N LA TRASMISSIONE DEI DATI DELLE SPESE SANITARIE AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

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1 1. LA TRASMISSIONE DEI DATI DELLE SPESE SANITARIE AL SISTEMA TESSERA SANITARIA N La trasmissione dei dati delle spese sanitarie al sistema TS

2 Sommario La trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema T.S Soggetti tenuti all invio Delega dell incarico ad un intermediario Termini di effettuazione della trasmissione dei dati al sistema TS Strutture autorizzate che erogano assistenza protesica Strutture medico veterinarie in forma giuridica di società Invio dati spese sanitarie. Ottico che opera all'interno di un ipermercato Invio dati al sistema TS: studio associato dotato di partita iva Spesometro ed invio dati spese sanitarie soggetti obbligati dal Spesometro ed invio dati spese sanitarie per i nuovi soggetti obbligati dal Modalità di invio dei dati delle spese sanitarie Gli iscritti all albo dei medici, non titolari di partita IVA, Strutture sanitarie di carattere residenziale Bollo e Iva esposti in fattura Indicazione dell imposta di bollo Opposizione all invio dei dati al sistema TS Inadempimento nella comunicazione dei dati Opposizione e obblighi del professionista Trasmissione dei dati ed eredi del professionista deceduto

3 La trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema T.S. Ai fini dell elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell Agenzia delle Entrate, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari, e gli iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, inviano al Sistema tessera sanitaria, i dati relativi alle prestazioni erogate dal 2015 ai fini della loro messa a disposizione dell'agenzia delle Entrate. Le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica dei dati, sono rese disponibili sul sito internet del Sistema tessera sanitaria. I dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate a partire dal 1º gennaio 2016 sono inviati al Sistema tessera sanitaria, con le medesime modalità anche da parte delle strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate. Per effetto del decreto del Mef 1 settembre 2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 13 settembre sono altresì tenuti a comunicare i dati al sistema tessera sanitaria gli iscritti agli albi professionali: degli psicologi, di cui alla Legge 18 febbraio 1989, n. 56; degli infermieri, di cui al Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 739; delle ostetriche/i, di cui al Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 740; dei tecnici sanitari di radiologia medica, di cui al Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 746; 1

4 gli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute di cui agli artt. 11, comma 7, e 13 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n.46; le parafarmacie (esercizi commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lettere d), e) e f), del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che svolgono l attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell'art. 5 del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223, ai quali è stato assegnato dal Ministero della Salute il codice identificativo univoco previsto dal Decreto del Ministro della Salute del 15 luglio 2004). Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'agenzia delle Entrate, anche gli iscritti agli albi professionali dei veterinari provvederanno ad inviare al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1 gennaio 2016, riguardanti le tipologie di animali individuate dal Decreto del Ministero delle Finanze 6 giugno 2001, n Le tipologie di spesa interessate dalla comunicazione possono essere così individuate: COMUNICAZIONE DATI SPESE SANITARIE 2016 LE SPESE DA COMUNICARE PER I NUOVI SOGGETTI OBBLIGATI 1 prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all articolo 1 del Decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze 1 settembre 2016; 2 farmaci: spese relative all acquisto di farmaci, anche omeopatici; 3 dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE; 2

5 4 servizi sanitari erogati dalle parafarmacie: ad esempio spese relative ad ecocardiogramma, spirometria, holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna; 5 spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi - che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE - e assistenza integrativa); 6 altre spese sanitarie. Il D.M. 16 settembre 2016 concernente le modalità di trasmissione, al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese sostenute dai cittadini dal 1 gennaio 2016, in base a quanto previsto dal decreto che amplia la platea dei soggetti obbligati, prevede che le modalità di trasmissione telematica dei dati da parte dei nuovi soggetti sono conformi con quanto previsto dal Decreto Mef del 31/7/2015. Per i nuovi soggetti obbligati all invio dei dati per effetto del D.M 1 settembre 2016 l abilitazione doveva essere effettuata entro il 31 ottobre Entro il 31 ottobre 2016 Accreditamento al Sistema TS I nuovi soggetti obbligati Possibilità di delegare, ad avvenuto accreditamento, un intermediario abilitato. 3

6 Come da indicazioni riportate sul portale tessera sanitaria (per semplificazione di elaborazione consideriamo quelle relative agli iscritti agli albi professionali di psicologi, infermieri, delle ostetriche ed ostetrici, dei tecnici sanitari di radiologia medica e dei medici veterinari) i richiedenti possono ottenere le credenziali di accesso al Sistema TS accedendo al sito del sistema TS: nella sezione 730 Spese Sanitarie/Registrazione-Accreditamento. 4

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8 La presenza dell indirizzo di posta certificata corretta rappresenta un vincolo per il completamento della procedura e per ricevere qualsiasi comunicazione da parte del Sistema TS. Il Sistema TS confronta i dati inseriti dall iscritto con quelli forniti dagli albi professionali. In caso di: esito positivo delle verifiche effettuate, il Sistema TS procede a generare le credenziali ed inviarle via PEC alla casella indicata. esito negativo, il Sistema TS comunica all indirizzo di PEC inserito il fallito tentativo e sarà cura dell iscritto verificare le motivazioni del mancato riscontro dei dati inseriti con quelli presenti nelle banche dati forniti dagli albi professionali. Al termine del processo, l iscritto accede al sistema TS tramite l Area Riservata, cliccando poi sul link Accesso con credenziali, e inserendo il codice identificativo personale e la parola chiave. Per la trasmissione dei dati di spesa sanitaria (DM 31/7/2015 capitolo 4.4) gli iscritti, correttamente abilitati al sistema TS, possono utilizzare: 1. un apposita applicazione web resa disponibile dal sistema TS, disponibile sul sito per l inserimento dei dati di ogni singolo documento fiscale comprensivo delle voci di spesa; 6

9 2. il proprio sistema software, opportunamente integrato a cura del fornitore del software medesimo con le funzionalità necessarie per dialogare via web services seguendo le specifiche tecniche pubblicate sul sito Sistema TS, in modalità: sincrono di trasmissione del singolo documento fiscale con le relative voci di spesa (ogni invocazione del servizio invia un singolo documento fiscale asincrono di trasmissione di un file contenente un insieme di documenti fiscali con le relative voci di spesa. LA TRASMISSIONE DEI DATI AL SISTEMA TS MODALITÀ DI INVIO Applicazione web resa disponibile dal Sistema TS Utilizzo di un proprio sistema software Ogni trasmissione produce da parte del Sistema TS l emissione di un numero di protocollo che viene restituito come attestazione dell invio e che costituisce la chiave di ricerca per individuare la trasmissione. (Cfr. DM 31/7/2015 capitolo 4.5) 1. Soggetti tenuti all invio Come possono essere individuati i soggetti tenuti all invio dei dati delle spese sanitarie per l anno 2016? Le spese sanitarie relative all anno 2016 devono essere trasmesse oltre che dagli stessi soggetti tenuti all invio per l anno 2015 (quali, a titolo esemplificativo, farmacie, aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere e strutture accreditate con il SSN anche se non a contratto, dai medici iscritti all ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri, anche operanti nella tipologia dello studio associato) anche: dalle strutture autorizzate per l erogazione dei servizi sanitari (e non accreditate al SSN), ai sensi dell articolo 8-ter del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (vedi Decreto Ministeriale del 2 agosto 2016); dalle strutture autorizzate per la vendita al dettaglio dei medicinali veterinari, ai sensi dell articolo 70, comma 2, del Decreto 7

10 Legislativo 6 aprile 2006, n. 193 (vedi Decreto Ministeriale del 2 agosto 2016); dagli esercizi commerciali che svolgono l attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai quali è stato assegnato dal Ministero della Salute il codice identificativo univoco (parafarmacie); dagli esercenti l arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute; dagli iscritti agli albi professionali degli: o psicologi; o infermieri; o ostetriche ed ostetrici; o medici veterinari; o tecnici sanitari di radiologia medica. CLICCA su GESTIONE DATI DI SPESA 730 e poi, su DELEGHE. Comparirà la schermata riportata sotto il testo. 2. Delega dell incarico ad un intermediario È possibile delegare un soggetto terzo all invio dei dati? La riposta è affermativa. Qualora il soggetto tenuto alla trasmissione dei dati sanitari, ad esempio un medico, intendesse delegare il proprio commercialista di riferimento, per il caricamento dei dati delle proprie fatture, ovviamente non può cedere al commercialista le proprie credenziali né la propria Tessera Sanitaria, ma deve attivare un apposita delega, tramite il sito internet Per attivare la delega il medico, dopo aver effettuato l ACCESSO Il medico dovrà INSERIRE i seguenti dati: INDIRIZZO PEC: la casella di Posta Elettronica Certificata del proprio commercialista; CODICE FISCALE: Il codice fiscale del proprio commercialista; SEDE: la sede dello studio del commercialista. CLICCARE quindi su CONFERMA. In particolare il Sistema TS verificherà che: il soggetto indicato disponga di un abilitazione valida come intermediario fiscale (soggetto abilitato ad Entratel); esista una corretta corrispondenza tra indirizzo PEC del soggetto terzo così come fornito dal medico e il relativo codice fiscale indicato. Alla verifica con esito positivo di entrambi i controlli, il Sistema TS invia all indirizzo di posta certificata del soggetto terzo un link per il perfezionamento del processo di delega. In tale fase, il soggetto terzo in qualità di delegato, nell accettare la delega garantisce il rispetto degli standard previsti dall art. 3, comma 3 del D.Lgs. 8

11 175/2014 e riceve automaticamente dal sistema TS la notifica di abilitazione alla trasmissione dei dati di spesa sanitaria per conto del medico (delegante). Il commercialista dovrà accettare la delega, da qui sarà abilitato a caricare i dati in nome e per conto del medico delegante. Anche in caso di delega il medico rimane responsabile dei dati trasmessi salvo responsabilità professionale dello stesso intermediario delegato. 3. Termini di effettuazione della trasmissione dei dati al sistema TS Quali sono i termini per la trasmissione dei dati di spesa sanitaria al Sistema TS? Il servizio telematico per la trasmissione dei dati è disponibile 24 ore su 24, di conseguenza, fermo restando la possibilità di optare per la frequenza temporale che si ritiene opportuno scegliere (in tempo reale, giornaliera, mensile o altro), la trasmissione dei dati di spesa sanitaria deve essere effettuata entro e non oltre il mese di gennaio dell anno successivo a quello della spesa effettuata dal cittadino. Per l anno 2016 dunque la comunicazione va effettuata entro il 31 gennaio La realizzazione di strutture e l esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie sono subordinate ad autorizzazione. Tali autorizzazioni si applicano alla costruzione di nuove strutture, all adattamento di strutture già esistenti e alla loro diversa utilizzazione, all ampliamento o alla trasformazione nonché al trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate, con riferimento alle seguenti tipologie: strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti; strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio; strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno. L'autorizzazione all esercizio di attività sanitarie è, altresì, richiesta per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, individuati ai sensi del comma 4, nonché per le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti terzi. 4. Strutture autorizzate che erogano assistenza protesica Le strutture autorizzate che erogano assistenza protesica (sanitarie, officine ortopediche etc..), hanno l obbligo dell invio dei dati ai sensi del DM 2 agosto 2016? Tali strutture non sono tenute all invio dei dati qualora non siano autorizzate ai sensi dell art. 8-ter del Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre Strutture medico veterinarie in forma giuridica di società Opero all interno di una struttura medicoveterinaria organizzata in forma giuridica di società (s.r.l.) il cui rappresentante legale è un medico veterinario; visto l ampliamento delle categorie di professionisti sanitari tenuti ad inviare i dati delle spese sanitarie dei contribuenti, la stessa struttura è tenuta all invio dei dati per l anno 2016? Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Mef datato 1 settembre 2016, è stata ampliata la categoria di soggetti esercenti 9

12 professioni rientranti nell ambito sanitario, tenuti a comunicare al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle spese relative alle prestazione effettuate a favore dei contribuenti persone fisiche. Dopo la pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale sono altresì tenuti a comunicare i dati al sistema tessera sanitaria gli iscritti agli albi professionali: degli psicologi, di cui alla Legge 18 febbraio 1989, n. 56; degli infermieri, di cui al Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 739; delle ostetriche/i, di cui al Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 740; dei tecnici sanitari di radiologia medica, di cui al Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 746; degli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute di cui agli artt. 11, comma 7, e 13 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n.46; le parafarmacie (esercizi commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lettere d), e) e f), del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell'art. 5 del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223, ai quali è stato assegnato dal Ministero della Salute il codice identificativo univoco previsto dal Decreto del Ministro della Salute del 15 luglio Ai fini dell elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'agenzia delle Entrate, anche gli iscritti agli albi professionali dei veterinari provvederanno ad inviare al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1 gennaio Per effetto della Legge di Stabilità 2016, le spese sanitarie relative all anno 2016 devono essere trasmesse anche dalle strutture autorizzate per l erogazione dei servizi sanitari (e non accreditate al SSN), ai sensi dell articolo 8-ter del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (vedi Decreto Ministeriale del 2 agosto 2016). Nel caso specifico del quesito però la struttura richiamata non ha l obbligo di invio dei dati in quanto non rientra tra coloro che sono autorizzati ai sensi del 8 ter della Legge 502 del Comunque essendo nel caso specificato il rappresentante legale un medico veterinario lo stesso ha la facoltà di inviare i documenti emessi dalla società relativamente alle spese veterinarie, comunicando in fase di accreditamento (era da fare entro il 30 settembre), la Partita Iva della Società di cui egli è rappresentante legale. 6. Invio dati spese sanitarie. Ottico che opera all'interno di un ipermercato Svolgo la mia attività di ottico all interno di un ipermercato; ho la partita iva e sono registrato presso l elenco del Min. Salute; sono tenuto all invio dei dati delle spese sanitarie sostenute dai clienti dell attività commerciale all interno della quale presto la mia attività lavorativa? Le spese sanitarie relative all anno 2016 devono essere trasmesse oltre che dagli stessi soggetti tenuti all invio per il 2015 (quali ad esempio farmacie, aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere e strutture accreditate con il SSN anche se non a contratto, dai medici iscritti all ordine dei medici chirurghi e odontoiatri, anche operanti nella tipologia dello studio associato) anche: dalle strutture autorizzate per l erogazione dei servizi sanitari (e non accreditate al SSN); dalle strutture autorizzate per la vendita al dettaglio dei medicinali veterinari; dagli esercizi commerciali che svolgono l attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai quali è stato assegnato dal Ministero della Salute il codice identificativo univoco (parafarmacie); dagli esercenti l arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute; 10

13 dagli iscritti agli albi professionali degli psicologi, degli infermieri, ostetriche, medici veterinari e tecnici sanitari di radiologia medica. Come precisato nelle Faq disponibili sul portale Sistema Tessera Sanitaria, le disposizioni normative prevedono l obbligo di invio dei dati anche per gli esercizi commerciali di cui all articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che svolgono l attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell articolo 5 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 (parafarmacie), ai quali è stato assegnato dal Ministero della Salute il codice identificativo univoco previsto dal Decreto del Ministro della Salute del 15 luglio 2004 e per gli esercenti l arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute di cui agli articoli 11, comma 7, e 13 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46; affinché si configuri l obbligo di invio in capo ai soggetti appena richiamati il documento fiscale deve essere emesso dai medesimi soggetti. Nel caso specifico non sarà tenuto all invio dei dati né lei direttamente né l ipermercato, in quanto il soggetto che emette lo scontrino fattura\ricevuta fiscale(ipermercato) non risulta essere ricompreso negli elenchi del Ministero della Salute. 7. Invio dati al sistema TS: studio associato dotato di partita iva Sono un medico, già accreditato al Sistema Tessera sanitaria, rappresentante di uno studio associato ma allo stesso momento sono dotato anche di partita iva personale. Dovendo provvedere all invio dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute dai miei assistiti e da quelli dello studio associato, nonché quelli relativi agli eventuali rimborsi a favore degli stessi, mi chiedevo come devo procedere ai fini della comunicazione da effettuare? Per la comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie sostenuti dai contribuenti nonché quelli relativi a eventuali rimborsi ai fini del 730 precompilato, il medico o la struttura sanitaria possono, ai fini dell invio dei dati, provvedere direttamente o affidarsi ad un soggetto terzo delegato, quali commercialisti e CAF. La comunicazione riguarda i dati relativi alle seguenti tipologie di spese (D.M. 31 luglio 2015) quali: ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell ambito del Servizio Sanitario Nazionale; farmaci: spese relative all acquisto di farmaci, anche omeopatici; dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE; servizi sanitari erogati dalle farmacie: ad esempio spese relative a ecocardiogramma; spirometria, holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna; farmaci per uso veterinario; prestazioni sanitarie: assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di prestazione chirurgica ad esclusione della chirurgia estetica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, ad esclusione della chirurgia estetica, al netto del comfort; spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE); cure termali; prestazioni di chirurgia estetica (ambulatoriale o ospedaliera); altre spese. Nel caso in cui il medico o la struttura sanitaria già accreditati, decidono di provvedere direttamente 11

14 alla comunicazione, quindi non avvalendosi di professionisti delegati, è necessario, accedere al sito sanitarie, inserendo i dati fondamentali relativi alla fattura emessa come da indicazioni del D.M. 31 luglio 2015 (G.U. n. 185 dell 11 agosto 2015). Per ciascuna spesa o rimborso, i dati da indicare sul Sistema Tessera Sanitaria sono: codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso; codice fiscale o partita IVA e cognome e nome o denominazione del soggetto che ha emesso il documento fiscale (scontrino o fattura); data del documento fiscale che attesta la spesa; tipologia della spesa; importo della spesa o del rimborso; data del rimborso. È necessario procedere per singola fattura, tuttavia è possibile anche predisporre un file di fatture e inviarle al sistema T.S. L obbligo riguarda tutte le fatture rilevanti per le spese mediche detraibili dal paziente. Nel caso specifico del quesito, l associazione professionale non può essere accreditata al sistema T.S., quindi anche per lo studio associato l obbligo di comunicazione è in capo al medico rappresentante dello studio associato indicato nella comunicazione inviata dal consulente all Agenzia delle Entrate. Quindi in questo caso il medico dovrà: accedere al sistema con le credenziali personali e caricare due file differenti, per l attività personale e indicando quindi la sua partita Iva, e quello dello studio associato con la partita iva ad esso assegnata. 8. Spesometro ed invio dati spese sanitarie soggetti obbligati dal 2015 Un medico per l anno 2015 era già obbligato ad adempiere alla comunicazione dei dati sanitari al Sistema Tessera Sanitaria ma non alla comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (spesometro); per l'anno 2016 (obbligo spesometro 2017) è obbligato a far fronte sia agli adempimenti collegati allo spesometro sia a quelli di cui alla comunicazione dei dati al STS? Il comma 953 della Legge di Stabilità 2016 è intervenuto sull articolo 21 del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, prevedendo che al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, in via sperimentale, per l anno 2016, l obbligo di comunicare le operazioni di cui al comma 1 (relative allo spesometro) era escluso per coloro i quali trasmettono i dati al Sistema tessera sanitaria ai sensi dell articolo 3, comma 3, del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n In pratica la Legge di Stabilità 2016, per evitare un aggravio degli adempimenti in capo ai soggetti obbligati alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, prevedeva per gli stessi l esonero dall obbligo di inserire tali dati nella comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva. Come specificato dall Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa datato 6 aprile 2016 tuttavia, in ragione dell intento di semplificazione della norma, i contribuenti possono indicare nel Modello polivalente dello spesometro, oltre i dati previsti dall articolo 21, comma 1, del DL n. 78 del 2010, anche i dati già trasmessi al Sistema tessera sanitaria, qualora ciò risulti più agevole dal punto di vista informatico. Tale disposizione al momento non può essere confermata per le spese sanitarie sostenute dai contribuenti nel 2016; si può ipotizzare l adozione di un apposito provvedimento che ammetta le stesse esclusioni relative agli obblighi di cui allo spesometro, ma al momento non è possibile dare certezza alcuna; in aggiunta il D.L. 193/2016 che è intervenuto sulla comunicazione telematica delle 12

15 operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nulla prevede a riguardo. 9. Spesometro ed invio dati spese sanitarie per i nuovi soggetti obbligati dal 2016 I nuovi soggetti obbligati all invio dei dati delle spese sanitarie per l anno 2016, quali ad esempio, psicologi e veterinari, sono allo stesso modo tenuti alla comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (spesometro)? Per effetto del decreto del Mef 1 settembre 2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 13 settembre sono altresì tenuti a comunicare i dati al sistema tessera sanitaria gli iscritti agli albi professionali: degli psicologi, di cui alla Legge 18 febbraio 1989, n. 56; degli infermieri, di cui al Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 739; delle ostetriche/i, di cui al Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 740; dei tecnici sanitari di radiologia medica, di cui al Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 746; degli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute di cui agli artt. 11, comma 7, e 13 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n.46; le parafarmacie (esercizi commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lettere d), e) e f), del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che svolgono l attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell'art. 5 del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223, ai quali è stato assegnato dal Ministero della Salute il codice identificativo univoco previsto dal Decreto del Ministro della Salute del 15 luglio 2004). Ai fini dell elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'agenzia delle Entrate, anche gli iscritti agli albi professionali dei veterinari provvederanno ad inviare al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1 gennaio 2016, riguardanti le tipologie di animali individuate dal Decreto del Ministero delle Finanze 6 giugno 2001, n Lo stesso decreto all art. 4 prevede espressamente, che al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, l'obbligo di comunicare le operazioni di cui all'art. 21, comma 1,del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è escluso con riferimento ai dati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria ai sensi degli artt. 1 e 2 del presente decreto. Per cui tali soggetti non sono tenuti al doppio adempimento. 10. Modalità di invio dei dati delle spese sanitarie Tramite quali modalità possono essere inviati i dati relativi alle spese sanitarie? Per la trasmissione dei dati di spesa sanitaria (DM 31/7/2015 capitolo 4.4) gli iscritti, correttamente abilitati al sistema TS, possono utilizzare: un apposita applicazione web resa disponibile dal sistema TS, disponibile sul sito per l inserimento dei dati di ogni singolo documento fiscale comprensivo delle voci di spesa; il proprio sistema software, opportunamente integrato a cura del fornitore del software medesimo con le funzionalità necessarie per dialogare via web services seguendo le specifiche tecniche pubblicate sul sito Sistema TS, in modalità: sincrono di trasmissione del singolo documento fiscale con le 13

16 relative voci di spesa (ogni invocazione del servizio invia un singolo documento fiscale); asincrono di trasmissione di un file contenente un insieme di documenti fiscali con le relative voci di spesa. Ogni trasmissione produce da parte del Sistema TS l emissione di un numero di protocollo che viene restituito come attestazione dell invio e che costituisce la chiave di ricerca per individuare la trasmissione. (Cfr. DM 31/7/2015) 11. Gli iscritti all albo dei medici, non titolari di partita IVA, seguito di un ricovero ospedaliero, la clinica fattura l intero importo pagato senza distinguere l importo pagato a titolo di comfort), la spesa va trasmessa con la tipologia altre spese (codice AA). Qualora, invece, dal documento di spesa sia possibile distinguere l importo di spesa sanitaria da quella non sanitaria, può essere trasmesso anche solo l importo che si riferisce alla spesa sanitaria, classificato secondo le tipologie evidenziate negli allegati A ai decreti ministeriali del 31 luglio 2015 e del 2 agosto Bollo e Iva esposti in fattura Come vanno comunicati gli importi relativi al bollo e all Iva esposti in fattura? Gli iscritti all albo dei medici, non titolari di partita IVA, che svolgono prestazioni occasionali, sono tenuti ad inviare i dati sanitari relativi alle ricevute emesse? Come precisato sul portale Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle prestazioni erogate nel 2016, trattandosi di una fattispecie particolare, gli iscritti all albo dei medici, non titolari di partita IVA, che svolgono prestazioni occasionali, non sono tenuti ad inviare al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni sanitare erogate. Negli allegati A ai decreti ministeriali del 31 luglio 2015, del 2 agosto 2016 e del 16 settembre 2016, è previsto, infatti, che debba essere obbligatoriamente indicata la partita Iva del soggetto che ha emesso il documento fiscale. 12. Strutture sanitarie di carattere residenziale Come vanno comunicati i dati da parte delle strutture sanitarie di carattere residenziale, se nella fattura non sono distinte le spese sanitarie rispetto a quelle di comfort? Qualora dal documento di spesa non sia possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria (a titolo esemplificativo, a L imposta di bollo e l Iva esposte in fattura/ricevuta seguono il trattamento della spesa sanitaria cui si riferiscono e confluiscono nella relativa tipologia di spesa. L importo di 2 relativo al bollo va inviato al Sistema TS se è stato pagato dal paziente, poiché è detraibile tutte le volte che la prestazione a cui si riferisce è detraibile. 14. Indicazione dell imposta di bollo Per i dentisti, l importo del bollo di 2 con quale tipologia di spesa va inviato? (SR = Prestazione specialistica, IC = Chirurgia estetica, AA = Altro). L importo del bollo deve essere associato alle spese inserite in fattura. Se tutte le spese sono della stessa tipologia (es. SR) allora anche il bollo va inviato al Sistema TS con la stessa tipologia. Differente è il caso in cui le spese contenute in fattura siano di tipologia diversa; le spese inserite come SR saranno detraibili dal paziente (se questo non compie alcuna azione contraria), mentre per le spese di tipologia IC e AA sarà il paziente a dover indicare all Agenzia delle Entrare se tali spese sono detraibili oppure no. Quindi se in fattura compare almeno una prestazione SR, per fare in modo che il 14

17 paziente possa detrarre anche l importo del bollo, anche questo va inserito con tipologia SR. Se in fattura compaiono una prestazione IC ed una prestazione AA, è consigliabile che l importo del bollo abbia la stessa tipologia della spesa con l importo maggiore. 15. Opposizione all invio dei dati al sistema TS Supponendo che un contribuente per motivi di privacy o altro non è d accordo con la messa a disposizione all Agenzia delle entrate della spesa sanitaria a lui ascrivibile; qual è la procedura prevista per esprimere la propria opposizione all inserimento della spesa nella prossima dichiarazione precompilata? L opposizione di cui al punto viene manifestata con le seguenti modalità: a) nel caso di scontrino parlante, non comunicando al soggetto che emette lo scontrino il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria; b) negli altri casi chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria l annotazione dell opposizione sul documento fiscale. L informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria. Inoltre il diniego all inserimento della voce di spesa nella prossima dichiarazione precompilata può essere effettuato, in relazione ad ogni singola voce, dal 1 al 28 febbraio dell anno successivo al periodo d imposta di riferimento, accedendo all area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite le credenziali Fisconline rilasciate dall Agenzia delle Entrate. L assistito può consultare l elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprime la propria opposizione all invio dei relativi dati da parte del Sistema Tessera Sanitaria all Agenzia delle Entrate per l elaborazione della dichiarazione precompilata. Possibilità residua è rappresentata dalla facoltà esercitabile dal 1 ottobre dell anno di riferimento al 31 gennaio dell anno successivo; l assistito, in alternativa alle modalità appena richiamate, può esercitare l opposizione a rendere disponibili all Agenzia delle Entrate i dati aggregati relativi ad una o più tipologie di spesa, comunicando all Agenzia delle Entrate, oltre alla tipologia di spesa da escludere, il proprio codice fiscale, gli altri dati anagrafici esposti nel modello disponibile al seguente link: Home - Documentazione - Provvedimenti, circolari e risoluzioni - Provvedimenti Luglio Provvedimenti del Direttore soggetti a pubblicità legale Provvedimento del 29 luglio 2016 (pubblicato il 29/07/2016), e il numero di identificazione posto sul retro della tessera sanitaria con la relativa data di scadenza. L opposizione all utilizzo dei dati relativi ad una tipologia di spesa comporta che le spese della tipologia selezionata e i relativi rimborsi non siano resi disponibili all Agenzia delle Entrate per l elaborazione della dichiarazione precompilata. 16. Inadempimento nella comunicazione dei dati Quali sono le sanzioni previste laddove il professionista sanitario non faccia fronte alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie sostenute dai propri assistiti? La trasmissione dei dati deve essere effettuata entro il 31 gennaio dell anno successivo (ad es. per le spese sanitarie sostenute nell anno 2016, la trasmissione telematica dei relativi dati deve essere effettuata entro il 31/01/2017), come indicato dal DM 31/07/2015. L art 3 comma 5- bis del Decreto Legislativo 175/2014 e s.m. dispone che: 15

18 in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui al comma 3 e 4 si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga di quanto previsto dall art.12 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n 472, con un massimo di euro Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero in caso di segnalazione da parte dell Agenzia stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro. 18. Trasmissione dei dati ed eredi del professionista deceduto Gli eredi del soggetto tenuto ad inviare i dati al S.T.S. sono anch essi tenuti all adempimento? La risposta è negativa in quanto nessuna previsione normativa né di prassi prevede tale obbligo per i soggetti eredi; non rientrano tra i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati sanitari e non possono accreditarsi al sistema TS. 17. Opposizione e obblighi del professionista Cosa deve fare il professionista sanitario qualora il contribuente manifesti all atto dell emissione della ricevuta fiscale la sua opposizione all invio dei dati al S.T.S.? Come specificato dall art.2 del D.M 31 luglio 2015 l invio telematico è escluso solo in presenza di precisa opposizione espressa dall assistito al momento dell emissione del documento fiscale, chiedendo oralmente al medico o altro professionista sanitario l annotazione dell opposizione sul documento fiscale. Se il cittadino si oppone, l erogatore deve riportare, sia sulla propria copia, sia sull originale della fattura da consegnare al cliente, la dicitura Il paziente si oppone alla trasmissione al Sistema TS ai sensi dell art. 3 del DM

19 LE DATE DA RICORDARE Argomento Già pubblicati Distributori di carburanti Casi Iva estero: cessioni di beni e prestazioni di servizi Comunicazione beni ai soci Antiriciclaggio I chiarimenti dell UIF e del MEF Cfc e White List Il secondo acconto ricalcoli e operazioni straordinarie Imu e Tasi Gli omaggi e le spese di rappresentanza Acconti Iva Crediti imposta investimenti mezzogiorno Le operazioni di fine anno sul bilancio D.L Comunicazione TS Argomento Da pubblicare Legge di Bilancio

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