COMUNE DI RUVIANO Provincia di CASERTA. Regolamento di Polizia Rurale APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

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1 COMUNE DI RUVIANO Provincia di CASERTA Regolamento di Polizia Rurale APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 29/02/2016 1

2 INDICE TITOLO I GENERALITA ART. 1 IL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE ART. 2 IL REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE ART. 3 I SOGGETTI E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE ART. 4 ORDINANZE TITOLO II DIFESA DELL AMBIENTE, DEL SUOLO, STRADE ED ACQUE ART. 5 ACCENSIONE FUOCHI ART. 6 DEFLUSSO DELLE ACQUE-GEASTIONE DEI FOSSI E DEI CANALI ART. 7 CANALI ARTIFICIALI E IRRIGAZIONI LATERALI ART. 8 POZZI DI IRRIGAZIONE ART. 9 RECISIONE DI RAMI PROTESI E MANUNTENZIONE DEI TERRENI INCOLTI ART. 10 ARATURA ED IRRIGAZIONE DEI TERRENI ART. 11 DILAVAMENTO DEI TERRENI-PREVENZIONE ED INTERVENTI ART. 12 SCARICO ABUSIVO ART. 13 USO DEI LIQUAMI ART. 14 TRASPORTI DI LEGNAME ART. 15 TRASPORTI DI LETAME, TERRA ED ALTRI DETRITI TITOLO III MALATTIE ED INTERVENTI IGIENICO - SANITARI MALATTIE DEL BESTIAME ART. 16 OBBLIGO DI DENUNCIA ART. 17 ISOLAMENTO PER MALATTIE CONTAGIOSE ART. 18 DENUNCIA DI ANIMALI MORTI ART. 19 ACCERTAMENTO DELLA CAUSA DI MORTE ART. 20 ANIMALI MORTI PER MALATTIE INFETTIVE ART. 21 SPOSTAMENTO ANIMALI MORTI TITOLO IV PROTEZIONE E MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI E GLI ANIMALI NOCIVI ALL AGRICOLTURA ART. 22 PROTEZIONE DELLE PIANTE ART. 23 DIFESA DELLE PIANTE ART. 24 ACQUISTO, DETENZIONE ED IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI 2

3 TITOLO V NORME PER I TERRENI PASCOLIVI, CONDUZIONE E CUSTODIA DEGLI ANIMALI AL PASCOLO- TRANSITO DI BESTIAME- TRATTAMENTO E TRASPORTO ANIMALI ART. 25 PASCOLO DI ANIMALI ART. 26 INTRODUZIONE DI ANIMALI E PASCOLO ABUSIVO ART. 27 CASI DI CHIUSURA OBBLIGATORIA DEI PASCOLI ART. 28 PASCOLO NOTTURNO ART. 29 TRANSITO DEL BESTIAME ART. 30 TRATTAMENTO, TRASPORTO E CUSTODIA DEGLI ANIMALI TITOLO VI PASSAGGI NELLA PROPRIETA PRIVATA E TUTELA DELLA STESSA ART. 31 INGRESSO ABUSIVO ATTRAVERSO I FONDI ART. 32 ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PASSAGGIO ART. 33 I CANI ART. 34 TRANSITO MOTORIZZATO NEL TERRITORIO RURALE ART. 35 FRUTTI DI PIANTE SUL CONFINE ART. 36 SPIGOLATURE TITOLO VII SANZIONI ART.37 SANZIONI PECUNIARIE E PROCEDIMENTO PER LA LORO APPLICAZIONE ART.38 RIMESSA IN PRISTINO ART.39 OMESSA OTTEMPERANZA DI ORDINANZE ART.40 ENTRATA IN VIGORE TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 3

4 TITOLO I GENERALITA' ART. 1 IL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE Il servizio di Polizia Rurale si propone di assicurare nell'ambito del territorio comunale l'applicazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato, della Regione Campania e del Comune nell'interesse generale dell'esercizio dell'attività agricola, nonché nel miglioramento e valorizzazione delle condizioni di vita sociale nell'ambito rurale. Un particolare rilievo sarà dato a tutte quelle norme o parti di norma che perseguono la ricerca di una possibile compatibilità tra l'esercizio delle attività connesse all'agricoltura ed all'allevamento con la tutela attiva dell'ambiente e l'insediamento abitativo umano. ART. 2 IL REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE Il presente regolamento disciplina il Servizio di Polizia Rurale nell'ambito agricolo rurale e/o paesaggistico, come risulta dalla zonizzazione prescritta dal Piano Regolatore Generale. Il presente regolamento si applica anche a tutti gli ambiti compresi nel perimetro urbanizzato e che a vario titolo sono interessati da attività che di norma vengono esercitate in ambito agricolo-rurale. ART. 3 I SOGGETTI E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE Il Servizio di Polizia Rurale è diretto dal Sindaco del Comune e svolto dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Municipale, nonché da tutti gli altri Ufficiali ed Agenti di P.G. ai sensi dell'art. 57 del c.p.p. Il Servizio di Polizia Rurale può anche essere svolto da altro personale del Comune addetto alla custodia, vigilanza e conservazione dal patrimonio comunale e dall'eventuale consorzio per le strade vicinali di uso pubblico. ART. 4 ORDINANZE Al Responsabile del Settore preposto o al Sindaco, in caso di provvedimenti contingibili ed urgenti, ai sensi del D.Lgs.267/2000, spetta la facoltà di emettere ordinanze di cui al presente regolamento. Le ordinanze di cui trattasi devono contenere, oltre alle indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, la motivazione, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine assegnato per l'adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è stata fatta l'intimazione e le sanzioni comminabili a carico degli inadempienti. TITOLO II DIFESA DELL AMBIENTE, DEL SUOLO, STRADE ED ACQUE ART. 5 ACCENSIONE DI FUOCHI L accensione dei fuochi è regolata dalla legge nazionale, regionale e dalle ordinanze sindacali. In generale: Fuori dal centro abitato è consentito accendere fuochi per scopi agricoli nel periodo ed orari indicato nelle ordinanze sindacali in materia ed in cui non vige lo stato di grave rischio incendi boschivi stabilito ogni anno dalla Regione Campania con apposito decreto Presidenziale della Giunta Regionale. La combustione deve avvenire in piccoli cumuli ed in quantità giornaliera non superiore a tre metri steri per ettaro (un metro stero corrisponde ad un metro cubo vuoto per pieno) del materiale 4

5 vegetale derivante da sfalci, potature o ripuliture connesse ad attività agricole e forestali nel luogo di produzione, alle seguenti condizioni, a tutela della salute e dell'ambiente: Le ramaglie ed i residui del taglio di boschi o siepi vanno accatastati fino alla loro completa essiccazione e quindi possono essere bruciati. Si dovranno usare, in ogni caso, tutte le precauzioni necessarie ad evitare danni o disturbo a terzi. Dovrà essere rispettata una distanza minima di mt. 100 dalle case, dagli edifici in genere, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai covoni di paglia, fieno o foraggio, dalle strade di scorrimento e da qualsiasi altro deposito di materie infiammabili o combustibili. E vietata l accensione di fuochi in presenza di vento che indirizzi il fumo verso abitazioni o strade vicine, anche se poste a distanza maggiore di mt.100. Se all'accensione dei fuochi sopravvenga vento od altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme, il fuoco dovrà immediatamente essere spento. E assolutamente vietato di riversare, accumulare e/o bruciare foglie, arbusti ed altri rifiuti derivanti dalla pulizia dei terreni agricoli, orti, giardini, ecc. su strade pubbliche (provinciali, comunali e vicinali) del nostro territorio, talvolta arrecando danni al manto stradale. E fatto DIVIETO assoluto di accendere fuochi all interno di boschi o ad una distanza inferiore a 50 metri da essi e nei pascoli; Durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci. In ogni caso per l accensione di fuochi dovranno essere rispettate le prescrizioni stabilite dagli Enti competenti. Il proprietario del fondo, o chi ne gode dell uso, è responsabile del rispetto delle succitate norme, deve essere presente anche in modo opportuno fino a che il fuoco sia spento ed effettuare opportuna sorveglianza. La combustione dei sacchi di plastica (di concimi, ecc.), dei contenitori dei Prodotti Fitosanitari, delle legature plastiche ad uso imballaggio di paglia, fieno o foraggio è punita come attività di smaltimento rifiuti non autorizzata ai sensi del D.L.vo 22/97 e successive modifiche ed integrazioni. ART. 6 DEFLUSSO DELLE ACQUE-GESTIONE DEI FOSSI E DEI CANALI È vietato apportare qualsiasi variazione e innovazione nel corso delle acque pubbliche mediante la formazione negli alvei dei fiumi, torrenti e scolatoi pubblici, di chiuse, pietraie scavamenti, canali di invito alle derivazioni ed altre simili opere anche precarie che possono alterare il libero corso delle acque. Sono pure vietate le derivazioni abusive, le piantagioni che possono inoltrarsi dentro fossi e canali in modo da restringere la sezione normale di portata delle acque. I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale le acque di fondi situati più a monte non possono impedire in alcun modo il libero deflusso di dette acque. Devono inoltre provvedere alla manutenzione delle pertinenze idrauliche quali sponde arginature ed aeree golenali. E proibita ogni alterazione, occupazione e scavo, anche temporaneo, della massicciata stradale, l alterazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, l imbonimento anche parziale e precario di quelli esistenti, per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, salvo il permesso dell Autorità competente. Negli interventi di manutenzione dei fossi stradali è necessario operare in modo da non incidere in nessun caso il piede della scarpata sovrastante, eventualmente riducendo, ove indispensabile, la superficie della sezione del fosso medesimo. I proprietari di terreni attigui a strade pubbliche, nei quali, per la loro natura e pendenza, non possa essere regolarizzato lo smaltimento delle acque mediante appositi canali di scolo e le acque piovane defluiscono nelle cunette delle strade medesime, sono tenuti ad effettuare lo spurgo alle cunette, a 5

6 propria cura e spese, assicurando che il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle vie contigue almeno una volta all anno e, occorrendo, più volte. ; i fossi di scolo che fossero incapaci di contenere l acqua che in essi si riserva, dovranno essere convenientemente allargati ed approfonditi. In caso di inosservanza di tale obbligo, il Sindaco intimerà agli interessati di provvedere entro congruo termine, trascorso il quale provvederà direttamente all esecuzione dei lavori, addebitandone le spese agli inadempienti, oltre agli oneri contravvenzionali risultanti. E inoltre vietata l esecuzione di qualsiasi altra opera tale da arrecare danni ai terreni vicini ed alle strade. E fatto obbligo di provvedere al ripristino o alla realizzazione, ove mancante, di fossi di scolina per il deflusso delle acque meteoriche. Sono vietate le piantagioni che si estendono dentro i fossi, canali e corsi d acqua, anche tra confini di proprietà private, le quali possano restringere la sezione normale di deflusso delle acque. Le distanze da osservare per piantare alberi presso il confine di proprietà privata sono quelle prescritte dell articolo 892 del C.C. ART.7 CANALI ARTIFICIALI E IRRIGAZIONI LATERALI I proprietari e gli utenti di canali artificiali, esistenti lateralmente o in contatto delle strade, sono obbligati ad impedire che le acque invadano la sede stradale provocando danni alla stessa e alle sue pertinenze. La irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo tale che non derivi danno alle opere stradali formando, all occorrenza, un controfosso. ART. 8 POZZI DI IRRIGAZIONE È vietato usare pozzi per l irrigazione o effettuare trivellazioni per la ricerca dell acqua senza avere ottenuto l autorizzazione dell Amministrazione Provinciale. I pozzi aperti devono comunque essere muniti di idonea protezione e adeguatamente segnalati. ART. 9 RECISIONE DI RAMI PROTESI E MANUTENZIONE DEI TERRENI INCOLTI I proprietari dei fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade nonché a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, fino ad un altezza di metri 4,50 dal suolo, per non impedire la libera visuale, il transito dei veicoli ed occultare l eventuale segnaletica, provvedendo all immediato taglio degli alberi pericolanti o pericolosi. In particolare, presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dei terreni adiacenti non dovranno elevarsi ad altezza maggiore di m 1 sopra il piano stradale; ciò a partire almeno da 20 metri prima di un incrocio, di un passo carrabile o sul lato interno dall inizio della curva. I proprietari dei fondi prospicienti le strade sono tenuti a garantire la conservazione delle piante in condizioni di sicurezza e stabilita al fine di evitarne la caduta nella sede stradale. Devono, inoltre, provvedere a che i rami non danneggino i cavi della pubblica illuminazione o delle linee telefoniche. Sono, altresì, obbligati ad asportare le ramaglie ed a ripulire la sede stradale ed il marciapiede. I proprietari e/o conduttori di fondi situati vicino ad abitazioni ed edifici, anche nel centro abitato, sono tenuti a provvedere costantemente allo sfalcio delle erbe ed alla recisione di arbusti, rovi e piante spontanee che dovessero invadere, anche parzialmente, le superfici incolte onde evitare lo stanziamento e la proliferazione di animali molesti e/o nocivi. In caso di inadempienza del proprietario o di chi per esso, il Comune imporrà l esecuzione dei lavori entro un determinato lasso di tempo. In caso di mancata ottemperanza, l Amministrazione farà eseguire i lavori a spese dell inadempiente, ferma restante la sanzione accertata. 6

7 ART. 10 ARATURA DEI TERRENI In prossimità di strade, escluse quelle private, le arature dovranno essere effettuate in maniera da mantenere un bordo del campo o fascia di rispetto o capezzagna, larga almeno m 1,50 per i terreni confinanti con le strade Statali e Provinciali e di m. 1,00 per i terreni confinanti con tutte le atre tipologie di strade. Tali distanze sono misurate a partire dal ciglio esterno della strada ovvero dal ciglio esterno della scarpata stradale a monte e dal piede della scarpata a valle, per consentire la coltivazione dei campi senza danno alle strade o alle scarpate ed evitare la caduta, anche accidentale, di materiali terrosi. Detto bordo dovrà essere mantenuto almeno inerbito. In presenza di siepi, alberi isolati, filari di alberi e boschi posti in prossimità di terreni coltivati e/o ricompresi negli stessi, la distanza di almeno m 1,50 deve essere misurata dalla proiezione delle chiome della siepe sul terreno o dal piede degli alberi e dovrà essere mantenuta inerbita. In caso di inadempienza il Comune può disporre ai proprietari o ai conduttori dei fondi l esecuzione delle opere o provvedervi direttamente a spese dei medesimi. Una capezzagna di mt. 2 dovrà essere tenuta anche dall'argine dei corsi d'acqua pubblici, salvo ulteriori restrizioni particolari. La coltivazione dei terreni a ridosso dei corsi d acqua dovrà essere gestita senza danno alle scarpate evitando la caduta, anche accidentale, di materiali nel corso d acqua e nel rispetto delle norme e degli standard di condizionalità a tutela della qualità delle acque. In ogni caso, per i terreni adiacenti all intersezioni stradali, si osserva quanto previsto dal D. Lgs. 285/1992 e s.m.i.(codice della Strada). Le fasce di rispetto dovranno essere periodicamente sfalciate a cura del coltivatore del fondo. E' fatto comunque assoluto divieto di occupare, anche parzialmente, le strade durante la lavorazione dei terreni. L inosservanza di tali regole comporterà per il contravventore: - Sanzione pecuniaria; - Pulizia e la riparazione di eventuali danni provocati a strade, argini o fossi; - Obbligo di formazione della regolare capitagna o capezzagna entro 30 (trenta) giorni dall'accertamento della infrazione. ART. 11 DILAVAMENTO DEI TERRENI - PREVENZIONE ED INTERVENTI Sarà cura del proprietario e del conduttore di terreni situati in aree particolarmente sensibili ai fenomeni di dilavamento, intervenire limitando l'effetto di tali fenomeni sia attraverso un'opera di prevenzione (tecniche di aratura conformi, scelta di adeguate colture, ecc.) che di ripristino previa autorizzazione dell autorità competente (rimboschimento e rinforzo pendii, adeguate opere di scolo delle acque, ecc.). In caso di inerzia del proprietario, dette opere possono essere ordinate dal Responsabile del Settore preposto. ART.12 SCARICO ABUSIVO È vietato lo scarico su terreni su fondi agricoli, di rifiuti di ogni tipo, con l eccezione di materiali inerti per la manutenzione dei strade campestri e di rifiuti di cui sia accertata e documentata dalle autorità competenti la possibilità di utilizzo agricolo. ART.13 USO DEI LIQUAMI L uso agricolo di liquami, fanghi di depurazione, composti od altri ammendamenti prodotti da rifiuti è ammesso nel rispetto delle leggi vigenti, purché utile alla coltivazione del fondo e con modalità tali da non generare danno per l ambiente e le persone e possibilità di inquinamento delle falde idriche. 7

8 In materia si applicano in particolare le norme previste dal D. Lgs. 152/99, dalla deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall inquinamento del , e da quante altre in materia vigente. Art. 14 TRASPORTI DI LEGNAME È vietato condurre a strascico sulle strade legname di qualunque sorta e dimensione in modo da compromettere il buono stato della sede stradale e danneggiare i manufatti in qualunque modo. Per la circolazione delle tregge e slitte valgono le disposizioni del codice della strada. Art.15 TRASPORTI DI LETAME, TERRA ED ALTRI DETRITI Chiunque con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade comunali e vicinali o sugli altri luoghi pubblici, lascia cadere letame, terra, fango, sabbia, ghiaia o altri detriti provocandone l imbrattamento, è tenuto a provvedere immediatamente allo sgombero del materiale e alla pulizia dell aerea interessata. TITOLO III MALATTIE ED INTERVENTI IGIENICO - SANITARI MALATTIE DEL BESTIAME ART. 16 OBBLIGO DI DENUNCIA I proprietari o detentori di animali, a qualunque titolo posseduti, sono obbligati a denunciare al Sindaco o al Servizio Veterinario dell'a.s.l. competente qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o qualunque caso di morte per malattia infettiva compresa fra quelle indicate nell'art. 1 del Regolamento di Polizia Veterinaria n. 320/54 e successive modifiche. ART. 17 ISOLAMENTO PER MALATTIE CONTAGIOSE Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'autorità Sanitaria a cui è stata inoltrata denuncia, il proprietario o conduttore di animali infetti o sospetti di esserlo dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente l'uso di abbeveratoi comuni e corsi d'acqua. I proprietari ed i conduttori di animali infetti o sospetti di esserlo dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni impartite dalle competenti Autorità Sanitarie. I proprietari di cani, gatti ed altri animali domestici devono uniformarsi alle disposizioni impartite dalle Autorità Sanitarie locali per quanto riguarda vaccinazioni, anagrafe e/o trattamenti sanitari atti a prevenire malattie infettive. ART. 18 DENUNCIA DI ANIMALI MORTI Ogni caso di morte sospetta di animali deve essere segnalato dal proprietario al Servizio Veterinario dell'a.s.l. competente, ai sensi dell'art. 264 del T.U.L.L.S.S. n.1265/34; la carogna dev essere isolata con le debite precauzioni in attesa delle disposizioni impartite dall Autorità Sanitaria competente. ART. 19 ACCERTAMENTO DELLA CAUSA DI MORTE Il Veterinario di Distretto, non appena informato dell'avvenuto decesso sospetto di animali, deve accertare la causa di morte e stabilire la destinazione delle spoglie rilasciando la certificazione prevista dalla normativa vigente. 8

9 ART. 20 ANIMALI MORTI PER MALATTIE INFETTIVE Quando la morte sia da addebitarsi ad una delle malattie infettive di cui all'allegato 1 del D.P.R. 320/54, la carogna deve essere isolata con le debite precauzioni in attesa delle disposizioni impartite dall'autorità Sanitaria competente. ART. 21 SPOSTAMENTO ANIMALI MORTI Lo spostamento di animali morti dai singoli allevamenti ai depositi frigoriferi di stoccaggio, agli impianti di trasformazione industriale delle spoglie od ai luoghi di distruzioni deve avvenire nel rispetto della normativa vigente prevista dal D.L.vo 508/92 e successive modificazioni. Anche per gli animali da guardia e/o compagnia (cani, gatti, ecc.) morti si devono rispettare le norme previste dal D.L.vo 508/92 e successive modificazioni. TITOLO IV PROTEZIONE E MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI ANIMALI NOCIVI ART. 22 PROTEZIONE DELLE PIANTE In materia di protezione delle piante si applicano le seguenti disposizioni: a) per i boschi soggetti a vincolo forestale vigono le norme contenute RDL n e successive integrazioni e modificazioni; b) per i boschi non soggetti a vincolo è vietato: - trasformare il bosco in coltura agraria senza autorizzazione di cui all art. 182 del RDL 3267/1923; - tagliare il ceduo senza lasciare polloni di ripopolamento e le ceppaie; - tagliare il ceduo fuori dai turni di consuetudini; - danneggiare piante ad alto e medio fusto siano esse pubbliche o private, quando non sia per regolare tenuta delle stesse, svettando o effettuando tagli che ne impediscano il normale sviluppo; - lasciare danneggiate le piante da animali in qualsiasi modo. ART. 23 DIFESA DELLE PIANTE In caso di comparsa di particolari crittogame, insetti od altri animali, nocivi all'agricoltura, il Sindaco, d'intesa con il Corpo Forestale dello Stato- STAPF- e con l'osservatorio per le Malattie delle Piante competente per territorio, impartisce di volta in volta disposizioni per la lotta contro tali parassiti. E' fatto obbligo ai conduttori dei fondi agricoli, a qualunque titolo, di denunciare all'autorità Comunale ed all'ispettorato Provinciale dell'agricoltura di Caserta la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o comunque di malattie o deperimenti animali e/o sconosciuti che appaiano diffusibili o pericolosi nonché di applicare contro essi i rimedi ed i mezzi di lotta che venissero indicati come idonei. Chiunque, al fine di proteggere le colture od i prodotti agricoli, collochi esche avvelenate o sparga sostanze velenose che possano arrecare danno alle persone od agli animali domestici è tenuto a comunicare all'autorità competente ed a collocare e mantenere lungo i confini del fondo, per tutto il periodo di efficacia del veleno, tabelle (a fondo giallo e scritta nera) recanti ben visibile la scritta: Attenzione! Terreno avvelenato oppure Attenzione! Coltura trattata con veleni. 9

10 ART. 24 ACQUISTO, DETENZIONE ED IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI L'acquisto e l'uso di Prodotti Fitosanitari molto tossici, tossici o nocivi è subordinato al possesso del patentino secondo quanto previsto dal D.P.R. 290/2001 e successive modificazioni. Il titolare del patentino, e più in generale chi ne fa uso, è responsabile del trasporto, della conservazione ed utilizzazione in modo appropriato dei suddetti prodotti. In particolare deve curare che: - il locale di deposito e conservazione dei prodotti fitosanitari non sia adibito alla conservazione di derrate alimentari e/o mangimi; - il locale deve essere accessibile direttamente dall'esterno, chiuso a chiave, asciutto, fresco, areato, facilmente pulibile; - durante la preparazione delle miscele vengano attuate tutte le disposizioni riportate sulle etichette dei prodotti impiegati, in particolare sia rispettata la soglia di massimo dosaggio consentito e l'utilizzo dei sistemi di sicurezza individuali per gli addetti alle operazioni. Nel corso dei trattamenti con prodotti fitosanitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici, ecc.), deve essere adottata ogni cautela per evitare che le miscele raggiungano edifici ed aree pubbliche o private, strade, altre colture, corsi d'acqua, pozzi, sorgenti, ambiti naturali tutelati o arrechino disturbo alla popolazione. All'interno dei centri abitati è vietato l'uso dei prodotti fitosanitari molto tossici e tossici; è fatta eccezione nel caso di specifiche e dimostrabili necessità di ordine fitopatologico. E vietato l uso dei prodotti fitosanitari classificati molto tossici tossici e nocivi ai minori di 18 anni e per scopi non agricoli. E inoltre vietato effettuare i trattamenti con qualsiasi tipo di prodotto fitosanitario a distanza minore di metri 10 (dieci) dalle abitazioni, edifici, luoghi pubblici e relative pertinenze, dalla sponda dei fiumi e sorgenti, dai ricoveri di animali ed a distanza minore di metri 5 (cinque) dal confine di terreni altrui e da strade pubbliche o ad uso pubblico. Nelle colture a terra (mais, soia) è consentito l'uso delle irroratrici a barra regolate ad una pressione tale da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione e/o deriva. Nei fondi che si trovano in aperta campagna, i trattamenti sono consentiti con i seguenti limiti: - il getto contenente la miscela non deve raggiungere persone, mezzi o beni transitanti lungo le strade; qualora si ravvisi tale rischio, il trattamento deve essere temporaneamente sospeso; - è vietato l'uso dei prodotti fitosanitari su tutti quei terreni che, per le loro caratteristiche di ritenzione idrica, pendenza, presenza di acque di superficiali ecc. possono costituire un canale diretto d'immissione delle sostanze tossiche o nocive all'interno degli ambienti tutelati. Qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di fitofarmaci su proprietà o superfici altrui, è fatto obbligo all'utilizzatore di avvertire immediatamente il confinante del tipo di prodotto utilizzato. La raccolta o l'immissione al consumo del prodotto trattato devono avvenire solo dopo che sia trascorso il periodo di carenza prescritto dalla Legge e riportato nelle istruzioni allegate alla confezione del prodotto fitosanitario. La preparazione delle miscele contenenti prodotto fitosanitario, il lavaggio delle attrezzature per la distribuzione e lo sversamento dei liquidi di lavaggio sono vietati in prossimità di corsi d'acqua, pozzi o sorgenti, fossi, fontane, vie ed aree pubbliche; è inoltre vietato lo sversamento di liquidi di lavaggio nelle fognature. I contenitori vuoti dei prodotti fitosanitari ed i residui, i sacchi di plastica ed i contenitori di concimi, devono essere smaltiti secondo la normativa vigente D.L.vo 22/97 - Legge Ronchi; non devono essere abbandonati sul suolo pubblico o privato e nei corsi d' acqua. E' vietato l'impiego di prodotti fitosanitari con mezzi aerei. 10

11 TITOLO V NORME PER I TERRENI PASCOLIVI, CONDUZIONE E CUSTODIA DEGLI ANIMALI AL PASCOLO-TRANSITO DI BESTIAME- TRATTAMENTO E TRASPORTO ANIMALI ART.25 PASCOLO DI ANIMALI Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente, e comunque di età non inferiore ad anni 14, al fine di impedire lo sbandamento degli animali, il danneggiamento dei fondi finitimi, pericolo ed intralcio alla circolazione dei veicoli e molestia per le persone. Durante le ore notturne il pascolo è permesso solo su fondi chiusi da recinzione fissa. Il pascolo di bestiame di qualunque specie su terreni demaniali comunali è vietato senza aver prima ottenuto autorizzazione dal Sindaco. Per il pascolo su fondi privati è necessario avere il permesso scritto del proprietario del fondo che deve essere esibito ad eventuale richiesta degli agenti di polizia di cui all art. 3 del presente regolamento. La conduzione di mandrie al pascolo è subordinata alla preventiva comunicazione all autorità comunale ai fini dell adozione delle eventuali misure di Polizia Veterinaria (art. 42 DPR 320/54). Per pascolo vagante delle greggi, dal Comune di residenza viene rilasciato ai pastori uno speciale libretto, nel quale, oltre l indicazione precisa dei territori in cui è autorizzato il pascolo, devono essere annotati gli esiti degli accertamenti diagnostici ai quali il gregge è stato sottoposto. Qualsiasi spostamento del gregge entro i confini del territorio comunale deve essere preventivamente autorizzato dall Autorità Comunale che lo concede qualora ne sia riconosciuta la necessità e sempre che l interessato dimostri di disporre di pascolo nella località nella quale intende spostare il gregge (art. 43 DPR 320/54). La circolazione delle mandrie e delle greggi sulle strade resta comunque disciplinata dalle norme in materia di circolazione stradale previste dal codice della strada. Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843, 2 e 3 comma e 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato, senza la prescritta autorizzazione, oltre che soggetto alle norme del presente regolamento, è deferito dagli organi di vigilanza all Autorità Giudiziaria ai sensi degli artt. 636 e 637 del C. P. ART. 26 INTRODUZIONE DI ANIMALI E PASCOLO ABUSIVO L introduzione e l abbandono di animali nel fondo altrui ed il pascolo abusivo sono regolati dall art. 636 c.p. e seguenti e, relativamente ai terreni o fondi pubblici, dall art. 639-bis c.p.. E vietato il pascolo di bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali alle strade pubbliche. Nei fondi aperti non potrà tenersi pascolo di bestiame senza la conveniente custodia e le cautele necessarie ad impedire danni. Art. 27 CASI DI CHIUSURA OBBLIGATORIA DEI PASCOLI Nel caso di terreni che non siano chiusi da ogni parte, mediante muri, recinzioni o siepi e che non abbiano gli ingressi sbarrati in modo da rendere impossibile l uscita del bestiame, è proibito lasciare sciolti equini, bovini, suini, o altri animali che abbiano l istinto di cozzare, calciare o mordere. ART. 28 PASCOLO NOTTURNO Il pascolo durante le ore notturne è consentito soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi tali da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare a persone, veicoli ed alle proprietà circostanti. 11

12 Il proprietario del bestiame, qualora il fatto non costituisca reato più grave, è tenuto alla rifusione dei danni provocati dai suoi animali. Art. 29 TRANSITO DEL BESTIAME Fatto salvo quanto stabilito dalle norme di polizia veterinaria e sanitarie, coloro che debbono transitare sul territorio con bestiame, non possono per nessun motivo deviare dalla strada principale più breve, nè soffermarsi all aperto, nè lasciare gli animali a brucare lungo le rive dei fossi e delle scarpate stradali. Sono proibite le grida e gli atti che possono adombrare gli animali o mettere in pericolo la sicurezza delle persone. Ai sensi delle vigenti Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale regionale, nei boschi chiusi al pascolo, anche se propri e nei vivai forestali e vietato far transitare o comunque immettere animali. Art. 30 TRATTAMENTO, TRASPORTO E CUSTODIA DEGLI ANIMALI E vietato, secondo il disposto dell art. 727 del Codice Penale, cosi come modificato dalla L. 20/07/2004 n. 189, incrudelire verso gli animali, maltrattandoli o costringendoli a fatiche eccessive. Per il trasporto di animali su veicoli valgono le norme stabilite nel D.P.R n. 320/54 Regolamento di Polizia Veterinaria. Qualora il trasporto sia effettuato in relazione con un attività economica, vige il Regolamento (CE) n.1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate e il D.L.gvo 25 luglio 2007 n.151 che dà disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n.1/ E vietato custodire gli animali in luoghi malsani o inadatti ed alimentarli insufficientemente. TITOLO VI PASSAGGI NELLA PROPRIETA PRIVATA ART. 31 INGRESSO ABUSIVO ATTRAVERSO I FONDI L ingresso abusivo nei fondi altrui e normato dall art. 637 del Codice Penale. ART. 32 ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PASSAGGIO Il diritto di passaggio nei fondi altrui per l esercizio della caccia e per la raccolta di funghi, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con l adozione di tutte le misure atte a limitare, quanto più possibile, i danni che alle proprietà di altri possano derivare dall esercizio stesso e che, comunque, vanno refusi. ART. 33 I CANI E vietato lasciare i cani liberi di vagare. E fatto obbligo al possessore di legarli o di tenerli in idoneo box. I cani a guardia degli edifici rurali non recintati, siti in prossimità delle strade, non possono essere lasciati liberi, ma debbono essere debitamente custoditi in modo da non recare pregiudizio ad alcuno. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale, possono essere tenuti liberi, cioè senza guinzaglio o museruola, solo i cani da pastore e quelli delle Forze dell ordine, per il tempo in cui sono utilizzati nelle rispettive attività. Altrettanto vale per i cani da caccia con le limitazioni temporali e spaziali previste dalle norme specifiche. 12

13 ART. 34 TRANSITO MOTORIZZATO NEL TERRITORIO RURALE Nel territorio rurale del Comune è vietato lo svolgimento di attività di circolazione motorizzata fuoristrada e lungo piste o percorsi secondari, quali carrarecce, sentieri, strade vicinali e interpoderali e in particolare nei percorsi naturalistici/ambientali. Dal divieto di cui al comma 1 sono esclusi il transito dei mezzi agricoli, di soccorso, delle Forze di Polizia, l accesso ai fondi agli aventi diritto, nonchè il transito all interno di aree appositamente autorizzate dal Comune per l attività motoristica fuoristrada. In tutti i casi, gli animali devono essere sempre sotto il controllo del conduttore o del proprietario, che assumono la responsabilità del loro comportamento. ART. 35 FRUTTI DI PIANTE SUL CONFINE I frutti delle piante, anche se situate sul confine, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso. Quelli spontaneamente caduti sul terreno altrui o sulle pubbliche strade o piazze appartengono al proprietario del terreno su cui il ramo sporge o a chi li raccoglie. ART. 36 SPIGOLATURE Senza il consenso del proprietario e vietato spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi di altri, anche se spogliati interamente del raccolto. Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al comma precedente non può essere rilasciato verbalmente. TITOLO VII SANZIONI ART. 37 SANZIONI PECUNIARIE E PROCEDIMENTO PER LA LORO APPLICAZIONE Chiunque violi le norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o non sia punito da disposizioni speciali, è punito con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria così stabilita: da 50,00 a 300,00 sanzione in misura ridotta 100,00; Per l applicazione delle sanzioni previste da questo Regolamento si applicano i principi e le procedure della Legge n. 689/1981. ART. 38 RIMESSA IN PRISTINO Oltre al pagamento della sanzione pecuniaria prevista, il Responsabile del Settore preposto può ordinare la rimessa in pristino e disporre, in caso di inottemperanza, l esecuzione d ufficio a spese degli interessati. ART. 39 OMESSA OTTEMPERANZA ALLE ORDINANZE Chiunque non ottemperi alle ordinanze emanate dall Autorità comunale competente in materia di polizia rurale, salvi i casi previsti dall art. 650 del codice penale o da altre leggi o regolamenti generali o speciali, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 75,00 a 450,00, pagamento in misura ridotta di 150,00. 13

14 TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ART. 40 ENTRATA IN VIGORE Il presente regolamento entrerà in vigore dopo 30 giorni dalla pubblicazione all Albo Pretorio ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso. 14

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