Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 settembre 1999
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1 Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 settembre 1999 Caisse de pension des employés privés contro Dieter Kordel, Rainer Kordel e Frankfurter Allianz Versicherungs AG. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Landgericht Trier Germania Previdenza sociale - Ente debitore - Diritto di ricorso nei confronti del terzo responsabile Surrogazione Causa C-397/96 raccolta della giurisprudenza 1999 pagina I Nel procedimento C-397/96, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Landgericht di Treviri (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Caisse de pension des employés privés e Dieter Kordel, Rainer Kordel, Frankfurter Allianz Versicherungs AG, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 93, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, modificato ed aggiornato con il regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n (GU L 230, pag. 6), LA CORTE (Quinta Sezione), composta dai signori J.-P. Puissochet, presidente di sezione, P. Jann, D.A.O. Edward (relatore), L. Sevón e M. Wathelet, giudici, avvocato generale: A. Saggio cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto viste le osservazioni scritte presentate: - per la Caisse de pension des employés privés, dall'avv. Frank Peter, del foro di Treviri; - per il governo tedesco, dal signor Ernst Röder, Ministerialrat presso il ministero federale dell'economia, in qualità di agente; - per il governo lussemburghese, dal signor Claude Ewen, ispettore della previdenza sociale di 1 categoria presso l'ispettorato generale della Previdenza sociale, in qualità di agente; - per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Peter Hillenkamp, consigliere giuridico, in qualità di agente, vista la relazione d'udienza, sentite le osservazioni orali della Caisse de pension des employés privés e della Commissione all'udienza del 18 marzo 1999, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 4 maggio 1999, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanza 29 novembre 1996, completata con ordinanza 24 ottobre 1997, pervenute in cancelleria rispettivamente il 12 dicembre 1996 e il 30 ottobre 1997, il Landgericht di Treviri ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dell'art. 93, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, modificato ed aggiornato con il regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n (GU L 230, pag. 6; in prosieguo: il «regolamento»). 2 Le dette questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia che oppone la Caisse de pension des employés privés (in prosieguo: la «Caisse de pension»), che è un ente lussemburghese, ai signori Dieter e Rainer Kordel nonché alla compagnia tedesca d'assicurazione di autovetture Frankfurter Allianz Versicherungs AG,
2 avente ad oggetto il rimborso delle somme versate dalla Caisse de pension a seguito del decesso avvenuto in un incidente di uno dei suoi assicurati. L'ambito normativo 3 L'art. 93 del regolamento, intitolato «Diritti delle istituzioni debitrici nei confronti di terzi responsabili», dispone, al suo n. 1, lett. a): «1. Se, in virtù della legislazione di uno Stato membro, una persona beneficia di prestazioni per un danno risultante da fatti verificatisi nel territorio di un altro Stato membro, gli eventuali diritti dell'istituzione debitrice nei confronti del terzo tenuto a risarcire il danno sono disciplinati nel modo seguente: a) quando l'istituzione debitrice è surrogata, in virtù della legislazione che essa applica, nei diritti che il beneficiario ha nei confronti del terzo, tale surrogazione è riconosciuta da ogni Stato membro; (...)». 4 L'art. 232 del code des assurances sociales lussemburghese (legge 27 luglio 1987 concernente l'assicurazione pensioni in caso di vecchiaia, d'invalidità e di superstiti, Mémorial 28 luglio 1987, n. 60, pag. 1102), recita: «Se il titolare di una pensione in forza del presente libro detiene nei confronti di terzi un diritto legale al risarcimento del danno, a lui derivante dall'invalidità o dal decesso che giustificano il suo diritto a pensione, la Caisse de pension si surroga nel diritto al risarcimento dei danni aventi la stessa specie di quelli coperti dalla pensione, fino a concorrenza delle sue prestazioni. Se la pensione ha carattere permanente, l'azione ha ad oggetto il capitale garantito, detratte le spettanze maturate. Le modalità d'applicazione possono costituire oggetto di un regolamento granducale». 5 Ai sensi degli artt. 3 e 4 del regolamento granducale 18 novembre 1992, mirante a fissare le modalità d'applicazione dell'azione contro i terzi responsabili di cui all'art. 232 del code des assurances sociales (Mémorial 3 dicembre 1992, n. 89, pag. 2545; in prosieguo: il «regolamento granducale»), si stabilisce quanto segue: «Articolo 3. In caso di decesso di un assicurato non beneficiario di una pensione, il diritto di regresso verte sull'importo lordo delle pensioni di superstiti liquidate durante i trentasei mesi successivi alla data di decesso dell'assicurato e si effettua annualmente in base ad un conteggio, che dev'essere calcolato dalla Caisse de pension. (...) Articolo 4. In caso di decesso di un beneficiario di pensione, non viene effettuato alcun ricorso nei confronti di terzi responsabili». La controversia principale 6 Il signor Alfons Ginsbach, assicurato presso la Caisse de pension, decedeva dopo essere stato investito, il 27 dicembre 1991, nei pressi di Treviri, nella Repubblica federale di Germania, da un'autovettura condotta dal signor Dieter Kordel, il cui proprietario («Halter») era il signor Rainer Kordel. 7 La Caisse de pension versava alla vedova e alla figlia del signor Ginsbach prestazioni di superstiti sotto forma di una rendita vedovile e di una rendita di orfano, nei limiti di un capitale di copertura di LFR. 8 Basandosi sulla sua surrogazione nei diritti al risarcimento degli aventi causa in forza dell'art. 232 del code des assurances sociales lussemburghese, la Caisse de pension proponeva un ricorso dinanzi al Landgericht di Treviri, affinché i signori Dieter e Rainer Kordel nonché la Frankfurter Allianz Versicherungs AG, che assicura la responsabilità civile del signor Rainer Kordel, venissero condannati a versarle un risarcimento danni in misura pari alla metà del capitale di copertura. 9 Essa sostiene che il Landgericht è tenuto, quanto all'importo dei diritti che essa fa valere, ad applicare l'art. 232 del code des assurances sociales lussemburghese. Infatti, il diritto nel quale la Caisse de pension si è surrogata dev'essere riconosciuto dalla Repubblica federale di Germania in forza dell'art. 93, n. 1, lett. a), del regolamento. 10 Interrogandosi sulla portata dell'art. 93, n. 1, lett. a), del regolamento nonché sulla possibilità di applicare la legge lussemburghese nella causa principale, il Landgericht di Treviri ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Come va interpretato l'art. 93, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) n. 1408/71? Il riconoscimento degli Stati membri comprende anche la configurazione sostanziale della surrogazione in un altro Stato membro (in questo caso: l'art. 232, seconda frase, del Code des assurances sociales lussemburghese in combinato disposto con il relativo regolamento granducale, a tenore del quale l'entità del diritto nel quale si è surrogata la Cassa pensioni dev'essere commisurata al capitale garantito della pensione, detratte le spettanze maturate) o soltanto la surrogazione in quanto tale?». 11 Con lettera 24 luglio 1997 la Corte ha trasmesso al Landgericht la sentenza 2 giugno 1994, causa C-428/92, DAK (Racc. pag. I-2259), e gli ha chiesto se, alla luce di detta sentenza, intendesse tenere ferma o riformulare la sua questione pregiudiziale. 12 Il Landgericht di Treviri ha quindi completato la questione sottoposta alla Corte come segue: «Se le norme che escludono la surrogazione dell'ente debitore nel diritto al risarcimento dei danni vantato dal beneficiario di una prestazione nei confronti di terzi o la possibilità dell'ente suddetto di far valere tale diritto ostino al diritto di azione di cui l'ente debitore di uno Stato membro, ai sensi dell'art. 93, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) n. 1408/71, dispone nei confronti del responsabile di un danno verificatosi nel territorio di un
3 altro Stato membro, anche qualora si tratti di norme dello Stato membro al quale appartiene l'ente debitore medesimo (nella fattispecie: art. 4 del regolamento recante attuazione dell'art. 232 del Code des assurances sociales lussemburghese, a norma del quale, in caso di decesso del beneficiario di una pensione, non viene effettuato alcun ricorso nei confronti di terzi responsabili)». Sulle questioni pregiudiziali 13 Con tali questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice a quo chiede, in sostanza, alla Corte d'interpretare l'art. 93, n. 1, lett. a), del regolamento al fine di appurare se, e in quale misura, la surrogazione di un ente di previdenza sociale, ai sensi del regolamento, nei diritti che la vittima o i suoi aventi causa hanno nei confronti dell'autore di un danno verificatosi nel territorio di un altro Stato membro e che ha comportato il versamento di prestazioni previdenziali da parte di detto ente nonché la portata dei diritti così surrogati debbano essere determinate in base al diritto dello Stato membro cui appartiene detto ente. Il giudice nazionale chiede, segnatamente, se si debbano applicare le disposizioni del diritto dello Stato membro cui appartiene l'ente debitore delle prestazioni che, come quelle dell'art. 4 del regolamento granducale, comporterebbero l'esclusione o la limitazione della surrogazione di detto ente nei diritti che ha il beneficiario delle prestazioni o dell'esercizio di tali diritti da parte dell'ente che si è in essi surrogato dinanzi ai giudici dello Stato membro nel cui territorio il danno si è verificato. 14 Al fine di dare una risposta utile al giudice a quo, si devono esaminare nell'ordine i diritti di cui beneficiano la vittima dell'incidente o i suoi aventi causa, il principio e la portata di un'eventuale surrogazione dell'ente debitore in detti diritti e, infine, le eventuali limitazioni stabilite dalla legislazione dello Stato membro cui appartiene l'ente debitore quanto all'esercizio dei diritti nei quali quest'ultimo si è surrogato. 15 Per quanto riguarda, anzitutto, i diritti della vittima o dei suoi aventi causa nei confronti dell'autore del danno, l'art. 93, n. 1, lett. a), del regolamento è unicamente volto a garantire che il diritto di azione di cui può avvalersi l'ente debitore in forza della normativa da esso applicata sia riconosciuto dagli altri Stati membri. Esso non è inteso a modificare le norme che si applicano per stabilire se ed entro quali limiti sorga la responsabilità extracontrattuale del terzo responsabile del danno. La responsabilità del terzo resta soggetta alle norme sostanziali che vengono di solito applicate dal giudice nazionale adito dalla vittima o dai suoi aventi causa, cioè in linea di principio alla legge dello Stato membro nel cui territorio si è verificato il danno (v., in proposito, sentenze 9 dicembre 1965, causa 44/65, Singer, Racc. pag. 951; 16 maggio 1973, causa 78/72, De Waal, Racc. pag. 499, punto 6, e DAK, già citata, punto 21). 16 Ne consegue che i diritti che la vittima o i suoi aventi causa vantano nei confronti dell'autore del danno nonché i presupposti dell'azione di risarcimento dinanzi ai giudici dello Stato membro nel cui territorio il danno si è verificato sono determinati conformemente al diritto di tale Stato, ivi comprese le norme di diritto internazionale privato che sono applicabili. 17 Soltanto nei diritti così determinati si può surrogare l'ente debitore. Infatti, una surrogazione come quella prevista dall'art. 93, n. 1, lett. a), del regolamento non può produrre l'effetto di creare, in capo al beneficiario delle prestazioni, diritti supplementari nei confronti di un terzo. 18 Per quanto attiene, inoltre, alla surrogazione dell'ente debitore nei diritti di cui beneficiano gli aventi causa della vittima, il giudice a quo afferma che, nel diritto tedesco, l'ente di assicurazione sociale si surroga nei diritti di cui dispongono gli aventi causa nei confronti del terzo responsabile soltanto nella misura in cui questi ultimi hanno potuto esigere dalla persona che è stata uccisa il versamento di alimenti. Tuttavia, il giudice a quo non precisa se, in base al diritto tedesco, i superstiti della vittima di un incidente mortale abbiano un diritto di azione nei confronti del terzo responsabile solo nel caso in cui potevano esigere dalla vittima il versamento di alimenti, o se, per contro, la norma citata non si applichi che alla surrogazione dell'ente debitore. 19 Se il diritto tedesco subordina qualsiasi diritto di azione in capo ai superstiti della vittima nei confronti del terzo responsabile all'esistenza, in loro favore, di un obbligo attuale o futuro gravante sulla vittima stessa, se questa fosse in vita, di versare loro alimenti, un principio del genere, condizionando il principio stesso del diritto di azione dei superstiti, produrrebbe l'effetto, in base ai principi ricordati ai punti della presente sentenza, di privare questi ultimi di qualsiasi diritto nel quale l'ente debitore si potrebbe surrogare qualora essi non avessero potuto esigere il versamento di alimenti. 20 Il giudice a quo non precisa neanche se il diritto tedesco prescriva che, immediatamente prima della morte della vittima, quest'ultima versasse alimenti a coloro che fanno valere un diritto di azione, o se sia sufficiente che questi ultimi avessero un diritto potenziale al versamento di alimenti. E' sufficiente al riguardo osservare che non è necessariamente il diritto nazionale del giudice adito che determina la natura e la portata degli obblighi alimentari della vittima nei confronti dei superstiti. Infatti, le norme del diritto internazionale privato possono designare un altro ordinamento giuridico. 21 Nel caso in cui la norma del diritto tedesco menzionata dal giudice a quo inciderebbe soltanto sulla surrogazione dell'ente debitore nei diritti del beneficiario delle prestazioni, si deve ricordare che l'art. 93, n. 1, lett. a), del regolamento prevede che ogni Stato membro riconosca la surrogazione dell'ente debitore nei diritti che il beneficiario delle prestazioni ha nei confronti del terzo tenuto a risarcire il danno, qualora tale rimedio giuridico sia previsto a favore dell'ente debitore dalla normativa del suo Stato membro (v. sentenza DAK, già citata, punto 17). 22 Tale disposizione costituisce quindi una norma di conflitto che impone al giudice nazionale adito con un'azione per risarcimento danni promossa nei confronti del responsabile del danno di applicare il diritto dello Stato membro dell'ente debitore non soltanto per accertare se quest'ultimo sia subentrato legalmente nei diritti della vittima o dei suoi aventi causa, ma anche per determinare la natura e l'entità dei crediti in cui l'ente debitore è subentrato (v. sentenza DAK, già citata, punto 18).
4 23 Ne consegue che l'ente debitore surrogato nonché i giudici nazionali di ciascuno Stato membro sono vincolati dalla normativa dello Stato membro cui appartiene l'ente debitore, a condizione che l'esercizio della surrogazione prevista da tale legislazione non ecceda i diritti che la vittima o i suoi aventi causa hanno nei confronti dell'autore del danno. 24 Per quanto concerne infine la questione se i diritti della Caisse de pension debbano essere determinati in base all'art. 4 del regolamento granducale, detta caisse nega che l'applicazione di tale disposizione sia pertinente nella causa principale. 25 A questo proposito, è sufficiente ricordare che, per giurisprudenza costante, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 177 del Trattato, la Corte non è competente ad interpretare il diritto interno né a valutare i suoi effetti (v., in particolare, sentenza 3 febbraio 1977, causa 52/76, Benedetti, Racc. pag. 163, punto 25). 26 E' compito del giudice adito determinare ed applicare le pertinenti disposizioni della normativa dello Stato 27 In queste circostanze, si devono risolvere le questioni pregiudiziali sollevate come segue: - l'art. 93, n. 1, lett. a), del regolamento dev'essere interpretato nel senso che, nel caso di un danno verificatosi nel territorio di uno Stato membro e che abbia comportato il versamento di prestazioni di previdenza sociale alla vittima o ai suoi aventi causa da parte di un ente di previdenza sociale, ai sensi di detto regolamento, appartenente ad un altro Stato membro, i diritti che la vittima o i suoi aventi causa hanno nei confronti dell'autore del danno e nei quali detto ente può essere surrogato, nonché i presupposti dell'azione di risarcimento dinanzi ai giudici dello Stato membro nel cui territorio il danno si è verificato, sono determinati conformemente al diritto di tale Stato, ivi comprese le norme di diritto internazionale privato che sono applicabili; - l'art. 93, n. 1, lett. a), del regolamento dev'essere interpretato nel senso che la surrogazione di un ente di previdenza sociale, ai sensi di detto regolamento, soggetto al diritto di uno Stato membro, nei diritti che la vittima o i suoi aventi causa hanno nei confronti dell'autore di un danno verificatosi nel territorio di un altro Stato membro e che ha comportato il versamento di prestazioni di previdenza sociale da parte di detto ente nonché la portata dei diritti nei quali detto ente si è surrogato sono determinate conformemente al diritto dello Stato membro cui appartiene detto ente, a condizione che l'esercizio della surrogazione prevista da tale diritto non ecceda i diritti che la vittima o i suoi aventi causa hanno nei confronti dell'autore del danno in forza del diritto dello Stato membro nel cui territorio il danno si è verificato; - è compito del giudice adito determinare ed applicare le pertinenti disposizioni della normativa dello Stato Decisione relativa alle spese Sulle spese 28 Le spese sostenute dai governi tedesco e lussemburghese nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Dispositivo Per questi motivi, LA CORTE (Quinta Sezione), pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Landgericht di Treviri con ordinanza 29 novembre 1996, completata con ordinanza 24 ottobre 1997, dichiara: 1) L'art. 93, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, modificato ed aggiornato con il regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, dev'essere interpretato nel senso che, nel caso di un danno verificatosi nel territorio di uno Stato membro e che abbia comportato il versamento di prestazioni di previdenza sociale alla vittima o ai suoi aventi causa da parte di un ente di previdenza sociale, ai sensi di detto regolamento, appartenente ad un altro Stato membro, i diritti che la vittima o i suoi aventi causa hanno nei confronti dell'autore del danno e nei quali detto ente può essere surrogato, nonché i presupposti dell'azione di risarcimento dinanzi ai giudici dello Stato membro nel cui territorio il danno si è verificato, sono determinati conformemente al diritto di tale Stato, ivi comprese le norme di diritto internazionale privato che sono applicabili. 2) L'art. 93, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71, modificato ed aggiornato con il regolamento n. 2001, dev'essere interpretato nel senso che la surrogazione di un ente di previdenza sociale, ai sensi di detto
5 regolamento, soggetto al diritto di uno Stato membro, nei diritti che la vittima o i suoi aventi causa hanno nei confronti dell'autore di un danno verificatosi nel territorio di un altro Stato membro e che ha comportato il versamento di prestazioni di previdenza sociale da parte di detto ente nonché la portata dei diritti nei quali detto ente si è surrogato sono determinate conformemente al diritto dello Stato membro cui appartiene detto ente, a condizione che l'esercizio della surrogazione prevista da tale diritto non ecceda i diritti che la vittima o i suoi aventi causa hanno nei confronti dell'autore del danno in forza del diritto dello Stato membro nel cui territorio il danno si è verificato. 3) E' compito del giudice adito determinare ed applicare le pertinenti disposizioni della normativa dello Stato
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