COMUNE DI CAMERANO P R O V I N C I A D I A N C O N A REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA
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1 COMUNE DI CAMERANO P R O V I N C I A D I A N C O N A REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del
2 INDICE Art. 1 Oggetto e norme di riferimento 3 Art. 2 Finalità del trattamento...4 Art. 3 Titolare del trattamento.4 Art. 4 Responsabile del trattamento 4 Art. 5 Individuazione degli incaricati al trattamento e del personale addetto alla gestione e Manutenzione del sistema di videosorveglianza..5 Art. 6 Modalità di raccolta e trattamento dati.. 5 Art. 7 Ambienti di posizionamento delle telecamere..6 Art. 8 Esercizio del diritto d accesso 6 Art. 9 Comunicazione e diffusione dati 7 Art. 10 Disposizioni finali.7 2
3 CAPO I PRINCIPI GENERALI ART. 1 (OGGETTO E NORME DI RIFERIMENTO) 1. Il presente regolamento definisce la funzionalità del sistema di videosorveglianza nel territorio e disciplina il trattamento e la protezione dei dati personali raccolti mediante i suddetti impianti. 2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia al testo unico in materia di protezione dei dati personali emanato con il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, di seguito denominato codice, e al Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile emesso dal Garante per la protezione dei dati personali. Ai fini del presente regolamento si intende: Definizioni a) per banca di dati, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell area interessata ed i mezzi di trasporto; b) per trattamento, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l organizzazione, la conservazione, l elaborazione, la modificazione, la selezione, l estrazione, il raffronto, l utilizzo, l interconnessione, il blocco, la comunicazione, l eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati; c) per dato personale, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l impianto di videosorveglianza; d) per titolare, l Ente, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali; e) per responsabile, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali; f) per incaricati, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile; g) per interessato, la persona fisica, la persona giuridica, l Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali; h) per comunicazione, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; i) per diffusione, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; j) per dato anonimo, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile; k) per blocco, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento; l) videocontrollo: sistema o dispositivo che permette la visione unicamente in tempo reale di aree o zone delimitate; 3
4 m) videosorveglianza: sistema o dispositivo che permette la visione e la registrazione su supporti singoli, abbinati ad altre fonti o conservati in banche dati di immagini di aree delimitate; n) centrale operativa: sistema centrale ubicato presso il Comando di Polizia Municipale dove sono posizionati gli strumenti per l attività di videosorveglianza. ART. 2 (FINALITÀ DEL TRATTAMENTO) 1. Il trattamento posto in essere dal Titolare è effettuato perseguendo scopi determinati, espliciti e legittimi solo per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. 2. Le predette finalità sono raggiunte nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo n. 196/ Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante impianto di videosorveglianza installato nel territorio urbano e gestito dal Comune di Camerano - Comando di Polizia Municipale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla tutela del diritto alla riservatezza, all identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 4. L impianto di videosorveglianza, in particolare, è finalizzato a: a) prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità; b) garantire la sicurezza urbana nei limiti di quanto previsto dai regolamenti comunali; c) tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell Amministrazione Comunale e a prevenire o accertare eventuali atti di vandalismo o danneggiamento; d) attivare un sistema di supporto alla protezione civile del territorio. CAPO II PROFILI SOGGETTIVI E RIPARTIZIONE DEI COMPITI ART. 3 (TITOLARE DEL TRATTAMENTO) Il Sindaco del Comune di Camerano è titolare del trattamento dei dati personali raccolti attraverso l utilizzo del sistema di videosorveglianza per le finalità di cui all articolo 2 del presente articolo, strumentale all esercizio delle funzioni istituzionali dell ente. Il Sindaco è titolare del trattamento dei dati personali raccolti mediante il sistema di videosorveglianza per le finalità connesse alle attribuzioni e ai compiti da svolgere in qualità di Ufficiale del Governo. ART. 4 (RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO) 1. Il Comandante della Polizia Municipale, o altra persona nominata dal Sindaco, è individuato, ai sensi dell art. 29 del codice privacy, quale responsabile del trattamento dei dati personali raccolti mediante l uso del sistema di videosorveglianza. 4
5 2. Il responsabile del trattamento, in base al presente regolamento, può delegare singole funzioni a collaboratori previa approvazione del Sindaco. 3. Il responsabile deve rispettare quanto previsto dal codice privacy, dalle leggi vigenti di settore e dalle disposizioni del presente regolamento, in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza. ART. 5 (INDIVIDUAZIONE DEGLI INCARICATI AL TRATTAMENTO E DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA) 1. La gestione dell impianto di videosorveglianza è riservata al personale avente qualifica di Ufficiale ed Agente di Polizia Giudiziaria ai sensi dell art.57 del Codice di Procedura Penale dei Comandi di Polizia Municipale del Comune di Camerano e del Comune di Castelfidardo in forza del protocollo di collaborazione tra i due Comandi rinnovato in data 19/01/2017 rep Il responsabile del trattamento dati con atto di nomina, designa gli incaricati all utilizzo dell impianto di videosorveglianza. In particolare gli incaricati sono istruiti al corretto uso dei sistemi e formati circa le disposizioni della normativa di riferimento e del presente regolamento. CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ART. 6 (MODALITÀ DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DATI) 1. Nelle aree sottoposte a videosorveglianza per fini di prevenzione, accertamento e repressione degli illeciti derivanti dall utilizzo abusivo dell area impiegata come discarica di materiale e di sostanze pericolose nonché di rispetto della normativa concernente lo smaltimento dei rifiuti, sono posizionati appositi cartelli collocati prima del raggio di azione delle telecamere o in prossimità delle stesse. I cartelli hanno caratteristiche che devono tener conto delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali. 2. Nel trattamento dei dati vengono osservate le prescrizioni fornite, in materia, dal Garante per la protezione dei dati personali, con riferimento ai fini ed alle modalità del trattamento. 3. I dati sono trattati in modo lecito e secondo correttezza. 4. I dati sono raccolti e registrati per le finalità dell art. 2 del presente regolamento e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali scopi. 5. I dati sono raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati. 6. I dati, le informazioni e le immagini sono conservate per un tempo non superiore di 7 (sette) giorni successivi alla rilevazione, preso atto che il sistema di videosorveglianza è finalizzato alla tutela della sicurezza urbana come indicato nell art. 2 c Per gli utilizzi diversi dal comma precedente e per speciali esigenze, la conservazione è limitata o allungata in base a quanto previsto dalle <<Linee Guida del Garante della Privacy>>. 5
6 ART. 7 (AMBIENTI DI POSIZIONAMENTO DELLE TELECAMERE) 1. Le telecamere possono essere posizionate in corrispondenza di incroci, piazze, immobili, ecc. che vengono individuati dall Amministrazione Comunale in collaborazione con l ufficio Polizia Municipale. 2. Il Comune, in ottemperanza a quanto disposto dall art. 13 del codice privacy, informa gli interessati al trattamento mediante affissione di adeguata segnaletica permanente in prossimità delle aree soggette a videosorveglianza e, ove necessario, in prossimità delle telecamere utilizzate ai fini della ripresa delle immagini. 3. Qualora cittadini o enti privati intendano installare a loro spese su suolo pubblico telecamere compatibili con il sistema, che rimarranno di proprietà comunale, al fine di tutelare l ordine e la sicurezza urbana, possono inoltrare richiesta scritta al Sindaco che provvederà ad esaminare le domande e a redigere apposita graduatoria nel caso in cui le richieste siano superiori alle disponibilità. La Giunta stabilisce i criteri per la formulazione della graduatoria. 4. Le modalità, i termini e le condizioni per l installazione saranno stabilite con apposita deliberazione. CAPO IV DIRITTI DELL INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI ART. 8 ESERCIZIO DEL DIRITTO D ACCESSO 1. In relazione al trattamento dei dati personali l interessato ha diritto di ottenere l indicazione: a) dell esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo; b) degli estremi identificativi del titolare e del responsabile; c) delle finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati; d) la conferma dell esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento. 2. L interessato ha diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati. 3. L interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 4. I diritti dell interessato sono esercitati dietro presentazione di apposita istanza come da all allegato Il responsabile del trattamento darà esito all istanza senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero 30 giorni previa comunicazione all interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo. 6. Nell esercizio dei diritti di cui al comma 1 l interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia. 7. L istanza di cui al presente articolo può essere trasmessa al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente. Il responsabile 6
7 dovrà provvedere, in merito, entro e non oltre i termini di cui al comma 5 del presente articolo. 8. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente. L interessato ha diritto di ottenere la conferma dell esistenza o meno di dati personali che lo riguardano. ART. 9 (COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DATI 1 La comunicazione di video e immagini, secondo quanto previsto dall articolo 19, comma 2 e 3 del codice privacy, è ammessa solamente nei casi previsti da legge o regolamento, per cui qualunque richiesta di acquisizione di informazioni estratte dai supporti di memorizzazione deve essere opportunamente motivata. 2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità. 3. E in ogni caso fatta salva la comunicazione di immagini e fotogrammi, ripresi dal sistema di videosorveglianza, da parte di forze di polizia, autorità giudiziaria, organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell art. 58, comma 2, del codice privacy, ove motivata da finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati. 4. In via eccezionale, possono essere diffuse immagini o foto, riprese con il sistema di videosorveglianza, esclusivamente previa autorizzazione da parte dell Autorità Giudiziaria, per finalità di prevenzione, accertamento o repressione di reati. CAPO V DISPOSIZIONI FINALI ART. 10 DISPOSIZIONI FINALI 1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di modifiche normative in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell Autorità Garante dei dati personali o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale dovranno essere immediatamente recepiti. 2. L installazione di telecamere per la videosorveglianza ambientale per le finalità di cui all art.3 del presente regolamento, nelle aree più soggette al fenomeno di abbandono e non corretto smaltimento dei rifiuti, viene eseguita previa disposizione del Comandante della Polizia Municipale, in conformità a quanto prescritto dal regolamento stesso. 3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia. 4. Il presente regolamento sostituisce il precedente approvato con delibera n.33 del , entra in vigore dopo l approvazione da parte del Consiglio Comunale e sarà pubblicato all Albo Pretorio Comunale online nonché trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali. 7
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