Art. 50. la esatta interpretazione della dichiarazione, il complessivo

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1 Art. 50 Libro I - Soggetti 182 Titolo II Pubblico ministero 50. Azione penale ( 1 ). 1. Il pubblico ministero esercita l azione penale (112 Cost.; 326; coord. 231) quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione (408, 554; att. 125). 2. Quando non è necessaria la querela (336), la richiesta (342), l istanza (341) o l autorizzazione a procedere (343), l azione penale è esercitata di ufficio. 3. L esercizio dell azione penale può essere sospeso o interrotto soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (3, 41, 47, 71, 343, 344, 479) ( 2 ). ( 1 ) Per i singoli atti in cui si concretizza l esercizio dell azione penale, si vedano, in questo codice, gli artt. 405 e 4095 per il processo avanti il tribunale; gli artt. 550 e ss. per il processo avanti il tribunale monocratico; gli artt. 423, 517 e 5182 per la contestazione in udienza del reato connesso e del fatto nuovo. ( 2 ) Per un ipotesi di sospensione del procedimento penale, si vedano l art. 23 del D.L.vo 19 dicembre 1994, n. 758, in materia di lavoro; l art. 45 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia; l art. 3 della L. 20 giugno 2003, n. 140, in materia di processi alle alte cariche dello Stato. u Si veda anche il commento agli artt. 405, 408 e 409. SOMMARIO: a) Competenza; b) Irretrattabilità; c) Attività del P.M. a) Competenza. l Poiché il P.M. è l esclusivo titolare dell azione penale, è abnorme il provvedimento con il quale il giudice inibisca all organo dell accusa nel corso del dibattimento l esercizio dell azione penale nell ambito dei poteri relativi alla modifica della imputazione ed alla contestazione di reati concorrenti o di circostanze aggravanti. * Cass. pen., sez. V, 5 agosto 1999, n (c.c. 2 giugno 1999), P.M. in proc. Ravelli L. [RV213970] l Spetta esclusivamente al P.M. la competenza relativa alla determinazione da assumere circa l esercizio dell azione penale. Ciò importa non solo che il giudice non abbia il potere di procedere ex officio, e quindi in mancanza di una richiesta del P.M., ma anche che il giudice può conoscere dei fatti processuali unicamente nei limiti dell investitura ricevuta essendo compito del P.M. anche la delimitazione del quantum della materia processuale sulla quale il giudice si dovrà pronunciare. (Fattispecie di richiesta del P.M. di archiviazione per due delitti e di restituzione degli atti per una contravvenzione, mentre il Gip aveva disposto l archiviazione anche per tale reato richiamandosi al disposto dell art. 129 c.p.p.). * Cass. pen., sez. VI, 5 marzo 1991 (c.c. 3 dicembre 1990, n. 3473), P.M. in proc. Ghelardini. l La manifestazione della volontà di perseguire il colpevole, atta a rimuovere l ostacolo alla procedibilità nei casi in cui la legge prevede la necessità della querela, non è vincolata a particolari formalità, né deve estrinsecarsi in espressioni sacramentali. È sufficiente infatti che essa risulti inequivocamente nel suo contenuto sostanziale ed, a tal fine, ben può prendersi in esame, quale elemento di giudizio per la esatta interpretazione della dichiarazione, il complessivo comportamento, anche successivo alla dichiarazione stessa, della persona offesa. * Cass. pen., sez. V, 15 marzo 2001, n (ud. 24 gennaio 2001), P.G. in proc. Altomare N. [RV218329] l I provvedimenti del P.M., in quanto atti di parte, non hanno natura giurisdizionale e, come tali, non sono né qualificabili come abnormi (caratteristica esclusiva degli atti in giurisdizione), né impugnabili, quantunque illegittimi. (Fattispecie concernente ricorso del Procuratore Generale della Repubblica avverso provvedimento di diretta trasmissione in archivio, da parte del P.M., di atti ritenuti penalmente irrilevanti). * Cass. pen., sez. un., 24 settembre 2001, n (c.c. 11 luglio 2001), P.M. in proc. Chirico, in Arch. nuova proc. pen. 2001, 596. [RV219598] b) Irretrattabilità. l È illegittimo il provvedimento con il quale il pubblico ministero, dopo avere ordinato l iscrizione sul registro penale di un rapporto in cui siano astrattamente configurate ipotesi di reato, ne disponga successivamente il passaggio nel registro degli atti non costituenti notizia di reato (cosiddetto mod. 45), sul rilievo che i fatti in esso rappresentati sarebbero penalmente irrilevanti. * Cass. pen., sez. II, 13 luglio 1991 (c.c. 14 giugno 1991, n. 4259), P.G. l Una volta emessi la richiesta di rinvio a giudizio o, nel procedimento pretorio, il decreto di citazione a giudizio, il P.M. non può revocarli ostandovi il principio della irretrattabilità dell azione penale, sancito sia dall art. 50, comma terzo, sia dall art. 60, comma secondo, del nuovo c.p.p. Ne consegue che l eventuale provvedimento di revoca emesso deve essere considerato abnorme. (Nella specie la Cassazione ha annullato senza rinvio, per abnormità, un provvedimento del P.M. di revoca di un decreto di citazione, stabilendo altresì che tale annullamento si estendeva anche, a norma dell art. 185, comma primo, del nuovo c.p.p., ad un decreto di archiviazione emesso nel medesimo procedimento e per gli stessi fatti successivamente alla revoca di quello di citazione). * Cass. pen., sez. VI, 16 novembre 1990 (c.c. 19 ottobre 1990, n. 2702), Sica. l Il decreto che dispone il giudizio, emesso ai sensi dell art. 464 c.p.p. a seguito di opposizione a decreto penale, non deve essere obbligatoriamente preceduto dall invito a comparire, atteso che tale adempimento, in quanto finalizzato a consentire un anticipata difesa dell indagato, in vista della possibilità che le indagini preliminari si chiudano con una richiesta di archiviazione, non ha ragion d essere quando l azione penale, per sua natura irretrattabile (arg. ex artt. 50, comma 3, e 60, comma 2, c.p.p.), sia stata già esercitata, come si verifica appunto nel caso di richiesta di decreto penale. * Cass. pen., sez. I, 8 novembre 1999, n (c.c. 20 maggio 1999), P.M. in proc. Benvegù ed altro. [RV214387] c) Attività del P.M. l I provvedimenti del P.M., in quanto atti di parte, non hanno natura giurisdizionale e, come tali, non sono né qualificabili come abnormi (caratteristica esclusiva degli atti in giurisdizione), né

2 183 Titolo II - Pubblico ministero Art. 51 impugnabili, quantunque illegittimi. (Fattispecie concernente ricorso del Procuratore Generale della Repubblica avverso provvedimento di diretta trasmissione in archivio, da parte del P.M., di atti ritenuti penalmente irrilevanti). * Cass. pen., sez. un., 24 settembre 2001, n (c.c. 11 luglio 2001), P.M. in proc. Chirico, in Arch. nuova proc. pen. 2001, 596. [RV219598] l È legittimo, nell ipotesi di restituzione degli atti al pubblico ministero da parte del giudice del dibattimento, l esercizio dell azione penale con modalità diverse da quelle in precedenza utilizzate, atteso che è consentito al titolare della funzione d accusa operare le scelte processuali funzionali a detto esercizio ritenute più opportune nelle diverse situazioni e che tale potere-dovere non incide sul principio di irretrattabilità dell azione penale. * Cass. pen., sez. I, 16 giugno 2001, n (c.c. 10 aprile 2001), P.M. in proc. De Siena e altri. [RV219949] 51. ( 1 ) Uffici del pubblico ministero Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale. 1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate: a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale [o presso la pretura] ( 2 )( 3 ); b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la corte di appello o presso la Corte di cassazione. 2. Nei casi di avocazione (372, 412, 413), le funzioni previste dal comma 1 lett. a) sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello. Nei casi di avocazione previsti dall art. 371 bis, sono esercitate dai magistrati della direzione nazionale antimafia ( 4 ). 3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del titolo I (4 ss.; att. 3). 3 bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, sesto comma, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, ( 5 ) 600, 601, 602, ( 6 ) 416 bis e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416 bis ovvero al fine di agevolare l attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall art. 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e dall articolo 291 quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 ( 7 ) le funzioni indicate nel comma 1 lett. a) sono attribuite all ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente ( 8 ) ( 9 ). 3 ter. Nei casi previsti dal comma 3 bis e dai commi 3 quater e 3 quinquies ( 10 ), se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente ( 8 ). 3 quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. [Si applicano le disposizioni del comma 3 ter] ( 11 ) ( 9 ) ( 12 ). 3 quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater.1, 600 quinquies, 615 ter, 615 quater, 615 quinquies, 617 bis, 617 ter, 617 quater, 617 quinquies, 617 sexies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 640 ter e 640 quinquies del codice penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo sono attribuite all ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente ( 13 ). ( 1 ) Rubrica così sostituita dall art. 3 del D.L. 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, nella L. 20 gennaio 1992, n. 8. Questa disposizione, ai sensi dell art. 15 del medesimo decreto, si applica solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso. La rubrica precedente era: «Uffici del pubblico ministero». ( 2 ) Le parole: «o presso la pretura» sono state soppresse dall art. 175 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno ( 3 ) Si vedano anche gli artt. 2, del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, sull ordinamento giudiziario. ( 4 ) Il secondo periodo di questo comma è stato aggiunto dall art. 3 del D.L. 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, nella L. 20 gennaio 1992, n. 8. Questa disposizione, ai sensi dell art. 15 del medesimo decreto, si applica solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso. Inoltre l art. 16, comma 2, del predetto decreto prevede che questa disposizione decorra dalla pubblicazione sulla G.U. del D.M. che fissa la data di entrata in funzione della Direzione Nazionale Antimafia (D.M. 5 gennaio 1993, in G.U. n. 36 del 13 febbraio 1993). ( 5 ) Le parole: «416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474,» sono state inserite dall art. 15, comma 4, della L. 23 luglio 2009, n. 99. A norma dell art. 15, comma 5, della medesima legge, questa disposizione si applica solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge. ( 6 ) Le parole: «416, sesto comma, 600, 601, 602,» sono state inserite dall art. 6, comma 1, lett. b), della L. 11 agosto 2003, n. 228, recante misure contro la tratta di persone. A norma dell art. 16, comma 2, della stessa legge, la disposizione dell art. 6, comma 1, lett. b), citata, ai soli effetti della determinazione degli uffici cui spettano le funzioni di pubblico ministero o di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari ovvero di giudice dell udienza preliminare, non si applica ai procedimenti nei quali la notizia di reato è stata iscritta nel registro di cui all articolo 335 del codice di procedura penale precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. ( 7 ) Le parole da: «e dall articolo 291 quater...» fino a: « gennaio 1973, n. 43» sono state inserite dall art. 5, comma 2, della L. 19 marzo 2001, n. 92, sulla repressione del contrabbando di tabacchi lavorati. ( 8 ) Comma aggiunto dall art. 3 del D.L. 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, nella L. 20 gennaio 1992, n. 8. Questa disposizione, ai sensi dell art. 15 del medesimo decreto, si applica solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso. ( 9 ) A norma dell art. 157, sesto comma, c.p., i termini di prescrizione sono raddoppiati per i reati previsti da questo comma. ( 10 ) Le parole: «e dai commi 3 quater e 3 quinquies» sono state inserite dall art. 2, comma 1, lett. 0a), n. 1), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n ( 11 ) Le parole fra parentesi quadrate sono state soppresse dall art. 2, comma 1, lett. 0a), n. 2), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n ( 12 ) Questo comma è stato aggiunto dall art. 10 bis del D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, nella L. 15 dicembre 2001, n ( 13 ) Questo comma è stato aggiunto dall art. 11 della L. 18 marzo 2008, n. 48. Si riporta il testo del comma 1 bis dell art. 11, della medesima legge, aggiunto dall art. 12 bis del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125: «1 bis. Le disposizioni di cui al comma 3 quinquies dell articolo 51 del codice di procedura penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano solo ai procedimenti iscritti nel registro di cui al-

3 Art. 51 Libro I - Soggetti 184 l articolo 335 del codice di procedura penale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge». SOMMARIO: a) Funzioni nel giudizio di impugnazione di provvedimenti cautelari; b) Organizzazione dell ufficio Direzione nazionale e procura distrettuale antimafia; c) Funzioni in caso di avocazione. a) Funzioni nel giudizio di impugnazione di provvedimenti cautelari. l Il provvedimento di ammissione dell esame dibattimentale dei soggetti che hanno già reso dichiarazioni è condizionato, nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell art. 51, comma terzo bis, c.p.p., dall apprezzamento discrezionale del giudice, pur quando l esame sia richiesto dalle parti, circa la necessità di un nuovo esame sui medesimi fatti, in relazione alle ragioni che la parte richiedente ha l onere di specificare e, eventualmente, agli ulteriori elementi di fatto emersi. * Cass. pen., sez. II, 3 luglio 2007, n (ud. 20 aprile 2007), Gravina e altri. [RV237147] l Nel procedimento de libertate, la diversa qualificazione giuridica operata dal tribunale del riesame, che, confermando il provvedimento impugnato, esclude la riconducibilità dei fatti alle ipotesi criminose ricomprese nell art. 51 comma terzo bis c.p.p., e quindi nelle attribuzioni ex art. 328 c.p.p. del giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto in cui ha sede il giudice competente, non comporta una pronuncia di incompetenza e non incide sulla validità del provvedimento impugnato, perchè il giudice dell impugnazione, nei limiti della competenza per materia del primo giudice, può dare al fatto una definizione giuridica diversa, e le valutazioni in sede cautelare sono formulate allo stato degli atti e non incidono sulla competenza per il processo principale. * Cass. pen., sez. II, 17 luglio 2006, n (c.c. 26 aprile 2006), P.M. in proc. Leone. [RV234682] l Poiché il diritto di proporre ricorso per cassazione avverso le decisioni emesse dal tribunale in sede di appello o di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali spetta sia al pubblico ministero presso il predetto tribunale, sia a quello che ha chiesto l applicazione della misura, nei procedimenti per uno dei delitti indicati nell art. 51, comma 3 bis, c.p.p., in cui la competenza ad esercitare le funzioni di P.M. nelle indagini preliminari e a richiedere, quindi, le misure coercitive spetta al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, e detto tribunale ha competenza esclusiva alla cognizione del riesame e dell appello de libertate, legittimato al ricorso per cassazione, ai sensi dell art. 311 stesso codice, è solo l organo del P.M. individuato come sopra, e non anche quello del P.M. presso il giudice territorialmente competente a conoscere del reato, a nulla rilevando che quest ultimo sia stato designato a svolgere le funzioni di pubblico ministero nel dibattimento a norma dell art. 51, comma 3 ter c.p.p., stante il principio di tassatività delle impugnazioni, operante non solo relativamente ai casi e ai mezzi di impugnazione, ma anche con riguardo ai soggetti titolari del relativo diritto. (Fattispecie relativa a ricorso per cassazione avverso provvedimento emesso ex art. 310 c.p.p. dal Tribunale di Lecce, proposto dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi nel cui circondario era stata commessa l associazione per delinquere di stampo mafioso, per la quale si procedeva incaricato di sostenere l accusa nel giudizio in corso per detto reato. Nell enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso). * Cass. pen., sez. un., 29 febbraio 2000, n. 3 (c.c. 19 gennaio 2000), P.M. in proc. Zurlo, in Arch. nuova proc. pen. 2000, 142. [RV215213] l In tema di impugnazioni delle sentenze pretorili legittimato è il Procuratore della Repubblica, inteso come ufficio, il cui carattere impersonale, derivante dal disposto dell art. 51 comma terzo c.p.p., impedisce di distinguere tra un magistrato e l altro: invero, la designazione tra di essi fatta dal dirigente dell ufficio è atto di carattere amministrativo, irrilevante all esterno ai fini del procedimento giudiziario. * Cass. pen., sez. IV, 16 luglio 1997, n (ud. 3 giugno 1997), Argento. [RV209284] l Quando il riesame o l appello in materia di misure cautelari hanno ad oggetto provvedimenti di organi giudiziari diversi da quelli esistenti presso il cosiddetto tribunale della libertà, è legittimato a partecipare al procedimento camerale il procuratore della Repubblica presso il tribunale e non quello presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. * Cass. pen., sez. un., 24 luglio 1991 (c.c. 31 maggio 1991, n. 8), Matera. l Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell art. 51, comma 3 bis, c.p.p., la legittimazione a proporre appello avverso la sentenza di primo grado spetta, in base al principio generale stabilito dall art. 570, comma 2, c.p.p., oltre che al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto, anche al rappresentante del pubblico ministero presso il giudice competente, il quale sia stato designato ai sensi del comma 3 ter del citato art. 51 ed abbia presentato le conclusioni. * Cass. pen., sez. I, 8 luglio 1999, n (ud. 5 maggio 1999), Belforte ed altri, in Arch. nuova proc. pen. 1999, 520. l L incompetenza del giudice che ha disposto la misura cautelare è sindacabile in sede di impugnazione della misura stessa e nessuna preclusione sussiste, nel procedimento de libertate, al riconoscimento dell incompetenza del Gip del tribunale non situato nel capoluogo del distretto giudiziario alla emissione di un provvedimento restrittivo per uno dei reati che, ai sensi dell art. 328, comma 1 bis, c.p.p., è funzionalmente attribuito alla competenza del Gip del capoluogo del distretto. Il provvedimento custodiale emesso dal giudice incompetente è perciò nullo, ma la dichiarazione di nullità non ne determina la immediata inefficacia operando il principio della conservazione degli effetti e trovando applicazione l art. 27 c.p.p. poiché a nulla rileva la circostanza che l incompetenza funzionale sia constatata dal giudice del gravame e non direttamente dal giudice che ha emesso il provvedimento custodiale. * Cass. pen., sez. I, 10 maggio 1995, n (c.c. 29 marzo 1995), Carbone. [RV201641]

4 185 Titolo II - Pubblico ministero Art. 51 b) Organizzazione dell ufficio Direzione nazionale e procura distrettuale antimafia. l La disciplina di cui all art. 190 bis c.p.p. (il quale prevede che nei processi di criminalità organizzata e negli altri indicati dall art. 51 comma 3 bis dello stesso codice, quando è richiesto l esame di un teste o di un soggetto indicato dall art. 210 c.p.p. e costoro abbiano già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in altro procedimento, l esame è ammesso solo se il giudice lo ritiene assolutamente necessario) si applica anche nella ipotesi di rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice. * Cass. pen., sez. V, 9 agosto 2001, n (ud. 4 aprile 2001), Carta U. ed altri. [RV219635] l In base alla norma dell art. 570 c.p.p. nei procedimenti previsti dall art. 51, comma 3 bis, c.p.p. la legittimazione ad appellare va riconosciuta al procuratore distrettuale e, nel caso in cui quest ultimo si sia avvalso della facoltà prevista dal comma 3 ter del citato art. 51 c.p.p., anche al rappresentante del pubblico ministero presso il giudice competente che ha presentato le conclusioni nel dibattimento di primo grado. (La Corte nel motivare la decisione ha precisato che alla conclusione riportata non può opporsi che la delega di cui al comma 3 ter, essendo prevista solo per il dibattimento, non sarebbe idonea a conferire al pubblico ministero delegato per l udienza alcun autonomo potere di impugnazione, in quanto la legittimazione ad impugnare deriva direttamente dal secondo comma dell art. 570 c.p.p. che non prevede deroghe nei procedimenti di cui al comma 3 bis del citato art. 51 c.p.p.). * Cass. pen., sez. I, 8 luglio 1999, n (ud. 5 maggio 1999), Belforte. [RV214885] l Nei procedimenti relativi a reati previsti dall art. 51, comma 3 bis c.p.p., che attribuisce l esercizio delle funzioni requirenti nel procedimento di primo grado all ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto, ove tale norma venga derogata alla stregua del comma 3 ter dello stesso articolo secondo il quale se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della repubblica presso il giudice competente, la designazione di altro magistrato non può restare circoscritta al dibattimento, ma comporta l investitura delle funzioni anche per quelle procedure incidentali alla fase dibattimentale che scaturiscono dal dibattimento stesso. (Nella specie è stato riconosciuto al magistrato designato ex art. 51, comma 3 ter, c.p.p. il potere d impugnativa delle ordinanze emesse nel corso del dibattimento e la conseguente partecipazione al giudizio incidentale). * Cass. pen., sez. VI, 9 dicembre 1999, n (c.c. 25 novembre 1999), Beato A ed altro. [RV215425] l Nei procedimenti di criminalità organizzata (nel caso, per il reato di cui all art. 416 bis c.p.) le funzioni di pubblico ministero sono attribuite, ai sensi dell art. 51, comma 3 bis, c.p.p. «all ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo di distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente». Esclusivamente a tale organo inquirente spetta il potere di impugnare i provvedimenti del tribunale de libertate. Né può condurre a diversa conclusione il fatto che il P.M. sia eventualmente designato ex art. 51, comma 3 ter, c.p.p., perché tale delega si riferisce alle «funzioni di pubblico ministero per il dibattimento» e non si estende sino a comprendere il potere di impugnazione, che rimane riservato al pubblico ministero del capoluogo del distretto. * Cass. pen., sez. VI, 27 marzo 2000, n. 632 (c.c. 9 febbraio 2000), P.M. in proc. Corbascio O. [RV215845] l Poiché il P.M. «ripete» la sua competenza dal giudice presso il quale esercita le sue funzioni, in difetto di una espressa disposizione in senso contrario, l organo dell accusa può esercitare le sue funzioni consultive solo nei procedimenti incardinati presso il «suo» giudice. Il principio trova applicazione sia per la partecipazione del P.M. all udienza, sia per l esercizio del diritto di impugnazione ed anche nei procedimenti incidentali, relativi a misure cautelari, personali o reali. Pertanto, qualora il legislatore adoperi genericamente l espressione «pubblico ministero», la stessa deve ritenersi relativa solo al rappresentante dell ufficio presso il giudice procedente, con la conseguenza che, quando il riesame o l appello hanno ad oggetto provvedimenti di organi giudiziari diversi da quelli esistenti presso il tribunale della libertà, è il P.M. costituito presso tale organo ad essere legittimato a ricevere l avviso per l udienza camerale, a partecipare al procedimento ed a proporre l eventuale impugnazione. * Cass. pen., sez. V, 2 marzo 1999, n (ud. 22 dicembre 1998), Marinacci ed altri. [RV212696] l Ai sensi dell art. 51, secondo comma, c.p.p. le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate dai magistrati della Direzione nazionale antimafia soltanto nelle ipotesi previste dall art. 371 bis, terzo comma, lettera b), nn. 1 e 2, c.p.p. (inerzia nelle attività di indagine e violazione dei doveri del P.M. previsti ai fini di coordinamento delle indagini ai sensi dello stesso art. 371) e, sempre, per i soli procedimenti riguardanti i delitti tassativamente elencati dal terzo comma bis dell art. 51, previo decreto di avocazione emesso dal procuratore nazionale antimafia e della D.N.A., a norma degli artt. 15 e 16, D.L. n. 367 del 1991 convertito nella L. n. 8 del 1992, si applicano solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del citato decreto legge. (Fattispecie nella quale si è ritenuto che, essendo stato il relativo procedimento iniziato prima di tale data nessuna funzione potevano svolgere il procuratore nazionale antimafia e i suoi sostituti, pur essendosi ritenuta l insussistenza di qualsivoglia tipo di nullità, per essere stata sottoscritta la richiesta di proroga dei termini di custodia cautelare anche da un sostituto procuratore della Repubblica, legittimato a «requirere» presso il Gip competente a norma del citato art. 51). * Cass. pen., sez. I, 23 marzo 1994, n. 658 (c.c. 1 febbraio 1994), Lovreglio. l Quando il provvedimento di fermo sia stato emesso da un sostituto di una procura distrettuale antimafia ed il fermo venga eseguito nel territorio di altra giurisdizione, la competenza per richiedere non solo la convalida, ma anche l emissione della misura cautelare spetta al P.M. presso il tribunale del luogo ove il fermo viene eseguito. * Cass. pen., sez. V, 20 settembre 1996, n (c.c. 3 maggio 1996), Barbieri R. [RV206126]

5 Art. 51 Libro I - Soggetti 186 l Rientra nelle funzioni del magistrato addetto alla procura distrettuale antimafia richiedere provvedimenti cautelari attinenti ai reati elencati tassativamente nell art. 51, terzo comma bis, c.p.p. Peraltro l eventuale disconoscimento della qualifica giuridica al fatto di reato, come rientrante tra quelli elencati nella suddetta norma, effettuato, successivamente alla richiesta del rappresentante dell accusa, dal giudice adito, non rende illegittimo, con giudizio ex post, l esercizio di funzione ex ante legittimamente espletato dal menzionato pubblico ministero in ossequio alla disposizione in questione. Altrimenti opinandosi, invero, si verrebbe a ledere il principio, costituzionalmente garantito (art. 101, secondo comma della Costituzione), della soggezione del giudice soltanto alla legge, in quanto sarebbe una parte, quale nell attuale regime processuale è il pubblico ministero, a determinare senza limiti giuridici la qualificazione del fatto di reato e, quindi, la competenza del giudice. * Cass. pen., sez. I, 16 marzo 1994, n. 570 (c.c. 28 gennaio 1994), Baglio. l La direzione distrettuale antimafia non è che una parte interna della procura della Repubblica presso il tribunale del capoluogo distrettuale, priva di rilevanza esterna, assorbita nell impersonalità dell ufficio, con l ovvia conseguenza che ogni magistrato dell ufficio, previa delega del capo, può espletare funzioni inquirenti e requirenti in procedimenti diversi da quelli di cui all art. 51, terzo comma, c.p.p., e negli stessi procedimenti attribuiti alla trattazione della direzione distrettuale antimafia, le funzioni relative possono essere espletate, sia pure in via eccezionale, da magistrati dell ufficio diversi da quelli designati per la composizione della D.D.A. * Cass. pen., sez. I, 11 marzo 1994, n. 620 (c.c. 31 gennaio 1994), Monti ed altri. l Ai fini dell individuazione della competenza attribuita alla procura distrettuale antimafia dal comma 3 bis dell art. 51 c.p.p., il criterio distintivo tra delitti commessi «avvalendosi delle condizioni previste dall art. 416 bis c.p.» o al fine di agevolare l attività di associazioni mafiose, e delitti che tali connotati non hanno, non può essere restrittivo, nel senso che essa non possa essere ravvisata in ipotesi diverse da quelle in cui sia stata esplicitamente contestata l aggravante prevista dall art. 7 D.L. n. 152 del 1991, giacché, in caso contrario, si vanificherebbe la ratio del citato art. 51, che ha inteso accentrare nelle mani del procuratore della Repubblica distrettuale tutte le indagini comunque connesse a fatti di mafia. Ed invero deve ritenersi la competenza del procuratore «antimafia» e, quindi, quella del Gip presso il corrispondente tribunale, in ordine a reati che, quantunque non aggravati ai sensi del citato art. 7, siano comunque connessi con l attività di associazioni mafiose. * Cass. pen., sez. I, 16 luglio 1997, n (c.c. 12 giugno 1997), P.M. in proc. Fragnoli. [RV208481] l L art. 51 comma terzo bis c.p.p. che prevede una deroga assoluta ed esclusiva alle regole sulla competenza per territorio, limitata ai reati in esso contemplati, è entrato a far parte del sistema normativo sulla competenza in generale, con la conseguenza: a) che per i reati in esso previsti, nell ambito del distretto, v è deroga ad ogni altro criterio di competenza in favore dell ufficio del P.M. presso il tribunale del capoluogo; b) che per la distribuzione della competenza del territorio delle procure dei diversi capoluoghi (Direzioni distrettuali antimafia) deve aversi riguardo alle regole poste dagli artt. 8 ss. c.p.p.; c) che analogo principio deve valere per i casi di connessione di procedimenti relativi ai reati di cui al citato art. 51, avuto riguardo agli artt. 12 ss. c.p.p., e in particolare all art. 16; d) che la regola posta dal citato art. 12 si estende anche alla competenza per territorio determinata dalla connessione, con i procedimenti relativi ai reati di cui all art. 51, di altri procedimenti relativi ad ogni altra specie di reato, consumato o tentato, sia all esterno sia all interno del distretto in cui ha sede l ufficio del P.M. del capoluogo; e) che lo stesso art. 51 stabilisce la competenza funzionale dell ufficio del P.M. (D.D.A.) del capoluogo del distretto e dei tribunali compresi nello stesso distretto, nel senso che, in caso di connessione dei procedimenti prevale la competenza del P.M. e dei giudici di cui al citato art. 51, anche in deroga al dettato dell art. 16 primo comma c.p.p. * Cass. pen., sez. V, 7 luglio 1993, n (c.c. 25 maggio 1993), Anastasio. l Ai fini dell individuazione della speciale competenza per le indagini preliminari attribuita alla procura distrettuale antimafia ai sensi dell art. 51, comma 3 bis, c.p.p., il criterio distintivo tra delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l attività di un associazione per delinquere di tipo mafioso, e delitti che tali connotati non hanno, non può essere restrittivo, in quanto così opinando si vanificherebbe la ratio della norma che ha inteso accentrare nelle mani del procuratore della Repubblica distrettuale tutte le indagini comunque connesse a fatti di mafia, le quali presuppongono e comportano una più completa ed approfondita conoscenza del fenomeno criminoso; deve pertanto ritenersi applicabile la norma predetta, con conseguente attribuzione della competenza per lo svolgimento delle indagini preliminari alla procura distrettuale, anche in ipotesi diverse da quelle in cui sia stata contestata l aggravante di cui all art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in L. 12 luglio 1991, n. 203), il cui testo, riferendosi ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall art. 416 bis c.p. ovvero ai fini di agevolare l attività di un associazione per delinquere di tipo mafioso, riproduce letteralmente il disposto del predetto comma 3 bis dell art. 51 c.p.p. (Nella specie la Corte ha ritenuto la competenza della procura distrettuale e del giudice per le indagini preliminari individuato ai sensi dell art. 328, comma 1 bis, c.p.p. nell ipotesi di estorsione aggravata ai sensi dell art. 628, comma 3, n. 3, c.p., per essere stata la violenza o minaccia posta in essere da soggetto appartenente ad associazione mafiosa). * Cass. pen., sez. II, 29 maggio 1996, n (c.c. 15 aprile 1996), Bianchini ed altro. [RV205275] l Nei procedimenti relativi ai reati previsti dall art. 51, comma terzo bis, c.p.p., il giudice competente a celebrare il giudizio abbreviato è quello del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente ai sensi dell art. 328, comma primo bis, c.p.p. * Cass. pen., sez. VI, 11

6 187 Titolo II - Pubblico ministero Art. 52 novembre 2003, n (ud. 3 luglio 2003), Serra e altri. [RV227024] l In tema di competenza territoriale, l art. 51, comma terzo bis, c.p.p. prevede, limitatamente ai reati in esso contemplati, una deroga assoluta ed esclusiva degli ordinari criteri determinativi della competenza e tale norma esercita una vis actractiva nei confronti dei delitti connessi. Ne consegue che la competenza della procura distrettuale, legittimamente radicata in relazione ad un debito previsto dall art. 51, comma terzo bis, c.p.p., si estende a tutti i reati commessi ed agli imputati dello stesso procedimento. * Cass. pen., sez. I, 8 agosto 2006, n (c.c. 15 giugno 2006), confl. comp. Gip Trib. Foggia e Gip Trib. Bari in proc. Russo ed altri. u Si veda anche il commento all art c) Funzioni in caso di avocazione. l Il procuratore generale della Repubblica, che abbia avocato un procedimento di competenza del pretore, ha il potere, ai sensi dell art. 72 dell ordinamento giudiziario, come modificato dall art. 22 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, di delegare le funzioni del pubblico ministero nell udienza dibattimentale a uno dei soggetti diversi dai magistrati professionali ivi indicati, e in particolare a un ufficiale di polizia giudiziaria. In questo caso, l ordinanza con la quale il pretore dichiari nulla la delega integra un provvedimento abnorme, in quanto interferisce sulla legittima e insindacabile scelta del procuratore generale circa i modi e le forme della partecipazione al dibattimento dell ufficio del pubblico ministero e, obbligando il procuratore generale a un comportamento non dovuto, può condizionare il corso ulteriore del giudizio, provocandone una stasi non rimediabile, senza l intervento della Cassazione. * Cass. pen., sez. V, 4 febbraio 1992, n. 9 (c.c. 8 gennaio 1992), P.M. in proc. Savant. 52. Astensione. 1. Il magistrato del pubblico ministero ha la facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza. 2. Sulla dichiarazione di astensione decidono, nell ambito dei rispettivi uffici, [il procuratore della Repubblica presso la pretura,] ( 1 ) il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore generale. 3. Sulla dichiarazione di astensione del procuratore della Repubblica presso il tribunale e del procuratore generale presso la corte di appello decidono, rispettivamente, il procuratore generale presso la corte di appello e il procuratore generale presso la Corte di cassazione ( 2 ). 4. Con il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione, il magistrato del pubblico ministero astenuto è sostituito con un altro magistrato del pubblico ministero appartenente al medesimo ufficio. Nondimeno, quando viene accolta la dichiarazione di astensione [del procuratore della Repubblica presso la pretura,] ( 3 ) del procuratore della Repubblica presso il tribunale e del procuratore generale presso la corte di appello, può essere designato alla sostituzione altro magistrato del pubblico ministero appartenente all ufficio ugualmente competente determinato a norma dell art. 11. ( 1 ) Le parole: «il procuratore della Repubblica presso la pretura,» sono state soppresse dall art. 176, comma 1, lett. a), del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno ( 2 ) Questo comma è stato così sostituito dall art. 176, comma 1, lett. b), del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno Si riporta il testo previgente: «3. Sulla dichiarazione di astensione del procuratore della Repubblica presso la pretura, del procuratore della Repubblica presso il tribunale e del procuratore generale presso la corte di appello decidono, rispettivamente, il procuratore della Repubblica presso il tribunale, il procuratore generale presso la corte di appello e il procuratore generale presso la Corte di cassazione». ( 3 ) Le parole: «del procuratore della Repubblica presso la pretura,» sono state soppresse dall art. 176, comma 1, lett. a), del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno l In materia di abuso d ufficio determinato dalla violazione dell obbligo di astensione, l espressione «omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti», contenuta nell art. 323 c.p., deve essere letta nel senso che la norma ricollega l obbligo di astensione a due ipotesi distinte e alternative: quella dell obbligo di carattere generale, derivante dall esistenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, e quella della verificazione dei singoli casi in cui l obbligo sia prescritto da altre disposizioni di legge che vengono richiamate in via generale. Tale richiamo esteso, secondo lo schema della norma penale in bianco, anche alle norme speciali di futura emanazione delinea, in vero, un sistema in cui l ipotesi di carattere generale e quelle particolari risultano armonizzate grazie a un effetto parzialmente abrogante che esclude ogni possibile contrasto. Ciò nel senso che, in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, la facoltà di astensione eventualmente prevista da una norma speciale viene abrogata e sostituita dall obbligo di astensione derivante, appunto, dalla presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto. (Ipotesi che si verifica, come nella fattispecie, con riferimento all art. 52 c.p.p., che prevede la facoltà di astensione del pubblico ministero quando esistono gravi ragioni di convenienza, giacché, in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, detta facoltà di astensione, ai fini che interessano, è abrogata e sostituita dall obbligo di astensione). * Cass. pen., sez. VI, 2 marzo 2005, n. 7992, Evangelista. l La disposizione di cui all art. 52, comma 4, c.p.p., si riferisce, per contenuto e collocazione sistematica, al solo pubblico ministero, disciplinandone il corretto funzionamento nei casi di astensione previsti nei commi precedenti dello stesso articolo e dettando all uopo varie regole fra cui quella, in ipotesi di astensione del procuratore della Repubblica e del procuratore generale, della possibilità di sostituzione del magistrato astenuto con altro magistrato appartenente ad un ufficio del pubblico ministero egualmente competente, designato a norma dell art. 11 c.p.p.; il richiamo a quest ultima norma, pertanto, deve intendersi operato, secondo una corretta interpretazione, esclusivamente al limitato fine della individuazione del magistrato sostituto, la cui conseguente legittimazione rimane ristretta allo svolgimento dell attività ricadente nell ambito delle indagini preliminari, senza alcuna influenza sulla competenza territoriale del giudice che resta stabilita secondo le regole generali ex artt. 8 e 9 c.p.p. * Cass. pen., sez. I, 16 novembre

7 Art. 53 Libro I - Soggetti , n (c.c. 30 ottobre 1995), confl. comp. Gip Pret. Fermo e Gip Pret. Perugia in proc. Lattanzi. [RV203098] l È irrituale il provvedimento con il quale il pretore, dopo la dichiarazione di astensione del pubblico ministero, disponga la trasmissione degli atti all ufficio di quest ultimo, in quanto non è consentita la regressione del procedimento a una fase ormai superata. (Fattispecie, nella quale la S.C. ha affermato che il giudice, in una simile circostanza avrebbe dovuto rinviare il dibattimento in attesa di conoscere le determinazioni del Procuratore della Repubblica in ordine alla designazione di altro magistrato dell ufficio). * Cass. pen., sez. I, 17 aprile 1998, n (c.c. 16 marzo 1998), P.M. in proc. Catania. [RV210341] 53. Autonomia del pubblico ministero nell udienza. Casi di sostituzione. 1. Nell udienza, il magistrato del pubblico ministero esercita le sue funzioni con piena autonomia ( 1 ). 2. Il capo dell ufficio provvede alla sostituzione del magistrato nei casi di grave impedimento, di rilevanti esigenze di servizio e in quelli previsti dall art. 36 comma 1 lett. a), b), d), e). Negli altri casi il magistrato può essere sostituito solo con il suo consenso. 3. Quando il capo dell ufficio omette di provvedere alla sostituzione del magistrato nei casi previsti dall art. 36 comma 1 lett. a), b), d), e), il procuratore generale presso la corte di appello designa per l udienza un magistrato appartenente al suo ufficio (372, lett. b). ( 1 ) Si veda anche l art. 70 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, sull ordinamento giudiziario, come sostituito dall art. 20 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, recante modifiche della suddetta normativa. SOMMARIO: a) Finalità della norma; b) Sostituzione. a) Finalità della norma. l Nel vigente sistema processuale penale è prevista l insostituibilità, a pena di nullità, del giudice, non del magistrato che rappresenta l ufficio del pubblico ministero nel giudizio e che è parte. La norma di cui all art. 53 c.p.p. consente, anzi, la sostituzione di tale magistrato con altro magistrato dello stesso ufficio o di quello superiore, e ne disciplina i casi, non nell interesse diretto delle parti, bensì per la corretta organizzazione di quegli uffici e soprattutto al fine di garantire l integrità del ruolo dell accusa, ponendola al riparo da eventuali abusi dei dirigenti di quegli uffici, assicurandone l autonomia o l indipendenza non solo verso l esterno, ma anche all interno del medesimo ufficio. (Fattispecie di ritenuta manifesta infondatezza del motivo con cui l imputato aveva dedotto la nullità del giudizio per irrituale sostituzione del P.M. in una delle udienze). * Cass. pen., sez. I, 30 maggio 1991, n (ud. 12 aprile 1991), Calò. l Il capo dell ufficio del pubblico ministero non può contestare con l impugnazione, salvi i casi di violazione di legge, l esercizio del potere discrezionale del magistrato da lui delegato nell espressione del consenso al giudizio abbreviato e, ancor prima, nella scelta del giudizio immediato dal quale il primo è scaturito. Siffatta contestazione è in contrasto non soltanto con il principio dell autonomia del pubblico ministero designato, ma, ancor più incisivamente, con quello preminente della dialettica processuale, per il quale sono le parti direttamente in causa a svolgere le azioni e a esprimere i pareri, più o meno vincolanti, in esplicazione di una esclusiva e piena autonomia discrezionale. Al capo dell ufficio spetta soltanto il potere di sostituzione del pubblico ministero designato, nei casi espressamente previsti dalla legge, e quello generale di impugnazione dei provvedimenti del giudice, limitato a violazioni di legge. * Cass. pen., sez. II, 30 luglio 1991, n (ud. 4 dicembre 1990), Fusaro. b) Sostituzione. l L art. 53, comma 2 c.p.p. prevede che il magistrato del P.M. che esercita le funzioni in udienza può essere sostituito, fatti salvi i casi di cui alla prima parte della disposizione citata, solo con il suo consenso. Questo, peraltro, può essere manifestato sia in forma espressa che tacita, e in tale seconda ipotesi è desumibile da fatti concludenti. (Fattispecie nella quale il tacito consenso alla sostituzione è stato dedotto dalla lieve entità del fatto sub iudice e dalla mancanza di contrasti sull impostazione accusatoria tra il magistrato sostituito e quello dirigente l ufficio). * Cass. pen., sez. V, 7 settembre 1994, n (ud. 30 giugno 1994), Garbin. l Anche nell ipotesi in cui venga ravvisata la partecipazione alle indagini preliminari dell ufficiale di polizia delegato ad esercitare le funzioni di P.M. alla udienza innanzi al pretore, ciò non comporta la nullità di ordine generale ex art. 178, lett. b), c.p.p., conseguente alla inosservanza delle disposizioni concernenti l iniziativa del P.M. nell esercizio dell azione penale e la sua partecipazione al procedimento. La suddetta nullità, infatti, trova applicazione nei casi in cui il rappresentante del P.M. non ha i requisiti essenziali per ricoprire l incarico ovvero non fa parte dell ufficio del pubblico ministero, inteso nella sua istituzione funzionale ed unitaria. Il che non si verifica quando, con delega nominativa del procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale, il potere di esercitare le funzioni di pubblico ministero in udienza viene conferito ad uno dei soggetti appartenenti alle categorie indicate nel primo comma dell art. 72 dell ordinamento giudiziario (uditori giudiziari, vice procuratori onorari, ufficiali di polizia giudiziaria), con ciò attuandosi un vero e proprio trasferimento di funzioni a persona legittimata, che in tal modo realizza a suo favore i necessari requisiti di capacità, di cui l organo requirente deve essere provvisto al fine della validità degli atti compiuti. Ciò non esclude, peraltro, che il soggetto ritualmente delegato venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità, del tipo di quelle previste dall art. 36, primo comma, lett. a), b), d), e) c.p.p., alle quali occorra ovviare con la sostituzione, di cui all art. 53, secondo e terzo comma c.p.p. * Cass. pen., sez. VI, 30 settembre 1996, n (ud. 3 luglio 1996), Bartolomei. [RV205909] 54. Contrasti negativi tra pubblici ministeri ( 1 ). 1. Il pubblico ministero, se durante le indagini preliminari (326 ss.) ritiene che il reato appartenga alla competenza (4 ss.) di un giudice diverso da quello presso cui egli esercita le funzioni, trasmette immediatamente gli atti all ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente (22).

8 189 Titolo II - Pubblico ministero Art Il pubblico ministero che ha ricevuto gli atti, se ritiene che debba procedere l ufficio che li ha trasmessi, informa il procuratore generale presso la corte di appello ovvero, qualora appartenga a un diverso distretto, il procuratore generale presso la Corte di cassazione. Il procuratore generale, esaminati gli atti, determina quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne dà comunicazione agli uffici interessati (att. 4). 3. Gli atti di indagine preliminare (358 ss.) compiuti prima della trasmissione o della designazione indicate nei commi 1 e 2 possono essere utilizzati nei casi e nei modi previsti dalla legge. 3 bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano in ogni altro caso di contrasto negativo tra pubblici ministeri ( 2 ). ( 1 ) Rubrica così sostituita dall art. 8 del D.L.vo 14 gennaio 1991, n. 12, recante norme integrative e correttive del processo penale. ( 2 ) Comma aggiunto dall art. 8 del D.L.vo 14 gennaio 1991, n. 12, recante norme integrative e correttive del processo penale. SOMMARIO: a) Designazione del P.M. competente; b) Inammissibilità del conflitto di competenza e giurisdizione; c) Legittimazione a sollevare il contrasto; d) Contrasti negativi; e) Questione di legittimità costituzionale. a) Designazione del P.M. competente. l Nel sistema del nuovo c.p.p. la risoluzione dei contrasti tra gli uffici del P.M. è stata demandata all ufficio del P.M. sovraordinato (art. 54 del codice). La designazione dell ufficio del P.M. tenuto a procedere, compiuta dal P.M. sovraordinato ha carattere vincolante per l ufficio designato nell ambito delle indagini preliminari. Peraltro la designazione non può considerarsi immodificabile a fronte dell emergere di situazioni nuove nel corso delle indagini preliminari, che giustifichino una nuova e diversa valutazione per ragione di materia o territoriale. * Cass. pen., sez. I, 14 marzo 1990 (c.c. 19 febbraio 1990, n. 406), Facchineri. b) Inammissibilità del conflitto di competenza e giurisdizione. l Non sussiste un conflitto di competenza qualora un primo Gip abbia emesso il provvedimento cautelare richiesto dal pubblico ministero e successivamente, a seguito di trasmissione degli atti da una procura ad altra ritenuta territorialmente competente nel prosieguo delle indagini, un secondo Gip, ritenuta la propria competenza, emetta una nuova misura cautelare, in quanto non vi è una «contemporanea» cognizione dello stesso fatto, bensì una diacronica investitura di giudici diversi. * Cass. pen., sez. IV, 5 giugno 2003, n (c.c. 13 marzo 2003), Pintus, in Arch. nuova proc. pen. 2003, 573. [RV225337] l Il P.M. non può mai richiedere al Gip di dichiararsi incompetente perché ove egli ritenga tale incompetenza deve trasmettere gli atti all ufficio del P.M. presso il giudice competente; pertanto, qualora egli si rivolga al Gip presso il tribunale ove esercita le funzioni, deve necessariamente proporre una domanda di merito e non può limitarsi a chiedere che detto Gip si dichiari incompetente posto che tale pronuncia non sarebbe di alcuna utilità. (Fattispecie nella quale il P.M. aveva richiesto al Gip di dichiarare la propria incompetenza su un istanza di dissequestro avanzata dall indagato. Affermando il principio di cui sopra la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del P.M. avverso l ordinanza del giudice che aveva, ritenendo inammissibile la richiesta del P.M., ordinato la restituzione degli atti allo stesso affinché li rimettesse a quello ritenuto competente oppure formulasse opposizione sulla istanza di dissequestro fondata sul merito). * Cass. pen., sez. I, 1 dicembre 1994, n (c.c. 21 ottobre 1994), P.M. in proc. Rustici. l Per l instaurazione di un conflitto di competenza la conflittualità tra giudici deve essere attuale e non meramente potenziale o strumentale creata a fini di ovviare a presunte imprecisioni di qualificazione giuridica che, nella fase delle indagini preliminari, di cui è titolare esclusivo il P.M., possono essere altrimenti ovviate (ad esempio ricorrendo alle modalità di cui agli artt. 54 ss. c.p.p., in tema di contrasti tra pubblici ministeri). (Fattispecie nella quale il Gip presso il tribunale aveva disposto l archiviazione degli atti concernenti il reato di rapina ed il P.M. presso la pretura, cui quello presso il tribunale aveva trasmesso gli atti per il residuo reato di lesioni personali e di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, nel richiedere al Gip presso la pretura l archiviazione per mancanza di querela per tale ultimo reato e la restituzione degli atti per lesioni, aveva prospettato la possibilità di sollevare conflitto di competenza in ordine al fatto oggetto del decreto di archiviazione del Gip del tribunale; affermando il principio di cui sopra la Cassazione ha dichiarato inesistente il conflitto così elevato dal Gip pretorile). * Cass. pen., sez. I, 1 dicembre 1994, n (c.c. 29 settembre 1994), confl. comp. Gip Trib. Torino e Gip Pret. Torino in proc. John Roseline. l I conflitti di competenza e di giurisdizione sono configurabili, e quindi ammissibili, soltanto tra giudici. Non sono, invece, configurabili tra pubblici ministeri, i cui contrasti sono regolati dagli artt. 54 ss. c.p.p., né tra pubblico ministero e giudice, data la qualità di parte, sia pure pubblica, che il pubblico ministero ha nel contesto del nuovo processo penale. * Cass. pen., sez. I, 22 marzo 1993, n. 714 (c.c. 19 febbraio 1993), Egizio. l Nel sistema accolto nel nuovo c.p.p. in tema di conflitti di giurisdizione e di competenza, il conflitto è configurabile soltanto tra organi aventi potestà giurisdizionale, di tal che dalla previsione dei «casi analoghi» di cui al comma secondo dell art. 28 del codice esulano le ipotesi in cui uno degli antagonisti è un organo del P.M. In una posizione del tutto eccezionale rispetto al «tipo» di conflitto disegnato dalla nuova normativa penale processuale, vengono a configurarsi i contrasti tra i diversi uffici del P.M. disciplinati dal comma secondo dell art. 54 del codice norma che concerne esclusivamente la fase delle indagini preliminari trattasi di conflitti a carattere non giurisdizionale che il procuratore generale presso la Corte di appello o presso la Corte di cassazione risolve autoritativamente ma non anche definitivamente giacché la sua determinazione resta limitata nell ambito temporale delle indagini preliminari e non acquista mai l autorità del giudicato propria delle pronunce della S.C. regolatrice. * Cass. pen., sez. I, 14 marzo 1990 (c.c. 20 febbraio 1990, n. 429), Ruta. u Si veda anche il commento all art. 28.

9 Art. 54 bis Libro I - Soggetti 190 c) Legittimazione a sollevare il contrasto. l I contrasti tra uffici del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari possono essere sollevati esclusivamente dagli uffici interessati del predetto organo, come previsto dagli artt. 54, 54 bis e 54 ter c.p.p., con la conseguenza che le parti private non possono eccepire la violazione delle norme relative alle attribuzioni dei predetti uffici. * Cass. pen., sez. V, 2 luglio 1993, n (c.c. 12 maggio 1993), Guarella. d) Contrasti negativi. l Costituisce contrasto negativo tra uffici del pubblico ministero, da risolversi ai sensi dell art. 54 c.p.p., e non conflitto fra giudici, rientrante nelle previsioni di cui all art. 28 c.p.p., quello che derivi dall avvenuta pronuncia, da parte di distinti giudici per le indagini preliminari, su richiesta dei rispettivi uffici del pubblico ministero, di provvedimenti formalmente qualificati come di archiviazione ma in realtà non rispondenti, sotto il profilo sostanzialistico, alla detta qualifica, in quanto aventi ad oggetto non la fondatezza della notitia criminis, ma l inquadramento giuridico in una o in un altra fattispecie astratta di reato dei fatti per cui si procede. * Cass. pen., sez. I, 19 novembre 1996, n (c.c. 24 settembre 1996), confl. comp. in proc. Villari. [RV206002] l È da considerare irrituale, ma non produttivo di nullità assoluta o a regime c.d. «intermedio», il provvedimento con il quale un ufficio del pubblico ministero, al quale siano stati trasmessi gli atti di un procedimento a seguito di sentenza declinatoria della competenza territoriale pronunciata dal giudice del dibattimento, abbia a sua volta trasmessi i dati atti, previa effettuazione di ulteriori indagini, ad altro ufficio del pubblico ministero (diverso da quello che aveva originariamente proceduto), il quale abbia quindi nuovamente chiesto ed ottenuto il rinvio a giudizio dell imputato davanti al tribunale presso il quale detto ultimo ufficio era costituito. * Cass. pen., sez. III, 9 febbraio 2001, n (c.c. 11 gennaio 2001), Sardinas, in Arch. nuova proc. pen. 2001, 150. l È da considerarsi abnorme non solo il provvedimento che per la sua singolarità risulti avulso dall ordinamento processuale, ma altresì il provvedimento che, pur configurandosi in astratto come espressione di un potere legittimo, si esplichi, al di là di ogni ragionevole nel limite, oltre i casi consentiti e le ipotesi previste; ne consegue che deve ritenersi affetto da abnormità il provvedimento con il quale il Gip reiteri, dopo la risoluzione da parte del Procuratore Generale del contrasto negativo di competenza tra due uffici del pubblico ministero del distretto, il decreto di archiviazione già emesso prima che fosse sollevato il contrasto, atteso che, a norma dell art. 54 c.p.p., la determinazione del P.G., che risolve il contrasto determinando la competenza di uno degli uffici del P.M., non comporta altro che la prosecuzione delle indagini da parte dell ufficio designato, pertanto senza nessuna interferenza sullo sviluppo processuale in corso e perciò senza che, in particolare, sia necessaria la reiterazione di alcun atto precedentemente assunto. * Cass. pen., sez. VI, 12 ottobre 2000, n (c.c. 22 marzo 2000), P.G. in proc. Amato. [RV217317] l Il provvedimento con il quale il P.M. ricevuti gli atti dal tribunale di altro circondario, dichiaratosi incompetente per territorio con sentenza, disponga, ritenutosi a sua volta incompetente per territorio con provvedimento ex art. 54 c.p.p. la trasmissione degli atti al P.M. nella cui competenza territoriale ritenga rientrare il procedimento, omettendo di sollecitare in proposito una pronuncia del giudice, è illegittimo; peraltro non si verte in un caso di carenza assoluta del potere di iniziativa del P.M., di cui all art. 178 c.p.p., né in ipotesi di abnormità, bensì di uso scorretto del potere ordinatorio rimediabile con il tempestivo esercizio delle facoltà di proposizione di eccezione e di impugnazione. * Cass. pen., sez. III, 9 febbraio 2001, n (c.c. 11 gennaio 2001), Sardinas A. [RV218323] e) Questione di legittimità costituzionale. l È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell art. 54 c.p.p. in relazione all art. 111, comma 1 Cost., nella parte in cui non prevede, in caso di trasmissione degli atti da un pubblico ministero ad un altro pubblico ministero presso un diverso giudice, la caducazione della misura cautelare già disposta e non reiterata dal giudice competente nei termini indicati dall art. 27 c.p.p., in quanto i presupposti e le condizioni di inefficacia della misura cautelare sono regolati in modo specifico della legge (art. 27 c.p.p.) secondo i principi del giusto processo. * Cass. pen., sez. IV, 1 ottobre 2002, n (c.c. 4 luglio 2002), Nikulaj Arben. [RV222607] 54 bis. ( 1 ) Contrasti positivi tra uffici del pubblico ministero. 1. Quando il pubblico ministero riceve notizia che presso un altro ufficio sono in corso indagini preliminari a carico della stessa persona e per il medesimo fatto in relazione al quale egli procede, informa senza ritardo il pubblico ministero di questo ufficio richiedendogli la trasmissione degli atti a norma dell art. 54 comma Il pubblico ministero che ha ricevuto la richiesta, ove non ritenga di aderire, informa il procuratore generale presso la corte di appello ovvero, qualora appartenga a un diverso distretto, il procuratore generale presso la corte di cassazione. Il procuratore generale, assunte le necessarie informazioni, determina con decreto motivato, secondo le regole sulla competenza del giudice, quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne dà comunicazione agli uffici interessati. All ufficio del pubblico ministero designato sono immediatamente trasmessi gli atti da parte del diverso ufficio. 3. Il contrasto si intende risolto quando, prima della designazione prevista dal comma 2, uno degli uffici del pubblico ministero provvede alla trasmissione degli atti a norma dell art. 54 comma Gli atti di indagine preliminare compiuti dai diversi uffici del pubblico ministero sono comunque utilizzabili nei casi e nei modi previsti dalla legge. 5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano in ogni altro caso di contrasto positivo tra pubblici ministeri. ( 1 ) Articolo inserito dall art. 2 del D.L. 20 novembre 1991, n. 367, istitutivo della Direzione Nazionale Antimafia, convertito, con modificazioni, nella L. 20 gennaio 1992, n. 8. l Il conflitto positivo «proprio», nel nuovo come nell abrogato codice di procedura penale, presuppone ed esige l assoluta coincidenza tra fattispecie ontologiche, con totale ed integrale sovrapponibilità, per modo che in due o più sedi giudiziarie risultino

10 191 Titolo II - Pubblico ministero Art. 54 ter contemporaneamente pendenti diversi procedimenti penali aventi il medesimo oggetto, ciascuno dei quali integranti la iterazione degli altri. È in tale situazione, infatti, che soccorre la normativa in tema di conflitti, occorrendo, per fini di ordine processuale e di giustizia sostanziale, la reductio ad unum dei processi duplicati, davanti all unico giudice competente per l unico fatto-reato oggetto di giudizio. Invece, il carattere meramente omologo di fattispecie ontologicamente e storicamente diversificate dà luogo a distinti reati, per ciascuno dei quali viene legittimamente instaurato autonomo processo davanti al giudice per esso singolarmente competente, senza che ricorra alcuna ipotesi di conflitto positivo e di duplicazione procedimentale «per il medesimo fatto» (art. 54 bis c.p.p.). Ove ricorrano tali situazioni, in considerazione della unicità di fonte probatoria, può esservi tra le due fattispecie un rapporto di connessione, ma trattandosi di connessione probatoria l unica rimasta esclusa dalle previsioni tassative dell art. 12 c.p.p. non è configurabile neppure il cosiddetto conflitto positivo per connessione, di cui ai casi analoghi reintrodotti con il comma 5 dell art. 54 bis c.p.p. * Cass. pen., sez. VI, 17 luglio 1995, n (c.c. 5 maggio 1995), Prandini. [RV202826] l Poiché, secondo il vigente ordinamento processuale, un conflitto è ipotizzabile solo tra organi giurisdizionali, non è configurabile alcun conflitto nel corso delle indagini preliminari, pure nell ipotesi che due diversi pubblici ministeri appartenenti a uffici distinti indaghino su un medesimo fatto di reato, a nulla rilevando l eventuale intervento del Gip investito di singole richieste delle parti, giacché la richiesta non vale a spogliare il P.M. della titolarità delle indagini. (Fattispecie relativa a distinti procedimenti asseritamente pendenti per il medesimo fatto, in ordine al primo dei quali un P.M. aveva richiesto il competente Gip di decreto di archiviazione e l altro, appartenente a diverso ufficio giudiziario, di proroga delle indagini preliminari. In relazione a tale vicenda, la S.C., nell enunciare il principio di cui in massima, ha affermato che la possibilità di porre rimedio alla duplicazione di indagini per il medesimo fatto nei confronti dello stesso imputato trova l unico possibile rimedio, secondo il vigente sistema processuale, negli istituti di cui agli artt. 54, 54 bis e 54 ter c.p.p., che disciplinano gli eventuali contrasti tra pubblici ministeri nella fase procedimentale delle indagini preliminari e si rivelano, perciò, del tutto estranei alla procedura giurisdizionale dei conflitti). * Cass. pen., sez. I, 4 marzo 1998, n. 472 (c.c. 27 gennaio 1998), Acampora ed altri. [RV210007] 54 ter. ( 1 ) Contrasti tra pubblici ministeri in materia di criminalità organizzata. 1. Quando il contrasto previsto dagli artt. 54 e 54 bis riguarda taluno dei reati indicati nell art. 51, comma 3 bis, se la decisione spetta al procuratore generale presso la Corte di cassazione, questi provvede sentito il procuratore nazionale antimafia; se spetta al procuratore generale presso la corte di appello, questi informa il procuratore nazionale antimafia dei provvedimenti adottati. ( 1 ) Articolo inserito dall art. 2 del D.L. 20 novembre 1991, n. 367, istitutivo della Direzione Nazionale Antimafia, convertito, con modificazioni, nella L. 20 gennaio 1992, n. 8. Le disposizioni qui previste, ai sensi dell art. 15 del medesimo decreto, si applicano solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso. Inoltre l art. 16, comma 2, del predetto decreto prevede che queste disposizioni decorrano dalla pubblicazione sulla G.U. del D.M. che fissa la data di entrata in funzione della Direzione Nazionale Antimafia (D.M. 5 gennaio 1993, in G.U. n. 36 del 13 febbraio 1993). u Si veda il commento sub artt. 54 e 54 bis. 54 quater. ( 1 ) Richiesta di trasmissione degli atti a un diverso pubblico ministero. 1. La persona sottoposta alle indagini che abbia conoscenza del procedimento ai sensi dell articolo 335 o dell articolo 369 e la persona offesa dal reato che abbia conoscenza del procedimento ai sensi dell articolo 369, nonché i rispettivi difensori, se ritengono che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso il quale il pubblico ministero che procede esercita le sue funzioni, possono chiedere la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente enunciando, a pena di inammissibilità, le ragioni a sostegno della indicazione del diverso giudice ritenuto competente. 2. La richiesta deve essere depositata nella segreteria del pubblico ministero che procede con l indicazione del giudice ritenuto competente. 3. Il pubblico ministero decide entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta e, ove la accolga, trasmette gli atti del procedimento all ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente, dandone comunicazione al richiedente. Se non provvede in tal senso, il richiedente, entro i successivi dieci giorni, può chiedere al procuratore generale presso la corte d appello o, qualora il giudice ritenuto competente appartenga ad un diverso distretto, al procuratore generale presso la Corte di cassazione, di determinare quale ufficio del pubblico ministero deve procedere (att. 4 bis). Il procuratore generale, assunte le necessarie informazioni, provvede alla determinazione, entro venti giorni dal deposito della richiesta, con decreto motivato dandone comunicazione alle parti ed agli uffici interessati. Quando la richiesta riguarda taluno dei reati indicati nell articolo 51, comma 3 bis, il procuratore generale provvede osservando le disposizioni dell articolo 54 ter. 4. La richiesta non può essere riproposta a pena di inammissibilità salvo che sia basata su fatti nuovi e diversi. 5. Gli atti di indagine preliminare compiuti prima della trasmissione degli atti o della comunicazione del decreto di cui al comma 3 possono essere utilizzati nei casi e nei modi previsti dalla legge. ( 1 ) Questo articolo è stato inserito dall art. 12, comma 1, della L. 16 dicembre 1999, n l L individuazione, a norma dell art. 54-quater c.p.p., di un ufficio del P.M. competente a procedere, diverso da quello requirente, non spiega alcuna incidenza sull efficacia delle misure cautelari in corso di applicazione, la quale viene meno solo in caso di dichiarata incompetenza del giudice che le abbia disposte, non seguita dall emissione, nei venti giorni successivi, di nuovo provvedimento cautelare; e ciò perché, sino a quando non venga investito del procedimento con ordinanza di un giudice suscettibile di dar luogo a conflitto a norma dell art. 28 c.p.p. un altro organo di giurisdizione, i provvedimenti, di natura organizzatoria, emessi dalla parte pubblica (trasmissione degli atti da altro ufficio del pubblico ministero e decreto del Procuratore Generale risolutivo di contrasti di competenza tra organi

11 Art. 55 Libro I - Soggetti 192 dell accusa), non hanno attitudine ad invalidare un atto giurisdizionale, a nulla rilevando che, per effetto del meccanismo di cui agli artt. 54 e seguenti c.p.p., altro Gip possa essere investito in seguito del procedimento. * Cass. pen., sez. IV, 1 ottobre 2002, n (c.c. 4 luglio 2002), Nikulaj Arben. [RV222606] l È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell art. 54 c.p.p. in relazione all art. 111, comma 1 Cost., nella parte in cui non prevede, in caso di trasmissione degli atti da un pubblico ministero ad un altro pubblico ministero presso un diverso giudice, la caducazione della misura cautelare già disposta e non reiterata dal giudice competente nei termini indicati dall art. 27 c.p.p., in quanto i presupposti e le condizioni di inefficacia della misura cautelare sono regolati in modo specifico della legge (art. 27 c.p.p.) secondo i principi del giusto processo. * Cass. pen., sez. IV, 1 ottobre 2002, n (c.c. 4 luglio 2002), Nikulaj Arben. [RV222607] l L individuazione, a norma dell art. 54 quater c.p.p., di un ufficio del P.M. competente a procedere, diverso da quello requirente, non spiega alcuna incidenza sull efficacia delle misure cautelari in corso di applicazione, la quale viene meno solo in caso di dichiarata incompetenza del giudice che le abbia disposte, non seguita dall emissione, nei venti giorni successivi, di nuovo provvedimento cautelare; e ciò perché, sino a quando non venga investito del procedimento con ordinanza di un giudice suscettibile di dar luogo a conflitto a norma dell art. 28 c.p.p. un altro organo di giurisdizione, i provvedimenti, di natura organizzatoria, emessi da una parte, sia pure non privata (trasmissione degli atti da uno ad altro ufficio del pubblico ministero, decreto del Procuratore Generale risolutivo di contrasti di competenza tra organi dell accusa), non hanno attitudine ad invalidare un atto giurisdizionale, a nulla rielvando che, per effetto del meccanismo di cui agli artt. 54 e seguenti c.p.p., altro G.I.P. possa essere investito in seguito del procedimento. * Cass. pen., sez. II, 9 aprile 2001, n (c.c. 5 febbraio 2001), Gelmini. [RV218552] l Il provvedimento con il quale il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione determina, a norma dell art. 54 quater c.p.c., l ufficio del pubblico ministero competente a procedere alle indagini preliminari, è inoppugnabile in quanto non ha natura giurisdizionale e, come tale, non è suscettibile di incidere direttamente sull ordine delle competenze fissato dalla legge processuale con riferimento alla posizione del giudice e, quindi di pregiudicare il diritto delle parti di sollevare, nelle sedi di giurisdizione, eccezioni di incompetenza negli stessi termini disattesi dal procuratore Generale presso la cassazione. * Cass. pen., sez. I, 31 gennaio 2001, n (c.c. 13 novembre 2000), Stara. [RV218446] Titolo III Polizia giudiziaria 55. Funzioni della polizia giudiziaria. 1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant altro possa servire per l applicazione della legge penale (326, 347 ss.). 2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall autorità giudiziaria (131, 348 3, 370; att. 77) ( 1 ). 3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria (57; att ). ( 1 ) Si veda l art. 72 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, sull ordinamento giudiziario. u Si veda anche il commento agli artt. 253, 348 e 354. SOMMARIO: a) Atti di polizia giudiziaria: nozione e ambito; b) Potere di sequestro; c) Ricerca della notitia criminis. a) Atti di polizia giudiziaria: nozione e ambito. l L art. 55 nuovo c.p.p., che ricalca sostanzialmente il contenuto dell art. 219 del codice di rito abrogato, non può considerarsi una norma generale che consenta al magistrato l emissione di qualsiasi provvedimento idoneo a realizzarne le finalità. Deve ritenersi che essa abbia riferimento a provvedimenti specifici e predeterminati, autorizzati o imposti dalle norme penali, sostanziali o processuali, diretti ad impedire l ulteriore protrazione di reati a carattere permanente, o comunque ancora in corso di esecuzione, per evitare che mentre sono in itinere siano portati a conseguenze ulteriori. (Nella fattispecie la corte ha annullato, ritenendolo abnorme per difetto assoluto di giurisdizione, un provvedimento rivolto dal P.M. ex artt. 55 e 327 nuovo c.p.p. a persona querelata per episodi di ritenuta molestia di «diffida» a non perseverare in siffatta condotta). * Cass. pen., sez. V, 17 luglio 1991, n. 525 (c.c. 14 giugno 1991), Grossi. l Dal combinato disposto degli artt. 55 e 348 c.p.p. si evince il principio dell atipicità degli atti di indagine della polizia giudiziaria, alla quale compete pertanto il potere-dovere di compiere di propria iniziativa, finché non abbia ricevuto dal pubblico ministero direttive di carattere generale o deleghe per singole attività investigative, tutte le indagini che ritiene necessarie ai fini dell accertamento del reato e dell individuazione dei colpevoli e quindi anche quegli atti ricognitivi che quest ultima finalità sono diretti a conseguire, quali l individuazione di persone o di cose, ancorché non espressamente indicati nell elencazione contenuta nell art. 348 predetto, che deve considerarsi meramente esemplificativa. (In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso avverso ordinanza del tribunale del riesame con il quale si deduceva l inutilizzabilità ai fini cautelari degli atti di individuazione compiuti di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria, sostenendosi che detta attività di indagine è riservata dall art. 361 c.p.p. al pubblico ministero ed eseguibile dalla polizia giudiziaria esclusivamente su delega di questo). * Cass. pen., sez. II, 2 settembre 1997, n (c.c. 8 aprile 1997), Chirico. [RV208467] l Nella disciplina prevista dal nuovo codice di procedura penale non esiste un divieto assoluto per la polizia giudiziaria di procedere ad atti di iniziativa successivamente alla trasmissione della notizia di reato al pubblico ministero; esiste soltanto un divieto di compiere atti in contrasto con le direttive del P.M., dopo il cui intervento la P.G. deve non solo compiere

12 193 Titolo III - Polizia giudiziaria Art. 56 gli atti ad essa specificamente delegati, ma anche tutte le altre attività di indagine ritenute necessarie nell ambito delle direttive impartite. (Fattispecie relativa a perquisizioni e sequestri eseguiti di iniziativa della P.G. dopo l iscrizione della notitia criminis nel registro previsto dall art. 335 c.p.p. e convalidati, peraltro, dal P.M. La Corte ha, sotto altro e più generale profilo asserito che, in relazione a tale fattispecie, il provvedimento del P.M. costituisce titolo autonomo del vincolo sulla cosa, in cui rimane assorbita ogni questione concernente la sussistenza dei presupposti autorizzativi dell attività di ricerca e apprensione del corpus delicti compiuta dalla polizia giudiziaria). * Cass. pen., sez. II, 30 novembre 2000, n (ud. 10 agosto 2000), Zavettieri e altri. [RV217421] l In tema di attività di polizia giudiziaria, è legittimo, una volta ottenuto con il sequestro la disponibilità di un telefono cellulare costituente mezzo per la commissione del reato (nella specie relativo a spaccio di stupefacenti), che l operatore di P.G. risponda alle telefonate che pervengono all apparecchio ed utilizzi le notizie così raccolte per l assunzione di sommarie informazioni dagli interlocutori, ai sensi dell art. 351 c.p.p., non venendo in rilievo in tale ipotesi né le disposizioni sulle intercettazioni telefoniche né la tutela costituzionale della segretezza delle comunicazioni di cui all art. 15 Cost., trattandosi di attività che rientra nelle funzioni proprie della polizia giudiziaria, volta ad assicurare le fonti di prova e raccogliere ogni elemento utile per la ricostruzione del fatto e l individuazione del colpevole. * Cass. pen., sez. IV, 10 gennaio 2002, n. 734 (c.c. 27 novembre 2001), El Gana A. ed altri. [RV220944] l Deve considerarsi abnorme e come tale è immediatamente ricorribile per cassazione il provvedimento con il quale il pubblico ministero, quale capo della polizia giudiziaria ed allo scopo di impedire che un reato permanente venga portato ad ulteriori conseguenze, ordini, richiamandosi all art. 55 c.p.p., lo sgombero di un immobile abusivamente occupato; ai fini del perseguimento dello scopo suddetto, infatti, possono essere utilizzati esclusivamente gli strumenti specificamente preveduti dalle norme processuali penali, tra i quali non rientra il provvedimento di sgombero, atto che è riservato all autorità amministrativa e travalica le attribuzioni del pubblico ministero e della polizia giudiziaria, salvo che non costituisca una ineliminabile modalità di attuazione del sequestro. (Nella specie, la Corte ha annullato le ordinanze del giudice per le indagini preliminari e del tribunale del riesame che avevano dichiarato inammissibili le richieste, rispettivamente, di revoca e riesame del provvedimento de quo, ed ha rilevato che, poiché con esse si denunciava l abnormità del provvedimento, gli atti dovevano essere rimessi alla stessa Corte di cassazione per la relativa pronuncia). * Cass. pen., sez. II, 11 ottobre 1994, n (c.c. 29 settembre 1994), Cascio. b) Potere di sequestro. l L art. 55 c.p.p. nello stabilire che la polizia giudiziaria ha la funzione di impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori non attribuisce ad essa un autonomo potere di sequestro, da esercitare anche al di fuori dei casi espressamente previsti dal codice di rito. Secondo l espressa previsione dell art. 321 comma 3 bis c.p.p. (aggiunto dall art. 15 D.L.vo 14 gennaio 1991, n. 12) il sequestro preventivo può essere eseguito dalla polizia giudiziaria solo in caso di urgenza e deve essere convalidato dal giudice, perciò è da ritenere illegittimo un sequestro preventivo eseguito dalla polizia giudiziaria prima della modificazione dell art. 321 c.p.p. e convalidato dal pubblico ministero. * Cass. pen., sez. un., 24 luglio 1991, n. 9 (c.c. 18 giugno 1991), Caltabiano. l Non sussiste violazione di legge e deve considerarsi pertinente il richiamo, contenuto nel processo verbale relativo agli atti di perquisizione locale e di sequestro, a norme autorizzative dell accesso nei locali delle imprese private in materia tributaria, qualora risulti accertato che gli appartenenti all arma della guardia di finanza effettuarono l accesso nei locali dell impresa in vista di investigazioni concernenti la materia tributaria e che gli stessi, di fronte all evidenziarsi del reato di detenzione per il commercio di prodotti industriali con segni falsi, non poterono non compiere gli atti cautelativi idonei ad assicurare le tracce dell illecito scoperto, assolvendo ai compiti ad essi demandati dalle norme processuali penali. * Cass. pen., sez. V, 13 settembre 1990, n (ud. 12 luglio 1990), Minelli. l In base al disposto degli artt. 55, 348 e 354 c.p.p., la polizia giudiziaria che abbia già proceduto al sequestro, mediante apposizione dei sigilli, di un immobile edificato senza concessione ed alla nomina del custode, successivamente intervenuta la convalida da parte dell autorità giudiziaria constatata la rimozione dei sigilli e la prosecuzione delle opere, ha il potere di sostituire il custode, profilandosi tale sostituzione come un intervento urgente al fine di assicurare la garanzia penale all efficienza di una effettiva custodia in presenza di un nuovo corpo di reato prima non sequestrato, in grado così di legittimare l attività compiuta diretta ad assicurare la prova in occasione di indagini anch esse antecedenti all intervento del pubblico ministero. * Cass. pen., sez. VI, 7 settembre 1993, n (c.c. 15 luglio 1993), Gambale. c) Ricerca della notitia criminis. l È legittimo il provvedimento con il quale il pubblico ministero autorizza la polizia giudiziaria a sorvegliare, a debita distanza e in modo non invasivo, l incontro tra un genitore ed il figlio minore al fine di impedire la sottrazione, già verificatasi in passato, di questo da parte del primo poiché tali compiti rientrano tra quelli istituzionali della polizia giudiziaria di ricerca della notizia criminis e di impedimento a che i reati siano portati a più gravi conseguenze. Contro tale provvedimento è comunque inammissibile il ricorso per cassazione, non essendo previsto uno specifico mezzo di impugnazione e non rientrando tra quelli limitativi della libertà personale. * Cass. pen., sez. VI, 21 giugno 1996, n (c.c. 20 maggio 1996), Capponi. [RV205461] 56. Servizi e sezioni di polizia giudiziaria ( 1 ). 1. Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell autorità giudiziaria (Cost. 109; 58, 59): a) dai servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge (att. 12 ss.) ( 2 );

13 Art. 57 Libro I - Soggetti 194 b) dalle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni procura della Repubblica e composte con personale dei servizi di polizia giudiziaria (att. 5 ss.) ( 3 ); c) dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria appartenenti agli altri organi cui la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia di reato (57, 347 ss.). ( 1 ) Si veda anche l art. 12 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata, convertito, con modificazioni, nella L. 12 luglio 1991, n. 203, che, per assicurare il collegamento delle attività investigative relative a delitti di criminalità organizzata, prevede il coordinamento dei servizi di polizia giudiziaria. ( 2 ) L art. 17 della L. 1 aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell Amministrazione della P.S., dispone che i servizi di polizia giudiziaria devono essere istituiti dal dipartimento della pubblica sicurezza nei contingenti necessari, determinati dal Ministro dell interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, anche in base alle direttive impartite dal Ministro dell interno nell esecuzione delle sue attribuzioni di coordinamento. La norma, peraltro, non ha ancora trovato attuazione. ( 3 ) A norma dell art. 5 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, sul processo penale a carico di imputati minorenni, delle sezioni specializzate di polizia giudiziaria sono istituite in ciascuna procura della Repubblica presso i tribunali per i minorenni. l In tema di sequestro probatorio, l art. 253, terzo comma, c.p.p., nel consentire al giudice la facoltà di delegare un ufficiale di polizia giudiziaria per la esecuzione del sequestro, non ha inteso stabilire un rapporto fiduciario caratterizzato da una valutazione ad personam di capacità o di affidabilità del singolo ufficiale; ha, invece, soltanto voluto consentire al giudice di non eseguire personalmente il sequestro delegando un ufficiale della polizia giudiziaria che è istituzionalmente destinata a svolgere la propria attività «alle dipendenze e sotto la direzione dell autorità giudiziaria». Con la conseguenza che è valida la delega con facoltà di subdelega, purché l ufficiale obbligato deleghi, a sua volta, altro ufficiale di polizia giudiziaria. * Cass. pen., sez. VI, 11 febbraio 1993, n (c.c. 9 ottobre 1992), Loy. 57. ( 1 ) Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. 1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria: a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l ordinamento dell amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità ( 2 ); b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia ( 3 ) e del corpo forestale dello Stato ( 4 ) nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità ( 5 ); c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell arma dei carabinieri o della guardia di finanza. 2. Sono agenti di polizia giudiziaria: a) il personale della polizia di Stato al quale l ordinamento dell amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità ( 2 ); b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia ( 3 ), le guardie forestali ( 4 ) e, nell ambito territoriale dell ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio ( 6 ). 3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall art. 55 ( 7 ). ( 1 ) Si veda l art. 4 del D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, nella L. 15 dicembre 2001, n. 438, che si riporta: «4. (Attività sotto copertura). 1. Fermo quanto disposto dall articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di Polizia giudiziaria che nel corso di specifiche operazioni di polizia disposte ai sensi del comma 5, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti commessi con finalità di terrorismo, anche per interposta persona acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, stupefacenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato, o altrimenti ostacolano l individuazione della provenienza o ne consentono l impiego. «2. Per le stesse indagini di cui al comma 1, gli ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identità o indicazioni di copertura anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone il pubblico ministero al più presto e comunque entro le 48 ore successive all inizio delle attività. «3. Nei procedimenti per i delitti previsti dall articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni dell articolo 10 del decreto legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n «4. Le operazioni indicate nei commi 1 e 2 sono effettuate dagli ufficiali di Polizia giudiziaria appartenenti agli organismi investigativi della Polizia di Stato e dell Arma dei carabinieri specializzati nell attività di contrasto al terrorismo e all eversione e della Guardia di finanza competenti nelle attività di contrasto al finanziamento del terrorismo anche internazionale. «5. L esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 è disposta, secondo l appartenenza del personale di Polizia giudiziaria, dal Capo della Polizia o dal Comandante generale dell Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza per le attribuzioni inerenti ai propri compiti istituzionali, ovvero, per loro delega, rispettivamente dal questore o dal responsabile di livello provinciale dell organismo di appartenenza, ai quali deve essere data immediata comunicazione dell esito della operazione. «6. L organo che dispone l esecuzione dell operazione deve dare preventiva comunicazione al pubblico ministero competente per le indagini, indicando, se necessario o se richiesto, anche il nominativo dell ufficiale di Polizia giudiziaria responsabile dell operazione, nonché il nominativo degli eventuali ausiliari impiegati. Il pubblico ministero deve comunque essere informato senza ritardo a cura del medesimo organo nel corso della operazione delle modalità e dei soggetti che vi abbiano partecipato, nonché dei risultati della stessa. «7. Gli ufficiali di Polizia giudiziaria possono avvalersi di ausiliari, ai quali si estende la causa di non punibilità di cui al comma 1. Per l esecuzione delle operazioni può essere autorizzata l utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, nonché di documenti di copertura secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati. Con lo stesso decreto sono definite le forme e le modalità per il coordinamento, a fini informativi e operativi, tra gli organismi investigativi di cui al comma 4». Sulla l identità di copertura e le attività simulate dei servizi segreti si vedano gli artt della L. 3 agosto 2007, n ( 2 ) Si vedano gli artt. 36, n. 2 e 39 della L. 1 aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell Amministrazione della P.S. ( 3 ) Con L. 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria), il corpo degli agenti di custodia è stato disciolto e sostituito con il Corpo di polizia penitenziaria (art. 2). Per l attribuzione della qualifica di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria si veda l art. 14. Il D.M.14 giugno 2007 ha istituito il nucleo investigativo centrale della polizia penitenziaria con funzioni di p.g. per fatti di reato commessi in ambito penitenziario o comunque direttamente collegati all ambito penitenziario. ( 4 ) Si vedano gli artt. 8, 12 e 13 del D.L.vo 12 marzo 1948, n. 804, l art. 16 della L. 1 aprile 1981, n. 121, nonché l art. 5 del D.P.R. 2 maggio 1953, n ( 5 ) In particolare: gli appuntati dei carabinieri preposti al comando di stazione, per il periodo in cui hanno tale effettivo comando, ex D.L.vo Lgt. 11 gennaio 1945, n. 30; gli appuntati scelti dell Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza che abbiano superato un apposito corso di qualificazione della durata non inferiore a trenta giorni, ex D.L. 21

14 195 Titolo III - Polizia giudiziaria Art. 57 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, nella L. 20 novembre 1987, n. 472; gli agenti, agenti scelti, assistenti e assistenti capo del Corpo di polizia penitenziaria sono agenti di polizia giudiziaria ex art. 14, comma 1, lett. b), n. 1 della L. 15 dicembre 1990, n. 395, recante l ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria. ( 6 ) La qualità di agenti di polizia giudiziaria è espressamente attribuita alle guardie dei comuni dall art. 51, lett. a), prima parte, della L. 7 marzo 1986, n. 65, recante l ordinamento della polizia municipale. ( 7 ) In particolare si vedano: 1) i verificatori di pesi e misure, ex R.D. 23 agosto 1890, n. 7088; 2) le guardie zoofile nominate dalle società protettrici degli animali, se riconosciute dal prefetto, ex L. 12 giugno 1913, n. 611; 3) i funzionari ed agenti delegati dal Ministero dell industria in relazione alle frodi su prodotti agrari ed alimentari, ex R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033; 4) i funzionari e gli agenti della amministrazione finanziaria ex art. 31, L. 7 gennaio 1929, n. 4; 5) gli agenti giurati per la sorveglianza in acque pubbliche e private sulla pesca, ex R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604; 6) gli ufficiali sanitari, ex R.D. 27 luglio 1934, n. 1265; 7) i comandanti di corpo, di distaccamento e di posto delle varie forze armate, ex art. 301 c.p.m.p.; 8) gli ispettori compartimentali dei monopoli, ex R.D. 14 giugno 1941, n. 577; 9) il personale direttivo, gli ufficiali e i sottufficiali, i vigili scelti e i vigili dei comandi provinciali del Corpo dei vigili del fuoco, ex L. 27 dicembre 1941, n e L. 13 maggio 1961, n. 469; 10) gli ingegneri e i periti del Corpo delle miniere, ex D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128; 11) gli ispettori del lavoro ex D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520; 12) il personale sanitario o tecnico in relazione alla vigilanza sulla produzione e il commercio delle sostanze destinate all alimentazione, ex L. 30 aprile 1962, n. 283; 13) gli ispettori sanitari, ex L. 26 febbraio 1963, n. 441; 14) i comandanti, ufficiali, sottufficiali, direttori, delegati e consoli indicati nell art c.n. come modificato dalla L. 3 febbraio 1963, n. 94; 15) il personale civile e militare della marina mercantile e gli agenti giurati addetti alla vigilanza e all accertamento delle infrazioni in materia di pesca marittima, ex L. 14 luglio 1965, n. 963; 16) i funzionari consolari per i reati commessi a bordo di navi mercantili ed aerei civili italiani, ex D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200; 17) gli impiegati del servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi nei limiti del loro servizio, ex L. 30 gennaio 1968, n. 46; 18) i funzionari e gli impiegati cui sono attribuiti compiti di accertamento di reati in materia di imposta di bollo, ex D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642; 19) i funzionari doganali, ex D.P.R. 22 gennaio 1973, n. 43; 20) gli ingegneri e i geometri dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici e dagli uffici tecnici regionali, provinciali e comunali, gli ufficiali e sottufficiali del Corpo dei vigili del fuoco e tutti gli agenti giurati al servizio dello Stato, delle province e dei comuni, ex L. 2 febbraio 1974, n. 64; 21) gli agenti venatori incaricati del controllo della regolarità del porto e dell uso delle armi, ex L. 11 febbraio 1992, n. 157; 22) gli addetti ai servizi delle U.S.L. e ai presidi e servizi multizonali in materia antinfortunistica e di igiene del lavoro, ex L. 23 dicembre 1978, n. 833; 23) l ingegnere capo delle sezioni dell ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi per le infrazioni penali da lui accertate, ex D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886; 24) il personale della polizia di Stato adibito ad attività tecnicoscientifica o tecnica al quale sia attribuita per esigenze di servizio la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ex D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337; 25) i comandanti delle unità di vigilanza sulle attività marittime ed economiche appartenenti alla marina militare, ex L. 31 dicembre 1982, n. 979; 26) i responsabili del servizio di polizia municipale e gli addetti al coordinamento e al controllo, ex L. 7 marzo 1986, n. 65; 27) gli ispettori provinciali esercenti funzioni di controllo in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque, ex art. 16 del D.L.vo 27 gennaio 1992, n. 133; 28) gli ispettori dell Agenzia nazionale per la protezione dell ambiente ex D.L.vo 17 marzo 1995, n. 230; 29) il personale delle camere di commercio nell espletamento e nei limiti del servizio per l applicazione del D.L.vo 22 maggio 1999, n. 251 (art. 20); 30) il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ex art. 24 D.P.R. 2 novembre 2000, n ) le guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute di cui all art. 6 della L. 20 luglio 2004, n SOMMARIO: a) Relazioni di servizio; b) Spettanza della qualifica. a) Relazioni di servizio. l Le relazioni di servizio, sottoscritte da un agente di P.G., sono atti pubblici fidefacenti; con esse, infatti, il P.U. attesta, nell esercizio delle sue funzioni, una certa attività da lui espletata, ovvero che determinate circostanze sono cadute sotto la sua diretta percezione e vengono così rievocate. E non v è dubbio che i carabinieri, comunque si configuri il rapporto organico di appartenenza al corpo, sono agenti di P.G., così come espressamente previsto dall art. 221 c.p.p. 1930, norma riprodotta nell art. 57 del nuovo codice. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso proposto da carabiniere ausiliario, la S.C. ha ritenuto che, essendo incontestabile, in punto di fatto, che l imputato in due successive relazioni aveva espresso circostanze non vere in relazione alle modalità con le quali era venuto in possesso della droga, correttamente era stata ritenuta sussistente la falsità ideologica). * Cass. pen., sez. V, 16 marzo 1992, n (ud. 7 febbraio 1992, n. 212), Speciale. l In tema di tutela delle acque dall inquinamento, i processi verbali di prelevamento di campioni e quelli di analisi dei campioni stessi, essendo atti irripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria (artt. 431, lettera b, c.p.p. e 223, comma 3, D.L.vo 28 luglio 1989, n. 271), possono essere inclusi nel fascicolo per il dibattimento. Invero i funzionari delle UU.SS.LL. quando effettuano le analisi dei campioni, a seguito del connesso prelievo, assicurano le fonti di prova del reato, e quindi esercitano funzioni di polizia giudiziaria (artt. 55, 57 c.p.p.). * Cass. pen., sez. III, 17 novembre 1994, n (ud. 14 ottobre 1994), Brugnolo. b) Spettanza della qualifica. l L Ente nazionale protezione animali (Enpa) a seguito del D.P.R. 31 marzo 1979, perduta la personalità giuridica di diritto pubblico, continua ad esistere come persona giuridica di diritto privato, sicché i suoi agenti si presentano come guardie giurate volontarie di un associazione protezionistica nazionale riconosciuta e ad essi la legge sulla caccia che ha carattere di specialità rispetto alle norme contenute nel vigente codice di rito penale conferisce espressamente i poteri di vigilanza e di accertamento indicati nei commi primo e quinto dell art. 28 legge n. 157 del 1992, ma non anche quello di procedere al sequestro penale previsto dal comma secondo dello stesso articolo, riservato agli agenti ed ufficiali di P.G., qualifica che essi non hanno. * Cass. pen., sez. III, 30 marzo 1995, n. 613 (c.c. 27 febbraio 1995), P.M. in proc. Zappalà. [RV201998]

15 Art. 57 Libro I - Soggetti 196 l Le guardie zoofile, anche se, a norma dell art. 5 del D.M. 31 marzo 1979, non sono più identificabili come agenti di pubblica sicurezza, conservano tuttavia la qualifica di guardie giurate e, quindi, di pubblici ufficiali ai sensi degli artt. 57 c.p.p., 133 e 134 del R.D. 18 giugno 1931, n (Nella fattispecie, l imputato era stato rinviato a giudizio per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità ad una guardia zoofila; la Suprema Corte in accoglimento del ricorso proposto dal P.M. avverso la sentenza con la quale il giudice di merito aveva assolto l imputato stesso dal reato di rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, non riconoscendo la qualifica di pubblico ufficiale alla guardia zoofila ha annullato con rinvio l impugnata sentenza, enunciando il principio di cui in massima). * Cass. pen., sez. I, 30 novembre 1996, n (ud. 30 ottobre 1996), P.M. in proc. Lauretani. [RV206119] l A norma dell art. 57, comma secondo, lett. b), c.p.p., sono agenti di polizia giudiziaria, nell ambito territoriale dell ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio. Consegue che la qualifica di agenti di polizia giudiziaria attribuita ai vigili urbani è limitata nel tempo («quando sono in servizio») e nello spazio («nell ambito territoriale dell ente di appartenenza»), a differenza di altri corpi (polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza, ecc.) i cui appartenenti operano su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio. Ne deriva la regolarità della costituzione della corte d assise della cui giuria popolare faccia parte un vigile urbano atteso che lo stesso, non essendo in servizio durante l espletamento delle funzioni di giudice popolare, non riveste in tale circostanza la qualifica di agente di polizia giudiziaria. * Cass. pen., sez. I, 22 luglio 1995, n (ud. 9 maggio 1995), Macrì. [RV202121] l I vigili urbani addetti al controllo, in virtù dell art. 5 L. 7 marzo 1986, n. 65 (legge quadro sull ordinamento della polizia municipale), quando procedono ad un sequestro di polizia giudiziaria in presenza di un reato di costruzione abusiva, sono da considerarsi ufficiali di polizia giudiziaria, indipendentemente dalla documentazione di tale qualifica, che comunque deriva loro dallo svolgimento effettivo della funzione di controllo. * Cass. pen., sez. III, 22 luglio 1997, n (c.c. 7 maggio 1997), Frascino. [RV209090] l A norma dell art. 5, comma 1, lettere a) e c), della L. 7 marzo 1986, n. 65, recante l ordinamento della polizia municipale, le guardie delle province e dei comuni, nell ambito territoriale dell ente di appartenenza e nei limiti delle loro attribuzioni, esercitano anche funzioni di polizia giudiziaria (vedi anche l art. 57, comma 2, lett. b, c.p.p.), nonché funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza. A tal fine, come dispone il comma 5 dello stesso articolo, il personale di cui sopra è autorizzato a portare, senza licenza, le armi in dotazione, anche fuori servizio. (Nella fattispecie la Suprema Corte ha ritenuto legittima la detenzione dell arma di ordinanza da parte di un vigile urbano il quale, fuori dal territorio del comune di appartenenza, era di scorta al proprio sindaco il quale rientrava nella sua abitazione dopo un comizio tenuto in un comune vicino). * Cass. pen., sez. I, 18 gennaio 1996, n. 553 (ud. 9 ottobre 1995), Citera. [RV203454] l Dall art. 57 c.p.p. non si evince che l attività di agenti di polizia giudiziaria attribuita ai vigili urbani debba essere limitata ai soli reati che ledano interessi comunali. La dizione della norma, infatti, ha carattere generale e la disposizione è confermativa di quella conenuta nell art. 5, primo comma, lett. a) della L. 7 marzo 1986, n. 65, sull ordinamento della polizia municipale. * Cass. pen., sez. V, 8 febbraio 1993, n (c.c. 5 novembre 1992), Ferrara. l Il sequestro previsto dall art. 354 c.p.p. può essere eseguito solo da ufficiali di polizia giudiziaria, e pertanto non dai vigili urbani che sono solo agenti di polizia giudiziaria. L eventuale esecuzione di detto sequestro da parte dei vigili urbani dà luogo ad una nullità a regime intermedio ai sensi dell art. 180 c.p.p., che non può essere dedotta, né rilevata d ufficio, dopo la deliberazione del tribunale del riesame. * Cass. pen., sez. III, 10 agosto 1990, n (ud. 9 luglio 1990), Fanciullo. l Ai sensi dell art. 5 L. 7 marzo 1986, n. 65 e dell art. 57, secondo comma, lett. b) c.p.p. la qualità di agenti di polizia giudiziaria è espressamente attribuita alle guardie dei comuni, alle quali è riconosciuto il potere di intervento nell ambito territoriale dell ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, tra le quali rientra lo svolgimento di funzioni attinenti all accertamento di reati di qualsiasi genere, che si siano verificati in loro presenza, e che richieda un pronto intervento anche al fine di acquisizione probatoria. (Nella specie la Cassazione ha ritenuto legittimo il sequestro, ex art. 113 att. c.p.p., di fuochi di artificio operato da un istruttore della polizia municipale, in relazione al reato di cui all art. 678 c.p.). * Cass. pen., sez. I, 26 aprile 1994, n (c.c. 10 marzo 1994), Perina. l Legittimamente può procedere a sequestro ai sensi dell art. 354 c.p.p. il comandante della polizia municipale atteso che costui ha la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria; infatti a norma dell art. 5, L. 7 marzo 1986, n. 65 il personale che svolge servizio di polizia municipale nell ambito del territorio dell ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni esercita anche funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo poi la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria il responsabile del servizio o del corpo e gli addetti al coordinamento ed al controllo. * Cass. pen., sez. I, 13 gennaio 1993, n (c.c. 30 ottobre 1992), Pignatiello. l Gli accertamenti in materia di tutela delle acque sono di competenza della polizia giudiziaria, senza distinzioni settoriali e di specializzazione. Sicché polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza, corpo forestale, vigili urbani possono procedere ad operazioni di campionamento delle acque, rimanendo riservate le operazioni di analisi agli organi tecnici competenti. * Cass. pen., sez. III, 17 ottobre 1991, n (ud. 27 settembre 1991), Dalmazzo. l Le guardie particolari di cui all art. 133 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U. leggi di P.S.) nello svolgimento dei compiti cui sono abilitate a tutela delle proprietà private, esercitano funzioni di polizia giudiziaria nella prevenzione e repressione dei reati aventi per oggetto beni mobili e immobili soggetti alla loro vigilanza. (La Cassazione ha altresì evidenziato come le suddette guardie abbiano, tra

16 197 Titolo IV - Imputato Art. 58 l altro, facoltà di stendere verbali riguardo al servizio cui sono destinate, ai sensi dell art. 255 reg. esec. del T.U. leggi di P.S., nonché l obbligo di cooperare con l autorità di polizia, giusto il disposto dell art. 139 del surricordato R.D.). * Cass. pen., sez. I, 26 gennaio 1994, n. 782 (ud. 19 novembre 1993), D Acquisto. l Il sottoufficiale di marina applicato alla sezione di polizia giudiziaria istituita presso la pretura deve essere considerato ufficiale di polizia giudiziaria solo nei limiti del servizio affidatogli in connessione con l attività istituzionale del Corpo di capitaneria di porto (art. 57, comma 3, c.p.p.) e cioè per quanto riguarda l accertamento dei reati di mare e per i reati comuni verificatesi nell area del porto, secondo quanto previsto dall art. 1235, n. 1, c.n. Egli non è quindi investito delle funzioni generali di polizia giudiziaria ai sensi dell art. 57, comma 1, c.p.p. né di quelle di ufficiale di polizia giudiziaria militare ex art. 301 c.p.m.p. * Cass. pen., sez. VI, 1 febbraio 1996, n (ud. 17 novembre 1995), Iacolare ed altro. [RV204554] l La facoltà di «diffida» attribuita agli ispettori del lavoro dall art. 9 d.p.r. 19 marzo 1955, n. 520 estesa dall art. 21 L. 23 dicembre 1978, n. 833 (istituzione del servizio sanitario nazionale) agli ispettori delle Usl per la legislazione sulla sicurezza del lavoro non è alternativa all obbligo di tali soggetti di riferire la notizia di reato al pubblico ministero, atteso che costoro, ufficiali di polizia giudiziaria (ai sensi, rispettivamente, dell art. 8 d.p.r. n. 520 del 1955, e dell art. 21 L. n. 833 del 1978), non dismettono le relative funzioni quando, avuta notizia di un reato, ritengano di diffidare il datore di lavoro con apposite prescrizioni. * Cass. pen., sez. un., 8 febbraio 1993, n (ud. 6 novembre 1992), Simonetti. l Le guardie volontarie venatorie previste dall art. 27, comma 4, della L. 11 febbraio 1992 n. 157 hanno soltanto i poteri di cui al successivo art. 28, nell ambito dei quali non è compreso quello di procedere a sequestro penale delle armi e della selvaggina. * Cass. pen., sez. III, 12 giugno 1995, n (c.c. 3 maggio 1995), P.M. in proc. c. Pasquinelli. l Alla luce della disciplina di cui all art. 57, comma secondo, lett. b), c.p.p. non è consentita una indiscriminata attribuzione della qualifica di agenti di polizia giudiziaria a tutti gli addetti ai servizi forestali, a prescindere dal grado di cui ciascuno sia titolare. Inoltre la previsione del comma primo, lett. b), del citato articolo annovera tra gli ufficiali di polizia giudiziaria i sottufficiali ai quali l ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità, e questo riconoscimento, per i sottufficiali appartenenti al Corpo Forestale della Regione Sardegna, trova la sua fonte normativa nell art. 13 D.L.vo 12 marzo 1948 n. 804, norma operante anche successivamente all istituzione della Regione a statuto speciale, in quanto non abrogata né espressamente, né implicitamente, da successive disposizioni di legge. (Fattispecie in cui è stato ritenuto legittimo il sequestro di tre fucili da caccia disposto da personale del Corpo Forestale della Regione Sardegna, tra cui un maresciallo maggiore). * Cass. pen., sez. I, 7 agosto 2000, n (c.c. 19 giugno 2000), P.M. in proc. Ruggiu e altri. [RV216913] l Gli Ispettori postali sono da ritenere ufficiali di polizia giudiziaria in quanto tale qualità è loro espressamente attribuita dal D.M. 14 agosto 1943 in virtù del quale essi «sono incaricati di ricercare e accertare i reati che interessano direttamente o indirettamente l organizzazione, l esecuzione, l utenza dei servizi postali e delle telecomunicazioni, o che vengano perpetrati negli ambienti di lavoro dei servizi medesimi». * Cass. pen., sez. VI, 13 marzo 2001, n (ud. 30 gennaio 2001), D Aloisio. [RV219156] 58. Disponibilità della polizia giudiziaria. 1. Ogni procura della Repubblica dispone della rispettiva sezione; la procura generale presso la corte di appello dispone di tutte le sezioni istituite nel distretto (56, lett. b). 2. Le attività di polizia giudiziaria per i giudici del distretto sono svolte dalla sezione istituita presso la corrispondente procura della Repubblica. 3. L autorità giudiziaria si avvale direttamente del personale delle sezioni a norma dei commi 1 e 2 e può altresì avvalersi di ogni servizio o altro organo di polizia giudiziaria (109 Cost.; 55, 56, 131; att. 9) ( 1 ). ( 1 ) Nuclei di polizia giudiziaria «specializzata» sono previsti per le indagini sui sequestri di persona a scopo di estorsione (art. 8 comma 2 del D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in L. 15 marzo 1991, n. 82) e sulla criminalità organizzata (art. 12 commi 4 e 5 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in L. 12 luglio 1991, n. 203). 59. Subordinazione della polizia giudiziaria ( 1 ). 1. Le sezioni di polizia giudiziaria dipendono dai magistrati che dirigono gli uffici presso i quali sono istituite (56; att. 15). 2. L ufficiale preposto ai servizi di polizia giudiziaria è responsabile verso il procuratore della Repubblica presso il tribunale dove ha sede il servizio dell attività di polizia giudiziaria svolta da lui stesso e dal personale dipendente (att ). 3. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a eseguire i compiti a essi affidati (att ) inerenti alle funzioni di cui all articolo 55, comma 1 ( 2 ). Gli appartenenti alle sezioni non possono essere distolti dall attività di polizia giudiziaria se non per disposizione del magistrato dal quale dipendono a norma del comma 1. ( 1 ) Si vedano anche l art. 83 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, sull ordinamento giudiziario, come sostituito dall art. 23 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, recante modifiche della suddetta normativa e l art. 6 del D.L.vo 28 luglio 1989, n. 273, contenente norme di attuazione, coordinamento e transitorie del D.P.R. n. 449/1988. ( 2 ) Le parole: «inerenti alle funzioni di cui all articolo 55, comma 1» sono state inserite dall art. 17, comma 3, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, nella L. 31 luglio 2005, n Titolo IV Imputato 60. ( 1 ) Assunzione della qualità di imputato. 1. Assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio (416), di giudizio immediato (453), di decreto penale di condanna (459), di applicazione della pena a norma dell art. 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio ( 2 ) e nel giudizio direttissimo (449). 2. La qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta a impugnazione la sentenza di non luogo a procedere (428), sia divenuta irrevocabile (648) la sentenza di proscioglimento (529 ss.) o di condanna (533 ss.) o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna (650).

Art. 54 decreto legge

Art. 54 decreto legge Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo

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