CONVENZIONE PER PRESTAZIONI DI SECOND OPINION SU CASI RELATIVI ALLA PATOLOGIA MELANOCITARIA TRA
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1 CONVENZIONE PER PRESTAZIONI DI SECOND OPINION SU CASI RELATIVI ALLA PATOLOGIA MELANOCITARIA TRA L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI (in seguito denominata Azienda), con sede a Firenze, Largo Brambilla n. 3, (P.I. n ) in persona del Direttore Generale Dr. Rocco Donato Damone, nato a Tolve (PZ) il 29/02/1956, domiciliato per la carica nella sede della stessa Azienda Ospedaliera E L AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST (in seguito denominata AUSL TNO) con sede in via A. Cocchi, 7/ Pisa (C.F ) in persona del Dr. Gianluigi Ferri che interviene in questo atto non in proprio, ma in qualità di Direttore Area Affari Generali e Rapporti Istituzionali in esecuzione della Deliberazione D.G. n. 476 del 31 maggio 2019 domiciliato per la carica nella sede della stessa AUSL TNO. Congiuntamente Parti SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: ART. 1 OGGETTO 1. L'Azienda attraverso la propria struttura di Istologia, Patologica e Diagnostica Molecolare, si impegna ad eseguire, per conto dell'ausl TNO, nelle forme e con le modalità indicate al successivo art. 2, attività di second opinion delle lesioni melanocitarie borderline e/o di difficile 1
2 interpretazione. 2. I rapporti economici tra le Parti sono indicati al successivo art. 7. ART. 2 - PRESTAZIONI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 1. Le prestazioni di cui all'art. 1 saranno assicurate dall'azienda mediante proprio specialista, individuato nella persona della Prof.ssa Daniela Massi, Direttore della struttura organizzativa dipartimentale (SOD) Istologia Patologica e Diagnostica Molecolare, Dipartimento ad Attività Integrata (DAI) dei Servizi. 2. Il numero di esami istopatologici per lesioni melanocitarie borderline e/o di difficile interpretazione da assicurare è di circa n. 2 casi mensili, per un totale complessivo annuo stimato di n. 24 casi. 3. La richiesta di second opinion da parte del clinico dell AUSL TNO deve avvenire esclusivamente attraverso invio del Modulo allegato alla presente convenzione (ALLEGATO A) concordato dalle parti che accompagna il vetrino o il tacchetto. 4. I Responsabili clinici delle attività oggetto della presente convenzione sono: - per l' Azienda la Prof.ssa Daniela Massi; - per la AUSL TNO il Dr. Andrea Cavazzana. 5. Il Responsabile dell attività per l Azienda garantisce che i vetrini/tacchetti pervenuti siano registrati mediante 2
3 gli ordinari sistemi aziendali in modo da assicurare sia la tracciabilità degli stessi, sia la rendicontazione dell'attività resa, e che la trasmissione dei referti avvenga con modalità conformi alla normativa vigente (D.P.C.M. 8 agosto 2013, Modalità di consegna, da parte delle Aziende sanitarie, dei referti medici tramite web, posta elettronica certificata e altre modalità digitali). 6. Le Parti si impegnano alla tenuta, conservazione ed archiviazione dei dati nel pieno rispetto del diritto di accesso e della normativa sulla riservatezza. 7. Il ritiro presso l Azienda dei vetrini/tacchetti a prestazione eseguita dovrà avvenire a cura e spese dell AUSL TNO, tramite corriere. ART. 3 - ASSICURAZIONI E RESPONSABILITÀ 1. L'Azienda garantisce la responsabilità civile per i danni eventualmente causati a terzi nell'espletamento dell'attività dedotta in convenzione, salvo l'eventuale diritto di rivalsa nei confronti del professionista stesso, secondo le previsioni di legge. ART. 4 - PRIVACY 1. Relativamente al trattamento delle particolari categorie di dati necessario per effettuare le prestazioni richieste, l AUSL TNO si qualifica quale Titolare del trattamento, l Azienda si qualifica quale Responsabile del trattamento. È onere del Titolare predisporre, prima dell inizio delle 3
4 attività, l atto di cui all art. 28 del Regolamento UE 2016/ Limitatamente alla stipula e alla gestione del rapporto convenzionale, le persone che agiscono per conto delle parti dichiarano di essere informate sull utilizzo dei propri dati personali. I dati personali sono raccolti, registrati, memorizzati ed utilizzati per attività funzionali alla stipulazione ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti e per gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. ART. 5 - CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONFLITTO DI INTERESSI 1. Lo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione dovrà avvenire, per entrambe le Parti, nel pieno rispetto del: - Codice di Deontologia (in particolare art. 30 ed Allegato esplicativo); - Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (in particolare art. 4, comma 6 del DPR n. 62 del 2013) e, per quanto di competenza, al rispetto di quanto previsto nei rispettivi Codici di Comportamento Aziendali. 2. Le Parti si impegnano, inoltre, al rispetto della normativa nazionale sulla prevenzione della corruzione (L. n. 190 del 2012 e successivi decreti attuativi) e per la 4
5 trasparenza. 3. Le Parti si riservano di sospendere la presente convenzione qualora ravvisino un possibile conflitto di interessi, un pregiudizio o danno all immagine o alle proprie iniziative o attività. 4. I Professionisti impegnati nell'attività di cui alla presente convenzione: si astengono dal prendere decisioni e svolgere attività che configurino conflitto d'interessi, ai sensi del D.P.R. n. 62 del ; rispettano la misure previste dalla vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e per la trasparenza, nonché dei Codici etici e di comportamento. ART. 6 - RENDICONTAZIONE DELLE PRESTAZIONI E RAPPORTI ECONOMICI 1. Per le attività di cui all' art. 1, l AUSL TNO corrisponderà all'azienda l'importo di: 190,00 (euro centonovanta/00) per ogni consulenza su preparati istologici allestiti in altra sede (Codice prestazione aziendale ); 150,00 (euro centocinquanta/00)per ogni ibridazione in situ (fish) su metafasi, nuclei interfasici, tessuto mediante sonde molecolari alfoidi ed altre sequenze ripetute (Codici prestazione: aziendale 6953; Regione Toscana ). 5
6 2. Ai fini dell'attestazione dell'avvenuta erogazione del servizio e della conformità dello stesso alle condizioni della presente convenzione, il Responsabile clinico dell AUSL TNO sottoscriverà le registrazioni dei casi esaminati, che il Responsabile clinico per l Azienda rendiconterà trimestralmente con apposito report. 3. Il pagamento delle prestazioni effettuate avverrà, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa fattura elettronica trimestrale corredata dal riepilogo delle analisi eseguite, a mezzo girofondo sul conto Banca d Italia contabilità speciale intestato a Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi. L invio della fattura avverrà a cura della UO Contabilità Generale e Finanza dell Azienda al seguente Codice Univoco JULILM. ART. 7 - DURATA 1. La presente convenzione decorre dall ultima sottoscrizione con durata fino al potrà essere prorogata per un mese con nota scritta tra le Parti, nelle more della formalizzazione del rinnovo. ART. 8 - RECESSO E RISOLUZIONE 1. Le Parti hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione con preavviso di almeno sessanta giorni da comunicarsi mediante PEC. 2. In caso di risoluzione della presente convenzione resta inteso che saranno fatturate le prestazioni effettivamente 6
7 rese alle condizioni stabilite dalla convenzione. ART. 9 COMUNICAZIONI TRA LE PARTI 1. Le formali comunicazioni tra l Azienda e l AUSL Nord Ovest avverranno utilizzando i rispettivi indirizzi PEC, di seguito indicati: Azienda: aoucareggi@pec.it AUSL TNO: direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it ART. 10 FORO COMPETENTE 1. Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o dall'esecuzione dei contenuti della presente convenzione vedrà competente in via esclusiva il Foro di Firenze. ART REGISTRAZIONE E SPESE DI BOLLO 1. Le Parti convengono che le spese dell eventuale registrazione della presente convenzione sono a carico della parte che la richiede. 2. L imposta di bollo applicabile al presente atto è assolta dalla AUSL TNO in modo virtuale giusta autorizzazione dell Agenzia delle Entrate di Pisa n 60384/2015. Il presente contratto consta di n. 11 articoli e di n. 7 pagine e viene sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi dell art. 15, comma 2 bis della legge n. 241 del Per l Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi Il Direttore Generale Dr. Rocco Donato Damone Per l Azienda USL Toscana Nord Ovest Il Direttore Area Affari Generali Dr. Gianluigi Ferri 7
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