Analisi degli articoli del nuovo regolamento. Cosa cambia rispetto a prima?

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1 FONDAMENTI DELLA PREVENZIONE INCENDI Analisi degli articoli del nuovo regolamento. Cosa cambia rispetto a prima? Giuseppe Romano giuseppe.romano@vigilfuoco.it Ministero dell'interno Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Direzione Interregionale Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico, Difesa Civile Veneto e Trentino Alto Adige

2 Perché un nuovo regolamento? 1. Modifiche all art. 19 della Legge 241/90, introdotte con la Legge 122/2010 (segnalazione certificata di inizio attività SCIA ) 2. Decreto Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento SUAP) 3. Legge 6 agosto 2008, n.133 (decreto tagliaoneri amministrativi: obiettivo comunitario di ridurre i costi amministrativi sulle PMI di almeno il 25% entro il 2012) 4. Decreto Legislativo 8 marzo 2006 n. 139 (art.20 sanzioni penali e sospensione dell attività) 5. Esigenza di individuare un nuovo elenco di attività soggette al controllo (con abrogazione anche delle vecchie tabelle del DPR 26 maggio 1959 n. 689)

3 Cosa si prefigge il nuovo regolamento? 1) Rendere più snella e veloce l azione amministrativa; non creare ostacoli all avvio di nuove attività o a modifiche di esistenti 2) Rendere più efficace l azione di controllo dei Comandi VVF, concentrare maggiormente le verifiche sulle attività con rischio di incendio più elevato Come? Utilizzando il principio di proporzionalità dell azione amministrativa.

4 Primo passo Un nuovo elenco delle attività soggette Individuare un nuovo elenco di attività soggette al controllo (con abrogazione anche delle vecchie tabelle del dpr 26 maggio 1959 n. 689); L elenco è riportato nell allegato I del nuovo regolamento ed è suddiviso in 3 categorie proporzionate in base al rischio connesso alla attività: Attività con rischio basso Attività con rischio medio Attività con rischio elevato

5 Categoria A, attività a basso rischio e standardizzate attività che non sono suscettibili di provocare rischi significativi per l incolumità pubblica e che sono contraddistinte da un limitato livello di complessità e da norme tecniche di riferimento Categoria B, attività a medio rischio attività caratterizzate da una media complessità e da un medio rischio, nonché le attività che non hanno normativa tecnica di riferimento e non sono da ritenersi ad alto rischio Categoria C, attività a elevato rischio tutte le attività ad alto rischio e ad alta complessità tecnico-gestionale

6 Secondo passo Determinare procedimenti proporzionati in base alla complessità dell attività Attività a basso rischio: si elimina il parere preventivo Attività a medio ed elevato rischio: valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio entro 60 giorni SCIA per inizio attività; controlli successivi definiti in base al rischio: - controlli mirati e a campione per medio rischio; - controlli a tutte le attività ad elevato rischio.

7 Il titolare dell attività SEGNALA, con una dichiarazione di atto notorio, l inizio dell attività Il tecnico abilitato ASSEVERA la conformità dell opera dal punto di vista antincendio Il tecnico abilitato ed iscritto negli albi del Ministero dell interno CERTIFICA (redazione dei modelli CERT.IMP; CERT.REI; DICH.PROD).

8 Le altre novità del Regolamento 1. Prevenzione incendi online 2. Abolizione della duplicazione del Registro dei controlli 3. Semplificazione dei rinnovi ed eliminazione del giuramento della perizia 4. NOF Nulla Osta di Fattibilità 5. Verifiche in corso d opera

9 PROCEDIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI DISPOSIZIONE NORMATIVA art.3 del D.P.R. 151/2011 OBBLIGATORI Valutazione del progetto Controlli di prevenzione incendi S.C.I.A. art.16 del D.lgs. 139/2006 art allegato IV del D.Lgs. 81/2008 (Luoghi di lavoro) art. 4 del D.P.R. 151/2011 art.16 del D.Lgs. 139/2006 art allegato IV del D.Lgs. 81/2008 (Luoghi di lavoro) VOLONTARI Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio art. 5 del D.P.R. 151/2011 art. 16 del D.Lgs. 139/2006 Deroga art. 7 del D.P.R. 151/2011 Nulla osta di fattibilità art. 8 del D.P.R. 151/2011 Verifica in corso d opera art. 9 del D.P.R. 151/2011

10 Entrata in vigore del provvedimento 7 ottobre 2011 Dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni: a) decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1959, n. 689, regolamento recante la determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco; b) decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, concernente regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59; c) decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214, concernente regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di g.p.l. in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi; d) decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982, recante modificazioni del decreto del Ministro dell'interno 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.

11 Il 7 agosto 2012 è stato firmato dal Ministro dell'interno il decreto, predisposto ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, concernente la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi Il decreto, è stato pubblicato il 29 agosto 2012 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 201 ed entrato in vigore il 27 novembre 2012 Il provvedimento sostituisce il decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998, recante "Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco", adottato ai sensi del precedente regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. n. 37 del 1998

12 Analisi degli articoli del nuovo regolamento

13 Art. 1 Definizioni 1.Ai fini del regolamento si intende per: Comando: il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente; Direzione: la Direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile; CTR: il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; SCIA: la segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 49, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in cui la ricevuta della segnalazione costituisce titolo autorizzatorio ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettere e) ed f), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; SUAP: lo sportello unico per le attività produttive che costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento; CPI: Certificato di prevenzione incendi ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

14 Art. 2 Finalità ed ambito di applicazione 1. Il presente regolamento individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il deposito dei progetti, per l'esame dei progetti, per le visite tecniche, per l'approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 2. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell'allegato I del presente regolamento. 3. Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si distinguono nelle categorie A, B e C, come individuate nell'allegato I in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità. 4. L'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione di cui all'allegato I del presente regolamento è soggetta a revisione, in relazione al mutamento delle esigenze di salvaguardia delle condizioni di sicurezza antincendio.

15 Art. 2 Finalità ed ambito di applicazione (segue) 5. La revisione dell'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, di cui all'allegato I, è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. 6. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le attività industriali a rischio di incidente rilevante, soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni. (ma il decreto del fare...) 7. Al fine di garantire l'uniformità delle procedure, nonché la trasparenza e la speditezza dell'attività amministrativa, le modalità di presentazione delle istanze oggetto del presente regolamento e la relativa documentazione, da allegare, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno. 8. Con il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono stabiliti i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

16 Quali le novità? Introduzione del principio di proporzionalità delle procedure amministrative; differenziazione della disciplina in relazione al rischio connesso all attività, alla presenza di specifiche regole tecniche e alle esigenze di tutela della pubblica incolumità; distinzione delle le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi in tre categorie A, B e C, elencate nell Allegato I al d.p.r.; velocizzazione e snellimento dell azione amministrativa; maggiore efficacia dell opera di controllo dei Comandi VVF (verifiche tecniche concentrate sulle attività con rischio di incendio più elevato).

17 ALLEGATO I (di cui all articolo 2, comma 2) ELENCO DELLE ATTIVITA SOGGETTE ALLE VISITE E AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI

18 Quali le novità? I nuovi limiti: per alcune categorie, i limiti precedentemente fissati hanno subito variazioni. Queste modifiche hanno l effetto di rendere assoggettate alcune attività prima esenti (es. aziende con presenze tra 300 e 500), e di rendere esenti alcune attività prima assoggettate (es. i locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a m 2 sono assoggettati solo se detengono quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a kg).

19 Quali le novità? Le nuove attività assoggettate: le nuove attività inserite sono ricollegabili essenzialmente a contesti che presuppongono situazioni di affollamento (es. club privati, campeggi) o di rischio particolarmente elevato. Nello specifico, si riferiscono: ad alcune infrastrutture di trasporto a elevato rischio (aerostazioni, grandi stazioni ferroviarie e marittime, interporti, grandi gallerie ferroviarie e stradali, metropolitane); attività a rischio specifico, quali quelle di demolizioni dei veicoli, frequentemente interessati da incendi di grandi dimensioni; grandi complessi per il terziario; strutture turistico-ricettive all aria aperta come i campeggi e i villaggi turistici con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

20 Art. 3 Valutazione dei progetti 1. Gli enti ed i privati responsabili delle attività di cui all'allegato I, categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio. 2. I progetti di cui al comma 1 sono corredati dalla documentazione prevista dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo Il Comando esamina i progetti ed entro trenta giorni può richiedere documentazione integrativa. Il Comando si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro sessanta giorni.

21 Elenco delle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. 151/2011

22 Quali le novità? Gli adempimenti connessi alla valutazione dei progetti vengono differenziati in relazione alle esigenze di tutela degli interessi pubblici: per le attività di cui alla lettera A, che sono soggette a regole tecniche e che per la loro standardizzazione non presentano particolare complessità, non è più previsto il parere di conformità; Gli enti ed i privati responsabili delle attività di cui all'allegato I, categorie B e C sono invece ancora tenuti a richiedere l'esame dei progetti; È prevista una riduzione dei tempi per l esame delle istanze.

23 Valutazione dei progetti mod. PIN Documentazione tecnico - progettuale Attestato di versamento a) elaborati grafici Tabella allegata alla lettera circolare prot.n del 21/10/2011 b) relazione tecnica N = Σ n i (per ogni singola attività) Tariffa = N x 50,00 domani nuovo decreto tariffe

24 Valutazione dei progetti mod. PIN Dati del richiedente Informazioni generali sull attività Calcolo della tariffa Dati dell attività Dati tecnico abilitato Tipo di intervento previsto in progetto

25 Valutazione dei progetti Documentazione prevista dall Allegato I al D.M. 7 agosto 2012 RELAZIONE TECNICA ELABORATI GRAFICI A Attività NON REGOLATE da specifiche disposizioni antincendio A.1 RELAZIONE TECNICA A.1.1 Individuazione dei pericoli di incendio - destinazione d'uso (generale e particolare); - sostanze pericolose e loro modalità di stoccaggio; - carico di incendio nei vari compartimenti; - impianti di processo; - lavorazioni; - macchine, apparecchiature ed attrezzi; - movimentazioni interne; - impianti tecnologici di servizio; -aree a rischio specifico. A.1.2 Descrizione delle condizioni ambientali - condizioni di accessibilità e viabilità; - lay-out aziendale (distanziamenti, separazioni, isolamento); - caratteristiche degli edifici (tipologia edilizia, geometria, volumetria, superfici, altezza, piani interrati, articolazione planovolumetrica, compartimentazione, ecc.); - aerazione (ventilazione); - affollamento degli ambienti, con particolare riferimento alla presenza di persone con ridotte od impedite capacità motorie o sensoriali; vie di esodo. A.1.3 Valutazione qualitativa del rischio incendio A.1.4 Compensazione del rischio incendio (strategia antincendio) A.1.5 Gestione dell emergenza

26 Art. 4 Controlli di prevenzione incendi 1. Per le attività di cui all'allegato I del presente regolamento, l'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è presentata al Comando, prima dell'esercizio dell'attività, mediante segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, del presente regolamento. Il Comando verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta.

27 Quali le novità? Prima dell inizio dell attività, il titolare presenta una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) che produce, limitatamente a quanto indicato al comma 2 dell art. 16, d.lgs. 139/2006, gli stessi effetti giuridici dell istanza per il rilascio del certificato di prevenzione antincendi, corredata dell asseverazione, dalla documentazione tecnica costituita sostanzialmente dalle certificazioni/dichiarazioni probanti ai fini antincendio e, solo per le attività in categoria A, del progetto dell opera comprensivo di relazione tecnica.

28 Controlli di prevenzione incendi - SCIA mod. PIN SCIA Mod. PIN 2.1 Asseverazione Attestato di versamento a) Relazione tecnica ed elaborati grafici (per le sole attività in categoria A) Tabella allegata alla lettera circolare prot.n del 21/10/2011 b) Dichiarazioni e certificazioni N = Σ n i (per ogni singola attività) Tariffa = N x 54,00 domani nuovo decreto tariffe

29 SCIA mod. PIN SCIA Impegno ad osservare gli obblighi connessi all esercizio dell attività Dati del titolare dell attività Calcolo della tariffa Inizio dell esercizio dell attività Ricevuta presentazione della SCIA

30 Asseverazione Mod. PIN 2.1 -Asseverazione Tecnico abilitato Responsabilità penali Riferimento alla documentazione progettuale ed alle certificazioni Distinta delle dichiarazioni e certificazioni Dichiarzione di conformità delle opere alle norme di p.i. ed ai progetti approvati

31 Asseverazione Il tecnico consapevole di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del codice penale e della responsabilità penale che con la segnalazione assume per dichiarazioni mendaci e falsa rappresentazione degli atti, ai sensi dei già richiamati articoli del Codice Penale e dell art comma 6 - della L. 7/8/1990 n. 241, come modificato dalla L. 30/7/2010 n. 122 assevera la conformità dell opera alle pertinenti regole tecniche di prevenzione incendi nonché al progetto approvato dal Comando Provinciale VVF.

32 Dichiarazioni e certificazioni da allegare alle asseverazioni Certificazione di resistenza al fuoco di prodotti /elementi costruttivi in opera Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto Certificazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto Dichiarazione di conformità nel settore della Reazione al Fuoco Dichiarazione di corretta posa in opera dei materiali (da non consegnare al Comando VV.F.) Dichiarazione di corretta posa di rivestimenti protettivi (da non consegnare al Comando VV.F.) Dichiarazione di rispondenza Dichiarazione inerente i prodotti impiegati

33 Dichiarazioni e certificazioni da allegare alle asseverazioni

34 Dichiarazioni e certificazioni da allegare alle asseverazioni

35 Dichiarazioni e certificazioni da allegare alle asseverazioni

36 Dichiarazioni e certificazioni da allegare alle asseverazioni

37 Dichiarazioni e certificazioni da allegare alle asseverazioni

38 Art. 4 Controlli di prevenzione incendi (segue) 2. Per le attività di cui all'allegato I, categoria A e B, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni. Il Comando, a richiesta dell'interessato, in caso di esito positivo, rilascia copia del verbale della visita tecnica.

39 Quali le novità? Per le attività di cui alle categorie A e B i controlli, effettuati attraverso visite tecniche, avvengono entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza; i controlli sono volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio; i controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate.

40 Quali le novità? Se dai controlli dovessero emergere carenze dei requisiti e dei presupposti per l esercizio dell attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi prodotti dalla stessa; ove possibile viene data la possibilità al Comando Provinciale di non dover prescrivere, sempre e in ogni caso, l interruzione dell attività, ma di richiedere all interessato di conformare l attività alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi, entro 45 giorni e sempre che la prosecuzione dell attività nel periodo transitorio possa avvenire garantendo un grado di sicurezza equivalente anche attraverso l imposizione di specifiche misure tecnico-gestionali.

41 Art. 4 Controlli di prevenzione incendi (segue) 3. Per le attività di cui all'allegato I categoria C, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche effettuate sulle attività di cui al presente comma, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi.

42 Quali le novità? Per tutte le attività di cui alla categoria C il Comando effettua il controllo entro sessanta giorni; solo per le attività di cui alla categoria C il Comando Provinciale VV.F., in caso di esito positivo del controllo, rilascia, entro quindici giorni, il certificato di prevenzione incendi (CPI), mentre per le attività in categoria A e B, sottoposte a visite a campione, viene rilasciato, a richiesta dell interessato, copia del verbale della visita tecnica; il certificato di prevenzione incendi è il risultato di un controllo effettuato ai sensi del vigente quadro normativo in cui si collocano le disposizioni concernenti le competenze del Corpo Nazionale in materia di prevenzione incendi e quelle che regolamentano la SCIA e non è più il provvedimento finale di un procedimento amministrativo;

43 Quali le novità? le sanzioni penali di cui all art. 20 del d.lgs 139/2006, previste per l omessa richiesta del rilascio o rinnovo del certificato di prevenzione incendi, si applicano a tutte le attività individuate nell Allegato I per la mancata presentazione di SCIA; restano invariate le procedure previste dal d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, recante Disciplina sanzionatoria in materia di lavoro, con particolare riferimento al Capo II, Estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché quelle relative alle comunicazioni previste dal 3 co. dell art. 19 del decreto legislativo n. 139/2006.

44 Art. 4 Controlli di prevenzione incendi (segue) 4. Il Comando acquisisce le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività di cui all'allegato I alla normativa di prevenzione incendi, ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n Qualora il sopralluogo debba essere effettuato dal Comando nel corso di un procedimento di autorizzazione che prevede un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali, dei quali è chiamato a far parte il Comando stesso, si applicano i diversi termini stabiliti per tali procedimenti. 6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del presente decreto in caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l'obbligo per l'interessato di avviare nuovamente le procedure previste dal presente articolo ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

45 Modifiche rilevanti/sostanziali comportanti aggravio del rischio e obbligo di nuova presentazione di SCIA (e di progetto per categorie B e C) Allegato IV D.M. 7 agosto 2012

46 Art. 5 Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio 1. La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio che, ogni cinque anni, il titolare delle attività di cui all'allegato I del presente regolamento è tenuto ad inviare al Comando, è effettuata tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7. Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione. 2. Per le attività di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell'allegato I, la cadenza quinquennale di cui al comma 1 è elevata a dieci anni.

47 Quali le novità? Viene previsto che il titolare dell attività di cui all Allegato I del decreto invii ogni cinque anni, una dichiarazione di conformità, corredata dalla prescritta documentazione che attesti l assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio; l attestazione di conformità sostituisce il rinnovo del certificato e la perizia giurata prevista dal previgente regolamento.

48 mod. PIN Rinnovo Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio Mod. PIN 3.1 Asseverazione Attestato di versamento Tabella allegata alla lettera circolare prot.n del 21/10/2011 Assenza di variazioni nel quinquennio precedente alla data della richiesta di rinnovo Professionista antincendio Certifica l efficienza e la funzionalità degli impianti di protezione antincendio N = Σ n i (per ogni singola attività) Tariffa = N x 56,00 domani nuovo decreto tariffe

49 Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio L attestazione deve essere presentata al Comando ogni 5 anni a decorrere dalla data della ricevuta di presentazione della prima segnalazione relativa all attività

50 Legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell economia» Titolo II - SEMPLIFICAZIONI - Capo I Misure per la semplificazione amministrativa, sono presenti delle indicazioni sulla prevenzione incendi. In particolare, l art Disposizioni in materia di prevenzione incendi prevede che: 1. Gli enti e i privati di cui all articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, sono esentati dalla presentazione dell istanza preliminare di cui all articolo 3 del citato decreto qualora già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità. 2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma presentano l istanza preliminare di cui all articolo 3 e l istanza di cui all articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso. Pertanto gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all'allegato I, esistenti alla data del 22 settembre 2011 (data di pubblicazione del regolamento), devono espletare i prescritti adempimenti

51 Art. 6 Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività 1. Gli enti e i privati responsabili di attività di cui all'allegato I del presente regolamento, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA di cui all'articolo 4, comma 1, nonché di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio. 2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.

52 Quali le novità? È stato eliminato il Registro dei controlli, manutenzione, informazione e formazione del personale, che duplica adempimenti già previsti dalla normativa di sicurezza nei luoghi di lavoro; il registro dei controlli antincendio è mantenuto per le attività che non sono luoghi di lavoro (autorimesse private, caldaie condominiali, etc.).

53 Art. 7 Deroghe 1. Qualora le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all'allegato I del presente regolamento, presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, gli interessati, con le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, possono presentare al Comando istanza di deroga al rispetto della normativa antincendio. 2. Possono presentare istanza di deroga, con le modalità di cui al comma 1, anche i titolari di attività, disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, che non rientrano tra quelle riportate all'allegato I. 3. Il Comando esamina l'istanza e, con proprio motivato parere, la trasmette entro trenta giorni alla Direzione regionale. Il Direttore, sentito il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza, e ne da' contestuale comunicazione al Comando al quale la stessa e' stata presentata ed al richiedente.

54 Quali le novità? La deroga è un sub-procedimento della valutazione del progetto; possono presentare istanza di deroga anche i titolari di attività, disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, che non rientrano tra quelle riportate all'allegato I.

55 Deroga mod. PIN Deroga Documentazione tecnico - progettuale Attestato di versamento a) elaborati grafici Tabella allegata alla lettera circolare prot.n del 21/10/2011 Specificare se trattasi di attività soggetta (all.i DPR 151/2011) o non soggetta b) relazione tecnica (Integrata con valutazione del rischio aggiuntivo e misure tecnico-gestionali compensative) N = Σ n i (per ogni singola attività oggetto di deroga) Tariffa = N x 50,00 x 1,5 domani nuovo decreto tariffe

56 Art. 8 Nulla osta di fattibilità 1. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'allegato I del presente regolamento, categorie B e C, possono richiedere al Comando l'esame preliminare della fattibilità dei progetti di particolare complessità, ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilità.

57 Quali le novità? Si tratta di un nuovo procedimento volontario attraverso il quale i titolari delle attività comprese nelle categorie B e C, in caso di progetti particolarmente complessi, hanno la possibilità di richiedere preventivamente al Comando Provinciale VV.F. il rilascio di un nulla osta di fattibilità.

58 Quali le novità? Il nulla osta di fattibilità si sostanzia, in effetti, in un parere rilasciato con riguardo a uno o più aspetti rilevanti dal punto di vista della prevenzione incendi, elaborato sulla base della valutazione di un progetto di fattibilità dell opera.

59 Il NOF può attenere ai seguenti aspetti antincendio: ubicazione; comunicazioni e separazioni; accesso all area e accostamento dei mezzi di soccorso; caratteristiche costruttive e lay-out (distanziamenti, separazioni, isolamento); resistenza al fuoco; reazione al fuoco; compartimentazione; vie di esodo; sistema di controllo dei fumi naturale o meccanico; aree e impianti a rischio specifico; impianti elettrici di sicurezza; illuminazione di sicurezza; mezzi e impianti di estinzione degli incendi; impianti di rivelazione, segnalazione e allarme.

60 Nulla osta di fattibilità mod. PIN 1 bis 2011 NOF Indicare gli aspetti di prevenzione incendi per i quali si chiede il parere preliminare Documentazione tecnico - progettuale, limitatamente agli aspetti di prevenzione incendi oggetto dell istanza a) elaborati grafici b) relazione tecnica Attestato di versamento Tabella allegata alla lettera circolare prot.n del 21/10/2011 N = Σ n i (per ogni singola attività) Tariffa = N x 50,00 domani nuovo decreto tariffe

61 Art. 9 Verifiche in corso d'opera 1. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'allegato I del presente regolamento, possono richiedere al Comando l'effettuazione di visite tecniche, da effettuarsi nel corso di realizzazione dell'opera.

62 Quali le novità? Si tratta di un nuovo procedimento volontario attraverso il quale i titolari delle attività di cui all Allegato I possono richiedere visite tecniche al competente Comando, per verificare la rispondenza alle disposizioni di prevenzione incendi, anche durante la realizzazione dell opera; in questo modo è possibile, per le opere particolarmente complesse, procedere alla verifica di alcuni aspetti rilevanti dal punto di vista antincendio nel corso della costruzione dell attività; per non arrestare la realizzazione dell opera in attesa della visita tecnica da parte dei VVF, è necessario che venga concordato con il locale Comando un cronoprogramma delle visite; il NOF e le verifiche in corso d opera non sostituiscono gli obblighi di cui all artt.3 e 4 del nuovo regolamento.

63 Verifiche in corso d opera mod. PIN 2 bis 2011 Indicare gli aspetti di prevenzione incendi rispetto ai quali si chiede la verifica Documentazione tecnico illustrativa dell attività, necessaria all espletamento della verifica richiesta a) Progetto (cat. A) o riferimento progetto approvato (cat.b - C) a firma di tecnico abilitato Attestato di versamento Tabella allegata alla lettera circolare prot.n del 21/10/2011 N = Σ n i (per ogni singola attività) Tariffa = N x 54,00 domani nuovo decreto tariffe Ministero dell Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica

64 Art. 10 Raccordo con le procedure dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) Per le attività di cui all'allegato I del presente regolamento di competenza del SUAP si applica il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n Ai soli fini antincendio le attività di cui all'allegato I, categoria A, ricadono nel procedimento automatizzato di cui al Capo III del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, fatti salvi i casi in cui si applica il procedimento ordinario di cui al Capo IV dello stesso decreto. 3. La documentazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, è completata, ai fini della rispondenza dell'opera alle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, dalla SCIA di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

65 Quali le novità? Coordinamento con altri disposti legislativi; la prevenzione incendi si svolgerà, nei casi previsti, in attuazione del Regolamento SUAP con le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

66 Invio telematico delle istanze Attività ricadenti nell ambito di applicazione della disciplina dello sportello unico per le attività produttive SUAP COMANDI PROVINCIALI VVF Tramite Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione, nel rispetto delle modalità stabilite nel decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160

67 Invio telematico delle istanze Attività non ricadenti nell ambito di applicazione della disciplina dello sportello unico per le attività produttive Sistema informativo di prevenzione incendi online COMANDI PROVINCIALI VVF

68 Invio telematico delle istanze Fino alla completa attuazione dei sistemi telematici indicati, le istanze sono trasmesse ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco tramite posta elettronica certificata (PEC). PEC COMANDI PROVINCIALI VVF Per le attività ricadenti nell ambito di applicazione della disciplina del SUAP le modalità di trasmissione dei messaggi PEC dovranno risultare conformi a quanto previsto nell allegato tecnico al D.P.R. n. 160 del 7 settembre 2010.

69 Art. 11 Disposizioni transitorie e finali 1. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell'articolo 2, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998, recante disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco. 2. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell'articolo 2, all'istanza di cui al comma 1 dell'articolo 4, presentata per la messa in esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi non a servizio di attività di cui all'allegato I, sono allegati: a) la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37; b) una dichiarazione in cui il titolare attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli incendi e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6 del presente regolamento; c) una planimetria del deposito, in scala idonea firmata da un professionista iscritto nel relativo albo professionale e nell'ambito delle specifiche competenze, o dal responsabile tecnico dell'impresa che procede all'installazione del deposito.

70 Art. 11 Disposizioni transitorie e finali (segue) 3. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 3 febbraio 2006 adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le nuove attività introdotte all'allegato I del presente regolamento, si applicano le tariffe già previste per le attività di analoga complessità, come individuate nella tabella di equiparazione di cui all'allegato II del presente regolamento. 4. Gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all'allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento (modificato). 5. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'allegato I, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed in possesso del Certificato di prevenzione incendi, alla scadenza del medesimo Certificato devono espletare gli adempimenti prescritti all'articolo 5 del presente regolamento.

71 Art. 11 Disposizioni transitorie e finali (segue) 6. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui al comma 2, dell'articolo 5, presentano la prima attestazione di rinnovo periodico, entro i seguenti termini: a) entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attività con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato antecedentemente al 1 gennaio 1988; b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attività con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1988 ed il 31 dicembre 1999; c) entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attività con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2000 e la data di entrata in vigore del presente regolamento. 7. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'allegato I, che alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno acquisito il parere di conformità di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, devono espletare gli adempimenti di cui all'articolo 4 del presente regolamento. 8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

72 Quali le novità? Gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all'allegato I, esistenti alla data del 22 settembre 2011 (data di pubblicazione del regolamento), devono espletare i prescritti adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

73 Legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell economia» Titolo II - SEMPLIFICAZIONI - Capo I Misure per la semplificazione amministrativa, sono presenti delle indicazioni sulla prevenzione incendi. In particolare, l art Disposizioni in materia di prevenzione incendi prevede che: 1. Gli enti e i privati di cui all articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, sono esentati dalla presentazione dell istanza preliminare di cui all articolo 3 del citato decreto qualora già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità. 2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma presentano l istanza preliminare di cui all articolo 3 e l istanza di cui all articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso. Pertanto gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all'allegato I, esistenti alla data del 22 settembre 2011 (data di pubblicazione del regolamento), devono espletare i prescritti adempimenti entro il 7 ottobre 2014.

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