Cartesio e la libertà di stabilimento delle persone giuridiche
|
|
- Marina Marchese
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Introduzione Tribunale Bologna , n ISSN Cartesio e la libertà di stabilimento delle persone giuridiche 02 luglio 2008 Michele Giannino Il caso Cartesio attualmente in esame presso la Corte di Giustizia potrebbe segnare un importante passaggio verso la piena attuazione della libertà di stabilimento delle società comunitarie. L Avvocato Generale Poiares Maduro nelle sue recenti conclusioni ha riconosciuto che una società regolarmente costituita in uno stato membro ha il diritto di trasferire la propria sede operativa in un altro stato membro (Conclusioni dell AG Poiares Maduro, 22 maggio 2008, causa C-210/96, Cartesio). Se tali conclusioni verranno accolte dai giudici di Lussemburgo sarà sancito l importante principio per cui il diritto comunitario vieta ad uno stato membro di impedire ad una società di diritto nazionale di spostare la sede operativa all estero. La contrastata attuazione della libertà di stabilimento delle persone giuridiche In virtù del combinato disposto degli articoli 42 e 48 CE alle società costituite secondo la legge nazionale di uno degli stati membri e connesse con l ordinamento comunitario da uno dei criteri di collegamento previsti dall articolo 48 CE è riconosciuta la libertà di stabilimento. Tuttavia, in un primo momento, alla libertà di stabilimento delle società è stata data interpretazione e attuazione in misura decisamente più limitata di quanto sia avvenuto per la corrispondente libertà di stabilimento riconosciuta alle persone fisiche dall articolo 42 CE. L esistenza stessa di una società dipende dalla legge nazionale dello stato di costituzione ed è questo il maggior ostacolo che si frappone alla piena attuazione della libertà di stabilimento delle società. Affinché una società, regolarmente costituita nello stato di origine, possa liberamente esercitare la libertà di stabilimento è necessario che sia riconosciuta anche dalle autorità dello stato di stabilimento. In assenza di tale riconoscimento la società migrante non potrebbe godere nello stato ospite della personalità giuridica e quindi del beneficio della responsabilità limitata. Ma le norme di diritto internazionale privato degli stati membri non prevedono criteri di collegamento uniformi per determinare la nazionalità di una società e quindi quale sia la legge regolatrice delle società. Alcuni stati hanno adottato il più flessibile e liberale criterio dell incorporazione in virtù del quale la lex societatis è identificata nella legge nazionale del luogo di costituzione della società. Ma, altri prevedono il più rigido e protettivo criterio della sede reale, secondo il quale la lex societatis è la legge del luogo dove la società ha posto la sede effettiva. Tale criterio generalmente richiede che la sede effettiva della società coincida con il luogo di costituzione. Una società costituita in uno stato che adotta il criterio della sede reale non potrebbe trasferire la sede all estero senza correre il rischio dell estinzione. La libertà di stabilimento, a sua volta, può essere esercitata secondo due diverse modalità: la libertà di stabilimento primario e la libertà di stabilimento secondario. La prima comprende il diritto della società di scegliere lo stato dove porre la sede. La seconda riconosce alla società il diritto di aprire in uno stato membro diverso da quello dello stabilimento primario un agenzia ovvero una filiale o succursale. Delle due, la libertà di stabilimento secondario è quella decisamente meno controversa nella giurisprudenza comunitaria. I giudici comunitari hanno considerato la libertà di stabilimento secondario con un certo favore, in modo particolare con riferimento alla circolazione infracomunitaria delle pseudo-foreign companies. Una 1
2 pseudo-foreign company è una società costituita dai soci in un determinato stato membro al solo scopo di beneficiare del diritto nazionale di quello stato considerato più vantaggioso di quello dello stato dove la società eserciterà interamente la propria attività. Come si diceva la Corte di Giustizia ha riconosciuto la piena legittimità di tale fattispecie in quanto espressione della libertà di stabilimento. Tale orientamento è stato per la prima volta espresso nel celeberrimo caso Centros (Corte di Giustizia CE, 9 marzo 1999, causa C-212/97, Centros c Ehrvers-og Selkskabsstyrelsen). La costituzione di una società di diritto inglese da parte di alcuni cittadini danesi, seguita dall apertura di una succursale in Danimarca dove la società svolge la parte essenziale dell attività economica non costituisce un tentativo da parte dei soci fondatori di sottrarsi al più severo diritto societario danese, ma un esercizio della libertà di stabilimento. Si tratta, quindi, di una condotta pienamente legittima. Lo stato membro ospite non potrà vietare tout court lo stabilimento secondario della società nel proprio territorio. Invece questo può adottare misure restrittive per evitare le condotta fraudolente dei suoi cittadini, i quali avvalendosi delle libertà riconosciute dal diritto comunitario potrebbero così sottrarsi all applicazione della legge nazionale. Anche il caso Inspire Art guarda con malcelato favore alle psuedo-foreign companies (Corte di Giustizia CE, 30 settembre 2003, causa C-167/01, Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam c Inspire Art). Anche qui come in Centros, era stata costituita una società di diritto inglese la quale operava quasi unicamente nel territorio olandese. La Corte ha vietato alle autorità olandesi di applicare alla società di diritto inglese la più severa legislazione societaria nazionale in materia di capitale sociale minimo e informazione societaria. In questo modo la Corte ha decisamente limitato le possibilità dello stato membro ospite di applicare il proprio diritto societario nazionale a tali enti. Per contro l orientamento tradizionale dei giudici comunitario riguardante la libertà di stabilimento primario è meno favorevole alla circolazione delle società. Nel noto caso Daily Mail (Corte di Giustizia CE, 27 settembre 1988, C-81/87, The Queen c Daily Mail e General Trust) la Corte di Giustizia ha sancito che agli stati membri spetta la competenza esclusiva per determinare le condizioni in base alle quali una società di diritto nazionale può trasferire la sede in altro stato membro. La libertà di stabilimento primario non può essere quindi interpretata nel senso che attribuisce alle società il diritto di trasferire la sede all estero. Nel caso Überseering (Corte di Giustizia CE 5 novembre 2002, causa C-208/00 Überseering c Nordic Construction Company Baumgarten) la corte ha affrontato il caso di una società di diritto nazionale olandese, la sede effettiva della quale era stata trasferita in Germania a seguito dell acquisito del capitale della società da parte di due cittadini tedeschi. I giudici comunitari hanno stabilito che la società, nonostante il trasferimento della sede in Germania, avesse in questo stato capacità giuridica e capacità di stare in giudizio. Nonostante le apparenze, Überseering non costituisce un revirement di quanto la Corte ha deciso in Daily Mail. Infatti, è stato precisato che Daily Mail riguarda un caso in cui una società esercita la libertà di stabilimento primario al fine di emigrare, trasferendo la sede in altro stato membro. Ma lo stato di origine ha competenza esclusiva per stabilire le condizioni che una società di diritto nazionale deve osservare al fine di trasferire la sede all estero senza essere assoggettata a scioglimento e procedura di liquidazione. Invece in Überseering ai giudici comunitari si è presentato un caso in cui una società esercita la libertà di stabilimento primario al fine di immigrare, cioè quando una società costituita all estero si avvale della libertà di stabilimento con lo scopo di trasferire la sede in altro stato membro. Questo situazione è invece regolata dal diritto comunitario. 2
3 Si deve quindi attendere la successiva sentenza Sevic per vedere il superamento della distinzione tra libertà di stabilimento primario quando esercitata al fine di emigrare e quando al fine di immigrare.(corte di Giustizia CE, 13 dicembre 2005, causa 411/03 SEVIC Systems). In questo caso la Corte di Giustizia ha stabilito che uno stato membro non può legittimamente, secondo il diritto comunitario, vietare una fusione transfrontalieria tra una società di diritto nazionale e una società costituita in un altro membro. Una fusione transfrontalieria è disciplinata dal diritto comunitario essendo una modalità di esercizio della libertà di stabilimento. La sentenza segna un passo importante verso la piena realizzazione della libertà di stabilimento primario in quanto sancisce che la libertà di stabilimento si applica alle operazioni di fusioni transfrontaliere. Più precisamente, il diritto comunitario sembra applicarsi a tutte le fusioni tra società costituite in diversi stati membri, a prescindere se l operazione di fusione è attuata mediante l incorporazione della società straniera nella società nazionale ovvero se è la società nazionale ad essere incorporata in una società straniera. Com è stato correttamente spiegato dall AG Mengozzi nelle sue conclusioni, la decisione delle autorità nazionale di vietare una fusione transfrontalieria limita in primo luogo il diritto delle società nazionale di esercitare il diritto di stabilimento in uscita mediante la fusione con società costituite nello Stato membro nel quale le società di diritto nazionale intendono intraprendere o espandere un attività economica. Tale decisione negativa limita parimenti la facoltà delle società costituite in altri Stati membri di esercitare la libertà di stabilimento in entrata mediante la fusione con una società di diritto nazionale allo scopo di svolgere un attività economica nello stato membro che si è opposto alla fusione. In breve l importanza della sentenza Sevic consiste nel fatto che per la prima volta la libertà di stabilimento primario è stata interpretata nel senso di comprendere non solo il diritto di una società costituita in uno stato membro di immigrare in un altro stato membro; ma anche, e contrariamente a quanto già deciso in Daily Mail, il diritto della società di diritto nazionale di uno stato membro di emigrare in un altro stato membro.. Giova anche brevemente accennare ad alcuni strumenti adottati dal legislatore comunitario nel senso di favorire la circolazione delle società, anche attraverso il trasferimento della sede all estero. Tra questi, la Societas Europea (Regolamento CE n. 2157/2001), la decima direttiva CE di diritto societario sulle fusioni transfrontaliere (Direttiva n. 2005/56 CE) e la proposta quattordicesima direttiva CE di diritto societario sul trasferimento della sede in altro stato membro. Il caso Cartesio Cartesio, una società di persone di diritto ungherese decideva di trasferire la sede operativa dall Ungheria in Italia. Al tempo stesso intendeva mantenere la sede legale in Ungheria affinché il diritto societario ungherese continuasse ad essere la legge nazionale regolatrice della società Cartesio. Il tribunale commerciale del luogo dell ufficio del registro delle imprese dove la società Cartesio è stata costituita si rifiutava di iscrivere nel registro la decisione di trasferimento della sede. L Ungheria adotta la real seat doctrine al fine di stabilire quale sia la lex societatis che regola la costituzione e il funzionamento di una società. La real seat doctrine richiede che la sede legale della società coincida con la sede effettiva. Una società di diritto ungherese non può quindi trasferire la sede all estero in quanto il trasferimento comporterebbe l estinzione della società. Si deve quindi prima provvedere allo scioglimento e liquidazione della società e quindi ricostituire la medesima secondo la legge dello stato dove si intende trasferire la sede. 3
4 Il giudice di secondo grado, davanti al quale la sentenza sopra descritta era stata appellata, ha richiesto l intervento della Corte di Giustizia ex art. 234 CE al fine di chiarire se la decisione di non iscrivere la delibera fosse compatibile con il diritto comunitario, e in particolare con la libertà di stabilimento riconosciuta alle società. Secondo l AG la legge ungherese contestata discrimina tra il trasferimento della sede effettiva all interno del territorio nazionale, consentito, e il trasferimento all estero, invece precluso in quanto sarebbe causa di scioglimento della società, con la conseguenza che il trasferimento avrebbe come effetto l estinzione della società. Per questi motivi l AG ritiene che la normativa in oggetto costituisca una restrizione della libertà di stabilimento. L AG propende quindi per l interpretazione estensiva della libertà di stabilimento primario delle società. Le conclusioni dell AG in Cartesio si collocano di pieno diritto nel recente orientamento delle corti comunitarie favorevole alla piena realizzazione della libertà di circolazione delle società nel mercato unico che si è già manifestato nelle sentenze Centros, Uberseering, Inspire Art e Sevic. Richiamandosi alle precedenti sentenze, e in particolare al caso Sevic, l AG chiarisce che la libertà di stabilimento deve essere intesa nel senso che questa comprende qualsiasi movimento infracomunitario delle società costituite conformemente al diritto nazionale di uno stato membro e connesse alla Comunità secondo i criteri previsti dall articolo 48 CE. Non quindi più necessario distinguere tra la libertà di stabilimento esercitata da una società al fine di emigrare e la libertà di stabilimento esercitata da una società al fine di immigrare per delimitare l ambito di applicazione della libertà di stabilimento. Una norma nazionale che limita l ingresso di una società costituita in altro stato membro appare incompatibile con il diritto comunitario nella stessa misura in cui lo è una norma che vieta l uscita delle società di diritto nazionale. La nouvelle vague della giurisprudenza comunitaria, della quale Cartesio ne costituisce il più recente episodio segna l abbandono, forse definitivo della risalente dottrina Daily Mail e dell idea che ne costituiva il fondamento giuridico; e cioè, essendo le società creazione dell ordinamento giuridico di costituzione, gli stati membri hanno competenza esclusiva per determinare le condizioni per la costituzione ed estinzione delle società, a prescindere degli effetti, anche restrittivi, che le normative nazionali possono avere sull esercizio della libertà di stabilimento. Con questo non si intende obbligare gli stati membri a scegliere il criterio della sede reale piuttosto che quello dell incorporazione al fine di determinare la nazionalità della società. È invece necessario che gli stati membri considerino gli effetti che il diritto societario nazionale può avere sul principio di diritto comunitario della libertà di stabilimento. A tal fine, l AG osserva che la fruizione della libertà di stabilimento delle società richiede il mutuo riconoscimento e cooperazione internazionale. Ne discende che, secondo l attuale stato di evoluzione del diritto comunitario gli stati membri non hanno più il potere assoluto di determinare la vita e la morte delle società di diritto nazionale; ma devono considerare gli effetti che le loro scelte sul piano del diritto nazionale possono avere sul diritto comunitario. Inoltre, il divieto assoluto di trasferimento della sede operativa è discutibile anche per ragioni di carattere pratico. La libertà di trasferire la sede in altro stato è di rilevante importanza, in particolare per le piccole e medie imprese come la società Cartesio. Il trasferimento della sede è un efficiente strumento per poter iniziale un attività economica in un altro stato senza dover necessariamente passare per la costosa e complessa procedura di scioglimento della società e di ricostituzione di una nuova società nello stato di stabilimento. Si deve peraltro rilevare come la libertà di stabilimento riconosciuta alle società non è assoluta. Il diritto 4
5 comunitario non impedisce di certo agli stati membri l adozione di misure restrittive per impedire l esercizio della libertà di stabilimento possa pregiudicare determinati interessi tutelati dalle norme nazionali. Secondo il consolidato indirizzo dei giudici comunitari tali misure nazionali restrittive possono essere giustificate dal diritto comunitario se previste a tutela di ragioni imperative di interesse generale pubblico e se conformi al principio di proporzionalità. Nel rispetto di tali requisiti, uno stato membro può stabilire alcune condizioni l osservanza delle quali è necessaria affinchè una società di diritto nazionale possa trasferire la sede amministrativa all estero. Come già affermato dalla Corte in Sevic ciò che è sicuramente vietato dal diritto comunitario è una restrizione assoluta e incondizionata della libertà di stabilimento. Il divieto assoluto di trasferimento delle sede all estero previsto dalla legge ungherese contestata non può essere giustificato dal diritto comunitario secondo quanto sopra esposto. Infatti il governo ungherese non ha indicato nessuna ragione imperativa di interesse generale a giustificazione del divieto assoluto di trasferimento. La misura restrittiva, così come congegnata, ha come solo effetto quello che le società di diritto nazionale non possono trasferire la sede operative all estero senza che il trasferimento stesso costituisca causa di scioglimento della società. Di qui la conclusione dell AG, secondo il divieto assoluto del trasferimento della sede operativa di una società previsto dalle legge dello stato di costituzione in un altro stato membro viola gli art. 43 e 48 CE. Ora non rimane che attendere la sentenza della Corte per vedere confermato l attuale indirizzo interpretativo in materia della libertà di stabilimento delle società. Articolo pubblicato in: Diritto comunitario, Diritto societario Avvertenza La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" ( con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione. 5
La compensazione tra imposte e crediti maturati a seguito dell ammissione al gratuito patrocinio
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama La compensazione tra imposte e crediti maturati a seguito dell ammissione al gratuito patrocinio 16 Settembre
DettagliTribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Decreto fiscale n. 193 del 22/10/2016: anche la dichiarazione integrativa a favore del contribuente potrà essere
DettagliI diritti della bambina sulla carta
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama I diritti della bambina sulla carta 07 Novembre 2009 Margherita Marzario Abstract: A coronamento del testo soggiunge
DettagliParticolarità dei contratti locatizi in Francia
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Particolarità dei contratti locatizi in Francia Il diritto d ingresso 08 Luglio 2011 Daniele Lupi Abstract: L
DettagliRegione Veneto: prime indicazioni per l applicazione della norma sugli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti speciali
Regione Veneto: prime indicazioni per l applicazione della norma sugli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti speciali Legge regionale 16 febbraio 2010 n. 11 Legge finanziaria regionale per il
DettagliRapporti tra soggettività e capacità giuridica. La situazione del concepito alla luce della L. 40/2004 sulla procreazione assistita.
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Rapporti tra soggettività e capacità giuridica. La situazione del concepito alla luce della L. 40/2004 sulla procreazione
DettagliDistribuzione selettiva e vendita via Internet: il caso Pierre Fabre
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Distribuzione selettiva e vendita via Internet: il caso Pierre Fabre 10 Dicembre 2011 Michele Giannino Introduzione
DettagliDiritto internazionale privato e diritto comunitario: il diritto delle società
CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI E EUROPEE Diritto internazionale privato e diritto comunitario: il diritto delle società Pierluigi Scalamogna Notaio in Abbiategrasso Componente
DettagliTribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama. 15 marzo 2008
Modalità di attuazione dell articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni
DettagliTribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama La mancata indicazione del responsabile del procedimento nelle cartelle esattoriali: rilievi di incostituzionalità
DettagliPatto di manleva (I): introduzione, requisiti e limiti di validità e brevi cenni al diritto inglese
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Patto di manleva (I): introduzione, requisiti e limiti di validità e brevi cenni al diritto inglese 14 Gennaio
DettagliLa controversa ammissibilità a sanatoria edilizia degli immobili abusivi in aree vincolate in territorio siciliano
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama La controversa ammissibilità a sanatoria edilizia degli immobili abusivi in aree vincolate in territorio siciliano
DettagliBanca - Cassazione Civile: pagamenti online non autorizzati dal titolare del conto e responsabilità dell istituto di credito
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Banca - Cassazione Civile: pagamenti online non autorizzati dal titolare del conto e responsabilità dell istituto
DettagliAgenzia delle Entrate: deducibilità corrispettivi per sponsorizzazione a società sportive dilettantistiche
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Agenzia delle Entrate: deducibilità corrispettivi per sponsorizzazione a società sportive dilettantistiche 26
DettagliRegimi fiscali applicabili ai prodotti in concorrenza e l articolo 90 CE: la sentenza della Corte di Giustizia nel caso Commissione/Svezia
Regimi fiscali applicabili ai prodotti in concorrenza e l articolo 90 CE: la sentenza della Corte di Giustizia nel caso Commissione/Svezia Considerazioni introduttive 12 maggio 2008 Michele Giannino Ancora
DettagliTutela e diritti dei passeggeri di voli aerei: negato imbarco, cancellazione, ritardo e sistemazione in classe superiore o inferiore
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Tutela e diritti dei passeggeri di voli aerei: negato imbarco, cancellazione, ritardo e sistemazione in classe
DettagliTribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama Gratuito patrocinio: decorrenza degli effetti dell ammissio
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Gratuito patrocinio: decorrenza degli effetti dell ammissione nel processo civile nuovo, e ci si augura, definitivo
DettagliModelli 231 obbligatori per le società quotate nel segmento STAR entro il 31 marzo 2008
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Modelli 231 obbligatori per le società quotate nel segmento STAR entro il 31 marzo 2008 31 Gennaio 2008 Maurizio
DettagliL attribuzione delle spese condominiali deliberate prima dell acquisto di un immobile
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama L attribuzione delle spese condominiali deliberate prima dell acquisto di un immobile Una importante sentenza
DettagliIl divorzio nel diritto cinese: confronto con il divorzio italiano
Il divorzio nel diritto cinese: confronto con il divorzio italiano 14 febbraio 2009 Alfonso Marra Nell ordinamento vigente nella Repubblica Popolare Cinese il diritto di famiglia è in massima parte contenuto
DettagliLa costituzione della S.p.a.: aspetti rilevanti
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama La costituzione della S.p.a.: aspetti rilevanti 14 Maggio 2013 Angelo Pianeta La s.p.a., insieme alla s.r.l. e
DettagliAgenzia Entrate: Circolare trasferimento quote SRL con firma digitale
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Agenzia Entrate: Circolare trasferimento quote SRL con firma digitale 20 Ottobre 2008 Filodiritto editore Oggetto:
DettagliForma del contratto dissimulato: apagoge di un obiter dictum
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Forma del contratto dissimulato: apagoge di un obiter dictum Nota a Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili,
DettagliTribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama Il Contributo unificato nell intervento volontario Ex artic
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Il Contributo unificato nell intervento volontario Ex articolo 105, secondo comma, codice procedura civile 05
DettagliTitoli PAC pignorabili e costituibili in pegno. La natura giuridica dei diritti all aiuto
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Titoli PAC pignorabili e costituibili in pegno. La natura giuridica dei diritti all aiuto 06 Aprile 2016 Giada
DettagliTribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Patologie oncologiche - Periodo di comporto - Invalidita e situazione di handicap grave - Decreto legislativo
DettagliCorte di Cassazione: efficacia reale del preavviso
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Corte di Cassazione: efficacia reale del preavviso 07 Luglio 2007 Filodiritto editore SEZIONE LAVORO Presidente
DettagliLegge sul riconoscimento delle procedure straniere di insolvenza - Giappone
Legge sul riconoscimento delle procedure straniere di insolvenza - Giappone 11 agosto 2006 Legge sul riconoscimento delle procedure straniere di insolvenza. Legge n. 129 del 2000 - In vigore dal 1 Aprile
DettagliIl criterio della competenza territoriale nel procedimento di separazione consensuale di cui all art. 711 c.p.c.
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Il criterio della competenza territoriale nel procedimento di separazione consensuale di cui all art. 711 c.p.c.
DettagliLa CTP di Lecce applica il principio di non contestazione ex art. 115 cpc
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama La CTP di Lecce applica il principio di non contestazione ex art. 115 cpc 05 Giugno 2013 Maria Leo Nella sentenza
DettagliLo scioglimento del contratto di convivenza alla luce della legge 20 maggio 2016 n. 76 (legge Cirinnà). Brevi note
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Lo scioglimento del contratto di convivenza alla luce della legge 20 maggio 2016 n. 76 (legge Cirinnà). Brevi
DettagliTribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Violenza sessuale - Cassazione Penale: la condotta rimane allo stadio del tentativo se si verifica il solo contatto
DettagliCorte di Giustizia UE: no alla cittadinanza italiana del comandante delle navi previsto dal codice della navigazione
Corte di Giustizia UE: no alla cittadinanza italiana del comandante delle navi previsto dal codice della navigazione Inadempimento di uno Stato Art. 39 CE Impieghi nella pubblica amministrazione Capitani
DettagliLa nuova maxisanzione per il lavoro nero
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama La nuova maxisanzione per il lavoro nero 02 Novembre 2015 Roberto Garritano Consulente del Lavoro e presidente
DettagliDisposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi.
Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi. 20 febbraio 2006 Articolo 1. Totalizzazione ai fini della pensione di vecchiaia e di anzianita 1. Ferme restando le vigenti disposizioni
DettagliIncentivi all utilizzo delle condizioni generali di contratto (II)
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Incentivi all utilizzo delle condizioni generali di contratto (II) 08 Novembre 2009 Filodiritto editore Nel precedente
DettagliCorte di Giustizia UE: salva la disciplina sulla riserva di proprietà prevista nelle transazioni commerciali
Corte di Giustizia UE: salva la disciplina sulla riserva di proprietà prevista nelle transazioni commerciali Inadempimento di uno Stato Direttiva 2000/35/CE Art. 4, n. 1 Riserva di proprietà Opponibilità
DettagliTrasferimento transfrontaliero della sede legale delle società
P6_TA(2009)0086 Trasferimento transfrontaliero della sede legale delle società Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2009 recante raccomandazioni alla Commissione sul trasferimento transfrontaliero
DettagliL assegno di divorzio alla luce della Sentenza n /2018 delle Sezioni Unite
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama L assegno di divorzio alla luce della Sentenza n. 18287/2018 delle Sezioni Unite 06 Novembre 2018 Paola Bernardi
DettagliLa titolarità di una quota di un appartamento in comunione non preclude il beneficio prima casa
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama La titolarità di una quota di un appartamento in comunione non preclude il beneficio prima casa Nota di commento
DettagliBreve sintesi sulle novità introdotte dal Decreto Legislativo del 1 settembre 2011, n. 150 riguardo alla riduzione e semplificazione dei riti civili
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Breve sintesi sulle novità introdotte dal Decreto Legislativo del 1 settembre 2011, n. 150 riguardo alla riduzione
DettagliPrime pronunce della Suprema Corte sul nuovo processo civile in Cassazione
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Prime pronunce della Suprema Corte sul nuovo processo civile in Cassazione Introdotto dalla Legge 25 ottobre 2016,
DettagliSoci amministratori di S.r.l. commerciali, i nuovi scenari dopo il d.l. 78/2010
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Soci amministratori di S.r.l. commerciali, i nuovi scenari dopo il d.l. 78/2010 20 Ottobre 2010 Riccardo Girotto
DettagliIL RAPPORTO TRA DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA E POTESTÀ FISCALE DEGLI STATI MEMBRI
INDICE CAPITOLO I IL RAPPORTO TRA DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA E POTESTÀ FISCALE DEGLI STATI MEMBRI 1. Considerazioni introduttive 1 2. Il ruolo della fiscalità nel disegno dei Trattati 3 3. La supplenza
DettagliLa quotazione sull Alternative Investment Market della Borsa di Londra
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama La quotazione sull Alternative Investment Market della Borsa di Londra Analisi della procedura di quotazione sull
DettagliLe 4 libertà : la libera circolazione dei servizi nell UE
Art. 49 TFUE - principio generale: divieto di restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato (divieto esteso altresì alle restrizioni all'apertura
DettagliA proposito dell appellabilità delle sentenze di condanna a pena pecuniaria emesse dal giudice di pace
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama A proposito dell appellabilità delle sentenze di condanna a pena pecuniaria emesse dal giudice di pace Nota a
DettagliDivorzio breve anche in Italia?
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Divorzio breve anche in Italia? 14 Aprile 2014 Andrea Falcone Brevi cenni storici: il divorzio nell ordinamento
DettagliLegge n. 47/2017: misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Legge n. 47/2017: misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati 04 Giugno 2018 Rossella Antuoni Abstract
DettagliL applicazione del principio di accessione ed il rispetto delle norme edilizie
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama L applicazione del principio di accessione ed il rispetto delle norme edilizie 12 Aprile 2007 Maria Denise Lacu
DettagliAdozioni in casi speciali? Arriva il sì dal Tribunale per i Minorenni di Roma
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Adozioni in casi speciali? Arriva il sì dal Tribunale per i Minorenni di Roma Nota alla Sentenza del Tribunale
DettagliAttuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali
DettagliC.A.I. (Centrale Allarme Interbancaria): disciplina sanzionatoria e obblighi del trattario
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama C.A.I. (Centrale Allarme Interbancaria): disciplina sanzionatoria e obblighi del trattario 16 Maggio 2010 Nicola
DettagliCassazione: il foro del titolare del trattamento dei dati personali prevale sul foro del consumatore
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Cassazione: il foro del titolare del trattamento dei dati personali prevale sul foro del consumatore 15 Luglio
DettagliAncora in materia di alternanza politica e nomina dei rappresentanti negli enti partecipati: lo spoil system
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Ancora in materia di alternanza politica e nomina dei rappresentanti negli enti partecipati: lo spoil system 02
DettagliFilodiritto(Filodiritto.com) un marchio di InFOROmatica S.r.l
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Reati tributari e ne bis in idem: secondo la Consulta il doppio binario sanzionatorio è conforme al diritto vivente
DettagliMediazione civile: per la Corte di Giustizia non serve l avvocato
Mediazione civile: per la Corte di Giustizia non serve l avvocato Mediazione Civile: una sentenza della Corte di Giustizia Europea ha fornito chiarimenti in merito tra cui la necessità della presenza di
DettagliLe intercettazioni nella giurisprudenza della Corte Europea dei diritti umani
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Le intercettazioni nella giurisprudenza della Corte Europea dei diritti umani 21 Settembre 2018 Vincenzo Giglio
DettagliL albo unico nazionale dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama L albo unico nazionale dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori 07 Giugno 2019 Tommaso Bagnulo
DettagliLe novità introdotte dalla legge 215 del 2012 in materia elettorale
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Le novità introdotte dalla legge 215 del 2012 in materia elettorale 08 Febbraio 2013 Danilo Menna E innanzitutto
DettagliBrevi cenni sul reato di falso ideologico
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Brevi cenni sul reato di falso ideologico 31 Ottobre 2010 Faustino Petrillo Il falso ideologico è la menzogna
DettagliInterpretazione delle norme comunitarie
Interpretazione delle norme comunitarie Anche nel diritto comunitario, come in quello interno, la singola norma va interpretata reinserendola nel sistema dell ordinamento comunitario, alla stregua dei
DettagliIl regime Iva delle prestazioni di formazione ed aggiornamento del personale dalla c.m. 36/2010 alla r.m. 44/2012. Parte I
Il regime Iva delle prestazioni di formazione ed aggiornamento del personale dalla c.m. 36/2010 alla r.m. 44/2012. Parte I Abstract 05 giugno 2012 Lucia Ripa La parte I dell articolo esamina la disciplina
DettagliIndice. L evoluzione della disciplina dello spazio giudiziario europeo e il suo àmbito di applicazione 1. Premessa alla VII edizione. Capo I. pag.
Premessa alla VII edizione XI Capo I L evoluzione della disciplina dello spazio giudiziario europeo e il suo àmbito di applicazione 1 1. L evoluzione verso uno spazio giudiziario europeo e le circostanze
DettagliLegge di Stabilità 2015: il condono delle cartelle esattoriali
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Legge di Stabilità 2015: il condono delle cartelle esattoriali 07 Ottobre 2015 Gioacchino De Filippis Su internet
DettagliCorte di Giustizia UE: no alla provvigione all agente per operazioni concluse nella propria zona geografica senza intervento del preponente
Corte di Giustizia UE: no alla provvigione all agente per operazioni concluse nella propria zona geografica senza intervento del preponente Ravvicinamento delle legislazioni Direttiva 86/653/CEE Agenti
DettagliTrasferimenti transfrontalieri di sedi di società
Trasferimenti transfrontalieri di sedi di società P7_TA(2012)0019 Risoluzione del Parlamento europeo del 2 febbraio 2012 recante raccomandazioni alla Commissione su una 14a direttiva di diritto societario
DettagliIl regime Iva delle prestazioni di formazione ed aggiornamento del personale dalla c.m. 36/2010 alla r.m. 44/2012. Parte I
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Il regime Iva delle prestazioni di formazione ed aggiornamento del personale dalla c.m. 36/2010 alla r.m. 44/2012.
DettagliL adozione di maggiorenne. Brevi riflessioni
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama L adozione di maggiorenne. Brevi riflessioni 28 Novembre 2014 Franco Spezia L adozione di maggiorenne (articoli
DettagliL illegittimità della reiterazione dei contratti a tempo determinato nella scuola
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama L illegittimità della reiterazione dei contratti a tempo determinato nella scuola 13 Febbraio 2015 Giuseppe Cammalleri
DettagliUna nuova lettura dell articolo 37 Codice Procedura Civile
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Una nuova lettura dell articolo 37 Codice Procedura Civile Nota a Corte di Cassazione - Sezioni Unite, Sentenza
DettagliTribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Una coraggiosa ordinanza del Tribunale di Lecce: presunta incostituzionalità della disciplina della custodia cautelare
DettagliAgenzia Entrate: Risoluzione regime fiscale leasing finanziario e locazione commerciale di immobile strumentale
Agenzia Entrate: Risoluzione regime fiscale leasing finanziario e locazione commerciale di immobile strumentale 05 luglio 2008 OGGETTO: Istanza di interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212
DettagliCassazione: l avviso bonario dell Agenzia delle Entrate è impugnabile
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Cassazione: l avviso bonario dell Agenzia delle Entrate è impugnabile 31 Maggio 2016 Commercialista Telematico
DettagliFUSIONI TRANSFRONTALIERE TRA ARMONIZZAZIONE E
LUISS LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI Dottorato di ricerca in Diritto ed Economia XX ciclo FUSIONI TRANSFRONTALIERE TRA ARMONIZZAZIONE E CONCORRENZA REGOLAMENTARE IN EUROPA
DettagliLe sentenze della Corte di Giustizia dell'unione Europea. rilevanti in materia di asilo analizzate da Asilo in Europa
Le sentenze della Corte di Giustizia dell'unione Europea rilevanti in materia di asilo analizzate da Asilo in Europa A, S c. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie C-550/16, 12 aprile 2018 La causa
DettagliI soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali: ruoli e responsabilità
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama I soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali: ruoli e responsabilità 09 Aprile 2019 Stefania Calvello
DettagliLegge costituzionale vs legge ordinaria dello Stato: questione di metodo e di scelte
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Legge costituzionale vs legge ordinaria dello Stato: questione di metodo e di scelte... in attesa della pronuncia
DettagliIl risarcimento dei danni da lesione di interesse legittimo
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Il risarcimento dei danni da lesione di interesse legittimo Il giudice competente 18 Settembre 2007 Emma Mottola
DettagliTribunale di Alessandria: riconoscimento al padre libero professionista dell indennità di maternità al posto della madre
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Tribunale di Alessandria: riconoscimento al padre libero professionista dell indennità di maternità al posto della
DettagliRegolamento per la disciplina dei giochi di abilità a distanza con vincita in denaro.
Regolamento per la disciplina dei giochi di abilità a distanza con vincita in denaro. Articolo 1. Oggetto e definizioni 09 novembre 2007 1. Il presente decreto disciplina l esercizio dei giochi di abilità
DettagliTribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Mancato raggiungimento delle soglie di punibilità previste dai reati tributari ed innalzate a seguito di ius supeveniens;
DettagliImputato ammesso al patrocinio e obbligo di pagamento delle spese forfetizzate
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Imputato ammesso al patrocinio e obbligo di pagamento delle spese forfetizzate 23 Aprile 2018 Gaetano Walter Caglioti
DettagliAgenzia Entrate: Circolare chiarimenti spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande
Agenzia Entrate: Circolare chiarimenti spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande 07 marzo 2009 OGGETTO: Ulteriori chiarimenti in merito al corretto trattamento
DettagliTribunale Bologna , n ISSN Direttore responsabile: Antonio Zama
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Libertà religiosa - Corte Europea Diritti Dell Uomo: il riconoscimento delle minoranze religiose è il nocciolo
DettagliPROPOSTA DI LEGGE IN MATERIA DI DIFFAMAZIONE
408 PROPOSTA DI LEGGE IN MATERIA DI DIFFAMAZIONE 18 ottobre 2013 a cura del Gruppo Parlamentare della Camera dei Deputati Il Popolo della Libertà Berlusconi Presidente INDICE 2 Dottrina e giurisprudenza.
DettagliAgenzia Entrate: Risoluzione sul reverse charge
Agenzia Entrate: Risoluzione sul reverse charge 07 marzo 2009 OGGETTO: Art. 17 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633. Omessa integrazione e registrazione della fattura. Con la richiesta di consulenza giuridica
DettagliOperazioni soggettivamente inesistenti
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Operazioni soggettivamente inesistenti 12 Giugno 2019 Maurizio Villani, Federica Attanasi I costi delle operazioni
DettagliProfessioni non regolamentate: lo strano caso del Privacy Officer
Professioni non regolamentate: lo strano caso del Privacy Officer 18 maggio 2015 Graziano Garrisi, Enrica Maio Con l evoluzione delle attività economiche e la diffusione di nuove conoscenze e competenze
DettagliCondominio - Cassazione Civile: no agli asili nido se il regolamento condominiale vieta gli esercizi rumorosi
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Condominio - Cassazione Civile: no agli asili nido se il regolamento condominiale vieta gli esercizi rumorosi
DettagliClamoroso passo indietro dell Agenzia delle Entrate sul riconoscimento del credito Iva in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse
Clamoroso passo indietro dell Agenzia delle Entrate sul riconoscimento del credito Iva in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse Nota a Agenzia delle Entrate, Circolare 6 agosto 2012,
DettagliLa costruzione sul suolo comune, anche se eseguita da uno solo dei comproprietari, è acquistata per accessione da tutti
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama La costruzione sul suolo comune, anche se eseguita da uno solo dei comproprietari, è acquistata per accessione
DettagliI contratti pendenti nel concordato preventivo
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama I contratti pendenti nel concordato preventivo Alla luce del nuovo articolo 169 bis Legge Fallimentare a seguito
DettagliAUTONOMIA E INTEGRAZIONE
L ORDINAMENTO DELL UNIONE EUROPEA PROF.SSA MARIA TERESA STILE Indice 1 AUTONOMIA E INTEGRAZIONE --------------------------------------------------------------------------------------- 3 2 LA NATURA GIURIDICA
DettagliIl caso del trasferimento della sede sociale all estero
Il caso del trasferimento della sede sociale all estero Prof. Avv. Stefano A. Cerrato Professore associato di diritto commerciale Università di Torino Fiscalità e governance Prof. Avv. Stefano A. Cerrato
DettagliIl diritto soggettivo
Prof. Ennio Russo I caratteri del diritto soggettivo debbono essere tratti dalle formulazioni legislative che lo riguardano. La prescrittibilità è un carattere del diritto soggettivo che emerge dalla lettura
DettagliL uso della carta di credito in un Ente di diritto pubblico e il reato di peculato
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama L uso della carta di credito in un Ente di diritto pubblico e il reato di peculato 28 Agosto 2010 Argante Franza
DettagliLa querela serve solo per accertare l esistenza delle condizioni di procedibilità
La querela serve solo per accertare l esistenza delle condizioni di procedibilità Nota a Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale, Sentenza 4 22 ottobre 2012, n. 41193 01 novembre 2012 Antonio Di Tullio
DettagliSe il fine giustifica i mezzi il profitto giustifica il licenziamento
Se il fine giustifica i mezzi il profitto giustifica il licenziamento Il fine giustifica i mezzi recita una citazione erroneamente attribuita a Niccolò Machiavelli e il profitto diventa giustificato motivo
DettagliIRAP e professionisti: grava sul contribuente dimostrare l'assenza di autonoma organizzazione
IRAP e professionisti: grava sul contribuente dimostrare l'assenza di autonoma organizzazione 22 gennaio 2014 Leonardo Leo SOMMARIO: 1. La decisione 2. Precedenti giurisprudenziali conformi: il professionista
Dettagli