Cartesio e la libertà di stabilimento delle persone giuridiche
|
|
- Carla Rocchi
- 4 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Tribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama Cartesio e la libertà di stabilimento delle persone giuridiche 02 Luglio 2008 Michele Giannino Introduzione Il caso Cartesio attualmente in esame presso la Corte di Giustizia potrebbe segnare un importante passaggio verso la piena attuazione della libertà di stabilimento delle società comunitarie. L Avvocato Generale Poiares Maduro nelle sue recenti conclusioni ha riconosciuto che una società regolarmente costituita in uno stato membro ha il diritto di trasferire la propria sede operativa in un altro stato membro (Conclusioni dell AG Poiares Maduro, 22 maggio 2008, causa C-210/96, Cartesio). Se tali conclusioni verranno accolte dai giudici di Lussemburgo sarà sancito l importante principio per cui il diritto comunitario vieta ad uno stato membro di impedire ad una società di diritto nazionale di spostare la sede operativa all estero. La contrastata attuazione della libertà di stabilimento delle persone giuridiche In virtù del combinato disposto degli articoli 42 e 48 CE alle società costituite secondo la legge nazionale di uno degli stati membri e connesse con l ordinamento comunitario da uno dei criteri di collegamento previsti dall articolo 48 CE è riconosciuta la libertà di Tuttavia, in un primo momento, alla libertà di stabilimento delle società è stata data interpretazione e attuazione in misura decisamente più limitata di quanto sia avvenuto per la corrispondente libertà di stabilimento riconosciuta alle persone fisiche dall articolo 42 CE. L esistenza stessa di una società dipende dalla legge nazionale dello stato di costituzione ed è questo il maggior ostacolo che si frappone alla piena attuazione della libertà di stabilimento delle società. Affinché una società, regolarmente costituita nello stato di origine, possa liberamente esercitare la libertà di stabilimento è necessario che sia riconosciuta anche dalle autorità dello stato di In assenza di tale riconoscimento la società migrante non potrebbe godere nello stato ospite della personalità giuridica e quindi del beneficio della responsabilità limitata. Ma le norme di diritto internazionale privato degli stati membri non prevedono criteri di collegamento uniformi per determinare la nazionalità di una società e quindi quale sia la legge regolatrice delle società. Alcuni stati hanno adottato il più flessibile e liberale criterio dell incorporazione in virtù del quale la lex societatis è identificata nella legge nazionale del luogo di costituzione della società. Ma, altri prevedono il più rigido e protettivo criterio della sede reale, secondo il quale la lex societatis è la legge del luogo dove la società ha posto la sede effettiva. Tale criterio generalmente richiede che la sede effettiva della società coincida con il luogo di costituzione. Una società costituita in uno stato che adotta il criterio della sede reale non potrebbe trasferire la sede all estero senza correre il rischio dell estinzione. La libertà di stabilimento, a sua volta, può essere esercitata secondo due diverse modalità: la libertà di stabilimento primario e la libertà di stabilimento secondario. La prima comprende il diritto della società di scegliere lo stato dove porre la sede. La seconda riconosce alla società il diritto di aprire in uno stato
2 membro diverso da quello dello stabilimento primario un agenzia ovvero una filiale o succursale. Delle due, la libertà di stabilimento secondario è quella decisamente meno controversa nella giurisprudenza comunitaria. I giudici comunitari hanno considerato la libertà di stabilimento secondario con un certo favore, in modo particolare con riferimento alla circolazione infracomunitaria delle pseudo-foreign companies. Una pseudo-foreign company è una società costituita dai soci in un determinato stato membro al solo scopo di beneficiare del diritto nazionale di quello stato considerato più vantaggioso di quello dello stato dove la società eserciterà interamente la propria attività. Come si diceva la Corte di Giustizia ha riconosciuto la piena legittimità di tale fattispecie in quanto espressione della libertà di Tale orientamento è stato per la prima volta espresso nel celeberrimo caso Centros (Corte di Giustizia CE, 9 marzo 1999, causa C-212/97, Centros c Ehrvers-og Selkskabsstyrelsen). La costituzione di una società di diritto inglese da parte di alcuni cittadini danesi, seguita dall apertura di una succursale in Danimarca dove la società svolge la parte essenziale dell attività economica non costituisce un tentativo da parte dei soci fondatori di sottrarsi al più severo diritto societario danese, ma un esercizio della libertà di Si tratta, quindi, di una condotta pienamente legittima. Lo stato membro ospite non potrà vietare tout court lo stabilimento secondario della società nel proprio territorio. Invece questo può adottare misure restrittive per evitare le condotta fraudolente dei suoi cittadini, i quali avvalendosi delle libertà riconosciute dal diritto comunitario potrebbero così sottrarsi all applicazione della legge nazionale. Anche il caso Inspire Art guarda con malcelato favore alle psuedo-foreign companies (Corte di Giustizia CE, 30 settembre 2003, causa C-167/01, Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam c Inspire Art). Anche qui come in Centros, era stata costituita una società di diritto inglese la quale operava quasi unicamente nel territorio olandese. La Corte ha vietato alle autorità olandesi di applicare alla società di diritto inglese la più severa legislazione societaria nazionale in materia di capitale sociale minimo e informazione societaria. In questo modo la Corte ha decisamente limitato le possibilità dello stato membro ospite di applicare il proprio diritto societario nazionale a tali enti. Per contro l orientamento tradizionale dei giudici comunitario riguardante la libertà di stabilimento primario è meno favorevole alla circolazione delle società. Nel noto caso Daily Mail (Corte di Giustizia CE, 27 settembre 1988, C-81/87, The Queen c Daily Mail e General Trust) la Corte di Giustizia ha sancito che agli stati membri spetta la competenza esclusiva per determinare le condizioni in base alle quali una società di diritto nazionale può trasferire la sede in altro stato membro. La libertà di stabilimento primario non può essere quindi interpretata nel senso che attribuisce alle società il diritto di trasferire la sede all estero. Nel caso Überseering (Corte di Giustizia CE 5 novembre 2002, causa C-208/00 Überseering c Nordic Construction Company Baumgarten) la corte ha affrontato il caso di una società di diritto nazionale olandese, la sede effettiva della quale era stata trasferita in Germania a seguito dell acquisito del capitale della società da parte di due cittadini tedeschi. I giudici comunitari hanno stabilito che la società, nonostante il trasferimento della sede in Germania, avesse in questo stato capacità giuridica e capacità di stare in giudizio. Nonostante le apparenze, Überseering non costituisce un revirement di quanto la Corte ha deciso in Daily Mail. Infatti, è stato precisato che Daily Mail riguarda un caso in cui una società esercita la libertà di stabilimento primario al fine di emigrare, trasferendo la sede in altro stato membro. Ma lo stato di origine ha competenza esclusiva per stabilire le condizioni che una società di diritto nazionale deve osservare al fine di trasferire la sede all estero senza essere assoggettata a scioglimento e procedura di liquidazione.
3 Invece in Überseering ai giudici comunitari si è presentato un caso in cui una società esercita la libertà di stabilimento primario al fine di immigrare, cioè quando una società costituita all estero si avvale della libertà di stabilimento con lo scopo di trasferire la sede in altro stato membro. Questo situazione è invece regolata dal diritto comunitario. Si deve quindi attendere la successiva sentenza Sevic per vedere il superamento della distinzione tra libertà di stabilimento primario quando esercitata al fine di emigrare e quando al fine di immigrare.(corte di Giustizia CE, 13 dicembre 2005, causa 411/03 SEVIC Systems). In questo caso la Corte di Giustizia ha stabilito che uno stato membro non può legittimamente, secondo il diritto comunitario, vietare una fusione transfrontalieria tra una società di diritto nazionale e una società costituita in un altro membro. Una fusione transfrontalieria è disciplinata dal diritto comunitario essendo una modalità di esercizio della libertà di La sentenza segna un passo importante verso la piena realizzazione della libertà di stabilimento primario in quanto sancisce che la libertà di stabilimento si applica alle operazioni di fusioni transfrontaliere. Più precisamente, il diritto comunitario sembra applicarsi a tutte le fusioni tra società costituite in diversi stati membri, a prescindere se l operazione di fusione è attuata mediante l incorporazione della società straniera nella società nazionale ovvero se è la società nazionale ad essere incorporata in una società straniera. Com è stato correttamente spiegato dall AG Mengozzi nelle sue conclusioni, la decisione delle autorità nazionale di vietare una fusione transfrontalieria limita in primo luogo il diritto delle società nazionale di esercitare il diritto di stabilimento in uscita mediante la fusione con società costituite nello Stato membro nel quale le società di diritto nazionale intendono intraprendere o espandere un attività economica. Tale decisione negativa limita parimenti la facoltà delle società costituite in altri Stati membri di esercitare la libertà di stabilimento in entrata mediante la fusione con una società di diritto nazionale allo scopo di svolgere un attività economica nello stato membro che si è opposto alla fusione. In breve l importanza della sentenza Sevic consiste nel fatto che per la prima volta la libertà di stabilimento primario è stata interpretata nel senso di comprendere non solo il diritto di una società costituita in uno stato membro di immigrare in un altro stato membro; ma anche, e contrariamente a quanto già deciso in Daily Mail, il diritto della società di diritto nazionale di uno stato membro di emigrare in un altro stato membro.. Giova anche brevemente accennare ad alcuni strumenti adottati dal legislatore comunitario nel senso di favorire la circolazione delle società, anche attraverso il trasferimento della sede all estero. Tra questi, la Societas Europea (Regolamento CE n. 2157/2001), la decima direttiva CE di diritto societario sulle fusioni transfrontaliere (Direttiva n. 2005/56 CE) e la proposta quattordicesima direttiva CE di diritto societario sul trasferimento della sede in altro stato membro. Il caso Cartesio Cartesio, una società di persone di diritto ungherese decideva di trasferire la sede operativa dall Ungheria in Italia. Al tempo stesso intendeva mantenere la sede legale in Ungheria affinché il diritto societario ungherese continuasse ad essere la legge nazionale regolatrice della società Cartesio. Il tribunale commerciale del luogo dell ufficio del registro delle imprese dove la società Cartesio è stata costituita si rifiutava di iscrivere nel registro la decisione di trasferimento della sede. L Ungheria adotta la real seat doctrine al fine di stabilire quale sia la lex societatis che regola la costituzione e il funzionamento di una società. La real seat doctrine richiede che la sede legale della società coincida con la sede effettiva. Una società di diritto ungherese non può quindi trasferire la sede
4 all estero in quanto il trasferimento comporterebbe l estinzione della società. Si deve quindi prima provvedere allo scioglimento e liquidazione della società e quindi ricostituire la medesima secondo la legge dello stato dove si intende trasferire la sede. Il giudice di secondo grado, davanti al quale la sentenza sopra descritta era stata appellata, ha richiesto l intervento della Corte di Giustizia ex art. 234 CE al fine di chiarire se la decisione di non iscrivere la delibera fosse compatibile con il diritto comunitario, e in particolare con la libertà di stabilimento riconosciuta alle società. Secondo l AG la legge ungherese contestata discrimina tra il trasferimento della sede effettiva all interno del territorio nazionale, consentito, e il trasferimento all estero, invece precluso in quanto sarebbe causa di scioglimento della società, con la conseguenza che il trasferimento avrebbe come effetto l estinzione della società. Per questi motivi l AG ritiene che la normativa in oggetto costituisca una restrizione della libertà di L AG propende quindi per l interpretazione estensiva della libertà di stabilimento primario delle società. Le conclusioni dell AG in Cartesio si collocano di pieno diritto nel recente orientamento delle corti comunitarie favorevole alla piena realizzazione della libertà di circolazione delle società nel mercato unico che si è già manifestato nelle sentenze Centros, Uberseering, Inspire Art e Sevic. Richiamandosi alle precedenti sentenze, e in particolare al caso Sevic, l AG chiarisce che la libertà di stabilimento deve essere intesa nel senso che questa comprende qualsiasi movimento infracomunitario delle società costituite conformemente al diritto nazionale di uno stato membro e connesse alla Comunità secondo i criteri previsti dall articolo 48 CE. Non quindi più necessario distinguere tra la libertà di stabilimento esercitata da una società al fine di emigrare e la libertà di stabilimento esercitata da una società al fine di immigrare per delimitare l ambito di applicazione della libertà di Una norma nazionale che limita l ingresso di una società costituita in altro stato membro appare incompatibile con il diritto comunitario nella stessa misura in cui lo è una norma che vieta l uscita delle società di diritto nazionale. La nouvelle vague della giurisprudenza comunitaria, della quale Cartesio ne costituisce il più recente episodio segna l abbandono, forse definitivo della risalente dottrina Daily Mail e dell idea che ne costituiva il fondamento giuridico; e cioè, essendo le società creazione dell ordinamento giuridico di costituzione, gli stati membri hanno competenza esclusiva per determinare le condizioni per la costituzione ed estinzione delle società, a prescindere degli effetti, anche restrittivi, che le normative nazionali possono avere sull esercizio della libertà di Con questo non si intende obbligare gli stati membri a scegliere il criterio della sede reale piuttosto che quello dell incorporazione al fine di determinare la nazionalità della società. È invece necessario che gli stati membri considerino gli effetti che il diritto societario nazionale può avere sul principio di diritto comunitario della libertà di A tal fine, l AG osserva che la fruizione della libertà di stabilimento delle società richiede il mutuo riconoscimento e cooperazione internazionale. Ne discende che, secondo l attuale stato di evoluzione del diritto comunitario gli stati membri non hanno più il potere assoluto di determinare la vita e la morte delle società di diritto nazionale; ma devono considerare gli effetti che le loro scelte sul piano del diritto nazionale possono avere sul diritto comunitario. Inoltre, il divieto assoluto di trasferimento della sede operativa è discutibile anche per ragioni di carattere pratico. La libertà di trasferire la sede in altro stato è di rilevante importanza, in particolare per le piccole e medie imprese come la società Cartesio. Il trasferimento della sede è un efficiente strumento per poter iniziale un attività economica in un altro stato senza dover necessariamente passare per la costosa e
5 complessa procedura di scioglimento della società e di ricostituzione di una nuova società nello stato di Si deve peraltro rilevare come la libertà di stabilimento riconosciuta alle società non è assoluta. Il diritto comunitario non impedisce di certo agli stati membri l adozione di misure restrittive per impedire l esercizio della libertà di stabilimento possa pregiudicare determinati interessi tutelati dalle norme nazionali. Secondo il consolidato indirizzo dei giudici comunitari tali misure nazionali restrittive possono essere giustificate dal diritto comunitario se previste a tutela di ragioni imperative di interesse generale pubblico e se conformi al principio di proporzionalità. Nel rispetto di tali requisiti, uno stato membro può stabilire alcune condizioni l osservanza delle quali è necessaria affinchè una società di diritto nazionale possa trasferire la sede amministrativa all estero. Come già affermato dalla Corte in Sevic ciò che è sicuramente vietato dal diritto comunitario è una restrizione assoluta e incondizionata della libertà di Il divieto assoluto di trasferimento delle sede all estero previsto dalla legge ungherese contestata non può essere giustificato dal diritto comunitario secondo quanto sopra esposto. Infatti il governo ungherese non ha indicato nessuna ragione imperativa di interesse generale a giustificazione del divieto assoluto di trasferimento. La misura restrittiva, così come congegnata, ha come solo effetto quello che le società di diritto nazionale non possono trasferire la sede operative all estero senza che il trasferimento stesso costituisca causa di scioglimento della società. Di qui la conclusione dell AG, secondo il divieto assoluto del trasferimento della sede operativa di una società previsto dalle legge dello stato di costituzione in un altro stato membro viola gli art. 43 e 48 CE. Ora non rimane che attendere la sentenza della Corte per vedere confermato l attuale indirizzo interpretativo in materia della libertà di stabilimento delle società. Introduzione Il caso Cartesio attualmente in esame presso la Corte di Giustizia potrebbe segnare un importante passaggio verso la piena attuazione della libertà di stabilimento delle società comunitarie. L Avvocato Generale Poiares Maduro nelle sue recenti conclusioni ha riconosciuto che una società regolarmente costituita in uno stato membro ha il diritto di trasferire la propria sede operativa in un altro stato membro (Conclusioni dell AG Poiares Maduro, 22 maggio 2008, causa C-210/96, Cartesio). Se tali conclusioni verranno accolte dai giudici di Lussemburgo sarà sancito l importante principio per cui il diritto comunitario vieta ad uno stato membro di impedire ad una società di diritto nazionale di spostare la sede operativa all estero. La contrastata attuazione della libertà di stabilimento delle persone giuridiche In virtù del combinato disposto degli articoli 42 e 48 CE alle società costituite secondo la legge nazionale di uno degli stati membri e connesse con l ordinamento comunitario da uno dei criteri di collegamento previsti dall articolo 48 CE è riconosciuta la libertà di Tuttavia, in un primo momento, alla libertà di stabilimento delle società è stata data interpretazione e attuazione in misura decisamente più limitata di quanto sia avvenuto per la corrispondente libertà di stabilimento riconosciuta alle persone fisiche dall articolo 42 CE. L esistenza stessa di una società dipende dalla legge nazionale dello stato di costituzione ed è questo il maggior ostacolo che si frappone alla piena attuazione della libertà di stabilimento delle società. Affinché una società, regolarmente costituita nello stato di origine, possa liberamente esercitare la libertà di stabilimento è necessario che sia riconosciuta anche dalle autorità dello stato di In assenza di tale riconoscimento la società migrante non potrebbe godere nello stato ospite della personalità giuridica e
6 quindi del beneficio della responsabilità limitata. Ma le norme di diritto internazionale privato degli stati membri non prevedono criteri di collegamento uniformi per determinare la nazionalità di una società e quindi quale sia la legge regolatrice delle società. Alcuni stati hanno adottato il più flessibile e liberale criterio dell incorporazione in virtù del quale la lex societatis è identificata nella legge nazionale del luogo di costituzione della società. Ma, altri prevedono il più rigido e protettivo criterio della sede reale, secondo il quale la lex societatis è la legge del luogo dove la società ha posto la sede effettiva. Tale criterio generalmente richiede che la sede effettiva della società coincida con il luogo di costituzione. Una società costituita in uno stato che adotta il criterio della sede reale non potrebbe trasferire la sede all estero senza correre il rischio dell estinzione. La libertà di stabilimento, a sua volta, può essere esercitata secondo due diverse modalità: la libertà di stabilimento primario e la libertà di stabilimento secondario. La prima comprende il diritto della società di scegliere lo stato dove porre la sede. La seconda riconosce alla società il diritto di aprire in uno stato membro diverso da quello dello stabilimento primario un agenzia ovvero una filiale o succursale. Delle due, la libertà di stabilimento secondario è quella decisamente meno controversa nella giurisprudenza comunitaria. I giudici comunitari hanno considerato la libertà di stabilimento secondario con un certo favore, in modo particolare con riferimento alla circolazione infracomunitaria delle pseudo-foreign companies. Una pseudo-foreign company è una società costituita dai soci in un determinato stato membro al solo scopo di beneficiare del diritto nazionale di quello stato considerato più vantaggioso di quello dello stato dove la società eserciterà interamente la propria attività. Come si diceva la Corte di Giustizia ha riconosciuto la piena legittimità di tale fattispecie in quanto espressione della libertà di Tale orientamento è stato per la prima volta espresso nel celeberrimo caso Centros (Corte di Giustizia CE, 9 marzo 1999, causa C-212/97, Centros c Ehrvers-og Selkskabsstyrelsen). La costituzione di una società di diritto inglese da parte di alcuni cittadini danesi, seguita dall apertura di una succursale in Danimarca dove la società svolge la parte essenziale dell attività economica non costituisce un tentativo da parte dei soci fondatori di sottrarsi al più severo diritto societario danese, ma un esercizio della libertà di Si tratta, quindi, di una condotta pienamente legittima. Lo stato membro ospite non potrà vietare tout court lo stabilimento secondario della società nel proprio territorio. Invece questo può adottare misure restrittive per evitare le condotta fraudolente dei suoi cittadini, i quali avvalendosi delle libertà riconosciute dal diritto comunitario potrebbero così sottrarsi all applicazione della legge nazionale. Anche il caso Inspire Art guarda con malcelato favore alle psuedo-foreign companies (Corte di Giustizia CE, 30 settembre 2003, causa C-167/01, Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam c Inspire Art). Anche qui come in Centros, era stata costituita una società di diritto inglese la quale operava quasi unicamente nel territorio olandese. La Corte ha vietato alle autorità olandesi di applicare alla società di diritto inglese la più severa legislazione societaria nazionale in materia di capitale sociale minimo e informazione societaria. In questo modo la Corte ha decisamente limitato le possibilità dello stato membro ospite di applicare il proprio diritto societario nazionale a tali enti. Per contro l orientamento tradizionale dei giudici comunitario riguardante la libertà di stabilimento primario è meno favorevole alla circolazione delle società. Nel noto caso Daily Mail (Corte di Giustizia CE, 27 settembre 1988, C-81/87, The Queen c Daily Mail e General Trust) la Corte di Giustizia ha sancito che agli stati membri spetta la competenza esclusiva per determinare le condizioni in base alle quali una società di diritto nazionale può trasferire la sede in altro stato membro. La libertà di stabilimento primario non può essere quindi interpretata nel senso che attribuisce alle società il diritto di trasferire la sede
7 all estero. Nel caso Überseering (Corte di Giustizia CE 5 novembre 2002, causa C-208/00 Überseering c Nordic Construction Company Baumgarten) la corte ha affrontato il caso di una società di diritto nazionale olandese, la sede effettiva della quale era stata trasferita in Germania a seguito dell acquisito del capitale della società da parte di due cittadini tedeschi. I giudici comunitari hanno stabilito che la società, nonostante il trasferimento della sede in Germania, avesse in questo stato capacità giuridica e capacità di stare in giudizio. Nonostante le apparenze, Überseering non costituisce un revirement di quanto la Corte ha deciso in Daily Mail. Infatti, è stato precisato che Daily Mail riguarda un caso in cui una società esercita la libertà di stabilimento primario al fine di emigrare, trasferendo la sede in altro stato membro. Ma lo stato di origine ha competenza esclusiva per stabilire le condizioni che una società di diritto nazionale deve osservare al fine di trasferire la sede all estero senza essere assoggettata a scioglimento e procedura di liquidazione. Invece in Überseering ai giudici comunitari si è presentato un caso in cui una società esercita la libertà di stabilimento primario al fine di immigrare, cioè quando una società costituita all estero si avvale della libertà di stabilimento con lo scopo di trasferire la sede in altro stato membro. Questo situazione è invece regolata dal diritto comunitario. Si deve quindi attendere la successiva sentenza Sevic per vedere il superamento della distinzione tra libertà di stabilimento primario quando esercitata al fine di emigrare e quando al fine di immigrare.(corte di Giustizia CE, 13 dicembre 2005, causa 411/03 SEVIC Systems). In questo caso la Corte di Giustizia ha stabilito che uno stato membro non può legittimamente, secondo il diritto comunitario, vietare una fusione transfrontalieria tra una società di diritto nazionale e una società costituita in un altro membro. Una fusione transfrontalieria è disciplinata dal diritto comunitario essendo una modalità di esercizio della libertà di La sentenza segna un passo importante verso la piena realizzazione della libertà di stabilimento primario in quanto sancisce che la libertà di stabilimento si applica alle operazioni di fusioni transfrontaliere. Più precisamente, il diritto comunitario sembra applicarsi a tutte le fusioni tra società costituite in diversi stati membri, a prescindere se l operazione di fusione è attuata mediante l incorporazione della società straniera nella società nazionale ovvero se è la società nazionale ad essere incorporata in una società straniera. Com è stato correttamente spiegato dall AG Mengozzi nelle sue conclusioni, la decisione delle autorità nazionale di vietare una fusione transfrontalieria limita in primo luogo il diritto delle società nazionale di esercitare il diritto di stabilimento in uscita mediante la fusione con società costituite nello Stato membro nel quale le società di diritto nazionale intendono intraprendere o espandere un attività economica. Tale decisione negativa limita parimenti la facoltà delle società costituite in altri Stati membri di esercitare la libertà di stabilimento in entrata mediante la fusione con una società di diritto nazionale allo scopo di svolgere un attività economica nello stato membro che si è opposto alla fusione. In breve l importanza della sentenza Sevic consiste nel fatto che per la prima volta la libertà di stabilimento primario è stata interpretata nel senso di comprendere non solo il diritto di una società costituita in uno stato membro di immigrare in un altro stato membro; ma anche, e contrariamente a quanto già deciso in Daily Mail, il diritto della società di diritto nazionale di uno stato membro di emigrare in un altro stato membro.. Giova anche brevemente accennare ad alcuni strumenti adottati dal legislatore comunitario nel senso di favorire la circolazione delle società, anche attraverso il trasferimento della sede all estero. Tra questi, la Societas Europea
8 (Regolamento CE n. 2157/2001), la decima direttiva CE di diritto societario sulle fusioni transfrontaliere (Direttiva n. 2005/56 CE) e la proposta quattordicesima direttiva CE di diritto societario sul trasferimento della sede in altro stato membro. Il caso Cartesio Cartesio, una società di persone di diritto ungherese decideva di trasferire la sede operativa dall Ungheria in Italia. Al tempo stesso intendeva mantenere la sede legale in Ungheria affinché il diritto societario ungherese continuasse ad essere la legge nazionale regolatrice della società Cartesio. Il tribunale commerciale del luogo dell ufficio del registro delle imprese dove la società Cartesio è stata costituita si rifiutava di iscrivere nel registro la decisione di trasferimento della sede. L Ungheria adotta la real seat doctrine al fine di stabilire quale sia la lex societatis che regola la costituzione e il funzionamento di una società. La real seat doctrine richiede che la sede legale della società coincida con la sede effettiva. Una società di diritto ungherese non può quindi trasferire la sede all estero in quanto il trasferimento comporterebbe l estinzione della società. Si deve quindi prima provvedere allo scioglimento e liquidazione della società e quindi ricostituire la medesima secondo la legge dello stato dove si intende trasferire la sede. Il giudice di secondo grado, davanti al quale la sentenza sopra descritta era stata appellata, ha richiesto l intervento della Corte di Giustizia ex art. 234 CE al fine di chiarire se la decisione di non iscrivere la delibera fosse compatibile con il diritto comunitario, e in particolare con la libertà di stabilimento riconosciuta alle società. Secondo l AG la legge ungherese contestata discrimina tra il trasferimento della sede effettiva all interno del territorio nazionale, consentito, e il trasferimento all estero, invece precluso in quanto sarebbe causa di scioglimento della società, con la conseguenza che il trasferimento avrebbe come effetto l estinzione della società. Per questi motivi l AG ritiene che la normativa in oggetto costituisca una restrizione della libertà di L AG propende quindi per l interpretazione estensiva della libertà di stabilimento primario delle società. Le conclusioni dell AG in Cartesio si collocano di pieno diritto nel recente orientamento delle corti comunitarie favorevole alla piena realizzazione della libertà di circolazione delle società nel mercato unico che si è già manifestato nelle sentenze Centros, Uberseering, Inspire Art e Sevic. Richiamandosi alle precedenti sentenze, e in particolare al caso Sevic, l AG chiarisce che la libertà di stabilimento deve essere intesa nel senso che questa comprende qualsiasi movimento infracomunitario delle società costituite conformemente al diritto nazionale di uno stato membro e connesse alla Comunità secondo i criteri previsti dall articolo 48 CE. Non quindi più necessario distinguere tra la libertà di stabilimento esercitata da una società al fine di emigrare e la libertà di stabilimento esercitata da una società al fine di immigrare per delimitare l ambito di applicazione della libertà di Una norma nazionale che limita l ingresso di una società costituita in altro stato membro appare incompatibile con il diritto comunitario nella stessa misura in cui lo è una norma che vieta l uscita delle società di diritto nazionale.
9 La nouvelle vague della giurisprudenza comunitaria, della quale Cartesio ne costituisce il più recente episodio segna l abbandono, forse definitivo della risalente dottrina Daily Mail e dell idea che ne costituiva il fondamento giuridico; e cioè, essendo le società creazione dell ordinamento giuridico di costituzione, gli stati membri hanno competenza esclusiva per determinare le condizioni per la costituzione ed estinzione delle società, a prescindere degli effetti, anche restrittivi, che le normative nazionali possono avere sull esercizio della libertà di Con questo non si intende obbligare gli stati membri a scegliere il criterio della sede reale piuttosto che quello dell incorporazione al fine di determinare la nazionalità della società. È invece necessario che gli stati membri considerino gli effetti che il diritto societario nazionale può avere sul principio di diritto comunitario della libertà di A tal fine, l AG osserva che la fruizione della libertà di stabilimento delle società richiede il mutuo riconoscimento e cooperazione internazionale. Ne discende che, secondo l attuale stato di evoluzione del diritto comunitario gli stati membri non hanno più il potere assoluto di determinare la vita e la morte delle società di diritto nazionale; ma devono considerare gli effetti che le loro scelte sul piano del diritto nazionale possono avere sul diritto comunitario. Inoltre, il divieto assoluto di trasferimento della sede operativa è discutibile anche per ragioni di carattere pratico. La libertà di trasferire la sede in altro stato è di rilevante importanza, in particolare per le piccole e medie imprese come la società Cartesio. Il trasferimento della sede è un efficiente strumento per poter iniziale un attività economica in un altro stato senza dover necessariamente passare per la costosa e complessa procedura di scioglimento della società e di ricostituzione di una nuova società nello stato di Si deve peraltro rilevare come la libertà di stabilimento riconosciuta alle società non è assoluta. Il diritto comunitario non impedisce di certo agli stati membri l adozione di misure restrittive per impedire l esercizio della libertà di stabilimento possa pregiudicare determinati interessi tutelati dalle norme nazionali. Secondo il consolidato indirizzo dei giudici comunitari tali misure nazionali restrittive possono essere giustificate dal diritto comunitario se previste a tutela di ragioni imperative di interesse generale pubblico e se conformi al principio di proporzionalità. Nel rispetto di tali requisiti, uno stato membro può stabilire alcune condizioni l osservanza delle quali è necessaria affinchè una società di diritto nazionale possa trasferire la sede amministrativa all estero. Come già affermato dalla Corte in Sevic ciò che è sicuramente vietato dal diritto comunitario è una restrizione assoluta e incondizionata della libertà di Il divieto assoluto di trasferimento delle sede all estero previsto dalla legge ungherese contestata non può essere giustificato dal diritto comunitario secondo quanto sopra esposto. Infatti il governo ungherese non ha indicato nessuna ragione imperativa di interesse generale a giustificazione del divieto assoluto di trasferimento. La misura restrittiva, così come congegnata, ha come solo effetto quello che le società di diritto nazionale non possono trasferire la sede operative all estero senza che il trasferimento stesso costituisca causa di scioglimento della società. Di qui la conclusione dell AG, secondo il divieto assoluto del trasferimento della sede operativa di una società previsto dalle legge dello stato di costituzione in un altro stato membro viola gli art. 43 e 48 CE. Ora non rimane che attendere la sentenza della Corte per vedere confermato l attuale indirizzo interpretativo in materia della libertà di stabilimento delle società.
10 TAG: Diritto comunitario, Diritto societario Avvertenza La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171- ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" ( con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione. Filodiritto(Filodiritto.com) un marchio di InFOROmatica S.r.l
Cartesio e la libertà di stabilimento delle persone giuridiche
Introduzione Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Cartesio e la libertà di stabilimento delle persone giuridiche 02 luglio 2008 Michele Giannino Il caso Cartesio attualmente in esame presso
DettagliStudi di settore, quadri sinottici su sanzioni
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Studi di settore, quadri sinottici su sanzioni 07 Gennaio 2012 Maurizio Villani STUDI DI SETTORE SANZIONI 100%
DettagliContratto di Stage e subordinazione
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Nota a: Sentenza del Tribunale di Novara, sezione lavoro, 29 maggio 2010 n. 60 03 Maggio 2011 Diego Venneri Da
DettagliTribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Lavoro - Corte Giustizia Unione Europea: la condotta di una persona che si candida per un posto di lavoro al solo
DettagliCorte di Giustizia UE: il sistema italiano di assegnazione di frequenze radiotelevisive è contrario al diritto comunitario
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Corte di Giustizia UE: il sistema italiano di assegnazione di frequenze radiotelevisive è contrario al diritto
DettagliSoci - Cassazione Civile: la Cassazione chiarisce il ristretto ambito applicativo dell articolo 2949 del codice civile
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Soci - Cassazione Civile: la Cassazione chiarisce il ristretto ambito applicativo dell articolo 2949 del codice
DettagliL attuazione della Direttiva 2005/60/CE (III Direttiva Antiriciclaggio)
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama L attuazione della Direttiva 2005/60/CE (III Direttiva Antiriciclaggio) 04 Febbraio 2007 Maurizio Arena E stata
DettagliLe associazioni nel diritto tedesco
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Le associazioni nel diritto tedesco 27 Luglio 2009 Armin Kapeller I Norme di carattere generale L associazione
DettagliRegimi derogatori ai criteri per la definizione della prevalenza di cui all articolo 2513 del codice civile
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Regimi derogatori ai criteri per la definizione della prevalenza di cui all articolo 2513 del codice civile 19
DettagliContratti tra consumatori e professionisti: l Italia recepisce la Direttiva Europea e modifica il Codice del Consumo
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Contratti tra consumatori e professionisti: l Italia recepisce la Direttiva Europea e modifica il Codice del Consumo
DettagliTribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge 212 del 2000. Cessione gratuita di beni alle ONLUS. Art. 13,
DettagliDURC Documento Unico di Regolarità Contributiva validità temporale -
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva validità temporale - Circolare del ministero del lavoro n. 35/2010
DettagliTribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Decreto fiscale n. 193 del 22/10/2016: anche la dichiarazione integrativa a favore del contribuente potrà essere
DettagliTribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Disposizioni attuative dell articolo 108, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
DettagliLa compensazione tra imposte e crediti maturati a seguito dell ammissione al gratuito patrocinio
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama La compensazione tra imposte e crediti maturati a seguito dell ammissione al gratuito patrocinio 16 Settembre
DettagliDisposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali 18 Marzo 2006 Filodiritto editore Articolo
DettagliModifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita delle sentenze di proscioglimento.
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita delle sentenze di proscioglimento. 22 Febbraio
DettagliAgenzia Entrate: Risoluzione sul regime fiscale del trust misto
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Agenzia Entrate: Risoluzione sul regime fiscale del trust misto 08 Marzo 2008 Filodiritto editore OGGETTO: Istanza
DettagliMisure contro gli atti persecutori
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Misure contro gli atti persecutori 20 Giugno 2008 Filodiritto editore Articolo 1 (Modifiche al codice penale).
DettagliDisposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza.
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza.
DettagliIl regime IVA delle prestazioni di formazione ed aggiornamento del personale dalla C.M alla R.M Parte II
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Il regime IVA delle prestazioni di formazione ed aggiornamento del personale dalla C.M. 36-2010 alla R.M. 44-2012.
DettagliModifiche al codice penale in materia di reati di opinione
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione 14 Marzo 2006 Filodiritto editore Articolo 1. 1. L
DettagliModalità di esecuzione delle visure catastali.
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Modalità di esecuzione delle visure catastali. 22 Ottobre 2006 Filodiritto editore IL DIRETTORE DELL AGENZIA Visto
DettagliCodice dell amministrazione digitale
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Codice dell amministrazione digitale Versione consolidata 01 Maggio 2006 Filodiritto editore [Versione consolidata
DettagliI diritti della bambina sulla carta
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama I diritti della bambina sulla carta 07 Novembre 2009 Margherita Marzario Abstract: A coronamento del testo soggiunge
DettagliAgenzia Entrate: imposta sulle successioni in caso di rappresentazione
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Agenzia Entrate: imposta sulle successioni in caso di rappresentazione 13 Febbraio 2010 Filodiritto editore OGGETTO:Consulenza
DettagliAgenzia Entrate: si paga il contributo nelle cause di opposizione all esecuzione ex art. 615 c.p.c. per sanzioni amministrative
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Agenzia Entrate: si paga il contributo nelle cause di opposizione all esecuzione ex art. 615 c.p.c. per sanzioni
DettagliGoverno: recepimento Direttiva e-commerce, maggiori tutele per i consumatori che acquistano online
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Governo: recepimento Direttiva e-commerce, maggiori tutele per i consumatori che acquistano online 20 Gennaio
DettagliPrivacy - Senato: la Commissione speciale per gli atti urgenti esaminerà lo schema di decreto legislativo per l adeguamento al GDPR
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Privacy - Senato: la Commissione speciale per gli atti urgenti esaminerà lo schema di decreto legislativo per
DettagliAmbiente: il TAR Lazio annulla il mancato riconoscimento di un sistema autonomo di restituzione degli imballaggi terziari
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Ambiente: il TAR Lazio annulla il mancato riconoscimento di un sistema autonomo di restituzione degli imballaggi
DettagliImpugnazione della risoluzione del rapporto di lavoro
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Impugnazione della risoluzione del rapporto di lavoro 22 Ottobre 2011 Salvatore Camonita L impugnazione consiste
DettagliDisposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati 12 Febbraio 2006 Filodiritto editore TITOLO
DettagliTribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Assegnazione e rilascio delle quote di CO2 per il periodo 2005-2007 ai sensi di quanto stabilito dall articolo
DettagliTribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Regolamento recante disposizioni modificative del capo IV del regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, concernente
DettagliMaternità: più tutele per le iscritte alla gestione separata
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Maternità: più tutele per le iscritte alla gestione separata Collaboratori sempre più simili ai subordinati 07
DettagliEnte no profit: indeducibili i canoni di leasing qualora non siano rispettate le finalità proprie dell Ente
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Ente no profit: indeducibili i canoni di leasing qualora non siano rispettate le finalità proprie dell Ente 19
DettagliParticolarità dei contratti locatizi in Francia
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Particolarità dei contratti locatizi in Francia Il diritto d ingresso 08 Luglio 2011 Daniele Lupi Abstract: L
DettagliBrevi appunti sulle modifiche alla disciplina della ristrutturazione dei debiti
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Brevi appunti sulle modifiche alla disciplina della ristrutturazione dei debiti Le modifiche all articolo 182bis
DettagliAttuazione delle sinergie operative tra Comuni e Amministrazione Finanziaria nella lotta all evasione fiscale
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Attuazione delle sinergie operative tra Comuni e Amministrazione Finanziaria nella lotta all evasione fiscale
DettagliImpianti fotovoltaici: rendita catastale con stima diretta e necessità di effettivo sopralluogo
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Impianti fotovoltaici: rendita catastale con stima diretta e necessità di effettivo sopralluogo 17 Ottobre 2014
DettagliNuova applicazione della Corte di Giustizia del principio dell accesso al mercato in materia di libera circolazione delle merci
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Nuova applicazione della Corte di Giustizia del principio dell accesso al mercato in materia di libera circolazione
DettagliAgenzia Dogane: nota sul modello Intrastat
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Agenzia Dogane: nota sul modello Intrastat 20 Febbraio 2010 Filodiritto editore OGGETTO: Attuazione delle Direttive
DettagliL obbligo di mantenimento dei figli nel diritto svizzero
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama L obbligo di mantenimento dei figli nel diritto svizzero Brevi note 09 Ottobre 2009 Armin Kapeller I Oggetto dell
DettagliRegione Veneto: prime indicazioni per l applicazione della norma sugli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti speciali
Regione Veneto: prime indicazioni per l applicazione della norma sugli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti speciali Legge regionale 16 febbraio 2010 n. 11 Legge finanziaria regionale per il
DettagliRapporti tra soggettività e capacità giuridica. La situazione del concepito alla luce della L. 40/2004 sulla procreazione assistita.
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Rapporti tra soggettività e capacità giuridica. La situazione del concepito alla luce della L. 40/2004 sulla procreazione
DettagliIl nuovo accesso civico previsto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97. Le amministrazioni hanno l obbligo di adeguarsi
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Il nuovo accesso civico previsto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97. Le amministrazioni hanno l obbligo
DettagliGuida al diritto camerale annuale
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Guida al diritto camerale annuale 12 Maggio 2012 Idalisa Lamorgese, Maurizio Villani Si avvicina una scadenza
DettagliIncentivi alla progettazione
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Incentivi alla progettazione Legge 4 novembre 2010 n. 183 27 Novembre 2010 Carlo Rapicavoli L art. 35 della Legge
DettagliBollette telefoniche: anche le ultime tre cifre potranno essere "in chiaro"
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Bollette telefoniche: anche le ultime tre cifre potranno essere "in chiaro" 01 Aprile 2008 Filodiritto editore
DettagliEstimi catastali a Lecce: ricorso per Cassazione perdente, inutile e costoso
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Estimi catastali a Lecce: ricorso per Cassazione perdente, inutile e costoso 28 Aprile 2014 Maurizio Villani Nella
DettagliDistribuzione selettiva e vendita via Internet: il caso Pierre Fabre
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Distribuzione selettiva e vendita via Internet: il caso Pierre Fabre 10 Dicembre 2011 Michele Giannino Introduzione
DettagliDistruzione da parte del testatore di un originale di testamento olografo
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Distruzione da parte del testatore di un originale di testamento olografo Nota a Corte di Cassazione - Sezione
DettagliAgenzia Entrate: sì all utilizzo delle ritenute subite per compensare debiti propri dell associazione professionale o della società
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Agenzia Entrate: sì all utilizzo delle ritenute subite per compensare debiti propri dell associazione professionale
DettagliTribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama La mancata indicazione del responsabile del procedimento nelle cartelle esattoriali: rilievi di incostituzionalità
DettagliSistemi di governance delle S.p.a. in Albania ed in Italia
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Sistemi di governance delle S.p.a. in Albania ed in Italia 19 Novembre 2010 Franc Terihati Premessa L amministrazione
DettagliGarante Privacy: le informative on line devono essere complete
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Garante Privacy: le informative on line devono essere complete 26 Novembre 2008 Filodiritto editore IL GARANTE
DettagliDiritto internazionale privato e diritto comunitario: il diritto delle società
CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI E EUROPEE Diritto internazionale privato e diritto comunitario: il diritto delle società Pierluigi Scalamogna Notaio in Abbiategrasso Componente
DettagliProcesso telematico: avvio delle comunicazioni tramite PEC ai sensi dell art. 136 c.p.c.
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Processo telematico: avvio delle comunicazioni tramite PEC ai sensi dell art. 136 c.p.c. 04 Febbraio 2012 Maurizio
DettagliTribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama. 15 marzo 2008
Modalità di attuazione dell articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni
DettagliGarante Privacy: provvedimento cautelativo di blocco del trattamento dati personali "Iene"
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Garante Privacy: provvedimento cautelativo di blocco del trattamento dati personali "Iene" 13 Ottobre 2006 Filodiritto
DettagliIl caso Elwood e la registrabilità come marchi delle forme che attribuiscono un valore sostanziale al prodotto
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Il caso Elwood e la registrabilità come marchi delle forme che attribuiscono un valore sostanziale al prodotto
DettagliLimiti alla lettera di patronage
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Limiti alla lettera di patronage 23 Febbraio 2010 Marco Baccini La Corte di Cassazione con una recentissima sentenza
DettagliTribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Enti locali: il divieto di cumulo di indennità di carica è applicabile soltanto a partire dalla entrata in vigore
DettagliPatto di manleva (I): introduzione, requisiti e limiti di validità e brevi cenni al diritto inglese
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Patto di manleva (I): introduzione, requisiti e limiti di validità e brevi cenni al diritto inglese 14 Gennaio
DettagliTutela del lavoratore subordinato in ipotesi di trasferimento del titolo sportivo in ambito F.I.G.C. (Federazione Italiana Giuoco Calcio)
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Tutela del lavoratore subordinato in ipotesi di trasferimento del titolo sportivo in ambito F.I.G.C. (Federazione
DettagliStudi di settore: avvisi di accertamento nulli per carenza di motivazione e per mancanza di grave incongruenza tra dichiarato e accertato
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Studi di settore: avvisi di accertamento nulli per carenza di motivazione e per mancanza di grave incongruenza
DettagliAgenzia Entrate: Risoluzione regime fiscale del commercio elettronico diretto
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Agenzia Entrate: Risoluzione regime fiscale del commercio elettronico diretto 06 Luglio 2008 Filodiritto editore
DettagliLa controversa ammissibilità a sanatoria edilizia degli immobili abusivi in aree vincolate in territorio siciliano
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama La controversa ammissibilità a sanatoria edilizia degli immobili abusivi in aree vincolate in territorio siciliano
DettagliConsiderazioni in tema di costituzione di società commerciali in Albania
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Considerazioni in tema di costituzione di società commerciali in Albania 22 Ottobre 2006 Leonardo Calà La normativa
DettagliLe sanzioni disciplinari nel rapporto di lavoro. Cenni introduttivi
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Le sanzioni disciplinari nel rapporto di lavoro. Cenni introduttivi 10 Settembre 2011 Vincenzo Mennea Il potere
DettagliSeparazione - Cassazione Civile: per l assegno di mantenimento nella separazione resta valido il criterio del tenore di vita
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Separazione - Cassazione Civile: per l assegno di mantenimento nella separazione resta valido il criterio del
DettagliLe norme sulla fiscalità locale contenute nel Decreto Legge 2 marzo 2012 n. 16
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Le norme sulla fiscalità locale contenute nel Decreto Legge 2 marzo 2012 n. 16 03 Marzo 2012 Carlo Rapicavoli
DettagliCorte Costituzionale: notifiche ai soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Corte Costituzionale: notifiche ai soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno 25 Aprile 2009 Filodiritto
DettagliElenchi telefonici: semplificate le procedure per i "categorici"
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Elenchi telefonici: semplificate le procedure per i "categorici" 21 Settembre 2008 Filodiritto editore GARANTE
DettagliTribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Interpello art. 11 legge 27 luglio 2000, n. 212 - Cessione pro-soluto di crediti ai sensi dell art. 58 del D.Lgs.
DettagliConsiglio di Stato: il diritto di accesso agli atti tributari esclude documenti «equipollenti»
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Consiglio di Stato: il diritto di accesso agli atti tributari esclude documenti «equipollenti» 24 Luglio 2014
DettagliSulla estensione dei vincoli alle spese di personale sostenuti dagli enti locali e dalle società partecipate
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Sulla estensione dei vincoli alle spese di personale sostenuti dagli enti locali e dalle società partecipate Corte
DettagliAgenzia delle Entrate: deducibilità corrispettivi per sponsorizzazione a società sportive dilettantistiche
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Agenzia delle Entrate: deducibilità corrispettivi per sponsorizzazione a società sportive dilettantistiche 26
DettagliIl versamento a rate dell Iva omessa non elimina il reato
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Il versamento a rate dell Iva omessa non elimina il reato 17 Dicembre 2014 Idalisa Lamorgese, Maurizio Villani
DettagliGarante Privacy: accesso del paziente alle riprese di intervento chirurgico
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Garante Privacy: accesso del paziente alle riprese di intervento chirurgico 23 Novembre 2006 Filodiritto editore
DettagliBanca - Cassazione Civile: pagamenti online non autorizzati dal titolare del conto e responsabilità dell istituto di credito
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Banca - Cassazione Civile: pagamenti online non autorizzati dal titolare del conto e responsabilità dell istituto
DettagliPubblica Amministrazione: le assunzioni obbligatorie ed i vincoli di spesa pubblica
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Pubblica Amministrazione: le assunzioni obbligatorie ed i vincoli di spesa pubblica 03 Marzo 2014 Barbara Esposito
DettagliRegione Veneto: prime indicazioni per l applicazione della norma sugli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti speciali
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Regione Veneto: prime indicazioni per l applicazione della norma sugli impianti di smaltimento e di recupero di
DettagliTribunale di Novara: no al provvedimento ex art.156 c.c. per spese straordinarie e per il ritardo nell adempimento
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Tribunale di Novara: no al provvedimento ex art.156 c.c. per spese straordinarie e per il ritardo nell adempimento
DettagliLo Statuto dell Imprenditore Commerciale
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Lo Statuto dell Imprenditore Commerciale 26 Ottobre 2012 Dario La Marchesina Lo statuto dell imprenditore commerciale
DettagliAmministrazione digitale: il nuovo protocollo informatico e le sue regole
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Amministrazione digitale: il nuovo protocollo informatico e le sue regole Decreto del Presidente del Consiglio
DettagliAzione diretta del trasportatore francese nei confronti del mittente
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Azione diretta del trasportatore francese nei confronti del mittente 06 Novembre 2007 Veronica Locatelli Le aziende
DettagliTribunale di Bologna: licenziamento illegittimo di dipendenti-soci di minoranza per ritorsione
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Tribunale di Bologna: licenziamento illegittimo di dipendenti-soci di minoranza per ritorsione 24 Aprile 2011
DettagliConcludendo che pur nella consapevolezza della precarietà ed emendabilità del criterio interpretativo adottato dal T.A.R.. in relazione a fattispecie
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Copie di atti giudiziari: uso di supporti informatici 17 Marzo 2016 Gaetano Walter Caglioti Molteplici le problematiche
DettagliLa CTP di Vibo Valentia dichiara legittima la TARSU per gli anni 2010 e 2011
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama La CTP di Vibo Valentia dichiara legittima la TARSU per gli anni 2010 e 2011 28 Settembre 2015 Gioacchino De Filippis
DettagliIl caso Bwin: il divieto ad un operatore autorizzato dell esercizio di giochi di azzardo su Internet non viola il diritto comunitario
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Il caso Bwin: il divieto ad un operatore autorizzato dell esercizio di giochi di azzardo su Internet non viola
DettagliTribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Disposizioni integrative e correttive del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante la disciplina del fallimento,
DettagliTributi - Cassazione: è il giudice tributario competente nelle controversie su classamento e rendite
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Tributi - Cassazione: è il giudice tributario competente nelle controversie su classamento e rendite 15 Settembre
DettagliL imposta di registro sulle concessioni di beni demaniali e sulle concessioni di diritti d acqua
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama L imposta di registro sulle concessioni di beni demaniali e sulle concessioni di diritti d acqua 19 Dicembre 2010
DettagliBail-in - Corte di Giustizia dell Unione Europea: non viola il diritto dell Unione la ripartizione degli oneri tra azionisti e creditori subordinati
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Bail-in - Corte di Giustizia dell Unione Europea: non viola il diritto dell Unione la ripartizione degli oneri
DettagliBrevi lineamenti dell indulto natalizio concesso in Austria
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Brevi lineamenti dell indulto natalizio concesso in Austria 27 Dicembre 2008 Armin Kapeller Premessa In data 19.9.08
DettagliIl nuovo CAD: un intralcio per la posta elettronica certificata?
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Il nuovo CAD: un intralcio per la posta elettronica certificata? 27 Gennaio 2011 Giorgio Rognetta Il D.Lgs. n.
DettagliProcesso penale e Giusto Processo: Giudici di Pace senza le stesse garanzie dei Magistrati ordinari se una parte in causa è avvocato
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Processo penale e Giusto Processo: Giudici di Pace senza le stesse garanzie dei Magistrati ordinari se una parte
DettagliPunizione a colpi di PEC per la Regione Basilicata
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Punizione a colpi di PEC per la Regione Basilicata 04 Ottobre 2011 Andrea Lisi, Francesca Giannuzzi Finalmente
Dettagli