PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

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1 PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (Bilancio Consuntivo 2018) Prestazioni previdenziali ed assistenziali , ,83 1,56% Pensioni agli iscritti , ,16 2,26% Liquidazioni in capitale , ,98-69,77% Indennità di maternità , ,95-10,09% Altre prestaz. previdenziali e assistenziali , ,22 0,15% Contributi da rimborsare , ,52-29,83% La rilevazione dei costi viene effettuata nel rispetto dell applicazione dei principi civilistici di competenza e di chiarezza (art del C.C.), compatibilmente con l attività peculiare istituzionale della Cassa, dove per competenza economica si intende l attribuzione dell onere all esercizio al quale lo stesso si riferisce e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti numerari eccezion fatta per le pensioni che rilevano il costo secondo l erogato effettivo stante la complessità di quantificare il suddetto fenomeno secondo competenza economica pura. Il totale della voce prestazioni previdenziali e assistenziali dell esercizio in chiusura registra un incremento di circa l 1,56% rispetto al consuntivo Pensioni agli iscritti Pensioni agli iscritti , ,16 2,26% Pensioni agli iscritti , ,33 2,03% Pensione Contributiva , ,19 3,24% Pensioni per Totalizzazione , ,64 9,32% Pensioni per Cumulo ,76 0 +del 100,00% Nel dettaglio: Pensioni agli iscritti - Il costo sostenuto dall Ente per le pensioni erogate nel corso del 2018 è pari a Euro ,61 con un incremento del 2,03% rispetto al dato consuntivato nel La variazione è dovuta esclusivamente all aumento dei trattamenti pensionistici, tenuto conto della mancata rivalutazione ISTAT delle pensioni dell anno

2 L ammontare delle pensioni minime, così come previsto dalla normativa in corso nel 2018, è stato determinato in Euro ,00 come da delibera del Consiglio di Amministrazione assunta in data 18 maggio 2017 (Regolamento Generale art. 5 comma 1). Sempre nell ambito della spesa previdenziale 2018 sono stati erogati: interessi su arretrati di pensione (rilevati nel conto economico alla voce interessi passivi) per Euro ,85 (Euro ,84 nel 2017); supplementi per Euro ,79 (Euro ,08 nel 2017) per i quali si è attinto al relativo fondo precostituito. Pensione Contributiva - Il costo sostenuto dall Ente per le pensioni contributive erogate nel corso del 2018 è pari a Euro ,31 con un incremento del 3,24% rispetto al dato consuntivato nel La pensione contributiva è il trattamento pensionistico spettante agli iscritti che, pur avendo raggiunto l età anagrafica richiesta per il conseguimento della pensione di vecchiaia calcolata con metodo retributivo non abbiano tuttavia maturato l anzianità contributiva prevista, fermo il limite minimo di cinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione all Ente. Pensioni per Totalizzazione - Il costo sostenuto dall Ente per le pensioni per totalizzazione (ex art. 71 L. 388/2000) erogate nel corso del 2018 è pari a Euro ,14 con un incremento del 9,32% rispetto al dato consuntivato nel L istituto della totalizzazione consente di cumulare, senza alcun onere per l iscritto, periodi assicurativi non coincidenti fra loro, di durata non inferiore a tre anni, maturati presso gestioni previdenziali diverse al fine del calcolo di un unico trattamento pensionistico (ogni Ente determina la parte di pensione pro-quota in relazione ai periodi di iscrizione maturati e secondo le rispettive norme). Le modalità relative alla liquidazione delle pensioni per totalizzazione, effettuata dall Inps previo accredito delle quote di rispettiva competenza da parte degli Enti interessati, sono state concordate con apposita convenzione ai sensi dell art. 5 del predetto D.Lgs. n. 42 del 2 febbraio Pensioni per Cumulo La voce si riferisce al costo sostenuto dall ente, in base alle modifiche introdotte dal comma 195 dell art. 1 della legge 11/12/2016, n. 232 (estensione dell istituto del cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti, introdotto dalla legge 24/12/2012 n. 228, anche 2

3 agli iscritti alle Casse professionali di cui al D. Lgs. n. 509/94 e 103/96 non già titolari di pensione diretta). Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense ha deliberato di sottoscrivere lo schema di convenzione sulle pensioni in cumulo già approvato all unanimità dall AdEPP in accordo con l Inps, chiedendo comunque all Inps una integrazione all allegato tecnico 2 del testo. Il provvedimento ha consentito di adeguarsi alle novità introdotte dalla Legge di stabilità 2017 (art. 1, commi , Legge n. 232/2016), la quale, a partire dal 1 gennaio 2017, ha esteso l ambito di applicazione del cumulo contributivo (già introdotto dall art. 1, comma , Legge n. 228/2012) alle forme pensionistiche obbligatorie dei lavoratori autonomi, consentendo di cumulare i periodi assicurativi accreditati presso differenti gestioni, senza oneri a carico, per il riconoscimento di un unica pensione da liquidarsi secondo le regole di calcolo previste da ciascun ente e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento. Per l anno 2018 il costo è di euro ,76. Liquidazioni in capitale La voce si riferisce specificamente alla Ricongiunzione ex L. 45/90 che accoglie le liquidazioni di quote a titolo di ricongiunzione a favore di altri Enti. L istituto della ricongiunzione ha come finalità il conseguimento del diritto e della misura ad un unica pensione a fronte di contribuzioni presso più gestioni previdenziali relativamente a rapporti assicurativi non più in atto al momento della presentazione della domanda; a tale fine la gestione o le gestioni interessate trasferiscono a quella in cui opera la ricongiunzione l ammontare dei contributi di loro pertinenza maggiorati dell interesse composto. Viene posto a carico del richiedente l onere pari alla differenza tra la riserva matematica necessaria alla copertura assicurativa relativa al periodo considerato e l importo dei contributi trasferiti dalle altre gestioni. Si sottolinea che l andamento di tale voce presenta caratteristiche di discontinuità che ne rendono difficile il raffronto con periodi precedenti. Indennità di maternità Le indennità riconosciute a tale titolo nel 2018 sono pari ad Euro ,34 con un decremento del 10,1% rispetto al dato consuntivato nel 2017; la spesa sostenuta nell esercizio in 3

4 chiusura si riferisce a n istanze rispetto a n istanze dell esercizio precedente. Tale indennità viene corrisposta anche nel caso di adozioni o affidamenti preadottivi e, sulla base della sentenza della Corte Costituzionale n. 385 del 2005, anche al padre in alternativa alla madre. Con delibera n. 451 del 2008 il Consiglio di Amministrazione della Cassa ha ritenuto applicabili le norme relative ai benefici di fiscalizzazione degli oneri sociali previsti per il contributo di maternità dal già citato decreto legislativo del 26 marzo 2001 n. 151 per quanto concerne le disposizioni dell art. 78 Riduzione degli oneri di maternità che, nei casi di tutela previdenziale obbligatoria, prevede di porre a carico del bilancio dello Stato una parte della prestazione erogata; si rammenta che l art. 83 del D. Lgs. 151/2001 prevede altresì che gli oneri derivanti dal trattamento di maternità debbano trovare copertura con un contributo annuo posto a carico di ogni iscritto a Casse di previdenza ed assistenza per liberi professionisti e deve essere determinato annualmente con delibera verificando la situazione di equilibrio tra contributi da versare e prestazioni da erogare e con successiva presentazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell economia e delle finanze, nonché con gli altri Ministeri per l approvazione finale. Per completezza di informativa si segnala che, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta dell 08 ottobre 2015, recependo le osservazioni Ministeriali sollevate in occasione dell approvazione dell importo del contributo di maternità per l anno 2015, ha deliberato a decorrere dal 2016 la determinazione del contributo di maternità successivamente all approvazione del bilancio consuntivo dell esercizio precedente. Per maggiori dettagli circa il contributo a carico dello Stato si rimanda alla Gestione Contributi del Conto Economico. Altre prestazioni previdenziali e assistenziali Altre prestaz. previdenziali e assistenziali , ,22 0,15% Prestazioni in caso di bisogno , ,00-10,78% Prestazioni a sostegno della famiglia , ,00 0,05% Prestazioni a sostegno della salute , ,67-5,73% Prestazioni a sostegno della professione , ,00 6,15% Prestazioni per spese funerarie , ,55 14,98% 4

5 Premessa Dal 1 gennaio 2016 è entrato in vigore il Nuovo Regolamento per l Erogazione dell Assistenza, (delibera del Comitato dei Delegati del 24/7/15, approvato con nota Ministeriale del 25/9/15 GU Serie Generale n. 240 del 15/1015). Per provvedere all erogazione delle prestazioni, la Cassa (art. 22 c. 1 del Regolamento) stanzia una somma annua parametrata al numero degli iscritti al 31/12 dell anno precedente moltiplicandolo per l importo di Euro 290,00 (oggetto di rivalutazione Istat negli anni successivi); l importo destinato all assistenza non può, comunque, superare il 12,50% del contributo integrativo risultante dall ultimo bilancio (art. 22 c.2 Regolamento) approvato e deve essere ripartito tra le varie prestazioni in sede di approvazione del Bilancio di Previsione (art. 22 c. 3 Regolamento). Le prestazioni assistenziali previste dal nuovo regolamento sono erogate su domanda agli eventi diritto e sono così suddivise: prestazioni in caso di bisogno; prestazioni a sostegno della famiglia; prestazioni a sostegno della salute; prestazione a sostegno della professione; prestazioni per spese funerarie. Segue la tabella riepilogativa delle singole assistenze erogate nel corso del 2018 rinviando per i dettagli sui singoli istituti alla relazione di gestione. Il dato indicato è comprensivo degli accertamenti di fine esercizio, a fronte di istanze pervenute entro il 31/12/2018 ma non ancora definite per integrazione di istruttoria. Per tali voci è stato costituito il Fondo domande di assistenza

6 Art. Descrizione Saldo al ante accertamento Importo accertamento Saldo al Altre prestazioni previdenziali , , ,42 Art. 2 Prestazioni in caso di bisogno art , , ,00 Art. 2/a Erogazioni per bisogno individuale , , ,00 Art. 2/b Erogazioni ultraottantenni , , ,00 Art. 2/c Erogazioni ultrasettantenni , , ,00 Art. 6 Prestazioni a sostegno della famiglia , , ,00 Art. 6/a Erogazioni superstiti/ pensionati cancel. Albi , , ,00 Art. 6/b Erogazioni familiari non autosufficienti , , ,00 Art. 6/c Erogazione borse di studio orfani , ,00 Art. 6/d Erogazione borse di studio ai figli , ,00 Art. 6/e Erog.ne altre provvid.ze a sostegno genitorialità , , ,00 Art. 10 Prestazioni a sostegno della salute , , ,79 Art. 10/a Polizza sanitaria , , ,37 Art. 10/b Convenzioni case di Cura , , ,42 Art. 10/d Oneri polizze e lungodegenza , , ,00 Art. 10/f Oneri per Ospitalità , ,00 Art. 10/g Contributi Assistenza Domiciliare 3.000, , ,00 Art. 14 Prestazioni a sostegno della professione , , ,63 Art. 14/a1 Assistenza indennitaria , , ,63 Art. 14/a2 Convenzioni legate a esercizio professione , ,00 Art. 14/a3 Assistenza x catastrofi o calamita naturali , ,00 Art. 14/a4 Agevolazioni accesso al credito , , ,00 Art. 14/a5 Agevolazioni x concessioni mutui , ,00 Art. 14/a7 Contributo a supporto famiglia/lavoro , ,00 Art. 14/b1 Agevolazioni x credito finalizzato ad avv. studio , ,00 Art. 14/b3 Borse di studio , , ,00 Art. 14/c1 Contr. Sostegno attività professionale , , ,00 Art. 19 Erogazione contributo spese funerarie , , ,00 Art. 19 Contributi spese funerarie , , ,00 Contributi da rimborsare Contributi da rimborsare , ,52-29,83% Restituzione di contributi per cancellazione 0, ,00-100,00% Restituzione di contributi , ,52-29,80% Il costo sostenuto dall Ente per contributi da rimborsare nel 2018 è pari, complessivamente, ad Euro ,97 con un decremento del 29,8% rispetto al consuntivo In base alla normativa attualmente in vigore (art. 8 comma 6 del Regolamento per le prestazioni previdenziali già art. 4 del Regolamento Generale) è prevista la cessazione dell istituto del rimborso dei contributi per cancellazione (che in passato era normato dall art. 21 L. 576/80) 6

7 con l introduzione di fatto dell istituto della pensione contribuiva. Nel dettaglio l importo è costituito da rimborsi per: Restituzione contributi art 22 L.576/80 per Euro ,86 registra un decremento rispetto al 2017 del 1,5%. L istituto si riferisce ai contributi soggettivi degli anni ritenuti non validi ai fini della continuità professionale (così come definita dalla normativa in vigore) richiesta per l ammissione a pensione. Erogazioni ex art. 8, comma 6, del Regolamento per le prestazioni previdenziali (già art. 4 del Regolamento Generale ) per ,11 registrano un decremento del 41,1% rispetto al Si rammenta che in conseguenza dell abrogazione dell istituto del rimborso dei contributi, il Comitato dei Delegati, ha ritenuto di dover adottare delle misure in favore dei superstiti indicati all art. 3 della legge 141/92 nel caso in cui non abbiano maturato il diritto alla pensione indiretta, riconoscendo loro (cfr. delibera del 23 luglio 2004 innovativa dell art. 4 del Regolamento Generale della Cassa) la possibilità di chiedere la liquidazione di una somma corrispondente ai contributi soggettivi pagati entro il tetto reddituale di cui alla lettera a) dell art. 10, comma 1, della legge 576/1980, con la maggiorazione degli interessi legali calcolati dal 1 gennaio dell anno successivo a quello del pagamento, purché ricorra in capo al de cuius una effettiva iscrizione e contribuzione pari ad almeno cinque anni. 7

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