6014 R 5 ottobre 2010 FINANZE E ECONOMIA
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1 6014 R 5 ottobre 2010 FINANZE E ECONOMIA della Commissione speciale energia sull'iniziativa parlamentare 29 gennaio 2007 presentata nella forma elaborata da Werner carobbio e cofirmatari per la modifica della Legge cantonale sull utilizzazione delle acque del 7 ottobre 2002 (LUA) (v. messaggio 19 dicembre 2007 n. 6014) 1. PREMESSA Da oltre sette anni la Commissione speciale dell energia è confrontata con l esame dei messaggi del Consiglio di Stato n e n relativi alla riversione delle concessioni rilasciate al Comune di Airolo per lo sfruttamento delle acque della Calcaccia e al Comune di Bellinzona per lo sfruttamento delle acque della Morobbia. Con i due messaggi il Governo propone di non rinnovare ai citati comuni le due concessioni. Proposte che secondo il Consiglio di Stato sarebbero coerenti con la politica cantonale di sfruttamento in proprio, tramite l AET, delle acque del cantone. Politica iniziata con la riversione della concessione alla Società Elettrica Sopracenerina dell impianto di Ponte Brolla e da proseguire per tutti gli impianti di produzione man mano che le stesse giungono a scadenza. I comuni interessati si sono sempre opposti alla proposta del Governo cantonale chiedendo il rinnovo della concessioni. In Commissione, nonostante numerose e lunghe discussioni, non si sono mai trovate fin qui chiare maggioranze a favore dell una o dell altra tesi - riversione o rinnovo delle concessioni -. Diversi sono stati i tentativi di trovare una soluzione: va citato in particolare il progetto di rapporto Politica idroelettrica cantonale: riversioni, produzione, distribuzione per una strategia globale dell 8 marzo 2005 che avrebbe dovuto far da capello introduttivo al rapporto sui due messaggi governativi citati sopra. Rapporto sul quale si è riscontrata convergenza: - sulla conferma della politica di riversione, - sul diritto del Cantone di disporre delle acque, - sul trasferimento della proprietà delle reti al cantone, almeno per le nuove, - sull eliminazione delle disparità regionali in materia di tariffe, - sulla proroga delle scadenze delle concessioni comunali al Per contro nessuna convergenza è stata possibile sui termini della conferma della politica di riversione e in particolare sulle riversioni della Calcaccia e della Morobbia. Sempre nell ottica della ricerca di una larga convergenza sui messaggi 5388 e 5531 la Commissione, a maggioranza, il 29 gennaio 2007 presentava un iniziativa parlamentare elaborata per la modifica dell articolo 18 della LUA. Obiettivo contrastare e superare le preoccupazioni e le paure emerse nelle audizioni e nelle discussioni che fatte le due piccole riversioni poi, quando arriveranno le più importanti a partire dal 2024 non si farà più niente, penalizzando in questo modo due aziende pubbliche come quelle di Airolo e Bellinzona. 1
2 2. L ITER DELL INIZIATIVA PARLAMENTARE DI MODIFICA DELL ART. 18 LUA L esame dell iniziativa si è concluso con l adozione di due rapporti: - uno di maggioranza favorevole all iniziativa che proponeva la seguente modifica dell art. 18 LUA: 1. Alla scadenza della concessione, se l atto di concessione non dispone altrimenti, lo Stato fa valere i suoi diritti di riversione conformemente all art. 67 della Legge federale sull utilizzazione delle forze idriche (LUFI). 2. L obbligo di riversione non si applica per le concessioni con una potenza utilizzata fino a 1 MW. - uno di minoranza che proponeva: 1. di respingere l iniziativa parlamentare, 2. a corto termine di respingere i due messaggi del Consiglio di Stato e di invitare lo stesso a presentare dei messaggi per il rinnovo delle concessioni ad Airolo e Bellinzona. Il Consiglio di Stato, invitato a prendere posizione sul oggetto, non aveva mai dato seguito alla sollecitazione per cui i due rapporti sono stati trasmessi al plenum del Gran Consiglio che li ha messi all ordine del giorno per la discussione. All ultimo momento però il Consiglio di Stato ha fatto valere il suo diritto di esprimersi in merito per cui la discussione è stata rinviata. Il 19 dicembre 2007 il Consiglio di Stato con il messaggio n ha comunicato la sua posizione che in sostanza concludeva: - aderendo alla proposta dell iniziativa parlamentare di cpv. 1 della modifica dell art. 18 della LUA, - respingendo per contro il cpv. 2 della stessa proposta, - proponendo in sua sostituzione il seguente cpv. 2: Per motivi di pubblica utilità lo Stato può rinunciare al diritto di riversione e rinnovare la concessione dietro versamento di un indennità da parte del beneficiario In Commissione l esame del messaggio del Consiglio di Stato si è concentrato soprattutto sul proposto nuovo cpv. 2 e in particolare sul concetto di pubblica utilità. È stata anche formulata una proposta di completare la disposizione per la rinuncia alla riversione con l avverbio eccezionalmente. Il Gruppo PPD presentava poi delle sue suggestioni con l obiettivo di definire i criteri per le riversioni sulla base delle indicazioni sviluppate dalla VSE che distinguono tra impianti che operano sull alta/altissima tensione e impianti allacciati alla media/bassa tensione. Secondo quelle indicazioni la riversione dovrebbe essere imposta solo ai primi. L esame delle nuove proposte - messaggio 6014, proposte di completazione del cpv. 2 proposto dal Consiglio di Stato, suggestioni del PPD - è stato demandato a una sottocommissione composta dai colleghi Carobbio, coordinatore, Calastri, De Rosa, Badasci, Wicht. Sottocommissione che ha sollecitato un parere a un gruppo coordinato dal giurista del Gran Consiglio Albertini e composto da Corti, giurista del CdS, De Biasio per il DFE, Pitozzi dell Ufficio cantonale energia, Pronini dell AET. 2
3 Nel suo parere il gruppo di lavoro ha avanzato parecchie riserve per quanto concerne: - l interpretazione del concetto di pubblica utilità, - l aggiunta dell avverbio eccezionalmente considerata tautologica e inutile, - le suggestioni del PPD considerate molto problematiche. In conclusione dai lavori della sottocommissione è emerso chiaramente che le questioni sollevate dall iniziativa parlamentare e dal messaggio no 6014 erano strettamente dipendenti dalle scelte politiche sulle riversioni. 3. NECESSITÀ DI UNA DECISIONE IN MATERIA DI RIVERSIONI A questo punto la presa di posizione sui due messaggi in discussione diventava una priorità visto il lungo tempo trascorso. Ma anche in considerazione del fallimento del tentativo del Dipartimento delle Finanze e dell Economia e dell AET di proporre ad Airolo e Bellinzona un accordo che permettesse la riversione dei due impianti dietro compenso di condizioni di particolare favore per la fornitura di energia da parte dell azienda cantonale. In Commissione è quindi stata rilanciata, con l impegno a trovare una soluzione il più presto possibile, la discussione per l individuazione di una possibile via d uscita all impasse in cui l esame dei messaggi governativi si era da molto tempo arenato. Discussione che ha portato a mettere in evidenza 3 aspetti che dovevano essere alla base di una possibile soluzione e precisamente: 1) la salvaguardia della politica di riversione in particolare per i futuri grandi impianti, quelli che verranno a scadenza a partire dal 2024, 2) l importanza di evitare un confronto sterile fra cantone e comuni con la conseguente necessità di favorire una politica energetica cantonale unitaria. Aspetto particolarmente importante tenuto conto della liberalizzazione del mercato elettrico, 3) la necessità di tener conto e salvaguardare gli interessi delle aziende pubbliche di proprietà degli enti locali ticinesi 4. POLITICA DELLE RIVERSIONI E MODIFICA DELLA LUA Alla luce degli aspetti richiamati al punto precedente dopo discussione in Commissione è maturata la seguente soluzione di compromesso: a) rinnovo delle concessioni ai comuni di Airolo e Bellinzona, da vincolare alle seguenti condizioni: - obbligo di collaborazione con l AET, - divieto di cessione della concessione a terzi, - utilizzazione razionale delle acque, - utilizzazione dell energia prodotta all interno del proprio comprensorio di riferimento. b) contemporanea adozione delle proposte di modifica della LUA per garantire in futuro la politica di riversione in specie per grandi impianti, c) definizione nella LUA delle condizioni alle quali il rinnovo di eventuali concessioni a enti pubblici ticinesi (comuni e patriziati) possono essere considerate in deroga all obbligo per il Cantone di procedere alle stesse. 3
4 La messa a punto delle proposte di rapporti sui messaggi n e n e delle modifiche della LUA è stata demandata a una sottocommissione coordinata dal collega Regazzi e composta dai colleghi Badasci, Carobbio, Garzoli, Mellini e che ha potuto avvalersi della preziosa e importante collaborazione del giurista del Gran Consiglio Albertini. Sottocommissione che dopo attento esame di tutti gli aspetti, in particolare di quelli giuridici, si è orientata per quanto riguarda la modifica della LUA. 1. per una revisione più ampia della semplice modifica dell art. 17 (ex art. 18) riguardante di fatto tutto il Titolo II, capitolo I della legge, 2. per l adozione di una formula imperativa per l esercizio da parte dello Stato del diritto di riversione, 3. per l introduzione di possibili deroghe al principio della riversione solo per il rinnovo di concessioni a enti pubblici ticinesi (comuni e patriziati), 4. per l inserimento nella legge delle modalità di produzione e di uso razionale delle acque pubbliche da attuare in stretta collaborazione con l AET, 5. per un nuovo articolo per regolare le concessioni di nuovi impianti (micro centrali e eventuali nuovi grandi impianti, quelli ad esempio realizzati con il pompaggio delle acque). Le proposte di modifica della LUA vanno di pari passo con il rapporto sui messaggi delle riversioni della Calcaccia e della Morobbia nel senso che gli stessi sono rinviati al Consiglio di Stato con l invito a presentare delle proposte di rinnovo ai due comuni delle concessioni. Adesione invece al messaggio n L impostazione e le proposte messe a punto dalla sottocommissione sono state approvate dal plenum della Commissione speciale energia previa consultazione dei gruppi. 5. LE NUOVE PROPOSTE DI MODIFICA DI DIVERSI ARTICOLI DELLA LUA All art. 2 cpv. 1 delle proposte di modifica della LUA si fissa in modo inequivocabile il principio secondo cui l utilizzazione delle acque pubbliche è di competenza dello Stato (tramite l AET): si crea quindi una sorta di diritto di prelazione dello Stato, che dovrà pronunciarsi dapprima sull eventuale - e comunque motivata - rinuncia alla riversione o alla gestione in proprio delle acque in relazione a nuovi impianti. In caso di rinuncia, l organo statale competente (Gran Consiglio o Consiglio di Stato) potrà entrare nel merito di una domanda di rinnovo o di rilascio di una concessione per lo sfruttamento delle acque in relazione a impianti esistenti o nuovi impianti. È da intendere in questo senso la formulazione In caso di rinuncia, l utilizzazione avviene mediante concessione o autorizzazione [ ]. L art. 2 cpv. 2 esplicita che lo sfruttamento in proprio delle acque pubbliche da parte dello Stato avviene tramite la propria azienda, ossia l AET. L art. 3 è di conseguenza anche modificato indicando al cpv. 1 le competenze del Gran Consiglio (concessioni per le derivazioni che superano i 500 l/s d acqua o per la produzione di energia elettrica se la potenza lorda media supera i 220 kw) e quelle del Consiglio di Stato (competenza residua negli altri casi, ossia per una potenza lorda media inferiore a 220 kw o l utilizzazione inferiore a 500 l/s d acqua). Come è precisato nel cpv. 2, il Gran Consiglio dovrà esprimersi formalmente qualora rinunciasse allo sfruttamento in proprio delle acque nei casi di sua competenza (cpv. 1). Corrispondenti attribuzioni spettano al Consiglio di Stato per le concessioni di sua competenza (cpv. 3). 4
5 All art. 16 si riprendono le disposizioni attuali dell art. 17 in tema di riscatti degli impianti. All art. 17 (ex art.18) si stabiliscono in modo chiaro le nuove disposizioni in materia di riversioni precisando come già illustrato precedentemente che: - alla scadenza lo Stato esercita il suo diritto di riversione (formula imperativa), - lo stato può rinunciare allo sfruttamento in proprio solo quando non vi ostino motivi di pubblica utilità, ovvero in generale quando non siano pregiudicati gli interessi cantonali; ciò presuppone in ogni caso una ponderazione degli interessi in gioco. La deroga deve rispettare le disposizioni del nuovo art. 18 (ex art. 16). All art. 18 si stabiliscono appunto le norme per il rilascio delle concessioni e il loro rinnovo precisando in particolare che: - cpv. 1: lo Stato può accordare la concessione per impianti esistenti con una potenza lorda media superiore a 1.5 MW solo a enti pubblici ticinesi (Cantone ed enti locali, in particolare i Comuni e anche gli enti autonomi di diritto comunale ex art. 193c LOC, purché siano interamente in mani pubbliche ticinesi) oppure a società con partecipazione interamente pubblica ticinese (Cantone ed enti locali), in cui il Cantone detenga la maggioranza assoluta della partecipazione. Questa disposizione è tesa a impedire che per eventuali nuovi grossi impianti esista la possibilità per aziende private o pubbliche non ticinesi di tornare a sfruttare le acque ticinesi. - cpv. 2: Questa disposizione, simile al cpv. 1, si riferisce a nuovi impianti e riprende esplicitamente due capisaldi della politica energetica cantonale. Essa va evidentemente letta in combinazione con i principi fondamentali degli art. 2 e 3 LUA, che prevedono in prima analisi l utilizzazione delle acque pubbliche mediante sfruttamento in proprio da parte dello Stato, e ciò tramite la propria azienda cantonale (AET). Il rilascio di nuove concessioni per impianti con una potenza lorda media superiore a 1.5 MW deve essere la logica conseguenza della rinuncia, motivata, dello Stato a sfruttare le acque in proprio, mediante decisione del Gran Consiglio. - cpv. 3: per nuovi impianti con una potenza lorda media superiore a 50 kw ma inferiore o uguale a 1.5 MW le concessioni possono essere rilasciate solo a enti pubblici ticinesi, a società con partecipazione maggioritaria pubblica ticinese (Cantone ed enti locali) oppure a società con partecipazione esclusiva degli utenti del comprensorio, che non prevedano una remunerazione del capitale investito e che destinino a enti pubblici ticinesi l'eventuale utile conseguito (come è il caso per la Cooperativa elettrica di Faido); per gli impianti con una potenza lorda media inferiore a 50 kw è determinante, come finora, l art. 24 LUA; - per impianti (nuovi o esistenti) con una potenza lorda media superiore a 1.5 MW è escluso il trasferimento di quote di partecipazione a privati durante la durata della concessione; - nell atto di concessione devono essere definite le modalità di produzione e di utilizzazione razionale della acque pubbliche in collaborazione con l AET, per evitare la creazione di poli di produzione alternativi; - il rilascio della concessione è subordinato al versamento di un indennità per la rinuncia alla riversione degli impianti, che dev essere naturalmente proporzionata; - La Commissione ha scelto di fissare il limite tra piccoli e grandi impianti a 1.5 MW di potenza lorda media. Al riguardo va anche precisato che la potenza lorda media è stata preferita alla potenza installata in quanto il primo valore è calcolato scientificamente dal 5
6 Cantone tenendo conto del salto dell acqua e di altri criteri quali afflussi e deflussi (v. in questo senso gli artt. 2 segg. Ordinanza sul calcolo del canone per i diritti d acqua, ODA, RS ). Si precisa che la concessione per impianti nuovi o esistenti si riferisce ovviamente all utilizzazione delle acque pubbliche, sfruttate appunto tramite impianti. La Commissione speciale energia propone di utilizzare i termini di impianti nuovi e impianti esistenti per facilitare la comprensione in relazione al tipo di sfruttamento. La nozione di sfruttamento delle acque rimane peraltro decisiva per determinare il capoverso applicabile (1 o 2). In sostanza, se un impianto dovesse essere modificato, ma le acque utilizzate sono le medesime, esso viene considerato come impianto esistente (vedi caso della diga del Luzzone, che è stata innalzata, senza tuttavia prelevare più acqua o acque diverse da quelle oggetto della concessione); al contrario, un impianto che dovesse riguardare un maggior quantitativo d acqua o acque diverse (come può essere il caso per progetti di pompaggio, dove l acqua è prelevata altrove, come nel caso discusso in relazione all impianto della Verzasca) deve essere oggetto, siccome nuovo impianto, di una nuova concessione. Pur richiamandosi al principio generale dell art. 2 LUA, il nuovo art. 18a LUA tiene conto delle ovvie esigenze dettate dal diritto federale, concernenti da un lato (lett. a), le concessioni rilasciate a enti o società a cui partecipano imprese di trasporto e di comunicazione che beneficiano del diritto di espropriazione delle acque sancito dal diritto federale (art. 12 segg. LUFI), come ad esempio il caso del Ritom, dall altro concessioni rilasciate in relazione ad impianti per lo sfruttamento di acque di più Cantoni (art. 6 LUFI), come è il caso, ad esempio, per il Lucendro. In questo caso, dopo il riscatto la nuova concessione potrebbe quindi essere rilasciata ad una società mista, costituita con il Canton Uri o con l'ente o la società designati da quest'ultimo, in cui le quote dipenderebbero dalle proporzione tra acqua ticinese e acqua urana. Anche in questo caso la concessione non verrebbe rilasciata ad una società di soli enti pubblici ticinesi né il Cantone non potrebbe pretendere di detenere la maggioranza. Il novero dei beneficiari non può peraltro essere limitato ad enti pubblici perché non è certo possibile condizionare in maniera vincolante la libertà di scelta del Canton Uri. Si tratterebbe di un'inammissibile ingerenza nella sua sovranità. Anche l art. 24 LUA è stato modificato per permettere di eliminare alcune difficoltà interpretative in casi particolari di utilizzazione delle acque, di per sé rilevanti e meritevoli di essere assoggettati ad autorizzazione statale, ma non contemplati nell'elenco esaustivo dell'art. 24. Trattasi ad esempio dell'utilizzazione delle acque per il lavaggio di inerti o per sfruttarne il calore. La presente revisione della LUA offre infine la possibilità di aggiornare la terminologia: in questo senso il termine, ormai desueto e fors anche improprio, di derivazioni viene sostituito con utilizzazione delle acque pubbliche. Questa modifica formale interessa gli art. 2 (cpv. 1), 3 (cpv. 1), 24 e 29 (cpv. 2) LUA. 6. VALUTAZIONE POLITICA DELLE NUOVE PROPOSTE Le nuove proposte relative alle riversioni della Calcaccia e della Morobbia e alle modifica della LUA rappresentano anzitutto uno sbocco positivo all annosa vertenza permettendo finalmente di dare una risposta alle istanze dei due comuni. 6
7 Ma al tempo stesso, in particolare per quanto concerne le modifiche della LUA, permettono: a) di salvaguardare i principi della politica di riversione specie di grandi impianti le cui concessioni verranno a scadenza a partire dal 2024, b) di garantire in futuro la gestione esclusivamente ticinese dell importante risorsa cantonale delle acque, c) di inaugurare una politica di collaborazione fra il Cantone, tramite l AET, e i comuni ticinesi in materia di produzione di energia elettrica e di utilizzazione razionale della acque. Fatto importante nel quadro della liberalizzazione del mercato elettrico, d) di creare le basi per una politica attiva del Cantone in materia energetica. Nelle proposte avanzate resta aperta la questione a sapere se le nuove disposizioni previste all art. 18 (nuovo) che escludono nel caso di concessioni per nuovi grandi impianti la partecipazione di enti pubblici non ticinesi o di privati alla realizzazione degli stessi possano rappresentare un handicap per lo sviluppo dello sfruttamento efficiente delle acque. Aspetto che potrebbe sollevare interrogativi in quanto alle possibilità degli enti pubblici ticinesi di finanziare le future opere, ad esempio quelle realizzate con il pompaggio delle acque di impianti già esistenti. Siccome il problema non sembra essere di particolare attualità si invita il Consiglio di Stato nel caso di un progetto concreto a rivalutare la situazione proponendo se del caso una modifica del citato articolo che apra la partecipazione almeno a enti pubblici svizzeri. 7. CONCLUSIONI Concludendo invitiamo il lodevole Gran Consiglio ad approvare le proposte di modifica della LUA presentate in questo rapporto e nell annesso disegno di legge. Per la Commissione speciale energia: Werner Carobbio, Giacomo Garzoli e Fabio Regazzi, relatori Badasci - Dadò - De Rosa - Dominé - Lepori - Mellini - Pantani - Peduzzi - Pestoni - Solcà - Stojanovic - Weber 7
8 Disegno di LEGGE sull utilizzazione delle acque del 7 ottobre 2002; modifica Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino - visto il messaggio 19 dicembre 2007 n del Consiglio di Stato; - visto il rapporto 5 ottobre 2010 n R della Commissione speciale energia, d e c r e t a : I. La Legge sull utilizzazione delle acque del 7 ottobre 2002 è modificata come segue: Titolo II Capitolo I Principio Sfruttamento in proprio, concessione e autorizzazione Art. 2 1 L utilizzazione delle acque pubbliche avviene mediante sfruttamento in proprio da parte dello Stato. In caso di rinuncia, l utilizzazione avviene mediante concessione o autorizzazione secondo le norme della presente legge. 2 Lo sfruttamento in proprio da parte dello Stato avviene tramite l Azienda elettrica ticinese (AET). 3 Lo Stato esercita la vigilanza secondo le modalità stabilite dal regolamento. Art. 3 1 Sono rilasciate dal Gran Consiglio, con decreto legislativo di carattere obbligatorio generale: a) le concessioni per l utilizzazione delle acque pubbliche che superano i 500 l/s d acqua; b) le concessioni per la produzione di energia elettrica, se la potenza lorda media supera i 220 kw. 2 La rinuncia allo sfruttamento in proprio delle acque di cui al cpv. 1 è di competenza del Gran Consiglio. 3 Negli altri casi le relative competenze sono del Consiglio di Stato. 8
9 Riscatto Art Al momento del rilascio della concessione lo Stato può riservarsi il diritto di riscatto, conformemente all art. 63 LUFI. 2 Il riscatto può essere esercitato solo quando sono trascorsi i due terzi della durata della concessione. Esso deve essere notificato con almeno 5 anni di anticipo. Riversione Art Alla scadenza della concessione lo Stato esercita il suo diritto di riversione conformemente all art. 67 LUFI. 2 Lo Stato può rinunciare allo sfruttamento in proprio solo quando non vi ostino motivi di pubblica utilità, in generale quando non siano pregiudicati gli interessi cantonali. In questo caso, è applicabile l art. 18. Concessioni per impianti esistenti e per nuovi impianti Art Lo Stato può accordare la concessione per impianti esistenti con una potenza lorda media superiore a 1.5 MW solo a: a) enti pubblici ticinesi oppure a b) società con partecipazione interamente pubblica ticinese (Cantone ed enti locali), in cui il Cantone detenga la maggioranza assoluta della partecipazione; durante il periodo della concessione è escluso il trasferimento di quote di partecipazione a terzi che non rientrano nel campo di applicazione del presente capoverso. 2 Lo Stato può accordare la concessione per nuovi impianti con una potenza lorda media superiore a 1.5 MW solo a società con partecipazione interamente pubblica ticinese (Cantone ed enti locali), in cui il Cantone detenga la maggioranza assoluta della partecipazione; durante il periodo della concessione è escluso il trasferimento di quote di partecipazione a terzi che non rientrano nel campo di applicazione del presente capoverso. 3 Concessioni per impianti, esistenti e nuovi, con una potenza lorda media compresa tra 50 kw e 1.5 MW possono essere rilasciate solo a: a) enti pubblici ticinesi, b) società con partecipazione maggioritaria pubblica ticinese (Cantone ed enti locali) oppure a c) società con partecipazione esclusiva degli utenti del comprensorio, che non prevedano una remunerazione del capitale investito e che destinino a enti pubblici ticinesi l'eventuale utile conseguito. 4 L atto di concessione definisce le modalità di produzione per un uso razionale e una valorizzazione delle acque pubbliche, da realizzarsi in stretta collaborazione con AET, per evitare la creazione di poli di produzione alternativi. 5 Dieci anni prima della scadenza della concessione, il concessionario deve manifestare l intenzione di chiedere il rinnovo della concessione. L autorità concedente deve esprimersi entro due anni sulla volontà di accordare la concessione e sulle condizioni generali della stessa. 9
10 6 Il rilascio della concessione è subordinato al versamento da parte del concessionario a favore dello Stato di un indennità per la rinuncia alla riversione degli impianti. Concessioni per impianti che interessano la Confederazione e altri Cantoni Art. 18a Rimangono riservate regolamentazioni particolari se: a) la concessione viene rilasciata a enti o società a cui partecipano imprese di trasporto e di comunicazione che beneficiano del diritto di appropriazione delle acque per scopi della Confederazione sancito dal diritto federale; b) la concessione viene rilasciata in relazione ad impianti per lo sfruttamento di acque di più Cantoni. Competenza Art. 24 L utilizzazione delle acque pubbliche, che non avviene mediante sfruttamento in proprio da parte dello Stato, destinate al raffreddamento o al riscaldamento, alla pescicoltura, all alimentazione di acquedotti pubblici o privati, alla produzione di energia elettrica con impianti di piccola potenza (inferiori a 50 kw di potenza lorda media), all irrigazione, per il funzionamento di mulini o per altre utilizzazioni simili, è soggetta ad autorizzazione del Dipartimento competente. Art. 29 cpv. 2 2 I canoni per questa utilizzazione delle acque pubbliche sono commisurati in funzione dello scopo e del quantitativo di acqua prelevato, ritenuto un minimo di fr e un massimo annuo di fr per prelievi fino a 5 l/s, e un minimo di fr e un massimo di fr per ogni l/s in più. II. Trascorsi i termini per l esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato ne determina l'entrata in vigore. 10
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