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1 Associazione Ufficiali Giudiziari in Europa SCUOLA NAZIONALE DI PROCEDURA 1

2 ART. 26, II C., C.P.C. FORO DELL ESECUZIONE FORZATA II c. Per l esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è competenteil giudicedel luogoin cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimoraolasede. 2

3 ART. 492, C.P.C. FORMA DEL PIGNORAMENTO V c. Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell articolo 388, terzo comma, del codice penale e l ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all art. 520 oppure.. 3

4 ART. 521, BIS, C.P.C. «TERTIUM» GENUS DI PIGNORAMENTO? L ultimo periodo dell art. 521 bis e la vigenza dell art. 492 ci dicono chiaramente che non è stato introdotto un nuovo genere di pigno- ramento, ma che il bene mobile autoveicolo può essere anche aggredito mediante notifica. Quindi, sia a seguito di dichiarazione patrimoniale, sia autonomamente, può essere richiesto il pignoramento di un autoveicolo con le modalità del pignoramento mobiliare. 4

5 ART. 521, BIS, C.P.C. «TERTIUM» GENUS DI PIGNORAMENTO? Rientrando a pieno titolo questa nuova forma di pignoramento degli autoveicoli nel pignoramento mobiliare, gli automezzi pignorati con tali modalità saranno soggetti alla percentuale prevista dall art. 122 Ord. Uff. giud. 5

6 ART. 521, BIS, C.P.C. «TERTIUM» GENUS DI PIGNORAMENTO? Tuttavia il diritto alla percezione della percentuale scatterà solo qualora si sia per lo meno proceduto alla stima del mezzo, infatti, la percentuale scatta o a seguito della vendita, oppure in caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo calcolata sulla minor somma tra il valore dei beni pignorati e quello del credito. 6

7 I c., I periodo Il pignoramentodi autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si esegue mediante notificazione al debitore e successiva tra- scrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l ingiunzione prevista dall art

8 I c., II periodo Il pignoramento contiene altresì l intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all uso dei medesimi, all istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore halaresidenza, ildomicilioolasede. 8

9 I c., I e II periodo Analogamente ad un pignoramento immobiliare il creditore individuerà il bene da pignorare, l ufficiale giudiziario sarà competente della parte relativa alle intimazioni ex art. 492 e l ulteriore intimazione a consegnare il bene descritto presso l I.V.G. 9

10 Nel caso in cui nel circondario ove ha residenza o sede il debitore non sia presente l I.V.G. si applicheranno le norme generali e l ufficiale giudiziario provvederà ad intimare al debitore di indicare ove sia il bene, ed allora, analogamente a quanto previsto a seguito di dichiarazione patrimoniale, l ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all art

11 L art. 492 c.p.c. non prevede quattro beni (e corrispondenti) forme di pignora- mento, bensì solo tre (mobili, immobili e crediti), inoltre proprio l ultimo comma dell art. 521 bis c.p.c., che costituisce norma di chiusura, ci dice che è solo una species del pigno-ramento mobiliare. 11

12 L Uff. giud. che si rifiutasse di eseguire il pignoramento di un autoveicolo con le forme classiche del pignoramento mobiliare (una volta che il mezzo fosse rinvenuto) sulla base che le forme previste sono esclusivamente quelle di cui all art. 521 bis c.p.c., si esporrebbe ad una grave responsabilità anche per danno, nel caso che il debitore non consegnasse (o deteriorasse) il bene che poteva essere tempestivamente pignorato ed eventualmente asportato. 12

13 Nel caso in cui il debitore consegni l autoveicolo all I.V.G. oltre il termine dei 10 gg. non potremo di certo applicare analogicamente la responsabilità penale di cui all art. 388 c.p., tuttavia residuerebbe in capo al debitore la responsabilità della mancata dichiarazione ed esibizione del mezzo da sottoporre a custodia entro 15 gg. dalla notifica ex art. 521 bis. 13

14 II c. Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto al compenso. 14

15 III c. Al momento della consegna l istituto vendite giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante, a mezzo posta elettronica certificataovepossibile. 15

16 III c. Non vi è specifica sanzione, oltre ad eventuale responsabilità acquiliana, nel caso in cui l I.V.G. non dia immediata comunicazione al creditore della consegna del mezzo. Lo stesso I.V.G. non conosce il creditore se non per quanto gli riferisce il debitore esecutato. 16

17 III c. Non è certo possibile, in assenza di previsione normativa che l Uff. giud. comunichi all I.V.G. le procedure aperte ex art. 521 bis c.p.c. infatti verrebbe gravemente leso il diritto di riservatezza di debitori. Pertanto, deve essere aperto un canale di comunicazione istituzionale tra U.N.E.P. ed I.V.G. cosicché ogni qual volta si presenti un debitore con un mezzo e non è possibile risalire alla procedura, l I.V.G. potrà far interpello al proprio U.N.E.P. per ricostruire a chi effettuare la comunicazione. 17

18 IV c. Decorso il termine di cui al primo comma (10 gg.), gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all istituto vendite autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto. Si applica il terzo comma. 18

19 V c. Eseguita l ultima notificazione, l ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l atto di pignoramento perché proceda alla trascrizione nei pubblici registri. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, il creditore deve depo-sitare nella cancelleria del tribunale competente per l esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell atto di pignoramento e della nota di trascrizione. La conformità di tali copie è attestata dallo avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. 19

20 VI c. Il cancelliere forma il fascicolo dell esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltreil terminedicuialquintocomma. VII c. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente capo. 20

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