Processo civile - Contributi - Prescrizione - Eccezione di interruzione: natura - Prova :limiti.

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1 Processo civile - Contributi - Prescrizione - Eccezione di interruzione: natura - Prova :limiti. Corte di Appello di Brescia n Pres. Nora - Rel. Nuovo - INPS (Avv.ti Vernizzi, Tagliente) Elle Ti s.a.s. di F.F. & C. (Avv.ti Denti, Delnevo, Testori) L eccezione di interruzione della prescrizione integra una eccezione in senso lato, rilevabile d ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti in atti; qualora la circostanza della interruzione della prescrizione sia stata tempestivamente allegata in primo grado, ma non compiutamente documentata, la produzione del relativo documento probatorio è ammissibile sia in sede di discussione che in grado di appello. FATTO Con ricorso depositato il la Elle Ti s.a.s. di F.F. & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva tempestiva opposizione ai sensi dell art. 24, comma 5 del D.Lgs. n. 46/99 contro il ruolo notificatole dall Uniriscossioni s.p.a., in veste di Concessionario del Servizio Riscossione Tributi per la Provincia di Mantova, a mezzo cartella di pagamento n , con la quale le era stato chiesto di corrispondere all INPS la somma di ,42 a titolo di omessi contributi ed accessori di legge per il periodo marzo gennaio 1999 relativamente a sei dipendenti. La società opponente eccepiva preliminarmente l intervenuta prescrizione quinquennale e la decadenza prevista dall art. 25, comma 2 del D.Lgs. n. 46/99 e nel merito contestava la sussistenza dell obbligo contributivo, avendo le lavoratici coinvolte nell accertamento prestato attività solo dal momento della formale assunzione con contratto di formazione e lavoro. Resisteva in giudizio l INPS, che replicava alle deduzioni avversarie in particolare sostenendo di aver interrotto con lettera raccomandata la prescrizione e contestando nel merito la fondatezza dell opposizione. Rimaneva contumace Uniriscossioni s.p.a. e il primo giudice, acquisiti i verbali istruttori del giudizio avente ad oggetto le sanzioni amministrative richieste dalla D.P.L. per gli stessi fatti, rilevato che solo in sede di discussione, e quindi dopo essere decaduto, l INPS era stato in grado di produrre la prova dell atto interruttivo, accoglieva l opposizione ritenendo compiuta la prescrizione del credito. Impugnava l INPS lamentando l erroneità della decisione, essendo l esistenza dell atto interruttivo già allegata fin dal ricorso e parzialmente provata dall estratto meccanografico, circostanze queste che rendevano producibile, anche successivamente, il relativo documento; nel merito sosteneva la piena fondatezza della pretesa essendo risultato accertato, anche in sede

2 giudiziale, che i rapporti di lavoro erano di fatto stati instaurati prima della sottoscrizione dei contratti di formazione e lavoro. Si costituiva la Elle Ti per la conferma e all udienza odierna la causa, oralmente discussa, era decisa con dispositivo pubblicamente letto. DIRITTO Le somme iscritte a ruolo si fondano sul verbale di accertamento dell INPS del (doc. n. 2 resistente), con il quale si sono contestate alla Elle Ti s.a.s. di F. F. & C. omissioni contributive relativamente a sei dipendenti che si sosteneva essere state occupate prima della formale assunzione con contratto di formazione e lavoro. La Elle Ti s.a.s. ha eccepito l avvenuta prescrizione del credito, assumendo di non avere mai ricevuto alcuna richiesta da parte dell INPS nel periodo intercorrente tra la notificazione del verbale ispettivo ( ) e della cartella esattoriale opposta ( ). Non è controverso che al caso di specie si applica il termine di prescrizione quinquennale, trattandosi di omissioni contributive successive alla entrata in vigore della legge n. 335/95, e che il termine decorre dal marzo 1999 quando è stato comunicato alla opponente l esito dell accertamento. L INPS ha, fin dalla costituzione in giudizio, sostenuto di avere inviato una diffida datata , ma si era limitata a produrre il tabulato stampato dal sistema informatico dal quale risulta inviato un avviso bonario, senza però indicazione del contenuto e del ricevimento dello stesso. A seguito di termine concesso ex art. 421 c.p.c., l INPS produceva le stampe analitiche della direzione centrale, inidonee a provare l interruzione della prescrizione, mentre solo in sede di discussione risulta prodotta la raccomandata del , che, come già riconosce il primo giudice, costituisce valido atto di messa in mora, completa del relativo avviso di ricevimento. Il primo giudice ha ritenuto tardiva la produzione e ha dichiarato prescritto il credito, accogliendo pertanto l opposizione ma la Corte ritiene che tale decisione, alla luce dei più recenti orientamenti della Cassazione debba essere riformata. I principi in materia sono ormai definitivamente chiariti dalla Suprema Corte. Al riguardo, in materia di prova sull interruzione della prescrizione, le Sezioni Unite - componendo il contrasto giurisprudenziale in materia - hanno statuito che l eccezione di interruzione della prescrizione integra un eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti (Cass. Sez. Unite n /2005(1)). Quest ultima precisazione rileva anche nella fattispecie in esame nella quale l atto interruttivo è stato regolarmente allegato in primo grado e prodotto soltanto in sede di discussione

3 (dopo che era stata rinvenuta la copia della raccomandata e il relativo avviso di ricevimento che peraltro confermavano esattamente le risultanze dell estratto meccanografico). Principio generale è che nel rito del lavoro il potere officioso di acquisizione documentale è destinato a vincere, in relazione alla verifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere, i dubbi residuati dalle risultanze di primo grado, al fine dell accertamento della verità materiale che, nelle controversie soggette a tale rito, prevale sul rigido criterio delle preclusioni applicabile nel rito ordinario; ne consegue che, da un lato, ove elementi di prova siano già presenti, non si pone, propriamente, alcuna questione di preclusione o decadenza processuale a carico della parte, dato che la prova nuova, altro non è se non l approfondimento, ritenuto indispensabile, di elementi probatori che siano già nella realtà del processo, mentre, con riferimento a prove propriamente nuove (cioè non acquisite in primo grado), esse sono ammissibili in appello, ai sensi dell art. 437 c.p.c, ove siano indispensabili e siano, però, destinate a dimostrare fatti già allegati e discussi fra le parti in primo grado. Tali principi sono stati già enunciati dalla Cassazione in varie occasioni: in relazione alla materia infortunistica (Cass. n. 8220/2003, con riferimento alla non novità e ammissibilità di prove solo confermative di elementi probatori già acquisiti) e a quella assistenziale (cfr. Cass. Sezioni Unite n. 8202/2005, con riferimento alla necessità di allegazione in primo grado). E, altresì, da considerare, in relazione agli effetti di tali principi nella materia degli atti interruttivi della prescrizione, che la definizione dell eccezione di interruzione come eccezione in senso lato comporta conseguenze in ordine alla rilevabilità ex officio e alla diversa configurabilità dell onere di proposizione, ma non determina (vedi Cassazione civile, sez. lav., 22 febbraio 2007, n. 4135) la facoltà di produrre per la prima volta in appello il documento attestante l asserita interruzione ove una qualche prova in proposito non sia stata acquisita, né il fatto interruttivo sia stato allegato in primo grado (Cass. n. 2468/2006). Premessi questi condivisibili principi, emerge che, nel caso di specie, il documento era perfettamente producibile anche in sede di discussione (e sarebbe stato producibile anche in appello) in quanto idoneo a provare una circostanza, l interruzione con lettera di messa in mora, già allegata fin dal primo grado (e per di più con precisione, atteso che è stata indicata con la data esatta), ma non compiutamente documentata in quanto risultava solo dall estratto meccanografico. Se si considera quindi che la società opponente (che era il destinatario della missiva) era stata perfettamente in grado di difendersi sulla specifica allegazione, ne consegue che la producibilità del documento è del tutto conforme ai principi che regolano la materia. Poiché non è neppure contestato che l interruzione sia valida (anzi è oggetto di espressa affermazione del primo giudice, non contestata in questo grado del giudizio), ne consegue che i

4 contributi pretesi con la cartella esattoriale non sono prescritti. Dovendo quindi passare agli altri motivi di opposizione, non trattati dal primo giudice, deve essere preliminarmente esaminata l eccezione di decadenza ex art. 25 D. Lgs. n. 46 del Premesso che l art. 25 del citato D. Lgs. impone l iscrizione del debito contributivo nei ruoli esecutivi entro il termine del 31 dicembre dell anno successivo al termine fissato per il versamento, ponendo detto termine a pena di decadenza, la società opponente sostiene che il termine sarebbe obbligatorio anche per i contributi concernenti periodi anteriori alla entrata in vigore del d. Lgs., perché l avverbio successivamente, di cui alla norma transitoria dell art. 36 citato, sarebbe da riferire solo agli accertamenti notificati e non già ai contributi e premi non versati, per i quali, anche se anteriori, varrebbe il termine di decadenza, di talché per i contributi per cui è causa, si sarebbe verificata la decadenza, in quanto non iscritti nei ruoli nel termine fissato dall art. 25 citato. L eccezione, già oggetto di due pronunce di identico segno della suprema Corte (Cassazione civile, sez. lav., 17 gennaio 2006, n. 781; Cassazione civile, sez. lav., 22 novembre 2006, n (2)), deve essere respinta. Secondo la sentenza 781/06 il d.lvo introduce per la prima volta nell ordinamento, come strumento generalizzato per acquisire i contributi, il sistema di riscossione mediante ruolo e per la prima volta pone un termine di decadenza: l ente decade dal diritto di riscuotere i contributi se non provvede ad iscriverli a ruolo entro il 31 dicembre dell anno successivo alla data fissata per il versamento. E ben vero che l iscrizione a ruolo introdotta dal citato d.lvo del 1999 non costituisce una novità assoluta, giacché la legge 7 dicembre 1989 n. 389, art. 2, di conversione del DL 9 ottobre 1989 n. 338, già prevedeva, tra le misure dirette a rafforzare le possibilità di recupero dei crediti degli enti previdenziali, la facoltà per gli enti gestori di forme di assistenza e previdenza obbligatorie di avvalersi del sistema di riscossione a mezzo ruoli esattoriali, secondo la disciplina prevista per le imposte dirette. Nella pratica però l utilizzo di detto strumento era stato estremamente limitato, avendo detti istituti preferito avvalersi dei decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi per legge. Ancorché non sembra possa essere inibita, in particolare agli enti previdenziali, la possibilità di ottenere un titolo giudiziale, come il decreto ingiuntivo, per la riscossione dei crediti contributivi, è vero però che il d.lvo n. 46 del 1999 comporta la regola della c.d. generalizzazione della riscossione coattiva mediante ruolo di tutte le entrate pubbliche ivi specificate (così si legge nei lavori preparatori ed in particolare nella relazione esplicativa del governo che accompagna il decreto di riforma) ed infatti l art. 17 del d.lvo in commento dispone che «... si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse da quelle delle imposte sui redditi e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici».

5 2. La società ricorrente sostiene che il termine di decadenza si dovrebbe applicare a tutti i contributi che risultano non pagati alla data di entrata in vigore della legge, e quindi anche a quelli riferiti ad anni precedenti, perché la disposizione transitoria fa riferimento solo al mancato versamento e non all epoca di scadenza. Ma se così fosse, sarebbe stata introdotta una sanatoria generalizzata per tutti i contributi non versati e riferiti ad anni anteriori alla entrata in vigore della legge. Tale interpretazione non può essere condivisa, non avendo l Istituto l onere di iscrizione a ruolo dei contributi - del 1996 e nel termine di decadenza, prima che il legislatore introducesse questa nuova regola, ossia solo con l entrata in vigore del decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46 si introduce quest onere di tempestività della iscrizione a ruolo per la riscossione dei crediti previdenziali. Era quindi impossibile pretendere dall Istituto detto comportamento, prima ancora che esso venisse contemplato nell ordinamento. Si introdurrebbe infatti un termine di decadenza in via retroattiva. 3. Ed allora, devesi pervenire ad una interpretazione conforme all art. 36 Cost., comma 6, del d.lvo in commento, sulla base di quanto affermato dal Giudice delle leggi con la sentenza n. 191 del 2005, con cui è stata dichiarata la l illegittimità costituzionale del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n art. 9, comma 5, 6 e 7 - (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell art. 55, comma 1,della legge 17 maggio 1999, n. 144,); dette norme, innovando la previgente disciplina, disponevano che la rettifica per errore delle prestazioni erogate dall Istituto nazionale per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) poteva intervenire solamente entro i dieci anni dalla comunicazione dell originario provvedimento di attribuzione della rendita (comma 1) e che tale normativa trovava applicazione anche in riferimento ai provvedimenti di rettifica adottati nel vigore della precedente disciplina, (comma 5, 6 e 7); ossia i commi 5, 6 e 7, essendo retroattivi, disponevano l applicazione del suddetto termine decadenziale anche in riferimento a provvedimenti di rettifica adottati nel vigore di una diversa disciplina che non prevedeva alcun termine di decadenza. La Corte ha affermato «E senza dubbio vero che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il divieto di retroattività della legge non è stato elevato a precetto costituzionale, salva, per la materia penale, la previsione dell art. 25 Cost.. Questa stessa Corte ha tuttavia costantemente precisato che la retroattività deve comunque trovare giustificazione sul piano della ragionevolezza e non può trasmodare in regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori (si vedano, tra le tante, la sentenza n. 446 del 2002 e la sentenza n. 416 del 1999)». Ha ulteriormente precisato la Corte che «è l istituto stesso della decadenza che per sua natura non tollera applicazioni retroattive, non potendo logicamente configurarsi una ipotesi di estinzione del diritto (o, come nella specie, del potere) per mancato esercizio da parte del titolare, in assenza di una previa determinazione del

6 termine entro il quale il diritto (o il potere) debba essere esercitato». 4. La fattispecie in esame pone la stessa questione: non è ammissibile la introduzione di un termine di decadenza in via retroattiva per iscrizione a ruolo dei crediti contributivi, nell ambito del sistema precedente che non imponeva alcun onere in tal senso (così testualmente la già citata 781/06). Occorre quindi esaminare nel merito la fondatezza del credito preteso dall INPS. Come già ricordato le somme di cui viene richiesto il pagamento tramite cartella esattoriale sono la conseguenza del verbale di accertamento ispettivo dell INPS del , quando venne rilevata l irregolarità delle posizioni di lavoro inerenti a contratti di formazione e lavoro per i quali la stipula e la decorrenza denunciata è risultata successiva all avvio delle prestazioni lavorative, come dichiarato dalle stesse lavoratici nell immediatezza dell accertamento stesso. Poiché non è minimamente in contestazione l esistenza di rapporti di lavoro subordinato aventi natura di contratti di formazione e lavoro, l unica verifica da compiere riguarda l eventualità che la prestazione delle lavoratici indicate sia iniziata anterioremente alla stipula ufficiale del contratto. Secondo quanto dichiarato agli ispettori nell immediatezza, precedentemente la data di formale assunzione, le lavoratici erano state impegnate rispettivamente S.M. dall al ; M.M. dal al ; D.M.V. dal al ; P.M.. dal al ; S.A. dal al ; S.F. dal al , svolgendo prestazioni identiche a quelle oggetto dei rispettivi contratti. Osserva la Corte che le lavoratoci, escusse dal giudice nell ambito del procedimento di impugnazione del verbale ispettivo, hanno reso dichiarazioni, acquisite nel presente giudizio, in cui sostanzialmente hanno confermato quanto dichiarato agli ispettori, pur non potendo più, dato il tempo trascorso (5 anni) ricordare con la stessa esattezza i periodi precisi. E infatti la M. ha dichiarato di aver lavorato 2 o 3 mesi, se non ricordo male (e l INPS ha provveduto ad indicare il periodo / ); la D. M. ricorda qualche giorno di prova; la P. afferma di aver fatto un periodo di prova di cui non ricorda più la durata; la S. dichiara non ricordo quanti giorni ho lavorato prima dell assunzione ricordo che ho fatto un periodo di prova e la S., che non ricorda, espressamente conferma, come del resto le altre, le dichiarazioni rese agli ispettori in quanto certamente vere perché più vicine ai fatti. Ne consegue che deve ritenersi provato che il rapporto di lavoro, tramite l illegittima introduzione di un periodo non assicurato e qualificato come di prova antecedente alla stipulazione del contratto di formazione e lavoro, è iniziato prima con la conseguenza che deve ritenersi invalido sotto il profilo contributivo, con la conseguente decadenza dai benefici

7 previdenziali previsti per tale forma di contratto misto. Deve infatti essere sul punto respinta l ulteriore contestazione dell opponente circa l errata applicazione della legge sulla decadenza dalla fiscalizzazione, che non si sarebbe verificata nel caso di specie in quanto, per i periodi corrispondenti alla durata del contratto di formazione e lavoro successivamente stipulato, avrebbe versato regolarmente i contributi e non sarebbe stata neppure contestata alcuna violazione dell obbligo formativo. Infatti, secondo l ormai univoco orientamento della Suprema Corte (Cassazione Civile, sez. lav., 3 marzo 2003, n e da ultimo Cassazione civile, sez. lav., 22 agosto 2007, n ), la costituzione del contratto di formazione e lavoro previsto dal D. L. 30 ottobre 1984, n. 726, art. 3, (convertito con modifiche dalla L. 19 dicembre 1984, n. 863) richiede ad substantiam la forma scritta, in mancanza della quale il rapporto deve intendersi costituito a tempo indeterminato; tale forma scritta non è surrogabile da unilaterali dichiarazioni scritte delle parti. Si tratta di una speciale nullità di protezione cosi come quella riferibile ad analoga prescrizione prevista per il contratto di lavoro part-time. La Corte Costituzionale (C. Cost. 15 luglio 2005 n. 283) infatti - nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, art. 5, comma 2, (misure urgenti a sostegno e ad incremento di livelli occupazionali), convertito con modificazioni nella L. 19 dicembre 1984, n. 863, sollevata con riferimento all art. 3 e art. 36 Cost., - ha chiarito che la forma scritta persegue una funzione di protezione del lavoratore ed ha aggiunto che è possibile un interpretazione costituzionalmente orientata, precisando che la nullità per vizio di forma della clausola sulla riduzione dell orario di lavoro non è comunque idonea a travolgere integralmente il contratto, ma ne determina la c.d. conversione in un normale contratto di lavoro ; o meglio - ha aggiunto - determina la qualificazione del rapporto come normale rapporto di lavoro, in ragione dell inefficacia della pattuizione relativa alla scelta del tipo contrattuale speciale. Quindi la sanzione della nullità del contratto per carenza della forma scritta è scongiurata laddove la conversione del contratto di lavoro a tempo parziale in contratto di lavoro a tempo pieno soddisfa tale esigenza di protezione. Parimenti il fatto che in mancanza di forma scritta del contratto di formazione e lavoro, che rappresenta un sottotipo contrattuale dell ordinario contratto di lavoro subordinato, il lavoratore si intende assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato (cit. art. 8, comma 7), sta a significare che la forma scritta è richiesta soltanto per il profilo di specialità del contratto di formazione e lavoro rispetto all ordinario contratto di lavoro subordinato e non già per l insorgenza del vincolo contrattuale in ragione della manifestazione delle due volontà negoziali della proposta e dell accettazione. E la clausola attinente alla formazione, che qualifica il sottotipo contrattuale, a richiedere la forma contrattuale scritta della prescrizione è quella di fissare in un documento scritto

8 - e quindi in termini ben riconoscibili - il progetto formativo e di rendere avvertito di ciò il lavoratore interessato che deve essere pienamente consapevole, proprio in ragione di tale forma scritta del sottotipo contrattuale; talché, ove l assunzione, che contiene il progetto formativo, sia fatta in forma scritta e la lettera di assunzione sia consegnata al dipendente, tale finalità di protezione è pienamente realizzata, (così Cassazione civile, sez. lav., 22 agosto 2007, n ). La ricaduta sul piano contributivo è dunque proprio quella invocata dall INPS e cioè il recupero dei contributi secondo l ammontare previsto per il rapporto di lavoro subordinato. Per tutto quanto esposto, in riforma dell impugnata sentenza, l opposizione deve essere respinta. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell INPS, unica parte costituita, in ,00 (di cui euro 450 per diritti ed euro 700 per onorari) per il primo grado e in ,00 (di cui euro 500 per diritti ed euro 950 per onorari) per il presente grado di giudizio. (OMISSIS) (1) V. in q. Riv., 2006, p. 51 (2) Idem, 2007, p. 182

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