COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA RIFORMA DEL PROCESSO ESECUTIVO D.L.132/2014

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1 COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA RIFORMA DEL PROCESSO ESECUTIVO D.L.132/2014 Con l entrata in vigore della riforma del processo esecutivo ex D.L. 132/2014, limitatamente agli aspetti pratici e in attesa di una più puntuale verifica in sede di osservatorio sulle esecuzioni civili, dopo un confronto con il Sindacato Avvocati di Bologna e il Consiglio dell Ordine e gli Ufficiali Giudiziari, l ufficio UNEP della Corte d Appello di Bologna fornisce le seguenti indicazioni: - DIES A QUO Gli uffici applicheranno la nuova disciplina per la parte che entrerà in vigore il giorno (competenza; nuova intimazione nel p.p.t.; restituzione dei titoli ecc.) da quel giorno in poi. Pertanto a far data dal , troverà applicazione quanto di seguito disciplinato in ordine alla modalità ed ai tempi di restituzione del precetto, del titolo e del verbale di pignoramento. Per le richieste di pignoramento presentate precedentemente alla suddetta data le stesse verranno trattate seguendo la normativa previgente, avvertendo che, in seguito ad un confronto con la Cancelleria Civile del Tribunale di Bologna, i pignoramenti presentati all ufficio UNEP prima dell entrata in vigore della legge, ma eseguiti dall , data di entrata in vigore del D.L.132/2014, seguiranno la nuova normativa. Pertanto si procederà secondo quanto segue:

2 - RESTITUZIONE TITOLI I novellati artt. 518, 543, 557 c.p.c impongono la consegna del pignoramento positivo, del titolo esecutivo e del precetto al creditore procedente. Vista la delicatezza dell operazione l Ufficio provvederà alla consegna, attestandone la stessa sia sull atto che su proprio registro, previa identificazione del ritirante non noto all Ufficio e sottoscrizione dell Avvocato. In via sperimentale, ai soggetti diversi dall Avvocato del creditore, si chiede l esibizione della stampa della comunicazione via , che l Ufficio invia per avvisare dell avvenuto scarico e della disponibilità del fascicolo, con una delega in calce dell Avvocato procedente. Nel primo periodo, la coesistenza dei due riti, comportando tempi di lavorazione diversi, potrà generare qualche difficoltà e attese maggiori dettate dal cambiamento suddetto. L ufficio UNEP, in questa prima fase da ritenersi sperimentale, come già attualmente avviene, notizierà a mezzo il difensore della conclusione delle operazioni di pignoramento e della disponibilità per il ritiro del titolo, del precetto e del verbale di pignoramento, unitamente alle somme eventualmente non utilizzate o da integrare. - PIGNORAMENTO MOBILIARE DIRETTO Secondo quanto previsto dal novellato articolo 518 c.p.c. compiute le operazioni, l ufficio UNEP consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli atti

3 di cui al periodo precedente, entro quindici giorni dalla consegna. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell esecuzione. La conformità di tali copie è attestata dall Avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Sino alla scadenza del termine di cui all articolo 497, copia del processo verbale è conservata dall ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo del presente comma sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore. - PIGNORAMENTO PRESSO TERZI Secondo quanto previsto dalla riforma D.L. 132/2014 è stato modificato il foro di competenza (art. 26-bis c.p.c) stabilendo che per l espropriazione forzata di crediti è competente il Giudice del luogo dove il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede ad eccezione del caso in cui il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall art. 413, V comma. Infatti in tale caso, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il Foro di competenza è il luogo dove il terzo debitore ha la propria sede. Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi [513 c. 1, 545, 619; c.c. 1830, 2917], si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e ss. contenente la citazione al debitore a comparire davanti al Giudice competente con l invito al terzo, e non più la citazione dello stesso, a comunicare la dichiarazione di cui all art. 547 c.p.c. secondo le modalità previste dall art. 543 c.p.c. IV comma.

4 - PIGNORAMENTO IMMOBILIARE Nel caso in cui il pignoramento immobiliare sia eseguito mediante notificazione a mezzo del servizio postale, o ai sensi dell art. 139 c.p.c. 4 comma, ovvero ex art. 140 c.p.c., l Ufficiale Giudiziario effettuata la notifica, consegnerà - come attualmente avviene - l originale e i titoli all Avvocato del creditore, in attesa della restituzione della cartolina di ricevimento. Successivamente l Avvocato, al fine di ottenere la copia conforme necessaria per la trascrizione alla conservatoria, dovrà ripresentare all ufficio UNEP il fascicolo e la cartolina di ricevimento, allo stesso restituita, onde consentire all Ufficiale Giudiziario di verificare il perfezionamento della notifica. Eseguita tale conformità, l ufficio UNEP consegnerà senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento ed i titoli, oltre alla copia conforme Solo ed esclusivamente in quel momento il creditore potrà depositare le copie conformi del pignoramento, del titolo esecutivo, e del precetto, nonché della nota di trascrizione, nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione, sempre entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento. - L INTIMAZIONE EX ART. 609 COMMA 1 C.P.C, L intimazione verrà verbalizzata nell accesso esecutivo sia in presenza dell intimato, sia in sua assenza. In questo caso il verbale contenente l intimazione dovrà essere notificato all intimato a cura e spese dell intimante.

5 Inoltre, si rammenta a tutti gli Avvocati che i termini previsti dalla nuova normativa per l iscrizione a ruolo dei pignoramenti positivi decorrono dal giorno della consegna degli stessi da parte dell Ufficio UNEP all Avvocato del creditore ricorrente. ll pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo, nonché le copie previste dalla legge, sono depositate oltre i termini previsti : - 15 giorni pignoramento mobiliare diretto e immobiliare; - 30 giorni pignoramento presso terzi. UFFICIO UNEP CORTE D APPELLO DI BOLOGNA

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