ARGOMENTI DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

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1 Paolo Biavati ARGOMENTI DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE Ag g i o r na m e n t o n luglio 2012

2 L editore mette a disposizione sul sito nella sezione download i materiali e le schede di aggiornamento riferite alle novità normative e giurisprudenziali successive alla data di pubblicazione. Bononia University Press Via Farini Bologna tel. (+39) fax (+39) info@buponline.com 2011 Bononia University Press I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche) sono riservati per tutti i Paesi. ISBN: Progetto di copertina e impaginazione: Irene Sartini Stampa: Tipografia Moderna (Bologna) Prima edizione: settembre 2011

3 Aggiornamento n.4 AGGIORNAMENTO N luglio 2012 Profili processuali nella riforma del mercato del lavoro. 1 La l. 28 giugno 2012, n. 92 e la sua incidenza sul modello laburistico Preceduta da un lungo e vivace dibattito, la l. 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. legge Fornero) è intervenuta a modificare molti aspetti della disciplina del rapporto di lavoro. La legge è strutturata in quattro lunghi articoli, ciascuno comprendente un notevole numero di commi. L art. 1 è dedicato, fra l altro, alla materia del licenziamento, che include, al comma 42, la nuova versione dell art. 18 della l. 20 maggio 1970, n Come è noto, la reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato nelle imprese che occupano più di quindici dipendenti lascia spazio, in talune ipotesi, alla mera corresponsione di un indennità risarcitoria. Per bilanciare questa modifica, si è ritenuto opportuno introdurre un procedimento ad hoc per le domande di impugnativa del licenziamento. Il nuovo procedimento (regolato dai commi da 47 a 68 del citato art. 1) corregge il rito comune del lavoro con elementi tipici del rito a cognizione semplificata e di quello in camera di consiglio. Prima di dare una breve descrizione degli elementi essenziali di questo procedimento, due considerazioni preliminari appaiono opportune. Il processo del lavoro era nato come strumento di tutela rapida dei diritti dei lavoratori, specie con riferimento alla più delicata di queste posizioni soggettive, vale a dire la conservazione del posto di lavoro di fronte ad un licenziamento ingiusto. Si è dato conto di come, e per quali ragioni, il rito laburistico abbia perso a poco a poco la sua carica innovativa e la sua capacità di incidere (v. Argomento n. 69). Dopo quasi quaranta anni, il legislatore ne prende atto, e, mentre lascia in vita le disposizioni comuni, affida la tutela contro i licenziamenti ingiusti ad una nuova versione del rito, ancora più semplificata e assistita da una sorta di corsia preferenziale all interno degli uffici giudiziari, per garantire il rispetto dei termini. Si noti che alla trattazione di queste controversie devono essere riservati particolari giorni nel calendario delle udienze e che i capi degli uffici giudiziari sono incaricati di vigilare sull osservanza di questa disposizione (come se, sia detto per incidens, non dovessero vigilare anche sull osservanza di tutte le altre). Un secondo rilievo concerne il rito del lavoro nel quadro dei modelli processuali. L art. 54 della l. n. 69 del 2009 e il d. lgs. n. 150 del 2011 avevano fatto del rito del lavoro un modello da applicare per quei procedimenti 1

4 argomenti di diritto processuale civile Paolo Biavati speciali, in cui risultavano evidenti esigenze di maggiore concentrazione. La l. n. 92 del 2012 smentisce l idea del rito comune del lavoro come forma di maggiore efficienza, dal momento che, proprio nelle controversie più delicate, lo sostituisce con una formula diversa. Inutile sottolineare, poi, che il legislatore arretra vistosamente sul terreno di una tendenziale unità dei riti. A rigore, infatti, non si può parlare oggi di rito del lavoro, ma se ne devono prospettare almeno quattro varianti: il rito del lavoro comune, quello delle impugnative di licenziamento, il rito locatizio e, infine, quello adattato ai procedimenti speciali dal d. lgs. n. 150 del 2011 (v. Argomento n. 38). 2 Il nuovo procedimento per le domande di impugnativa del licenziamento Il procedimento introdotto dalla l. n. 92 del 2012 consta di tre fasi. Infatti, la domanda viene esaminata dal tribunale, quale giudice del lavoro, in una fase sommaria, che si chiude con l emanazione di un ordinanza. Contro l ordinanza può essere proposta un opposizione, sempre dinanzi al tribunale, secondo forme di trattazione più vicine allo schema ordinario. Questa seconda fase si chiude con una sentenza, che può essere reclamata dinanzi alla corte d appello, che a sua volta decide con una sentenza ricorribile per cassazione. La prima fase (art. 1, commi 48 e 49 ) si introduce con un ricorso, che non presenta tutte le caratteristiche di quello disciplinato dall art. 414 c.p.c., ma solo le più snelle forme dell art. 125 c.p.c. Il tribunale del lavoro fissa l udienza non oltre i quaranta giorni successivi e il convenuto si può costituire entro i cinque giorni anteriori all udienza. La trattazione è informale. La formula normativa riecheggia quella dell art. 702-quater, comma 5, c.p.c., in tema di processo a cognizione semplificata. Il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili richiesti dalle parti o che egli stesso disponga d ufficio (avvalendosi degli incisivi poteri di iniziativa previsti dall art. 421 c.p.c.) e provvede con ordinanza all accoglimento o al rigetto della domanda. L ordinanza (ovviamente, solo nel primo caso) è immediatamente esecutiva. La seconda fase prende le mosse se contro l ordinanza viene proposta opposizione, entro i trenta giorni successivi alla notificazione o, se anteriore, alla comunicazione del provvedimento, dinanzi allo stesso tribunale che l ha emessa. Non si tratta di un impugnazione, ma di un giudizio ordinario a cognizione piena, che viene introdotto con un ricorso dotato, questa volta, di tutti i requisiti tipici di un comune ricorso in materia di lavoro (e quindi, ad esempio, con l indicazione specifica di tutti i mezzi di prova). Anche la costituzione del convenuto opposto segue le regole comuni: la memoria difensiva è sottoposta alle decadenze di cui all art. 416 c.p.c. Disposizioni specifiche vengono dettate per le domande riconvenzionali e le eventuali chiamate di terzi. La scansione dei termini è più pausata rispetto alla prima fase e ricalca quella ordinaria. Il legislatore, inoltre, si preoccupa che l impugnativa di licenziamento non si estenda ad altre domande, se non strettamente collegate a quella principale. La trattazione (art. 1, comma 57 ) è prevista secondo una formula quasi identica a quella della fase sommaria e sempre omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio. Le differenze sono due: vengono assunti i mezzi di prova rilevanti (e non solo quelli indispensabili) e può essere assegnato alle parti un termine per note difensive prima dell udienza di discussione. Come si vede, definire sommaria la prima fase e di cognizione 2

5 Aggiornamento n.4 piena la seconda è un gioco di sfumature. La decisione è resa con sentenza, che, precisa la norma, deve essere depositata, completa di motivazione, nei dieci giorni successivi all udienza di discussione. Le molte lacune di queste previsioni normative dovranno essere integrate dal riferimento alle norme comuni del rito del lavoro o a quelle del rito ordinario di cognizione. Tuttavia, non è possibile dimenticare il dato di un ulteriore incremento degli aspetti di elasticità del processo (v. Argomento n.14). La terza fase è quella delle impugnazioni. La critica di merito può essere proposta non con un appello, ma con un reclamo, seguendo la terminologia del procedimento in camera di consiglio. Il reclamo, però, non si distingue radicalmente da un appello. Deve essere introdotto con ricorso, da depositare entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, dinanzi alla corte d appello. Come in un normale appello, è prevista la possibilità che la corte possa sospendere l efficacia della sentenza reclamata in prima udienza, se ricorrono gravi motivi (e quindi con una valutazione estesa anche alla verosimiglianza o no dell accoglimento dell impugnazione). Non sono ammesse nuove prove, se non nei due casi dell indispensabilità o dell impossibilità di deduzione in primo grado per causa non imputabile. La trattazione si conferma modellata sul consueto canovaccio ( sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio e via dicendo), con termini ancora una volta parametrati su quelli del primo grado. La decisione è resa con sentenza. La sentenza emessa in sede di reclamo può essere fatta oggetto di ricorso per cassazione. Due sono le peculiarità in questa materia: il termine per il ricorso è di soli sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore; la Cassazione è tenuta a fissare l udienza di discussione non oltre sei mesi dalla proposizione del ricorso. Si deve ritenere che non sia sempre obbligatoria la pubblica udienza, ma che l eventuale udienza in camera di consiglio per i casi di manifesta infondatezza o irricevibilità del ricorso debba comunque svolgersi entro quel termine (peraltro, evidentemente ordinatorio). 3

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