Modifiche in tema di ricongiungimento familiare
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1 Modifiche in tema di ricongiungimento familiare Autore: Allegria Angela In: Diritto straniero La possibilità di ricongiungimento familiare per lo straniero fu codificata per la prima volta dalla Dichiarazione Universale dei Diritti delluomo del Successivamente, il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e la Convenzione sui diritti del fanciullo hanno riconosciuto l importanza di proteggere ed assistere la famiglia intesa dalla Carta sociale europea del 1961 come cellula fondamentale della società. È con la Direttiva del Consiglio 2003/83/CE che per la prima volta il ricongiungimento familiare perde il carattere di mero principio e viene qualificato come vero e proprio diritto. In Italia significativo l intervento della Corte Costituzionale, la quale con la Sent. n. 28 del 1995, ha riconosciuto per la prima volta al ricongiungimento familiare la natura di diritto soggettivo in capo ai lavoratori extracomunitari legalmente residenti in Italia. Tale diritto è stato esteso, dopo tale pronuncia, anche agli stranieri non lavoratori, i quali prestano la loro attività non retribuita all interno della famiglia, sulla base dell equiparazione dell attività resa all interno della famiglia con le altre forme di occupazione meritevoli di tutela ai sensi dell art. 35 Cost. La legislazione italiana in tema di ricongiungimento familiare è contenuta dapprima nel d. lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (c.d. T.U. sull immigrazione), modificato con d. lgs. 3 e 5 del 2007 che recepiscono le direttive comunitarie. Tali modificazioni tendono, da un lato, a garantire un ulteriore tutela dello Stato e dei cittadini italiani nei confronti di quei soggetti che possano essere considerati una minaccia concreta per l ordine pubblico e la sicurezza dello Stato Italiano ovvero dei Paesi firmatari dell accordo di Schengen e, dall altro, ampliano il diritto all unità familiare del cittadino appartenente a Stati terzi del quale si deve tenere conto nel provvedimento di espulsione amministrativa. Vengono, infatti, valutati ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno la condotta complessiva del soggetto, la durata del soggiorno, il livello di inserimento sociale e la sua condizione familiare nello Stato membro. L art. 2 d. lgs. 5/2007 introduce importanti novità in tema di rilascio e revoca del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare: 1 di 7
2 è necessario tener conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell interessato e dell esistenza di legami familiari e sociali con il Paese originario e della durata dello stesso permesso di soggiorno. Tali esigenze devono essere vagliatea anche nel caso di rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno ovvero nei casi di revoca o diniego di rinnovo dello stesso e nella ipotesi di adozione di un provvedimento di espulsione. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno accolto tale impostazione e con Sent /2006 hanno dichiarato che lo straniero che abbia lasciato scadere, o al quale non sia stato rinnovato il permesso di soggiorno, non può essere espulso se abbia figli minori che possano ricevere grave pregiudizio dall allontanamento del genitore. Il diritto dello straniero a mantenere o riacquisire l unità familiare, oggetto di tutela da parte della nostra Carta Costituzionale negli artt. 2, 29, 30, è riconosciuto subordinatamente alla ricorrenza di determinati requisiti i quali sono stati di recente modificati con d. lgs. 3 ottobre 2008, n. 160, in vigore dal prossimo 3 novembre. Le norme contenute all interno del d. lgs. 160/2008 coinvolgono l art. 29 T.U. ora modi ficandolo, ora aggiungendo nuove disposizioni. Secondo il d.lgs. in esame lo straniero può chiedere il ricongiungimento del coniuge non legalmente separato, di età non inferiore a 18 anni, dei figli minori, anche se del coniuge, anche se nati al di fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso, dei figli maggiorenni a carico, che non possano per ragioni oggettive provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale, dei genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero dei genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute. Al fine di procedere alla documentazione di tali situazioni, qualora esse non possano essere documentate in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciate da competenti autorità straniere, qualora non vi sia una autorità riconosciuta, ovvero sussistano fondati motivi che facciano dubitare dell autenticità di tale documentazione è previsto nel comma 1 bis il rilascio di tali certificazioni da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari sulla base dell esame de DNA, effettuato a spese degli interessati. Requisiti oggettivi per poter esercitare il diritto al ricongiungimento familiare sono: -l idoneità dell alloggio, intesa non solo come rispondenza dell alloggio ai parametri minimi previsti dalla legge regionale per l edilizia residenziale pubblica, ma anche dalla idoneità igienico-sanitaria accertata dalla Ausl competente per territorio; 2 di 7
3 -il possesso di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all importo annuo dell assegno sociale aumentato della metà dell importo dell assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Si specifica nella norma che per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell importo annuo dell assegno sociale. Il legislatore sottolinea inoltre che ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente. Il legislatore introduce una assicurazione sanitaria, la quale può essere sostituita da altro titolo idoneo volto a garantire la copertura dei rischi sul territorio nazionale a favore dell ascendente ultrasessantacinquenne ovvero l iscrizione di questi al Servizio sanitario nazionale previo pagamento di un contributo. La misura del contributo è stabilita con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre prossimo. L importo deve essere aggiornato con cadenza biennale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. In conclusione si stabilisce che il termine di cui al comma 7 dell art. 29 T.U. in merito alla procedura volta al riconoscimento del beneficio venga elevato a centottanta giorni. In tale termine l interessato può ottenere il visto di ingresso esibendo copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per l immigrazione (dalle quali risulti la data di presentazione della domanda e della documentazione) direttamente alle autorità diplomatiche e consolari italiane. Ragusa, Ottobre 2008 Angela Allegria Giornalista Praticante Avvocato 3 di 7
4 DECRETO LEGISLATIVO 3 ottobre 2008, n. 160 G.U.R.I. 21 ottobre 2008, n. 247 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare; Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2004, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B; Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112; Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2008; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2008; 4 di 7
5 Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e del lavoro, della salute e delle politiche sociali; EMANA il seguente decreto legislativo: Art All'articolo 29 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari: a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni; b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale; d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.»; b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 5 di 7
6 «1-bis. Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b), c) e d), non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sulla autenticità della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base dell'esame del DNA (acido desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati.»; c) al comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.»; d) al comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell'ascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo il cui importo è da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»; e) al comma 8 le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 ottobre 2008 NAPOLITANO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri 6 di 7
7 RONCHI, Ministro per le politiche europee MARONI, Ministro dell'interno FRATTINI, Ministro degli affari esteri ALFANO, Ministro della giustizia TREMONTI, Ministro dell'economia e delle finanze SACCONI, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 7 di 7
testo in vigore dal: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
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