2ª SERIE SPECIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 10 novembre 2014 UNIONE EUROPEA SOMMARIO REGOLAMENTI

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1 2ª SERIE SPECIALE Spediz. Spediz. abb. abb. post. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge Legge , , n. n Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno Numero 86 UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA SI PUBBLICA PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 10 novembre 2014 IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO <<data_testata>> STATO - VIA SALARIA, ROMA - CENTRALINO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, ROMA UNIONE EUROPEA SOMMARIO REGOLAMENTI Regolamento n. 959/2014 della Commissione, dell 8 settembre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l integrità territoriale, la sovranità e l indipendenza dell Ucraina (14CE1502)... Pag. 1 Regolamento n. 960/2014 del Consiglio, dell 8 settembre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (14CE1503)... Pag. 3 Regolamento n. 961/2014 del Consiglio, dell 8 settembre 2014, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l integrità territoriale, la sovranità e l indipendenza dell Ucraina (14CE1504)... Pag. 8 Regolamento n. 962/2014 della Commissione, del 29 agosto 2014, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pescabivona (IGP)] (14CE1505)... Pag. 14 Regolamento n. 963/2014 della Commissione, del 29 agosto 2014, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Zázrivské vojky (IGP)] (14CE1506)... Pag. 15 Regolamento n. 964/2014 della Commissione, dell 11 settembre 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari (14CE1507)... Pag. 16 Regolamento n. 965/2014 della Commissione, dell 11 settembre 2014, recante fissazione dei valori forfettari all importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (14CE1508)... Pag. 45 Pubblicati nel n. L 271 del 12 settembre 2014 Regolamento n. 966/2014 della Commissione, del 12 settembre 2014, che modifica l allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche relative al propionato di calcio (14CE1509)... Pag. 47

2 Regolamento n. 967/2014 della Commissione, del 12 settembre 2014, recante modifica del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «lufenuron» (14CE1510)... Pag. 49 Regolamento n. 968/2014 della Commissione, del 12 settembre 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013 recante misure transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell adesione della Croazia (14CE1511)... Pag. 52 Regolamento n. 969/2014 della Commissione, del 12 settembre 2014, che modifica l allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l uso di ascorbato di calcio (E 302) e alginato di sodio (E 401) in taluni ortofrutticoli non trasformati (14CE1512)... Pag. 54 Regolamento n. 970/2014 della Commissione, del 12 settembre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011 recante disposizioni dettagliate in materia di attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) (14CE1513)... Pag. 57 Regolamento n. 971/2014 della Commissione, del 12 settembre 2014, recante fissazione dei valori forfettari all importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (14CE1514)... Pag. 61 Pubblicati nel n. L 272 del 13 settembre 2014 Regolamento n. 972/2014 della Commissione, dell 11 settembre 2014, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (14CE1515)... Pag. 63 Regolamento n. 973/2014 della Commissione, dell 11 settembre 2014, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (14CE1516)... Pag. 66 Regolamento n. 974/2014 della Commissione, dell 11 settembre 2014, che stabilisce il metodo rifrattometrico di misura del residuo secco solubile nei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ai fini della loro classificazione nella nomenclatura combinata (14CE1517)... Pag. 68 Regolamento n. 975/2014 della Commissione, dell 11 settembre 2014, che modifica l allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (14CE1518)... Pag. 73 Regolamento n. 976/2014 della Commissione, del 15 settembre 2014, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro leggermente modificati a maglia aperta, anch essi originari della Repubblica popolare cinese (14CE1519)... Pag. 75 Regolamento n. 977/2014 della Commissione, del 15 settembre 2014, recante fissazione dei valori forfettari all importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (14CE1520)... Pag. 83 Pubblicati nel n. L 274 del 16 settembre 2014 AVVERTENZA Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Uffi ciale delle Comunità europee». II

3 REGOLAMENTI REGOLAMENTO (UE) N. 959/2014 DEL CONSIGLIO dell'8 settembre 2014 che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'ucraina IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 215, vista la decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'ucraina ( 1 ), vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio ( 2 ) attua alcune misure di cui alla decisione 2014/145/PESC e dispone il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone fisiche che sostengono attivamente o realizzano azioni o politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina, o che ostacolano l'operato delle organizzazioni internazionali in Ucraina, nonché delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi ad esse associati, delle persone fisiche, delle entità o degli organismi che sostengono, materialmente o finanziariamente, azioni che compromettono o minacciano la sovranità, l'integrità territoriale e l'indipendenza dell'ucraina; delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi in Crimea o a Sebastopoli la cui proprietà è stata trasferita in violazione del diritto ucraino, o delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi che hanno beneficiato di tale trasferimento, o delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi che sostengono attivamente materialmente o finanziariamente i dirigenti russi responsabili dell'annessione della Crimea o della destabilizzazione dell'ucraina orientale ovvero che traggono vantaggio dagli stessi. (2) L'8 settembre 2014 il Consiglio ha convenuto di estendere le misure restrittive per includere le persone o le entità che conducono transazioni con i gruppi separatisti nella regione ucraina del Donbass. Il Consiglio ha adottato la decisione 2014/658/PESC ( 3 ), che modifica la decisione 2014/145/PESC e prevede a tal fine criteri modificati di inserimento nell'elenco. (3) Tale misura rientra nell'ambito di applicazione del trattato e, pertanto, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, la sua attuazione richiede un'azione normativa a livello di Unione. (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 269/2014. (5) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, ( 1 ) GU L 78 del , pag. 16. ( 2 ) Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'ucraina (GU L 78 del , pag. 6). ( 3 ) Decisione 2014/658/PESC del Consiglio, dell'8 settembre 2014, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'ucraina (cfr. pag. 47 della presente Gazzetta ufficiale. 1

4 HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 269/2014 è aggiunta la lettera seguente: «e) le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che conducono transazioni con i gruppi separatisti nella regione ucraina del Donbass.» Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2014 Per il Consiglio Il presidente S. GOZI 14CE1502 2

5 REGOLAMENTO (UE) N. 960/2014 DEL CONSIGLIO dell'8 settembre 2014 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 215, vista la decisione 2014/659/PESC, dell'8 settembre 2014, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina ( 1 ), vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio ( 2 ) attua alcune misure di cui alla decisione 2014/512/PESC del Consiglio ( 3 ). Tali misure comprendono restrizioni sulle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso, restrizioni sulla prestazione dei relativi servizi e su determinati servizi connessi alla fornitura di armi e materiale militare, restrizioni, sotto forma di obbligo di autorizzazione preventiva, sulla vendita, sulla fornitura, sul trasferimento o sull'esportazione, diretti o indiretti, di determinate tecnologie per l'industria petrolifera in Russia e restrizioni sull'accesso al mercato dei capitali per determinati enti finanziari. (2) I capi di Stato o di governo dell'unione europea hanno chiesto che fosse condotto un lavoro preparatorio per l'adozione di ulteriori misure mirate, in modo da consentire di prendere prontamente ulteriori iniziative. (3) Data la gravità della situazione, il Consiglio ritiene opportuno adottare ulteriori misure restrittive in risposta alle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina. (4) In tale contesto, è opportuno applicare restrizioni aggiuntive sulle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso, ai sensi del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio ( 4 ). (5) Dovrebbe inoltre essere vietata la prestazione di servizi per prospezioni petrolifere e produzione petrolifera in acque profonde, per prospezioni petrolifere e produzione petrolifera nell'artico ovvero per progetti inerenti l'olio di scisto. (6) Allo scopo di esercitare pressione sul governo russo è altresì opportuno applicare ulteriori restrizioni sull'accesso al mercato dei capitali per determinati enti finanziari, esclusi gli enti con sede in Russia dotati di status internazionale stabiliti da accordi intergovernativi e aventi la Russia tra gli azionisti, restrizioni per persone giuridiche, entità o organismi del settore della difesa con sede in Russia, esclusi quelli attivi prevalentemente nell'industria spaziale e dell'energia nucleare, e restrizioni per persone giuridiche, entità o organismi con sede in Russia le cui principali attività riguardano la vendita o il trasporto di petrolio greggio o prodotti petroliferi. Tali restrizioni non si applicano ai servizi finanziari diversi da quelli di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 833/2014, quali le attività di deposito, i servizi di pagamento, i servizi assicurativi, i prestiti presso gli enti di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento e gli strumenti derivati utilizzati a fini di copertura nel mercato dell'energia. I prestiti sono da considerarsi nuovi prestiti solo se erogati successivamente al 12 settembre (7) Queste misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato e pertanto, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, è necessaria un'azione normativa a livello di Unione. (8) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, ( 1 ) Cfr. pag. 54 della presente Gazzetta ufficiale. ( 2 ) Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del , pag. 1). ( 3 ) Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del , pag. 13). ( 4 ) Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 del , pag. 1). 3

6 HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato: 1) all'articolo 1, le lettere e) e f) sono sostituite da quanto segue: «e) servizi di investimento : i servizi e le attività seguenti: i) ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari, ii) iii) iv) esecuzione di ordini per conto dei clienti, negoziazione per conto proprio, gestione del portafoglio, v) consulenza in materia di investimenti, vi) assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile, vii) collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile, viii) qualsiasi servizio connesso all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione; f) valori mobiliari : le seguenti categorie di valori, esclusi gli strumenti di pagamento, che possono essere negoziati nel mercato dei capitali: i) azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario, ii) obbligazioni o altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli, iii) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere tali valori mobiliari;»; 2) È inserito l'articolo seguente: «Articolo 2 bis 1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie a duplice uso di cui all'allegato I del regolamento n. 428/2009, anche non originari dell'unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia elencati nell'allegato IV del presente regolamento. 2. È vietato: a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualunque persona, entità od organismo in Russia elencati nell'allegato IV; b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona, entità od organismo in Russia elencati nell'allegato IV. 3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l'esecuzione di contratti o accordi conclusi anteriormente al 12 settembre 2014 e la prestazione di assistenza necessaria per la manutenzione e la sicurezza delle capacità esistenti all'interno dell'ue. 4

7 4. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso per l'industria aeronautica e spaziale, o alla relativa prestazione di assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, nonché per la manutenzione e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile esistenti all'interno dell'ue, per uso non militare o per utenti finali non militari.». 3) È inserito l'articolo seguente: «Articolo 3 bis 1. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, i seguenti servizi associati necessari per la prospezione e la produzione petrolifera in acque profonde, la prospezione e produzione petrolifera nell'artico o progetti inerenti all'olio di scisto in Russia: i) trivellazione, ii) prove pozzi, iii) carotaggio e completamento, iv) fornitura di strutture galleggianti specializzate. 2. I divieti di cui al paragrafo 1 lasciano impregiudicata l'esecuzione di obblighi derivanti da contratti o accordi quadro conclusi anteriormente al 12 settembre 2014 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. 3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica se i servizi in questione sono necessari per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e la sicurezza delle persone o sull'ambiente.». 4) All'articolo 4, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione o garanzia dei crediti all'esportazione, nonché assicurazione e riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali prodotti, o per la prestazione della relativa assistenza tecnica, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia;». 5) L'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 1. Sono vietati l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi d'investimento e l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualunque altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario con scadenza superiore a 90 giorni, emessi successivamente al 1 o agosto 2014 fino al 12 settembre 2014, o con scadenza superiore a 30 giorni, emessi successivamente al 12 settembre 2014 da: a) un ente creditizio principale o un altro ente principale incaricato esplicitamente di promuovere la competitività dell'economia russa, la sua diversificazione e gli investimenti, stabilito in Russia, di proprietà o controllo pubblici per oltre il 50 % al 1 o agosto 2014, elencato nell'allegato III, o b) una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti fuori dall'unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato III, o c) una persona giuridica, entità o organismo che agiscono per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera b) del presente paragrafo o elencata nell'allegato III. 2. Sono vietati l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi d'investimento e l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualunque altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario con scadenza superiore a 30 giorni, emessi successivamente al 12 settembre 2014 da: a) una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia prevalentemente impegnati e con importanti attività nell'ideazione, produzione, vendita o esportazione di materiale o servizi militari, elencati nell'allegato V, a eccezione di persone giuridiche, entità o organismi attivi nei settori spaziale o dell'energia nucleare; b) una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia, sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %, aventi attività totali stimate di oltre mille miliardi di rubli russi e i cui introiti stimati provengono per almeno il 50 % dalla vendita o dal trasporto di petrolio greggio o prodotti petroliferi, di cui all'allegato VI; c) una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti fuori dall'unione i cui diritti di proprietà sono detenuti direttamente o indirettamente per oltre il 50 % da un'entità elencata alla lettera a) o b) del presente paragrafo, o d) una persona giuridica, entità o organismo che agiscono per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera a), b) o c) del presente paragrafo. 5

8 3. È vietato concludere o partecipare, direttamente o indirettamente, ad accordi destinati a erogare nuovi prestiti o crediti con scadenza superiore a 30 giorni a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo di cui ai paragrafi 1 o 2 successivamente al 12 settembre 2014 fatta eccezione per i prestiti o crediti che abbiano l'obiettivo specifico e documentato di fornire finanziamenti per le importazioni o esportazioni di beni e servizi non finanziari non soggette a divieti tra l'unione e la Russia o per i prestiti che hanno l'obiettivo specifico e documentato di fornire finanziamenti di emergenza atti a soddisfare criteri di solvibilità e di liquidità per persone giuridiche stabilite nell'unione, i cui diritti di proprietà sono detenuti per oltre il 50 % da un'entità di cui all'allegato III.». 5 bis) all'articolo 11, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) entità di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 5, paragrafo 1, e alle lettere c) e d) dell'articolo 5, paragrafo 2, o elencate negli allegati III, IV, V e VI;». 6) L'articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 È vietato partecipare, consapevolmente e intenzionalmente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui agli articoli 2, 2 bis, 3 bis, 4 o 5, anche agendo come sostituto per le entità di cui all'articolo 5, o utilizzare le eccezioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, per finanziare le entità di cui all'articolo 5.». 7) L'allegato I del presente regolamento è aggiunto come allegato IV. 8) L'allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato V. 9) L'allegato III del presente regolamento è aggiunto come allegato VI. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2014 Per il Consiglio Il presidente S. GOZI 6

9 ALLEGATO I «ALLEGATO IV Elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'articolo 2 bis JSC Sirius (optoelettronica per fini civili e militari) OJSC Stankoinstrument (ingegneria meccanica per fini civili e militari) OAO JSC Chemcomposite (materiali per fini civili e militari) JSC Kalashnikov (armi leggere) JSC Tula Arms Plant (sistemi di armi) NPK Technologii Maschinostrojenija (munizioni) OAO Wysokototschnye Kompleksi (sistemi antiaerei e anticarro) OAO Almaz Antey (impresa di proprietà dello Stato; armi, munizioni, ricerca) OAO NPO Bazalt (impresa di proprietà dello Stato, produzione di macchine per la produzione di armi e munizioni)». ALLEGATO II «ALLEGATO V Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) OPK OBORONPROM UNITED AIRCRAFT CORPORATION URALVAGONZAVOD». ALLEGATO III «ALLEGATO VI Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b ROSNEFT TRANSNEFT GAZPROM NEFT». 14CE1503 7

10 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 961/2014 DEL CONSIGLIO dell'8 settembre 2014 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'ucraina IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'ucraina ( 1 ), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 269/2014. (2) Vista la gravità della situazione, il Consiglio ritiene che altre persone ed entità debbano essere aggiunte all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive che figura nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014. (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le persone e le entità di cui all'allegato del presente regolamento sono aggiunte all'elenco che figura nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2014 Per il Consiglio Il presidente S. GOZI ( 1 ) GU L 78 del , pag. 6. 8

11 ALLEGATO Elenco delle persone e delle entità di cui all'articolo 1 Nome Informazioni identificative Motivi Data di inserimento nell'elenco 1. Alexander ZAKHARCHENKO Александр Владимирович Захарченко Data e luogo di nascita: 1976, Donetsk Dal 7 agosto ha sostituito Alexander Borodai in qualità di cosiddetto «primo ministro» della cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk». Nell'assumere e nel rivestire tale carica, Zakharchenko ha fornito sostegno ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'ucraina Vladimir KONONOV/ alias «Zar» Data e luogo di nascita: , Gorsky Dal 14 agosto ha sostituito Igor Strelkov/Girkin in qualità di cosiddetto «ministro della difesa» della cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk». Da aprile sarebbe al comando di una divisione di combattenti separatisti a Donetsk e ha promesso di «assolvere il compito strategico di respingere l'aggressione militare dell'ucraina». Konokov ha pertanto fornito sostegno ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'ucraina Miroslav Vladimirovich RUDENKO Мирослав Владимирович Руденко Data e luogo di nascita: , Debalcevo Comandante della Milizia popolare di Donbass. Ha affermato tra l'altro che continueranno a combattere nel resto del paese. Rudenko ha pertanto fornito sostegno ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'ucraina Gennadiy Nikolaiovych TSYPKALOV Геннадий Николаевич Цыпкалов. Data di nascita: Ha sostituito Marat Bashirov in qualità di cosiddetto «primo ministro» della cosiddetta «Repubblica popolare di Lugansk». In precedenza ha operato nella milizia dell'esercito del sud-est. Tsyplakov ha pertanto fornito sostegno ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'ucraina Andrey Yurevich PINCHUK Андрей Юрьевич ПИНЧУК «Ministro della sicurezza dello Stato» della cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk». Associato a Vladimir Antyufeyev, responsabile delle attività «governative» separatiste del cosiddetto «governo della Repubblica popolare di Donetsk». Ha pertanto fornito sostegno ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'ucraina Oleg BEREZA Олег БЕРЕЗА «Ministro degli affari interni» della cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk». Associato a Vladimir Antyufeyev, responsabile delle attività «governative» separatiste del cosiddetto «governo della Repubblica popolare di Donetsk». Ha pertanto fornito sostegno ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'ucraina

12 Nome Informazioni identificative Motivi Data di inserimento nell'elenco 7. Andrei Nikolaevich RODKIN Андрей Николаевич Родкин Rappresentante di Mosca della cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk». Nelle sue dichiarazioni ha tra l'altro affermato che le milizie sono pronte a condurre una guerriglia e che si sono impadronite di sistemi d'arma delle forze armate ucraine. Ha pertanto fornito sostegno ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'ucraina Aleksandr KARAMAN Александр караман «Vice primo ministro degli affari sociali» della cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk». Associato a Vladimir Antyufeyev, responsabile delle attività «governative» separatiste del cosiddetto «governo della Repubblica popolare di Donetsk». Ha pertanto fornito sostegno ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'ucraina. Pupillo del vice primo ministro russo Dmitry Rogozin Georgiy L'vovich MURADOV Георгий Львович Мурадов Data di nascita: Cosiddetto «vice primo ministro» di Crimea e rappresentante plenipotenziario di Crimea presso il presidente Putin. Muradov ha svolto un ruolo importante nel consolidamento del controllo istituzionale russo sulla Crimea dall'annessione illegale. Ha pertanto fornito sostegno ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'ucraina Mikhail Sergeyevich SHEREMET Михаил Сергеевич Шеремет Data e luogo di nascita: , Dzhankoy Cosiddetto «primo vice primo ministro» di Crimea. Sheremet ha svolto un ruolo essenziale nell'organizzazione e nell'attuazione del referendum del 16 marzo in Crimea sull'unificazione con la Russia. Al momento del referendum, Sheremet sarebbe stato al comando delle «forze di autodifesa» filomoscovite in Crimea. Ha pertanto fornito sostegno ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'ucraina Yuri Leonidovich VOROBIOV Юрий Леонидович Воробьев Data e luogo di nascita: , Krasnoyarsk Vicepresidente del Consiglio federale della Federazione russa. Il 1 o marzo 2014 Vorobiov ha pubblicamente appoggiato in sede di Consiglio federale lo spiegamento di forze russe in Ucraina. Ha quindi votato a favore del relativo decreto

13 Nome Informazioni identificative Motivi Data di inserimento nell'elenco 12. Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKY Владимир Вольфович Жириновски Data e luogo di nascita: , Eidelshtein, Kazakhstan Membro del Consiglio della Duma di Stato; leader del partito LDPR. Ha attivamente sostenuto l'impiego delle forze armate russe in Ucraina e l'annessione della Crimea. Ha attivamente invocato la separazione dell'ucraina. Ha firmato, a nome del partito LDPR che presiede, un accordo con la cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk» Vladimir Abdualiyevich VASILYEV Data e luogo di nascita: , Klin Vicepresidente della Duma di Stato. Il 20 marzo 2014 ha votato a favore del progetto di legge costituzionale federale «sull'accettazione nella Federazione russa della Repubblica di Crimea e la costituzione all'interno della Federazione russa di nuovi soggetti federali la Repubblica di Crimea e la Città a statuto federale di Sebastopoli» Viktor Petrovich VODOLATSKY Виктор Петрович Водолацкий Data e luogo di nascita: , regione di Azov Presidente («ataman») dell'unione delle forze cosacche russe e straniere e deputato della Duma di Stato. Ha sostenuto l'annessione della Crimea e ha ammesso che i cosacchi russi hanno attivamente partecipato al conflitto ucraino a fianco dei separatisti appoggiati da Mosca. Il 20 marzo 2014 ha votato a favore del progetto di legge costituzionale federale «sull'accettazione nella Federazione russa della Repubblica di Crimea e la costituzione all'interno della Federazione russa di nuovi soggetti federali la Repubblica di Crimea e la Città a statuto federale di Sebastopoli» Leonid Ivanovich KALASHNIKOV Леонид Иванович Калашников Data e luogo di nascita: , Stepnoy Dvorets Primo vicepresidente della Commissione «Affari esteri» della Duma di Stato. Il 20 marzo 2014 ha votato a favore del progetto di legge costituzionale federale «sull'accettazione nella Federazione russa della Repubblica di Crimea e la costituzione all'interno della Federazione russa di nuovi soggetti federali la Repubblica di Crimea e la Città a statuto federale di Sebastopoli» Vladimir Stepanovich NIKITIN Data e luogo di nascita: , Opochka Primo vicepresidente della Commissione della Duma di Stato per le relazioni con i paesi della CSI, l'integrazione eurasiatica e i legami con i compatrioti. Il 20 marzo 2014 ha votato a favore del progetto di legge costituzionale federale «sull'accettazione nella Federazione russa della Repubblica di Crimea e la costituzione all'interno della Federazione russa di nuovi soggetti federali la Repubblica di Crimea e la Città a statuto federale di Sebastopoli»

14 Nome Informazioni identificative Motivi Data di inserimento nell'elenco 17. Oleg Vladimirovich LEBEDEV Олег Владимирович Лебедев Data e luogo di nascita: , Orel/Rudny Primo vicepresidente della Commissione della Duma di Stato per le relazioni con i paesi della CSI, l'integrazione eurasiatica e i legami con i compatrioti. Il 20 marzo 2014 ha votato a favore del progetto di legge costituzionale federale «sull'accettazione nella Federazione russa della Repubblica di Crimea e la costituzione all'interno della Federazione russa di nuovi soggetti federali la Repubblica di Crimea e la Città a statuto federale di Sebastopoli» Ivan Ivanovich MELNIKOV Иван Иванович Мельников Data e luogo di nascita: , Bogoroditsk Primo vicepresidente, Duma di Stato. Il 20 marzo 2014 ha votato a favore del progetto di legge costituzionale federale «sull'accettazione nella Federazione russa della Repubblica di Crimea e la costituzione all'interno della Federazione russa di nuovi soggetti federali la Repubblica di Crimea e la Città a statuto federale di Sebastopoli» Igor Vladimirovich LEBEDEV Игорь Владимирович Лебедев Data e luogo di nascita: , Mosca Vicepresidente, Duma di Stato. Il 20 marzo 2014 ha votato a favore del progetto di legge costituzionale federale «sull'accettazione nella Federazione russa della Repubblica di Crimea e la costituzione all'interno della Federazione russa di nuovi soggetti federali la Repubblica di Crimea e la Città a statuto federale di Sebastopoli» Nikolai Vladimirovich LEVICHEV Николай Владимирович Левичев Data e luogo di nascita: , Puškin Vicepresidente, Duma di Stato. Il 20 marzo 2014 ha votato a favore del progetto di legge costituzionale federale «sull'accettazione nella Federazione russa della Repubblica di Crimea e la costituzione all'interno della Federazione russa di nuovi soggetti federali la Repubblica di Crimea e la Città a statuto federale di Sebastopoli» Svetlana Sergeevna ZHUROVA Светлана Сергеевна Журова Data e luogo di nascita: , Pavlov sulla Neva Primo vicepresidente della Commissione «Affari esteri» della Duma di Stato. Il 20 marzo 2014 ha votato a favore del progetto di legge costituzionale federale «sull'accettazione nella Federazione russa della Repubblica di Crimea e la costituzione all'interno della Federazione russa di nuovi soggetti federali la Repubblica di Crimea e la Città a statuto federale di Sebastopoli» Aleksey Vasilevich NAUMETS Алексей Васильевич Hаумец Data di nascita: Maggiore Generale dell'esercito russo. È il comandante della 76 a divisione aviotrasportata che ha fatto parte del contingente militare russo presente in territorio ucraino, in particolare durante l'annessione illegale della Crimea

15 Nome Informazioni identificative Motivi Data di inserimento nell'elenco 23. Sergey Viktorovich CHEMEZOV Data e luogo di nascita: , Cheremkhovo Sergei Chemezov è notoriamente uno stretto collaboratore del presidente Putin erano entrambi agenti del KGB distaccati a Dresda e un membro del Consiglio supremo di «Russia Unita». Grazie ai suoi legami con il presidente russo è promosso a cariche di alto livello in aziende controllate dallo Stato. Presiede la conglomerata Rostec, la maggior società manifatturiera russa nel settore industriale e della difesa, controllata dallo Stato. A seguito di una decisione del governo russo, Technopromexport, una controllata di Rostec, sta progettando di costruire centrali energetiche in Crimea sostenendo pertanto la sua integrazione nella Federazione russa. Inoltre, Rosoboronexport, una controllata di Rostec, ha sostenuto l'integrazione nell'industria russa della difesa di imprese del settore della difesa della Crimea, consolidando in tal modo l'annessione illegale della Crimea alla Federazione russa Alexander Mikhailovich BABAKOV Aлександр Михайлович Бабаков Data e luogo di nascita: , Chisinau Deputato della Duma di Stato, presidente della commissione della Duma di Stato sulle disposizioni legislative per lo sviluppo del complesso militare-industriale della Federazione russa. È un membro di rilievo di «Russia Unita» e uomo d'affari con ingenti investimenti in Ucraina e in Crimea. Il 20 marzo 2014 ha votato a favore del progetto di legge costituzionale federale «sull'accettazione nella Federazione russa della Repubblica di Crimea e la costituzione all'interno della Federazione russa di nuovi soggetti federali la Repubblica di Crimea e la Città a statuto federale di Sebastopoli» CE

16 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 962/2014 DELLA COMMISSIONE del 29 agosto 2014 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pescabivona (IGP)] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( 1 ), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Pescabivona» presentata dall'italia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea ( 2 ). (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Pescabivona» deve essere registrata, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: La denominazione «Pescabivona» (IGP) è stata registrata. Articolo 1 La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ( 3 ). Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 2014 Per la Commissione, a nome del presidente Tonio BORG Membro della Commissione ( 1 ) GU L 343 del , pag. 1. ( 2 ) GU C 103 dell' , pag. 13. ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del , pag. 36). 14CE

17 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 963/2014 DELLA COMMISSIONE del 29 agosto 2014 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Zázrivské vojky (IGP)] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( 1 ), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Zázrivské vojky» presentata dalla Slovacchia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea ( 2 ). (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Zázrivské vojky» deve essere registrata, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: La denominazione «Zázrivské vojky» (IGP) è stata registrata. Articolo 1 La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.3 Formaggi dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ( 3 ). Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 2014 Per la Commissione, a nome del presidente Tonio BORG Membro della Commissione ( 1 ) GU L 343 del , pag. 1. ( 2 ) GU C 109 dell' , pag. 27. ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del , pag. 36). 14CE

18 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 964/2014 DELLA COMMISSIONE dell'11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio ( 1 ), in particolare l'articolo 38, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) Per facilitare l'impiego degli strumenti finanziari istituiti a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero e gestiti dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità in conformità dell'articolo 38, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, è opportuno stabilire norme sui termini e sulle condizioni uniformi per determinati strumenti finanziari. Tali termini e condizioni uniformi renderebbero i suddetti strumenti immediatamente disponibili: i cosiddetti strumenti finanziari standardizzati. (2) Per facilitare l'impiego degli strumenti finanziari, i termini e le condizioni uniformi devono garantire il rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato e agevolare l'erogazione del sostegno finanziario dell'unione ai destinatari finali attraverso una combinazione di strumenti finanziari e sovvenzioni. (3) I termini e le condizioni uniformi non dovrebbero consentire a un finanziatore, come ad esempio un investitore o un prestatore pubblico o privato, un gestore dello strumento finanziario o un destinatario finale, di beneficiare di eventuali aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno. I termini e le condizioni uniformi dovrebbero prendere in considerazione i pertinenti regolamenti «de minimis» quali il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione ( 2 ), il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione ( 3 ), il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione ( 4 ), il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione ( 5 ), gli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio ( 6 ) e gli orientamenti dell'unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali ( 7 ). (4) Dal momento che le norme sugli aiuti di Stato non si applicano alle attività agricole finanziate in forza del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il rispetto dei termini e delle condizioni uniformi dovrebbe essere volontario. Le norme generali in materia di aiuti di Stato si applicano invece alle altre attività che beneficiano del sostegno del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: i termini e le condizioni uniformi dovrebbero pertanto essere obbligatori. (5) È possibile che le imprese del settore della pesca, in particolare le piccole e medie imprese («PMI»), beneficino di strumenti finanziari che fruiscono del sostegno di un Fondo strutturale e d'investimento europeo. Se tale contributo è finanziato da un Fondo strutturale e d'investimento europeo diverso dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, l'importo globale degli aiuti concessi mediante gli strumenti finanziari all'insieme delle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura nell'arco di tre anni dovrebbe essere inferiore ad un limite ( 1 ) GU L 347 del , pag ( 2 ) Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis» (GU L 352 del , pag. 1). ( 3 ) Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GU L 352 del , pag. 9). ( 4 ) Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del , pag. 1). ( 5 ) Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 193 dell' , pag. 1). ( 6 ) Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (GU C 19 del , pag. 4). ( 7 ) Orientamenti dell'unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU C 204 dell' , pag. 1). 16

19 calcolato in base al fatturato annuo per Stato membro delle attività di pesca, acquacoltura e trasformazione, di cui al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione ( 1 ). Si dovrebbe altresì tenere conto del regolamento (UE) n. 702/2014 e degli orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura ( 2 ). (6) I termini e le condizioni uniformi dovrebbero inoltre comprendere una serie minima di requisiti in materia di governance per garantire la corretta gestione degli strumenti finanziari così da definire norme più dettagliate di quelle incluse nel regolamento (UE) n. 1303/2013. (7) Al fine di sostenere la crescita delle PMI in un contesto difficile per i finanziamenti, un prestito con condivisione del rischio di portafoglio («prestito RS») costituisce uno strumento finanziario adeguato. Il prestito RS mette a disposizione delle PMI nuovi prestiti con un accesso agevolato ai finanziamenti fornendo agli intermediari finanziari un contributo di finanziamento e la condivisione del rischio di credito. Le PMI possono in tal modo accedere a fondi più consistenti a condizioni preferenziali in termini di riduzione del tasso di interesse e/o di riduzione delle garanzie. (8) Il finanziamento mediante prestito RS può rappresentare uno strumento particolarmente efficace per le PMI in un contesto di limitata disponibilità di finanziamenti o di scarsa propensione al rischio degli intermediari finanziari rispetto a determinati settori o tipi di PMI. In tale contesto, i termini e le condizioni uniformi costituiscono uno strumento efficace per affrontare questo fallimento del mercato. (9) Al fine di incentivare gli intermediari finanziari ad aumentare i prestiti alle PMI coperti da garanzie finanziate dall'unione, una garanzia limitata di portafoglio costituisce uno strumento finanziario adeguato. (10) La garanzia limitata di portafoglio dovrebbe colmare il vuoto esistente sul mercato del credito per nuovi prestiti a sostegno delle PMI, fornendo protezione contro il rischio di credito (sotto forma di una garanzia limitata di portafoglio a copertura delle prime perdite) allo scopo di ridurre le particolari difficoltà che le PMI incontrano nell'accedere ai finanziamenti a causa della mancanza di garanzie sufficienti unita al grado relativamente elevato di rischio di credito che esse rappresentano. Affinché i risultati corrispondano alle attese, il contributo dell'unione alla garanzia limitata di portafoglio non dovrebbe tuttavia sostituire garanzie equivalenti ottenute dai rispettivi enti finanziari per la medesima finalità nell'ambito degli attuali strumenti finanziari dell'unione, nazionali e regionali. In tale contesto, i termini e le condizioni uniformi costituiscono uno strumento efficace per affrontare questo fallimento del mercato. (11) Al fine di incentivare il potenziale di risparmio energetico derivante dalla ristrutturazione di edifici residenziali, un prestito per la ristrutturazione costituisce uno strumento finanziario adeguato. (12) Il prestito per la ristrutturazione dovrebbe avere come obiettivo le condizioni di prestito agevolato a lungo termine e il finanziamento e il supporto tecnico iniziali a favore dei proprietari di immobili residenziali ai fini della preparazione e della realizzazione di progetti di riqualificazione degli immobili. Il presupposto è inoltre un mercato del credito in cui gli intermediari bancari siano praticamente le uniche fonti di finanziamento, ma in cui tale finanziamento sia troppo esiguo (a causa della propensione al rischio dell'intermediario), troppo a breve termine, troppo costoso o comunque inadeguato alla natura dei progetti finanziati, caratterizzata da un lungo termine di rimborso. Questa situazione, insieme a un sistema inefficiente di individuazione e affidamento dei lavori per conto di una pluralità di proprietari di appartamenti condominiali, senza che ciò escluda la possibilità di sostenere singoli proprietari, costituisce un fallimento del mercato. In tale contesto, i termini e le condizioni uniformi costituiscono uno strumento efficace per affrontare questo fallimento del mercato. (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di coordinamento dei fondi strutturali e di investimento europei, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Oggetto Il presente regolamento fissa norme riguardanti i termini e le condizioni uniformi per i seguenti strumenti finanziari: a) un prestito con condivisione del rischio di portafoglio («prestito RS» risk sharing loan); b) una garanzia limitata di portafoglio; c) una prestito per la ristrutturazione. ( 1 ) Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 190 del , pag. 45). ( 2 ) Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU C 84 del , pag. 10). 17

20 Articolo 2 Termini e condizioni supplementari Le autorità di gestione possono includere altri termini e condizioni oltre a quelli da inserire nell'accordo di finanziamento conformemente ai termini e alle condizioni di cui al presente regolamento che disciplinano lo strumento finanziario selezionato. Articolo 3 Rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato conformemente ai termini e alle condizioni uniformi 2. Nel caso di strumenti finanziari combinati con sovvenzioni per il supporto tecnico a destinatari finali che beneficiano di uno degli strumenti, tali sovvenzioni non superano il 5 % del contributo dei fondi SIE allo strumento e sono soggette alle conclusioni della valutazione ex ante di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013 che giustifica tali sovvenzioni. 3. L'organismo che attua lo strumento finanziario (nel seguito «l'intermediario finanziario») gestisce la sovvenzione per il supporto tecnico. Il supporto tecnico non comprende le attività coperte dal pagamento di costi e di commissioni di gestione per gestire lo strumento finanziario. Le spese coperte dal supporto tecnico non possono costituire parte dell'investimento da finanziare tramite il prestito nell'ambito dello strumento finanziario. Articolo 4 Governance conformemente ai termini e alle condizioni uniformi 1. L'autorità di gestione o, se del caso, il gestore del fondo di fondi sono rappresentati nel comitato di vigilanza dello strumento finanziario o in una struttura di governance analoga. 2. L'autorità di gestione non partecipa direttamente alle singole decisioni di investimento. Nel caso di un fondo di fondi, l'autorità di gestione esercita unicamente la sua funzione di vigilanza a livello del fondo di fondi, senza interferire nelle singole decisioni del fondo di fondi. 3. Lo strumento finanziario dispone di una struttura di governance che consente di prendere le decisioni relative al credito e alla diversificazione del rischio in modo trasparente e in linea con le prassi di mercato. 4. Il gestore del fondo di fondi e l'intermediario finanziario dispongono di una struttura di governance che garantisce l'imparzialità e l'indipendenza del gestore del fondo di fondi o dell'intermediario finanziario. Articolo 5 Accordo di finanziamento conformemente ai termini e alle condizioni uniformi 1. L'autorità di gestione conclude per iscritto un accordo di finanziamento per i contributi erogati dai programmi allo strumento finanziario; tale accordo contiene i termini e le condizioni in conformità all'allegato I. 2. L'accordo di finanziamento contiene in allegato: a) la valutazione ex ante di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013, che giustifica lo strumento finanziario; b) il piano aziendale dello strumento finanziario, comprese la strategia d'investimento e una descrizione della politica degli investimenti, delle garanzie o dei prestiti; c) la descrizione dello strumento, che deve essere in linea con i termini e le condizioni uniformi e particolareggiati dello strumento e che deve fissare i parametri finanziari degli strumenti finanziari; d) i modelli per il controllo e le relazioni. 18

21 Articolo 6 Prestito RS 1. Il prestito RS assume la forma di un fondo di credito che è costituito da un intermediario finanziario con un contributo del programma e un contributo dell'intermediario finanziario pari ad almeno il 25 % del fondo di credito. Il fondo di credito finanzia un portafoglio di nuovi prestiti, mentre è escluso il rifinanziamento di prestiti esistenti. 2. Il prestito RS è conforme ai termini e alle condizioni stabiliti nell'allegato II. Articolo 7 Garanzia limitata di portafoglio 1. La garanzia limitata di portafoglio fornisce una copertura del rischio di credito per ciascun prestito sino a un tasso di garanzia massimo dell'80 % ed è finalizzata alla creazione di un portafoglio di nuovi prestiti per le piccole e medie imprese con un importo massimo delle perdite fissato in base alla percentuale massima di garanzia, che non supera il 25 % dell'esposizione al rischio a livello di portafoglio. 2. La garanzia limitata di portafoglio è conforme ai termini e alle condizioni stabiliti nell'allegato III. Articolo 8 Prestito per la ristrutturazione 1. Il prestito per la ristrutturazione assume la forma di un fondo di credito che è costituito da un intermediario finanziario con un contributo del programma e un contributo dell'intermediario finanziario pari ad almeno il 15 % del fondo di credito. Il fondo di credito finanzia un portafoglio di nuovi prestiti, mentre è escluso il rifinanziamento di prestiti esistenti. 2. I destinatari finali possono essere persone fisiche o giuridiche o professionisti indipendenti, sia proprietari che amministratori degli immobili o altri organismi giuridici che agiscono per conto e a vantaggio dei proprietari e applicano misure in materia di efficienza energetica o di energie rinnovabili, ammissibili a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 e del sostegno erogato dal programma. 3. Il prestito per la ristrutturazione è conforme ai termini e alle condizioni stabiliti nell'allegato IV. Articolo 9 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 2014 Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO 19

22 ALLEGATO I Indice annotato di un accordo di finanziamento tra un'autorità di gestione e un intermediario finanziario Indice: (1) Preambolo (2) Definizioni (3) Ambito d'applicazione e obiettivo (4) Obiettivi strategici e valutazione ex ante (5) Destinatari finali (6) Vantaggio finanziario e aiuti di Stato (7) Politica degli investimenti, delle garanzie o dei prestiti (8) Attività e operazioni (9) Risultati attesi (10) Ruolo e responsabilità dell'intermediario finanziario: condivisione del rischio e dei proventi (11) Gestione e audit dello strumento finanziario (12) Contributo del programma (13) Pagamenti (14) Gestione dei conti (15) Costi amministrativi (16) Durata e ammissibilità delle spese alla chiusura (17) Riutilizzo delle risorse erogate dall'autorità di gestione (compresi gli interessi maturati) (18) Capitalizzazione degli abbuoni di interesse e degli abbuoni di commissioni di garanzia (se del caso) (19) Governance dello strumento finanziario (20) Conflitti di interesse (21) Relazioni e controllo (22) Valutazione (23) Visibilità e trasparenza (24) Esclusiva (25) Risoluzione delle controversie (26) Riservatezza (27) Modifica dell'accordo e trasferimento dei diritti e degli obblighi 20

23 1. PREAMBOLO Nome del paese/della regione Identificazione dell'autorità di gestione Numero del codice comune d'identificazione (CCI) del programma Titolo del programma correlato Sezione pertinente del programma facente riferimento allo strumento finanziario Nome del fondo SIE Identificazione dell'asse prioritario Regioni in cui è attuato lo strumento finanziario (livello NUTS o altro) Importo stanziato dall'autorità di gestione per lo strumento finanziario Importo proveniente dai fondi SIE Importo proveniente da fonti nazionali pubbliche (contributo pubblico del programma) Importo proveniente da fonti nazionali private (contributo privato del programma) Importo proveniente da fonti nazionali pubbliche e private al di fuori del contributo al programma Data d'inizio prevista dello strumento finanziario Data di completamento prevista dello strumento finanziario Recapiti delle persone di contatto per le comunicazioni tra le parti Finalità dell'accordo 2. DEFINIZIONI 3. AMBITO D'APPLICAZIONE E OBIETTIVO Descrizione dello strumento finanziario, compresa la sua strategia o politica d'investimento, il tipo di sostegno da fornire. 4. OBIETTIVI STRATEGICI E VALUTAZIONE EX ANTE Criteri di ammissibilità relativi agli intermediari finanziari, se del caso, nonché ulteriori requisiti operativi che recepiscono gli obiettivi dello strumento, prodotti finanziari da offrire, destinatari finali e combinazione prevista con le sovvenzioni. 5. DESTINATARI FINALI Identificazione e ammissibilità dei destinatari finali (gruppo bersaglio) dello strumento finanziario. 6. VANTAGGIO FINANZIARIO E AIUTI DI STATO Valutazione del vantaggio finanziario derivante dal contributo pubblico del programma e allineamento con le norme in materia di aiuti di Stato. 7. POLITICA DEGLI INVESTIMENTI, DELLE GARANZIE O DEI PRESTITI Disposizioni in materia di politica degli investimenti, delle garanzie o dei prestiti, in particolare per quanto riguarda la diversificazione del portafoglio (rischio, settore, zone geografiche, dimensioni) e il portafoglio esistente dell'intermediario finanziario. 21

24 8. ATTIVITÀ E OPERAZIONI Piano aziendale o documenti equivalenti per lo strumento finanziario da attuare, compreso l'effetto moltiplicatore previsto di cui all'articolo 37, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013. Definizione delle attività ammissibili. Definizione chiara delle attività assegnate e dei loro limiti, in particolare per quanto riguarda la modifica delle attività e la gestione del portafoglio (perdite e default nonché procedura di recupero). 9. RISULTATI ATTESI Definizione delle attività, dei risultati e degli indicatori di impatto connessi con le misurazioni di base e gli obiettivi attesi. Risultati attesi che lo strumento finanziario dovrebbe raggiungere per contribuire agli obiettivi specifici e ai risultati della priorità o della misura pertinente. Elenco di indicatori conformi al programma operativo e all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1303/ RUOLO E RESPONSABILITÀ DELL'INTERMEDIARIO FINANZIARIO: CONDIVISIONE DEL RISCHIO E DEI PROVENTI Identificazione e disposizioni relative alla responsabilità dell'intermediario finanziario e delle altre entità che partecipano all'attuazione dello strumento finanziario. Spiegazione della valutazione del rischio e della condivisione del rischio e dei proventi in relazione alle diverse parti. Disposizioni in linea con l'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione ( 1 ) concernente il ruolo, le competenze e le responsabilità degli organismi che attuano gli strumenti finanziari. 11. GESTIONE E AUDIT DELLO STRUMENTO FINANZIARIO Disposizioni pertinenti in linea con l'articolo 9 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 concernente la gestione e il controllo degli strumenti finanziari. Disposizioni relative ai requisiti in materia di audit, quali i requisiti minimi per la documentazione da conservare a livello dell'intermediario finanziario (e a livello del fondo di fondi), e ai requisiti in relazione alla gestione delle registrazioni separate per le diverse forme di sostegno conformemente all'articolo 37, paragrafi 7 e 8, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (ove applicabile), compresi le disposizioni e i requisiti riguardanti l'accesso ai documenti da parte delle autorità di audit dello Stato membro, dei revisori della Commissione e della Corte dei conti europea, per garantire una pista di controllo chiara conformemente all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Disposizioni affinché le autorità di audit rispettino gli orientamenti relativi alla metodologia di audit, alla check list e alla disponibilità dei documenti. 12. CONTRIBUTO DEL PROGRAMMA Disposizioni in linea con l'articolo 38, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013 riguardante le modalità del trasferimento e della gestione dei contributi del programma. Se del caso, disposizioni relative a un insieme di condizioni per i contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo, del Fondo di coesione, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e del futuro Fondo per gli affari marittimi e la pesca. 13. PAGAMENTI Requisiti e procedure per la gestione dei pagamenti in tranche, nel rispetto dei massimali di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1303/2013, e per la previsione dei flussi delle opportunità di investimento. Condizioni di un eventuale ritiro del contributo pubblico del programma erogato allo strumento finanziario. ( 1 ) Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (GU L 138 del , pag. 5). 22

25 Norme volte a determinare quali documenti giustificativi siano necessari per documentare i pagamenti effettuati dall'autorità di gestione all'intermediario finanziario. Condizioni alle quali i pagamenti effettuati dall'autorità di gestione all'intermediario finanziario devono essere sospesi o interrotti. 14. GESTIONE DEI CONTI Dettagli dei conti compresi, se del caso, i requisiti per la contabilità fiduciaria/separata di cui all'articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Disposizioni volte a illustrare le modalità di gestione del conto dello strumento finanziario, comprese le condizioni che disciplinano l'utilizzo dei conti bancari: rischi di controparte (se del caso), operazioni di tesoreria accettabili, responsabilità delle parti, azioni correttive in caso di saldi eccessivi sui conti fiduciari, documentazione e trasmissione di relazioni. 15. COSTI AMMINISTRATIVI Disposizioni relative alla remunerazione dell'intermediario finanziario, al calcolo e al pagamento dei costi e delle commissioni di gestione all'intermediario finanziario e in conformità agli articoli 12 e 13 del regolamento (UE) n. 480/2014. Le disposizioni devono includere il tasso massimo applicabile e gli importi di riferimento per il calcolo. 16. DURATA E AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE ALLA CHIUSURA Data dell'entrata in vigore dell'accordo. Date che definiscono il periodo di attuazione dello strumento finanziario e il periodo di ammissibilità. Disposizioni in merito alla possibilità di proroga e di cessazione del contributo pubblico del programma all'intermediario finanziario per lo strumento finanziario, comprese le condizioni relative alla cessazione anticipata o al ritiro dei contributi del programma, le strategie di uscita e la liquidazione degli strumenti finanziari (incluso il fondo di fondi, se del caso). Disposizioni riguardanti le spese ammissibili alla chiusura del programma in conformità dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1303/ RIUTILIZZO DELLE RISORSE EROGATE DALL'AUTORITÀ DI GESTIONE (COMPRESI GLI INTERESSI MATURATI) Disposizioni relative al riutilizzo delle risorse erogate dall'autorità di gestione. Requisiti e procedure per la gestione degli interessi e delle altre plusvalenze imputabili al sostegno dei fondi SIE in conformità dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Disposizioni relative al riutilizzo delle risorse imputabili al sostegno dei fondi SIE fino alla fine del periodo di ammissibilità in conformità dell'articolo 44 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Disposizioni relative all'utilizzo delle risorse imputabili al sostegno dei fondi SIE dopo la fine del periodo di ammissibilità in conformità dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1303/ CAPITALIZZAZIONE DEGLI ABBUONI DI INTERESSE E DEGLI ABBUONI DI COMMISSIONI DI GARANZIA (SE DEL CASO) Disposizioni conformi all'articolo 11 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014, di cui all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, in materia di capitalizzazione delle rate annuali per gli abbuoni di interesse e gli abbuoni delle commissioni di garanzia. 19. GOVERNANCE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO Disposizioni che descrivono un'adeguata struttura di governance dello strumento finanziario allo scopo di garantire che le decisioni in materia di prestiti/garanzie/investimenti, le cessioni e la diversificazione del rischio siano attuate nel rispetto delle prescrizioni di legge applicabili e delle norme di mercato. Disposizioni relative al comitato per gli investimenti dello strumento finanziario (ruolo, indipendenza, criteri). 23

26 20. CONFLITTI DI INTERESSE Occorre stabilire procedure chiare per affrontare i conflitti di interesse. 21. RELAZIONI E CONTROLLO Disposizioni per il controllo dell'attuazione degli investimenti e dei flussi delle opportunità d'investimento, compresa le relazioni da parte dell'intermediario finanziario al fondo di fondi e/o all'autorità di gestione, onde garantire la conformità all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e alle norme in materia di aiuti di Stato. Norme in materia di relazioni all'autorità di gestione riguardo all'esecuzione delle attività, in materia di relazioni sui risultati, sulle irregolarità e sulle misure correttive adottate. 22. VALUTAZIONE Condizioni e modalità per la valutazione dello strumento finanziario. 23. VISIBILITÀ E TRASPARENZA Disposizioni sulla visibilità dei finanziamenti forniti dall'unione in conformità dell'allegato XII del regolamento (UE) n. 1303/2013. Disposizioni che garantiscono l'accesso dei destinatari finali alle informazioni. 24. ESCLUSIVA Disposizioni che stabiliscono le condizioni in base alle quali il gestore del fondo di fondi o l'intermediario finanziario sono autorizzati a costituire un nuovo strumento di investimento. 25. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Disposizioni sulla risoluzione delle controversie. 26. RISERVATEZZA Disposizioni che definiscono gli elementi dello strumento finanziario coperti da clausole di riservatezza. Se non diversamente specificato, tutte le altre informazioni sono considerate pubbliche. Obblighi di riservatezza assunti nel quadro del presente accordo non ostano alla corretta presentazione di relazioni agli investitori, compresi quelli che forniscono fondi pubblici. 27. MODIFICA DELL'ACCORDO E TRASFERIMENTO DEI DIRITTI E DEGLI OBBLIGHI Disposizioni che definiscono l'ambito e le condizioni di una possibile modifica ed estinzione dell'accordo. Disposizioni che vietano all'intermediario finanziario di trasferire diritti od obblighi senza l'autorizzazione preventiva dell'autorità di gestione. ALLEGATO A: valutazione ex ante di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013 che giustifica lo strumento finanziario. ALLEGATO B: ALLEGATO C: piano aziendale dello strumento finanziario, comprese la strategia d'investimento e una descrizione della politica degli investimenti, delle garanzie o dei prestiti. descrizione dello strumento, che deve essere in linea con i termini e le condizioni uniformi dello strumento e che deve fissare i parametri finanziari degli strumenti finanziari. ALLEGATO D: i modelli per il controllo e le relazioni. 24

27 ALLEGATO II Prestito alle PMI basato su un modello di prestito con condivisione del rischio di portafoglio (prestito RS) Rappresentazione schematica del principio del prestito RS Struttura dello strumento finanziario Finalità dello strumento Il prestito con condivisione del rischio (strumento finanziario o prestito RS) assume la forma di un fondo di credito che deve essere costituito da un intermediario finanziario con i contributi del programma; l'intermediario finanziario procede al finanziamento di un portafoglio di nuovi prestiti, mentre è escluso il rifinanziamento di prestiti esistenti. Il prestito con condivisione del rischio è reso disponibile nell'ambito di un'operazione che rientra nell'asse prioritario stabilito nel programma cofinanziato dai pertinenti fondi SIE e definito nel contesto della valutazione ex ante di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Lo strumento è finalizzato a: 1. combinare risorse provenienti dai programmi dei fondi SIE e dall'intermediario finanziario a sostegno dei finanziamenti alle PMI di cui all'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013, e 2. offrire alle PMI un accesso più agevole ai finanziamenti attraverso un intermediario finanziario con un contributo al finanziamento e la condivisione del rischio di credito, offrendo così alle PMI maggiori fondi a condizioni preferenziali in termini di riduzione del tasso di interesse e, ove pertinente, di riduzione delle garanzie. Il contributo dei programmi dei fondi SIE all'intermediario finanziario non esclude finanziamenti disponibili presso altri investitori privati o pubblici. Il programma dei fondi SIE concede finanziamenti all'intermediario finanziario per la costituzione di un portafoglio di nuovi prestiti alle PMI e, parallelamente, per la partecipazione alle perdite/ai default e ai recuperi sui prestiti alle PMI nell'ambito di tale portafoglio per ciascun prestito e proporzionalmente al contributo del programma allo strumento. Nel caso in cui la struttura sia un un fondo di fondi, quest'ultimo trasferisce il contributo dal programma dei fondi SIE all'intermediario finanziario. Oltre al contributo del programma dei fondi SIE, il fondo di fondi può fornire risorse proprie combinate con le risorse dell'intermediario finanziario. In tal caso il fondo di fondi partecipa proporzionalmente alla condivisione del rischio tra i diversi contributi al portafoglio di prestiti. Occorre rispettare le norme in materia di aiuti di Stato se le risorse fornite dal fondo di fondi sono risorse statali. 25

28 Implicazioni in materia di aiuti di Stato Il prestito RS è concepito come uno strumento senza aiuti di Stato; in altre parole la remunerazione conforme al mercato per l'intermediario finanziario, il trasferimento completo del vantaggio finanziario dall'intermediario finanziario ai destinatari finali e il finanziamento fornito ai destinatari finali rientrano nell'ambito del regolamento «de minimis» applicabile. a) Si esclude di essere in presenza di aiuti a livello dell'intermediario finanziario e del fondo di fondi allorché 1. l'intermediario finanziario e l'autorità di gestione o il fondo di fondi sostengono in qualsiasi momento le perdite e i profitti in proporzione ai loro contributi (pro rata) e vi è una partecipazione economicamente significativa dell'intermediario finanziario al prestito con condivisione del rischio, e 2. la remunerazione (ossia i costi e/o le commissioni di gestione) dell'intermediario finanziario e del fondo di fondi rispecchia la remunerazione corrente di mercato in situazioni paragonabili, il che avviene quando il fondo di fondi è stato selezionato mediante una procedura di selezione aperta, trasparente, non discriminatoria e obiettiva o se la remunerazione è in linea con gli articoli 12 e 13 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 e lo Stato non concede altri vantaggi. Nel caso in cui il fondo di fondi si limiti a trasferire il contributo dei fondi SIE all'intermediario finanziario, abbia una missione di interesse pubblico, non svolga alcuna attività commerciale nell'attuazione della misura e non partecipi all'investimento con risorse proprie (ragion per cui non è da considerarsi beneficiario di aiuti), è sufficiente che non vi sia sovraremunerazione del fondo di fondi, e 3. il vantaggio finanziario del contributo pubblico del programma allo strumento viene interamente trasferito ai destinatari finali sotto forma di una riduzione del tasso di interesse. A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 l'autorità di gestione, nel selezionare l'intermediario finanziario, valuta la politica dei prezzi e la metodologia volta a trasferire il vantaggio finanziario ai destinatari finali. Laddove l'intermediario finanziario non trasferisca interamente il vantaggio finanziario ai destinatari finali, il contributo pubblico non erogato viene ritrasferito all'autorità di gestione. b) A livello di PMI A livello di PMI il prestito è conforme alle norme «de minimis». Per ciascun prestito inserito nel portafoglio, l'intermediario finanziario calcola l'esl utilizzando il seguente metodo di calcolo. Calcolo dell'esl = importo nominale del prestito (EUR) [costo del finanziamento (prassi abituale) + costo del rischio (prassi abituale) eventuali commissioni applicate dall'autorità di gestione sul contributo del programma all'intermediario finanziario] vita media ponderata del prestito (anni) tasso di condivisione del rischio. Quando l'esl è calcolato con la formula sopra riportata, ai fini del prestito con condivisione del rischio il requisito stabilito dall'articolo 4 del regolamento «de minimis» ( 1 ) è considerato soddisfatto. Non vi è alcun obbligo di garanzia minima. Un meccanismo di verifica garantisce che il valore dell'esl calcolato con la formula di cui sopra non sia inferiore al valore dell'esl calcolato conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), del regolamento «de minimis». L'importo totale degli aiuti calcolato con l'esl non può superare EUR nell'arco di tre esercizi finanziari, tenendo conto della norma sul cumulo riguardante i destinatari finali, di cui al regolamento «de minimis». La sovvenzione per il supporto tecnico o altre sovvenzioni concesse al destinatario finale sono cumulate con il valore calcolato dell'esl. Per quanto riguarda le PMI nel settore della pesca e dell'acquacoltura, gli aiuti devono rispettare gli obblighi pertinenti stabiliti dal regolamento «de minimis» relativo al settore della pesca. Per le attività sostenute dal FEASR si applicano le norme generali. 26

29 Politica dei prestiti a) Erogazione da parte dell'autorità di gestione o del fondo di fondi all'intermediario finanziario In seguito alla firma di un accordo di finanziamento tra l'autorità di gestione e il fondo di fondi o l'intermediario finanziario, l'autorità di gestione pertinente trasferisce i contributi pubblici dal programma al fondo di fondi o all'intermediario finanziario, che colloca tali contributi in un apposito fondo di credito con condivisione del rischio. Il trasferimento è effettuato in tranche, nel rispetto dei massimali di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1303/2013. L'obiettivo in termini di volume di prestiti e la gamma di tassi di interesse sono confermati nell'ambito della valutazione ex ante conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e sono presi in considerazione al fine di determinare la natura dello strumento (strumento rotativo o non rotativo). b) Costituzione di un portafoglio di nuovi prestiti L'intermediario finanziario è tenuto a costituire, entro un periodo di tempo limitato e prestabilito, un portafoglio di nuovi prestiti ammissibili a fianco delle sue attività di credito in corso, finanziato in parte con i fondi erogati nel quadro del programma al tasso di condivisione del rischio convenuto nell'accordo di finanziamento. I prestiti ammissibili per le PMI (in base a criteri predefiniti di ammissibilità a livello di ciascun prestito e di portafoglio) sono automaticamente inclusi nel portafoglio, mediante la presentazione di avvisi di inclusione con cadenza almeno trimestrale. L'intermediario finanziario attua una politica dei prestiti coerente soprattutto per quanto riguarda la diversificazione del portafoglio, che consenta una sana gestione del portafoglio creditizio e la diversificazione del rischio rispettando nel contempo le norme vigenti nel settore e rimanendo in linea con gli interessi finanziari e gli obiettivi strategici dell'autorità di gestione. L'identificazione, la selezione, la dovuta diligenza, la documentazione e la concessione dei prestiti ai destinatari finali sono effettuate dall'intermediario finanziario conformemente alle sue procedure standard e ai principi stabiliti nel pertinente accordo di finanziamento. c) Riutilizzo delle risorse rimborsate agli strumenti finanziari Le risorse rimborsate allo strumento finanziario sono riutilizzate nell'ambito dello stesso strumento finanziario (risorse rotative nell'ambito dello stesso strumento finanziario) o, dopo essere state rimborsate all'autorità di gestione o al fondo di fondi, sono utilizzate in conformità dell'articolo 44 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Ove si tratti di risorse rotative nell'ambito dello stesso strumento finanziario, in linea di principio gli importi imputabili al sostegno dei fondi SIE e rimborsati e/o recuperati ad opera dell'intermediario finanziario da prestiti erogati a destinatari finali entro il termine per gli investimenti sono resi disponibili per un nuovo utilizzo nell'ambito dello stesso strumento finanziario. Questa modalità della rotazione di cui agli articoli 44 e 45 del regolamento (UE) n. 1303/2013 è inserita nell'accordo di finanziamento. In alternativa, nel caso in cui l'autorità di gestione o il fondo di fondi siano rimborsati direttamente, il rimborso avviene regolarmente rispecchiando i) i rimborsi del capitale (in proporzione sulla base del tasso di condivisione del rischio), ii) gli eventuali importi recuperati e le detrazioni delle perdite (in base al tasso di condivisione del rischio) dei prestiti alle PMI e iii) gli eventuali pagamenti di interessi. Tali risorse vanno utilizzate conformemente agli articoli 44 e 45 del regolamento (UE) n. 1303/2013. d) Recuperi di perdite L'intermediario finanziario adotta azioni di recupero in relazione a ciascuno dei prestiti in sofferenza alle PMI finanziato dallo strumento finanziario conformemente alle sue procedure e ai suoi orientamenti interni. Gli importi recuperati dall'intermediario finanziario (al netto degli eventuali costi di recupero e di esecuzione forzata) sono distribuiti, proporzionalmente alla condivisione del rischio, tra l'intermediario finanziario e l'autorità di gestione o il fondo di fondi. e) Altro Gli interessi e le altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario sono utilizzati conformemente all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1303/

30 Politica dei prezzi Al momento di proporre i propri prezzi, l'intermediario finanziario presenta una politica dei prezzi e la metodologia volte a garantire il completo trasferimento del vantaggio finanziario del contributo pubblico del programma alle PMI ammissibili. La politica dei prezzi e la metodologia comprendono i seguenti elementi: 1) il tasso di interesse relativo alla partecipazione dell'intermediario finanziario è fissato in base al mercato (ossia in funzione della politica praticata dall'intermediario finanziario); 2) il tasso di interesse totale da applicare ai prestiti alle PMI ammissibili inclusi nel portafoglio deve essere ridotto in proporzione alla dotazione costituita dal contributo pubblico del programma. Tale riduzione tiene conto delle commissioni che l'autorità di gestione potrebbe applicare sul contributo del programma; 3) il calcolo dell'esl presentato nella sezione sugli aiuti di Stato si applica a ciascun prestito incluso nel portafoglio; 4) la politica dei prezzi e la metodologia rimangono costanti durante il periodo di ammissibilità. Importo e tasso del contributo del programma allo strumento finanziario (dettagli del prodotto) Il tasso effettivo di condivisione del rischio, il contributo pubblico del programma e il tasso di interesse sui prestiti si basano sui risultati della valutazione ex ante e sono tali da garantire che il vantaggio per i destinatari finali rispetti la norma «de minimis». La dimensione del prestito con condivisione del rischio del portafoglio mirato è confermata nell'ambito della valutazione ex ante che giustifica il sostegno allo strumento finanziario [articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013] e tiene conto della modalità di rotazione dello strumento (ove applicabile). La composizione del portafoglio di prestiti mirato è definita in modo da garantire la diversificazione del rischio. L'assegnazione del prestito RS e il tasso di condivisione del rischio devono essere determinati in modo da colmare la carenza riscontrata nell'ambito della valutazione ex ante, ma devono in ogni caso rispettare le condizioni stabilite nella presente lista di condizioni (term sheet). Il tasso di condivisione del rischio convenuto con l'intermediario finanziario definisce, per ciascun prestito ammissibile incluso nel portafoglio, la quota del capitale del prestito ammissibile finanziata dal programma. Il tasso di condivisione del rischio convenuto con l'intermediario finanziario stabilisce l'esposizione alle perdite che dovranno essere coperte conseguentemente dall'intermediario finanziario e dal contributo del programma. Contributo del programma allo strumento finanziario (attività) Il portafoglio finanziato dallo strumento di prestito RS comprende unicamente nuovi prestiti concessi alle PMI mentre è escluso il rifinanziamento di prestiti esistenti. I criteri di ammissibilità per l'inclusione nel portafoglio sono determinati conformemente al diritto dell'unione [ad esempio il regolamento (UE) n. 1303/2013 e le norme specifiche di ciascun fondo], al programma, alle norme nazionali in materia di ammissibilità e di concerto con l'intermediario finanziario al fine di raggiungere un ampio numero di destinatari finali e di ottenere una diversificazione sufficiente del portafoglio. Occorre che l'intermediario finanziario sia in grado di stimare in maniera attendibile il profilo di rischio del portafoglio. Tali criteri rispecchiano le condizioni e le pratiche di mercato nello Stato membro o nella regione pertinente. Responsabilità dell'autorità di gestione La responsabilità dell'autorità di gestione in relazione allo strumento finanziario è definita nell'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014. Le perdite coperte sono costituite dagli importi di capitale dovuto, pagabile e in sospeso e dall'interesse standard (sono invece esclusi le commissioni per ritardato pagamento ed eventuali altri costi e spese). Durata Il periodo di prestito dello strumento finanziario è stabilito in modo da garantire che il contributo del programma di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sia utilizzato per prestiti erogati ai destinatari finali entro il 31 dicembre Per la costituzione del portafoglio di prestiti si raccomanda una durata tipica di un massimo di 4 anni a decorrere dalla data della firma dell'accordo di finanziamento (tra l'autorità di gestione o il fondo di fondi e l'intermediario finanziario). 28

31 Operazioni di prestito e condivisione del rischio a livello di intermediario finanziario (allineamento degli interessi) L'allineamento degli interessi tra l'autorità di gestione e l'intermediario finanziario è così conseguito: mediante le commissioni legate alle prestazioni definite negli articoli 12 e 13 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014, oltre al contributo del programma, l'intermediario finanziario contribuisce, alle condizioni del mercato locale, al finanziamento di almeno il 25 % dell'impegno totale di finanziamento destinato al credito alle PMI nell'ambito dello strumento di prestito RS, le perdite e i recuperi hanno sull'intermediario finanziario e sull'autorità di gestione un'incidenza proporzionale alle rispettive responsabilità in base al tasso di condivisione del rischio. Il tasso previsto di condivisione del rischio è determinato sulla base dei risultati della valutazione ex ante che giustificano il sostegno allo strumento finanziario. Intermediari finanziari ammissibili Si tratta di organismi pubblici e privati stabiliti in uno Stato membro e legalmente autorizzati a erogare prestiti a imprese operanti nella giurisdizione del programma che contribuisce allo strumento finanziario. Tali organismi sono enti finanziari e, se del caso, istituti di microfinanza o qualsiasi altro ente autorizzato a concedere prestiti. Ammissibilità dei destinatari finali I destinatari finali sono ammissibili a norma del diritto nazionale e dell'ue, del programma pertinente e dell'accordo di finanziamento. Al momento della firma del prestito i destinatari finali soddisfano i seguenti criteri di ammissibilità: a. sono microimprese, piccole e medie imprese («PMI») (compresi gli imprenditori individuali e i lavoratori autonomi), quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ( 2 )( 3 ); b. non sono PMI attive nei settori di cui all'articolo 1, lettere da d) a f), del regolamento «de minimis»; c. non fanno parte di uno o più settori esclusi ( 4 ); d. non sono imprese in difficoltà quali definite dalle norme sugli aiuti di Stato; e. non risultano inadempienti o insolventi per quanto riguarda eventuali altri prestiti o contratti di leasing concessi dall'intermediario finanziario o da un altro ente finanziario, a seguito di controlli effettuati conformemente agli orientamenti interni e alla normale politica di credito dell'intermediario finanziario. Inoltre, al momento dell'investimento e durante il rimborso del prestito i destinatari finali hanno la propria sede sociale in uno Stato membro e l'attività economica per la quale è stato erogato il prestito si svolge nello Stato membro e nella regione/giurisdizione pertinenti del programma dei fondi SIE. Caratteristiche del prodotto per i destinatari finali L'intermediario finanziario eroga ai destinatari finali i prestiti che contribuiscono all'obiettivo del programma e che sono cofinanziati dal programma nell'ambito dello strumento di prestito RS. I termini si basano sulla valutazione ex ante di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013. I prestiti sono utilizzati esclusivamente per le seguenti finalità autorizzate. a. Investimenti in attivi materiali e immateriali, compreso il trasferimento di diritti di proprietà in imprese, a condizione che tale trasferimento avvenga tra investitori indipendenti. b. Capitale circolante legato ad attività di sviluppo o espansione ausiliarie (e correlate) alle attività di cui alla precedente lettera a) (la cui natura accessoria è documentata, tra l'altro, dal piano aziendale della PMI e dall'importo del finanziamento). I prestiti inclusi nel portafoglio rispettano in qualsiasi momento i seguenti criteri di ammissibilità. c. Si tratta di nuovi prestiti ed è escluso il rifinanziamento di prestiti esistenti. d. L'importo del capitale di un prestito incluso nel portafoglio di prestiti RS i) ammonta a un massimo di EUR in base alla valutazione ex ante e ii) è erogato in condizioni tali da non permettere che l'esl relativo a ciascun destinatario finale superi EUR (o EUR nel settore del trasporto merci su strada e EUR nei settori della pesca e dell'acquacoltura) nell'arco di tre esercizi finanziari; le PMI ammissibili potrebbero presentare più di una domanda per i prestiti assegnati a titolo di questo strumento finanziario purché sia pienamente rispettato il suddetto limite dell'esl. 29

32 e. I prestiti offrono finanziamenti per una o più delle finalità autorizzate in EUR e/o nella valuta nazionale della giurisdizione pertinente e, se del caso, in qualsiasi altra valuta. f. I prestiti non assumono la forma di prestiti mezzanini, debito subordinato o quasi-equity. g. I prestiti non assumono la forma di linee di credito rotativo. h. I prestiti hanno un calendario di rimborso comprendente un ammortamento periodico e/o una rata unica alla scadenza («bullet payment»). i. I prestiti non finanziano attività puramente finanziarie o progetti nel settore immobiliare avviati come attività di investimento finanziario, né finanziano il credito al consumo. j. I prestiti hanno una scadenza minima di 12 mesi, compreso il pertinente periodo di grazia (se del caso), e una scadenza massima di 120 mesi. Relazioni e risultati attesi Valutazione del beneficio economico del contributo del programma Gli intermediari finanziari forniscono all'autorità di gestione o al fondo di fondi, con cadenza almeno trimestrale, informazioni la cui forma e la cui portata sono standardizzate. La relazione comprende tutti gli elementi pertinenti affinché l'autorità di gestione rispetti le condizioni di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Gli Stati membri adempiono i loro obblighi di relazione anche a norma del regolamento «de minimis». Gli indicatori devono essere coerenti con gli obiettivi specifici della pertinente priorità del programma dei fondi SIE che finanzia lo strumento finanziario e con i risultati attesi della valutazione ex ante. Tali indicatori sono misurati e comunicati almeno ogni tre mesi per lo strumento di prestito RS e sono quanto meno conformi ai requisiti del regolamento. Oltre agli indicatori comuni dell'asse prioritario del programma dei fondi SIE (crescita dell'occupazione, numero di PMI ecc.), altri indicatori sono: numero di prestiti/progetti finanziati importi dei prestiti finanziati inadempimenti (numero e importi) risorse rimborsate e plusvalenze L'intermediario finanziario riduce il tasso di interesse effettivo totale (e modifica, se del caso, la politica in materia di garanzie) a carico dei destinatari finali nell'ambito di ciascun prestito ammissibile incluso nel portafoglio, rispecchiando le favorevoli condizioni di finanziamento e di condivisione del rischio del prestito RS. Il vantaggio finanziario del contributo pubblico del programma allo strumento viene interamente trasferito ai destinatari finali sotto forma di una riduzione del tasso di interesse. L'intermediario finanziario controlla e rendiconta l'esl relativo ai destinatari finali, come indicato nella sezione sugli aiuti di Stato. Questo principio è ripreso nell'accordo di finanziamento tra l'autorità di gestione o il fondo di fondi e l'intermediario finanziario. ( 1 ) Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis» (GU L 352 del , pag. 1). ( 2 ) Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese [notificata con il numero C(2003) 1422] (GU L 124 del , pag. 36). ( 3 ) Imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR e che non appartengono a un gruppo che superi tali soglie. Secondo la raccomandazione della Commissione: «Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica». ( 4 ) I seguenti settori economici sono denominati collettivamente «settori esclusi». a. Attività economiche illecite: qualsiasi produzione, commercio o altra attività che sia illecita ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari della giurisdizione nazionale che si applica a tale produzione, commercio o attività. b. Il tabacco e le bevande alcoliche distillate. La produzione ed il commercio di tabacco e bevande alcoliche distillate e prodotti connessi. c. La fabbricazione e il commercio di armi e munizioni: il finanziamento della fabbricazione e del commercio di armi e munizioni di ogni tipo. Questa esclusione non si applica nella misura in cui queste attività sono parte integrante o accessoria di esplicite politiche dell'unione europea. d. Case da gioco. Case da gioco e imprese equivalenti. e. Restrizioni applicabili al settore informatico. Ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche relativi a programmi o soluzioni elettronici, i) specificamente finalizzati a sostenere: a) qualsiasi tipologia di attività che rientri nei settori esclusi indicati nelle precedenti lettere da a. a d.; b) il gioco d'azzardo su Internet e le case da gioco on line, oppure c) la pornografia, o ii) destinati a permettere a) di accedere illegalmente a reti elettroniche di dati oppure b) di scaricare illegalmente dati elettronici. f. Restrizioni applicabili al settore delle scienze della vita quando il sostegno riguarda il finanziamento della ricerca, dello sviluppo o delle applicazioni tecniche relativi a: i) clonazione umana a scopi di ricerca o terapeutici oppure ii) organismi geneticamente modificati («OMG»). 30

33 ALLEGATO III Garanzia limitata di portafoglio per le PMI (garanzia limitata) Rappresentazione schematica della garanzia limitata Relazione tra le parti interessate e la copertura fornita dalla garanzia limitata di portafoglio 31

34 Struttura dello strumento finanziario La garanzia limitata di portafoglio fornisce una copertura del rischio di credito per ciascun prestito, ai fini della creazione di un portafoglio di nuovi prestiti alle PMI, sino a un importo massimo di perdite (massimale). La garanzia limitata di portafoglio è resa disponibile dall'autorità di gestione nell'ambito dell'operazione che rientra nell'asse prioritario stabilito nel programma cofinanziato dai fondi strutturali e di investimento europei (SIE) e definito nel contesto della valutazione ex ante di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Finalità dello strumento Lo strumento è finalizzato a 1) offrire alle PMI destinatarie un miglior accesso ai finanziamenti, affrontando fallimenti del mercato concreti e chiaramente identificati; 2) fare leva finanziaria sui fondi SIE per sostenere il finanziamento delle PMI, come previsto dall'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Il contributo del programma dei fondi SIE erogato dall'autorità di gestione assume la forma di un fondo di garanzia gestito da un intermediario finanziario. Tale contributo non esclude le garanzie rese disponibili da altri investitori pubblici o privati. Il fondo di garanzia gestito dall'intermediario finanziario si impegna a fornire fondi provenienti dal programma dei fondi SIE agli enti finanziari che costituiscono portafogli di nuovi prestiti in caso di inadempimento dei beneficiari finali. Nel caso in cui la struttura sia un fondo di fondi, quest'ultimo trasferisce il contributo dal programma dei fondi SIE all'intermediario finanziario. Lo strumento della garanzia limitata si applica per coprire un portafoglio di nuovi prestiti costituito da uno o più enti finanziari. Nel concedere prestiti alle PMI ammissibili, gli enti finanziari che costituiscono portafogli di nuovi prestiti possono contare su una garanzia a parziale copertura delle perdite fino ad un importo limitato. Il vantaggio finanziario della garanzia deve essere trasferito ai destinatari finali (ad esempio sotto forma di riduzione del tasso di interesse dei prestiti e/o di riduzione delle garanzie: ciò che conta è che il vantaggio finanziario del contributo pubblico del programma sia sempre trasferito integralmente ai destinatari finali). Implicazioni in materia di aiuti di Stato La garanzia limitata di portafoglio è concepita come uno strumento senza aiuti di Stato, ossia conforme al mercato a livello dell'intermediario finanziario che gestisce il fondo di garanzia e degli enti finanziari che costituiscono portafogli di nuovi prestiti e forniscono aiuti ai destinatari finali nell'ambito del regolamento «de minimis» applicabile. a) A livello del fondo di fondi, dell'intermediario finanziario che gestisce il fondo di garanzia e degli enti finanziari che costituiscono portafogli di nuovi prestiti è escluso che si sia in presenza di aiuti allorché 1) la remunerazione (ossia i costi e/o le commissioni di gestione) dell'intermediario finanziario e del fondo di fondi rispecchia la remunerazione corrente di mercato in situazioni paragonabili, il che avviene quando il fondo di fondi è stato selezionato mediante una procedura di selezione aperta, trasparente, obiettiva e non discriminatoria o se la remunerazione è in linea con gli articoli 12 e 13 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 e lo Stato non concede altri vantaggi. Nel caso in cui il fondo di fondi si limiti a trasferire il contributo dei fondi SIE all'intermediario finanziario, abbia una missione di interesse pubblico, non svolga alcuna attività commerciale nell'attuazione della misura e non partecipi all'investimento con risorse proprie (ragion per cui non è da considerarsi beneficiario di aiuti), è sufficiente che non vi sia sovraremunerazione del fondo di fondi, e 2) l'ente finanziario è selezionato mediante una procedura di selezione aperta, trasparente, non discriminatoria e obiettiva per costituire il portafoglio di nuovi prestiti con risorse proprie e il rischio rimasto a carico dell'ente finanziario non è in alcun caso inferiore al 20 % dell'importo del prestito (per ciascun prestito), e 3) il vantaggio finanziario del contributo pubblico del programma allo strumento viene inoltre interamente trasferito ai destinatari finali sotto forma di una riduzione del tasso di interesse. A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 l'autorità di gestione, nel selezionare l'intermediario finanziario, valuta la politica dei prezzi e la metodologia volta a trasferire il vantaggio finanziario ai destinatari finali. 32

35 Laddove l'intermediario finanziario non trasferisca interamente il vantaggio finanziario ai destinatari finali, il contributo pubblico non impegnato viene ritrasferito all'autorità di gestione. La garanzia dev'essere correlata a una transazione finanziaria specifica, per un importo massimo fisso e per un periodo di tempo limitato. b) A livello di destinatari finali A livello di PMI il prestito garantito è conforme alle norme «de minimis». Per ciascun prestito inserito nel portafoglio garantito, l'intermediario finanziario calcola l'esl utilizzando il seguente metodo di calcolo. Calcolo dell'esl = importo nominale del prestito (EUR) costo del rischio (prassi abituale) tasso di garanzia percentuale massima di garanzia vita media ponderata del prestito (anni). L'importo totale degli aiuti calcolato con l'esl non può superare EUR nell'arco di tre esercizi finanziari, tenendo conto della norma sul cumulo riguardante i destinatari finali, di cui al regolamento «de minimis». Quando l'esl è calcolato con la formula sopra riportata, ai fini dello strumento della garanzia limitata di portafoglio il requisito stabilito dall'articolo 4 del regolamento «de minimis» ( 1 ) è considerato soddisfatto. Un meccanismo di verifica garantisce che il valore dell'esl calcolato con la formula di cui sopra non sia inferiore al valore dell'esl calcolato conformemente all'articolo 4, paragrafo 6, lettera c), del regolamento «de minimis». La sovvenzione per il supporto tecnico o altre sovvenzioni concesse al destinatario finale sono cumulate con il valore calcolato dell'esl. Per quanto riguarda le PMI nel settore della pesca e dell'acquacoltura, gli aiuti devono rispettare gli obblighi pertinenti stabiliti dal regolamento «de minimis» relativo al settore della pesca. Per le attività sostenute dal FEASR si applicano le norme generali. Politica delle garanzie a) Trasferimento dall'autorità di gestione all'intermediario finanziario In seguito alla firma di un accordo di finanziamento tra l'autorità di gestione e il fondo di fondi o l'intermediario finanziario, l'autorità di gestione pertinente trasferisce i contributi dal programma al fondo di fondi o all'intermediario finanziario, che colloca tali contributi in un apposito fondo di garanzia. Il trasferimento è effettuato in tranche, nel rispetto dei massimali di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1303/2013. b) Costituzione di un portafoglio di nuovi prestiti Gli enti finanziari sono tenuti a costituire, entro un periodo di tempo limitato e prestabilito, portafogli di nuovi prestiti alle PMI. I nuovi prestiti alle PMI sono in parte coperti dal contributo del programma per ciascun prestito fino a un determinato importo (massimale). I prestiti alle PMI ammissibili sono automaticamente inclusi nel portafoglio a condizione di rispettare i criteri predefiniti per l'inclusione del prestito. L'inclusione dei prestiti alle PMI avviene automaticamente al ricevimento da parte dell'intermediario finanziario che gestisce il fondo di garanzia di un avviso di inclusione presentato con cadenza almeno trimestrale fino al termine del periodo pertinente di inclusione. Gli enti finanziari attuano una politica creditizia coerente per quanto riguarda la diversificazione del portafoglio, che consenta una sana gestione del portafoglio e la diversificazione del rischio, rispettando nel contempo le norme vigenti nel settore e rimanendo in linea con gli interessi finanziari e gli obiettivi strategici dell'autorità di gestione. L'identificazione, la selezione, la dovuta diligenza, la documentazione e la concessione dei prestiti ai destinatari finali sono effettuate dagli enti finanziari conformemente alle loro procedure standard e ai principi stabiliti nell'accordo tra l'intermediario finanziario e l'ente finanziario che costituisce un portafoglio di nuovi prestiti. 33

36 c) Copertura delle perdite La garanzia limitata di portafoglio copre le perdite subite dagli enti finanziari per ogni prestito in sofferenza alle PMI ammissibili conformemente al tasso di garanzia pari ad una percentuale massima dell'80 %. Le perdite coperte dalla garanzia limitata di portafoglio in relazione al portafoglio di prestiti alle PMI ammissibili non superano, in forma aggregata, il massimale. Il massimale, ovvero la responsabilità massima nell'ambito del presente strumento, è il prodotto del volume del portafoglio creditizio mirato moltiplicato per il tasso di garanzia e per la percentuale massima di garanzia. La percentuale massima di garanzia è stabilita nell'ambito della valutazione ex ante del rischio in conformità dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014. Le perdite coperte sono costituite dagli importi di capitale dovuto, pagabile e in sospeso e dall'interesse standard (sono invece esclusi le commissioni per ritardato pagamento ed eventuali altri costi e spese). d) Pagamento della garanzia A seguito del verificarsi di una perdita per inadempimento, l'intermediario finanziario che gestisce il fondo di garanzia versa, di norma entro 60 giorni, la garanzia all'ente finanziario nel quadro della garanzia. Politiche dei prezzi e delle garanzie Importo e tasso della garanzia agli enti finanziari (dettagli del prodotto) L'intermediario finanziario presenta una metodologia che garantisce il completo trasferimento del vantaggio finanziario del contributo pubblico del programma alle PMI ammissibili. L'ente finanziario pratica una politica dei prezzi/delle garanzie in linea con la metodologia. La politica dei prezzi/delle garanzie e la metodologia comprendono i seguenti elementi. 1) Lo strumento copre al massimo l'80 % dell'esposizione di rischio per ciascun prestito alle PMI ammissibili (fino a un tetto massimo). 2) Il vantaggio finanziario del contributo pubblico del programma è interamente trasferito alle PMI ammissibili attraverso una riduzione del tasso di interesse e/o una riduzione delle garanzie richieste dall'ente finanziario. 3) Il calcolo dell'esl presentato nella sezione sugli aiuti di Stato si applica per ciascun prestito incluso nel portafoglio. 4) L'intermediario finanziario che gestisce il fondo di garanzia non addebita alcuna commissione di garanzia all'ente finanziario. 5) Conformemente alla politica dei prezzi e alla metodologia che garantisce il completo trasferimento del vantaggio finanziario, l'ente finanziario riduce il tasso di interesse totale e/o gli obblighi in materia di garanzie nell'ambito di ciascun prestito alle PMI ammissibili incluso nel portafoglio. Il livello di tale riduzione proposta dall'ente finanziario è oggetto di valutazione e conferma da parte dell'intermediario finanziario alla luce dell'analisi e della dovuta diligenza ed è considerato un criterio di ammissibilità affinché i prestiti alle PMI possano essere inclusi nel portafoglio. 6) Sulla base della valutazione ex ante che individua le PMI destinatarie e della valutazione ex ante del rischio, l'autorità di gestione può decidere di esigere dai destinatari finali il pagamento di commissioni di garanzia. In tal caso l'esl è calcolato con la formula presentata nella sezione sugli aiuti di Stato di cui sopra o rispetta le condizioni dell'avviso relativo alla garanzia. Le commissioni pagate dai destinatari finali sono restituite al fondo di garanzia quali risorse restituite ai sensi dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1303/ ) La politica dei prezzi e la metodologia rimangono costanti durante il periodo di ammissibilità. La garanzia limitata di portafoglio rispetta le condizioni di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014. La percentuale massima di garanzia è stabilita nella valutazione ex ante del rischio in conformità dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014, ed in ogni caso non supera il 25 %. La garanzia può coprire le perdite previste e impreviste. 34

37 Il moltiplicatore della garanzia finanziata dal contributo del programma è definito come segue: moltiplicatore = (1/tasso di garanzia) (1/percentuale massima di garanzia). Il coefficiente di moltiplicazione si basa sulla valutazione ex ante del rischio ed è pari o superiore a 5. La dimensione del portafoglio mirato in parte coperta dalla garanzia si basa sui risultati della valutazione ex ante che giustificano il sostegno allo strumento finanziario [articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013] e tiene conto della modalità di rotazione dello strumento (ove applicabile). La composizione del portafoglio di prestiti mirato è definita in modo da garantire la diversificazione del rischio. Garanzia per l'ente finanziario (attività) Il portafoglio creditizio coperto dallo strumento di garanzia comprende i nuovi prestiti concessi ai destinatari finali ed esclude il rifinanziamento di prestiti esistenti. I criteri di ammissibilità per l'inclusione nel portafoglio sono determinati conformemente al diritto dell'unione [ad esempio il regolamento (UE) n. 1303/2013 e le norme specifiche di ciascun fondo], al programma, alle norme nazionali in materia di ammissibilità e di concerto con l'intermediario finanziario al fine di raggiungere un ampio numero di destinatari finali e di ottenere una diversificazione sufficiente del portafoglio. Occorre che gli enti finanziari siano in grado di stimare in maniera attendibile il profilo di rischio del portafoglio (ad esempio limite di concentrazione per settore). Tali criteri rispecchiano le condizioni e le pratiche di mercato nello Stato membro o nella regione pertinente. L'ente finanziario procede a una stima ex ante del tasso di recupero da utilizzare per calcolare l'importo previsto da recuperare dagli inadempimenti nel portafoglio, che incide sulla valutazione della percentuale massima di garanzia. Responsabilità dell'autorità di gestione La responsabilità dell'autorità di gestione in relazione allo strumento finanziario è definita nell'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014. Per inadempimento s'intende, nel caso di un prestito ad un destinatario finale, i) che l'ente finanziario può dimostrare in qualsiasi momento (agendo in conformità alle sue procedure interne e come risulta dalle sue informazioni finanziarie e regolamentari) che un destinatario finale è con ogni probabilità incapace di far fronte ai suoi obblighi di pagamento; oppure ii) che un destinatario finale non ha adempiuto alcun obbligo di pagamento nell'ambito di un determinato prestito alle PMI per almeno 90 giorni consecutivi di calendario. Durata Il periodo di garanzia dello strumento finanziario è stabilito in modo da garantire che il contributo del programma di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sia utilizzato per le garanzie a prestiti erogati ai destinatari finali entro il 31 dicembre Per la costituzione del portafoglio di prestiti garantiti si raccomanda una durata tipica di un massimo di 4 anni a decorrere dalla data della firma dell'accordo di finanziamento (tra l'autorità di gestione o il fondo di fondi e l'intermediario finanziario). Condivisione del rischio a livello di intermediario finanziario (allineamento degli interessi) L'allineamento degli interessi tra l'autorità di gestione, l'intermediario finanziario e l'ente finanziario è così conseguito: il rischio di credito proprio rimasto a carico dell'ente finanziario non è in alcun caso inferiore al 20 % per ciascun prestito, l'ente finanziario si impegna a costituire un portafoglio di nuovi prestiti con risorse proprie, il vantaggio finanziario della garanzia limitata è trasferito interamente ai destinatari finali (PMI), le commissioni legate alle prestazioni per l'intermediario finanziario sono definite negli articoli 12 e 13 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014. Intermediari finanziari ed enti finanziari ammissibili Gli intermediari finanziari sono organismi pubblici e privati stabiliti in uno Stato membro e legalmente autorizzati a fornire garanzie su prestiti concessi a imprese operanti nella giurisdizione del programma che contribuisce allo strumento finanziario. 35

38 Gli enti finanziari sono organismi pubblici e privati stabiliti in uno Stato membro e legalmente autorizzati ad erogare prestiti a imprese operanti nella giurisdizione del programma che contribuisce allo strumento finanziario. Tali organismi sono enti finanziari e, se del caso, istituti di microfinanza o qualsiasi altro ente autorizzato a concedere prestiti. Ammissibilità del destinatario finale (destinatari finali) I destinatari finali sono ammissibili a norma del diritto dell'unione e nazionale, del programma pertinente e dell'accordo di finanziamento. Alla data del documento che dimostra la pertinente garanzia per le PMI, ossia l'impegno di garanzia, i destinatari finali soddisfano i seguenti criteri di ammissibilità: a. sono microimprese, piccole e medie imprese («PMI») (compresi gli imprenditori individuali e i lavoratori autonomi), quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ( 2 ); b. non sono PMI attive nei settori di cui all'articolo 1, lettere da d) a f), del regolamento «de minimis»; c. non fanno parte di uno o più settori esclusi ( 3 ); d. non sono imprese in difficoltà quali definite dalle norme sugli aiuti di Stato; e. non risultano inadempienti o insolventi per quanto riguarda eventuali altri prestiti o contratti di leasing concessi dall'intermediario finanziario o da un altro ente finanziario, a seguito di controlli effettuati conformemente agli orientamenti interni e alla normale politica di credito dell'intermediario finanziario. Inoltre, al momento dell'investimento e durante il rimborso del prestito garantito i destinatari finali hanno la propria sede sociale in uno Stato membro e l'attività economica per la quale è stato erogato il prestito garantito si svolge nello Stato membro e nella regione/giurisdizione pertinenti del programma dei fondi SIE. Caratteristiche del prodotto per i destinatari finali L'ente finanziario eroga ai destinatari finali i prestiti che contribuiscono all'obiettivo del programma e che sono garantiti dal programma nell'ambito della garanzia limitata di portafoglio. I termini delle garanzie e dei prestiti si basano sulla valutazione ex ante di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013. I prestiti sono utilizzati esclusivamente per le seguenti finalità autorizzate. a. Investimenti in attivi materiali e immateriali, compreso il trasferimento di diritti di proprietà in imprese, a condizione che tale trasferimento avvenga tra investitori indipendenti. b. Capitale circolante legato ad attività di sviluppo o espansione ausiliarie (e correlate) alle attività di cui alla precedente lettera a) (la cui natura accessoria è documentata, tra l'altro, dal piano aziendale del destinatario finale e dall'importo del finanziamento). I prestiti inclusi nel portafoglio rispettano in qualsiasi momento i seguenti criteri di ammissibilità. c. Si tratta di nuovi prestiti ed è escluso il rifinanziamento di prestiti esistenti. d. La quota garantita del prestito sottostante incluso nel portafoglio i) ammonta ad un massimo di EUR in base alla valutazione ex ante e ii) è erogato in condizioni tali da non permettere che l'esl relativo a ciascun destinatario finale superi EUR (o EUR nel settore del trasporto merci su strada e EUR nei settori della pesca e dell'acquacoltura) nell'arco di tre esercizi finanziari. Le PMI ammissibili potrebbero presentare più di una domanda per i prestiti assegnati a titolo di questo strumento finanziario purché sia pienamente rispettato il suddetto limite dell'esl. e. I prestiti offrono finanziamenti per una o più delle finalità autorizzate in EUR e/o nella valuta nazionale della giurisdizione pertinente e, se del caso, in qualsiasi altra valuta. f. I prestiti non assumono la forma di prestiti mezzanini, debito subordinato o quasi-equity. g. I prestiti non assumono la forma di linee di credito rotativo. 36

39 h. Hanno un calendario di rimborso comprendente un ammortamento periodico e/o una rata unica alla scadenza («bullet payment»). i. I prestiti non finanziano attività puramente finanziarie o progetti nel settore immobiliare avviati come attività di investimento finanziario, né finanziano il credito al consumo. j. Hanno una scadenza minima di 12 mesi e una scadenza massima di 120 mesi. Relazioni e risultati attesi Valutazione del beneficio economico del contributo del programma Gli intermediari finanziari forniscono all'autorità di gestione o al fondo di fondi, con cadenza almeno trimestrale, informazioni la cui forma e la cui portata sono standardizzate. La relazione comprende tutti gli elementi pertinenti affinché l'autorità di gestione rispetti le disposizioni di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Gli Stati membri adempiono i loro obblighi di relazione anche a norma del regolamento «de minimis». Gli indicatori devono essere coerenti con gli obiettivi specifici della pertinente priorità del programma dei fondi SIE che finanzia lo strumento finanziario e con i risultati attesi della valutazione ex ante. Tali indicatori sono misurati e comunicati almeno ogni tre mesi per il fondo di garanzia e sono quanto meno conformi ai requisiti del regolamento. Oltre agli indicatori comuni dell'asse prioritario del programma dei fondi SIE (crescita dell'occupazione, numero di PMI ecc.), altri indicatori sono: numero di prestiti garantiti volume dei prestiti garantiti numero di prestiti in sofferenza valore dei prestiti in sofferenza Garanzie impegnate/attivate (numero, importi) Risorse non attivate e plusvalenze (ad esempio interessi generati) Il vantaggio finanziario del contributo pubblico del programma allo strumento viene interamente trasferito ai destinatari finali (beneficio della garanzia). Il vantaggio finanziario per le PMI ammissibili è documentato da una riduzione del tasso di interesse generale richiesto dall'ente finanziario e/o dalla riduzione delle garanzie su tale prestito alle PMI. L'intermediario finanziario controlla e rendiconta l'esl relativo ai destinatari finali, come indicato nella sezione sugli aiuti di Stato. Questi principi sono ripresi negli accordi tra l'autorità di gestione o il fondo di fondi e gli intermediari finanziari e tra gli intermediari finanziari e gli enti finanziari che costituiscono portafogli di nuovi prestiti. ( 1 ) Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis» (GU L 352 del , pag. 1). ( 2 ) Imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR e che non appartengono a un gruppo che superi tali soglie. Secondo la raccomandazione della Commissione: «Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica». ( 3 ) I seguenti settori economici sono denominati collettivamente «settori esclusi». a. Attività economiche illecite: qualsiasi produzione, commercio o altra attività che sia illecita ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari della giurisdizione nazionale che si applica a tale produzione, commercio o attività. b. Il tabacco e le bevande alcoliche distillate. La produzione e il commercio di tabacco e bevande alcoliche distillate e prodotti connessi. c. La fabbricazione e il commercio di armi e munizioni: il finanziamento della fabbricazione e del commercio di armi e munizioni di ogni tipo. Questa esclusione non si applica nella misura in cui queste attività sono parte integrante o accessoria di esplicite politiche dell'unione europea. d. Case da gioco. Case da gioco e imprese equivalenti. e. Restrizioni applicabili al settore informatico. Ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche relativi a programmi o soluzioni elettronici, i) specificamente finalizzati a sostenere: a) qualsiasi tipologia di attività che rientri nei settori esclusi indicati nelle precedenti lettere da a. a d.; b) il gioco d'azzardo su Internet e le case da gioco on line, oppure c) la pornografia, o ii) destinati a permettere a) di accedere illegalmente a reti elettroniche di dati oppure b) di scaricare illegalmente dati elettronici. f. Restrizioni applicabili al settore delle scienze della vita quando il sostegno riguarda il finanziamento della ricerca, dello sviluppo o delle applicazioni tecniche relativi a: i) clonazione umana a scopi di ricerca o terapeutici oppure ii) organismi geneticamente modificati («OMG»). 37

40 ALLEGATO IV Prestito per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili nel settore dell'edilizia abitativa (prestito per la ristrutturazione) Rappresentazione schematica del principio del prestito per la ristrutturazione Struttura dello strumento finanziario Il prestito per la ristrutturazione assume la forma di un fondo di credito che deve essere costituito da un intermediario finanziario con i contributi del programma; l'intermediario finanziario procede egli stesso al finanziamento di un portafoglio di nuovi prestiti, mentre è escluso il rifinanziamento di prestiti esistenti. Il prestito per la ristrutturazione è reso disponibile nell'ambito dell'operazione che rientra nell'asse prioritario stabilito nel programma finanziato dai fondi SIE e definito nel contesto della valutazione ex ante di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Finalità dello strumento Lo strumento è finalizzato ad offrire prestiti agevolati a persone fisiche e giuridiche o a professionisti indipendenti proprietari di immobili (appartamenti, case popolari o abitazioni singole), nonché amministratori o altri organismi giuridici che agiscono per conto e a vantaggio dei proprietari, ai fini di lavori di ristrutturazione ammissibili al sostegno dei fondi SIE. Il contributo del programma dei fondi SIE erogato dall'autorità di gestione all'intermediario finanziario non esclude finanziamenti disponibili presso altri investitori privati o pubblici. Il programma dei fondi SIE concede finanziamenti all'intermediario finanziario per la costituzione di un portafoglio di nuovi prestiti e, parallelamente, per la partecipazione alle perdite/ai default e ai recuperi sui prestiti nell'ambito di tale portafoglio per ciascun prestito e proporzionalmente al contributo del programma allo strumento. Nel caso in cui la struttura sia un fondo di fondi, quest'ultimo trasferisce il contributo dal programma dei fondi SIE all'intermediario finanziario. Oltre al contributo del programma dei fondi SIE, il fondo di fondi può fornire risorse proprie combinate con le risorse dell'intermediario finanziario. In tal caso il fondo di fondi partecipa proporzionalmente alla condivisione del rischio tra i diversi contributi al portafoglio di prestiti. Le norme in materia di aiuti di Stato devono essere rispettate anche in relazione a tali risorse se si tratta di risorse pubbliche. 38

41 Implicazioni in materia di aiuti di Stato Il prestito per la ristrutturazione è concepito come uno strumento senza aiuti di Stato; in altre parole la remunerazione conforme al mercato per l'intermediario finanziario, il trasferimento completo del vantaggio finanziario dall'intermediario finanziario ai destinatari finali e il finanziamento fornito ai destinatari finali rientrano nell'ambito del regolamento «de minimis» applicabile. a) Si esclude di essere in presenza di aiuti a livello dell'intermediario finanziario e del fondo di fondi allorché 1) l'intermediario finanziario e l'autorità di gestione o il fondo di fondi sostengono in qualsiasi momento le perdite e i profitti in proporzione al loro contributo (pro rata) e vi è una partecipazione economicamente significativa dell'intermediario finanziario allo strumento di prestito per la ristrutturazione, e 2) la remunerazione (ossia i costi e/o le commissioni di gestione) dell'intermediario finanziario e del fondo di fondi rispecchia la remunerazione corrente di mercato in situazioni paragonabili, il che avviene quando sono stati selezionati mediante una procedura di selezione aperta, trasparente, non discriminatoria e obiettiva o se la loro remunerazione è in linea con gli articoli 12 e 13 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 e lo Stato non concede altri vantaggi. Nel caso in cui il fondo di fondi si limiti a trasferire il contributo dei fondi SIE all'intermediario finanziario, abbia una missione di interesse pubblico, non svolga alcuna attività commerciale nell'attuazione della misura e non partecipi all'investimento con risorse proprie (ragion per cui non è da considerarsi beneficiario di aiuti), è sufficiente che non vi sia sovraremunerazione del fondo di fondi, e 5) il vantaggio finanziario del contributo pubblico del programma allo strumento viene interamente trasferito ai destinatari finali sotto forma di una riduzione del tasso di interesse. A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 l'autorità di gestione, nel selezionare l'intermediario finanziario, valuta la politica dei prezzi e la metodologia volta a trasferire il vantaggio finanziario ai destinatari finali. Laddove l'intermediario finanziario non trasferisca interamente il vantaggio finanziario ai destinatari finali, il contributo pubblico non erogato viene ritrasferito all'autorità di gestione. b) Aiuti a livello di un'entità che agisce per conto dei proprietari (ossia persone fisiche e giuridiche, professionisti indipendenti proprietari di immobili, amministratori, altri organismi giuridici) Si esclude di essere in presenza di aiuti a livello di un'entità che agisce per conto dei proprietari allorché: 1) l'entità non beneficia di alcun trasferimento diretto di sostegno pubblico e 2) l'entità trasferisce tutti i vantaggi finanziari del contributo pubblico del programma ai destinatari finali. c) A livello di proprietari che esercitano o no un'attività economica (persone giuridiche o professionisti indipendenti, locatori e proprietari che installano impianti energetici da fonti rinnovabili e riforniscono la rete di parte dell'energia prodotta) I proprietari che sono persone fisiche e che non sono considerati imprese in quanto non esercitano un'attività economica non sono considerati beneficiari di aiuti di Stato. I proprietari che esercitano un'attività economica si qualificano come «impresa» e sono soggetti alle norme in materia di aiuti di Stato. Ciò riguarda in particolare i proprietari locatori (la locazione è un'attività economica) e, in relazione all'installazione di impianti energetici da fonti rinnovabili, il caso in cui una parte dell'energia così prodotta sia immessa nella rete (la fornitura di energia alla rete è considerata un'attività economica). A livello dei proprietari che esercitano un'attività economica gli aiuti devono essere conformi alle norme «de minimis». Per ciascun prestito inserito nel portafoglio e concernente i proprietari che esercitano un'attività economica, l'intermediario finanziario calcola l'esl utilizzando il seguente metodo di calcolo. Calcolo dell'esl = importo nominale del prestito (EUR) [costo del finanziamento (prassi abituale) + costo del rischio (prassi abituale) eventuali commissioni applicate dall'autorità di gestione sul contributo del programma all'intermediario finanziario] vita media ponderata del prestito (anni) tasso di condivisione del rischio. Quando l'esl è calcolato con la formula sopra riportata, ai fini dello strumento di prestito per la ristrutturazione il requisito stabilito dall'articolo 4 del regolamento «de minimis» ( 1 ) è considerato soddisfatto. Non vi è alcun obbligo di garanzia minima. 39

42 Un meccanismo di verifica garantisce che il valore dell'esl calcolato con la formula di cui sopra non sia inferiore al valore dell'esl calcolato conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), del regolamento «de minimis». L'importo totale degli aiuti calcolato con l'esl non può superare EUR nell'arco di tre esercizi finanziari, tenendo conto della norma sul cumulo riguardante i destinatari finali, di cui al regolamento «de minimis». La sovvenzione per il supporto tecnico o altre sovvenzioni concesse al destinatario finale sono cumulate con il valore calcolato dell'esl. Politica dei prestiti a) Erogazione da parte dell'autorità di gestione o del fondo di fondi all'intermediario finanziario In seguito alla firma di un accordo di finanziamento tra l'autorità di gestione e il fondo di fondi o l'intermediario finanziario, l'autorità di gestione pertinente trasferisce i contributi pubblici dal programma al fondo di fondi o all'intermediario finanziario, che colloca tali contributi in un apposito fondo di credito per la ristrutturazione. Il trasferimento è effettuato in tranche, nel rispetto dei massimali di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1303/2013. L'obiettivo in termini di volume di prestiti e la gamma di tassi di interesse sono confermati nell'ambito della valutazione ex ante conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e sono presi in considerazione al fine di determinare la natura dello strumento (strumento rotativo o non rotativo). La quota massima di condivisione del rischio dello strumento finanziario nei confronti dei destinatari finali è dell'85 % (in altri termini, almeno il 15 % è a carico dei fondi propri dell'intermediario finanziario). b) Costituzione di un portafoglio di nuovi prestiti L'intermediario finanziario è tenuto a costituire, entro un periodo di tempo limitato e prestabilito, un portafoglio di nuovi prestiti finanziati in base a un tasso di condivisione del rischio convenuto nell'accordo di finanziamento [finanziati cioè i) con il contributo del programma, ii) con i fondi propri dell'intermediario finanziario]. I prestiti ammissibili predefiniti in base a criteri di ammissibilità a livello di ciascun prestito e di portafoglio sono automaticamente inclusi nel portafoglio, mediante la presentazione di avvisi di inclusione con cadenza almeno trimestrale. L'intermediario finanziario attua una politica dei prestiti coerente soprattutto per quanto riguarda la composizione del portafoglio, che consenta una sana gestione del portafoglio creditizio e la diversificazione del rischio mirando nel contempo a ridurre il fallimento del mercato individuato durante la valutazione ex ante [di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013] e rimanendo in linea con gli interessi finanziari e gli obiettivi strategici dell'autorità di gestione. L'identificazione, la selezione, la dovuta diligenza, la documentazione e la concessione dei prestiti ai destinatari finali sono effettuate dall'intermediario finanziario conformemente alle sue procedure standard e ai principi stabiliti nel pertinente accordo di finanziamento. c) Riutilizzo delle risorse rimborsate agli strumenti finanziari Le risorse rimborsate allo strumento finanziario sono riutilizzate nell'ambito dello stesso strumento finanziario (risorse rotative nell'ambito dello stesso strumento finanziario) o, dopo essere state rimborsate all'autorità di gestione o al fondo di fondi, sono utilizzate in conformità dell'articolo 44 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Ove si tratti di risorse rotative nell'ambito dello stesso strumento finanziario, in linea di principio gli importi imputabili al sostegno dei fondi SIE e rimborsati e/o recuperati a opera dell'intermediario finanziario da prestiti erogati ai destinatari finali entro il termine per gli investimenti sono resi disponibili per un nuovo utilizzo nell'ambito dello stesso strumento finanziario. Questa modalità della rotazione di cui agli articoli 44 e 45 del regolamento (UE) n. 1303/2013 è inserita nell'accordo di finanziamento. In alternativa, nel caso in cui l'autorità di gestione o il fondo di fondi siano rimborsati direttamente, il rimborso avviene regolarmente rispecchiando i) i rimborsi del capitale (in proporzione sulla base del tasso di condivisione del rischio), ii) gli eventuali importi recuperati e le detrazioni delle perdite (in base al tasso di condivisione del rischio) dei prestiti per la ristrutturazione e iii) gli eventuali pagamenti di interessi. Tali risorse vanno utilizzate conformemente agli articoli 44 e 45 del regolamento (UE) n. 1303/

43 d) Recuperi di perdite L'intermediario finanziario adotta azioni di recupero in relazione a ciascuno dei prestiti in sofferenza cofinanziato dal prestito per la ristrutturazione conformemente alle sue procedure e ai suoi orientamenti interni. Gli importi recuperati dall'intermediario finanziario (al netto degli eventuali costi di recupero e di esecuzione forzata) sono distribuiti, proporzionalmente alla condivisione del rischio, tra l'intermediario finanziario e l'autorità di gestione o il fondo di fondi. e) Altro Gli interessi e le altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario sono utilizzati conformemente all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Politica dei prezzi Al momento di proporre i propri prezzi, l'intermediario finanziario presenta una politica dei prezzi e la metodologia volte a garantire il completo trasferimento del vantaggio finanziario del contributo pubblico del programma ai destinatari finali. La politica dei prezzi e la metodologia comprendono i seguenti elementi: 1) il tasso di interesse relativo alla partecipazione dell'intermediario finanziario è fissato in base al mercato (ossia in funzione della politica praticata dall'intermediario finanziario); 2) il tasso di interesse totale da applicare ai prestiti ai destinatari finali inclusi nel portafoglio deve essere ridotto in proporzione alla dotazione costituita dal contributo pubblico del programma. Tale riduzione tiene conto delle commissioni che l'autorità di gestione potrebbe applicare sul contributo del programma; 3) il calcolo dell'esl presentato nella sezione sugli aiuti di Stato si applica a ciascun prestito incluso nel portafoglio; 4) la politica dei prezzi e la metodologia rimangono costanti durante il periodo di ammissibilità. Importo e tasso del contributo del programma allo strumento finanziario (dettagli del prodotto) La dotazione del prestito per la ristrutturazione in favore degli intermediari finanziari e il tasso minimo di condivisione del rischio si basano sui risultati della valutazione ex ante che giustificano il sostegno allo strumento finanziario [articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013] e tengono conto della modalità di rotazione dello strumento (ove applicabile). Contributo del programma allo strumento finanziario (attività) Il portafoglio creditizio coperto dallo strumento di prestito per la ristrutturazione comprende i nuovi prestiti concessi ai destinatari finali, mentre è escluso il rifinanziamento di prestiti esistenti. I criteri di ammissibilità per l'inclusione nel portafoglio sono determinati conformemente al diritto dell'unione [ad esempio il regolamento (UE) n. 1303/2013 e le norme specifiche di ciascun fondo], al programma, alle norme nazionali in materia di ammissibilità e di concerto con l'intermediario finanziario al fine di raggiungere un ampio numero di destinatari finali e di ottenere una diversificazione e un grado di omogeneità sufficienti del portafoglio tali da consentire una stima attendibile del profilo di rischio del portafoglio stesso. Tali criteri rispecchiano le condizioni e le pratiche di mercato nello Stato membro o nella regione pertinente. L'intermediario finanziario è tenuto a collaborare con gli organismi regionali o nazionali responsabili della prestazione di altri servizi con riguardo all'esecuzione dei progetti di ristrutturazione in cui sono compresi, tra l'altro: i servizi di consulenza; la verifica e la valutazione della preparazione del progetto, la costruzione, la supervisione tecnica e i documenti di gara; la valutazione della conformità dei progetti di ristrutturazione al diritto dell'unione e nazionale; la concessione di sovvenzioni e la verifica e registrazione degli aiuti di Stato. Responsabilità dell'autorità di gestione La responsabilità dell'autorità di gestione in relazione allo strumento finanziario è definita nell'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014. Durata Il periodo di prestito dello strumento finanziario è stabilito in modo da garantire che il contributo del programma di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sia utilizzato per prestiti erogati ai destinatari finali entro il 31 dicembre

44 Operazioni di prestito e condivisione del rischio a livello di intermediario finanziario (allineamento degli interessi) L'allineamento degli interessi tra l'autorità di gestione e l'intermediario finanziario è così conseguito: le commissioni legate alle prestazioni sono definite negli articoli 12 e 13 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014, l'intermediario finanziario deve contribuire, alle condizioni del mercato locale, al finanziamento di almeno il 15 % dell'impegno totale di finanziamento destinato al credito ai destinatari finali (consentendo la determinazione del tasso di condivisione del rischio), le perdite e i recuperi hanno sull'intermediario finanziario e sull'autorità di gestione un'incidenza proporzionale alle rispettive responsabilità. Intermediari finanziari ammissibili Si tratta di organismi pubblici e privati stabiliti in uno Stato membro e legalmente autorizzati ad erogare prestiti per la ristrutturazione a persone proprietarie di immobili e imprese che operano e sono proprietarie di immobili nella giurisdizione del programma che contribuisce allo strumento finanziario. Tali organismi sono enti finanziari e, se del caso, istituti di microfinanza o qualsiasi altro ente autorizzato a concedere prestiti. Ammissibilità dei destinatari finali I destinatari finali sono ammissibili a norma del diritto dell'unione e nazionale, del programma pertinente e dell'accordo di finanziamento. I destinatari finali sono persone fisiche o giuridiche o professionisti indipendenti (attività economica) proprietari di immobili (appartamenti o abitazioni singole), nonché amministratori o altri organismi giuridici che agiscono per conto e a vantaggio dei proprietari, che applicano misure ai fini dell'efficienza energetica o delle energie rinnovabili, ammissibili a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013. Conformemente alle norme di ammissibilità contemplate dal programma e alle norme nazionali e dell'unione, possono essere ammissibili i seguenti esempi di tipologie di opere: supporto tecnico per la preparazione della parte del progetto relativa alle misure in materia di efficienza energetica o di energie rinnovabili, costi di attuazione della parte del progetto relativa alle misure in materia di efficienza energetica o di energie rinnovabili, grandi lavori o sostituzione degli impianti di riscaldamento e acqua calda, sostituzione o riqualificazione della sottostazione di riscaldamento o del locale caldaie (caldaie individuali), nonché degli impianti per la produzione di acqua calda, installazione di valvole di bilanciamento, miglioramento dell'isolamento termico delle condutture, sostituzione delle condutture e dei dispositivi di riscaldamento, installazione di contatori individuali di riscaldamento e di valvole termostatiche negli appartamenti, sostituzione o riqualificazione delle condutture e degli impianti dell'acqua calda, sostituzione o riqualificazione dei sistemi di ventilazione, sostituzione di finestre e porte di ingresso, isolamento del tetto, compresa la costruzione di un nuovo tetto spiovente (esclusa la costruzione di locali nel sottotetto), isolamento dei muri di facciata, isolamento dei soffitti delle cantine, installazione di impianti che utilizzano fonti alternative di energia (solare, eolica ecc.), grandi lavori o sostituzione di ascensori con apparecchi più efficienti sotto il profilo energetico, sostituzione o riparazione degli impianti comuni negli edifici (impianto fognario, impianti elettrici e per la prevenzione degli incendi, condutture per l'acqua potabile e impianti di ventilazione). 42

45 Per quanto riguarda i destinatari finali, ai prestiti concessi ai destinatari finali/proprietari che esercitano un'attività economica nell'ambito di una persona giuridica (ad esempio professionisti indipendenti) si applicano i seguenti criteri di ammissibilità. Alla data della firma del prestito essi soddisfano i seguenti criteri di ammissibilità: a. sono microimprese, piccole e medie imprese («PMI») (compresi gli imprenditori individuali e i lavoratori autonomi), quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione; b. non sono PMI attive nei settori di cui all'articolo 1, lettere da a) a f), del regolamento «de minimis»; c. non fanno parte di uno o più settori esclusi ( 2 ); d. non sono imprese in difficoltà quali definite dalle norme sugli aiuti di Stato; e. non risultano inadempienti o insolventi per quanto riguarda eventuali altri prestiti o contratti di leasing concessi dall'intermediario finanziario o da un altro ente finanziario, a seguito di controlli effettuati conformemente agli orientamenti interni e alla normale politica di credito dell'intermediario finanziario. Inoltre, al momento dell'investimento e durante il rimborso del prestito i destinatari finali hanno la propria sede sociale in uno Stato membro e l'attività economica per la quale è stato erogato il prestito si svolge nello Stato membro e nella regione/giurisdizione pertinenti del programma dei fondi SIE. Caratteristiche del prodotto per i destinatari finali L'intermediario finanziario eroga ai destinatari finali nuovi prestiti che contribuiscono all'obiettivo del programma e che sono cofinanziati dal programma nell'ambito del prestito per la ristrutturazione, mentre è escluso il rifinanziamento di prestiti esistenti. I loro termini si basano sulla valutazione ex ante di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Il prestito per la ristrutturazione ha una scadenza massima di 20 anni. L'importo massimo di ciascun prestito per la ristrutturazione è fissato alla luce dei risultati della valutazione ex ante che giustificano il contributo del programma allo strumento finanziario ed è stabilito nell'accordo di finanziamento tra l'autorità di gestione, il fondo di fondi e l'intermediario finanziario. L'importo massimo di un prestito destinato a un nucleo familiare non supera EUR. I prestiti destinati a un amministratore sono costituiti dalla somma dei singoli nuclei familiari dello stabile. Lo strumento finanziario può esigere che i destinatari finali o gli amministratori di una proprietà comune che agiscono per conto dei destinatari finali versino un contributo da «fondi propri». Il prestito per la ristrutturazione è soggetto a un tasso di interesse annuo fisso e comprende un ammortamento periodico. Il tasso di interesse sulla partecipazione dell'intermediario è fissato in base al mercato. Il tasso di interesse applicabile al prestito ammissibile pertinente incluso nel portafoglio è ridotto in proporzione al contributo pubblico del programma a favore dei destinatari finali. In conformità dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è possibile concedere un abbuono di interessi alle famiglie a basso reddito o alle famiglie vulnerabili ( 3 ). L'abbuono di interessi corrisponde al massimo al tasso di interesse che deve essere corrisposto dalle famiglie a basso reddito o dalle famiglie vulnerabili sul contributo dell'intermediario finanziario a ciascun prestito. Determinati costi legati al supporto tecnico possono essere inclusi nello strumento finanziario a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Tale supporto deve riguardare unicamente la preparazione dei progetti (studi preparatori e assistenza nella preparazione degli investimenti fino alla decisione di investimento). Queste spese di supporto tecnico sono ammissibili solo nel caso in cui sia firmato un prestito di ristrutturazione tra l'intermediario finanziario e i destinatari finali ed indipendentemente dal soggetto che fornisce tali servizi (ad esempio, indipendentemente dal fatto che tali servizi siano forniti dall'intermediario finanziario o da un altro soggetto). Relazioni e risultati attesi Gli intermediari finanziari forniscono all'autorità di gestione o al fondo di fondi, con cadenza almeno trimestrale, informazioni la cui forma e la cui portata sono standardizzate. La relazione comprende tutti gli elementi pertinenti affinché l'autorità di gestione rispetti le condizioni di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1303/

46 Gli Stati membri adempiono i loro obblighi di relazione anche a norma del regolamento «de minimis». Gli indicatori devono essere coerenti con gli obiettivi specifici della pertinente priorità del programma dei fondi SIE che finanzia lo strumento finanziario e con i risultati attesi della valutazione ex ante. Tali indicatori sono misurati e comunicati almeno ogni tre mesi per quanto riguarda il prestito per la ristrutturazione e sono quanto meno conformi ai requisiti del regolamento. Oltre agli indicatori comuni dell'asse prioritario del programma dei fondi SIE (numero di nuclei familiari con una migliore classificazione dei consumi energetici, riduzione annuale stimata dei gas a effetto serra ecc.) si utilizzano altri indicatori: numero e volume dei prestiti case individuali ristrutturate (metri quadrati) appartamenti condominiali ristrutturati (metri quadrati) inadempimenti (numero e importi) risorse rimborsate e plusvalenze numero e importi relativi al supporto tecnico numero e importi degli abbuoni di interessi Valutazione del beneficio economico del contributo del programma L'intermediario finanziario riduce il tasso di interesse effettivo totale (e modifica, se del caso, la politica in materia di garanzie) a carico dei destinatari finali nell'ambito di ciascun prestito ammissibile incluso nel portafoglio, rispecchiando le condizioni di finanziamento e di condivisione del rischio favorevoli del prestito per la ristrutturazione. Il vantaggio finanziario del contributo pubblico del programma allo strumento viene interamente trasferito ai destinatari finali sotto forma di una riduzione del tasso di interesse. L'intermediario finanziario controlla e rendiconta l'esl relativo ai destinatari finali, come indicato nella sezione sugli aiuti di Stato. Questo principio è ripreso nell'accordo di finanziamento tra l'autorità di gestione o il fondo di fondi e l'intermediario finanziario. ( 1 ) Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis» (GU L 352 del , pag. 1). ( 2 ) I seguenti settori economici sono denominati collettivamente «settori esclusi». a. Attività economiche illecite: qualsiasi produzione, commercio o altra attività che sia illecita ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari della giurisdizione nazionale che si applica a tale produzione, commercio o attività. b. Il tabacco e le bevande alcoliche distillate. La produzione ed il commercio di tabacco e bevande alcoliche distillate e prodotti connessi. c. La fabbricazione e il commercio di armi e munizioni: il finanziamento della fabbricazione e del commercio di armi e munizioni di ogni tipo. Questa esclusione non si applica nella misura in cui queste attività sono parte integrante o accessoria di esplicite politiche dell'unione europea. d. Case da gioco. Case da gioco e imprese equivalenti. e. Restrizioni applicabili al settore informatico. Ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche relativi a programmi o soluzioni elettronici, i) specificamente finalizzati a sostenere: a) qualsiasi tipologia di attività che rientri nei settori esclusi indicati nelle precedenti lettere da a. a d.; b) il gioco d'azzardo su Internet e le case da gioco on line, oppure c) la pornografia, o ii) destinati a permettere a) di accedere illegalmente a reti elettroniche di dati oppure b) di scaricare illegalmente dati elettronici. f. Restrizioni applicabili al settore delle scienze della vita quando il sostegno riguarda il finanziamento della ricerca, dello sviluppo o delle applicazioni tecniche relativi a: i) clonazione umana a scopi di ricerca o terapeutici oppure ii) organismi geneticamente modificati («OMG»). ( 3 ) Come stabilito nella decisione 2012/21/UE della Commissione, del 20 dicembre 2011, sono definiti tali i cittadini svantaggiati o i gruppi sociali più svantaggiati che non sono in grado di trovare un alloggio a condizioni di mercato a causa di limiti a livello di solvibilità. 14CE

47 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 965/2014 DELLA COMMISSIONE dell'11 settembre 2014 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ), visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ( 2 ), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 2014 Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 ) GU L 299 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 157 del , pag

48 ALLEGATO Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice dei paesi terzi ( 1 ) Valore forfettario all importazione MK 59,9 TR 64,5 ZZ 62, TR 124,7 ZZ 124, TR 123,3 ZZ 123, AR 187,5 BR 100,4 CL 194,1 IL 182,0 UY 126,6 ZA 179,1 ZZ 161, BR 163,2 EG 159,9 MA 157,9 TR 120,3 ZZ 150, BA 50,7 BR 65,4 CL 74,2 NZ 120,1 US 129,1 ZA 101,1 ZZ 90, CN 102,4 TR 132,3 XS 50,3 ZA 120,5 ZZ 101, TR 134,9 ZZ 134, MK 41,2 ZZ 41,2 ( 1 ) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del , pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini». 14CE

49 REGOLAMENTO (UE) N. 966/2014 DELLA COMMISSIONE del 12 settembre 2014 che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche relative al propionato di calcio (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 ( 1 ) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari, in particolare l'articolo 14, visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 ( 2 ) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione ( 3 ) stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 (2) Tali specifiche possono venire aggiornate secondo la procedura comune di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, che può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda. (3) Il 10 settembre 2013 è stata presentata una domanda per modificare le specifiche riguardanti l'additivo alimentare propionato di calcio (E 282). La domanda è stata messa a disposizione degli Stati membri a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008. (4) Le specifiche vigenti per il propionato di calcio (E 282) stabiliscono un livello massimo di fluoruri di 10 mg/kg, il quale pone difficoltà per la fornitura di materie prime e la produzione dell'additivo in questione. Il propionato di calcio (E 282) è ottenuto da ossido di calcio (E 529), sostanza per la quale è stabilito un livello massimo di fluoruri pari a 50 mg/kg. Per rispettare il livello massimo di fluoruri attualmente stabilito nella produzione di propionato di calcio i costruttori devono utilizzare ossido di calcio con livelli massimi di fluoruri di 33 mg/kg, ossia inferiore al livello massimo attualmente autorizzato. Di conseguenza la presenza sul mercato europeo di ossido di calcio idoneo alla produzione di propionato di calcio è quasi nulla. Perché i quantitativi di ossido di calcio risultino sufficienti alla produzione di propionato di calcio si dovrebbe aumentare il livello massimo di fluoruri per il propionato di calcio da 10 a 20 mg/kg. (5) Il nuovo livello massimo di 20 mg/kg resta ben al di sotto dei livelli massimi di fluoruri attualmente vigenti per altri additivi alimentari. L'ulteriore esposizione a fluoruri basata sul nuovo livello massimo dovrebbe rimanere limitata e non dovrebbe portare a un aumento dell'assunzione globale. È pertanto opportuno autorizzare la modifica delle specifiche relative al propionato di calcio (E 282). 1 ) GU L 354 del , pag. 16. ( 2 ) GU L 354 del , pag. 1. ( 3 ) Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del , pag. 1.). 47

50 (6) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l'elenco dell'unione degli additivi alimentari la Commissione non è tenuta a chiedere il parere dell'autorità europea per la sicurezza alimentare quando gli aggiornamenti in questione non sono atti a produrre effetti sulla salute umana. Non risulta quindi necessario chiedere il parere dell'autorità europea per la sicurezza alimentare giacché l'aggiornamento in questione non è atto a produrre effetti sulla salute umana. (7) Il regolamento (UE) n. 231/2012 andrebbe pertanto modificato di conseguenza. (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2014 Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO ALLEGATO Nell'allegato al regolamento (UE) n. 231/2012, alla voce relativa all'additivo «E 282 propionato di calcio» la specifica per la purezza riguardante la presenza di fluoruri è sostituita dalla seguente: «Fluoruri Non più di 20 mg/kg» 14CE

51 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 967/2014 DELLA COMMISSIONE del 12 settembre 2014 recante modifica del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «lufenuron» (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), in particolare l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 17, visto il parere dell'agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari, considerando quanto segue: (1) Il limite massimo di residui («LMR») per le sostanze farmacologicamente attive impiegate nell'unione europea in medicinali veterinari per animali da produzione alimentare o in biocidi impiegati nel settore zootecnico va determinato conformemente al regolamento (CE) n. 470/2009. (2) Le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione ( 2 ). (3) L'Agenzia europea per i medicinali ha ricevuto una domanda di fissazione dei limiti massimi di residui per il lufenuron nei salmonidi. (4) Il comitato per i medicinali veterinari ha raccomandato di stabilire LMR per il lufenuron per i salmonidi, applicabili a «muscolo e pelle in proporzioni naturali». (5) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009, l'agenzia europea per i medicinali prende in considerazione la possibilità di applicare gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in un particolare prodotto alimentare a un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie o gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie. (6) Il comitato per i medicinali veterinari ha raccomandato di estrapolare gli LMR per il lufenuron dai salmonidi ad altre specie di pesci. (7) Il regolamento (UE) n. 37/2010 dovrebbe quindi essere modificato per includere la sostanza lufenuron per pesci. (8) È opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole per consentire alle parti interessate di adottare i provvedimenti necessari per conformarsi ai nuovi LMR. (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari, ( 1 ) GU L 152 del , pag. 11. ( 2 ) Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del , pag. 1). 49

52 HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato come specificato nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Esso si applica a decorrere dal 12 novembre Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2014 Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO 50

53 ALLEGATO Una voce relativa alla seguente sostanza è inserita in ordine alfabetico nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010: Sostanze farmacologicamente attive Residuo marcatore Specie animale LMR Tessuti campione Altre disposizioni [conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009] Classificazione terapeutica «Lufenuron (isomeri RS) Lufenuron (isomeri RS) Pesci μg/kg Muscolo e pelle in proporzioni naturali NESSUNA Agenti antiparassitari/agenti attivi contro gli ectoparassiti» 14CE

54 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 968/2014 DELLA COMMISSIONE del 12 settembre 2014 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013 recante misure transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell'adesione della Croazia LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato di adesione della Croazia, visto l'atto di adesione della Croazia ( 1 ), in particolare gli articoli 41 e 16, in combinato disposto con il punto 4 della sezione 3, lettera a), dell'allegato IV, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013 della Commissione ( 2 ) reca misure transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell'adesione della Croazia all'unione. La sezione 2 del capo II di tale regolamento riguarda la determinazione e l'eliminazione delle eccedenze di zucchero esistenti in Croazia alla data dell'adesione. In particolare, fissa i termini per la determinazione delle eccedenze, per la loro eliminazione e per la presentazione della prova dell'avvenuta eliminazione da parte di operatori identificati in Croazia. Fissa inoltre periodi di riferimento per il calcolo degli importi che la Croazia è tenuta a pagare se non procede all'eliminazione delle eccedenze. (2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 50/2014 della Commissione ( 3 ) ha prorogato i termini stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013 per quanto riguarda la determinazione delle eccedenze di zucchero in considerazione del tempo necessario per procedere a un'analisi approfondita delle informazioni trasmesse dalla Croazia e per condurre discussioni con tale Stato membro, nonché per garantire la corretta applicazione delle disposizioni del capo II, sezione 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013. Alla luce delle ulteriori informazioni fornite dalla Croazia, la proroga dei termini stabilita dal regolamento di esecuzione (UE) n. 50/2014 non risulta sufficiente ed è dunque necessario prorogare ulteriormente tali termini. (3) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013. (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013 è modificato come segue: 1) all'articolo 7, paragrafo 1, la data del 30 settembre 2014 è sostituita dalla data del 31 dicembre 2014; 2) all'articolo 9, paragrafo 1, la data del 30 giugno 2015 è sostituita dalla data del 30 settembre 2015; 3) l'articolo 10 è così modificato: a) la data del 30 giugno 2015 è sostituita dalla data del 30 settembre 2015; b) la data del 29 febbraio 2016 è sostituita dalla data del 31 maggio 2016; 4) l'articolo 11 è così modificato: a) al paragrafo 1, la data del 30 settembre 2015 è sostituita dalla data del 31 dicembre 2015; b) al paragrafo 2, quarto comma, la data del 30 giugno 2015 è sostituita dalla data del 30 settembre 2015; ( 1 ) GU L 112 del , pag. 10. ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013 della Commissione, del 25 febbraio 2013, recante misure transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell'adesione della Croazia (GU L 55 del , pag. 1). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 50/2014 della Commissione, del 20 gennaio 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013 recante misure transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell'adesione della Croazia (GU L 16 del , pag. 11). 52

55 5) l'articolo 12 è così modificato: a) al paragrafo 1, la data del 31 ottobre 2015 è sostituita dalla data del 31 gennaio 2016; b) il paragrafo 2 è così modificato: i) al primo comma, la data del 30 giugno 2015 è sostituita dalla data del 30 settembre 2015; ii) al secondo comma, la data del 29 febbraio 2016 è sostituita dalla data del 31 maggio 2016; iii) al terzo comma, la data del 31 dicembre 2015 è sostituita dalla data del 31 marzo Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2014 Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO 14CE

56 REGOLAMENTO (UE) N. 969/2014 DELLA COMMISSIONE del 12 settembre 2014 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di ascorbato di calcio (E 302) e alginato di sodio (E 401) in taluni ortofrutticoli non trasformati (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari ( 1 ), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 stabilisce un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso. (2) L'elenco UE degli additivi alimentari può essere aggiornato conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ), che può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda. (3) Una domanda di autorizzazione relativa all'impiego di alginato di sodio (E 401) e di ascorbato di calcio (E 302) come agenti di rivestimento in taluni ortofrutticoli preconfezionati, non trasformati, refrigerati e pronti per il consumo è stata presentata il 12 novembre 2012 e resa accessibile agli Stati membri a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008. (4) Vi è una domanda crescente di ortofrutticoli tagliati freschi, dovuta principalmente alla loro comodità come cibi pronti e ai benefici per la salute associati al consumo di frutta e verdura. (5) Gli ortofrutticoli preconfezionati, non trasformati, refrigerati e pronti per il consumo consistono di frutta e verdura fresca che viene lavata per poi essere sbucciata e/o tagliata e/o depicciolata, confezionata e conservata al freddo mediante refrigerazione. Alcuni costituenti degli ortofrutticoli sono soggetti a rischio di degrado a causa dell'esposizione all'ossigeno o alla luce che può verificarsi mentre i prodotti vengono sbucciati e/o tagliati e/o depicciolati. I danni ai tessuti della frutta e degli ortaggi inducono in questi alimenti una serie di disturbi fisiologici quali l'ossidazione, l'annerimento ecc., che ne riducono la qualità nutrizionale e devono essere ridotti al minimo. (6) Esiste una necessità tecnologica per l'uso di ascorbato di calcio (E 302) e alginato di sodio (E 401) in determinati ortofrutticoli preconfezionati, non trasformati, refrigerati e pronti per il consumo. Tali additivi sono utilizzati in combinazione per formare un gel commestibile che viene poi applicato sulla superficie degli ortofrutticoli, creando un sottile rivestimento protettivo che agisce come una barriera fisica all'ossigeno e all'umidità e ne riduce l'essudazione e l'essiccazione superficiale. In questo modo le reazioni fisiologiche di degradazione sono ridotte, contribuendo così a preservare la qualità nutrizionale degli ortofrutticoli. Il gel consente pertanto una conservazione migliore e più duratura degli ortofrutticoli in questione. (7) L'impiego di ascorbato di calcio (E 302) e di alginato di sodio (E 401) come agenti di rivestimento contribuirebbe a migliorare la qualità degli ortofrutticoli preconfezionati, non trasformati, refrigerati e pronti per il consumo durante il loro periodo di conservabilità, agevolandone così la disponibilità e incrementando l'accesso al mercato di frutta e verdura tagliata fresca e pronta per il consumo. (8) L'ascorbato di calcio (E 302) e l'alginato di sodio (E 401) appartengono al gruppo di additivi per i quali non è stata specificata la dose giornaliera ammissibile ( 3 ). Ciò significa che l'impiego di tali additivi ai livelli necessari per ottenere l'effetto tecnologico desiderato non presenta rischi per la salute. ( 1 ) GU L 354 del , pag. 16. ( 2 ) Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GU L 354 del , pag. 1). ( 3 ) Relazione della Commissione sui livelli di assunzione degli additivi alimentari nell'unione europea [COM(2001) 542 definitivo]. 54

57 (9) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l'elenco UE degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 la Commissione non è tenuta a chiedere il parere dell'autorità europea per la sicurezza alimentare se gli aggiornamenti in questione non possono avere un effetto sulla salute umana. Poiché l'autorizzazione all'impiego di ascorbato di calcio (E 302) e di alginato di sodio (E 401) come agenti di rivestimento in ortofrutticoli preconfezionati, non trasformati, refrigerati e pronti per il consumo comporta un aggiornamento di tale elenco che non può avere un effetto sulla salute umana, non è necessario chiedere il parere dell'autorità europea per la sicurezza alimentare. (10) Conformemente all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, l'uso di ascorbato di calcio (E 302) è già autorizzato per «solo frutta e ortaggi preconfezionati, non trasformati, refrigerati e pronti per il consumo e patate preconfezionate non trasformate e sbucciate» nella categoria di alimenti «Ortofrutticoli sbucciati, tagliati e sminuzzati». (11) È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di alginato di sodio (E 401) come agente di rivestimento per la categoria di alimenti «Ortofrutticoli sbucciati, tagliati e sminuzzati» di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, a un livello massimo di mg/kg, e soltanto in combinazione con ascorbato di calcio (E 302) a un livello massimo di 800 mg/kg, al fine di formare un gel commestibile. (12) Date tali premesse occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2014 Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO 55

58 ALLEGATO Nell'allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008, nella categoria di alimenti «Ortofrutticoli sbucciati, tagliati e sminuzzati», dopo la voce relativa all'additivo alimentare E 333 è aggiunta la seguente voce: «E 401 Alginato di sodio (82) Solo frutta e ortaggi preconfezionati, non trasformati, refrigerati e pronti per il consumo, destinati alla vendita al consumatore finale (82): Può essere impiegato soltanto in combinazione con l'additivo E 302 come agente di rivestimento e con un livello massimo di 800 mg/kg di E 302 nell'alimento finale.» 14CE

59 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 970/2014 DELLA COMMISSIONE del 12 settembre 2014 che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011 recante disposizioni dettagliate in materia di attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo (il «regolamento quadro») ( 1 ), in particolare l'articolo 11, visto il regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo («regolamento sullo spazio aereo») ( 2 ), in particolare l'articolo 6, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 551/2004 dispone che le funzioni di rete abbiano lo scopo di migliorare le prestazioni complessive della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e di sostenere iniziative a livello nazionale e di blocco funzionale di spazio aereo. (2) Ai sensi del regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione ( 3 ), quest'ultima era tenuta a rivedere l'efficacia delle misure di attuazione delle funzioni di rete entro il 31 dicembre 2013, prendendo in debita considerazione i periodi di riferimento per il sistema di prestazioni. Una prima revisione ha evidenziato la necessità di migliorare alcuni aspetti del quadro normativo contestuale, in particolare la governance e la dotazione finanziaria del gestore della rete e i rapporti con i paesi terzi. (3) I compiti assegnati al gestore della rete richiedono un programma di lavoro pluriennale e una dotazione finanziaria pertinente, accordi di collaborazione fra il gestore della rete e il gestore della realizzazione e attività ad hoc per l'individuazione dei rischi per la sicurezza a livello di rete. Occorre pertanto adottare disposizioni adeguate in tal senso. (4) È opportuno tenere nel debito conto gli obiettivi strategici del Piano strategico della rete nei piani di attività dei soggetti operativi interessati. È inoltre necessario chiarire la procedura di adozione del Piano strategico. (5) È opportuno che i direttori esecutivi dei soggetti operativi interessati forniscano consulenza al Consiglio di gestione della rete sugli aspetti operativi. (6) È auspicabile che il Consiglio di gestione della rete adotti definitivamente il programma di lavoro pluriennale del gestore della rete e il piano di prestazioni della rete, sulla base di progetti elaborati dal gestore della rete. Successivamente, il piano di prestazioni della rete deve essere presentato alla Commissione ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione ( 4 ). È altresì opportuno che il Consiglio di gestione della rete esprima un parere in merito alle funzioni supplementari che potrebbero eventualmente essere affidate al gestore della rete e agli accordi di cooperazione con paesi terzi. (7) È opportuno che, al fine di mitigare l'impatto di un'eventuale crisi della rete, la Cellula europea di coordinamento dell'aviazione in caso di crisi (EACCC) si coordini con una rete di punti di contatto nazionali e svolga esercizi di simulazione per prepararsi all'eventualità di una crisi di rete. (8) È auspicabile che la dotazione finanziaria del gestore della rete consenta a quest'ultimo di raggiungere gli obiettivi specificati nel sistema di prestazioni e di realizzare il proprio programma di lavoro. Occorre che tale dotazione sia chiaramente distinta dal resto del bilancio dell'organismo designato quale gestore della rete ove detto organismo svolga anche altre attività. ( 1 ) GU L 96 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 96 del , pag. 20. ( 3 ) Regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione, del 7 luglio 2011, recante disposizioni dettagliate in materia di attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e modifica del regolamento (UE) n. 691/2010 (GU L 185 del , pag. 1). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete (GU L 128 del , pag. 1). 57

60 (9) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 677/2011. (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per il cielo unico istituito dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 549/2004, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Il regolamento (UE) n. 677/2011 è modificato come segue: 1) l'articolo 4, paragrafo 1, è modificato come segue: a) la lettera i) è sostituita dalla seguente: Articolo 1 «i) sostenere i diversi soggetti operativi interessati per quanto concerne gli obblighi loro spettanti e relativi alla messa a disposizione dei sistemi e delle procedure di servizi di gestione del traffico aereo/navigazione aerea (ATM/ANS) in conformità al piano generale di gestione del traffico aereo in Europa ATM (European ATM Master Plan), in particolare i progetti comuni di cui all'articolo 15 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (*); (*) Regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo (GU L 96 del , pag. 10).» b) sono aggiunte le seguenti lettere da l) a q): «l) elaborare e gestire un programma di lavoro e la relativa dotazione finanziaria a favore di una dimensione pluriennale; m) contribuire alla realizzazione di SESAR in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 della Commissione (*), in particolare l'articolo 9, paragrafo 7, lettera a); n) eseguire il programma di lavoro e il bilancio annuale; o) elaborare un piano di prestazioni della rete a norma dell'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013; p) individuare rischi operativi per la sicurezza a livello di rete e valutare il rischio di sicurezza di rete associato; q) dotare la Commissione di un sistema di allerta o di allarme basato sull'analisi dei piani di volo, al fine di controllare l'osservanza dei divieti operativi imposti ai vettori aerei dal regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (**) e/o di altre misure di sicurezza. (*) Regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, relativo alla definizione di progetti comuni, all'assetto di governance e all'indicazione di incentivi a sostegno dell'attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa (GU L 123 del , pag. 1). (**) Regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE (GU L 344 del , pag. 15).»; 2) l'articolo 5 è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Il piano strategico della rete si basa sul modello indicativo di cui all'allegato IV. È adottato dalla Commissione a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 549/2004, previa approvazione del progetto di piano strategico della rete da parte del Consiglio di gestione della rete.» b) è aggiunto il seguente paragrafo 5: «5. I soggetti operativi interessati tengono nel debito conto il piano strategico della rete.»; 3) all'articolo 14, paragrafo 1, è aggiunta la frase seguente: «È istituito un gruppo di lavoro composto dei direttori operativi dei soggetti operativi interessati e/o da rappresentanti delle rispettive associazioni, al fine di fornire una consulenza operativa al Consiglio di gestione della rete.»; 58

61 4) l'articolo 16 è così modificato: a) il paragrafo 1 è così modificato: i) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) approvazione del piano strategico della rete;» ii) al paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere: «o) approvazione del programma di lavoro di cui alla lettera l) dell'articolo 4, paragrafo 1, e controllo della sua esecuzione; p) approvazione del Piano di prestazioni della rete di cui alla lettera o) dell'articolo 4, paragrafo 1; q) formulazione di un parere su eventuali funzioni supplementari da affidare al gestore della rete in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3 o paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 551/2004; r) approvazione degli accordi di cooperazione di cui all'articolo 22.» b) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente: «8. Il Consiglio di gestione della rete adotta le decisioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), g), i), l), m) e da o) a r) a maggioranza semplice dei membri.»; 5) all'articolo 18, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. I membri permanenti dell'eaccc sono un rappresentante dello Stato membro che detiene la presidenza del Consiglio, la Commissione, l'agenzia, Eurocontrol, il gestore della rete, il settore militare, i fornitori di servizi di navigazione aerea, gli aeroporti e gli utenti dello spazio aereo.»; 6) l'articolo 19, paragrafo 2, è modificato come segue: a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) sostegno all'attivazione e al coordinamento di piani di emergenza a livello degli Stati membri, in particolare mediante una rete di punti di contatto nazionali;» b) è aggiunta la seguente lettera f): «f) organizzazione, facilitazione e/o esecuzione di un programma concordato di esercizi di crisi con la partecipazione degli Stati membri e dei soggetti operativi interessati per prepararsi all'eventualità di una crisi della rete.»; 7) l'articolo 22 è sostituito dal seguente: «Articolo 22 Relazioni con i paesi terzi 1. I paesi terzi e i loro soggetti operativi interessati possono partecipare alle attività del gestore della rete. 2. Il gestore della rete può, in caso di impatto diretto sulle prestazioni della rete, stipulare accordi di cooperazione con fornitori di servizi di navigazione aerea aventi sede in paesi terzi diversi da quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 21, delle regioni EUR e AFI dell'icao. 3. Per meglio svolgere le funzioni ATFM di cui all'articolo 3, paragrafo 5, il gestore della rete può, in caso di impatto diretto sulle prestazioni della rete, stipulare accordi di cooperazione anche con fornitori di servizi di navigazione aerea che abbiano sede in regioni diverse dalle regioni EUR e AFI dell'icao, purché le attività di cooperazione siano direttamente finalizzate a migliorare le prestazioni della rete.»; 8) l'articolo 23 è sostituito dal seguente: «Articolo 23 Finanziamento e bilancio del gestore della rete 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie al finanziamento delle funzioni di rete affidate al gestore della rete sulla base delle tariffe di navigazione aerea. Il gestore della rete definisce i propri costi secondo principi di chiarezza e trasparenza. 59

62 2. In particolare, la dotazione finanziaria del gestore della rete: a) consente al gestore della rete di raggiungere i propri obiettivi di prestazione a norma dell'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013; b) consente al gestore della rete di attuare il proprio programma di lavoro di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera l), del presente regolamento; c) è contabilizzata separatamente ove l'organismo designato quale gestore della rete svolga altre attività oltre a quelle di cui all'articolo Qualora il bilancio dell'anno in corso non venga approvato, il gestore della rete applica misure adeguate per attivare meccanismi emergenziali che garantiscano la continuità delle funzioni di rete.» Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2014 Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO 14CE

63 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 971/2014 DELLA COMMISSIONE del 12 settembre 2014 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ), visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ( 2 ), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2014 Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 ) GU L 299 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 157 del , pag

64 ALLEGATO Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice dei paesi terzi ( 1 ) Valore forfettario all importazione MK 62,5 TR 65,0 ZZ 63, TR 123,9 ZZ 123, TR 131,2 ZZ 131, AR 173,7 CL 171,3 UY 144,8 ZA 169,4 ZZ 164, BR 167,3 EG 159,7 MA 157,9 MK 16,0 TR 125,7 ZZ 125, BA 50,7 BR 64,6 CL 81,4 NZ 111,4 ZA 98,3 ZZ 81, CN 102,4 TR 132,8 XS 50,3 ZA 120,5 ZZ 101, TR 128,3 ZZ 128, MK 39,2 ZZ 39,2 ( 1 ) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del , pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini». 14CE

65 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 972/2014 DELLA COMMISSIONE dell'11 settembre 2014 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( 1 ), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ( 2 ). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92. 1 ) GU L 256 del , pag. 1. ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del , pag. 1). 63

66 Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 2014 Per la Commissione, a nome del presidente Algirdas ŠEMETA Membro della Commissione 64

67 ALLEGATO Descrizione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazione (1) (2) (3) Prodotto liquido, destinato all'uso odontoiatrico, costituito da silano, monomero fosfato MDP, resine di dimetacrilato, metacrilato di 2-idrossietile (HEMA), un copolimero, materiale da otturazione, etanolo, acqua e iniziatori. Il prodotto è utilizzato per preparare la superficie delle cavità dentali per il bonding con materiale da otturazione. Può essere utilizzato anche per la desensibilizzazione delle radici, per la sigillatura della dentina prima della cementificazione delle ricostruzioni in amalgama, come rivestimento protettivo per materiali da restauro a base di vetroionomero o per il bonding (incollaggio) di materiale sigillante per cavità e fessure La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3 a) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 4 f) del capitolo 30 e dal testo dei codici NC 3006 e Tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive, vale a dire la presenza di etanolo e acqua, il prodotto è più fluido di un materiale da otturazione tradizionale e può facilmente infiltrarsi nel dente. Sebbene abbia l'aspetto di un adesivo, è utilizzato come primer da applicare sui denti, allo scopo di attivare la dentina sulla superficie per il bonding con il materiale da otturazione. Il prodotto resta sul dente durante e dopo il trattamento e diventa parte integrante dell'otturazione. La classificazione alla voce 3506 come colla è esclusa poiché la voce 3006 fornisce una descrizione più specifica. Inoltre, alcuni degli usi previsti (desensibilizzazione delle radici, sigillatura della dentina e utilizzo come rivestimento protettivo) non sono quelli cui è destinata generalmente la colla. Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC come cementi ed altri prodotti per l'otturazione dentaria. 14CE

68 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 973/2014 DELLA COMMISSIONE dell'11 settembre 2014 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( 1 ), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ( 2 ). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi. (5) Il Comitato del codice doganale non ha formulato un parere entro il termine fissato dalla sua presidenza, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92. ( 1 ) GU L 256 del , pag. 1. ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del , pag. 1). 66

69 Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 2014 Per la Commissione, a nome del presidente Algirdas ŠEMETA Membro della Commissione ALLEGATO Designazione delle merci Classificazione (Codice NC) Motivi (1) (2) (3) Prodotto composto da pezzi bianchi traslucidi leggermente viscosi e appiccicosi di circa 1 cm di lunghezza e circa 3 mm di diametro. Il prodotto galleggia in salamoia, ha una consistenza gelatinosa e un aspetto analogo ai vermicelli di soia. È stato immesso sul mercato per la vendita al dettaglio in confezioni da 250 g (160 g peso netto sgocciolato). Il prodotto è realizzato miscelando la farina di tubero di konjak (Amorphophallus konjac) con acqua contenente idrossido di calcio (proporzioni della miscela espresse come percentuali in peso: farina di tubero di konjak da 3 a 7 %, acqua da 93 a 97 %). La miscela viene poi bollita e il gel ottenuto viene pressato in uno stampo al fine di conferire al prodotto la sua forma definitiva La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 2 del capitolo 19, nonché dal testo dei codici NC 1901, e Le preparazioni alimentari della voce 1901 sono realizzate con una base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto. I termini «farina» e «amido» comprendono le farine, i semolini e le polveri di origine vegetale di qualsiasi capitolo, diversi dalle farine, dai semolini e dalle polveri di ortaggi secchi (voce 0712) o di legumi da granella secchi (voce 1106) (si veda la nota 2 del capitolo 19). I tuberi di konjak (interi, macinati o in polvere) sono classificati nella voce 1212 (si vedano anche le note esplicative della nomenclatura combinata della voce 1212). Sebbene il prodotto abbia una consistenza gelatinosa non è considerato una mucillagine o un addensante che deriva da prodotti vegetali della voce Deve pertanto essere classificato nel codice NC CE

70 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 974/2014 DELLA COMMISSIONE dell'11 settembre 2014 che stabilisce il metodo rifrattometrico di misura del residuo secco solubile nei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ai fini della loro classificazione nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( 1 ), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci, di seguito denominata «nomenclatura combinata» o «NC», che figura nell'allegato I di tale regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 558/93 della Commissione ( 2 ) ha stabilito il metodo rifrattometrico da utilizzare per misurare il tenore di zuccheri nei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ai fini della nota complementare 1 al capitolo 8 della NC e delle note complementari 2 e 6 al capitolo 20 della NC. (3) Nella comunicazione 2009/C 30/04 ( 3 ) la Commissione ha eliminato il regolamento (CEE) n. 558/93 dall'acquis in vigore. (4) Nonostante il regolamento (CEE) n. 558/93 sia stato eliminato dall'acquis in vigore, è tuttora necessario un metodo rifrattometrico per i laboratori doganali degli Stati membri, in quanto strumento importante e insostituibile per determinare il tenore di zuccheri diversi, calcolato in saccarosio, dei prodotti compresi nei capitoli 8 e 20 della NC. (5) Onde garantire che le autorità doganali applichino un metodo uniforme ai fini della classificazione doganale, è necessario stabilire un metodo per misurare il tenore di residuo secco solubile nei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli. (6) A tale scopo è opportuno ricorrere a un metodo rifrattometrico ispirato al metodo previsto dal regolamento (CEE) n. 558/93, tenendo conto dell'esperienza acquisita grazie ai progressi tecnologici nelle tecniche di laboratorio e alle competenze scientifiche accumulate. (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il metodo per misurare il residuo secco solubile nei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, da utilizzare per determinare il tenore di zucchero calcolato in saccarosio dei prodotti compresi nei capitoli 8 e 20 della nomenclatura combinata ai fini della loro classificazione nella nomenclatura combinata, figura nell'allegato del presente regolamento. ( 1 ) GU L 256 del , pag. 1. ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 558/93 della Commissione, del 10 marzo 1993, relativo al metodo rifrattometrico di misura del residuo secco solubile nei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 543/86 e modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (GU L 58 dell' , pag. 50). ( 3 ) Comunicazione della Commissione che dichiara formalmente obsoleti alcuni atti di diritto comunitario nel settore dell'agricoltura (GU C 30 del , pag. 18). 68

71 Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 2014 Per la Commissione, a nome del presidente Algirdas ŠEMETA Membro della Commissione 69

72 ALLEGATO METODO RIFRATTOMETRICO DI MISURA DEL RESIDUO SECCO SOLUBILE NEI PRODOTTI TRASFOR MATI A BASE DI ORTOFRUTTICOLI (DETERMINAZIONE DEL VALORE BRIX) 1. DEFINIZIONE Per tenore di residuo secco solubile (valore Brix, determinato rifrattometricamente) si intende la percentuale in massa di saccarosio di una soluzione acquosa di saccarosio avente, in determinate condizioni, lo stesso indice di rifrazione del prodotto da analizzare. 2. APPARECCHIATURA Il principale tipo di apparecchio da utilizzare è il rifrattometro di tipo Abbe. In alternativa, è consentito l'uso di un rifrattometro digitale. Questo apparecchio deve consentire di determinare il tenore di saccarosio, in percentuale della massa, con una precisione di ± 0,1 %. Il rifrattometro dev'essere tarato a 20 C mediante un sistema che permette di regolare la temperatura della cella di misura da + 15 C a + 25 C con una precisione di ± 0,5 C. Le istruzioni per l'uso dello strumento devono essere osservate rigorosamente, specie per quanto riguarda la taratura e la fonte luminosa. 3. PROCEDURA DA SEGUIRE 3.1. Preparazione del campione Prodotti liquidi Mescolare con cura il campione e procedere alla determinazione Prodotti semidensi, puree, succhi di frutta con sostanze in sospensione Omogeneizzare il campione medio da laboratorio dopo aver mescolato con cura. Passare una parte del campione attraverso una garza asciutta piegata in quattro e, dopo aver eliminato le prime gocce del filtrato, procedere alla determinazione sul prodotto passato Prodotti densi (marmellate e gelatine) Se non si è potuto operare direttamente sul prodotto preventivamente omogeneizzato, pesare 40 g del prodotto, con una tolleranza di 0,01 g, in un becher da 250 ml e aggiungere 100 ml di acqua distillata. Far bollire lentamente per due o tre minuti mescolando con un bastoncino di vetro. Raffreddare e versare il contenuto del becher, usando acqua distillata come liquido di lavaggio, in un recipiente appropriato e tarato, aggiungere acqua distillata in modo da ottenere una massa di prodotto di circa 200 g, pesare questa massa con un'approssimazione di 0,01 g e mescolare con cura. Dopo venti minuti, filtrare attraverso un filtro pieghettato o un imbuto di Büchner. Effettuare una determinazione sul prodotto filtrato Prodotti congelati Provvedere allo scongelamento e all'eliminazione dei noccioli o semi e delle logge carpellari. Mescolare il prodotto con il liquido formatosi in fase di scongelamento e procedere conformemente ai punti o 3.1.3, rispettivamente. 70

73 Prodotti secchi o prodotti contenenti frutti interi o in pezzi Tagliare a pezzettini il campione da laboratorio o parte di esso -, eliminare i noccioli o i semi e le logge carpellari, mescolare con cura. Pesare da 10 a 20 g del prodotto in un becher con una tolleranza di 0,01 g. Aggiungere una quantità di acqua distillata uguale a cinque volte la massa del prodotto. Riscaldare a bagnomaria in acqua bollente per trenta minuti, mescolando di tanto in tanto con un bastoncino di vetro. Dopo il raffreddamento, procedere come indicato al punto Prodotti contenenti alcol Introdurre in un becher tarato circa 100 g del campione pesati con una tolleranza di 0,01 g. Porre il becher a bagnomaria in acqua bollente per trenta minuti, mescolando di tanto in tanto con un bastoncino di vetro e, se necessario, aggiungendo acqua distillata. Se il tenore di alcol del prodotto è superiore al valore approssimativo di 5 % della massa, aggiungere nuovamente acqua distillata e riscaldare in un bagnomaria di acqua bollente per quarantacinque minuti. Dopo il raffreddamento, pesare, filtrare se necessario e procedere alla determinazione Determinazione Il principio consiste nella deduzione del tenore di residuo secco solubile di un prodotto partendo dal valore del suo indice di rifrazione. La temperatura di misurazione dev'essere compresa tra 15 e 25 C. Se si utilizza un rifrattometro digitale la temperatura dev'essere di 20 C. Portare il campione alla temperatura di misurazione immergendo il recipiente che lo contiene in un bagnomaria alla temperatura richiesta. Portare una frazione del prelievo sul prisma inferiore del rifrattometro avendo cura che, premendo i prismi l'uno contro l'altro, il prelievo copra uniformemente la superficie del vetro. Effettuare la misurazione secondo le istruzioni operative per l'apparecchio utilizzato. Leggere la percentuale in massa di saccarosio con una tolleranza di 0,1 %. Effettuare almeno due determinazioni sullo stesso campione preparato. 4. ESPRESSIONE DEI RISULTATI Metodo di calcolo e formula Il tenore di residuo secco solubile è espresso in grammi per 100 grammi (g/100 g) del prodotto, il che equivale a un valore in Brix. Il tenore di residuo secco solubile viene calcolato come segue. Si utilizzano le indicazioni rifrattometriche in percentuale di saccarosio a lettura diretta. Se la lettura non è effettuata alla temperatura di + 20 C, si effettuano le correzioni indicate nella tabella 1. Se la misurazione è stata fatta su una soluzione diluita, il tenore di residuo secco solubile (M) è calcolato secondo la formula: M ¼ M' 100=E dove M è la massa, in grammi, di residuo secco solubile per 100 g di prodotto, indicata dal rifrattometro, ed E è la massa, in grammi, di prodotto per 100 g di soluzione. 71

74 Il risultato del calcolo è approssimato al primo decimale (+/- 0,1 Brix). Tabella 1 Correzioni da effettuare quando la determinazione viene fatta ad una temperatura diversa da 20 C Temperatura C Saccarosio in grammi per 100 grammi di prodotto Sottrarre 15 0,25 0,27 0,31 0,31 0,34 0,35 0,36 0,37 0,36 0, ,21 0,23 0,27 0,27 0,29 0,31 0,31 0,32 0,31 0, ,16 0,18 0,20 0,20 0,22 0,23 0,23 0,23 0,20 0, ,11 0,12 0,14 0,15 0,16 0,16 0,15 0,12 0,12 0, ,06 0,07 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,08 0,07 0,05 Aggiungere 21 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0, ,12 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0, ,18 0,20 0,20 0,21 0,21 0,21 0,21 0,22 0,22 0, ,24 0,26 0,26 0,27 0,28 0,28 0,28 0,28 0,29 0, ,30 0,32 0,32 0,34 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,37 5. PRECISIONE In questo punto sono riportati i risultati di un test interlaboratorio applicato su 8 campioni e i relativi dati di precisione del metodo. Tali dati riflettono i requisiti di efficienza del metodo descritto nel presente allegato. I dati di precisione sono riportati nella seguente tabella 2. Fonte dei dati di precisione I dati di precisione sono stati determinati da un test interlaboratorio condotto nel con la partecipazione dei laboratori doganali europei. La valutazione dei dati di precisione è stata effettuata conformemente alla norma ISO Tabella 2 Dati di precisione Denominazione del campione: Numero di laboratori Tenore medio ( Brix) Limite di ripetibilità r (%) Limite di riproducibilità r (%) Macedonia di frutta 11 18,9 3,0 4,7 Ananas 10 19,4 1,7 1,7 Composta di mele 12 19,5 2,0 2,7 Frutta tropicale 9 12,8 2,9 4,0 Confettura di fragole 12 59,8 4,0 7,2 Succo di mela 12 11,1 1,4 4,7 Concentrato di succo di arancia 9 65,2 1,3 2,6 Succo di arancia in polvere 11 99,8 2,3 5,3 14CE

75 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 975/2014 DELLA COMMISSIONE dell'11 settembre 2014 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ( 1 ), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci, di seguito denominata «nomenclatura combinata» o «NC», che figura nell'allegato I di tale regolamento. (2) Ai fini della certezza del diritto è necessario chiarire che, laddove nei testi della nota complementare 1 al capitolo 8 e della nota complementare 2 al capitolo 20 si usa l'espressione «indicazione numerica fornita [ ] dal rifrattometro», e alla nota complementare 6 del capitolo 20 «lettura [ ] al rifrattometro», ciò corrisponde all'indicazione numerica ottenuta mediante il metodo rifrattometrico di misura del residuo secco solubile nei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ai fini della loro classificazione nella nomenclatura combinata, stabilito nell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014 della Commissione ( 2 ). (3) È pertanto opportuno inserire nel testo di dette note complementari un riferimento al metodo rifrattometrico, per consentire un agevole riferimento allorché si classificano prodotti che rientrano nelle voci e sottovoci interessate da dette note complementari. (4) Ai fini di un'interpretazione uniforme della nomenclatura combinata in tutta l'unione per quanto concerne la misurazione del tenore di zuccheri di vari prodotti con il metodo rifrattometrico, occorre modificare la nota complementare 1 al capitolo 8 e le note complementari 2 e 6 al capitolo 20. (5) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87. (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La parte seconda della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificata come segue: 1) nel capitolo 8 la nota complementare 1 è sostituita dalla seguente: «1. Il tenore di zuccheri diversi, calcolato in saccarosio ( tenore di zuccheri ), dei prodotti compresi in questo capitolo corrisponde all'indicazione numerica fornita alla temperatura di 20 C dal rifrattometro utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014 della Commissione (*) e moltiplicato per il fattore 0,95. (*) Regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014 della Commissione, dell'11 settembre 2014, che stabilisce il metodo rifrattometrico di misura del residuo secco solubile nei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ai fini della loro classificazione nella nomenclatura combinata (GU L 274 del , pag. 6).»; ( 1 ) GU L 256 del , pag. 1. ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014 della Commissione, dell'11 settembre 2014, che stabilisce il metodo rifrattometrico di misura del residuo secco solubile nei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ai fini della loro classificazione nella nomenclatura combinata (cfr. pag. 6 della presente Gazzetta ufficiale). 73

76 2) nel capitolo 20 la nota complementare 2 è sostituita dalla seguente: «2. a) Il tenore di zuccheri diversi, calcolato in saccarosio ( tenore di zuccheri ), dei prodotti compresi in questo capitolo corrisponde all'indicazione numerica fornita alla temperatura di 20 C dal rifrattometro utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014 e moltiplicato per il fattore: 0,93 per i prodotti delle sottovoci da a , , e , 0,95 per i prodotti delle altre voci. b) L'espressione valore Brix utilizzata nelle sottovoci della voce 2009 corrisponde all'indicazione numerica fornita alla temperatura di 20 C dal rifrattometro, utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014.»; 3) nel capitolo 20 la nota complementare 6 è sostituita dalla seguente: «6. Per succo di uva (compreso il mosto di uva) concentrato (sottovoci e ), si intende il succo (compreso il mosto) di uva la cui lettura a 20 C al rifrattometro utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014 non è inferiore a 50,9 %.» Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 2014 Per la Commissione, a nome del presidente Algirdas ŠEMETA Membro della Commissione 14CE

77 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 976/2014 DELLA COMMISSIONE del 15 settembre 2014 che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro leggermente modificati a maglia aperta, anch'essi originari della Repubblica popolare cinese LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ( 1 ) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 13, considerando quanto segue: 1. PROCEDURA 1.1. Misure in vigore (1) Nell'agosto 2011 il Consiglio ha istituito mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 ( 2 ) un dazio antidumping definitivo compreso tra il 48,4 % e il 62,9 % sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m 2, esclusi i dischi in fibra di vetro, attualmente classificati ai codici NC ex e ex («il prodotto in esame») e originari della Repubblica popolare cinese. Dette disposizioni sono denominate in appresso «le misure in vigore» e l'inchiesta che ha portato all'adozione delle misure in vigore è denominata «l'inchiesta iniziale». (2) Nel luglio 2012, a seguito di un'indagine antielusione a norma dell'articolo 13 del regolamento di base, mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 672/2012 ( 3 ) il Consiglio ha esteso, in base alle misure in vigore, il dazio applicabile a tutte le altre società alle importazioni del prodotto in esame spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario di tale paese. (3) Nel gennaio 2013, a seguito di un'indagine antielusione a norma dell'articolo 13 del regolamento di base, mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 21/2013 ( 4 ) il Consiglio ha esteso, in base alle misure in vigore, il dazio applicabile a tutte le altre società alle importazioni del prodotto in esame spedito da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario di tali paesi. (4) Nel dicembre 2013, a seguito di un'indagine antielusione a norma dell'articolo 13 del regolamento di base, mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2013 ( 5 ) il Consiglio ha esteso, in base alle misure in vigore, il dazio applicabile a tutte le altre società alle importazioni del prodotto in esame spedito dall'india e dall'indonesia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario di tali paesi. ( 1 ) GU L 343 del , pag. 51. ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio, del 3 agosto 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese (GU L 204 del , pag. 1). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 672/2012 del Consiglio, del 16 luglio 2012, che estende il dazio antidumping definitivo, istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese (GU L 196 del , pag. 1). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 21/2013 del Consiglio, del 10 gennaio 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi (GU L 11 del , pag. 1). ( 5 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall'india e dall'indonesia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi (GU L 346 del , pag. 20). 75

78 1.2. Richiesta (5) Nel novembre 2013 la Commissione europea ha ricevuto una richiesta a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base finalizzata all'avvio di un'inchiesta in merito ad una possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta leggermente modificati originari della Repubblica popolare cinese; la richiesta proponeva inoltre di sottoporre a registrazione dette importazioni. (6) La richiesta è stata presentata da Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o., Tolnatext Fonalfeldolgozo, Valmieras «Stikla Skiedra» AS e Vitrulan Technical Textiles GmbH, quattro produttori dell'unione di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta. (7) La richiesta conteneva sufficienti indizi del fatto che le misure antidumping sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese sono eluse mediante importazioni di un prodotto leggermente modificato originario della RPC, contenente, in peso, più filati accoppiati in parallelo senza torsione («rovings») che fili con torsione («yarns») e su tale base dichiarato al codice NC ex non soggetto a dazio Apertura dell'inchiesta (8) Sentito il comitato consultivo e accertata la presenza di indizi sufficienti a far ritenere a prima vista giustificata l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione, con il regolamento (UE) n. 1356/2013 ( 1 ) («il regolamento di apertura»), ha aperto un'inchiesta sull'eventuale elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese e invitato le autorità doganali a registrare a partire dal 19 dicembre 2013 le importazioni nell'unione di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m 2, esclusi i dischi in fibra di vetro, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati al codice NC ex (codici TARIC , e ) Prodotto in esame e prodotto oggetto dell'inchiesta (9) Il prodotto in esame è quello definito nell'ambito dell'inchiesta iniziale, costituito da alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m 2, esclusi i dischi in fibra di vetro, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati ai codici NC ex ed ex , contenenti in peso più fili con torsione («yarns») che filati accoppiati in parallelo senza torsione («rovings»). (10) Il prodotto oggetto dell'inchiesta, ovvero il prodotto usato al fine di eludere le «misure in vigore», è quello definito nel considerando 8 ma contenente, in peso, più filati accoppiati in parallelo senza torsione che fili con torsione Inchiesta e parti interessate (11) La Commissione ha ufficialmente informato le autorità della RPC dopo l'apertura dell'inchiesta e ha inviato questionari ai produttori esportatori nella RPC e agli importatori dell'unione notoriamente interessati. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura. Tutte le parti sono state informate del fatto che la mancata collaborazione avrebbe potuto comportare l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base e l'elaborazione di risultati sulla base dei dati disponibili. (12) Nessun produttore cinese si è manifestato per richiedere un'esenzione dall'eventuale estensione dei dazi attuali né ha presentato osservazioni in relazione all'inchiesta. (13) L'associazione europea dei trasformatori della plastica (EUPC) non ha preso posizione in merito all'esito dell'inchiesta. Altre parti interessate, quali importatori e utilizzatori indipendenti, non hanno presentato osservazioni in relazione all'inchiesta. ( 1 ) Regolamento (UE) n. 1356/2013 della Commissione, del 17 dicembre 2013, che avvia un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di particolari tessuti in fibra di vetro a maglia aperta leggermente modificati originari della Repubblica popolare cinese, e che dispone la registrazione di dette importazioni (GU L 341 del , pag. 43). 76

79 (14) La Commissione ha effettuato verifiche in loco presso Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o. (Repubblica ceca), un produttore dell'unione denunciante che ha collaborato all'inchiesta Inchiesta e periodi di riferimento (15) Come periodo dell'inchiesta («PI») si è scelto il lasso di tempo dal 1 o aprile 2010 al 30 settembre 2013 al fine di esaminare la presunta modificazione della configurazione degli scambi. Il periodo di riferimento («PR»), compreso tra il 1 o ottobre 2012 e il 30 settembre 2013, è stato determinato al fine di esaminare se siano state effettuate importazioni a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta che ha determinato l'adozione delle misure in vigore. 2. RISULTATI DELL'INCHIESTA 2.1. Osservazioni generali (16) La valutazione relativa alla possibile esistenza di pratiche di elusione è stata effettuata a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, esaminando: 1) se si fosse verificata una modificazione della configurazione degli scambi tra la RPC e l'unione; 2) se tale modificazione fosse imputabile a pratiche, processi o lavorazioni privi di una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio; 3) se vi fossero prove dell'esistenza di un pregiudizio o dell'indebolimento degli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto oggetto dell'inchiesta; e 4) se vi fossero prove dell'esistenza di pratiche di dumping in relazione ai valori normali precedentemente stabiliti per il prodotto simile, se necessario a norma delle disposizioni di cui all'articolo 2 del regolamento di base Leggera modifica e caratteristiche sostanziali (17) L'inchiesta ha stabilito che il prodotto oggetto dell'inchiesta è costituito da tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m 2, ad eccezione dei dischi in fibra di vetro, originari della RPC, contenenti, in peso, più filati accoppiati in parallelo senza torsione che fili con torsione. I filati accoppiati in parallelo senza torsione e i fili con torsione sono insiemi di uno o più trefoli di filamenti lunghi (continui) di fibre di vetro. Secondo le note del Sistema armonizzato, i filati accoppiati in parallelo senza torsione e i fili con torsione si distinguono principalmente per il fatto che un insieme dei primi viene composto con poca o nulla torsione (meno di 5 spire/metro) mentre un insieme dei secondi presenta maggiore torsione, con più di 5 spire/metro. Il prodotto presumibilmente utilizzato a fini di elusione delle misure è fondamentalmente identico al prodotto in esame però contiene, in peso, più filati accoppiati in parallelo senza torsione che fili con torsione, e può quindi essere attualmente dichiarato al codice NC ex , non soggetto a dazio, laddove il prodotto in esame contiene in peso più fili con torsione che filati accoppiati in parallelo senza torsione ed è attualmente classificato ai codici NC ex e ex In molti casi la differenza tra i due prodotti non è visibile e l'identificazione del codice corretto è possibile solo mediante esami di laboratorio. (18) L'inchiesta non ha riscontrato alcuna differenza in termini di processo produttivo tra il prodotto oggetto dell'inchiesta e il prodotto in esame, eccettuata la proporzione, in peso, tra filati accoppiati in parallelo senza torsione e fili con torsione in ciascuno dei prodotti. Inoltre il produttore denunciante che ha collaborato all'inchiesta ha confermato che il costo di produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta è simile, in termini di materia prima, al costo del prodotto in esame, ma richiede una lavorazione più lunga in quanto il macchinario di produzione deve funzionare a velocità ridotta. Ciò implica che i produttori esportatori non traggono alcun beneficio economico dalla fabbricazione del prodotto oggetto dell'inchiesta, se non quello di eludere le misure in vigore. Si è accertato inoltre che alcuni utilizzatori del prodotto in esame si sono orientati verso il prodotto oggetto dell'inchiesta dopo l'applicazione delle misure provvisorie stabilite il 17 febbraio 2011 dal regolamento (UE) n. 138/2011 della Commissione ( 1 ), il che implica che per gli utilizzatori non vi è differenza sostanziale tra il prodotto in esame ed il prodotto oggetto dell'inchiesta. (19) Come indicato al considerando 15 del regolamento provvisorio antidumping entrambi i prodotti esistono in maglie di diverse dimensioni e in diversi pesi a metro quadrato e sono principalmente utilizzati come materiale di rinforzo nel settore della costruzione (isolamento termico esterno, rinforzo del marmo o del suolo, riparazione di muri). (20) Non sono pervenute osservazioni che mettessero in dubbio tali conclusioni da alcun esportatore cinese né da alcuna delle parti interessate. ( 1 ) Regolamento (UE) n. 138/2011 della Commissione, del 16 febbraio 2011, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese (GU L 43 del , pag. 9). 77

80 (21) Di conseguenza si conclude che il prodotto oggetto dell'inchiesta presenta soltanto leggere modifiche rispetto al prodotto in esame ed è importato senza altra giustificazione economica se non l'elusione dei dazi antidumping in vigore Modificazione della configurazione degli scambi (22) Essendo mancata qualsiasi collaborazione da parte di esportatori cinesi, le conclusioni dell'inchiesta sono state tratte in base alle informazioni presenti nella denuncia, verificate e integrate con l'ausilio delle informazioni contenute nella banca dati commerciale di Eurostat, Comext. (23) Il prodotto in esame è dichiarato ai codici NC ex e ex e il prodotto oggetto dell'inchiesta al codice NC ex Tutti questi codici NC sono di ampia portata e comprendono molti altri prodotti diversi dal prodotto in esame e dal prodotto oggetto dell'inchiesta. (24) Va inoltre osservato che il prodotto oggetto dell'inchiesta è dichiarato al codice CN ex che comprende anche altri prodotti denominati «tessuti di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings)», usati in particolare dall'industria di trasformazione della plastica per produrre materiali compositi di pregio impiegati nel settore automobilistico, nei trasporti marittimi, nell'aeronautica e nella produzione di pale eoliche. Non era quindi possibile individuare direttamente le eventuali modificazioni della configurazione degli scambi del prodotto oggetto dell'inchiesta nel mercato dell'unione. Si è dovuto invece ricorrere ai dati di fatto disponibili. (25) Nel periodo l'industria di trasformazione della plastica ha subito chiusure di impianti e una notevole riduzione della capacità produttiva a causa di un persistente andamento negativo del mercato. Si sarebbe dovuta riscontrare di conseguenza una riduzione delle importazioni relative al codice NC ex ; si è invece osservato il fenomeno opposto, come indicato nella tabella 1. Solo nel 2011 tali importazioni sono diminuite, seguite però da aumenti delle importazioni nell'anno 2012 e nel periodo di riferimento («PR»). Tale anomalia indica che la causa della diminuzione delle importazioni classificate a tale codice va ricercata altrove. Tabella 1 Evoluzione delle importazioni del prodotto in esame e del prodotto oggetto dell'inchiesta originari della RPC Totale delle importazioni nel mercato dell'ue (m 2 ) PR ( ) codice NC (comprendente il prodotto oggetto dell'inchiesta) Codici NC e soggetti a misure (*) (comprendenti il prodotto in esame) (*) Nel 2011 sono state istituite misure provvisorie il 18 febbraio e misure definitive il 9 agosto. (26) L'analisi ulteriore dell'andamento del mercato dell'unione ha rivelato che in 4 Stati membri (Lettonia, Paesi Bassi, Slovacchia e Slovenia) ha avuto luogo un aumento significativo delle importazioni classificate al codice NC , che non può essere spiegato dal fabbisogno di questi paesi, in quanto non hanno una grande attività di trasformazione della plastica. Durante il PR le importazioni classificate al codice NC ex in questi quattro paesi hanno rappresentato il 32 % delle importazioni nell'unione di prodotti con tale codice. (27) Come indicato nella tabella 2, le importazioni di prodotti con il codice NC ex in tali quattro paesi erano state molto modeste prima dell'istituzione dei dazi iniziali nel 2011, con un aumento significativo delle importazioni nel 2012 e durante il PR poco dopo l'adozione delle misure antidumping. (28) L'aumento delle importazioni riportato nella tabella indica una modificazione della configurazione degli scambi verificatasi a seguito dell'istituzione delle misure. 78

81 Tabella 2 Evoluzione delle importazioni nei Paesi Bassi, in Slovacchia, Slovenia e Lettonia del prodotto oggetto dell'inchiesta originario della RPC Totale delle importazioni nei Paesi Bassi e in Slovacchia, Slovenia e Lettonia (m 2 ) PR ( ) codice NC (comprendente il prodotto oggetto dell'inchiesta) Codici NC e soggetti a misure (*) (comprendenti il prodotto in esame) (*) Nel 2011 sono state imposte misure provvisorie il 18 febbraio e misure definitive il 9 agosto. Conclusioni sulla modificazione della configurazione degli scambi (29) In base ai dati di fatto disponibili si ritiene che l'aumento complessivo delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta dopo l'istituzione delle misure antidumping e la parallela riduzione delle importazioni del prodotto in esame costituiscano una notevole modificazione della configurazione degli scambi Forma di elusione e insufficiente motivazione o giustificazione economica (30) Il regolamento di base pone all'articolo 13, paragrafo 1, la condizione che la modificazione della configurazione degli scambi derivi da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio. (31) Tanto il prodotto in esame quanto il prodotto oggetto dell'inchiesta sono principalmente utilizzati come materiale di rinforzo nel settore della costruzione (isolamento termico esterno, rinforzo del marmo o del suolo, riparazione di muri) e gli utilizzatori finali di entrambi i prodotti sono gli stessi. La leggera modifica del prodotto oggetto dell'inchiesta non gli conferisce alcuna caratteristica sostanziale diversa rispetto al prodotto in esame. Non vi è inoltre alcuna differenza di prezzo tra tali prodotti nel mercato dell'unione. (32) Dall'inchiesta non sono emerse altre motivazioni o giustificazioni economiche dell'importazione del prodotto oggetto dell'inchiesta se non l'elusione del pagamento del dazio in vigore sulle importazioni del prodotto in esame. (33) Si è pertanto giunti alla conclusione che, in mancanza di qualsiasi altra motivazione o giustificazione economica sufficiente a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, terza frase, del regolamento di base, la modificazione della configurazione degli scambi tra la RPC e l'unione è conseguenza dell'applicazione delle misure in vigore Indebolimento degli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto simile (34) Per valutare se le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta, in termini di quantitativi e di prezzi, abbiano compromesso gli effetti riparatori delle misure in vigore sono state utilizzate le informazioni fornite dai denuncianti, verificate e integrate con l'ausilio delle informazioni contenute nella banca dati commerciale di Eurostat, Comext. (35) L'incremento delle importazioni dalla RPC del prodotto oggetto dell'inchiesta a partire dall'applicazione delle misure provvisorie è stato considerevole in termini quantitativi. (36) Il confronto tra il livello di eliminazione del pregiudizio stabilito nel regolamento iniziale e la media ponderata del prezzo all'esportazione ha evidenziato un notevole fenomeno di underselling (vendita a prezzo inferiore al prezzo non pregiudizievole). Si è quindi concluso che gli effetti riparatori delle misure in vigore vengono compromessi in termini sia di quantità che di prezzo Elementi di prova del dumping rispetto al valore normale precedentemente accertato per il prodotto simile (37) In conformità all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, è stato infine esaminato se esistessero prove di dumping in relazione al valore normale precedentemente accertato nell'inchiesta iniziale. 79

82 (38) Nell'inchiesta iniziale il valore normale era stato calcolato in base ai prezzi praticati in Canada, che nell'ambito dell'inchiesta è stato scelto come paese di riferimento a economia di mercato adeguato per la RPC. Conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, si è ritenuto opportuno utilizzare il valore normale precedentemente accertato nell'inchiesta iniziale. (39) In assenza di collaborazione da parte di produttori cinesi del prodotto oggetto dell'inchiesta, i prezzi all'esportazione di tale prodotto sono stati accertati in base alle informazioni disponibili, ossia al prezzo medio all'esportazione del prodotto oggetto dell'inchiesta durante il PR come riportato in Comext, indicato in tabella 3. (40) Il Canada era stato scelto come paese di riferimento durante l'inchiesta iniziale. Il valore normale utilizzato per i calcoli relativi al dumping del prodotto in esame è compreso tra 0,168 EUR/m 2 e 0,257 EUR/m 2. Il valore normale medio dell'inchiesta iniziale era 0,193 EUR/m 2. (41) In conformità all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, il dumping è stato stabilito mettendo a confronto i rispettivi valori normali medi per tipo di prodotto determinati nel regolamento iniziale e i corrispondenti prezzi all'esportazione medi del prodotto in esame nel corso del PR, espressi in percentuale del prezzo cif frontiera dell'unione, dazio non corrisposto. Il confronto ha dimostrato l'esistenza del dumping. Tabella 3 Prezzi medi di importazione in EUR/m 2 del prodotto oggetto dell'inchiesta dichiarato al codice NC ex originario della Cina Prezzi medi del prodotto oggetto dell'inchiesta dichiarato al codice NC ex (EUR/m 2 ) PR ( ) cif (*) (Tutti gli Stati membri) 0,159 0,173 0,166 0,147 cif (*) (Lettonia. Paesi Bassi, Slovacchia e Slovenia) 0,194 0,104 0,097 0,061 (*) Fonte Comext In Comext il volume è indicato in tonnellate, convertite in metri quadri secondo il tasso di conversione: 1 m 2 = 0,14 kg 3. RICHIESTE DI ESENZIONE (42) Poiché in seguito all'apertura dell'inchiesta non si è manifestata nessuna delle parti interessate, non sono state presentate richieste di esenzione dall'eventuale estensione delle misure a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base. (43) Fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, i produttori esportatori cinesi che non si sono manifestati nel corso del presente procedimento, che non hanno esportato il prodotto oggetto dell'inchiesta nell'unione durante il PR e che intendono presentare una richiesta di esenzione dal dazio antidumping esteso conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, e all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, devono compilare un questionario al fine di consentire alla Commissione di stabilire se l'esenzione sia giustificata. Tale esenzione può essere concessa dopo una valutazione della situazione del mercato, della capacità produttiva e del tasso di utilizzo degli impianti, dell'approvvigionamento e delle vendite, della probabilità che persista il ricorso a pratiche per le quali non esiste una motivazione sufficiente o una giustificazione economica, nonché degli elementi di prova del dumping. Di norma la Commissione procede anche ad una visita di verifica in loco. La richiesta va inviata alla Commissione e deve contenere tutte le informazioni utili, in particolare su eventuali modifiche delle attività della società connesse alla produzione e alla vendita. (44) Se concede un'esenzione, la Commissione, dopo aver consultato il comitato consultivo, propone l'opportuna modifica delle misure estese in vigore. Le esenzioni concesse sono successivamente oggetto di un controllo per garantire la conformità alle condizioni stabilite. 4. MISURE (45) In considerazione delle conclusioni di cui sopra, si è concluso che il dazio definitivo antidumping istituito sulle importazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m 2, esclusi i dischi in fibra di vetro, attualmente classificati ai codici NC ex e ex e originari della RPC, è stato oggetto di elusione mediante importazioni di un determinato prodotto leggermente modificato attualmente classificato al codice NC ex , originario della RPC. 80

83 (46) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, prima frase, del regolamento di base, le misure antidumping in vigore adottate per le importazioni del prodotto in esame originario della RPC dovrebbero essere estese alle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta. (47) A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, che stabiliscono che le misure estese vanno applicate alle importazioni registrate a partire dalla data di registrazione, è opportuno che il dazio antidumping sia riscosso su tutte le importazioni nell'unione di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m 2, esclusi i dischi in fibra di vetro, originari della RPC e attualmente classificati con il codice NC ex (codici TARIC , e ), entrate nell'unione in regime di registrazione imposto dal regolamento di apertura. 5. COMUNICAZIONE DELLE CONCLUSIONI (48) Tutte le parti interessate sono state informate dei principali fatti e considerazioni che hanno portato alle conclusioni di cui sopra e sono state invitate a presentare le loro osservazioni. Non sono state presentate argomentazioni tali da indurre modifiche delle risultanze. (49) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Il dazio definitivo antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m 2, esclusi i dischi in fibra di vetro, attualmente classificati ai codici NC ex e ex e originari della Repubblica popolare cinese, è esteso alle importazioni nell'unione di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m 2, esclusi i dischi in fibra di vetro, attualmente classificati ai codici NC ex (codici TARIC , e ) e originari della Repubblica popolare cinese. 2. Le aliquote del dazio definitivo antidumping applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti: Società Dazio (%) Codice addizionale TARIC Yuyao Mingda Fiberglass Co., Ltd 62,9 B006 Grand Composite Co., Ltd e la sua società collegata Ningbo Grand Fiberglass Co., Ltd 48,4 B007 Yuyao Feitian Fiberglass Co., Ltd 60,7 B122 Società elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 791/ ,7 B008 Tutte le altre società 62,9 B L'applicazione delle aliquote di dazio individuali specificate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme alle prescrizioni dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011. In mancanza di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società. 4. Salvo indicazione contraria si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. 81

84 Articolo 2 Il dazio è riscosso sulle importazioni nell'unione, registrate a norma dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1356/2013, dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009, di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m 2, esclusi i dischi in fibra di vetro, attualmente classificati ai codici NC ex (codici TARIC , e ) e originari della Repubblica popolare cinese. Articolo 3 Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni prevista dall'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1356/2013. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2014 Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO 14CE

85 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 977/2014 DELLA COMMISSIONE del 15 settembre 2014 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ), visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ( 2 ), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2014 Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 ) GU L 299 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 157 del , pag

86 ALLEGATO Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice dei paesi terzi ( 1 ) Valore forfettario all importazione MK 85,5 TR 65,0 XS 82,8 ZZ 77, TR 123,8 ZZ 123, TR 130,4 ZZ 130, AR 165,6 CL 149,6 IL 155,5 UY 149,1 ZA 171,8 ZZ 158, BR 168,3 EG 160,8 MA 157,9 MK 32,3 TR 125,6 ZZ 129, BA 50,7 BR 64,6 CL 85,3 NZ 123,8 US 129,5 ZA 98,0 ZZ 92, CN 101,9 TR 131,1 ZZ 116, TR 128,1 ZZ 128, MK 27,1 ZZ 27,1 ( 1 ) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del , pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini». 14CE1520 LOREDANA COLECCHIA, redattore DELIA CHIARA, vice redattore (WI-GU GUE- 086 ) Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. 84

87 Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D Tipo E Tipo F CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio) validi a partire dal 1 OTTOBRE 2013 GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa) Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione 257,04) (di cui spese di spedizione 128,52) Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione 19,29) (di cui spese di spedizione 9,64) Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione 41,27) (di cui spese di spedizione 20,63) Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione 15,31) (di cui spese di spedizione 7,65) Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione 50,02) (di cui spese di spedizione 25,01)* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione 383,93)* (di cui spese di spedizione 191,46) CANONE DI ABBONAMENTO - annuale - semestrale - annuale - semestrale - annuale - semestrale - annuale - semestrale - annuale - semestrale - annuale - semestrale 438,00 239,00 68,00 43,00 168,00 91,00 65,00 40,00 167,00 90,00 819,00 431,00 N.B.: L abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO 56,00 PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione) Prezzi di vendita: serie generale serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico I.V.A. 4% a carico dell Editore 1,00 1,00 1,50 1,00 6,00 PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI (di cui spese di spedizione 129,11)* (di cui spese di spedizione 74,42)* GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (di cui spese di spedizione 40,05)* (di cui spese di spedizione 20,95)* - annuale - semestrale - annuale - semestrale 302,47 166,36 86,72 55,46 Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) Sulle pubblicazioni della 5 Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. 1,01 ( 0,83 + IVA) RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI Abbonamento annuo Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% Volume separato (oltre le spese di spedizione) I.V.A. 4% a carico dell Editore 18,00 190,00 180,50 Per l estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento. N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale. RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO * tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

88 * * 6,00

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