REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE MODIFICHE ALL ARTICOLO 16 DELLA LEGGE REGIONALE 26 APRILE 2018, N. 9 (INTERVENTI REGIONALI PER LA PREVENZIONE

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1 REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE MODIFICHE ALL ARTICOLO 16 DELLA LEGGE REGIONALE 26 APRILE 2018, N. 9 (INTERVENTI REGIONALI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA NDRANGHETA E PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ, DELL ECONOMIA RESPONSABILE E DELLA TRASPARENZA) Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 24 giugno 2019 Si assegna il numero 24 della serie delle leggi regionali dell anno 2019

2 IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge:

3 Art. 1 (Modifiche all'articolo 16 della l.r. 9/2018) 1. Dopo il comma 13 dell articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ndrangheta e per la promozione della legalità, dell economia responsabile e della trasparenza), è aggiunto il seguente: 14. Sono esclusi dall applicazione della disciplina prevista dal presente articolo gli apparecchi e i congegni per il gioco lecito di cui alla lettera c) del comma 7 dell articolo 110 del r.d. 773/ Art. 2 (Norma finanziaria) 1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Art. 3 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

4 La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. Catanzaro, 25 Giugno 2019 OLIVERIO

5 REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE MODIFICHE ALL ARTICOLO 4 DELLA L.R. 8/2019 Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 24 giugno 2019 Si assegna il numero 25 della serie delle leggi regionali dell anno 2019

6 IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge:

7 Art. 1 (Modifiche all'articolo 4 della l.r. 8/2019) 1. All'articolo 4 della legge regionale 2 maggio 2019, n. 8 (Modifiche e integrazioni alla legge urbanistica della Calabria (l.r. 19/2002)) sono apportate le seguenti modifiche: a) alla fine della lettera b) del comma 2, sono aggiunte le seguenti parole:, fatte salve le disposizioni di cui alla parte II del d.lgs. 152/2006."; b) il comma 3 è abrogato; c) alla fine del comma 4 sono aggiunte le seguenti parole: "e dall'autorità competente in materia ambientale nei casi previsti e ai sensi di quanto disposto dalla parte II del d.lgs. 152/2006." Art. 2 (Clausola di invarianza finanziaria) 1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Art. 3 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

8 La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. Catanzaro, 25 Giugno 2019 OLIVERIO

9 REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE MODIFICHE ALLA L.R. 14/1984 (PROVVIDENZE IN FAVORE DEI MUTILATI ED INVALIDI CIVILI E DEL LAVORO) Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 24 giugno 2019 Si assegna il numero 26 della serie delle leggi regionali dell anno 2019

10 IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge:

11 Art L'articolo 1 della legge regionale 18 giugno 1984, n. 14 (Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro) è sostituito dal seguente: "1. Allo scopo di favorire il potenziamento dell attività socio-assistenziale in favore dei mutilati e invalidi civili e dei mutilati e invalidi del lavoro residenti nell ambito della Regione Calabria, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle cinque sedi provinciali calabresi dell Associazione nazionale mutilati e invalidi civili e dell'associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro dei contributi finanziari, previa presentazione di un programma da realizzare per il perseguimento dei fini istituzionali.". Art Il primo comma dell articolo 2 della l.r. 14/1984 è sostituito dal seguente: "1. La somma, annualmente stanziata in bilancio per la concessione dei contributi alle Associazioni dei disabili, di cui all articolo 1, viene ripartita, con provvedimento della Giunta regionale, tra le cinque sedi provinciali calabresi dell'associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili e dell'associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro in rapporto al numero degli invalidi, dei quali, per legge, hanno la rappresentanza e la tutela, all attività socio-assistenziale da svolgere, nel corso dell'esercizio finanziario, per il perseguimento dei fini istituzionali, e in proporzione al numero dei disabili iscritti alle associazioni di appartenenza sul territorio provinciale di pertinenza.". Art Dopo il comma 2, dell articolo 2, della l.r. 14/1984 è aggiunto il seguente: 2 bis. Le associazioni di categoria titolari di un patronato, ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale), emanazione diretta della propria organizzazione associativa, operante nello stesso territorio provinciale in cui svolge l attività di assistenza l'associazione, sono escluse dai benefici economici previsti dalla presente legge. A tale fine, ciascuna sede provinciale trasmette alla Regione Calabria, unitamente alla copia del rendiconto di cui al comma 2, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell articolo 47 Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante che nella medesima provincia essa non operi anche con istituto di patronato, emanazione diretta della propria organizzazione associativa.. Art Dall attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente alla Missione 12, Programma 02 (U.12.02) capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019/2021. Art La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

12 La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. Catanzaro, 25 Giugno 2019 OLIVERIO

13 REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE MODIFICA ALL ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE N. 17/2019 (INTERVENTI PER L ASSISTENZA A FAVORE DEI CIECHI PLURIMINORATI) Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 24 giugno 2019 Si assegna il numero 27 della serie delle leggi regionali dell anno 2019

14 IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge:

15 Art. 1 (Modifica all'art. 2 della l.r. 17/2019) 1. Il comma 1 dell articolo 2 della legge regionale 31 maggio 2019, n.17 (Interventi per l assistenza a favore dei ciechi pluriminorati) è sostituito dal seguente: 1. I progetti di cui all'articolo 1 sono presentati, ogni anno entro il 30 marzo, dall'agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (IAPB) - Comitato Regionale Calabria e dall'unione italiana ciechi e ipovedenti (UICI) Consiglio Regionale Calabria - Onlus all'assessorato competente in materia di politiche sociali, che provvede all'approvazione.. Art. 2 (Clausola di invarianza finanziaria) 1. La presente legge si riferisce a modifiche di norme di tipo ordinamentale e non comporta incremento di spesa a carico del bilancio della Regione Calabria. Art. 3 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

16 La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. Catanzaro, 25 Giugno 2019 OLIVERIO

17 REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE AUTORIZZAZIONE ALL ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITÀ AI SENSI DELL ARTICOLO 1, COMMI DA 849 A 857 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 24 giugno 2019 Si assegna il numero 28 della serie delle leggi regionali dell anno 2019

18 IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge:

19 Art. 1 (Autorizzazione all'anticipazione di liquidità) 1. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., anche per conto degli enti del servizio sanitario regionale che ne hanno fatto richiesta, un anticipazione di liquidità ai sensi dell articolo 1, commi da 849 a 857 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio ), da destinare al rimborso di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2018 e relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, registrati nella piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio della certificazione di cui all articolo 7, comma 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Art. 2 (Importo dell anticipazione) 1. L importo dell anticipazione di liquidità è stabilito in complessivi ,03 euro, di cui: a) ,51 euro per la Regione Calabria; b) ,46 euro per l Azienda ospedaliera Mater Domini; c) ,08 euro per l Azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio; d) ,64 euro per l Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro; e) ,34 euro per l Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone. 2. Le risorse di cui alle lettere b), c) d) ed e) del comma 1 devono intendersi a destinazione vincolata, finalizzate al pagamento delle fatture, estratte dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali gestita dal MEF, per le quali è stata richiesta l anticipazione di liquidità e, pertanto, soggette ad impignorabilità. Art. 3 (Anticipazione di liquidità in favore degli enti del Servizio sanitario regionale) 1. L anticipazione di liquidità erogata alla Regione dall istituto finanziatore per l importo di ,52 euro è imputata alla Tipologia di entrata 200 Accensione Prestiti a breve termine del Titolo 6 Accensione Prestiti del bilancio di previsione 2019/2021, annualità Alla restituzione dell anticipazione di cui al comma 1 si fa fronte nell ambito degli stanziamenti della Missione 13 Tutela della salute, Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria, del Titolo 4 Rimborso prestiti del bilancio di previsione , annualità Gli oneri finanziari connessi all anticipazione di liquidità di cui al comma 1, da corrispondere all ente finanziatore, determinati per l'esercizio finanziario 2019 nel limite massimo di ,00 euro, sono allocati alla Missione 50, Programma 01 (U50.01), Titolo 1 Spese correnti del bilancio di previsione , annualità 2019, e alla relativa copertura finanziaria si provvede con le risorse allocate alla Missione 20, Programma 01 (U20.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio , annualità 2019, che viene ridotto del medesimo importo. 4. La Giunta regionale, attraverso il dipartimento competente in materia di tutela della salute, provvede, entro il 10 dicembre 2019, ad assumere tutti gli atti necessari a garantire la obbligatoria restituzione alla Regione delle somme erogate a favore degli enti del S.S.R. Art. 4 (Anticipazione di liquidità in favore della Regione) 1. L anticipazione di liquidità erogata alla Regione dall istituto finanziatore per l importo di ,51 euro è imputata alla Tipologia di entrata 200 Accensione Prestiti a breve termine del Titolo 6 Accensione Prestiti del bilancio di previsione 2019/2021, annualità Alla restituzione dell anticipazione di cui al comma 1, pari a ,51 euro, si fa fronte nell ambito degli stanziamenti della Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione, Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato, del Titolo 4 Rimborso prestiti del bilancio di previsione , annualità 2019.

20 3. Gli oneri finanziari connessi all anticipazione di liquidità di cui al comma 1, da corrispondere all ente finanziatore, determinati per l'esercizio finanziario 2019 in 8.660,00 euro, sono allocati alla Missione 50, Programma 01 (U50.01) del Titolo 1 Spese correnti del bilancio di previsione , annualità 2019, e alla relativa copertura finanziaria si provvede con le risorse allocate alla Missione 20, Programma 01 (U20.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2019/2021, annualità 2019, che viene ridotto del medesimo importo. Art. 5 (Variazioni di bilancio) 1. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione , annualità Art. 6 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

21 La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. Catanzaro, 25 Giugno 2019 OLIVERIO

22 REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE STORICIZZAZIONE RISORSE DEL PRECARIATO STORICO Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 24 giugno 2019 Si assegna il numero 29 della serie delle leggi regionali dell anno 2019

23 IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge:

24 Art. 1 (Superamento del precariato dei lavoratori di cui alla l.r. 1/2014, l.r. 40/2013 e l.r. 31/2016) 1. Al fine di favorire il superamento del precariato dei lavoratori di cui leggi regionali 13 gennaio 2014, n. 1 (Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato di cui al D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125), 2 agosto 2013, n. 40 (Norme per l utilizzo dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità nel bacino regionale e non ancora utilizzati) e 8 novembre 2016, n. 31 (Norme per l utilizzo dei lavoratori socialmente utili, di pubblica utilità ed ex articolo 7 D.lgs. n. 469/1997 nel bacino regionale calabrese), è confermata l'autorizzazione annuale di spesa di ,64 euro, allocata alla Missione 15, Programma 03 (U15.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione La Regione, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, sostiene gli enti locali interessati alla contrattualizzazione dei lavoratori di cui alle leggi regionali 40/2013 e 31/2016, erogando per ciascun lavoratore: a) nel caso di assunzione a tempo indeterminato, il contributo fisso annuo del valore di ,24 euro per i primi tre anni del rapporto; b) nel caso di assunzione a tempo determinato, per i primi due anni del rapporto il contributo fisso annuo del valore di ,24 euro e, successivamente, qualora l'ente proceda all'assunzione a tempo indeterminato, il contributo fisso per un ulteriore anno di ,24 euro; c) nel caso di assunzione a tempo determinato, per il primo anno del rapporto il contributo fisso annuo del valore di ,24 euro e, successivamente, qualora l'ente proceda all'assunzione a tempo indeterminato, il contributo fisso per due ulteriori anni di ,24 euro. 3. La Regione sostiene, altresì, la contrattualizzazione e la stabilizzazione dei lavoratori di cui all'articolo 2 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 (Provvedimento Generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l anno 2008 ai sensi dell art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8), nel limite massimo dell'autorizzazione annuale di spesa, allocata alla Missione 15, Programma 03 (U15.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione , approvato con legge regionale 21 dicembre 2018, n. 49 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni ). Art. 2 (Clausola di invarianza finanziaria) 1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o ulteriori oneri per il bilancio regionale. Art. 3 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

25 La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. Catanzaro, 25 Giugno 2019 OLIVERIO

26 REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE MODIFICHE ALL ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 3/2015 Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 24 giugno 2019 Si assegna il numero 30 della serie delle leggi regionali dell anno 2019

27 IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge:

28 Art. 1 (Modifiche all'articolo 1 della l.r. 3/2015) 1. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 13 gennaio 2015, n.3 (Misure per il contenimento della spesa regionale), sono apportate le seguenti modifiche: a) prima della parola "Commissioni" è inserita la seguente: "per"; b) le parole "gli emolumenti e/o" sono sostituite dalla seguente: "i"; c) le parole ", anche di vertice," sono soppresse. Art. 2 (Norma finanziaria) 1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Art. 3 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

29 La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. Catanzaro, 25 Giugno 2019 OLIVERIO

30 REGIONE CALABRIA REGOLAMENTO REGIONALE REGOLAMENTO PER I SERVIZI DEL COLLOCAMENTO MIRATO E LA COSTITUZIONE DEI COMITATI TECNICI Approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 21 Giugno 2019 Si assegna il numero 13 della serie dei Regolamenti regionali dell anno 2019

31 LA GIUNTA REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE emana Il seguente regolamento:

32 Art. 1 - Servizi del collocamento mirato 1. I servizi del collocamento mirato, volti a favorire l inserimento lavorativo dei soggetti con disabilità, sono svolti dai centri per l impiego dei capoluogo di provincia e della Città metropolitana di Reggio Calabria. 2. I servizi provvedono all'applicazione dei principi del collocamento mirato secondo le indicazioni della legge n. 68/1999 e delle leggi in materia di diritto al lavoro dei disabili, in particolare: a) curano la tenuta dell'elenco con unica graduatoria, dei disabili che aspirano al collocamento mirato; b) curano l elenco dei centralinisti telefonici non vedenti di cui alla legge n. 113/85; c) comunicano le informazioni previste alla banca dati del collocamento mirato di cui all art.9, comma 6 bis, della legge n. 68/99; d) gestiscono le chiamate con avviso pubblico mediante richiesta numerica; e) procedono all avviamento lavorativo sulla base delle richieste nominative e numeriche, secondo le modalità di cui all art.7 della legge n. 68/99 f) gestiscono le richieste di preselezione dei lavoratori disabili; g) verificano l ottemperanza da parte dei datori di lavoro obbligati e adottano i provvedimenti conseguenti; h) stipulano le convenzioni con i datori di lavoro privati e le pubbliche amministrazioni; i) segnalano alla competente Direzione territoriale del lavoro il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3 della legge n. 68/99, nonché il ricorso agli esoneri, ai fini della attivazione degli eventuali accertamenti; j) adottano provvedimenti di sospensione degli obblighi occupazionali, di esonero parziale, ecc.; k) adottano qualunque altro provvedimento e svolgono ogni altra attività demandata alla Regione dalle leggi in materia di diritto al lavoro dei disabili e di attuazione del collocamento mirato. 3. Presso i servizi competenti è istituito un elenco, con unica graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati. In apposita graduatoria sono iscritti anche i soggetti di cui all'articolo 18, comma 2, della L. 68/1999, nonché quelli di cui alla L. 407/1998 e ss.mm.ii. 4. Le graduatorie hanno validità annuale, sono formulate con riferimento alla data del 31 dicembre di ogni anno e sono approvate con Decreto del Dirigente del Settore competente e pubblicate entro il 31 marzo dell anno successivo. 5. Le graduatorie annuali e le graduatorie relative agli avviamenti con chiamata numerica presso le Pubbliche Amministrazioni, gli enti pubblici economici e i datori di lavoro privati sono formate utilizzando i criteri indicati nella tabella allegata al D.P.R. 246/1997 Regolamento recante modificazioni al capo IV del DPR 487/1994, in materia di assunzioni obbligatorie presso gli enti pubblici. Le graduatorie così formate sono a disposizione degli interessati, nel rispetto di quanto stabilito dal Garante per la protezione dei dati personali sulle Graduatorie on-line e trattamento dei dati idonei a rilevare lo stato di salute 21 aprile Art. 2 Iscrizione Collocamento Mirato 1. Il soggetto in possesso dei requisiti che, ai sensi della normativa vigente, è privo di impiego e dichiara la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa nonché alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro, si iscrive nell elenco del collocamento mirato dove ha la residenza, presso il Centro per l impiego competente. 2. Le attività di politica attiva del lavoro previste dall articolo 18 del decreto legislativo n. 150/2015 devono essere svolte anche ai fini del collocamento mirato. La persona iscritta negli elenchi del collocamento mirato è tenuta alla stipula del patto di servizio personalizzato di cui all articolo 20 del decreto legislativo n. 150/ In merito ai contenuti, nell individuazione del profilo personale di occupabilità, della definizione degli atti di ricerca attiva e delle tempistiche, della frequenza ordinaria di contatti con il responsabile, dell accettazione di congrue offerte di lavoro, si deve tener conto di quanto annotato

33 nella scheda dal Comitato tecnico di cui al successivo art. 5, ovvero delle capacità lavorative, delle abilità, delle competenze e delle inclinazioni, nonché della natura e del grado della disabilità. Art. 3 Coordinamento regionale del collocamento mirato 1. Presso la sede del Dipartimento competente in materia di politiche del lavoro della Regione Calabria, è istituito il coordinamento regionale del collocamento mirato. 2. Il coordinamento regionale del collocamento mirato è composto da: a) Dirigente Generale del Dipartimento competente o suo delegato; b) responsabili dei servizi del collocamento mirato dei Centri per l impiego dei capoluogo di provincia e della Città Metropolitana di Reggio Calabria; c) un funzionario regionale del Settore competente per il collocamento mirato con compiti di segreteria. 3. Il coordinamento regionale per la trattazione di questioni particolari, può coinvolgere rappresentanti delle istituzioni INAIL e INPS, associazioni che rappresentano i disabili sul territorio regionale, nonché le parti sociali. La partecipazione ai lavori del coordinamento è a titolo gratuito. Art. 4 - Funzioni del Coordinamento regionale 1. Il coordinamento regionale del collocamento mirato svolge le seguenti funzioni: a) indirizza e coordina l'attività dei singoli servizi del collocamento mirato costituiti sul territorio regionale; b) adotta disposizioni in ordine ai servizi erogati e ne verifica la qualità; c) gestisce i rapporti con i livelli regionali degli enti competenti in materia di collocamento mirato e di accertamento dell invalidità. Art. 5 Comitato tecnico 1. In conformità a quanto disposto dall articolo 8, comma 1 bis, della legge n. 68/99, presso il servizio del collocamento mirato dei Centri per l impiego capoluogo di provincia e della Città Metropolitana è istituito il Comitato tecnico. Art. 6 Composizione e nomina dei componenti 1. Il Comitato tecnico è composto da funzionari del collocamento mirato e da esperti del settore sociale e medico-legale, con particolare riferimento alla materia della disabilità. Nello specifico è composto da: a) dirigente regionale del settore competente per il collocamento mirato o un suo delegato; b) un esperto del settore medico legale, designato dall ASP territorialmente competente; c) un esperto nel settore sociale designato dall ASP competente; d) un esperto designato da ciascuna delle sedi provinciali delle Associazioni che, per legge, abbiano la tutela e la rappresentanza dei disabili; e) un funzionario competente in tema di certificazione di invalidità e disabilità designato dalla sede INPS territorialmente competente; f) un funzionario competente in tema di certificazione di invalidità e disabilità designato dalla sede INAIL territorialmente competente; g) un dipendente del centro per l impiego con compiti di segreteria. 2. Il Comitato tecnico è presieduto dal Dirigente regionale competente o dal suo delegato che ne coordina i lavori. 3. Il Comitato tecnico, in relazione agli argomenti all ordine del giorno, può valutare l opportunità di convocare ulteriori esperti o di acquisire pareri tecnici specialistici senza diritto di voto. Art. 7 Procedura designazione 1. I componenti del Comitato tecnico sono nominati dal Dirigente Generale del Dipartimento competente sulla base delle designazioni di cui all art I componenti possono essere sostituiti su richiesta della stessa amministrazione che li ha designati o, su richiesta del presidente del Comitato Tecnico nel caso di mancata partecipazione ai lavori per almeno tre sedute consecutive, senza un giustificato motivo.

34 Art. 8 Compiti 1. Il Comitato tecnico esercita le funzioni demandategli dalla legge n. 68/99 e svolge i seguenti compiti: a) valuta le residue capacità lavorative degli iscritti negli elenchi del collocamento mirato, definisce gli strumenti e le prestazioni finalizzate all'inserimento; b) annota in una scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la natura e il grado della disabilità e analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro; c) formula, sulla base della relazione conclusiva e della diagnosi funzionale, una proposta sintetica di inserimento lavorativo con indicazione dei settori e dei processi di lavorazione per i quali è da escludere l avviamento, ovvero della presenza di particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento lavorativo; d) valuta la corrispondenza tra le condizioni di salute e le caratteristiche socio professionali della persona disabile e le caratteristiche del posto di lavoro, nei casi si avviamento al lavoro; e) esprime il proprio parere in merito alle diverse tipologie di convenzioni di cui alla legge n. 68/99, presentate dai datori di lavoro pubblici e privati; f) richiede, su propria autonoma valutazione o su indicazione del soggetto presso il quale il disabile è stato inserito, visite sanitarie di controllo per la rispondenza agli obiettivi del collocamento mirato, aventi per finalità la verifica della permanenza dello stato invalidante, come disciplinato dal D.P.C.M. 13/01/2000, art. 8; g) collabora con la commissione di accertamento nel procedimento di valutazione della compatibilità delle mansioni nei casi previsti dall art 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999 n. 68; h) esercita ogni altro compito attribuito dalla legge n. 68/99 e dai provvedimenti normativi collegati. 2. Qualora le sedute del Comitato tecnico non siano valide o vadano deserte per più di due volte consecutive, il competente servizio del collocamento mirato può: a) validare gli inserimenti lavorativi, nominativi o numerici, subordinando gli stessi alla visita medica aziendale e all attestazione dell idoneità alla mansione; b) sottoporre l approvazione delle convenzioni di cui alla legge n. 68/99 al dirigente del settore regionale competente. 3. Fatta eccezione per le assunzioni in convenzione, il soggetto disabile o appartenente alle categorie protette può essere assunto nominativamente da parte di un datore di lavoro avente sede in una provincia diversa da quella di iscrizione del lavoratore previa acquisizione, da parte del servizio che effettua l avviamento, della certificazione comprovante l iscrizione in uno degli elenchi tenuti dai centri per l impiego dei capoluogo di provincia e della Città Metropolitana di Reggio Calabria, del verbale di invalidità civile e della diagnosi funzionale/relazione conclusiva. 4. Il Comitato tecnico trasmette i risultati della propria attività al competente servizio del collocamento mirato. Art. 9 Partecipazione ai lavori 1. Le sedute del Comitato Tecnico non sono pubbliche. 2. I membri del Comitato Tecnico e tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, partecipano alle sedute, sono tenuti ad osservare il vincolo della riservatezza, secondo le norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali. Art. 10 Convocazioni 1. Il Comitato tecnico si riunisce, di norma, almeno due volte al mese. È convocato per iniziativa del Presidente, di intesa con il servizio competente che ne predispone l ordine del giorno, almeno otto giorni prima della seduta o, in casi di urgenza, almeno 48 ore prima della seduta. Di norma la convocazione avviene a mezzo posta elettronica istituzionale, anche non certificata. 2. L avviso di convocazione deve contenere la data, l ora, il luogo della riunione e gli argomenti posti all ordine del giorno.

35 Art. 11 Funzionamento 1. La seduta è ritenuta valida se vi partecipa la metà più uno dei componenti. 2. Le deliberazioni del Comitato tecnico sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti presenti. Art. 12 Segreteria, verbali, documentazione, informazione 1. Il processo verbale delle riunioni viene redatto riportando sinteticamente la discussione intervenuta nonché l orario di inizio e di chiusura della seduta, i nominativi dei presenti, l esito delle votazioni, le motivazioni e il dispositivo delle decisioni assunte. Su richiesta degli interessati, il processo verbale deve contenere le dichiarazioni testuali che gli intervenuti ritengono debbano essere espressamente riportate. 2. Il processo verbale è sottoposto all approvazione nella seduta successiva. 3. Se nessun componente muove osservazioni, il verbale si intende approvato senza votazione; nel caso venga richiesta, questa avrà luogo per alzata di mano. Art. 13 Durata 1. I componenti del comitato tecnico durano in carica quattro anni e sono rinnovabili per una volta sola. Art. 14 Oneri per il funzionamento 1. Agli oneri per il funzionamento del Comitato Tecnico, si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente. Ai componenti del Comitato, non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. Art. 15 Clausola finale 1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si richiama la normativa nazionale e regionale in vigore. Art. 16 Abrogazioni 1. E abrogato il regolamento regionale n.2 del 5 febbraio 2003, così come modificato dal regolamento regionale n. 3 del 12 marzo Art. 17 Entrata in vigore 1.Il Presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

36 Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria. Catanzaro, 25 Giugno 2019 OLIVERIO

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