DISEGNO DI LEGGE. Disciplina delle professioni di assistente sociale e di assistente sociale specialista. D'iniziativa della senatrice MATTESINI
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1 Presentato in data 15 maggio 2013; annunciato nella seduta pom. n. 22 del 15 maggio Disegni di legge Atto Senato n. 660 XVII Legislatura DISEGNO DI LEGGE Disciplina delle professioni di assistente sociale e di assistente sociale specialista D'iniziativa della senatrice MATTESINI Onorevoli Senatori! - Nel nostro Paese sono circa trentacinquemila gli iscritti nell'albo professionale degli assistenti sociali, la cui figura è prevista in tutti i servizi territoriali degli enti locali e delle aziende sanitarie locali (ASL) rivolti alle famiglie, ai minori, agli adolescenti e alle persone adulte che per ragioni socio-economiche, culturali o sanitarie si trovano in situazione di difficoltà o a rischio di esclusione sociale e di emarginazione, nonché alle persone disabili e alle persone anziane. L'assistente sociale ha inoltre una funzione di «consulenza» socio-assistenziale per i soggetti più vulnerabili come anziani (oltre i sessantacinque anni), minori (0-18 anni) persone affette da grave disabilità fisica e psichica, stranieri, extracomunitari, tossicodipendenti, alcolisti, malati mentali e adulti portatori di varie problematiche. Rientra nelle sue competenze anche il rapporto con il tribunale e con il giudice minorile in materia di adozione, di affidamento familiare e in tutti i casi previsti dalla legge. La professione di assistente sociale è esercitata, oltre che nei servizi sociali territoriali, all'interno dei servizi sociali del Ministero della giustizia sia per il settore minorile, sia per il settore degli adulti. In tale ambito, all'assistente sociale sono affidati compiti di sostegno e di assistenza nei confronti degli utenti sottoposti a misure cautelari o a pene alternative alla detenzione e in particolare all'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale. All'interno degli ospedali, l'assistente sociale è parte integrante della squadra medico-infermieristica. Il suo compito è contribuire all'analisi del bisogno sociale o socio-assistenziale presentatosi in concomitanza con il ricovero della persona e alle immediate pianificazione e attuazione dell'intervento attraverso la valutazione geriatrica ospedaliera per i soggetti anziani o adulti non autosufficienti. In particolare, la funzione professionale garantisce il buon utilizzo delle risorse presenti sul territorio di riferimento per il paziente, il quale viene favorito nella continuità assistenziale nel momento della dimissione. Se pensiamo che, nei casi migliori, si ha un solo assistente sociale di base per ogni abitanti con una presenza parcellizzata nei vari ambiti, con normative contrattuali diverse, e con un raggio di intervento ampio, ci rendiamo subito conto di quanto sia insufficiente, pur rappresentando oggi gli assistenti sociali la chiave di volta dei progetti socioassistenziali, socio-sanitari e di integrazione sul territorio. La normativa di riferimento per la figura dell'assistente sociale è, in sintesi, la seguente; il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, conseguente al riordino delle scuole dirette a fini speciali di assistente sociale; la legge 23 marzo 1993, n. 84, istitutiva dell'ordine e dell'albo professionale degli assistenti sociali; la riforma dell'ordinamento universitario, prevista dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 345 del 19 ottobre 2000, che aveva istituito la laurea in scienze del
2 servizio sociale - classe 6 e la laurea specialistica in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali - classe 57/S, oggi sostituite dalla laurea in scienze e tecniche psicologiche - classe L 24 e dalla laurea magistrale in servizio sociale e politiche sociali - classe LM 87, previste dai decreti del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicati nei supplementi ordinari alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007 e n. 157 del 9 luglio 2007; la legge 3 aprile 2001, n. 119, che ha esteso agli assistenti sociali l'obbligo del segreto professionale, già vigente per altre professioni, in considerazione dell'alto rilievo sociale della professione; il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, emanato a seguito della riforma universitaria del 1999, che ha proceduto al conseguente adeguamento della disciplina dell'ordinamento della professione e dell'albo, introducendo i profili di assistente sociale specialista e di assistente sociale e le corrispondenti sezioni A e B nell'albo professionale. Per poter esercitare le professioni di assistente sociale e di assistente sociale specialista sono richiesti, rispettivamente, il conseguimento della citata laurea classe L 24 o della laurea magistrale classe LM 87 e, successivamente, il superamento del relativo esame di Stato di abilitazione all'esercizio professionale. Con questi titoli è possibile richiedere l'iscrizione all'albo professionale della regione di residenza. I titoli di studio conseguiti all'estero devono essere sottoposti a una procedura di riconoscimento da parte del Ministero della giustizia, in base al decreto legislativo 9 novembre 2007, n Una volta valutata la congruenza dei percorsi formativi, sono previste, ove necessario, delle misure compensative che comportano periodi di tirocinio ovvero percorsi di studio integrativo con prove finali, per poter finalmente richiedere l'iscrizione all'albo. Si tratta di una professione di aiuto alla persona in stato di bisogno; per questo l'assistente sociale rappresenta per l'utente, la risposta operativa a cui fare riferimento poiché egli è l'indispensabile attivatore delle risorse individuali e collettive di coloro che accedono ai diversi servizi. La presente proposta di legge risponde, pertanto, a questa e ad altre esigenze e si propone come specifico strumento normativo per valorizzare la figura dell'assistente sociale a tutti i livelli di responsabilità, anche dirigenziali, e per uniformare e rendere omogeneo questo settore professionale, che richiede una specializzazione e un'alta professionalità non ancora sufficientemente riconosciute né a livello contrattuale né ai fini dell'incarico dirigenziale.
3 DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Professioni di assistente sociale e di assistente sociale specialista). 1. L'esercizio delle professioni di assistente sociale e di assistente sociale specialista è subordinato al conseguimento delle specifiche abilitazioni mediante esami di Stato e iscrizione nell'albo professionale. 2. Gli assistenti sociali e gli assistenti sociali specialisti svolgono in condizioni di autonomia l'attività professionale prevista dalle norme del loro ordinamento, dalle norme dei relativi profili professionali nonché dallo specifico codice deontologico, utilizzando metodologie proprie della professione, sia in regime autonomo, sia in regime di lavoro subordinato o parasubordinato. 3. In conformità a quanto previsto dalla raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'europa sul servizio sociale Rec(2001)1, del 17 gennaio 2001, lo Stato e le regioni, nell'esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione e amministrative, promuovono la valorizzazione e la responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo delle professioni di assistente sociale e di assistente sociale specialista al fine di contribuire alla tutela dei diritti delle persone e della collettività nonché allo sviluppo dell'integrazione del sistema dei servizi sociali e della loro organizzazione sul territorio nazionale in rapporto con gli altri Stati membri dell'unione europea. Art. 2. (Formazione universitaria). 1. La formazione degli assistenti sociali e degli assistenti sociali specialisti avviene attraverso corsi di studi universitari nella classe di laurea L 39 - servizio sociale o nella classe di laurea magistrale LM 87 - servizio sociale e politiche sociali, previste, rispettivamente, dai decreti del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicati nel supplementi ordinari alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007 e n. 157 del 9 luglio Al corso di laurea magistrale LM 87 - servizio sociale e politiche sociali, previsto dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, possono accedere anche gli assistenti sociali in possesso di diploma universitario conseguito in base all'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto. 3. A salvaguardia della specificità dei contenuti professionali, i corsi universitari di cui al comma 1 devono garantire: a) l'insegnamento di discipline specifiche di servizio sociale; b) l'attribuzione dell'insegnamento delle discipline di servizio sociale a esperti di servizio sociale; c) lo svolgimento di tirocini in ambienti professionali specifici, garantendo la presenza di un assistente sociale esperto in qualità di responsabile dei tirocinanti; d) la predisposizione di piani di studio omogenei nel territorio nazionale. Art. 3. (Sezioni e titoli professionali). 1. Nell'ambito professionale degli assistenti sociali sono istituite la sezione A e la sezione
4 B. 2. L'iscrizione nella sezione A dell'albo professionale degli assistenti sociali è subordinata al superamento di un apposito esame di Stato. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea magistrale nella classe LM 87 - servizio sociale e politiche sociali, di cui all'articolo 2, comma 1, o di titolo equivalente rilasciato in base agli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 266, e al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n L'iscrizione nella sezione B dell'albo professionale degli assistenti sociali è subordinata al superamento di un apposito esame di Stato. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea nella classe L 39 - servizio sociale, di cui all'articolo 2, comma Agli iscritti nella sezione A dell'albo professionale degli assistenti sociali spetta il titolo professionale di assistente sociale specialista. 5. Agli iscritti nella sezione B dell'albo professionale degli assistenti sociali spetta il titolo professionale di assistente sociale. 6. L'iscrizione nell'albo professionale degli assistenti sociali è accompagnata, rispettivamente, dalle seguenti dizioni: «sezione degli assistenti sociali specialisti» e «sezione degli assistenti sociali». Art. 4. (Attività professionali). 1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A dell'albo professionale degli assistenti sociali, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, ferme restando le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla normativa vigente, oltre alle attività indicate al comma 2 del presente articolo, le seguenti attività: a) area di aiuto nei processi di inclusione sociale: 1) uso e sperimentazione di metodologie avanzate e innovative di servizio sociale svolte in tutti i settori di esercizio della professione e nelle forme previste; 2) diagnosi sociale, analisi e decodifica dei bisogni complessi dei singoli, delle famiglie, dei gruppi e del territorio; 3) coordinamento di interventi e di servizi ad alta complessità; 4) interventi interprofessionali, di squadra e di unità di valutazione; 5) consulenza psico-sociale; 6) interventi in ambito specialistico di servizio sociale clinico; 7) mediazione nelle situazioni di conflittualità interpersonale e negli ambiti della mediazione familiare, penale, sociale e giovanile; 8) consulenza agli organi giudiziari in materia minorile e di tutela di soggetti deboli o a rischio; b) area preventivo-promozionale: 1) negoziazione e concertazione tra i soggetti sociali per la progettazione di sistemi di benessere locale;
5 2) attivazione di programmi di integrazione tra i vari ambiti operativi e realtà sociali, in particolare del terzo settore; 3) progettazione e conduzione di programmi di sensibilizzazione, responsabilizzazione e protezione sociale di gruppi e di comunità; 4) programmazione e gestione di servizi d'informazione, comunicazione e promozione dei diritti dei cittadini; 5) programmazione e coordinamento di interventi di pronta emergenza sociale; 6) attivazione e conduzione di osservatori sugli interventi, servizi e politiche sociali; c) area manageriale: 1) direzione e gestione di interventi di servizio sociale e di servizi ad alta complessità; 2) pianificazione, progettazione, organizzazione e gestione manageriale nel campo delle politiche e dei servizi sociali, nonché dell'educazione ai diritti, alla coesione sociale, alla solidarietà e alla salute; 3) analisi, costruzione e coordinamento di reti di servizi e di prestazioni nell'ambito delle proprie competenze; 4) apporto tecnico per la costruzione di piani di zona di servizio sociale; 5) gestione di risorse umane, strutturali ed economiche nell'ambito dei servizi e delle politiche sociali; 6) analisi e valutazione di qualità dei servizi sociali e delle relative prestazioni; 7) gestione di processi per l'accreditamento dei servizi sociali; d) area didattico-formativa e di ricerca: 1) ricerca e monitoraggio degli interventi di servizio sociale, dei servizi e delle politiche sociali; 2) attività formativa e didattica nelle materie proprie del servizio sociale e delle discipline affini; 3) supervisione professionale, interprofessionale e dei tirocini di laureandi in servizio sociale e servizio sociale e politiche sociali. 2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B dell'albo professionale degli assistenti sociali, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, ferme restando le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla normativa vigente, le seguenti attività: a) area di aiuto nei processi di inclusione sociale: 1) attività, con autonomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte le fasi dell'intervento sociale, per la prevenzione, il sostegno, l'accompagnamento e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in condizione di difficoltà soggettiva e sociale; 2) attivazione, uso e valorizzazione delle risorse personali, ambientali, istituzionali, formali e informali; 3) integrazione e attivazione di reti relazionali; 4) accoglienza, ascolto e attività di segretariato sociale, nonché prima valutazione dei bisogni;
6 5) orientamento, sostegno e accompagnamento di soggetti in condizione di difficoltà soggettiva e sociale; 6) analisi della domanda sociale e costruzione di progetti individuali, partecipati e personalizzati e interventi di gestione del caso; b) area preventivo-promozionale: 1) azione preventiva del disagio sociale e azione promozionale del benessere delle persone, delle famiglie, dei gruppi e della comunità; 2) sostegno nei processi di accesso alle risorse e alle prestazioni, nella conoscenza e nella fruizione dei diritti; 3) interventi di pronta emergenza sociale; 4) attività d'informazione e di comunicazione nei servizi sociali e sui diritti degli utenti; c) area organizzativa: 1) collaborazione alla programmazione degli interventi di servizio sociale, delle politiche e dei servizi sociali, nonché alla predisposizione dei rispettivi piani di zona; 2) interventi di integrazione tra i vari ambiti operativi e realtà sociali, in particolare del terzo settore; 3) interventi interprofessionali, di squadra e di unità di valutazione; 4) attivazione e gestione di flussi informativi nel settore dei servizi sociali; 5) valutazione dell'organizzazione e delle prestazioni dei servizi sociali; d) area didattico-formativa e di ricerca: 1) raccolta dei dati e studio dei dati sociali o psico-sociali a fini di ricerca; 2) attività formativa nel settore dei servizi alla persona; 3) attività di coordinamento e di supervisione degli operatori sociali; 4) supervisione dei tirocini delle lauree in servizio sociale. 3. Al fine di garantire la qualità delle attività di cui ai commi 2 e 3 è prevista la formazione continua degli esercenti le medesime attività. Art. 5. (Accesso al pubblico impiego). 1. L'iscrizione nell'albo professionale degli assistenti sociali costituisce requisito necessario per la partecipazione a concorsi per l'accesso nel pubblico impiego a posti che comportano lo svolgimento delle attività professionali di assistente sociale e di assistente sociale specialista previste dall'articolo 4. Art. 6. (Accesso alla dirigenza). 1. Costituiscono titolo per l'accesso alla dirigenza e per lo svolgimento di funzioni dirigenziali nell'ambito delle professioni di assistente sociale e di assistente sociale specialista il possesso della laurea magistrale nella classe LM 87 - servizio sociale e politiche sociali, di cui all'articolo 2, comma 1, o di titolo equivalente rilasciato in base agli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 266, e al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonché l'iscrizione nella sezione A
7 dell'albo professionale degli assistenti sociali. Art. 7. (Servizio sociale professionale). 1. Ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, il servizio sociale professionale costituisce prestazione da erogare in ogni ambito territoriale determinato ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a), della medesima legge n. 328 del 2000, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, garantendo un rapporto minimo di un assistente sociale per ogni abitanti. Art. 8. (Disposizioni finali). 1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, nel decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280, nella legge 23 marzo 1993, n. 84, nella legge 3 aprile 2001, n. 119, nel decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 febbraio 2001, n. 1, nonché nei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 30 marzo 1998, n. 155, e 5 agosto 1998, n. 340, nel decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004, e nel regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica 22 ottobre 2004, n Gli articoli 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, sono abrogati.
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