Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell uomo
|
|
- Romolo Gerardo Beretta
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell uomo (Legge sulle epidemie) del 18 dicembre 1970 (Stato 2 agosto 2000) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto gli articoli 31 bis capoverso 2, 64 bis e 69 della Costituzione federale 1 ; 2 visto il messaggio del Consiglio federale dell 11 febbraio , decreta: I. In generale Principio Definizioni6 Art. 1 1 Per combattere le malattie trasmissibili dell uomo, la Confederazione e i Cantoni, in virtù della presente legge, prendono i provvedimenti necessari. Le autorità incaricate della esecuzione della legge sono autorizzate a delegare determinati compiti e mansioni ufficiali a organizzazioni private di utilità pubblica. 2 La legge federale del 13 giugno per la lotta contro la tubercolosi, modificata mediante l'articolo 37 della presente legge, è applicabile sussidiariamente. 3 Inoltre la Confederazione e i Cantoni prendono i provvedimenti necessari per proteggere l'uomo dagli agenti patogeni, compresi quelli geneticamente modificati. 5 Art. 2 1 Per malattie trasmissibili giusta la presente legge, s'intendono le malattie cagionate da agenti patogeni, le quali possono essere trasmesse direttamente o indirettamente all'uomo. RU [CS 1 3; RU , ]. Queste disposizioni corrispondono ora agli articoli 95, 118 e 123 della Cost. federale del 18 apr (RS 101). 2 Nuovo testo giusta il n. III 2 della LF del 24 mar concernente l istituzione e l adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1 set (RU ; FF ). 3 FF 1970 I RS Introdotto dal n. 5 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1 lug (RU Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1 lug (RU
2 Lotta contro le malattie 2 Sono considerati agenti patogeni gli organismi (in particolare i prioni, i virus, le Rickettsiacee, i batteri, i miceti, i protozoi e gli elminti) nonché i materiali genetici che possono provocare nell'uomo una malattia trasmissibile. 7 3 Gli agenti patogeni sono considerati geneticamente modificati se il loro materiale genetico è stato modificato in un modo non ottenibile naturalmente mediante incroci o ricombinazioni naturali. 8 4 Per utilizzazione si intende qualsiasi attività relativa ad agenti patogeni, segnatamente la riproduzione, l'importazione, la messa in commercio, la liberazione, l'impiego, il deposito, il trasporto o l'eliminazione. 9 II. Provvedimenti della Confederazione Informazione Art. 3 1 L'Ufficio federale della sanità pubblica 10 (detto qui di seguito «Ufficio federale»), fondandosi sulle dichiarazioni previste all'articolo 27, pubblica rilevamenti settimanali, mensili e annuali. 2 All'occorrenza, esso informa le autorità, il corpo medico e il pubblico mediante altre comunicazioni. 3 L'Ufficio federale pubblica direttive concernenti la lotta contro le malattie trasmissibili e l'utilizzazione di agenti patogeni e le aggiorna secondo le nuove conoscenze scientifiche. 11 Formazione e perfezionamento del personale specializzato Art. 4 Il Consiglio federale provvede affinchè il personale incaricato ufficialmente della lotta contro le malattie trasmissibili disponga della possibilità di ricevere la formazione speciale e il perfezionamento. Laboratorio Art. 5 1 Giusta le condizioni stabilite dal Consiglio federale e su proposta del Cantone competente, l'ufficio federale riconosce ufficialmente i labo- 7 Introdotto dal n. 5 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1 lug (RU Introdotto dal n. 5 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1 lug (RU Introdotto dal n. 5 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1 lug (RU Nuova denominazione giusta l'art. 1 del DCF del 23 apr concernente l'adattamento delle disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici (non pubblicato). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo. 11 Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1 lug (RU
3 Epidemie LF Scorte di prodotti immunobiologici ratori che eseguono analisi microbiologiche o sierologiche per accertare la presenza di malattie trasmissibili. 1bis I laboratori che eseguono siffatte analisi su sangue, derivati del sangue o espianti in vista di una trasfusione, di un trapianto o di un elaborazione, necessitano di un autorizzazione dell Ufficio federale della sanità pubblica. 12 1ter Il Consiglio federale emana prescrizioni sui presupposti e sulla procedura per il rilascio dell'autorizzazione e definisce gli obblighi del titolare dell'autorizzazione L'Ufficio federale verifica periodicamente se sussistono i presupposti per l'autorizzazione e, d'intesa con i Cantoni, se il riconoscimento permane giustificato Esso può designare singoli laboratori come centri nazionali per compiti particolari. Art. 6 Il Consiglio federale adotta provvedimenti allo scopo di assicurare, per la popolazione civile, una sufficiente disponibilità dei prodotti immunobiologici più importanti. Traffico internazionale Art. 7 1 Il Consiglio federale prende i necessari provvedimenti per prevenire l'introduzione dall'estero di malattie trasmissibili. 2 Esso può incaricare i Cantoni dell'esecuzione di singoli provvedimenti. Trasporto di cadaveri a. all interno del Paese b. internazionale Art. 8 1 Il Consiglio federale emana le prescrizioni necessarie su il trasporto e la sepoltura dei cadaveri di persone che, al momento della morte, erano da considerare come costituenti un del pericolo di contagio. 2 Esso disciplina il trasporto dei cadaveri dall'estero verso o attraverso la Svizzera e dalla Svizzera all'estero. È inoltre autorizzato a concludere autonomamente degli accordi internazionali a tale riguardo. 12 Introdotto dall all. al DF del 22 mar concernente il controllo del sangue, dei suoi derivati e degli espianti, in vigore dal 1 ago e al massimo fino al 31 dic (RS ). 13 Introdotto dall'all. al DF del 22 mar concernente il controllo del sangue, dei suoi derivati e degli espianti, in vigore dal 1 ago e al massimo fino al 31 dic (RS ). 14 Nuovo testo giusta l'all. al DF del 22 mar concernente il controllo del sangue, dei suoi derivati e degli espianti, in vigore dal 1 ago e al massimo fino al 31 dic (RS ). 3
4 Lotta contro le malattie Alta vigilanza, coordinazione Circostanze straordinarie Art. 9 La Confederazione esercita l alta vigilanza sull esecuzione della legge e coordina, se necessario, i provvedimenti dei Cantoni. Art Qualora circostanze straordinarie lo esigano, il Consiglio federale può ordinare i provvedimenti necessari, applicabili a tutte o a singole parti del territorio nazionale. 2 Esso può incaricare i Cantoni dell'esecuzione di tali provvedimenti. III. Provvedimenti dei Cantoni Principio Personale specializzato Analisi microbiologiche e sierologiche Art. 11 I Cantoni prendono provvedimenti per lottare contro le malattie trasmissibili. Resta riservato l'articolo 10. Art Ogni Cantone deve affidare la direzione dei provvedimenti contro le malattie trasmissibili a un medico idoneo (medico cantonale). A quest'ultimo devono essere dati la formazione speciale e il perfezionamento necessari alla sua attività. 2 I Cantoni possono convenire di assumere in comune personale specializzato. Art I Cantoni provvedono affinchè i medici abbiano la possibilità di fare eseguire le analisi microbiologiche e sierologiche. 2 Essi possono stabilire la gratuità di dette analisi. Istallazioni d isolamento e di cura Sorveglianza medica Art. 14 I Cantoni provvedono alla disponibilità d'istallazioni adeguate di isolamento e di cura. Art Le persone, che possono propagare una malattia trasmissibile, vanno sottoposte a sorveglianza medica, qualora la prevenzione del contagio lo esiga. 4
5 Epidemie LF 2 La sorveglianza medica può essere ordinata per le persone che: a. eliminano agenti patogeni (escretori) o sono sospette d'eliminarne (escretori sospetti); b. sono state in contatto con persone contagiose o malate (soggetti di contatto) o sono sospette d'esserlo stato (soggetti di contatto sospetti); c. sono affette di una malattia trasmissibile (malati) o presentano sintomi tali da poter supporre che ne siano affette (malati sospetti). Isolamento Visite Assunzione delle spese Determinate attività o professioni Art. 16 Nel caso in cui la sorveglianza medica non basti, le persone indicate all'articolo 15 capoverso 2 vanno isolate. Se necessario, possono essere ricoverate, a tale scopo, in uno stabilimento adeguato. Art. 17 Le persone menzionate all'articolo 15 capoverso 2 possono essere obbligate a subire visite o prelevamenti di materiale d'analisi, semprechè tali misure risultino necessarie per prevenire la propagazione di una malattia trasmissibile. Art Qualora risulti che un soggetto di contatto, un soggetto di contatto sospetto o un escretore sospetto non sia contagioso, il Cantone può assumersi le spese cagionate dai provvedimenti ordinati secondo gli articoli 15, 16 e Le altre persone, sottoposte a detti provvedimenti e non assicurate, devono assumersi le spese, semprechè i Cantoni non decidano diversamente. Art I Cantoni possono esigere dalle persone esplicanti una determinata attività o professione la prova, ad intervalli regolari, che esse non eliminano agenti patogeni. Se circostanze particolari lo giustificano, essi possono ordinare, in ogni momento, la visita medica di dette persone. 2 I Cantoni possono vietare alle persone, menzionate all'articolo 15 capoverso 2, l'esercizio di determinate attività o professioni. Le persone colpite da siffatto divieto devono essere tenute ad annunciare immediatamente all'autorità competente ogni cambiamento d'occupazione o di domicilio. I Cantoni comunicano all'ufficio federale il trasferimento domiciliare di dette persone fuori dal territorio cantonale. 5
6 Lotta contro le malattie Assunzione delle spese Provvedimenti rispetto alla collettività Art. 20 I Cantoni possono concedere un'indennità alle persone, di cui agli articoli 15 capoverso 2 e 19 capoverso 1, che devono interrompere o cessare il loro lavoro in virtù degli articoli 15 capoverso 1, 16, 17 e 19, subendo una perdita di guadagno. Art I Cantoni possono ordinare provvedimenti, a favore della collettività, al fine di prevenire la propagazione di malattie trasmissibili. 2 In particolare, essi possono a. vietare o limitare riunioni; b. chiudere scuole o altri stabilimenti pubblici e aziende private; c. vietare l'accesso a determinati edifici e l'uscita dagli stessi, come anche il bagno in determinati posti. 3 Non è permessa l'interdizione di località intere o regioni. Indagini epidemiologiche Vaccinazioni Disinfezione, disinfestazione Coordinazione Art. 22 I Cantoni fanno eseguire le indagini epidemiologiche necessarie. Art I Cantoni devono fornire la possibilità di vaccinazione gratuita contro le malattie trasmissibili che presentano un pericolo considerevole per la popolazione. Il Consiglio federale designa tali malattie. I Cantoni sono liberi di offrire alla popolazione, d'intesa con l'ufficio federale, la vaccinazione gratuita contro altre malattie. 2 I Cantoni stabiliscono se le vaccinazioni debbano essere facoltative od obbligatorie. 3 Nel caso di lesioni postvaccinali, insorte in seguito a vaccinazioni ordinate o raccomandate dall'autorità, i Cantoni accordano un'indennità, semprechè il rischio non sia altrimenti coperto. L'obbligo di risarcimento cessa interamente o parzialmente, se la persona vaccinata ha provocato o aumentato il danno mediante colpa grave. Art. 24 I Cantoni provvedono alle necessarie disinfezioni e disinfestazioni. Art. 25 I Cantoni curano la coordinazione dell'attività dei servizi di medicina umana, di medicina veterinaria e di controllo delle derrate alimentari, partecipanti alla lotta contro le malattie trasmissibili. 6
7 Epidemie LF Rapporto Art. 26 I Cantoni presentano ogni anno al Consiglio federale un rapporto su l esecuzione della legge e le osservazioni fatte. IV. Provvedimenti dei medici, degli ospedali e dei laboratori Obbligo di dichiarare Cura, altri provvedimenti Art Nell ambito della lotta contro le malattie trasmissibili dell uomo, il Consiglio federale stabilisce i seguenti obblighi di dichiarare: a. i medici, gli ospedali e altre istituzioni pubbliche o private del settore sanitario dichiarano alla competente autorità cantonale le malattie trasmissibili con le indicazioni necessarie per identificare le persone malate, contagiate o esposte. L autorità cantonale trasmette la dichiarazione all Ufficio federale della sanità pubblica; b. i laboratori dichiarano alla competente autorità cantonale e all Ufficio federale della sanità pubblica tutti i risultati di analisi infeziologiche con le indicazioni necessarie per identificare le persone contagiate o malate. 2 L Ufficio federale della sanità pubblica è autorizzato, nell ambito del capoverso 1, a comunicare dati personali ai medici incaricati di curare malattie trasmissibili, ai medici cantonali e ad altre autorità incaricate di svolgere compiti sanitari, nonché a istituzioni svizzere ed estere del settore sanitario. 3 Prende i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari per garantire la protezione e la sicurezza dei dati nel trattamento e in particolare nella loro trasmissione. Art Hanno facoltà di curare le malattie trasmissibili, soltanto i medici diplomati, titolari dell'autorizzazione cantonale d'esercizio della professione, i medici posti sotto la loro sorveglianza oppure i loro sostituti. 2 Il medico che scopre, cura o sorveglia malati, malati sospetti, soggetti di contatto o escretori, deve prendere i provvedimenti in suo potere per prevenire la propagazione della malattia ed eliminare la fonte del contagio. Qualora giudichi necessari interventi delle autorità, egli ne informa il medico ufficiale competente. 15 Nuovo testo giusta il n. III 2 della LF del 24 mar concernente l istituzione e l adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1 set (RU ; FF ). 7
8 Lotta contro le malattie V. Precauzioni obbligatorie, autorizzazione e controllo ufficiale Precauzioni obbligatorie Liberazione o messa in commercio intenzionali Informazione dell acquirente Misure di confinamento Art Chi utilizza agenti patogeni o loro prodotti metabolici deve prendere i provvedimenti atti ad escludere qualsiasi tipo di danno all uomo o agli animali. Art. 29a 17 1 Chi intende liberare a titolo sperimentale agenti patogeni o metterli in commercio, deve essere in possesso di un autorizzazione. 2 Il Consiglio federale emana prescrizioni sulle condizioni e sulla procedura per il rilascio dell autorizzazione. In particolare regola le modalità di consultazione di esperti e di informazione del pubblico nei casi di liberazione a titolo sperimentale. 3 Per determinati agenti patogeni, il Consiglio federale può prevedere deroghe all'obbligo dell'autorizzazione se, in base alle conoscenze scientifiche o all'esperienza, sia esclusa una minaccia per la salute. Art. 29b 18 1.Chi mette in commercio agenti patogeni, deve: a. informare l'acquirente delle proprietà che incidono sulla salute; b. comunicare all'acquirente le indicazioni idonee a garantire che un'utilizzazione conforme alle prescrizioni non possa mettere in pericolo l'uomo. 2.Chi mette in commercio agenti patogeni geneticamente modificati deve informarne l'acquirente. Art. 29c 19 1 Chi utilizza agenti patogeni che non ha diritto né di immettere nell'ambiente a titolo sperimentale, né di mettere in commercio (art. 29a), deve adottare tutte le necessarie misure di confinamento, tenuto conto della pericolosità di questi agenti patogeni. 16 Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1 lug (RU Introdotto dal n. 5 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1 lug (RU Introdotto dal n. 5 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1 lug (RU Introdotto dal n. 5 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1 lug (RU
9 Epidemie LF 2 Il Consiglio federale subordina a notifica o autorizzazione l utilizzazione di questi agenti patogeni. 3 Per determinati agenti patogeni, il Consiglio federale può prevedere deroghe all'obbligo di notifica o di autorizzazione se, in base alle conoscenze scientifiche o all'esperienza, sono esclusi pericoli per la salute. Ulteriori prescrizioni del Consiglio federale Commissione di esperti per la sicurezza biologica Prodotti immunobiologici Art. 29d 20 1 Il Consiglio federale può emanare ulteriori prescrizioni sull'utilizzazione di agenti patogeni. 2 Può in particolare: a. disciplinare il trasporto, l'importazione, l'esportazione e il transito di agenti patogeni; b. limitare o vietare l'utilizzazione di determinati agenti patogeni; c. stabilire le esigenze da osservare sull'equipaggiamento, sul controllo autonomo, sulla documentazione nonché sulla formazione del personale che utilizza agenti patogeni; d. prescrivere che gli agenti patogeni devono essere contrassegnati. Art. 29e 21 1 La commissione di esperti per la sicurezza biologica di cui all'articolo 29h della legge del 7 ottobre sulla protezione dell'ambiente presta consulenza al Consiglio federale per l'elaborazione delle prescrizioni e alle autorità per l'esecuzione. Essa viene sentita in merito alle domande di autorizzazione e può emettere raccomandazioni relative a tali domande. In casi importanti e motivati, può richiedere preventivamente perizie e analisi. 2 La commissione informa periodicamente il pubblico in merito a importanti accertamenti e fa annualmente rapporto al Consiglio federale. Art Chiunque, professionalmente, fabbrica, importa o smercia prodotti immunobiologici, destinati a prevenire, ad accertare e a curare malattie trasmissibili dell'uomo, dev'essere titolare di un'autorizzazione dell'uf- 20 Introdotto dal n. 5 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1 lug (RU Introdotto dal n. 5 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1 lug (RU RS
10 Lotta contro le malattie ficio federale, la quale può essere rilasciata solo su preavviso del Cantone. Per le diagnosi in vitro è applicabile l'articolo 30a Per dispensare i prodotti menzionati nel capoverso 1, le farmacie pubbliche e d'ospedale non abbisognano dell'autorizzazione. 3 Il commercio di detti prodotti soggiace ad un controllo esercitato dall'ufficio federale con la collaborazione dei Cantoni. 4 Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti l'esecuzione di esperimenti clinici con prodotti immunobiologici. 24 Diagnosi in vitro Prodotti e apparecchi di disinfezione e di disinfestazione Art. 30a 25 1 Le diagnosi in vitro possono essere smerciate soltanto se corrispondono alle prescrizioni stabilite dal Consiglio federale. 2 Per lo smercio di diagnosi in vitro destinate ad individuare malattie umane trasmissibili, il Consiglio federale può introdurre l'obbligo d'autorizzazione o di notifica. Art. 31 I prodotti e gli apparecchi che agiscono indipendentemente dall'organismo umano possono essere designati o offerti, come mezzi di disinfezione o disinfestazione nella lotta contro le malattie trasmissibili, soltanto con l'autorizzazione dell'ufficio federale. VI. Prestazioni finanziarie della Confederazione Sussidi federali Art La Confederazione accorda sussidi ai laboratori designati come centri nazionali (art. 5 cpv. 3) per le spese che devono sopportare nell'ambito dei loro compiti particolari. 23 Per. introdotto dall all. al DF del 22 mar concernente il controllo del sangue, dei suoi derivati e degli espianti, in vigore dal 1 ago e al massimo fino al 31 dic (RS ). 24 Introdotto dall'all. al DF del 22 mar concernente il controllo del sangue, dei suoi derivati e degli espianti, in vigore dal 1 ago e al massimo fino al 31 dic (RS ). 25 Introdotto dall'all. al DF del 22 mar concernente il controllo del sangue, dei suoi derivati e degli espianti, in vigore dal 1 ago e al massimo fino al 31 dic (RS ). 26 Abrogato dal n. I 2 della LF del 5 ott che abolisce i sussidi di poco conto in materia di sanità (RU ; FF 1981 III 677). 10
11 Epidemie LF Spese addossate alla Confederazione Art. 33 La Confederazione assume le spese relative alla visita, alla sorveglianza, all isolamento, alla vaccinazione e alla cura dei viaggiatori nel traffico internazionale, qualora tali misure siano ordinate dai suoi organi. VII. Giurisdizione amministrativa Ricorsi Art Contro le decisioni dell'ufficio federale è ammissibile il ricorso al Dipartimento federale dell'interno. 2 A tale ricorso, come anche ai ricorsi contro il Dipartimento federale dell'interno, i decreti cantonali e le decisioni cantonali di ultima istanza, sono applicabili le disposizioni generali sulla giurisdizione amministrativa federale. VIII. Disposizioni penali Infrazioni Art Sempreché non si tratti di un reato più grave secondo il Codice penale svizzero, è punito con la detenzione o con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza: a. trasporta illegalmente cadaveri costituenti un pericolo di contagio (art. 8); b. si sottrae alla sorveglianza medica a cui è sottoposto (art. 15); c. si sottrae all'isolamento a cui è sottoposto (art. 16); d. si rifiuta di subire visite o prelievi di materiale d'analisi a cui è stato obbligato (art. 17); e. viola le prescrizioni della legge sulle epidemie riguardanti l'esercizio di determinate attività o professioni (art. 19); f. omette di prendere le necessarie misure di confinamento nell'utilizzazione di agenti patogeni (art. 29c cpv. 1); g. mette in commercio o libera senza autorizzazione agenti patogeni (art. 29a); h. mette in commercio agenti patogeni senza comunicare all'acquirente le informazioni e le istruzioni atte a garantire che questi, utilizzandoli, non metta in pericolo l'ambiente o indirettamente l'uomo (art. 29b cpv. 1); 11
12 Lotta contro le malattie i. mette in commercio agenti patogeni geneticamente modificati senza informarne l acquirente (art. 29b cpv. 2); k. fabbrica, importa o smercia senza autorizzazione prodotti immunobiologici (art. 30 cpv. 1); l. senza autorizzazione, designa o offre come mezzi di disinfezione o disinfestazione nella lotta contro le malattie trasmissibili prodotti e apparecchi (art. 31) È punito con l'arresto o con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene agli articoli 5 capoversi 1 bis e 1 ter, 7 capoverso 1, 10, 11, 21 capoversi 1 e 2, 23 capoverso 2, 24, 27, 28, 29, 29d, 30 e 30a della presente legge o a provvedimenti e disposizioni esecutive emanati in virtù degli stessi sotto comminatoria della pena prevista Il perseguimento penale spetta ai Cantoni. Persone giuridiche, società e ditte individuali Art. 36 Se l'infrazione è commessa nell'azienda di una persona giuridica, d'una società in nome collettivo o in accomandita, o d'una ditta individuale, oppure nell'esercizio d'incombenze commerciali o professionali a favore di un terzo, le disposizioni penali sono applicabili alle persone che hanno compiuto l'atto. IX. Disposizioni finali Modificazione della legge sulla tubercolosi Art. 37 La legge federale del 13 giugno per la lotta contro la tubercolosi (detta qui di seguito «legge sulla tubercolosi») è modificata come segue: Art. 2 a 5 Abrogati Art. 8 Abrogato Art. 13 Abrogato 27 Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1 lug (RU Abrogato dall'all. al DF del 22 mar concernente il controllo del sangue, dei suoi derivati e degli espianti (RS ). Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1 lug (RU RS Le modificazioni qui appresso sono inserite nella L menzionata. 12
13 Epidemie LF Art. 14 cpv. 1 lett. a 30 Abrogata Art Art Art. 20 Abrogato Disposizioni d esecuzione Disposizione transitoria Entrata in vigore, abrogazione del diritto anteriore Art Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni di esecuzione, dopo aver sentito i Cantoni e le cerchie specializzate competenti. 2 I Cantoni emanano le disposizioni d esecuzione per il loro territorio: Art. 38a 32 I laboratori riconosciuti che necessitano di un autorizzazione giusta l articolo 5 capoverso 1 bis devono presentare una domanda d autorizzazione entro il 1 febbraio Il riconoscimento resta valido fino alla decisione circa il rilascio dell'autorizzazione. Art Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge. 2 Alla stessa data sono abrogate le disposizioni federali e cantonali contrarie alla presente legge e segnatamente la legge federale del 2 luglio sulle misure da prendersi contro le epidemie di pericolo generale. Data dell'entrata in vigore: 1 luglio L'art. 14 ha ora un nuovo testo. 31 Per. 2 abrogato dal n. II 405 della LF del 15 dic concernente l'approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione (RU ; FF 1988 II 1149). 32 Introdotto dall'all. al DF del 22 mar concernente il controllo del sangue, dei suoi derivati e degli espianti, in vigore dal 1 ago e al massimo fino al 31 dic (RS ). 33 [CS 4 349; RU art. 11 lett. a] 34 Cpv. 2 del DCF del 17 giu (RU ). 13
14 Lotta contro le malattie 14
Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell uomo
Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell uomo (Legge sulle epidemie) del 18 dicembre 1970 (Stato 22 dicembre 2003) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli
Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell uomo
Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell uomo (Legge sulle epidemie) 818.101 del 18 dicembre 1970 (Stato 1 agosto 2008) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti
del 20 marzo 1981 (Stato 1 gennaio 2009)
Legge federale sul lavoro a domicilio (LLD) 822.31 del 20 marzo 1981 (Stato 1 gennaio 2009) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 34 ter e 64 bis della Costituzione federale
Legge federale sulle cauzioni delle società estere d assicurazione
Legge federale sulle cauzioni delle società estere d assicurazione (Legge sulle cauzioni, LC) 1 961.02 del 4 febbraio 1919 (Stato 22 luglio 2003) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto
Legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici
Legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici del 19 marzo 1976 (Stato 13 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 31 bis capoversi
Ordinanza concernente le misure da prendere da parte dell esercito contro le epidemie e le epizoozie
Ordinanza concernente le misure da prendere da parte dell esercito contro le epidemie e le epizoozie del 25 ottobre 1955 (Stato 1 gennaio 1990) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 147 capoverso
del 20 marzo 1981 (Stato 13 giugno 2006)
Legge federale sul lavoro a domicilio (LLD) 822.31 del 20 marzo 1981 (Stato 13 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 34 ter e 64 bis della Costituzione federale
del 29 marzo 1950 (Stato 13 giugno 2006)
Legge federale sulle imprese filoviarie del 29 marzo 1950 (Stato 13 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 23, 26, 36, 37 bis, 41 bis, 64 e 64 bis della Costituzione
del 6 ottobre 1995 (Stato 1 gennaio 2007)
Legge federale sul mercato interno (LMI) 943.02 del 6 ottobre 1995 (Stato 1 gennaio 2007) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 94 e 95 1 della Costituzione federale 2
Ordinanza sui provvedimenti per lottare contro una pandemia d influenza
Ordinanza sui provvedimenti per lottare contro una pandemia d influenza (Ordinanza sulla pandemia d influenza, OPI) del 27 aprile 2005 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli
del 6 ottobre 1995 (Stato 20 giugno 2006)
Legge federale sul mercato interno (LMI) 943.02 del 6 ottobre 1995 (Stato 20 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 94 e 95 1 della Costituzione federale 2
Ordinanza sui provvedimenti per lottare contro una pandemia
Ordinanza sui provvedimenti per lottare contro una pandemia d influenza (Ordinanza sulla pandemia d influenza, OPI) del 27 aprile 2005 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 10 e 38 capoverso
Legge federale sulla libera circolazione del personale medico 1
Legge federale sulla libera circolazione del personale medico 1 del 19 dicembre 1877 (Stato 13 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 33 capoverso 2 della Costituzione
Ordinanza sui provvedimenti per lottare contro una pandemia d influenza
Ordinanza sui provvedimenti per lottare contro una pandemia d influenza (Ordinanza sulla pandemia d influenza, OPI) del 27 aprile 2005 (Stato 1 luglio 2007) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli
Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali
Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali (Legge sugli embarghi, LEmb) del 22 marzo 2002 (Stato 26 novembre 2002) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli
Legge federale sul trasporto di viaggiatori (Legge sul trasporto di viaggiatori, LTV)
Legge federale sul trasporto di viaggiatori (Legge sul trasporto di viaggiatori, LTV) Modifica del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del...
del 20 dicembre 1985 (Stato 1 gennaio 2013)
Legge federale sulla sorveglianza dei prezzi (LSPr) 942.20 del 20 dicembre 1985 (Stato 1 gennaio 2013) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 31 septies e 64 bis della Costituzione
Ordinanza concernente la dichiarazione delle malattie trasmissibili dell uomo
Ordinanza concernente la dichiarazione delle malattie trasmissibili dell uomo (Ordinanza sulla dichiarazione) del 13 gennaio 1999 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 27 della legge sulle epidemie
Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni
Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) 780.1 del 6 ottobre 2000 (Stato 1 settembre 2017) L Assemblea federale della Confederazione
Legge sulle epizoozie
Versione provvisoria - Fa fede solo la versione pubblicata nel Foglio federale (FF) (LFE) Disegno Modifica del L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale
Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni
Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) del 6 ottobre 2000 (Stato 16 luglio 2012) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
Legge federale sulla costituzione di riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali
Legge federale sulla costituzione di riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali (LCRC) del 20 dicembre 1985 (Stato 1 luglio 2008) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo
Legge sul censimento federale della popolazione
Legge sul censimento federale della popolazione (Legge sul censimento) 431.112 del 22 giugno 2007 (Stato 1 gennaio 2008) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 65 della Costituzione
Legge federale sulla protezione degli animali Disegno
Versione provvisoria - Fa fede solo la versione pubblicata nel Foglio federale (FF) Legge federale sulla protezione degli animali Disegno (LPAn) Modifica del... L Assemblea federale della Confederazione
Legge sui cani. Sezione 1: Scopo. Sezione 2: Protezione dalle lesioni provocate dai cani. Progetto
Legge sui cani Progetto del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 80 capoversi 1, 2 e 2 bis e 120 capoverso 2 della Costituzione federale 1 ; visto il rapporto della Commissione
Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali
Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali (, LEmb) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1, 122 capoverso 1 e 123 capoverso 1
Legge federale sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione
Legge federale sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (LUC) 1 360 del 7 ottobre 1994 (Stato 22 luglio 2003) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli
Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell essere umano
Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell essere umano (Legge sulle epidemie, LEp) Disegno / 21.12.2007 del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli
del 7 ottobre 1994 (Stato 15 settembre 2018)
Legge federale sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati 1 (LUC) 2 del 7 ottobre 1994 (Stato 15 settembre
Legge federale che promuove la ginnastica e lo sport
Legge federale che promuove la ginnastica e lo sport 415.0 del 17 marzo 1972 (Stato 2 agosto 2000) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 27 quinquies della Costituzione federale
Legge federale sulla sistemazione dei corsi d acqua
Legge federale sulla sistemazione dei corsi d acqua 721.100 del 21 giugno 1991 (Stato 1 agosto 2008) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 24 e 24 bis della Costituzione
Legge federale sulla sistemazione dei corsi d acqua
Legge federale sulla sistemazione dei corsi d acqua 721.100 del 21 giugno 1991 (Stato 1 gennaio 2011) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 24 e 24 bis della Costituzione
Decreto federale concernente il controllo del sangue, dei suoi derivati e degli espianti
Decreto federale concernente il controllo del sangue, dei suoi derivati e degli espianti del 22 marzo 1996 (Stato 19 giugno 2001) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli
Legge federale sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico
Legge federale sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (LFSI) del 18 giugno 2010 (Stato 1 gennaio 2018) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 57 capoverso
Legge sulle epizoozie
[Signature] [QR Code] Legge sulle epizoozie (LFE) Modifica del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del..., decreta: I La legge del 1 luglio
Legge federale che promuove la ginnastica e lo sport
Legge federale che promuove la ginnastica e lo sport 415.0 del 17 marzo 1972 (Stato 27 novembre 2001) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 27 quinquies della Costituzione
Ordinanza concernente la dichiarazione delle malattie trasmissibili dell uomo
Ordinanza concernente la dichiarazione delle malattie trasmissibili dell uomo (Ordinanza sulla dichiarazione) 818.141.1 del 13 gennaio 1999 (Stato 1 gennaio 2014) Il Consiglio federale svizzero, visto
Legge federale sul trasporto pubblico
Legge federale sul trasporto pubblico (LTP) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 2005 1, decreta: I La legge
Legge federale sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico
Legge federale sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (LFSI) 745.2 del 18 giugno 2010 (Stato 1 gennaio 2016) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli
Legge sulle epizoozie
(LFE) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 17 maggio 2006 1, decreta: I La legge del 1 luglio 1966 2 sulle epizoozie è
Legge sul censimento federale della popolazione
Legge sul censimento federale della popolazione (Legge sul censimento) 431.112 del 22 giugno 2007 (Stato 1 gennaio 2017) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 65 della Costituzione
Legge federale sullo statuto e sui compiti dell Istituto federale della proprietà intellettuale
Legge federale sullo statuto e sui compiti dell Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI) del 24 marzo 1995 (Stato 1 agosto 2008) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti
Approvato dal Consiglio nazionale il
Approvato dal Consiglio nazionale il 16.9.2015 Decreto federale concernente l approvazione e l attuazione della Convenzione del Consiglio d Europa e dell OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa
Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali 1
Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali 1 312.3 del 10 novembre 2004 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 445 del Codice di diritto processuale
Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali 1
Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali 1 312.3 del 10 novembre 2004 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 445 del Codice di diritto processuale
Legge federale sulla costituzione di riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali
Legge federale sulla costituzione di riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali (LCRC) del 20 dicembre 1985 (Stato 1 gennaio 2013) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo
Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali
Termine di referendum: 18 luglio 2002 Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali (, LEmb) del 22 marzo 2002 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso
Legge federale sui binari di raccordo ferroviario
Legge federale sui binari di raccordo ferroviario 742.141.5 del 5 ottobre 1990 (Stato 13 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 22 ter, 26 e 64 della Costituzione
Decreto federale. Disegno
Decreto federale Disegno concernente l'approvazione della decisione n. 2/2011 del Comitato misto UE-Svizzera istituto dall'accordo sulla libera circolazione delle persone (modifica dell'allegato III dell'accordo,
Legge federale concernente la cartella del paziente informatizzata
Legge federale concernente la cartella del paziente informatizzata (LCPInf) del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 95 capoverso 1 e 122 capoverso 1 della Costituzione
Legge federale concernente la modifica del Codice penale e l adeguamento di altre leggi federali
Legge federale concernente la modifica del Codice penale e l adeguamento di altre leggi federali (Terrorismo e finanziamento del terrorismo) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione
Legge federale sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori
Legge federale sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori (Legge sulle topografie LTo) del 9 ottobre 1992 (Stato 13 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
Legge federale sulla protezione dell'ambiente
Legge federale sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell ambiente LPAmb) Modifica del Avamprogetto L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio
Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale
[Signature] [QR Code] Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol) Avamprogetto Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
Ordinanza sull educazione fisica nelle scuole professionali
Ordinanza sull educazione fisica nelle scuole professionali 415.022 del 14 giugno 1976 (Stato il 11 agosto 1998) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 16 capoverso 2 della legge federale del
del 20 ottobre 2010 (Stato 1 maggio 2017)
Ordinanza sul controllo del latte (OCL) del 20 ottobre 2010 (Stato 1 maggio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15 capoverso 3 e 37 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1992 1 sulle
Legge sulle epizoozie
Legge sulle epizoozie (LFE) Modifica del 16 marzo 2012 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 7 settembre 2011 1, decreta: I La legge del 1 luglio
Il Dipartimento d'igiene, il medico cantonale, i medici distrettuali e i comuni sono incaricati dell'esecuzione.
500.00 Ordinanza d'esecuzione della legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'uomo (legge sulle epidemie) del 8 dicembre 970 ) e delle relative ordinanze federali del 6 maggio 976
Legge federale sulle garanzie politiche e di polizia in favore della Confederazione
Legge federale sulle garanzie politiche e di polizia in favore della Confederazione (Legge sulle garanzie, LGar) 1 del 26 marzo 1934 (Stato 22 luglio 2003) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
Legge federale sullo statuto e sui compiti dell Istituto federale della proprietà intellettuale
Legge federale sullo statuto e sui compiti dell Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI) del 24 marzo 1995 (Stato 1 gennaio 2017) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto
Disegno. del. L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio 2000 1, decreta:
Legge federale concernente l ottimizzazione della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari Disegno del L Assemblea federale
Ordinanza sul controllo del latte
Ordinanza sul controllo del latte (OCL) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15 capoverso 3 e 37 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1992 1 sulle derrate alimentari; visti gli articoli
Legge federale sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori
Legge federale sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori (Legge sulle topografie LTo) del 9 ottobre 1992 (Stato 21 dicembre 2004) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
Legge federale su la costituzione di riserve di crisi da parte dell economia privata
Legge federale su la costituzione di riserve di crisi da parte dell economia privata 823.32 del 3 ottobre 1951 (Stato 13 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo
Termine di referendum: 9 aprile 2016 (1 giorno feriale: 11 aprile 2016) del 18 dicembre 2015
Termine di referendum: 9 aprile 2016 (1 giorno feriale: 11 aprile 2016) Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d Europa e dell OCSE sulla reciproca assistenza
Ordinanza concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale nei confronti di o per persone all estero
Ordinanza concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale nei confronti di o per persone all estero 221.218.2 del 10 novembre 1999 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio
Legge sul censimento federale della popolazione
Legge sul censimento federale della popolazione (Legge sul censimento) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 65 della Costituzione federale 1, visto il messaggio
Legge federale sull ingegneria genetica nel settore non umano
[Signature] [QR Code] Legge federale sull ingegneria genetica nel settore non umano (Legge sull ingegneria genetica, LIG) Modifica del 2016 Avamprogetto L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
Legge federale concernente i prodotti da costruzione
Legge federale concernente i prodotti da costruzione (Legge sui prodotti da costruzione, LProdC) dell 8 ottobre 1999 (Stato 28 dicembre 2000) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli
Legge federale sull'ingegneria genetica nel settore non umano
Legge federale sull'ingegneria genetica nel settore non umano (Legge sull'ingegneria genetica, LIG) Modifica del Avamprogetto del 30 gennaio 2013 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto
Ordinanza concernente la produzione primaria
Ordinanza concernente la produzione primaria (OPPrim) del 23 novembre 2005 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15 capoverso 3 e 37 della legge del 9 ottobre 1992 1
del... Art. 1 Approvazione e attuazione della Convenzione sull assistenza amministrativa
Avamprogetto Decreto federale concernente l approvazione e l attuazione della Convenzione del Consiglio d Europa e dell OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale del... L Assemblea
Legge federale sulla protezione degli animali
Termine di referendum: 4 ottobre 2012 Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) Modifica del 15 giugno 2012 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio
Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese
Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese 951.25 del 6 ottobre 2006 (Stato 15 luglio 2007) L Assemblea federale della Confederazione
Legge federale sul trasporto di viaggiatori e l accesso alle professioni di trasportatore su strada
Legge federale sul trasporto di viaggiatori e l accesso alle professioni di trasportatore su strada (Legge sul trasporto viaggiatori, LTV) 1 del 18 giugno 1993 (Stato 1 gennaio 2007) L Assemblea federale
Legge federale sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori
Legge federale sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori (Legge sulle topografie LTo) del 9 ottobre 1992 (Stato 1 luglio 2008) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti
Legge federale concernente la procreazione con assistenza medica
AVAMPROGETTO.05.0 Legge federale concernente la procreazione con assistenza medica (Legge sulla medicina della procreazione, LPAM) Modifica del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto
Codice penale svizzero e Codice penale militare
Codice penale svizzero e Codice penale militare Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 4 aprile 2012 1, decreta: I Le leggi
Legge federale concernente la protezione dell emblema e del nome della Croce Rossa
Legge federale concernente la protezione dell emblema e del nome della Croce Rossa 232.22 del 25 marzo 1954 (Stato 1 gennaio 2017) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, viste le convenzioni
(Legge FATCA) Sezione 1: Disposizioni generali. Avamprogetto
Legge federale sull attuazione dell Accordo di cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d America per l applicazione agevolata della normativa FATCA () Avamprogetto del L Assemblea federale della
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) del 23 novembre 2005 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15a capoverso 4 e 53 capoverso 1 della legge del 1 luglio
Legge federale sul commercio ambulante. Sezione 1: Oggetto. Sezione 2: Autorizzazione. del 23 marzo 2001 (Stato 1 luglio 2018)
Legge federale sul commercio ambulante 943.1 del 23 marzo 2001 (Stato 1 luglio 2018) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 95 e 97 della Costituzione federale 1 nonché
Legge sul censimento federale della popolazione
Legge sul censimento federale della popolazione (Legge sul censimento) del 22 giugno 2007 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 65 della Costituzione federale 1 ; visto il
Ordinanza concernente la protezione delle opere militari
Ordinanza concernente la protezione delle opere militari del 2 maggio 1990 (Stato 1 luglio 2005) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 1, 6 e 10 della legge federale del 23 giugno 1950 1 concernente
Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali
Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali (, LEmb) Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 1, decreta: I La legge
852.1 Legge federale sull aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all estero
Legge federale sull aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all estero (LAPE) 1 del 21 marzo 1973 (Stato 1 gennaio 2015) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli
Legge federale sulle foreste
Termine di referendum: 7 luglio 2016 Legge federale sulle foreste (Legge forestale, LFo) Modifica del 18 marzo 2016 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio
Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)
[Signature] [QR Code] Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) Avamprogetto Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio
Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
[Signature] [QR Code] Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) Avamprogetto Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio
Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.
[Signature] [QR Code] Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale. Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione
Legge federale sulle scuole universitarie professionali
Legge federale sulle scuole universitarie professionali (LSUP) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 5 dicembre 2003 1,
visto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 4 marzo ,
Proposte del Consiglio federale relative al disegno dell 8 marzo 2013 di modifica della legge federale sugli stranieri (Integrazione) nella versione del Consiglio degli Stati dell 11 dicembre 2013 Ingresso
Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo
Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) Modifica del Avamprogetto del giugno 08 L Assemblea federale
Ordinanza concernente la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sull'ingegneria genetica
Ordinanza concernente la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sull'ingegneria genetica Il Consiglio federale svizzero ordina: I Le ordinanze qui appresso sono modificate
Legge federale sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico
Legge federale sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (LFSI) del 18 giugno 2010 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 57 capoverso 2, 87 e 92 della