Città di Cantù REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA RELATIVE ALL ESERCIZIO DI GIOCHI LECITI. Ai sensi della legge regionale 21 ottobre 2013 n.
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1 Città di Cantù REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA RELATIVE ALL ESERCIZIO DI GIOCHI LECITI Ai sensi della legge regionale 21 ottobre 2013 n. 8 Approvato dal Consiglio comunale in data con deliberazione n. 11/2019 Pag 1 di 7
2 SOMMARIO Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE Art. 2 - FINALITA E PRINCIPI GENERALI Art. 3 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO... 4 Art. 4 INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI DA GIOCO... 4 Art. 5 - PROCEDURE PER L APERTURA DEI LOCALI E NUOVA INSTALLAZIONE DEI GIOCHI... 5 Art. 6 - ORARI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA... 6 Art. 7 - INFORMAZIONI AL PUBBLICO... 6 Art. 8 - PRESCRIZIONI E DIVIETI... 6 Art. 9 SANZIONI... 7 ART RINVIO AD ALTRE NORME E AGGIORNAMENTO ALLEGATI... 7 ART ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO... 7 ART ALLEGATI... 7 Comune di Cantù - Regolamento per gestione delle attività relative all esercizio di giochi leciti Pag 2 di 7
3 Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE. 1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione delle attività relative all esercizio dei giochi leciti sul territorio comunale, nonché l installazione e le modalità di gestione degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, installati in sale ed esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - TULPS in pubblici esercizi, in altri esercizi o aree aperte al pubblico, in sale da gioco, in sale scommesse e/o in ambienti dedicati al gioco; 2. Le tipologie di apparecchi oggetto del presente Regolamento sono quelli indicati nell art. 110 comma 6 del TULPS; Art. 2 - FINALITA E PRINCIPI GENERALI. 1. Il Comune di Cantù con il presente Regolamento intende promuovere, nel rispetto della normativa vigente statale e regionale, la prevenzione e il trattamento del gioco d azzardo patologico e tutelare le categorie di soggetti psicologicamente più vulnerabili od immaturi e, quindi, maggiormente esposti alla capacità suggestiva dell illusione di conseguire, tramite il gioco, vincite e facili guadagni; 2. Il presente Regolamento, in particolare, si fonda sui seguenti principi: a) tutela dei minori e della famiglia; b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d azzardo, in funzione del benessere pubblico e nell ottica di prevenire il gioco d azzardo patologico; c) contenimento dei costi sociali, umani ed economici, derivanti dall assiduità al gioco d azzardo, con particolare riferimento alle ricadute negative che detta assiduità comporta nel contesto familiare e per la popolazione anziana, sia in termini di sovra-indebitamento (con possibile ricorso al prestito a usura) sia di auto-segregazione dalla vita di relazione e affettiva; d) necessità di ridurre il danno derivante dalla sindrome da Gioco d Azzardo Patologico (GAP) e dalle ricadute negative che essa - oltre che in termini di ingente spesa sanitaria - determina nella dimensione privata, lavorativa e cittadina; e) tutela della sicurezza urbana, del decoro urbano, della quiete della collettività; anche sulla base dei dati forniti in data 6 marzo 2019 da ASST Lariana, relativi alla stima della diffusione del gioco d azzardo in Provincia di Como e alle analisi dei dati relativi ai giocatori patologici presi in carico presso i Ser.T. dell'asst Lariana dal 2007 al 2018 in provincia di Como (pari a n. 562 giocatori patologici con le loro famiglie, con un progressivo aumento delle persone annualmente in cura); 3. Il Comune intende, inoltre, fornire indicazioni sulla gestione dell installazione degli apparecchi da gioco di cui all art 1 comma 2 in coerenza con l assetto urbanistico del proprio territorio, tenendo conto del loro impatto sul contesto, sulla sicurezza urbana, sulla viabilità e dei problemi connessi all inquinamento acustico a al disturbo della quiete pubblica delle aree interessate; Comune di Cantù - Regolamento per gestione delle attività relative all esercizio di giochi leciti Pag 3 di 7
4 4. Le finalità sopra indicate devono essere contemperate con la salvaguardia dell iniziativa di impresa e della concorrenza, così come costituzionalmente stabilito. Art. 3 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO 1. Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - TULPS, art. 110 comma 6, che definisce gli apparecchi idonei per il gioco lecito; 2. Legge Regionale 21 ottobre 2013 n. 8 Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d azzardo patologico, che reca diverse disposizioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle forme di dipendenza dal gioco di azzardo lecito (tra cui introduzione del divieto di installazione di nuove sale gioco entro 500 m dai luoghi sensibili, precisazione delle competenze di Comuni, divieto di attività pubblicitaria relativa ad apertura o esercizio di sale gioco, ecc.). In attuazione della legge n. 8 del 2013 è stato approvato il Piano integrato triennale per il contrasto, la prevenzione e la riduzione della dipendenza dal gioco patologico (delibera di giunta regionale n del 2014) ed adottati una serie di provvedimenti attuativi con riferimento alla formazione del personale delle sale da gioco e al sostegno delle famiglie (delibera di giunta regionale n del 2014), alla determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d azzardo lecito (delibera di giunta regionale n del 2014), alla disciplina dell accesso agli esercizi dove si pratica il gioco d azzardo lecito (regolamento regionale n. 5 del 2014). Art. 4 INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI DA GIOCO 1. Come previsto dalla legge regionale n. 8 del 21 ottobre 2013 e successive modificazioni, è vietata l installazione di apparecchi per il gioco d azzardo lecito di cui all art. 110 comma 6 del TULPS in locali che si trovino ad una distanza, determinata dalla Giunta regionale, entro il limite massimo di cinquecento metri dai seguenti luoghi sensibili (art. 5 comma 1): istituti scolastici di ogni ordine e grado asili nido d'infanzia luoghi di culto, relativi alle confessioni religiose, e strutture destinate a servizi religiosi (artt. 70 e 71 della l.r. n. 12 del 2005, "Legge per il governo del territorio") impianti sportivi strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale (art. 1, comma 2, della l.r. n. 3 del 2008) strutture ricettive per categorie protette luoghi di aggregazione giovanile oratori come indicato negli allegati A e B del presente Regolamento che individuano, a titolo ricognitivo, i luoghi sensibili esistenti alla data di pubblicazione del presente Regolamento, suscettibili di aggiornamento a seguito della variazione dei luoghi sensibili; 2. Per "nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito" si intende il collegamento degli apparecchi di cui all articolo 110 comma 6 del TULPS alle reti telematiche dell Agenzia delle dogane Comune di Cantù - Regolamento per gestione delle attività relative all esercizio di giochi leciti Pag 4 di 7
5 e dei monopoli effettuata dopo la pubblicazione della delibera n del 2014, avvenuta il 28 gennaio 2014 (art. 5, comma 1 bis della l.r. n. 8 del 2013 e art. 2, comma 2, della d.g.r. n del 2014); 3. Sono equiparati alla nuova installazione (ai sensi della l.r. n. 8 del 2013 art. 5 comma 1 ter): a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi; b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere; c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività; 4. Sono esclusi dal divieto di cui all art. 4 comma 1: gli apparecchi già installati lecitamente dai titolari di pubblici esercizi, altri esercizi o aree aperte al pubblico, o in sale da gioco, sale scommesse e/o ambienti dedicati al gioco prima della data di pubblicazione sul BURL della d.g.r. n del 2014, quindi prima del 28 gennaio 2014 gli apparecchi che siano oggetto di sostituzione per guasto o vetustà nel corso di validità del contratto per l'utilizzo degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito già installati; 5. L Allegato A al presente Regolamento rappresenta in forma cartografica l area risultante dall individuazione delle distanze dai luoghi sensibili esistenti alla data di approvazione del presente regolamento ed elencati nell Allegato B, calcolata considerando la soluzione più restrittiva tra quella che prevede un raggio di 500 m dal baricentro del luogo sensibile, ovvero un raggio di 500 metri dall ingresso considerato come principale (art. 4 comma 2 dell allegato A alla dgr 1274 del 2014); 6. Per la valutazione delle nuove richieste di installazione degli apparecchi di cui all articolo 110, comma 6 del TULPS la distanza dei 500 metri dai luoghi sensibili esistenti sul territorio comunale viene calcolata considerando la soluzione più restrittiva tra quella che prevede un raggio di 500 m dal baricentro del luogo sensibile presente sul territorio al momento dell istanza, ovvero un raggio di 500 metri dall ingresso considerato come principale (art. 4 comma 2 dell allegato A alla dgr 1274 del 2014). Art. 5 - PROCEDURE PER L APERTURA DEI LOCALI E NUOVA INSTALLAZIONE DEI GIOCHI 1. Per realizzare nuove sale giochi oppure per ampliare quelle già esistenti, è necessario richiedere al Comune il Permesso di Costruire, che il Comune può rilasciare solo se risultano rispettate le distanze minime dai luoghi sensibili (art. 33, comma 3 ter della l.r. n. 12 del 2005); 2. Il Permesso di costruire è inoltre necessario per il mutamento della destinazione d'uso di immobili esistenti (anche se ciò non comporta la realizzazione di opere edilizie) finalizzato alla realizzazione o all'ampliamento di sale giochi. Anche in questo caso il Comune può rilasciare il Permesso di costruire solo se risultano rispettate le distanze minime dai luoghi sensibili (art. 52, comma 3 ter della l.r. n. 12 del 2005); 3. L'installazione di apparecchi per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), è subordinata al rilascio dell'autorizzazione ai sensi degli articoli 86 o 88 dello stesso regio decreto (l.r. 6 del 2010 articolo 74 comma 1 bis). Comune di Cantù - Regolamento per gestione delle attività relative all esercizio di giochi leciti Pag 5 di 7
6 Art. 6 - ORARI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA 1. La disciplina delle fasce orarie di funzionamento degli apparecchi da gioco di cui all articolo 110 comma 6 del TULPS può essere stabilita dal Sindaco con specifica ordinanza, ai sensi dell art. 50 comma 7 del d. lgs. 267/2000; 2. Il Sindaco può determinare gli orari di funzionamento degli apparecchi, individuando specifiche fasce orarie di interruzione del gioco, con l obiettivo di preservare e tutelare la salute pubblica, sulla base dei seguenti criteri: non avvio prima dell inizio dell orario scolastico giornaliero; termine entro un orario compatibile con le esigenze di tutela della quiete pubblica; sospensione nelle ore centrali in relazione all orario di uscita degli alunni degli istituti scolastici e al tempo libero delle fasce più fragili della cittadinanza; 3. Il mancato rispetto di quanto prescritto è punito con le sanzioni previste dagli art. 17 bis e seguenti dello stesso TULPS, che prevedono, oltre alla sanzione pecuniaria, una sanzione accessoria di sospensione sino a tre mesi dell attività. Art. 7 - INFORMAZIONI AL PUBBLICO 1. All interno dei locali autorizzati a detenere apparecchi da gioco devono essere esposti in modo chiaro e ben visibile i titoli abilitativi rilasciati per l esercizio delle attività e la tabella dei giochi proibiti; 2. Gli esercenti che scelgono di non installare nel proprio esercizio apparecchi di cui all articolo 110, comma 6 del TULPS le apparecchiature per il gioco d azzardo possono dotarsi del marchio regionale No slot predisposto graficamente dalla giunta regionale. Art. 8 - PRESCRIZIONI E DIVIETI 1. In tutti i locali in cui si svolge il gioco d azzardo lecito ex art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S., non è consentito l utilizzo dei giochi con vincita in denaro ai minori di anni 18. Il divieto di gioco per minori di anni 18 deve essere esposto in modo chiaro e visibile all interno dei locali e il controllo effettivo che tale divieto venga rispettato deve avvenire mediante richiesta di esibizione di un documento di identità; 2. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco d azzardo lecito, che si ponga in contrasto con l articolo 7, commi 4, 4 bis e 5 del decreto-legge 158 del 2012 (ex comma 6 dell art. 5 della l.r. n. 8 del 2013). Comune di Cantù - Regolamento per gestione delle attività relative all esercizio di giochi leciti Pag 6 di 7
7 Art. 9 SANZIONI 1. Ferme restando le sanzioni penali, e le violazioni al TULPS di cui al R.D , la Polizia Locale e/o gli altri organi di polizia e vigilanza competenti, esercitano i controlli sul rispetto della normativa nazionale e regionale e del presente Regolamento Comunale, nei locali in cui siano installati apparecchi di cui all articolo 110, comma 6 del TULPS, assumendo i provvedimenti previsti e irrogando le relative sanzioni amministrative; 2. Fatte salve le sanzioni stabilite dalle normative nazionale e regionale, le infrazioni alle disposizioni recate dal presente Regolamento o da Ordinanze attuative dello stesso, sono punite con l'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative di importo compreso tra 25,00 ed 500,00, ai sensi dell art. 7 bis T.U.E.L. (D. Lgs. 267/2000). Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981 n ART RINVIO AD ALTRE NORME E AGGIORNAMENTO ALLEGATI 1. Per tutto quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente regolamento, si rinvia a quanto previsto dalle norme comunitarie, statali e regionali nonché da ogni altro regolamento sovraordinato; 2. I riferimenti normativi e le disposizioni di legge di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell entrata in vigore di nuove disposizioni di legge; 3. L elenco dei luoghi sensibili di cui agli Allegati A e B si intende automaticamente aggiornato a seguito di insediamento di nuovi luoghi sensibili ex art. 5 comma 1 della l.r. 8 del ART ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è diventata esecutiva la delibera di approvazione; 2. A decorrere da tale data è abrogato ogni altro atto comunale con esso incompatibile. ART ALLEGATI ALLEGATO A: PLANIMETRIA DI INDIVIDUAZIONE DELLE DISTANZE DAI LUOGHI SENSIBILI (art. 5 comma 1 l.r. 8 del 2013) ALLEGATO B: ELENCO DEI LUOGHI SENSIBILI ESISTENTI DEL TERRITORIO COMUNALE CLASSIFICATI PER TIPOLOGIA ex art. 5 comma 1 l.r. 8 del 2013 Comune di Cantù - Regolamento per gestione delle attività relative all esercizio di giochi leciti Pag 7 di 7
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