Fusione o scissione di S.p.a.: abolito di fatto l obbligo di relazione Decreto legislativo n. 147, G.U (Giuseppe Mommo)
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1 Fusione o scissione di S.p.a.: abolito di fatto l obbligo di relazione Decreto legislativo n. 147, G.U (Giuseppe Mommo) Ridurre gli oneri amministrativi imposti alle imprese dalla normativa in vigore: è questo l'obiettivo del decreto legislativo 13 ottobre 2009, n. 147 emanato in attuazione della direttiva europea 63 del 13 novembre Per quanto riguarda l'obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione di società per azioni, con la direttiva 2007/63/CE e con il decreto attuativo, è stato abolito sostanzialmente tale obbligo, avendo stabilito che detta relazione non occorre, quando tutti i soci concordano nel ritenerla non necessaria. Direttiva 2007/63/CE E stata emanata per modificare le precedenti direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE che prevedevano l obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione di società per azioni. In particolare, nella prima direttiva (78/855/CEE) era stato previsto che per ciascuna delle società partecipanti alla fusione uno o più esperti indipendenti, designati o abilitati da un autorità giudiziaria o amministrativa, dovevano esaminare il progetto e redigere una relazione scritta destinata agli azionisti. Era fatta salva la facoltà d ogni Stato membro di prevedere la designazione di uno o più esperti per tutte le società partecipanti alla fusione, se tale designazione provenisse da un autorità giudiziaria o amministrativa. Analogamente l altra direttiva (82/891/CEE) disponeva in tema di scissione, prevedendo, in ogni caso, la possibilità degli Stati membri di non applicare tale disposizione qualora tutti gli azionisti e portatori d altri titoli (che danno diritto di voto delle società partecipanti alla fusione) rinunciassero. La relazione dell esperto è stata ritenuta una formalità superflua (così definita nella proposta della Commissione europea del 6 marzo 2007) ed il legislatore europeo (il Parlamento europeo e il Consiglio dell Unione europea su proposta della stessa Commissione) ha optato per una soluzione che prevedesse la soppressione dell obbligo di relazione da parte di esperti indipendenti. La superfluità della relazione è stata subordinata all accordo di tutti gli azionisti di ciascuna delle società partecipanti alla fusione o alla scissione e di tutti i detentori d altri titoli che conferiscono il diritto di voto in tali società. Del resto, si è fatto osservare, se la relazione è destinata a costituire uno strumento conoscitivo per gli azionisti che devono poi procedere alle relative determinazioni nell assemblea demandata ad approvare il progetto di fusione o di scissione, non vi è motivo alcuno per ritenere che di tale strumento gli stessi azionisti non possano decidere unanimemente di farne a meno. In fase di discussione preliminare della direttiva, parte della dottrina avvertì sulle incongruenze procedurali per il fatto che, essendo tale relazione precedente all assemblea, gli amministratori avrebbero dovuto assumere extra assemblea la volontà dei soci in tal senso. Tuttavia, le controindicazioni fatte rilevare da parte della dottrina, sul piano procedurale, non sono state ritenute preclusive dell eliminazione dell obbligo, considerato l obiettivo di eliminare un onere gravante sulle imprese.
2 Fu previsto (art. 4) che entro il 31 dicembre 2008 gli Stati membri avrebbero dovuto emanare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla nuova direttiva. Decreto Legislativo n. 147/2009 In attuazione della direttiva (2007/63/CE), è stato emanato il decreto legislativo 147/2009, che si compone di due articoli. Con l articolo 1 sono stati modificati gli articoli 2501-sexies e 2505-quater del Codice civile nel senso indicato dalla direttiva. In particolare all articolo 2501-sexies, sulla relazione degli esperti, è stato aggiunto il comma ottavo che testualmente prevede: La relazione di cui al primo comma non è richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci di ciascuna società partecipante alla fusione. Dall articolo 2505-quater sulle fusioni cui non partecipano società con capitale rappresentato da azioni è stata eliminata la previsione secondo cui le disposizioni dell'articolo 2501-sexies potevano essere derogate con il consenso di tutti i soci delle società partecipanti alla fusione. Infine, con l articolo 2 è stata dettata la disciplina transitoria nel senso che le disposizioni dell'articolo 1 si applicano alle fusioni e alle scissioni i cui progetti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano stati approvati dagli organi competenti di alcuna delle società partecipanti alla fusione o alla scissione. ** * ** Per comodità di lettura, faccio seguire il testo aggiornato degli articoli 2501-sexies e 2505-quater, con l evidenziazione delle modifiche apportate. Art sexies Testo modificato 2501-sexies. Relazione degli esperti. Uno o più esperti per ciascuna società devono redigere una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che indichi: a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi; b) le eventuali difficoltà di valutazione. La relazione deve contenere, inoltre, un parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato. L'esperto o gli esperti sono scelti tra i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 2409-bis e, se la società incorporante o la società risultante dalla fusione è una società per azioni o in accomandita per azioni, sono designati dal tribunale del luogo in cui ha sede la società. Se la società è quotata in mercati
3 regolamentati, l'esperto è scelto fra le società di revisione iscritte nell'apposito albo. In ogni caso, le società partecipanti alla fusione possono congiuntamente richiedere al tribunale del luogo in cui ha sede la società risultante dalla fusione o quella incorporante la nomina di uno o più esperti comuni. Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle società partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica. L'esperto risponde dei danni causati alle società partecipanti alle fusioni, ai loro soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile. Ai soggetti di cui ai precedenti terzo e quarto comma è altresì affidata, in ipotesi di fusione di società di persone con società di capitali, la relazione di stima del patrimonio della società di persone a norma dell'articolo La relazione di cui al primo comma non è richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci di ciascuna società partecipante alla fusione. Art quater Testo in vigore prima della modifica 2505-quater. Fusioni cui non partecipano società con capitale rappresentato da azioni. Se alla fusione non partecipano società regolate dai capi V e VI del presente titolo, né società cooperative per azioni, non si applicano le disposizioni degli articoli 2501, secondo comma, e 2501-ter, secondo comma; le disposizioni dell'articolo 2501-sexies possono essere derogate con il consenso di tutti i soci delle società partecipanti alla fusione; i termini di cui agli articoli 2501-ter, quarto comma, 2501-septies, primo comma, e 2503, primo comma, sono ridotti alla metà.». Testo modificato 2505-quater. Fusioni cui non partecipano società con capitale rappresentato da azioni. Se alla fusione non partecipano società regolate dai capi V e VI del presente titolo, né società cooperative per azioni, non si applicano le disposizioni degli articoli 2501, secondo comma, e 2501-ter, secondo comma; i termini di cui agli articoli 2501-ter, quarto comma, 2501-septies, primo comma, e 2503, primo comma, sono ridotti alla metà. (Altalex, 10 novembre Nota di Giuseppe Mommo) società per azioni fusione scissione Giuseppe Mommo DECRETO LEGISLATIVO 13 ottobre 2009, n. 147 Attuazione della direttiva 2007/63/CE, che modifica le direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE per quanto riguarda l'obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione di societa' per azioni. (09G0157) (GU n. 254 del )
4 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'italia alle Comunita' europee, legge comunitaria 2008, ed, in particolare, l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato A; Vista la direttiva 2007/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, che modifica le direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione di societa' per azioni; Visto il capo X, sezione II, del titolo V del libro V del codice civile; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2009; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1. Modifiche agli articoli 2501-sexies e 2505-quater del codice civile 1. All'articolo 2501-sexies del codice civile, dopo il settimo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente: «La relazione di cui al primo comma non e' richiesta se vi rinunciano all'unanimita' i soci di ciascuna societa' partecipante alla fusione». 2. All'articolo 2505-quater, le parole da: «le disposizioni dell'articolo 2501-sexies» a: «societa' partecipanti alla fusione» sono soppresse. Art. 2. Disciplina transitoria 1. Le disposizioni dell'articolo 1 si applicano alle fusioni e alle scissioni i cui progetti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano stati approvati dagli organi competenti di alcuna delle societa' partecipanti alla fusione o alla scissione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 13 ottobre 2009 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Ronchi, Ministro per le politiche europee
5 Alfano, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Alfano ( da )
76/211/CEE. (10G0026)
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