Controversie relative al licenziamento: applicabilità del rito Fornero

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1 Controversie relative al licenziamento: applicabilità del rito Fornero A cura di CDL Roberto Cristofaro Lo speciale rito Fornero è istituito dalla riforma del lavoro per l utilizzo nelle controversie relative all impugnazione del licenziamento, nelle ipotesi regolate dall'art. 18 della Legge n.300/1970. Il rito prevede due fasi: una necessaria, la fase d urgenza, ed una eventuale, la fase dell opposizione. A quasi due anni dall entrata in vigore, l orientamento giurisprudenziale ne definisce i contorni. La Legge n. 92 del 28 giugno 2012, art. 1, commi da 47 a 69, riforma Fornero, ha delineato un rito speciale dedicato alle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro. Il rito è strutturato in due fasi: 1. una necessaria: la fase d urgenza; 2. l altra eventuale : la fase dell opposizione. La fase d urgenza La domanda, che ha per oggetto l'impugnativa del licenziamento, va proposta con ricorso al tribunale in funzione di giudice del lavoro e deve avere i requisiti di cui all'art. 125 c.p.c. Con il ricorso non possono essere proposte domande diverse rispetto a ll'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 della Legge n. 300/1970, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro, salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi. A seguito della presentazione del ricorso, il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il giudice assegna un termine per la notifica del ricorso e del decreto non inferiore a venticinque giorni prima dell'udienza, nonché un termine, non inferiore a cinque giorni prima della stessa udienza, per la costituzione del resistente.

2 La notificazione è a cura del ricorrente, anche a mezzo PEC. Il giudice, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, ai sensi dell'articolo 421 c.p.c., e provvede, con ordinanza immediatamente esecutiva, all'accoglimento o al rigetto della domanda. L'efficacia esecutiva del suddetto provvedimento non può essere sospesa o revocata fino alla pronuncia della sentenza con cui il giudice definisce il giudizio instaurato per la eventuale fase di opposizione. La fase di opposizione Contro l'ordinanza di accoglimento o di rigetto della fase di urgenza può essere proposta opposizione, con ricorso contenente i requisiti di cui all'articolo 414 c.p.c., che va depositata innanzi al tribunale che ha emesso il provvedimento opposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notificazione dello stesso o dalla comunicazione, se anteriore. Con il ricorso non possono essere proposte domande diverse da quelle relative all'impugnativa del licenziamento nella fase di urgenza, salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi o siano svolte nei confronti di soggetti rispetto ai quali la causa è comune o dai quali si intende essere garantiti. Il giudice fissa, con decreto, l'udienza di discussione non oltre i successivi sessanta giorni, assegnando all'opposto il termine per costituirsi fino a dieci giorni prima dell'udienza. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, anche a mezzo PEC, dall'opponente all'opposto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione. L'opposto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria di memoria difensiva, a norma e con le decadenze di cui all'articolo 416 c.p.c., e se l'opposto intende chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella memoria difensiva. Nel caso di chiamata in causa, a norma degli articoli 102, secondo comma, 106 e 107 c.p.c., il giudice fissa una nuova udienza entro i successivi sessanta giorni e dispone che siano notificati al terzo, ad opera delle parti, il provvedimento ed il ricorso introduttivo, nonché l'atto di costituzione dell'opposto, osservati i termini. Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando la propria memoria. Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale non è fondata su fatti costitutivi identici a quelli posti a base della domanda principale il giudice ne dispone la separazione.

3 All'udienza, il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione ammissibili e rilevanti richiesti dalle parti nonché disposti d'ufficio, ai sensi dall'articolo 421 c.p.c., e provvede con sentenza all'accoglimento o al rigetto della domanda, dando, ove opportuno, termine alle parti per il deposito di note difensive fino a dieci giorni prima dell'udienza di discussione. La sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall'udienza di discussione ed è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Contro la sentenza che decide sul ricorso è ammesso reclamo davanti alla corte d'appello che va proposto con ricorso da depositare, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova o documenti, salvo che il collegio, anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione ovvero la parte dimostri di non aver potuto proporli in primo grado per causa ad essa non imputabile. La corte d'appello fissa, con decreto, l'udienza di discussione nei successivi sessanta giorni e sia il ricorso che il decreto vanno notificati almeno trenta giorni prima dell udienza anche a mezzo PEC. Alla prima udienza, la corte può sospendere l'efficacia della sentenza reclamata se ricorrono gravi motivi. La corte d'appello, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione ammessi e provvede con sentenza all'accoglimento o al rigetto della domanda, dando, ove opportuno, termine alle parti per il deposito di note difensive fino a dieci giorni prima dell'udienza di discussione. La sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall'udienza di discussione. Il ricorso per cassazione contro la sentenza deve essere proposto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla comunicazione della stessa o dalla notificazione, se anteriore. La sospensione dell'efficacia della sentenza deve essere chiesta alla corte d'appello. La Corte fissa l'udienza di discussione non oltre sei mesi dalla proposizione del ricorso.

4 I contratti a termine Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 20 febbraio 2013 ha sostenuto che il rito speciale Fornero non si applica all interruzione del rapporto di lavoro per scadenza del termine, in quanto tale ipotesi non rientra nell impugnazione di un licenziamento tutelato dall art. 18 della Legge n. 300/1970. Non può, quindi, configurarsi come licenziamento la cessazione di un rapporto per il raggiungimento del termine fissato. Le controversie sulla somministrazione La Corte d Appello di Milano (Sez. lav., n. 643 del 23 maggio 2013) ha ritenuto che rientri nel concetto di qualificazione del rapporto di lavoro anche l azione costitutiva richiesta da un lavoratore per il riconoscimento di un rapporto di lavoro con un committente. Per la Corte, il rito Fornero è applicabile anche ai provvedimenti costitutivi del rapporto di lavoro in generale e, quindi, anche ai contenziosi relativi a somministrazione irregolare o fraudolenta o comunque rivolti ad ottenere provvedimenti costitutivi in capo a terzi soggetti. Lo stesso giudice non può decidere sulle due fasi La Corte d Appello di Milano (Sez. lav., n. 643 del 23 maggio 2013) ha sostenuto che non può essere il giudice della prima fase a trattare anche la fase di opposizione, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 387/1999 sull incompatibilità tra le funzioni del giudice che pronuncia decreto di repressione della condotta antisindacale ex art. 28, Legge n. 300/1970 e quelle del giudice dell opposizione a tale decreto. Le controversie sull apprendistato Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 5 marzo 2014, ha dichiarato che il rito speciale introdotto dalla Riforma Fornero non è applicabile alle controversie sull apprendistato, in quanto la domanda tesa ad accertare l illegittimità del recesso alla scadenza del termine apposto al contratto, e quindi l illegittimità del contratto di apprendistato, esula dall ambito di applicazione dell art. 18 Legge n. 300/70. Nel caso di specie il Tribunale ha aderito all orientamento in forza del quale l apprendistato è un contratto a tempo determinato e il rito speciale a tali contratti non si applica, perché la scadenza di un termine, anche se illegittimo, non va qualificata come recesso. Accessibilità al datore di lavoro In generale si ritiene non ammissibile l accesso al rito speciale al datore di lavoro perché il datore non impugna il licenziamento (come richiede l art. 1, comma 47, Legge n. 92/2012), ma vi sono anche interpretazioni opposte che ritengono che la ratio della norma sia creare una corsia accelerata per tutti i licenziamenti cui è applicabile l art. 18, Legge n. 300/1970.

5 Si segnala che in merito, la Cassazione, con ordinanza n del 3 febbraio 2014, ha rimesso la questione alle Sezioni Unite. Norme e prassi Codice Procedura Civile, articoli 102, 106, 107, 125, 414, 416, 421 Articolo 18, Legge n. 300/1970 Art. 1, commi da 47 a 69, Legge n. 92 del 28 giugno 2012 Corte Costituzionale sentenza n. 387/1999 Tribunale di Roma, ordinanza del 20 febbraio 2013 Corte di Cassazione, ordinanza n del 3 febbraio 2014 Tribunale di Roma, ordinanza del 5 marzo 2014 Corte d Appello di Milano, Sez. lav., n. 643 del 23 maggio 2013 UFFICIO CONSULENZA LAVORO CONFESERCENTI SALERNO

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