Oggetto: proposta di legge di modifica della legge 210/92 (S2970 Migliori)

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1 Oggetto: proposta di legge di modifica della legge 210/92 (S2970 Migliori) Roma, lì 28 giugno 2004 Prot. n 98 Ai Coordinatori Regionali INCA Ai Direttori comprensoriali INCA Agli Uffici INCA Estero Al Dip. Politiche Sociali CGIL LORO SEDI Oggetto: proposta di legge di modifica della legge 210/92 (S2970 Migliori) Cari compagni, come vi avevamo annunciato con circolare n. 78/04, una proposta di legge di modifica della legge 210/92 sta seguendo il normale iter parlamentare. Dopo essere passata allo studio della Commissione Affari Sociali, alla fine dello scorso mese di maggio tale proposta che alleghiamo - ha avuto il primo via libera alla Camera dei deputati ed è ora in corso di assegnazione per il vaglio da parte del Senato.

2 La proposta legislativa vuole modificare alcune parti della legge 210/92 che da anni erano oggetto di critiche poiché ritenute ingiuste da parte dei cittadini e delle associazioni dei beneficiari dell indennizzo in questione. In particolare il disegno di legge, che è stato ampiamente rivisto dalla Commissione Affari Sociali, nella formulazione attuale prevede di ampliare la platea dei potenziali beneficiari dell indennizzo anche "agli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti all integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da epatiti ( ) e a coloro che si siano sottoposti a vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge 695/59". In effetti tali modifiche recepiscono le indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale con sentenze nn. 27/98 e 423/00 relative al diritto all indennizzo per soggetti contagiati da vaccinazioni non obbligatorie - e sentenza n. 476/02 relativa al diritto all indennizzo per gli operatori sanitari contagiati dal virus dell epatite. abolizione dei termini per l ottenimento dell indennizzo per i soggetti che hanno riportato danni di tipo irreversibile da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati o che abbiano riportato danni di tipo permanente in occasione e a causa del servizio. Attualmente, come noto, i termini perentori - per poter presentare al domanda volta ad ottenere l indennizzo in questione sono di tre anni nel caso di vaccinazioni e di epatiti post-trasfusionali, e di 10 anni nel caso di infezioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui l avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La proposta di legge prevedendo la sostituzione del comma 1 dell articolo 3 della legge 210/92, abolisce finalmente tali termini. poiché l ampliamento della platea dei beneficiari seppur non esaustivo secondo le associazioni delle diverse categorie di danneggiati - ha creato problemi di copertura finanziaria del provvedimento, vi è anche una indicazione di oneri di copertura che sono pari a 36 milioni di euro per l anno 2004 e di 6 milioni di euro a decorrere dall anno Il Ministero della Salute infine, con una nota tecnica, informa sullo stato dell arte delle domande: sono 34'000 le pratiche pendenti relative alla richiesta di indennizzo. Richiamiamo l attenzione delle nostre strutture sull opportunità di presentare, alla luce delle modifiche del disegno di legge di cui all oggetto, le domande di indennizzo anche se i termini per la presentazione della domanda per il momento ancora in vigore - sono scaduti. Torneremo sull argomento appena vi saranno nuovi sviluppi per una più

3 dettagliata analisi delle modifiche apportate alla legge 210/92. Fraterni saluti, p. il settore (M.P. Sparti) SENATO DELLA REPUBBLICA N XIV LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei deputati MIGLIORI, BUONTEMPO, STUCCHI e FATUZZO (V. Stampato Camera n. 1145) approvato dalla XII Commissione permanente (Affari sociali) della Camera dei deputati il 19 maggio 2004 Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 maggio 2004 Modifiche alla normativa in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210) 1. Il comma 3 dell articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è

4 sostituito dal seguente: «3. I benefici di cui alla presente legge spettano altresì a coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali, nonché agli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti all integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da epatiti». 2. Il comma 1 dell articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «1. I soggetti interessati ad ottenere l indennizzo di cui all articolo 1 presentano alla azienda sanitaria locale competente le relative domande, indirizzate al presidente della giunta regionale del territorio di appartenenza dell azienda medesima. L azienda sanitaria locale provvede, entro tre mesi dalla data di presentazione delle domande, all istruttoria delle stesse e all acquisizione del giudizio di cui all articolo 4, in attuazione dei compiti spettanti alle regioni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell 11 ottobre 2000, e nel rispetto delle norme a tutela del diritto alla riservatezza». 3. Il comma 7 dell articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è abrogato. 4. All articolo 5 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-bis. Il giudice che in giudizio accerti l esistenza del nesso di causalità tra la somministrazione di un vaccino e la manifestazione di lesioni invalidanti è tenuto a segnalare il caso all Istituto superiore di sanità, a fini statistici ed epidemiologici. Lo stesso obbligo è imposto alle aziende sanitarie locali, per il tramite delle regioni, nel caso di accoglimento della domanda, ed al Ministro della salute, nel caso di accoglimento del ricorso gerarchico». Art. 2. (Modifica all articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362) 1. Il comma 3 dell articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, è sostituito dal seguente: «3. L indennizzo di cui al comma 1 dell articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche a coloro che si siano sottoposti a vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n I soggetti danneggiati devono presentare la domanda all azienda sanitaria locale competente, indirizzata al presidente della giunta regionale del territorio di appartenenza dell azienda medesima». Art. 3. (Copertura finanziaria) 1. All onere derivante dall attuazione della presente legge, valutato in di euro per l anno 2004 e in di euro a decorrere dall anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale , nell ambito

5 dell unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze per l anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al Ministero della salute. 2. Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. Il Ministro dell economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell attuazione del presente articolo, anche ai fini dell applicazione dell articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.

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