Città di Imola DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 193 DEL 11/12/2008
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- Gianleone Casati
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1 Città di Imola DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 193 DEL 11/12/2008 OGGETTO : 6. CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI RECEPIMENTO VARIAZIONI NORMATIVE E APPROVAZIONE VARIANTE N. 1 AL PIANO COMUNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI. I.E. Il giorno 11/12/2008 alle ore 15:00 su convocazione disposta, ai sensi dell art. 25 dello Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale nella solita sala del Municipio, in adunanza ordinaria. Risultano presenti ed assenti i componenti qui di seguito elencati: PRES ASS PRES ASS MANCA DANIELE X DALL'OSSO GIULIANO X CASTELLARI FABRIZIO X BARBIERI GABRIELLA X SASSI SILVIA X RAGAZZINI PIER PAOLO X TRONCONI DAVIDE X GINI ADRIANO X BARELLI MAURIZIO X MIRRI ALESSANDRO X MAZZANTI FILIBERTO X FIUMI ALESSANDRO X RACCAGNA MARCO X CARAPIA SIMONE X COSTA ELENA X LONGO ADAMO X CAVINA GILBERTO X BOSCHI GUIDO X GOVONI CARLA X PEZZI ANTONIO X LANZON PAOLA X MONDINI RICCARDO X SCARCASALE TERESA X ZUCCHINI ANDREA X MAZZONI PATRIZIA X PALAZZOLO GIUSEPPE X MAROCCHI FEDERICA X BARNABE' MAURO X TASSINARI PAOLA X BACCI LUIGI X FERRARI GUIDO X TOTALI Assiste in qualità di Segretario Generale la Dott.ssa SIMONETTA D AMORE Presiede il Sig. RACCAGNA MARCO nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, il quale, constatando la sussistenza del numero legale, pone in discussione l argomento iscritto all ordine del giorno. Scrutatori: TASSINARI P., LONGO A., BARNABE M. 1
2 All appello erano presenti n. 19 Consiglieri Comunali, come da frontino. Durante la trattazione dell oggetto n. 3 si è svolto il seguente movimento: Entrano: Tronconi D., Barelli M., Castellari F. Presenti n. 22 Durante la trattazione dell oggetto n. 4 si è svolto il seguente movimento: Entra: Mondini R. Presenti n. 23 Durante la trattazione dell oggetto n. 5 si è svolto il seguente movimento: Entrano: Fiumi A., Manca D. Presenti n Ed in prosecuzione di adunanza, il Presidente pone in trattazione l oggetto iscritto al punto n. 6 dell O.d.g. relativo a Controdeduzioni alle osservazioni recepimento variazioni normative e approvazione variante n. 1 al piano comunale di razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti e dà la parola all Ass. Campagnoli M. per la relativa presentazione. Aperta la discussione intervengono: - Cons. Boschi G. Entra: Mazzoni P. Presenti n Cons. Mondini R. - Cons. Gini A. - Cons. Longo A. - Ing. Bartoli F. per risposta Entra: Pezzi A. Presenti n Ass. Campagnoli M. per risposta Per dichiarazione di voto intervengono: - Cons. Mondini R. Entra: Marocchi F. Presenti n Cons. Costa E. Esce: Zucchini A. Presenti n. 27 Al termine degli interventi, il Presidente pone in votazione il seguente atto deliberativo: IL CONSIGLIO COMUNALE - vista la delibera di Consiglio Comunale n. 107 del , esecutiva, di approvazione del Piano comunale di razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti ; - considerato che, dall approvazione del Piano ad oggi, la situazione degli impianti di carburanti ad uso pubblico siti nel territorio comunale, ha subito variazioni a seguito dell adeguamento degli stessi alle disposizioni contenute nel Piano indicato; 2
3 - ravvisata la necessità di adeguare il Piano carburanti alla situazione attualmente effettivamente esistente nel territorio comunale, al fine di renderlo uno strumento efficace per conoscere la situazione aggiornata della rete distributiva di carburanti nel Comune di Imola; - vista la delibera di Consiglio Comunale n. 50 del , esecutiva, Adozione variante n. 1 piano comunale di razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti ; - vista la delibera C.C. n. 53 del Fascia di rispetto cimiteriale Autorizzazione alla ditta Centro Petroli Baroni SRL ai sensi L.R. 19/2004 per ammodernamento impianto in località Piratello, Via Emilia Ponente n. 41/b al Km ; - considerato che, a seguito della delibera di cui sopra (n. 53/08), e del precedente parere favorevole dell ANAS E.R., la ditta Centro Petroli Baroni srl, titolare dell impianto sito in Via Emilia Ponente n. 41/b, soggetto ad incompatibilità relativa ai sensi dell art. 3.3 comma 1 lettera c) e comma 3 lettera b) della delibera di C.R. n. 355/2002, potrà procedere alle modifiche di miglioria dell impianto, purché non comportino aumenti di volume; - considerato che dalla data del si sono aperti i termini (chiusi in data ) per la presentazione di osservazioni sui contenuti della variante; - dato atto che nei termini sopra indicati per presentare osservazioni alla variante in questione è pervenuta n. 1 osservazione; - considerata l osservazione pervenuta a nome del Sig. Ballardini Dimitri (Prot. Gen. n del ) e le controdeduzioni alla stessa, come da relazione tecnica allegata al presente provvedimento (Prot. n. 89 U.P. del ), che si possono così riassumere: 1. Si chiede di giustificare in relazione il criterio con cui sono stati classificati compatibili gli impianti, in relazione al fatto che due diversi impianti (viale Amendola 121 e viale Amendola 77), pur essendo entrambi vicini ad abitazioni, sono stati classificati in modo diverso. : L impianto di viale Amendola 77 è stato giudicato incompatibile in quanto a ridosso dell incrocio tra le vie Amendola e Via Guidaccio da Imola: tale ubicazione contrasta con l art. 46 del D.P.R. n. 495 del Regolamento di Esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada ; viceversa gli impianti siti al civico 121 e 123 risultano essere conformi rispetto a tale norma e per essi è previsto l adeguamento. Si ritiene con ciò di aver chiarito le motivazioni delle diverse classificazioni. 2. Si chiede che all art. 12 dopo la frase l installazione di nuovi impianti è vietata: [ ] in corrispondenza di canalizzazioni semaforiche sia aggiunto quanto segue: e di canalizzazioni di incroci regolati da rotatorie e spartitraffico. Preme anzitutto rilevare che la realizzazione delle rotatorie ha lo scopo di aumentare la sicurezza del transito mediante la riduzione della velocità dei veicoli e il disassamento delle traiettorie, pur mantenendo la fluidità del traffico (che viceversa viene interrotta da un impianto semaforico). Analogamente la presenza di spartitraffico aumenta la sicurezza del transito impedendo le svolte a sinistra ed i sorpassi. 3
4 Ciò premesso, si ritiene pertanto che la presenza di impianti di distribuzione di carburanti in prossimità di rotatorie o strade dotate di spartitraffico non generi problemi di sicurezza al transito (che viceversa possono verificarsi in prossimità di incroci dotati di impianto semaforico), ma anzi che proprio la presenza di tali infrastrutture possa favorire l accessibilità agli impianti in regime di sicurezza. Resta tuttavia inteso che l eventuale apertura di nuovi impianti (indipendentemente dalla presenza di rotatorie o spartitraffico) è comunque soggetta al rispetto del Codice della Strada ed al parere favorevole del gestore della strada. L osservazione è respinta. 3. Si chiede che all art. 15 dopo la frase Le tubazioni di equilibrio o impianti di recupero dei vapori non potranno essere poste ad una distanza inferiore a 1,5 m dai confini di proprietà sia aggiunto quanto segue: salvo i casi di presenza di edifici abitativi per i quali va mantenuta rispetto ad essi una distanza di almeno 10 m. Occorre premettere che il Piano in oggetto consente il mantenimento di alcuni impianti in aree adiacenti a zone residenziali, ritenendoli compatibili e funzionali al servizio di distribuzione dei carburanti. La modifica richiesta, pur legittima nell ottica di allontanare il più possibile le infrastrutture dei distributori dai fabbricati esistenti, rischia di rendere impossibile o quantomeno molto complicata la ristrutturazione degli stessi, in considerazione degli spazi a disposizione che proprio nei casi di impianti esistenti da tempo risultano essere limitati: l insufficienza degli spazi a disposizione per spostare le tubazioni di equilibrio potrebbe pertanto portare all impossibilità di ristrutturare l impianto e conseguentemente alla eliminazione dello stesso, in contrasto con quanto invece previsto dal piano. Ciò premesso, considerato che le tubazioni di equilibrio e gli impianti di recupero dei vapori sono necessari ai fini della sicurezza, che i progetti di ristrutturazione sono rilasciati sempre previa acquisizione dei pareri ASL ed ARPA, competenti a valutare aspetti igienico-sanitari e di tutela della salute, si ritiene l osservazione non accoglibile. Resta tuttavia inteso che, fermo restando il rispetto della distanza minima dai confini prevista dalle N.T.A., sarà valutata puntualmente, in accordo con i gestori e sentiti gli enti proposti, la possibilità di allontanare il più possibile tali infrastrutture da eventuali fabbricati esistenti, nonché l uso di sistemi e tecnologie tali da limitare eventuali potenziali disagi. L osservazione è respinta. 4. Si chiede che all art. 26 Adeguamento impianti sia aggiunto quanto segue: Nel caso in cui sia stato ottenuto un permesso di costruire ma che non si siano iniziati i lavori nei termini prescritti dalla legge e dalle normative comunali vigenti, l eventuale proroga sarà soggetta a verifica della compatibilità con il piano della rete di distribuzione carburanti vigente. L istituto della proroga del permesso di costruire è normato dall art. 14 della L.R. 31/02 e recepito dall art. 25 del Regolamento Edilizio Comunale; per definizione la proroga può solo spostare i termini di inizio (o fine) lavori di un titolo edilizio già 4
5 rilasciato senza modificarlo: è solo in caso di nuovo titolo abilitativo che viene verificato il rispetto delle norme vigenti al momento del rilascio. Per le motivazioni espresse in premessa l osservazione non è pertanto accoglibile e viene respinta. - considerato che rimane confermata la situazione degli impianti di distribuzione carburanti siti nel Comune di Imola, a seguito degli adeguamenti degli impianti compatibili con sistemazione e delle chiusure degli impianti incompatibili, con ulteriore specificazione, come di seguito indicato, per l impianto Centro Petroli Baroni sito in Via Emilia n. 41/b località Piratello e per l impianto Shell sito in Via Selice Km 4+265: - 27 distributori di cui: 21 compatibili;. 5 ritenuti compatibili con adeguamento; in particolare: º ENI (ex Agip) viale Amendola 123 e API Viale Amendola 121 diventeranno un unico impianto terminati i lavori di accorpamento; º il Centro Petroli Baroni, Via Emilia Ponente 41/b è soggetto ad incompatibilità relativa ai sensi dell art. 3.3 comma 1 lettera c) e comma 3 lettera b) della delibera C.R. n. 355/2002, pertanto può permanere nel sito originario e potrà compiere le modifiche di miglioramento senza aumento di volumi; º ENI (ex Agip) Viale D Agostino è in fase di lavori per portare a termine il progetto di ristrutturazione con adeguamento; º SHELL Via Selice km è soggetto ad incompatibilità relativa (parere della Provincia di Bologna) ai sensi dell art. 3.3 comma 1 lettera c) e comma 3 lettera b) della delibera C.R. n. 355/2002, pertanto può permanere nel sito originario. 1 ritenuto incompatibile. - considerato che la legge di conversione 133 del , di conversione del D.L. 112 del , ha introdotto l art. 83 bis che prevede, al comma 17, la liberalizzazione in tema di distributori di carburante; - considerato, in particolare, che l art. 83 bis di cui al punto precedente stabilisce che ai fini di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l installazione e l esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi ; - dato atto che, ai sensi delle disposizioni della nuova normativa intervenuta in materia, occorre rielaborare la parte normativa della variante n. 1 al Piano carburanti adottata, ai fini di eliminare le disposizioni incompatibili; - vista l ulteriore relazione tecnica (Prot. n. 127 U.P. del ), esplicativa delle modifiche proposte alle N.T.A. a seguito delle variazioni intervenute nel settore degli impianti di distribuzione di carburanti (L. 133/08); 5
6 - considerato, pertanto, che restano confermati per l approvazione, solo gli elaborati adottati sotto riportati: relazione tecnica di controdeduzione alle osservazioni; fascicolo schede approvate; fascicolo cartografia approvata; - visto l art. 42 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000; - dato atto che il presente provvedimento è stato sottoposto all esame della competente Commissione Consiliare n. 3 Pianificazione Urbanistica, Edilizia, Ambiente, Turismo e Attività Produttive, Sistemi Territoriali, Opere Pubbliche, Mobilità in data ; - visto che, ai sensi dell art. 49 del D.Lgs n. 267, sulla proposta di deliberazione di cui trattasi, sono stati espressi i pareri di cui al prospetto allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; DELIBERA 1) di approvare le controdeduzioni alla n. 1 osservazione pervenuta con P.G. n del ; 2) di controdedurre alle osservazioni pervenute nei termini seguenti: Osservazione presentata dal sig. Dimitri Ballardini - Protocollo Speciale n. 1 (prot. gen del 20/6/2008). a) Si chiede di giustificare in relazione il criterio con cui sono stati classificati compatibili gli impianti, in relazione al fatto che due diversi impianti (viale Amendola 121 e viale Amendola 77), pur essendo entrambi vicini ad abitazioni, sono stati classificati in modo diverso. L impianto di viale Amendola 77 è stato giudicato incompatibile in quanto a ridosso dell incrocio tra le vie Amendola e Via Guidaccio da Imola: tale ubicazione contrasta con l art. 46 del Regolamento di Esecuzione del nuovo Codice della strada; viceversa gli impianti siti al civico 121 e 123 risultano essere conformi rispetto a tale norma e per essi è previsto l adeguamento. Si ritiene con ciò di aver chiarito le motivazioni delle diverse classificazioni. b) Si chiede che all art. 12 dopo la frase l installazione di nuovi impianti è vietata: [ ] in corrispondenza di canalizzazioni semaforiche sia aggiunto quanto segue: e di canalizzazioni di incroci regolati da rotatorie e spartitraffico. Preme anzitutto rilevare che la realizzazione delle rotatorie ha lo scopo di aumentare la sicurezza del transito mediante la riduzione della velocità dei veicoli e il disassamento delle traiettorie, pur mantenendo la fluidità del traffico (che viceversa viene interrotta da un impianto semaforico).analogamente la presenza di spartitraffico aumenta la sicurezza del transito impedendo le svolte a sinistra ed i sorpassi. Ciò premesso, si ritiene pertanto che la presenza di impianti di distribuzione di carburanti in prossimità di rotatorie o strade dotate di spartitraffico non generi problemi di sicurezza al transito (che viceversa possono verificarsi in prossimità di incroci dotati di impianto semaforico), ma anzi che proprio la presenza di tali infrastrutture possa favorire l accessibilità agli impianti in regime di sicurezza. Resta 6
7 tuttavia inteso che l eventuale apertura di nuovi impianti (indipendentemente dalla presenza di rotatorie o spartitraffico) è comunque soggetta al rispetto del Codice della Strada ed al parere favorevole del gestore della strada. L osservazione è respinta. c) Si chiede che all art. 15 dopo la frase Le tubazioni di equilibrio o impianti di recupero dei vapori non potranno essere poste ad una distanza inferiore a 1,5 m dai confini di proprietà sia aggiunto quanto segue: salvo i casi di presenza di edifici abitativi per i quali va mantenuta rispetto ad essi una distanza di almeno 10 m. Occorre premettere che il Piano in oggetto consente il mantenimento di alcuni impianti in aree adiacenti a zone residenziali, ritenendoli compatibili e funzionali al servizio di distribuzione dei carburanti. La modifica richiesta, pur legittima nell ottica di allontanare il più possibile le infrastrutture dei distributori dai fabbricati esistenti, rischia di rendere impossibile o quantomeno molto complicata la ristrutturazione degli stessi, in considerazione degli spazi a disposizione che proprio nei casi di impianti esistenti da tempo risultano essere limitati: l insufficienza degli spazi a disposizione per spostare le tubazioni di equilibrio potrebbe pertanto portare all impossibilità di ristrutturare l impianto e conseguentemente alla eliminazione dello stesso, in contrasto con quanto invece previsto dal piano. Ciò premesso, considerato che le tubazioni di equilibrio e gli impianti di recupero dei vapori sono necessari ai fini della sicurezza, che i progetti di ristrutturazione sono rilasciati sempre previa acquisizione dei pareri ASL ed ARPA, competenti a valutare aspetti igienico-sanitari e di tutela della salute, si ritiene l osservazione non accoglibile. Resta tuttavia inteso che, fermo restando il rispetto della distanza minima dai confini prevista dalle N.T.A., sarà valutata puntualmente, in accordo con i gestori e sentiti gli enti proposti, la possibilità di allontanare il più possibile tali infrastrutture da eventuali fabbricati esistenti, nonché l uso di sistemi e tecnologie tali da limitare eventuali potenziali disagi. L osservazione è respinta. d) Si chiede che all art. 26 Adeguamento impianti sia aggiunto quanto segue: Nel caso in cui sia stato ottenuto un permesso di costruire ma che non si siano iniziati i lavori nei termini prescritti dalla legge e dalle normative comunali vigenti, l eventuale proroga sarà soggetta a verifica della compatibilità con il piano della rete di distribuzione carburanti vigente. L istituto della proroga del permesso di costruire è normato dall art. 14 della L.R. 31/02 e recepito dall art. 25 del Regolamento Edilizio Comunale; per definizione la proroga può solo spostare i termini di inizio (o fine) lavori di un titolo edilizio già rilasciato senza modificarlo: è solo in caso di nuovo titolo abilitativo che viene verificato il rispetto delle norme vigenti al momento del rilascio. Per le motivazioni espresse in premessa l osservazione non è pertanto accoglibile e viene respinta. 3) di approvare la presente Variante n. 1 al Piano comunale di razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti, confermando gli elaborati adottati solo relativamente alle schede e cartografia (come da allegati alla presente); 7
8 4) di approvare l ulteriore relazione tecnica Prot. n. 127 U.P. del , esplicativa delle modifiche proposte alle N.T.A. a seguito delle variazioni intervenute nel settore degli impianti di distribuzione di carburanti (L. 133/08) e di approvare la normativa rielaborata a seguito delle variazioni normative intervenute (come da allegato alla presente); 5) di specificare, pertanto, che la Variante al piano Comunale, di cui alla presente deliberazione, si compone dei seguenti elaborati, parte integrante del presente atto: a) relazione tecnica di controdeduzione alle osservazioni Prot. n. 89 U.P. del ; b) relazione tecnica esplicativa delle modifiche proposte alle N.T.A. a seguito delle variazioni intervenute nel settore degli impianti di distribuzione di carburanti (L. 133/08) Prot. n. 127 U.P. del ; c) fascicolo norme adottate, coordinate e approvate aggiornate alla normativa vigente, e allegato elenco delle compatibilità approvate. d) fascicolo schede approvate; e) fascicolo cartografia approvata (allegato all originale della presente); 6) di confermare che la situazione attuale, relativamente agli impianti di distribuzione carburanti siti nel territorio comunale, è la seguente: - n. 27 impianti di cui: - 21 compatibili; - 5 ritenuti compatibili con adeguamento, in particolare: º ENI (ex Agip) viale Amendola 123 e API Viale Amendola 121 diventeranno un unico impianto terminati i lavori di accorpamento; º il Centro Petroli Baroni, Via Emilia Ponente 41/b è soggetto ad incompatibilità relativa ai sensi dell art. 3.3 comma 1 lettera c) e comma 3 lettera b) della delibera C.R. n. 355/2002, pertanto può rimanere nel sito originario e potrà compiere le modifiche di miglioramento senza aumento di volumi; º ENI (ex Agip) Viale D Agostino è in fase di lavori per portare a termine il progetto di ristrutturazione con adeguamento; º SHELL Via Selice km è soggetto ad incompatibilità relativa (parere della Provincia di Bologna) ai sensi dell art. 3.3 comma 1 lettera c) e comma 3 lettera b) della delibera C.R. n. 355/2002, pertanto può permanere nel sito originario. - 1 ritenuto incompatibile. 7) di specificare che l impianto della ditta Centro Petroli Baroni srl (soggetto ad incompatibilità relativa ai sensi dell art. 3.3 comma 1 lettera c) e comma 3 lettera b) della delibera C.R. n. 355/2002), sito in via Emilia Ponente n. 41/b, a seguito della delibera di C.C. n. 53 del e dell approvazione della variante al Piano Carburanti, potrà procedere con le modifiche di miglioramento dell impianto, senza potenziamento dello stesso. Eseguita la votazione palese, il Presidente del Consiglio ne proclama l esito: 8
9 Presenti n. 27 favorevoli n. 24 (Gruppi: Partito Democratico, L Italia dei Valori, La Sinistra L Arcobaleno, Il Popolo della Libertà) contrari n. 3 (Gruppi: Unione di Centro Destra, Gruppo Misto) astenuti n. 0 Il Consiglio Comunale approva Ai sensi dell art. 134, 4 comma D.Lgs. 267/2000, con separata successiva votazione, svoltasi a scrutinio palese, che ha dato il seguente esito, proclamato dal Presidente: Presenti n. 27 favorevoli n. 20 (Gruppi: Partito Democratico, La Sinistra L Arcobaleno, L Italia dei Valori) contrari n. 7 (Gruppi: Il Popolo della Libertà, Gruppo Misto, Unione di Centro Destra) astenuti n. 0 dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile. (Gli interventi sono riportati in allegato all'originale della presente, trascritti come registrati sul cd nell apparecchio situato nella Sala Consiliare). FDE/mv 9
10 Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto. IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione verrà affisso all Albo Pretorio di questo Comune in data. e vi resterà per 15 gg. consecutivi. La presente deliberazione diventerà esecutiva ai sensi dell art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267 il Pubblicato all Albo Pretorio dal... al e così per 15 gg. consecutivi. Il Messo Comunale.. IL SEGRETARIO GENERALE 10
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