del bilancio del Ministero dell economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/ A

19 DECRETO 2 dicembre Iscrizione di varietà nel registro nazionale dei portainnesti di piante ortive. IL DIRETTORE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE Visto il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 124, recante attuazione della direttiva 2008/72/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi ad eccezione delle sementi, ed in particolare l art. 8, comma 1 c, secondo cui le piantine di ortaggi ed i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, possono essere commercializzati soltanto se fanno riferimento ad una varietà ufficialmente iscritta; Visto il decreto ministeriale del 15 giugno 2012, n , che istituisce il registro nazionale dei portainnesti di piante ortive; Visto in particolare l art. 3, comma 2, del citato decreto ministeriale n del 15 giugno 2012, secondo il quale, in assenza dei criteri di iscrizione di tali varietà, da stabilirsi con successivo provvedimento, l iscrizione al registro nazionale delle varietà di portainnesti di piante ortive è effettuata sulla base dei risultati di esami non ufficiali, informazioni pratiche acquisite nel corso della coltivazione o di ogni ulteriore informazione o documentazione ritenuta utile ai fini dell esame della domanda; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell organizzazione di governo a norma dell art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l art. 4, commi 1 e 2 e l art. 16, comma 1; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell art. 2, comma 10 -ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto ministeriale n del 13 febbraio 2014 recante Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013 ; Viste le domande presentate ai fini dell iscrizione di varietà ortive a uso portainnesto nel rispettivo Registro nazionale; Ritenuto di dover procedere in conformità; Decreta: Articolo unico Ai sensi dell art. 1 del decreto ministeriale del 15 giugno 2012, n , sono iscritte nel Registro nazionale dei portainnesti di piante ortive le varietà ortive sotto elencate. Specie Cucumis melo flexuosus x Cucumis melo L. Solanum melongena L. x Solanum aethiopicum L. Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita moschata Duchesne Varietà Codice SIAN Verga 3753 Beo 3754 Responsabile della conservazione in purezza Meridiem Seeds S.L. Meridiem Seeds S.L. Tasso 3751 Meridiem Seeds S.L. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 dicembre 2015 Il direttore generale: CACOPARDI AVVERTENZA: Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/ A00096 DECRETO 14 dicembre Iscrizione di una varietà da conservazione di riso al relativo registro nazionale. IL DIRETTORE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l identificazione delle varietà stesse; 17

20 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096; Visto il decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, nella legge del 6 aprile 2007, n. 46, in particolare l art. 2 -bis che sostituisce l art. 19 -bis della citata legge n. 1096/71 e con il quale è prevista l istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Registro nazionale della varietà da conservazione, così come definite dal medesimo art. 2 -bis ; Visto il decreto legislativo del 29 ottobre 2009, n. 149, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 ottobre 2009, recante Attuazione della direttiva 2008/62/CE concernente deroghe per l ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà ; Visto il decreto ministeriale del 17 dicembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 17 febbraio 2011, recante disposizioni applicative del decreto legislativo del 29 ottobre 2009, n. 149, circa le modalità per l ammissione al Registro Nazionale delle varietà da conservazione di specie agrarie; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l art. 4, commi 1 e 2 e l art. 16, comma 1; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell organizzazione di governo a norma dell art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 89 del 16 aprile 2012, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale; Vista la nota della Regione Piemonte, del 18 novembre 2015, con la quale è stato espresso parere favorevole all iscrizione delle varietà da conservazione di riso Gigante Vercelli; Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la varietà sotto riportata: RISO SIAN Specie Varietà Riso Gigante Vercelli Art. 2. Responsabile della conservazione in purezza Ideariso Soc. Agricola s.r.l. La zona di origine della varietà da conservazione di riso indicata all art. 1 coincide con il territorio della provincia di Vercelli. La zona di moltiplicazione delle sementi della varietà di riso indicata all art. 1 è situata nel comune di Vercelli e limitrofi. La superficie massima destinata annualmente alla moltiplicazione della semente è di metri quadrati. Art. 3. La zona di coltivazione della varietà di riso indicata all art. 1 coincide con la zona di origine della varietà. La superficie complessiva destinata alla coltivazione è di circa 15 ettari. Considerato l investimento unitario tipico della zona di coltivazione, i limiti quantitativi per la produzione di sementi è pari a chilogrammi per anno. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 16A00097 Roma, 14 dicembre 2015 Il direttore generale: CACOPARDI 18

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