UD7 I prestiti garantiti
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- Albino Salvatori
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2 UD7 I prestiti garantiti La cessione del quinto e la polizza obbligatoria La struttura: una polizza obbligatoria con caratteristiche fissate dalla legge; prestazioni: morte o perdita di impiego del lavoratore, morte del pensionato; il premio è pagato dalla società creditrice e finanziato all interno della cessione del quinto dello stipendio o della pensione. La delegazione di pagamento e la polizza volontaria La delegazione di pagamento è protetta da due garanzie che possono essere contenute in un unica polizza o in due polizze volontarie separate: rischio morte e perdita di impiego; il premio è pagato all interno del finanziamento; le altre caratteristiche sono analoghe alla polizza cessione del quinto.
3 UD7 Cessione del quinto dello stipendio o della pensione - L assicurazione obbligatoria La cessione del quinto dello stipendio o della pensione è un operazione di finanziamento per perfezionare la quale la legge impone che il soggetto che la richiede sottoscriva una polizza assicurativa a copertura del rischio morte e del rischio perdita del posto di lavoro per qualsiasi causa. Al realizzarsi di certi eventi, la compagnia di assicurazioni estingue il debito residuo a favore dell istituto creditore. Questi eventi sono: la morte o la perdita del posto di lavoro del lavoratore la morte del pensionato
4 UD7 I soggetti del contratto LA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI: l impresa che offre la polizza a copertura dei rischi di morte o perdita d impiego dell assicurato nelle operazioni di cessione del quinto dello stipendio o del solo rischio di morte nelle operazioni di cessione del quinto della pensione. CONTRAENTE: la banca/intermediario finanziario che eroga il finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio e sottoscrive una convenzione con la compagnia di assicurazioni al fine di offrire le coperture assicurative ai propri clienti che richiedono finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio. ASSICURATO: la persona fisica che ottiene il finanziamento contro cessione di quota del proprio stipendio o della propria pensione. BENEFICIARIO: la banca/intermediario finanziario che eroga il finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, a cui la compagnia di assicurazioni versa il debito residuo dell assicurato nel caso in cui si verifichino gli eventi coperti dalla polizza (morte o perdita d impiego dell assicurato lavoratore, morte dell assicurato pensionato).
5 UD7 Le garanzie offerte La finalità della polizza obbligatoria che copre il rischio morte o perdita d impiego nelle operazioni di cessione del quinto dello stipendio o della pensione è quella di garantire la restituzione del debito residuo all istituto erogante. In particolare, si tratta di: tutelare il creditore dall eventuale sopraggiunta impossibilità del soggetto finanziato di restituire la somma ancora dovuta. tutelare, in caso di morte, i famigliari del debitore contro l eventualità che debbano farsi carico di restituire alla banca/intermediario finanziario le somme ancora dovute.
6 UD7 Perché sottoscrivere la polizza La sottoscrizione del contratto di assicurazione nelle operazioni di cessione del quinto dello stipendio o della pensione è obbligatoria per legge. Non ci può essere erogazione del prestito senza la polizza contro il rischio di morte e perdita d impiego (quest ultima ovviamente non per i pensionati).
7 UD7 Decorrenza e cessazione La polizza assicurativa nelle operazioni di cessione del quinto dello stipendio o della pensione deve essere sottoscritta dal cedente, ovvero da chi ottiene il finanziamento. Il premio della polizza è pagato dalla banca/intermediario finanziario creditore e il relativo importo contribuisce a definire il capitale che il debitore dovrà rimborsare all istituto erogante. La garanzia generalmente ha inizio dalla data di erogazione e termine alla scadenza dell ammortamento del prestito (fatto salvo quanto previsto nelle convenzioni). Può eventualmente essere prorogata in corso di rapporto al verificarsi di eventi che coinvolgono l assicurato, quali:. aspettativa; cassa integrazione guadagni; sospensione dal servizio per motivi disciplinari; passaggio ad altra amministrazione, per notifiche effettuate in ritardo motivato dalla mancanza di conoscenza della nuova amministrazione da parte della banca/intermediario finanziario contraente o dal periodo in cui l assicurato/cedente era disoccupato. La polizza prevede obbligatoriamente le garanzie VITA e IMPIEGO. Importante: la garanzia perdita d impiego della copertura assicurativa della cessione del quinto dello stipendio opera per tutte le cause, sia per licenziamento involontario, sia volontario. In caso di estinzione anticipata del finanziamento, in ogni caso le somme relative al premio unico di polizza, anticipato, non sono recuperabili (salvo specifici accordi previsti in convenzione).
8 UD7 Prestiti garantiti - La delegazione di pagamento La delegazione di pagamento è una forma di finanziamento riservata agli stessi soggetti a cui è rivolta la cessione del quinto dello stipendio, che consente di accedere ad un ulteriore prestito, che si affianca alla cessione del quinto. La quota delegabile solitamente è pari ad un quinto dello stipendio, che si aggiunge alla quota cedibile con operazioni di cessione del quinto dello stipendio. E un operazione regolamentata dalle disposizioni del codice civile e, per quanto concerne i dipendenti pubblici e statali, da istruzioni emesse dal Ministero dell Economia e delle Finanze (ex Ministero del Tesoro) che ne ha stabilito le regole principali con l emanazione di circolari autorizzative. Le amministrazioni statali consentono i prestiti con delega ai loro dipendenti solo in presenza di una convenzione stipulata tra la singola amministrazione e la banca/intermediario finanziario erogatore. Gli enti locali (ASL, Comuni, etc.) e i datori di lavoro privati non applicano coerentemente l obbligo alla stipula di una convenzione. Il rimborso del finanziamento avviene tramite trattenuta diretta sulla busta paga, a seguito di delega rilasciata dal richiedente il finanziamento alla amministrazione sua datrice di lavoro.
9 UD7 Delegazione di pagamento - L assicurazione volontaria La delegazione di pagamento è solitamente affiancata da due garanzie assicurative (rischio vita e rischio impiego) che possono essere contenute in un unica polizza o in due polizze distinte che si attivano al verificarsi di determinati eventi, quali decesso o perdita involontaria dell impiego, già incluse nel costo della rata mensile. Nel caso della delegazione di pagamento, infatti, non sussiste alcun obbligo di legge che imponga l acquisizione della copertura assicurativa.
10 UD7 I soggetti del contratto LA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI: l impresa che offre la polizza a copertura dei rischi di morte o perdita d impiego dell assicurato nelle operazioni di delegazione di pagamento. CONTRAENTE: la banca/intermediario finanziario che eroga il finanziamento assistito da delegazione di pagamento e sottoscrive una convenzione con la compagnia di assicurazioni al fine di offrire le coperture assicurative ai propri clienti che richiedono tali finanziamenti. ASSICURATO: la persona fisica che ottiene il finanziamento assistito da delegazione di pagamento. BENEFICIARIO: la banca/intermediario finanziario che eroga il finanziamento assistito da delegazione di pagamento, a cui la compagnia di assicurazioni versa il debito residuo dell assicurato nel caso in cui si verifichino gli eventi coperti dalla polizza (morte o perdita d impiego dell assicurato).
11 UD7 Le garanzie offerte La finalità della polizza facoltativa che copre il rischio morte o perdita d impiego nelle operazioni di delegazione del pagamento è quella di garantire la restituzione del debito residuo all istituto erogante. In particolare, si tratta di: tutelare il creditore dall eventuale sopraggiunta impossibilità del soggetto finanziato di restituire la somma ancora dovuta. tutelare, in caso di morte, i famigliari del debitore contro l eventualità che debbano farsi carico di restituire alla banca/intermediario finanziario le somme ancora dovute.
12 UD7 Perché sottoscrivere la polizza La sottoscrizione del contratto di assicurazione nelle operazioni di delegazione di pagamento non è obbligatoria per legge ma sempre richiesta dalle banche/intermediari finanziari che erogano il finanziamento. In assenza della polizza contro il rischio morte e perdita d impiego del richiedente non viene erogato il prestito.
13 UD7 Decorrenza e cessazione La polizza assicurativa nelle operazioni di delegazione del pagamento deve essere sottoscritta dal delegante, ovvero da chi ottiene il finanziamento. Il premio della polizza è pagato dalla banca/intermediario finanziario creditore e il relativo importo contribuisce a definire il capitale che il debitore dovrà rimborsare all istituto erogante. La garanzia generalmente ha inizio dalla data di erogazione e termine alla scadenza dell ammortamento del prestito (fatto salvo quanto previsto nelle convenzioni). Può eventualmente essere prorogata in corso di rapporto al verificarsi di eventi che coinvolgono l assicurato, quali:. aspettativa; cassa integrazione guadagni; sospensione dal servizio per motivi disciplinari; passaggio ad altra amministrazione, per notifiche effettuate in ritardo motivato dalla mancanza di conoscenza della nuova amministrazione da parte della banca/intermediario finanziario contraente o dal periodo in cui l assicurato/cedente era disoccupato. In caso di estinzione anticipata del finanziamento, in ogni caso le somme relative al premio unico di polizza, anticipato, non sono recuperabili (salvo specifici accordi previsti in convenzione).
14 UD7 Il sinistro - La perdita d impiego dell assicurato In caso di perdita d impiego dell assicurato, l istituto di credito contraente deve: effettuare una tempestiva comunicazione all assicuratore; verificare la possibilità di rinotifica del contratto all eventuale nuovo datore di lavoro dell assicurato e, nel caso di delegazione, di accettazione della delegazione da parte del nuovo datore di lavoro; recuperare stragiudizialmente, nel caso di datore di lavoro privato, il TFR maturato dall assicurato; comunicare il conteggio definitivo del sinistro. La compagnia di assicurazioni, ricevuta la comunicazione da parte dell istituto di credito contraente ed accertata la regolarità del sinistro rispetto a quanto previsto dalla convenzione, provvede al pagamento a favore dell istituto di credito beneficiario, in genere dopo 30 gg. Nel caso di perdita d impiego dell assicurato la compagnia di assicurazioni, una volta pagato all istituto di credito beneficiario il residuo debito, esercita il proprio diritto di rivalsa nei confronti di qualsiasi ordine di beni, redditi e proventi dell assicurato, che dunque non viene liberato dall obbligo di estinguere la totalità del prestito.
15 UD7 Il sinistro - Il decesso dell assicurato In caso di morte dell assicurato, gli eredi dello stesso devono fare pervenire all istituto di credito contraente: il certificato di morte oppure la cartella clinica (in caso di ricovero ospedaliero). La compagnia di assicurazioni, ricevuta la comunicazione e la relativa documentazione da parte dell istituto di credito contraente, provvede al pagamento a favore dello stesso, in genere dopo 30 gg. Nel caso di decesso dell assicurato, la compagnia di assicurazioni paga all istituto di credito beneficiario il residuo debito.
16 UD7 Azione
17 UD7 I prestiti garantiti : conclusioni In questa unità didattica avete conosciuto una polizza obbligatoria per legge e posta a tutela di una particolare forma di credito: la cessione del quinto dello stipendio o della pensione. Avete anche visto che esiste una forma di assicurazione facoltativa nel caso di delegazione di pagamento affiancata alla cessione del quinto. Avete ora completato l analisi delle coperture legate alle diverse forme di finanziamento.
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