È anche vero, però, che vi possono essere imprese artigiane che si avvalgono dell'attività di dipendenti e dell'aiuto di macchine per la produzione.

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1 L impresa artigiana Autore: Concas Alessandra In: Diritto civile e commerciale La legge quadro 8 lugio 1985 n. 443 ha fissato all articolo 1 i criteri fondamentali entro i quali le regioni possono emettere provvedimenti a favore degli artigiani. La legge è quindi stata emanata per permettere una puntuale individuazione di quei piccoli imprenditori che svolgono la loro attività nell'ambito dell'artigianato delineando le caratteristiche di questa figura d'impresa della quale di seguito sono illustrate le caratteristiche. A norma dell articolo 2 della Legge Quadro 443/1985 è imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi che si riferiscono alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. L'elemento che caratterizza l'impresa artigiana è proprio l'artigiano, o meglio, l'attività che svolge l'artigiano, il quale non si deve limitare a gestire l'impresa ma deve lavorare personalmente "nel processo produttivo e in misura prevalente" nella produzione. Questa definizione data dalla legge è conforme con l'idea che di solito si ha dell'artigiano, cioè di una persona che "con le sue mani" crea il prodotto, quasi un artista. È anche vero, però, che vi possono essere imprese artigiane che si avvalgono dell'attività di dipendenti e dell'aiuto di macchine per la produzione. 1 di 7

2 In questi casi può essere difficile distinguere l'imprenditore artigiano dall'imprenditore commerciale ed è per questo motivo che l'art. 4 pone dei limiti dimensionali all'impresa artigiana, ad esempio un massimo di 22 dipendenti per la produzione di serie. In riferimento all'attività che deve svolgere un'impresa artigiana l'art. 3 della legge 443/1985 dispone che deve essere una attività rivolta alla produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi. Sono escluse dall'attività dell'impresa artigiana le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solo strumentali e accessorie all'esercizio della stessa. A riguardo si può dire che l'imprenditore artigiano è colui che impiega il proprio lavoro nella produzione e non solo nella gestione dell'impresa. Quando l'impresa si avvale di macchine la produzione si deve avvalere del lavoro manuale dell'artigiano, non deve fare tutto la macchina e nel caso nel quale vi siano dipendenti questi non devono produrre il bene in maniera del tutto autonoma, ma devono seguire le direttive dell'artigiano, si deve trattare cioè, sempre di un prodotto frutto dell'inventiva dell'artigiano. Il mancato rispetto di queste condizioni comporterà l'equiparazione dell'impresa artigiana all'impresa commerciale, con la conseguente soggezione al fallimento. Si può anche costituire sotto forma di società. E in questo caso deve rispettare i limiti dimensionali e svolgere l'attività delle imprese artigiane. 2 di 7

3 La maggioranza dei soci (o uno, nel caso di due soci) svolgono in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e nell'impresa il lavoro ha una funzione preminente sul capitale. Non può essere svolta nella forma di Società per azioni o di Società in acomandita per azioni, ma può essere svolta nelle forme di Società a responsabilità limitata pluripersonale. Può essere svolta in forma di cooperativa. L'art. 5 della legge 443/1985, istituisce un albo delle imprese artigiane, dove si devono iscrivere le imprese che intendono godere delle agevolazioni che loro riservano le regioni. L artigiano rienra quindi tra i piccoli imprenditori. La legge 25 luglio 1956, n. 860, affermava espressamente che l'impresa che risponde ai requisiti fondamentali da essa previsti si doveva considerare artigiana a tutti gli effetti di legge., qui compresa la non soggezione al fallimento. Questa nozione speciale si andava a contrapporre con la nozione del codice civile e della legge fallimentare. La questione è stata superata con l'emanazione della legge quadro per l'artigianato che ha abrogato la normativa precedente fornendo una nuova e definitiva nozione di impresa artigiana. L impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione di lavoro di personale dipendente diretto 3 di 7

4 personalmente dall imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi determinati se limiti. Per l impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9, il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. Per l impresa che lavora in serie, purchè con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5, il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. Per l impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16, il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. Per l impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti. Per le imprese di costruzioni edili: 4 di 7

5 un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5, il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. Ai fini del calcolo dei limiti, non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana. Non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l impresa artigiana. Sono computati i familiari dell imprenditore, ancorchè partecipanti all impresa familiare dei che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell ambito dell impresa artigiana. Sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell impresa artigiana. Non sono computati i portatori di handicaps, fisici, psichici o sensoriali. Sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta. Come scritto sopra è istituito l albo provinciale delle imprese artigiane, al quale sono tenute a iscriversi tutte le imprese che hanno i requisiti dei quali agli articoli 2, 3 e 4 della legge quadro secondo le formalità previste per il registro delle ditte. La domanda di iscrizione all albo e le successive denunce di modifica sono annotate nel registro delle ditte 5 di 7

6 entro quindici giorni dalla presentazione. In caso di invalidità, o di sentenza che dichiari l interdizione o l inabilitazione dell imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l iscrizione all albo anche in mancanza di uno dei requisiti previsti all art. 2 della legge quadro per un periodo massimo di cinque anni o sino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l esercizio dell impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato. L iscrizione è costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane. Le imprese artigiane, che abbiano superato, sino a un massimo del 20% e per un periodo non superiore a tre mesi nell anno, i limiti stabiliti dall articolo 4 della legge quadro, mantengono l iscrizione all albo. Per la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione propria, oppure per la fornitura al committente di quello che è strettamente necessario alla esecuzione del lavoro o alla prestazione del servizio commessi, non si applicano alle imprese artigiane iscritte le disposizioni relative all iscrizione al registro degli esercenti il commercio o all autorizzazione amministrativa fatte salve quelle previste dalle specifiche normative statali. Nessuna impresa può adottare, come ditta, insegna o marchio, una denominazione nella quale ricorrano riferimenti all artigianato, se essa non è iscritta all albo. Lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di questo albo. 6 di 7

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