CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE BRUGGER, ZELLER
|
|
- Umberto Fadda
- 4 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 52 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI BRUGGER, ZELLER Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per la tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori Presentata il 29 aprile 2008 ONOREVOLI COLLEGHI! Con la presente iniziativa legislativa si intende riproporre nella XVI legislatura l ottimo lavoro svolto dalla Commissione Giustizia della Camera dei deputati nella scorsa legislatura, terminata prematuramente, riguardo alle disposizioni in favore delle detenute madri. La II Commissione della Camera dei deputati aveva approvato, in data 13 dicembre 2006, il nuovo testo riguardante la tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori, provvedimento d iniziativa legislativa parlamentare (atto Camera n. 528, d iniziativa dell onorevole Buemi ed altri), parzialmente modificato durante l esame in Commissione Giustizia, che purtroppo non ha avuto il tempo di giungere all esame dell Assemblea. Il testo in questione mira a risolvere alcune problematiche sollevate dall applicazione della legge 8 marzo 2001, n. 40, recante «Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori». La legge n. 40 del 2001 (più conosciuta con il nome del suo proponente, onorevole Finocchiaro) ha introdotto alcune modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, recante l ordinamento penitenziario, volte a garantire al bambino nei primi anni di vita la convivenza nello stato di libertà con la madre detenuta. Le statistiche della prima applicazione della legge in questione hanno purtroppo dimostrato che i rigidi limiti applicativi previsti dalla stessa legge hanno impedito alla magistratura una larga concessione dei benefìci previsti dalla normativa alle detenute madri. È risultato subito chiaro che è necessario intervenire nuovamente per eliminare quei
2 Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 52 «paletti normativi» che hanno impedito a un numero rilevante di detenute di beneficiare di quanto previsto dalla legge n. 40 del L obiettivo primario della «legge Finocchiaro» era quello di evitare che a detenute madri si aggiungessero «detenuti bambini» poiché l ingresso del minore in carcere provoca un danno enorme al suo corretto sviluppo psico-fisico. Per questi motivi la legge n. 40 del 2001 ha voluto ampliare la possibilità per le madri detenute di assicurare ai figli un assistenza in un vero ambiente familiare grazie agli istituti del differimento della pena e della detenzione domiciliare. La prima modifica introdotta dalla «legge Finocchiaro» è stata quella all articolo 146 del codice penale, sul rinvio obbligatorio dell esecuzione della pena. Oggi il rinvio dell esecuzione della pena, oltre che per la donna incinta, si applica anche per la madre fino al compimento di un anno di età del bambino. Inoltre la stessa legge ha novellato l articolo 147 del codice penale, disponendo la possibilità del differimento della pena restrittiva della libertà personale per la madre con un figlio di età inferiore a tre anni. Il differimento, però, non può essere adottato, o se adottato può essere revocato, «se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti» (articolo 147, quarto comma, del codice penale). Per quanto riguarda le modifiche alla legge n. 354 del 1975, recante l ordinamento penitenziario, la «legge Finocchiaro» ha introdotto due nuovi istituti: la detenzione domiciliare speciale e l assistenza all esterno dei figli minori. La prima è volta a permettere l assistenza familiare ai figli di età non superiore a dieci anni da parte delle madri condannate quando non è possibile l applicazione della detenzione domiciliare ordinaria (articolo 47-quinquies). Per accedere al beneficio è necessario che sia stato espiato almeno un terzo della pena (quindici anni in caso di ergastolo), che vi sia l insussistenza di un reale pericolo di commissione di nuovi reati e che vi sia la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli. Nel caso non sia possibile applicare la detenzione domiciliare speciale, la «legge Finocchiaro» ha introdotto l assistenza all esterno dei figli minori che permette la cura e l assistenza extra-carceraria dei figli di età non superiore a dieci anni. L intervento legislativo predisposto dalla Commissione Giustizia della Camera dei deputati con il testo risultante dall approvazione degli emendamenti presentati all atto Camera n. 528, e discussi in ultimo il 13 dicembre 2006, mirava quindi, da una parte, a rimuovere dall ordinamento quelle rigidità che, di fatto, hanno reso difficoltosa la concessione di benefìci nei confronti delle detenute madri, in particolare quel vincolo del concreto pericolo della commissione di delitti che ha reso impossibile, in moltissimi casi, il rinvio facoltativo dell esecuzione della pena. Le detenute madri, infatti, provengono nel maggior numero dei casi da un ambiente denso di povertà e di microcriminalità e pertanto sono donne che presentano, anche se giovani, un percorso già avanzato di condanne penali, per cui per la magistratura è stato spesso impossibile non considerare la possibile nonché probabile possibilità di reiterazione dei reati e quindi è risultato impossibile concedere i benefìci previsti dalla «legge Finocchiaro». Dall altra parte, il testo proposto presentava una portata normativa del tutto nuova introducendo le case-famiglia protette quali strutture alternative al carcere, destinate alla coabitazione tra madri in espiazione di pena e figli. L articolato della presente proposta di legge, che riproduce, come già ricordato, il citato atto Camera n. 528-A della XV legislatura, è composto da otto articoli. L articolo 1 interviene modificando l articolo 147 del codice penale, che, in materia di rinvio facoltativo dell esecuzione della pena, individua nel «concreto pericolo della commissione di delitti» il presupposto per la revoca del rinvio stesso, anche nei confronti di madre di minore di età inferiore a tre anni, rendendo di fatto
3 Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 52 l istituto di difficile applicazione nei confronti delle detenute madri. L articolo 2 interviene sulla disciplina codicistica della custodia cautelare alla luce dell istituzione delle case-famiglia protette di cui all articolo 5 della presente proposta di legge. In sostanza la modifica prevede che le indicate esigenze cautelari autorizzino il magistrato a disporre la custodia cautelare della madre, anziché in carcere, presso le citate case-famiglia protette. Gli articoli 3, 4 e 5 della presente proposta di legge integrano e modificano la citata legge n. 354 del 1975, perseguendo sempre l obiettivo di assicurare al minore l assistenza materna ed evitando sempre e comunque la coabitazione di madre e figlio in carcere. In particolare, l articolo 3, è importante poiché garantisce al minore l assistenza materna anche in caso di ricovero ospedaliero. In tale caso, infatti, la madre dovrà essere autorizzata d urgenza ad accompagnare il figlio e ad assisterlo nella disposta struttura ospedaliera. Con l articolo 4 si vuole evitare come già per il differimento facoltativo della pena di cui all articolo 147, quarto comma, del codice penale che la rigidità dei presupposti applicativi possa essere di ostacolo ad una più frequente concessione della detenzione domiciliare speciale prevista dall articolo 47-quinquies della legge n. 354 del L unico presupposto per la concessione della detenzione domiciliare speciale rimarrebbe, quindi, l aver espiato almeno un terzo della pena, quindici anni in caso di ergastolo. L articolo 5 della presente proposta di legge introduce nella legge n. 354 del 1975 la previsione del regime di detenzione in case-famiglia protette per le madri di prole di età non superiore a dieci anni che devono espiare la propria pena, qualora non possa essere disposta una detenzione con regime più favorevole. La disposizione individua altresì le modalità di realizzazione delle case-famiglia protette. L articolo 6 dispone che il Ministro della giustizia, d intesa con gli enti locali interessati, entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all articolo 5, comma 3, individua le strutture idonee ad ospitare le case-famiglia protette nei vari comuni nonché le modalità e i criteri per individuare il personale da destinare ad esse. L articolo 7 riguarda la copertura finanziaria del provvedimento, già individuata dal Governo nel corso del ricordato esame in sede referente nella Commissione Giustizia della Camera dei deputati, in euro annui a decorrere dall anno 2008 Vista l importanza delle misure apportate dalla presente proposta di legge nel nostro ordinamento, si auspica una sua veloce approvazione.
4 Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 52 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. (Rinvio facoltativo dell esecuzione della pena). 1. Al quarto comma dell articolo 147 del codice penale sono premesse le seguenti parole: «Salvi i casi previsti dal primo comma, numero 3),». ART. 2. (Misure cautelari). 1. Il comma 4 dell articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole; tuttavia, nell ipotesi in cui sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, può essere disposta la custodia cautelare presso casefamiglia protette. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando l imputato sia persona che ha superato l età di settanta anni». 2. All articolo 285, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «istituto di custodia» sono inserite le seguenti: «o, in caso di madre con prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, presso una casa-famiglia protetta».
5 Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati Dopo l articolo 285 del codice di procedura penale è inserito il seguente: «ART. 285-bis. (Custodia cautelare in casa-famiglia protetta). 1. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare è una madre con prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente, ovvero un padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice, in luogo della custodia cautelare presso gli istituti penitenziari, dispone la custodia presso le casefamiglia protette». ART. 3. (Ricovero del minore). 1. Dopo l articolo 30-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente: «ART. 30-quinquies. (Ricovero ospedaliero di minore). 1. In caso di invio al pronto soccorso o di ricovero in una struttura ospedaliera di minore affidato alla madre detenuta, quest ultima deve essere autorizzata, con provvedimento da adottare con urgenza, ad accompagnare il figlio nonché a soggiornare presso la struttura ospedaliera per tutto il periodo del ricovero. 2. In ipotesi di necessità ed urgenza il provvedimento di cui al comma 1 può essere disposto dal direttore dell istituto penitenziario e successivamente convalidato dal magistrato competente». ART. 4. (Detenzione domiciliare). 1. Al comma 1 dell articolo 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: «se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e» sono soppresse.
6 Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati 52 ART. 5. (Case-famiglia protette). 1. Dopo l articolo 47-sexies della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente: «ART. 47-septies. (Detenzione in casefamiglia protette). 1. Le madri di prole di età inferiore ad anni dieci con la stessa conviventi, qualora non possa essere disposta una detenzione con regime più favorevole, espiano la propria pena nelle case-famiglia protette». 2. Nel capo I del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo l articolo 67 è aggiunto il seguente: «ART. 67-bis. (Case-famiglia protette). 1. Le case-famiglia protette devono essere realizzate fuori dagli istituti penitenziari e organizzate con caratteristiche che, nella previsione degli strumenti di controllo da adottare, tengano conto anche delle esigenze psico-fisiche dei minori». 3. Con decreto del Ministro della giustizia, sentiti i Ministri della solidarietà sociale, della salute e delle politiche per la famiglia, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito il regime di funzionamento delle case-famiglia protette, che deve ispirarsi ai seguenti criteri: a) presenza di personale specializzato in materia di infanzia; b) prevalenza dell aspetto trattamentale e di salute; c) formazione specialistica degli operatori penitenziari che lavorano in tali strutture; d) previsione di un ambiente interno che tenga conto principalmente dell interesse del minore e del rapporto tra genitore e figlio;
7 Atti Parlamentari 7 Camera dei Deputati 52 e) previsione di strumenti di controllo compatibili con la prevalente esigenza di tutela del minore. ART. 6. (Strutture per le case-famiglia protette). 1. Al fine dell applicazione delle norme di cui all articolo 5, il Ministro della giustizia, d intesa con gli enti locali interessati, entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3 del medesimo articolo 5, individua le strutture idonee a ospitare le case-famiglia protette nei vari comuni nonché le modalità e i criteri per individuare il personale da destinare ad esse. ART. 7. (Copertura finanziaria). 1. Agli oneri derivanti dall attuazione della presente legge, valutati in euro annui a decorrere dall anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale , nell ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze per l anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, per l anno 2008, l accantonamento relativo al medesimo Ministero e, a decorrere dall anno 2009, l accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale. 2. Il Ministro dell economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge ai fini dell adozione dei provvedimenti correttivi di cui all articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorenti variazioni di bilancio.
8 Atti Parlamentari 8 Camera dei Deputati 52 ART. 8. (Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 0,35 *16PDL * *16PDL *
LEGGE 21 aprile 2011, n. 62
LEGGE 21 aprile 2011, n. 62 Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. (11G0105) Vigente
DettagliDISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2568
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2568 DISEGNO DI LEGGE approvato dalla Camera dei deputati il 16 febbraio 2011, in un testo risultante dall unificazione dei disegni di legge d iniziativa dei
DettagliDISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 700
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 700 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore BARANI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 2013 Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale
Dettagli1 di 6 06/07/
1 di 6 06/07/2011 8.57 LEGGE 8 marzo 2001, n. 40 Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
DettagliRIFERIMENTI NORMATIVI
RIFERIMENTI NORMATIVI 146 C.P.: Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena. L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita [c.p. 148; c.p.p. 684] : 1) se deve aver luogo nei confronti
DettagliDISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1059. Misure per la creazione di «case-famiglia» per detenute con figli minori
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1059 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori PORETTI, PERDUCA, CHIAROMONTE, DI GIROLAMO, BLAZINA, GHEDINI, Mariapia GARAVAGLIA, MUSSO, GRANAIOLA, VITA, POLI
DettagliDISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1137 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori CARLONI, ANTEZZA, AMATI, ARMATO, ASTORE, BERTUZZI, BIANCHI, Leopoldo DI GIROLAMO, Vittoria FRANCO, MARITATI, MAZZUCONI,
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTE DI LEGGE BRUGGER, ZELLER
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati N. 52-1814-2011-A CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTE DI LEGGE n. 52, D INIZIATIVA DEI DEPUTATI BRUGGER, ZELLER Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26
DettagliLa custodia cautelare, definizione e caratteri
La custodia cautelare, definizione e caratteri Autore: Alessandra Concas In: Diritto processuale penale La custodia cautelare in carcere è una misura cautelare personale, coercitiva e custodiale, prevista
DettagliPreambolo. Art (Modifiche all'articolo 275 del codice di procedura penale). [1] Preambolo
Legge 12-07-1999, n. 231 Disposizioni in materia di esecuzione della pena, di misure di sicurezza e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria
DettagliLegge 12 luglio 1999, n.231 (pubbl.sulla G.U. n. 167 del 19luglio 1999)
Legge 12 luglio 1999, n.231 (pubbl.sulla G.U. n. 167 del 19luglio 1999) Disposizioni in materia di esecuzione della pena, di misure di sicurezza e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti
DettagliLe misure alternative alla detenzione
Le misure alternative alla detenzione Autore: Concas Alessandra In: Schede di Diritto Le misure alternative alla detenzione sono dirette a realizzare la funzione rieducativa della pena, in ottemperanza
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE NICCO, BRUGGER, ZELLER
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 1608 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI NICCO, BRUGGER, ZELLER Ratifica ed
DettagliISTANZA DI DETENZIONE DOMICILIARE AI SENSI DEGLI ARTT. 47 TER 1 comma O.P. 47 QUATER O.P. 47 QUINQUIES O.P.
Allegato n. 10 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA LOMBARDIA DIREZIONE DELLA CASA ISTANZA DI DETENZIONE DOMICILIARE AI SENSI DEGLI
DettagliPROGETTO DI LEGGE N. 2055
PROGETTO DI LEGGE N. 2055 Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi
DettagliAtti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 1989 DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA l 11 luglio 2019 (v.
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE GOZI, GIACHETTI, BRUNO
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1235 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI GOZI, GIACHETTI, BRUNO Modifiche all articolo 303 del codice di procedura penale, per la
DettagliAtti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE BARTOLOZZI, PRESTIGIACOMO, CARFAGNA
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 1003 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DELLE DEPUTATE BARTOLOZZI, PRESTIGIACOMO, CARFAGNA
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA
SENATO DELLA REPUBBLICA Attesto che il Senato della Repubblica, il 28 giugno 2006, ha approvato il seguente disegno di legge, d iniziativa del Governo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
Dettagli(Modifica dell articolo 600 del codice penale)
Legge recante Misure contro la tratta di persone approvata il 30 luglio 2003 Art. 1. (Modifica dell articolo 600 del codice penale) 1. L articolo 600 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art.
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA
SENATO DELLA REPUBBLICA Attesto che il Senato della Repubblica, il 15 luglio 2015, ha approvato il seguente disegno di legge, d iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati: Conversione
DettagliLegge 11 agosto 2014, n. 117
Legge 11 agosto 2014, n. 117 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 28 giugno 2016 (v. stampato Senato n. 1605)
1 XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 3942 DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 28 giugno 2016 (v. stampato Senato n. 1605) PRESENTATO DAL
DettagliLa Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga. Art. 1.
LEGGE 21 aprile 2011, n. 62 Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. (11G0105) (GU n. 103
Dettagliapprovato dalla II Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati il 30 luglio 2010
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2313 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro della giustizia (ALFANO) (V. Stampato Camera n. 3291-bis) approvato dalla II Commissione permanente (Giustizia)
Dettagli(2) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:
L. 11-8-2003 n. 228 Misure contro la tratta di persone. Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 agosto 2003, n. 195. L. 11 agosto 2003, n. 228 (1). Misure contro la tratta di persone (2). (1) Pubblicata nella Gazz.
Dettagli*(1), AIRAGHI, ARRIGHI *, ASCIERTO, BELLOTTI *, BORNACIN, BRIGUGLIO, CARRARA, CONTE
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 3247-B DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei deputati CIRIELLI *(1), AIRAGHI, ARRIGHI *, ASCIERTO, BELLOTTI *, BORNACIN, BRIGUGLIO, CARRARA, CONTE Giorgio, CONTI
DettagliArt. 1 Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n Dopo l'articolo 35-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' inserito il seguente; «Articolo
Art. 1 Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354 1. Dopo l'articolo 35-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' inserito il seguente; «Articolo 35-ter (Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE CAPARINI, FEDRIGA, MUNERATO, BONINO, STUCCHI
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1448 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI CAPARINI, FEDRIGA, MUNERATO, BONINO, STUCCHI Benefìci previdenziali in favore dei lavoratori
DettagliTrasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 24 luglio 2014
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1579 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (RENZI) e dal Ministro della giustizia (ORLANDO) (V. Stampato Camera n. 2496) approvato
DettagliDISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 387
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 387 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore BARANI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 2013 Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l
DettagliDISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 896
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 896 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (LETTA) e dal Ministro della giustizia (CANCELLIERI) COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL
Dettagli"Misure contro la violenza nelle relazioni familiari"
Legge n. 154 del 5 Aprile 2001 "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2001 Art. 1. (Misura cautelare dell allontanamento dalla casa
Dettaglid iniziativa dei senatori BISINELLA, BELLOT, MUNERATO, ZIZZA, LANIECE, DALLA TOR, ASTORRE, DI GIACOMO, NACCARATO, MANCUSO e CONTE
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2457 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori BISINELLA, BELLOT, MUNERATO, ZIZZA, LANIECE, DALLA TOR, ASTORRE, DI GIACOMO, NACCARATO, MANCUSO e CONTE COMUNICATO
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato PRESTIGIACOMO
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 691 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato PRESTIGIACOMO Modifica dell articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo
DettagliMINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA LOMBARDIA DIREZIONE DELLA CASA
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA LOMBARDIA DIREZIONE DELLA CASA ISTANZA DI MISURE ALTERNATIVE IN VIA PROVVISORIA E DIFFERIMENTO
DettagliAllegato n. 6 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA LOMBARDIA DIREZIONE DELLA CASA
Allegato n. 6 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA LOMBARDIA DIREZIONE DELLA CASA ISTANZA DI MISURE ALTERNATIVE IN VIA PROVVISORIA E
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 26 novembre 2015 (v. stampato Senato n. 1945)
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 3459 DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 26 novembre 2015 (v.
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 16 novembre 2016 (v. stampato Senato n. 2551)
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 4151 DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 16 novembre 2016 (v.
DettagliINDICE-SOMMARIO. Capitolo Primo LA MISURA DEGLI ARRESTI DOMICILIARI NELL EVOLUZIONE LEGISLATIVA. Capitolo Secondo
V INDICE-SOMMARIO Capitolo Primo LA MISURA DEGLI ARRESTI DOMICILIARI NELL EVOLUZIONE LEGISLATIVA 1. L introduzione della misura degli arresti domiciliari con la l. n. 532/1982.... pag. 1 2. Le modifiche
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 17 ottobre 2013 (v. stampato Senato n. 884)
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 1710 DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 17 ottobre 2013 (v.
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 3247-B DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei deputati CIRIELLI *, AIRAGHI, ARRIGHI *, ASCIERTO, BELLOTTI *, BORNACIN, BRIGUGLIO, CARRARA, CONTE Giorgio, CONTI Giulio,
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato NASTRI
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1133 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato NASTRI Disposizioni per favorire l acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (SEVERINO DI BENEDETTO)
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 5019-bis DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (SEVERINO DI BENEDETTO) Delega al Governo in materia di sospensione del
DettagliArt. 1 Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n Dopo l'articolo 35-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' inserito il seguente:
Art. 1 Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354 1. Dopo l'articolo 35-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' inserito il seguente: «Articolo 35-ter. (Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione
DettagliDECRETO-LEGGE 1 luglio 2013, n. 78 Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena. (GU n.153 del ) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
DECRETO-LEGGE 1 luglio 2013, n. 78 Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena (GU n.153 del 2-7-2013) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Rilevato
DettagliRITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per ridurre con effetti immediati il sovraffollamento carcerario;
VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione; RILEVATO che il perdurare del sovraffollamento delle carceri e il conseguente stato di tensione all interno degli istituti evidenziano l insufficienza dell
DettagliDISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1136
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1136 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori FATTORINI, ZANDA, SUSTA, MANCONI, DI GIORGI, ASTORRE, CASSON, CHITI, CIRINNÀ, CUCCA, CUOMO, DI BIAGIO, FABBRI,
DettagliDISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2500
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2500 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (RENZI) (V. Stampato Camera n. 3954) approvato dalla Camera dei deputati il 26 luglio
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 24 aprile 2014 (v. stampato Senato n. 1417)
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2325 DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 24 aprile 2014 (v. stampato Senato n. 1417) PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DettagliTESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2186-A Relazione orale Relatore CORSINI TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) Comunicato alla Presidenza l 11 gennaio 2017
DettagliGazzetta Ufficiale N. 240 del 12 Ottobre 2002
Page 1 of 5 LEGGE 9 ottobre 2002, n. 222 Gazzetta Ufficiale N. 240 del 12 Ottobre 2002 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante disposizioni urgenti
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1934 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI IORI, MORANI, FARAONE, PICIERNO, LORENZO GUERINI, VE- RINI, MORETTI, ERMINI, MAGORNO, MARZANO,
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 4 maggio 2017 (v. stampato Senato n. 2183)
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 4468 DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 4 maggio 2017 (v. stampato
Dettagli. Al codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
DECRETO-LEGGE 01 luglio 2013, n. 78 Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena Modifiche al codice di procedura penale Art. 1. Al codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
DettagliTESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2106-A Relazione orale Relatore ZIN TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) Comunicato alla Presidenza il 13 ottobre 2017
DettagliOggetto: proposta di legge di modifica della legge 210/92 (S2970 Migliori)
Oggetto: proposta di legge di modifica della legge 210/92 (S2970 Migliori) Roma, lì 28 giugno 2004 Prot. n 98 Ai Coordinatori Regionali INCA Ai Direttori comprensoriali INCA Agli Uffici INCA Estero Al
DettagliDECRETO LEGGE 26 GIUGNO 2013 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ESECUZIONE DELLA PENA RELAZIONE
DECRETO LEGGE 26 GIUGNO 2013 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ESECUZIONE DELLA PENA RELAZIONE Gli articoli 1, 2, 3 e 4 contengono una serie di misure necessarie a fronteggiare il perdurante fenomeno
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 24 luglio 2013 (v. stampato Senato n. 896)
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1417 DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 24 luglio 2013 (v. stampato Senato n. 896) PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DettagliSI - Schema di dlgs Riforma Ordinamento penitenziario Atto n.039 Approvato CDM del 2 agosto 2018 all esame delle Commissioni parlamentari
RIFORMA CARCERI LE DELEGHE ATTIVE ESERCITATE DAL GOVER CONTE NELLO SCHEMA DI DECRETO DELEGATO APPROVATO IN CONSIGLIO DEI MINISTRI IL 2 AGOSTO 2018* O IN CORSO DI ESAME IN PARLAMENTO** Tabella ARTICOLO
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE BRUGGER, ZELLER, NICCO
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 15 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI BRUGGER, ZELLER, NICCO Modifiche agli articoli 33, 34 e 47 del testo unico di cui al decreto
DettagliTESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2051-A Relazione orale Relatore SANGALLI TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) Comunicato alla Presidenza il 29 marzo 2017
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI. il 25 novembre 2009 (v. stampato Senato n. 1908)
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 2836-B DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI il 25 novembre 2009 (v.
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA
SENATO DELLA REPUBBLICA Attesto che la 2ª Commissione permanente (Giustizia), il 24 luglio 2003, ha approvato, con modificazioni, il seguente disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati,
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 25 gennaio 2012 (v. stampato Senato n. 3074)
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 4909 DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 25 gennaio 2012 (v. stampato Senato n. 3074) PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL
DettagliLa legge sul processo lungo
La legge sul processo lungo Gli articoli del codice di procedura penale e della L. 354/1975 nel testo attualmente vigente e con le modifiche previste dal disegno di legge 2567 (Modifiche agli articoli
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE N. 1525-B presentato dal Ministro degli affari esteri (RUGGIERO) e dal Ministro della giustizia (CASTELLI) di concerto col Ministro dell interno
Dettagli*** NORMATTIVA - Stampa ***
1 di 5 05/07/2013 08:12 DECRETO-LEGGE 1 luglio 2013, n. 78 Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena. (13G00119) Vigente al: 5-7-2013 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77
DettagliTESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1828-A Relazione orale Relatore COMPAGNA TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) Comunicato alla Presidenza il 29 marzo 2017
DettagliTrasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 17 luglio 2018
Senato della Repubblica LEGISLATURA N. 675 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (CONTE) e dal Ministro della giustizia (BONAFEDE) (V. Stampato Camera n. 764) approvato
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato CALABRIA
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2467 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato CALABRIA Disposizioni in materia di agevolazioni per i viaggi svolti in occasione delle elezioni
DettagliTESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2052-A Relazione orale Relatore PEGORER TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) Comunicato alla Presidenza il 2 marzo 2017
DettagliAtti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 1126-A DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato PINOTTI. Benefìci in favore del personale militare esposto all amianto
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2753 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato PINOTTI Benefìci in favore del personale militare esposto all amianto Presentata il 7 giugno
DettagliTrasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 1 luglio 2015
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1993 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (RENZI) dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (POLETTI) e dal Ministro
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 1835 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore CREMA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 2002 Sospensione dell esecuzione della pena detentiva nel limite
DettagliTESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1731-A Relazione orale Relatore ZIN TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) Comunicato alla Presidenza il 10 giugno 2015
DettagliTESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2099-A Relazione orale Relatore AMORUSO TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) Comunicato alla Presidenza l 8 aprile 2016
DettagliTESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2100-A Relazione orale Relatore ZIN TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) Comunicato alla Presidenza il 29 marzo 2017 PER
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili N d iniziativa del deputato VOLONTÈ
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 380 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato VOLONTÈ Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili Presentata il 29 aprile
DettagliDISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 405
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 405 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa della senatrice MONGIELLO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 2008 Istituzione in Foggia di una sezione della corte d appello
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MURA, BELISARIO, OSSORIO, PALOMBA
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2101 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI MURA, BELISARIO, OSSORIO, PALOMBA Disposizioni in materia di reati in ambito familiare, di
DettagliDISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Misure contro gli atti persecutori
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1348 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro per le pari opportunità (CARFAGNA) e dal Ministro della giustizia (ALFANO) (V. Stampato Camera n. 1440) approvato
DettagliLe modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Art. 1 Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n.
Testo del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 147 del 27 giugno 2014), coordinato con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 117 (in Gazzetta Ufficiale
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 3637 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO Equiparazione fiscale delle spese sostenute per l assistenza
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (ALFANO)
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 4628-A DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE
DettagliINDICE SOMMARIO CODICE PENALE
INDICE SOMMARIO CODICE PENALE 1. Il differimento obbligatorio della pena Codice penale Art. 146. Rinvio obbligatorio dell esecuzione della pena................. 3 Art. 211-bis. Rinvio dell esecuzione delle
DettagliDISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2619
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2619 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (GENTILONI SILVERI) di concerto con il Ministro dell economia
DettagliDISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell accompagnatore militare
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 754 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore STUCCHI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 2013 Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell accompagnatore
DettagliINTRODUZIONE E PRINCIPI COSTITUZIONALI IN TEMA DI LIBERTÀ PERSONALE
INDICE SOMMARIO Prefazione... VII CAPITOLO 1 INTRODUZIONE E PRINCIPI COSTITUZIONALI IN TEMA DI LIBERTÀ PERSONALE 1. I fondamenti costituzionali in tema di libertà personale... 1 CAPITOLO 2 I REATI PER
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE BOCCI, GINOBLE, GRASSI
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 602 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI BOCCI, GINOBLE, GRASSI Disposizioni per la riqualificazione e la rivitalizzazione dei centri
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 15 ottobre 2008 (v. stampato Senato n. 1038)
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1802 DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 15 ottobre 2008 (v. stampato Senato n. 1038) PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL
DettagliDISEGNO DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE DEL PROCESSO A SEGUITO DI SENTENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO
DISEGNO DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE DEL PROCESSO A SEGUITO DI SENTENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO Articolo 1 (Modifiche al codice di procedura penale) 1. Al codice
Dettagli