Legge sul riconoscimento delle procedure straniere di insolvenza - Giappone

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Legge sul riconoscimento delle procedure straniere di insolvenza - Giappone"

Transcript

1 Legge sul riconoscimento delle procedure straniere di insolvenza - Giappone 11 agosto 2006 Legge sul riconoscimento delle procedure straniere di insolvenza. Legge n. 129 del In vigore dal 1 Aprile 2001 Decreto n. 54 del (traduzione dal testo originale giapponese: Avv. Francesco De Sanzuane) Capitolo 1 Previsioni generali (articoli 1-16) Articolo 1- Scopo. Lo scopo di questa legge è riconoscere nell ordinamento Giapponese l efficacia degli atti stranieri delle procedure di insolvenza, prevedendo la coordinazione internazionale della liquidazione dei beni o la riabilitazione economica dei debitori coinvolti nell attività economica internazionale, elaborando una procedura per il riconoscimento e l assistenza degli atti stranieri di insolvenza che sono stati intrapresi rispetto a tali debitori. Articolo 2 Definizioni In questa legge, i seguenti termini hanno il significato di seguito indicato: i. "procedura straniera di insolvenza" un procedimento collettivo di un paese straniero che corrisponde ad un procedimento di fallimento, ad un procedimento civile di riabilitazione, ad un procedimento di riorganizzazione corporativa, ad un procedimento di amministrazione controllata o ad un procedimento speciale di liquidazione. ii. "procedura straniera principale" un procedimento straniero collettivo di insolvenza del paese in cui il debitore ha la sede principale della propria attività commerciale se il debitore è operante nel commercio; un procedimento straniero collettivo si insolvenza del paese in cui il debitore ha la residenza se il debitore è un individuo che non opera nel commercio; un procedimento straniero collettivo di insolvenza del paese in cui il debitore ha la propria sede principale se il debitore è una persona giuridica o un associazione o una fondazione. iii. "procedimento straniero non principale" significa un procedimento straniero di insolvenza che non è un procedimento principale. iv. "procedura di insolvenza interna" un procedimento di fallimento, un procedimento civile di riabilitazione, un procedimento di riorganizzazione corporativa, un procedimento corporativo di disposizione o un procedimento speciale di liquidazione posto in essere con azione diretta in Giappone. v. "riconoscimento di un procedimento di insolvenza straniero" significa, rispetto ad un procedimento straniero di insolvenza, il riconoscimento come base per l assegnazione delle misure di assistenza che possono essere concesse per tale procedimento nell ordinamento Giappone, in conformità alle disposizioni del capitolo 3. 1

2 vi. "procedura di assistenza e di riconoscimento" un procedimento nel quale una corte emette una decisione relativamente ad un procedimento straniero di insolvenza ed assegna le misure adeguate allo scopo di regolare una procedura di insolvenza straniera, per quanto riguarda il commercio ed i beni presenti in Giappone di un debitore, sulla base delle disposizioni contenute nei seguenti capitoli. vii. "amministratore straniero" significa una persona, eccetto il debitore, che ha la facoltà di gestire e liquidare i beni del debitore in un procedimento straniero di insolvenza. viii. "amministratore straniero ecc." significa, in un procedimento straniero di insolvenza, l amministratore straniero, se un amministratore è stato nominato, o il debitore, se un amministratore straniero non è stato nominato. ix. "amministratore del riconoscimento" significa una persona che è stata incaricata di controllare l attività commerciale ed i beni nel Giappone del debitore, in conformità all articolo 32(1). (2) Qualsiasi reclamo che sia richiesto in ossequio al conforme procedimento giudiziario regolato dal codice di procedura civile (legge n. 109 Minji Sosho ho 1996) è da considerarsi sotto la giurisdizione Giapponese. Articolo 3 Condizione delle persone straniere. Per quanto riguarda il procedimento di assistenza e di riconoscimento, una persona straniera o una persona giuridica straniera sono considerate alla stregua di una persona giapponese o di una persona giuridica giapponese. Articolo 4 Giurisdizione nei casi di riconoscimento ed assistenza La corte del distretto di Tokyo ha giurisdizione esclusiva nell ipotesi di assistenza e di riconoscimento. Articolo 5 Trasferimento nei casi di riconoscimento ed assistenza. Se la corte menzionata nell articolo precedente lo reputa necessario per evitare un serio danno o ritardo, autonomamente, può decidere di trasferire un procedimento di assistenza e di riconoscimento ad una corte di un distretto la cui giurisdizione comprenda la residenza, il domicilio, il luogo in cui si svolge l attività commerciale, la sede o la posizione dei beni del debitore nello stesso momento in cui viene a conoscenza di una procedura per il riconoscimento di un procedimento straniero di insolvenza o dopo avere emanato i primi atti di regolamentazione della procedura. Articolo 6 Discrezionalità della trattazione orale (1) Per quanto riguarda un procedimento di assistenza e di riconoscimento, la decisione può essere presa senza discussione orale. (2) La corte può effettuare tutte la ricerche necessarie relativamente al procedimento di riconoscimento ed assistenza in piena autonomia. Articolo 7 Ricorso. Chiunque abbia interesse in una decisione concernente il procedimento di riconoscimento e assistenza può proporre ricorso immediato in appello avverso tale decisione, ma solo nei casi specificamente previsti dalla 2

3 presente legge. Nel caso in cui l avviso pubblico della decisione sia stato emanato, il termine per proporre appello è di due settimane, a decorrere dal giorno in cui l avviso pubblico è stato pubblicato. Articolo 8 Avviso Pubblico. (1) Un avviso pubblico che sia conforme a questa legge deve essere pubblicato nella gazzetta ufficiale. (2) Un avviso pubblico entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è stato pubblicato. (3) L avviso pubblico può essere sostituito dalla notifica a condizione che questa sia conforme alla presente legge, eccezion fatta per i casi in cui si sia provveduto come indicato nel seguente paragrafo. (4) Dove sia l avviso pubblico che la notifica siano stati effettuati in conformità alla presente legge, la notifica può essere effettuata inviando i documenti per posta ordinaria. (5) Un avviso pubblico emesso con una delle modalità presenti nel paragrafo precedente ha l effetto di notifica per tutte le persone interessate. (6) Le disposizione dei tre paragrafi precedenti non si applicano dove specificatamente previsto dalla presente legge. Articolo 9 - Richiesta di registrazione in riferimento al procedimento di riconoscimento e assistenza di una persona giuridica (1) Nel caso in cui è stata adottata una misura nei confronti di un debitore persona giuridica in conformità agli articoli 32(1) o 51(1) (incluso il caso in cui si applica mutatis mutandis il paragrafo (3) di quest ultimo articolo), l impiegato della corte deve, senza ritardo, chiedere ogni tipo di informazione ai competenti uffici anagrafici, relativamente al luogo in cui il debitore svolge la propria attività commerciale o ha la sede, per registrare il provvedimento. (2) La registrazione di un provvedimento, come indicato nel paragrafo che precede, deve inoltre includere il nome e l indirizzo dell amministratore di controllo e del coordinatore provvisorio del procedimento. (3) Il provvedimento del paragrafo (1) si applica, mutandis mutatis, all ordinanza emessa che sia stata modificata o annullata, nel qual caso il provvedimento cessa di essere efficace (tranne nell ipotesi in cui tale provvedimento perde efficacia in conseguenza della perdita di efficacia del procedimento di assistenza e di riconoscimento conformemente agli articoli 61(2) e 64; e similmente nei paragrafi (2) e (5) dell articolo seguente), o nel caso in cui si presenti una variazione relativa ad una delle informazione presenti nel paragrafo precedente. (4) Nel caso in cui sia stato presentata un ordinanza di sospensione della procedura in conformità alle disposizioni dell articolo 57(2), dell articolo 58(1) (in tal caso si applica mutatis mutandis il paragrafo (2) dello stesso articolo), dell articolo (i) dell articolo 59(1) o dell articolo 60 (1) rispetto ad un debitore persona giuridica, l impiegato della corte deve, senza ritardo, chiedere ogni tipo di informazione ai competenti uffici anagrafici, relativamente al luogo in cui il debitore svolge la propria attività commerciale o ha la propria sede, per registrare l ordinanza di sospensione, anche in ciascuno dei seguenti registri nei quali il debitore compare: i. un registro conforme all articolo 119 della legge fallimentare (legge no 71 di 1922); ii. un registro conforme ai paragrafi (1) o (2) dell articolo 11 della legge civile di riabilitazione (legge no 225 di 1999); iii. un registro conforme all articolo 17(1) o all articolo 18-2(1) (compreso il caso in cui una di queste 3

4 disposizioni si applica mutatis mutandis secondo le norme di una diversa normativa) della legge sulla riorganizzazione corporativa (legge no 172 di 1952); iv. un registro conforme all articolo 382 (compreso il caso in cui si applica mutatis mutandis l articolo 433 del codice di commercio o altra legge) o all articolo 387(1) (compreso il caso in cui una di queste disposizioni si applica mutatis mutandis in ossequio ad altra diversa normativa) del codice commerciale (legge no 48 di 1899) (ad eccezione del registro previsto al punto (v) dell articolo 386(1) di quella legge (compreso il caso in si applicano mutatis mutandis le disposizioni una diversa normativa). (5) Il paragrafo precedente si applica mutatis mutandis anche in presenza di un provvedimento di annullamento di un ordinanza di sospensione, emanata in ossequio alla norma dello stesso paragrafo o nel caso in cui l ordinanza di sospensione abbia cessato di essere efficace. (6) Nell ipotesi in cui un provvedimento volto ad annullare il riconoscimento, in conformità al paragrafo (iii) dell articolo 56(1), con riferimento ad un debitore persona giuridica, sia divenuto definitivo, se rispetto a quel debitore esiste un registro simile a quelli elencati nel paragrafo (4) o un registro conforme al paragrafo (1), nell ambito di altro procedimento di assistenza e di riconoscimento che ha perduto la propria efficacia in conformità all articolo 64, l impiegato della corte deve, senza ritardo, annullare la registrazione da quel registro. (7) Nell ipotesi in cui è stato emanato un provvedimento di conclusione della procedura di fallimento o nell ipotesi in cui è emanato un provvedimento di approvazione del concordato obbligatorio, un provvedimento di approvazione del programma di riabilitazione, un provvedimento di approvazione del programma di riorganizzazione corporativa, un ordinanza esecutiva o un provvedimento di chiusura della liquidazione speciale siano divenuti definitivi, se è presente un registro tenuto in conformità al paragrafo (1) nell ambito di un procedimento di assistenza e di riconoscimento che ha cessato di essere efficace secondo l articolo 61(2), l impiegato della corte che presiede il procedimento di fallimento, il procedimento civile di riabilitazione, il procedimento di riorganizzazione corporativa, il procedimento corporativo di disposizione o il procedimento speciale di liquidazione devono, senza ritardo, procedere all annullamento della richiesta da quel registro. Articolo 10 Richiesta di registrazione con riferimento ai diritti registrati. (1) Nel caso in cui è stato emanato un provvedimento nei confronti del debitore in conformità all articolo 32(1), l impiegato della corte deve, senza ritardo, chiedere la registrazione di tale provvedimento, se egli è a conoscenza dell esistenza di un registro concernenti i diritti che formano parte dei beni del debitore. (2) Il paragrafo precedente si applica mutatis mutandis anche nel caso in cui vi sia stato l annullamento di un provvedimento emanato in ossequio al medesimo paragrafo o nel caso in cui quel provvedimento ha cessato di essere efficace. (3) I due paragrafi precedenti non si applicano nel caso in cui vi è stata richiesta di registrazione di un provvedimento conforme all articolo 32(1) e conforme al paragrafo 1 dell articolo precedente. (4) Nell ipotesi in cui sia stato emanato un provvedimento in conformità ai paragrafi (1) o (2) Dell articolo 26, con riferimento al registro dei diritti che formano parte dei beni del debitore, l impiegato della corte deve, senza ritardo, chiedere la registrazione di tale provvedimento. (5) Il paragrafo precedente si applica mutatis mutandis anche nel caso in cui il provvedimento sia stato modificato o annullato o nel caso in cui quei provvedimenti abbiano cessato di essere efficaci. 4

5 (6) Nel caso in cui un provvedimento, annullando un riconoscimento conforme all articolo (iii) dell articolo 56(1) sia divenuto definitivo, l impiegato della corte deve, senza ritardo, annullare la richiesta di registrazione, se egli è a conoscenza dell esistenza delle seguenti registrazioni: i. una registrazione concernente i diritti che formano parte dei beni del debitore, effettuata in conformità all articolo 120 della legge fallimentare (compreso il caso in cui si applica mutatis mutandis l articolo di quella stessa legge), all articolo 12(1) della legge civile di riabilitazione, all articolo 18(1) della legge sulla riorganizzazione corporativa (compreso il caso in cui si applica mutatis mutandis il punto (iii) dell articolo 18-2 di quella legge o di un altra legge) o all articolo 387(2) del codice commerciale (compreso il caso in cui si applica mutatis mutandis l articolo 454(2) di quella legge o di un altra legge); ii. una registrazione effettuata in conformità al paragrafo (1) o al paragrafo (4) nell ambito di un altro procedimento di assistenza o di riconoscimento che ha cessato di essere efficace secondo l articolo 64. (7) Nel caso in cui sia emanato un provvedimento di chiusura del fallimento o provvedimento di approvazione del concordato obbligatorio, un provvedimento di approvazione del programma di riabilitazione, un provvedimento di approvazione del programma di riorganizzazione corporativa, una ordinanza esecutiva o un provvedimento di chiusura del procedimento di liquidazione speciale si sia trasformato in definitivo, l impiegato della corte che presiede il procedimento di fallimento, il procedimento civile di riabilitazione, il procedimento di riorganizzazione corporativa, il procedimento corporativo di disposizione o il procedimento speciale di liquidazione deve, senza ritardi, richiedere l annullamento della registrazione, se egli è a conoscenza dell esistenza di una registrazione effettuata in conformità al paragrafo (1) o al paragrafo (4) nell ambito di un procedimento di assistenza e di riconoscimento che ha cessato di essere efficace come previsto dall articolo 61(2). Articolo 11 - Esenzione fiscale. Nessuna tassa di registro deve essere imposta con riferimento alla registrazione prevista nei due articoli precedenti. Articolo 12 Applicazione analogica relativa alla registrazione. I due articoli precedenti si applicano mutatis mutandis a tutti i diritti che devono essere registrati. Articolo 13 Esame dei documenti. (1) Le parti interessate possono richiedere l esame dei documenti e di altri oggetti che siano stati presentati alla corte o preparati dalla corte basandosi sulle disposizioni di questa legge o sulle disposizioni del codice della procedura civile che si applicano mutatis mutandis in conformità con l articolo 15 (da qui in poi nel presente articolo e al paragrafo (1) dell articolo seguente "i documenti ecc") dall impiegato della corte. (2) Le parti interessate possono richiedere una copia dei documenti, la consegna di una copia autenticata, una copia certificata completa o un estratto di una copia certificata dei documenti ecc, o la distribuzione delle relative certificazioni all impiegato della corte. (3) I paragrafi precedenti non si applicano ai nastri a cassetta o ai video che rientrano nel novero dei documenti (comprese le apparecchiature di registrazione di qualsiasi tipo che agiscono con strumenti analogici). In tal caso, se riguardo a tali oggetti è presentata richiesta da una persona interessata, l impiegato della corte deve provvedere alla loro duplicazione. 5

6 (4) Nonostante i tre paragrafi precedenti, una parte interessata che non sia un amministratore straniero ecc, non può presentare la domanda descritta nei tre paragrafi precedenti sino a che non sia stata emanata ordinanza di sospensione secondo l articolo 25(2), un provvedimento conforme all articolo 26(2), un ordinanza di sospensione conforme all articolo 27(2), un provvedimento conforme all articolo 51(1), un ordinanza di sospensione conforme all articolo 58(1) o articolo 63(1) o un provvedimento concernente un azione collettiva per il riconoscimento di un procedimento straniero di insolvenza. Articolo 14 - Limitazione dell esame nel caso essa costituisca un ostacolo. (1) Nel caso in cui è evidente prima facie che esistono motivi per ritenere che l esame o la riproduzione, la consegna di una copia autenticata, di una copia certificata completa o di un estratto di una copia o di la duplicazione certificata di una parte particolare di tali documenti ecc da parte delle persone interessate (da qui in poi in questo articolo "esame ecc") siano un serio ostacolo all adempimento dello scopo del procedimento di assistenza e di riconoscimento (da qui in poi in questo articolo a tale parte sarà fatto riferimento come alla "parte che costituisce un ostacolo"), la corte può limitare discrezionalmente l identità delle persone che possono richiederne l esame ecc, cioè la parte che costituisce un ostacolo, la persona che ha archiviato la domanda, l amministratore straniero, l amministratore di controllo ed il coordinatore provvisorio dell azione collettiva del debitore, l amministratore straniero, l amministratore del procedimento di riconoscimento o il coordinatore provvisorio che hanno presentato quei documenti ecc. i. Documenti ecc che sono presentati alla corte allo scopo di ottenere l approvazione prevista alle clausole 31(1) e 35(1) (compreso il caso in cui si applica mutatis mutandis la disposizione dell articolo 55(1)) o la disposizione dell articolo 53(1). ii. Documenti ecc conformi all articolo 17(3) o all articolo 46 (compreso il caso in cui si applica mutatis mutandis l articolo 55(1). (2) Se un azione collettiva di cui al paragrafo precedente è presentata, sino a quando il relativo provvedimento non sia diventato definitivo, le persone interessate (tranne la persona che ha archiviato la domanda secondo il precedente paragrafo, l amministratore straniero ecc, l amministratore del procedimento di riconoscimento ed il coordinatore provvisorio; come nel paragrafo seguente) non può essere presentata una domanda di esame ecc dalla parte che costituisce un ostacolo. (3) Le persone interessate che desiderano presentare domanda di esame ecc, possono presentare domanda alla corte per l annullamento del provvedimento emanato come nel paragrafo che precede, in ragione del fatto che tale provvedimento difetta dei requisiti previsti dal precedente paragrafo (1) o hanno cessato di esistere. (4) Può essere presentato ricorso immediato in appello avverso un provvedimento che respinga una domanda di cui al paragrafo (1) e avverso una decisione relativa ad una domanda di cui al paragrafo precedente. (5) Un provvedimento che annulla una decisione conforme al paragrafo (1) non entra in vigore sino a che non sia diventato definitivo. Articolo 15 - Applicazione del codice della procedura civile. Le disposizioni del codice della procedura civile si applicheranno mutatis mutandis per quanto riguarda gli atti di assistenza e di riconoscimento, tranne dove previsto altrimenti. Articolo 16 - Regole della Corte suprema. 6

7 Oltre alle disposizioni della presente legge, altre disposizioni necessarie per la procedura di riconoscimento e gli atti di assistenza saranno emanate nei regolamenti della Corte suprema. Capitolo 2 Riconoscimento del procedimento di insolvenza (articoli 17-24) Articolo 17 Azione per il riconoscimento di un procedimento straniero di insolvenza. (1) Nel caso in cui la residenza, il domicilio, l attività commerciale o la sede del debitore si trovi in un paese in cui è in corso un procedimento straniero di insolvenza, l amministratore straniero ecc può fare azione per il riconoscimento alla corte relativamente a quel procedimento straniero di insolvenza. (2) Un azione di cui al paragrafo che precede può essere presentata anche prima dell inizio del procedimento di insolvenza, il che corrisponde ad una dichiarazione di fallimento, al provvedimento di inizio del procedimento di riabilitazione, al provvedimento di inizio di un procedimento di riorganizzazione corporativa, ad un ordinanza esecutiva o di inizio della liquidazione speciale (nell articolo 22(1)," provvedimento di inizio del procedimento"). (3) Nel caso in cui sia stata fatta azione come nel paragrafo (1), su ordine della Corte, l amministratore straniero ecc deve segnalare alla corte l andamento del procedimento straniero di insolvenza al quale l azione si riferisce come pure qualsiasi altro elemento richiesto dalla Corte. (4) Se la Corte ritiene necessario promuovere il regolare progresso del procedimento di assistenza e di riconoscimento, può ordinare la nomina di un avvocato come rappresentante, a tutela dell amministratore straniero ecc che ha presentato la domanda al paragrafo (1). Articolo 18 Obbligo dell azione di fallimento e dell azione per riconoscimento di un procedimento straniero di insolvenza. Nel caso l amministratore, o una persona con poteri analoghi, di una persona giuridica debba presentare domanda per l inizio del fallimento o della liquidazione speciale di tale persona giuridica in conformità con un altra legge, lui o lei può presentare la domanda per il riconoscimento di un insolvenza straniera come indicato in seguito. Articolo 19 Prova immediata. Se è stata presentata domanda per il riconoscimento di un procedimento straniero, deve essere fornita la prova immediata che la residenza, il domicilio, l attività commerciale o la sede del debitore sia nel paese in cui il procedimento straniero di insolvenza si sta svolgendo. Articolo 20 Anticipazione dei costi alla Corte. (1) Se è stata presentata domanda per il riconoscimento di un procedimento straniero di insolvenza, l amministratore straniero ecc deve versare alla corte un anticipo nella misura decisa dalla corte stessa per i costi del procedimento di assistenza e di riconoscimento. (2) Immediato ricorso in appello può essere presentato avverso l ordinanza relativa al pagamento anticipato dei costi. 7

8 Articolo 21 Condizioni di ammissibilità per il riconoscimento di un procedimento di insolvenza straniero. Nei casi che corrispondono a quelli elencati nei punti seguenti, la corte deve respingere la domanda per il riconoscimento di un procedimento straniero di insolvenza: i. Se il versamento anticipato dei costi per il procedimento di assistenza e di riconoscimento non è stato effettuato; ii. Se è chiaro che il procedimento straniero di insolvenza non avrà effetto sui beni del debitore che sono situati in Giappone; iii. Se il procedimento di assistenza, conforme alle norme del capitolo seguente, rispetto a quel procedimento straniero di insolvenza si riveli contrario all ordine pubblico ed alla pubblica morale dello Stato Giappone; iv. Se è chiaro che non è necessario assegnare al procedimento straniero di insolvenza le misure di riconoscimento in conformità alle norme del capitolo seguente; v. Se l amministratore straniero ecc viola l articolo 17(3) relativamente al procedimento straniero di insolvenza. Tale norma non si applica se la violazione è di grado secondario; vi. Se è chiaro che la domanda è stata presentata sulla base di uno scopo illecito, o la domanda è stata presentata in mala fede. Articolo 22 Regole per il riconoscimento di un procedimento straniero di insolvenza (1) Nel caso sia stata presentata domanda per il riconoscimento di un procedimento straniero di insolvenza, che fa fronte alle richieste contenute all articolo 17(1) e nel caso sia stata emessa ordinanza di inizio del procedimento rispetto a quel determinato procedimento straniero di insolvenza, la corte emetterà un provvedimento per il riconoscimento per l insolvenza straniera in corso, tranne nel caso in cui la domanda sia stata ritirata, in conformità all articolo precedente, all articolo 57(1) o all articolo 62(1). (2) Il provvedimento di cui al precedente paragrafo entra in vigore nel momento stesso in cui viene emesso. Articolo 23 - Avviso pubblico di riconoscimento di un procedimento straniero di insolvenza 1) Se è emanato un provvedimento per riconoscere un procedimento straniero di insolvenza, la corte deve immediatamente dare pubblico avviso delle disposizioni convenzionali ivi contenute. (2) Le disposizioni convenzionali del provvedimento per riconoscere il procedimento straniero di insolvenza devono essere notificate all amministratore straniero. La disposizione si applica inoltre anche in presenza di un coordinatore provvisorio, nel caso in cui la misura sia stata assegnata in conformità all articolo 51(1) (compreso il caso in cui si applica mutatis mutandis l articolo 51(3)). (3) Nel caso in cui sia stato emanato un provvedimento per riconoscere il procedimento straniero di insolvenza, esso deve essere comunicato ai soggetti elencati in ciascuno dei punti seguenti. Tuttavia, tale disposizione non si applica rispetto ai soggetti già informati, in conformità al periodo principale dell articolo 25(9) (compresi i casi in cui si applicano mutatis mutandis l articolo 26(6), l articolo 27(8), l articolo 52(5) o l articolo 58(7)). i. Agenzie ed Uffici Governativi con giurisdizione esclusiva su tasse ed altre imposte pubbliche, che devono 8

9 essere specificati nel provvedimento della Suprema Corte. ii. Camera del lavoro, se la maggioranza del personale lavorativo o altri impiegati del debitore in Giappone sono rappresentati da u Articolo pubblicato in: Diritto fallimentare e delle procedure concorsuali, Diritto dei Paesi dell Asia, Diritto giapponese Avvertenza La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" ( con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione. 9

Legge sui contratti dei Consumatori - Giappone

Legge sui contratti dei Consumatori - Giappone Legge sui contratti dei Consumatori Legge n. 21 del 2000. Ultimo emendamento legge n. 129 del 2001. Indice Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Legge sui contratti dei Consumatori - Giappone

Dettagli

PARTE E OPERAZIONI DEL REGISTRO SEZIONE 3 MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA COME OGGETTO DI PROPRIETÀ CAPITOLO 5 INSOLVENZA O PROCEDURE ANALOGHE

PARTE E OPERAZIONI DEL REGISTRO SEZIONE 3 MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA COME OGGETTO DI PROPRIETÀ CAPITOLO 5 INSOLVENZA O PROCEDURE ANALOGHE DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) SUI MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA PARTE E OPERAZIONI DEL REGISTRO SEZIONE

Dettagli

Il divorzio nel diritto cinese: confronto con il divorzio italiano

Il divorzio nel diritto cinese: confronto con il divorzio italiano Il divorzio nel diritto cinese: confronto con il divorzio italiano 14 febbraio 2009 Alfonso Marra Nell ordinamento vigente nella Repubblica Popolare Cinese il diritto di famiglia è in massima parte contenuto

Dettagli

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi.

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi. Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi. 20 febbraio 2006 Articolo 1. Totalizzazione ai fini della pensione di vecchiaia e di anzianita 1. Ferme restando le vigenti disposizioni

Dettagli

"Misure contro la violenza nelle relazioni familiari"

Misure contro la violenza nelle relazioni familiari Legge n. 154 del 5 Aprile 2001 "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2001 Art. 1. (Misura cautelare dell allontanamento dalla casa

Dettagli

Al comma 1, sostituire le parole le parti private con le parole nei quali siano interessate più parti private, queste

Al comma 1, sostituire le parole le parti private con le parole nei quali siano interessate più parti private, queste Al comma 1, sostituire le parole da le parti private fino a delle condizioni, con le seguenti: nei quali siano interessate più parti private, queste non possono stare in giudizio se non con il ministero

Dettagli

DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L UFFICIO DELL UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE SUI MARCHI DELL UNIONE EUROPEA PARTE E

DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L UFFICIO DELL UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE SUI MARCHI DELL UNIONE EUROPEA PARTE E DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L UFFICIO DELL UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE SUI MARCHI DELL UNIONE EUROPEA PARTE E OPERAZIONI DEL REGISTRO SEZIONE 3 MARCHI DELL UNIONE

Dettagli

INDICE GENERALE. Premessa... Parte I LA GIUSTIZIA CIVILE E IL RECUPERO DEI CREDITI

INDICE GENERALE. Premessa... Parte I LA GIUSTIZIA CIVILE E IL RECUPERO DEI CREDITI INDICE GENERALE Premessa.... XI Parte I LA GIUSTIZIA CIVILE E IL RECUPERO DEI CREDITI 1. La giustizia civile e il recupero dei crediti. Chi?.... 3 1.1. Le parti.... 4 1.1.1. Il creditore... 4 1.1.2. Il

Dettagli

LEGGE 5 GIUGNO 1989, N Artt. 1-4 (...) (2) Art. 5

LEGGE 5 GIUGNO 1989, N Artt. 1-4 (...) (2) Art. 5 LEGGE 5 GIUGNO 1989, N. 219 Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione (1) CAPO I Norme in materia di reati ministeriali Artt. 1-4 (...) (2) CAPO

Dettagli

SANZIONI REGISTRO IMPRESE

SANZIONI REGISTRO IMPRESE SANZIONI REGISTRO IMPRESE Quando si applicano: Le sanzioni del Registro delle Imprese vengono applicate in caso di: domanda di iscrizione o di deposito nel Registro delle Imprese oltre il termine previsto

Dettagli

Tutela e diritti dei passeggeri di voli aerei: negato imbarco, cancellazione, ritardo e sistemazione in classe superiore o inferiore

Tutela e diritti dei passeggeri di voli aerei: negato imbarco, cancellazione, ritardo e sistemazione in classe superiore o inferiore Abstract Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Tutela e diritti dei passeggeri di voli aerei: negato imbarco, cancellazione, ritardo e sistemazione in classe superiore o inferiore 09 maggio

Dettagli

Il regime Iva delle prestazioni di formazione ed aggiornamento del personale dalla c.m. 36/2010 alla r.m. 44/2012. Parte I

Il regime Iva delle prestazioni di formazione ed aggiornamento del personale dalla c.m. 36/2010 alla r.m. 44/2012. Parte I Il regime Iva delle prestazioni di formazione ed aggiornamento del personale dalla c.m. 36/2010 alla r.m. 44/2012. Parte I Abstract 05 giugno 2012 Lucia Ripa La parte I dell articolo esamina la disciplina

Dettagli

SCHEMA ISTANZA E AUTOCERTIFICAZIONE PER ASSOCIAZIONI

SCHEMA ISTANZA E AUTOCERTIFICAZIONE PER ASSOCIAZIONI Allegato C1 SCHEMA ISTANZA E AUTOCERTIFICAZIONE PER ASSOCIAZIONI MARCA DA BOLLO 14,62 SCHEMA DI ISTANZA E DICHIARAZIONE DA COMPILARE E SOTTOSCRIVERE DA PARTE DEL CANDIDATO ASSOCIAZIONE SECONDO QUANTO PREVISTO

Dettagli

LE MODIFICHE AL PROCESSO ESECUTIVO PER ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI d.l. 132/2014 conv. L. 162/14

LE MODIFICHE AL PROCESSO ESECUTIVO PER ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI d.l. 132/2014 conv. L. 162/14 LE MODIFICHE AL PROCESSO ESECUTIVO PER ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI d.l. 132/2014 conv. L. 162/14 Art. 26 bis c.p.c. modificato dall'art. 19, 1 comma, lett. b) D.L. 132/14 conv. L. 162/14 LA COMPETENZA

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE 1 REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE ARTICOLO 1 Oggetto del Regolamento Il presente regolamento, adottato

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DISPONE

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DISPONE Prot. n. 2016/164492 Approvazione del nuovo modello e delle relative istruzioni per l istanza di computo in diminuzione delle perdite pregresse dai maggiori imponibili nell ambito dell attività di accertamento,

Dettagli

PROCEDURA DI RIASSEGNAZIONE DEL NOME A DOMINIO OGGETTO DI PRECEDENTE OPPOSIZIONE RICORSO

PROCEDURA DI RIASSEGNAZIONE DEL NOME A DOMINIO OGGETTO DI PRECEDENTE OPPOSIZIONE RICORSO PROCEDURA DI RIASSEGNAZIONE DEL NOME A DOMINIO OGGETTO DI PRECEDENTE OPPOSIZIONE RICORSO AI SENSI DELL ARTICOLO 4.2 DEL REGOLAMENTO PER LA RISOLUZIONE DELLE DISPUTE NEL cc.tld IT VERSIONE 2.1 DEL 3 NOVEMBRE

Dettagli

DIPENDENTERepubblica Italiana CITTÀ DI MAZARA DEL VALLO

DIPENDENTERepubblica Italiana CITTÀ DI MAZARA DEL VALLO DIPENDENTERepubblica Italiana CITTÀ DI MAZARA DEL VALLO III Settore SERVIZI ALLA CITTA ED ALLE IMPRESE DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE NOMINATO CON DETERMINAZIONE DEL SINDACO N. 140 DEL 28/07/2014 N.735 del

Dettagli

ISCRIZIONE E TENUTA DEL REGISTRO DEI TRUST E MODALITA DI VIDIMAZIONE DEL LIBRO DEGLI EVENTI

ISCRIZIONE E TENUTA DEL REGISTRO DEI TRUST E MODALITA DI VIDIMAZIONE DEL LIBRO DEGLI EVENTI DECRETO DELEGATO n. 50 del 16 marzo 2010 ISCRIZIONE E TENUTA DEL REGISTRO DEI TRUST E MODALITA DI VIDIMAZIONE DEL LIBRO DEGLI EVENTI Così come modificata con Decreto-Legge n.36 del 24 Febbraio 2011 TESTO

Dettagli

Indice analitico. Capitolo I. La Normativa

Indice analitico. Capitolo I. La Normativa 427 Prefazione... p. 9 Capitolo I La Normativa 1. I diritti del minore nelle Convenzioni Internazionali...» 11 2. I diritti del minore nella Costituzione Italiana...» 14 3. I diritti del minore nel Codice

Dettagli

Il decreto penale di condanna nel codice di procedura penale della Repubblica Federale Tedesca

Il decreto penale di condanna nel codice di procedura penale della Repubblica Federale Tedesca Il decreto penale di condanna nel codice di procedura penale della Repubblica Federale Tedesca 21 ottobre 2008 Armin Kapeller Il presente articolo ha per oggetto una breve esposizione della disciplina

Dettagli

Ordinanza relativa ai brevetti d invenzione

Ordinanza relativa ai brevetti d invenzione [Signature] [QR Code] Ordinanza relativa ai brevetti d invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI) Modifiche del [XXX] Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 ottobre 1997 1 sui brevetti

Dettagli

INDICE. Capitolo I Le attività di recupero dei crediti

INDICE. Capitolo I Le attività di recupero dei crediti Manuale Finale.qxd 7-07-2016 9:51 Pagina V Capitolo I Le attività di recupero dei crediti 1. Premessa... 2. La prevenzione... 3. Il recupero del credito... 3.1 Le procedure interne (invio di solleciti

Dettagli

Prot. n. del 13/04/2015 Progressivo determinazioni n aprile 2015

Prot. n. del 13/04/2015 Progressivo determinazioni n aprile 2015 CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI AREA AVVOCATURA Prot. n. del 13/04/2015 Progressivo determinazioni n.86 13 aprile 2015 Responsabile del Procedimento Dott.ssa Maria Allocca DETERMINAZIONE N. DEL Oggetto:

Dettagli

Struttura didattica territoriale della Corte di Appello di Napoli Le notificazioni telematiche nel processo civile PARTE SECONDA

Struttura didattica territoriale della Corte di Appello di Napoli Le notificazioni telematiche nel processo civile PARTE SECONDA Struttura didattica territoriale della Corte di Appello di Napoli Le notificazioni telematiche nel processo civile PARTE SECONDA dott. Pietro Lupi Giudice del Tribunale di Napoli Avv. Roberto Arcella Componente

Dettagli

CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE UFFICIO REGISTRO IMPRESE MANUALE OPERATIVO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI DOPO LA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE

CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE UFFICIO REGISTRO IMPRESE MANUALE OPERATIVO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI DOPO LA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE UFFICIO REGISTRO IMPRESE MANUALE OPERATIVO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI DOPO LA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE Aprile 2007 1 RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE. GLI ADEMPIMENTI

Dettagli

ISTRUZIONI OPERATIVE SULLE PROCEDURE CONCORSUALI A SEGUITO DELLA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE

ISTRUZIONI OPERATIVE SULLE PROCEDURE CONCORSUALI A SEGUITO DELLA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE CAMERA DI COMMERCIO DI PISTOIA UFFICIO REGISTRO IMPRESE ISTRUZIONI OPERATIVE SULLE PROCEDURE CONCORSUALI A SEGUITO DELLA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE LUGLIO 2008 Redatte dal Responsabile del procedimento:

Dettagli

Costituzione della Repubblica italiana 1. Delib.ne Assemblea Costituente 22 dicembre Costituzione della Repubblica Italiana...

Costituzione della Repubblica italiana 1. Delib.ne Assemblea Costituente 22 dicembre Costituzione della Repubblica Italiana... INDICE SOMMARIO Presentazione... pag. 7 Avvertenza...» 9 Abbreviazioni...» 11 Costituzione della Repubblica italiana 1. Delib.ne Assemblea Costituente 22 dicembre 1947. Costituzione della Repubblica Italiana...»

Dettagli

CONVIVENZE DI FATTO. Ai conviventi di fatto si estendono:

CONVIVENZE DI FATTO. Ai conviventi di fatto si estendono: CONVIVENZE DI FATTO In data 5 giugno 2016 è entrata in vigore la Legge 20 maggio 2016 n. 76 recante la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze,

Dettagli

Regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e sull attinenza comunale (RLCCit) (del 10 ottobre 1995)

Regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e sull attinenza comunale (RLCCit) (del 10 ottobre 1995) Regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e sull attinenza comunale (RLCCit) (del 10 ottobre 1995) 1.2.1.1.1 IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto l art. 42 della Legge

Dettagli

INDICE SOMMARIO PREMESSA. ... Pag. 1

INDICE SOMMARIO PREMESSA. ... Pag. 1 INDICE SOMMARIO PREMESSA... Pag. 1 Parte Generale LA TUTELA GIUDIZIARIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI FERMO AMMINISTRATIVO DI CUI ALL ART. 86, D.P.R. 602/1973 1. Introduzione... Pag. 9 Capitolo I LA NATURA

Dettagli

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

CODICE DI PROCEDURA CIVILE Antonio LOMBARDI CODICE DI PROCEDURA CIVILE Annotato con la giurisprudenza VII edizione SOMMARIO Premessa COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 3 Approvata dall Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947,

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Presentazione... pag. 7 Annotazioni...» 9 Avvertenza...» 13

INDICE SOMMARIO. Presentazione... pag. 7 Annotazioni...» 9 Avvertenza...» 13 INDICE SOMMARIO Presentazione..................................................... pag. 7 Annotazioni...» 9 Avvertenza........................................................» 13 Atti processuali 1. Ricorso

Dettagli

Introduzione... Indice per Autore... Parte Prima CONTROVERSIE REGOLATE DAL RITO SOMMARIO DI COGNIZIONE

Introduzione... Indice per Autore... Parte Prima CONTROVERSIE REGOLATE DAL RITO SOMMARIO DI COGNIZIONE Indice generale Introduzione... Indice per Autore... XIII XV Parte Prima CONTROVERSIE REGOLATE DAL RITO SOMMARIO DI COGNIZIONE 1. LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI E DEI DIRITTI

Dettagli

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL ALBO DELLE STP

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL ALBO DELLE STP Marca da bollo uro 16,00 DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL ALBO DELLE STP ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI FIRENZE Informativa ai sensi dell art. 13 D. Lgs 196/2003. I dati personali

Dettagli

MANUALE OPERATIVO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI DOPO LA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE

MANUALE OPERATIVO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI DOPO LA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE UFFICIO REGISTRO IMPRESE MANUALE OPERATIVO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI DOPO LA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE Applicabile ex art. 150 D. Lgs 5/2008 alle procedure promosse

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Presentazione... pag. 7 Avvertenza...» 9 Abbreviazioni...» 11 PARTE PRIMA LA FASE STRAGIUDIZIALE. del Codice civile...

INDICE SOMMARIO. Presentazione... pag. 7 Avvertenza...» 9 Abbreviazioni...» 11 PARTE PRIMA LA FASE STRAGIUDIZIALE. del Codice civile... Presentazione... pag. 7 Avvertenza...» 9 Abbreviazioni...» 11 PARTE PRIMA LA FASE STRAGIUDIZIALE Adempimento e costituzione in mora del Codice civile...» 29 Prescrizione e decadenza del Codice civile...»

Dettagli

DECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n (GU n. 203 del ) convertito con modificazioni

DECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n (GU n. 203 del ) convertito con modificazioni DECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n. 168 - (GU n. 203 del 31-8-2016) convertito con modificazioni in Legge TAVOLE DI RAFFRONTO DELLE MODIFICHE IN TEMA DI PROCEDURA CIVILE Codice di procedura civile Testo attuale

Dettagli

COMUNE DI CREMA - AREA AFFARI GENERALI -

COMUNE DI CREMA - AREA AFFARI GENERALI - COMUNE DI CREMA - AREA AFFARI GENERALI - REGOLAMENTO COMUNALE PER L ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO NOTIFICHE Pagina 0 di 5 INDICE ART. 1 OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE ART. 2 DEFINIZIONE DI NOTIFICAZIONE

Dettagli

Art. 492 bis c.p.c. (Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare)

Art. 492 bis c.p.c. (Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare) Art. 492 bis c.p.c. (Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare) Input Creditore procedente (tramite istanza rivolta al Presidente del Tribunale). Contenuto dell istanza -Indicazione dell indirizzo

Dettagli

Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi

Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi Art. 1 - Oggetto.... 2 Art. 2 - Ambito di applicazione...... 2 Art. 3

Dettagli

Rappresentante fiscale ed identificazione diretta

Rappresentante fiscale ed identificazione diretta Rappresentante fiscale ed identificazione diretta Dott. Alberto Perani Monza, 30 giugno 2016 In collaborazione con Debitore d imposta (art. 17 DPR 633/72) L imposta sul valore aggiunto è dovuta dai soggetti

Dettagli

DECRETO PRESIDENZIALE 30 DICEMBRE 2008 N.34/N

DECRETO PRESIDENZIALE 30 DICEMBRE 2008 N.34/N Disciplina concernente il Collegio giudicante e il Collegio di appello competenti a decidere sui ricorsi presentati dal personale del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica DECRETO PRESIDENZIALE

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELL ELENCO DEI FORNITORI

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELL ELENCO DEI FORNITORI REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELL ELENCO DEI FORNITORI Approvato dall Amministratore Unico in data 15/3/2017 FORMAZIONE ELENCO DEI FORNITORI Art. 1 Istituzione e ambito di applicazione 1. E istituito

Dettagli

Comune di Noicàttaro

Comune di Noicàttaro Comune di Noicàttaro ( Provincia di Bari ) COPIA N. 5/2016 del 15/04/2016 DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ADOTTATA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA

Dettagli

IL VICEDIRETTORE DELL AGENZIA AREA MONOPOLI. VISTI lo Statuto e il Regolamento di amministrazione dell Agenzia delle dogane e dei monopoli;

IL VICEDIRETTORE DELL AGENZIA AREA MONOPOLI. VISTI lo Statuto e il Regolamento di amministrazione dell Agenzia delle dogane e dei monopoli; Prot. n. 2903/RU IL VICEDIRETTORE DELL AGENZIA AREA MONOPOLI VISTO l articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il quale prevede che la cartella di pagamento da

Dettagli

LEGGE 20 NOVEMBRE 1982, N. 890 INDICE * Elenco delle abbreviazioni

LEGGE 20 NOVEMBRE 1982, N. 890 INDICE * Elenco delle abbreviazioni LEGGE 20 NOVEMBRE 1982, N. 890 INDICE * Prefazione Elenco delle abbreviazioni XIII XV COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI TELEMATICHE L. 20 novembre 1982, n. 890 Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni

Dettagli

A TPER SPA SISTEMA DI QUALIFICAZIONE AUTOBUS/FILOBUS AVVISO INVIATO ALLA GUCE IL 9 APRILE 2015

A TPER SPA SISTEMA DI QUALIFICAZIONE AUTOBUS/FILOBUS AVVISO INVIATO ALLA GUCE IL 9 APRILE 2015 A TPER SPA SISTEMA DI QUALIFICAZIONE AUTOBUS/FILOBUS AVVISO INVIATO ALLA GUCE IL 9 APRILE 2015 Domanda di iscrizione al sistema di qualificazione autobus/filobus e dichiarazione sostitutiva di certificazione

Dettagli

Deposito per l iscrizione dell atto costitutivo di società cooperativa (2523 c.c.)

Deposito per l iscrizione dell atto costitutivo di società cooperativa (2523 c.c.) Deposito per l iscrizione dell atto costitutivo di società cooperativa (2523 c.c.) SOGGETTI OBBLIGATI: il notaio che ha ricevuto l atto costitutivo (atto pubblico) 20 giorni. Se il notaio o gli amministratori

Dettagli

OGGETTO: Consulenza giuridica Art. 182-ter, secondo comma della legge fallimentare Termini per la presentazione della proposta di transazione fiscale

OGGETTO: Consulenza giuridica Art. 182-ter, secondo comma della legge fallimentare Termini per la presentazione della proposta di transazione fiscale RISOLUZIONE N. 3/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 gennaio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica Art. 182-ter, secondo comma della legge fallimentare Termini per la presentazione della

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Capitolo I ATTI PRODROMICI E PREPARATORI

INDICE SOMMARIO. Capitolo I ATTI PRODROMICI E PREPARATORI INDICE SOMMARIO Capitolo I ATTI PRODROMICI E PREPARATORI F001 Istanza per rilascio di altre copie in forma esecutiva (art. 476 c.p.c.)... Pag. 3 F002 Atto di precetto su sentenza (artt. 479 e 480 c.p.c.)...»

Dettagli

1 GU L 3 del , pag GU L 11 del , pag GU L 349 del , pag. 83.

1 GU L 3 del , pag GU L 11 del , pag GU L 349 del , pag. 83. REGOLAMENTO (CE) N. 2246/2002 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 2002 sulle tasse da pagare all'ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) per la registrazione di disegni

Dettagli

REGOLAMENTO SULLE MODALITA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI PUBBLICI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO

REGOLAMENTO SULLE MODALITA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI PUBBLICI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO COMUNE DI GIARDINELLO PROVINCIA DI PALERMO REGOLAMENTO SULLE MODALITA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI PUBBLICI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO (L.R. 7 del 02/08/2002 art.20 e s.m.i.) Allegato alla Delibera Consiliare

Dettagli

Come negoziare contratti che tutelino l esportatore italiano nei più importanti mercati emergenti

Come negoziare contratti che tutelino l esportatore italiano nei più importanti mercati emergenti A Come negoziare contratti che tutelino l esportatore italiano nei più importanti mercati emergenti Varese 23 aprile 2008 Programma dell incontro: la legge applicabile, la determinazione del giudice competente

Dettagli

Le impugnazioni in generale e le "Beschwerden" in particolare nel codice penale della Repubblica Federale Tedesca

Le impugnazioni in generale e le Beschwerden in particolare nel codice penale della Repubblica Federale Tedesca Le impugnazioni in generale e le "Beschwerden" in particolare nel codice penale della Repubblica Federale Tedesca A Le impugnazioni 15 dicembre 2008 Armin Kapeller Il presente articolo è il primo di una

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DISPONE. 1. Controlli periodici ed attività di analisi del rischio sui soggetti titolari di partita Iva

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DISPONE. 1. Controlli periodici ed attività di analisi del rischio sui soggetti titolari di partita Iva PROVVEDIMENTO PROT. 110418 DEL 12 GIUGNO 2017 Criteri e modalità di cessazione della partita Iva e dell esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie,

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Presentazione di Carlo Rimini... Introduzione. Matrimonio, unione civile, convivenza di fatto... Parte prima LE UNIONI CIVILI

INDICE SOMMARIO. Presentazione di Carlo Rimini... Introduzione. Matrimonio, unione civile, convivenza di fatto... Parte prima LE UNIONI CIVILI INDICE SOMMARIO Presentazione di Carlo Rimini.................................. Introduzione. Matrimonio, unione civile, convivenza di fatto................. XI XV Parte prima LE UNIONI CIVILI Capitolo

Dettagli

REPUBBLICA DI SAN MARINO

REPUBBLICA DI SAN MARINO LEGGE 26 maggio 2004 n.71 REPUBBLICA DI SAN MARINO LEGGE ISTITUTIVA DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica

Dettagli

PROGETTO DI LEGGE DISCIPLINA DEI REATI INFORMATICI. Art. 1 (Finalità)

PROGETTO DI LEGGE DISCIPLINA DEI REATI INFORMATICI. Art. 1 (Finalità) LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA,

Dettagli

LOTTO N. CODICE CER TIPO DI RIFIUTO QUANTITATIVI PREVISTI PER L ANNO

LOTTO N. CODICE CER TIPO DI RIFIUTO QUANTITATIVI PREVISTI PER L ANNO ALLEGATO modello A BANDO D'ASTA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO PER LA VENDITA DI: LOTTO N. CODICE CER TIPO DI RIFIUTO QUANTITATIVI PREVISTI PER L ANNO Il sottoscritto nato il a e residente a Via titolare legale

Dettagli

Disciplinare per la gestione dell Albo Fornitori - SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

Disciplinare per la gestione dell Albo Fornitori - SISTEMA DI QUALIFICAZIONE Area operativa - Direzione Acquisti Premessa Disciplinare per la gestione dell Albo Fornitori - SISTEMA DI QUALIFICAZIONE Il presente disciplinare ha come obiettivo la definizione delle modalità di gestione

Dettagli

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE NOVITÀ IN MATERIA DI CONTRIBUTO UNIFICATO NEL PROCESSO CIVILE, AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificati dal d.l. 98/2011, conv. con modifiche

Dettagli

SCHEDA DI PROCEDIMENTO CONVIVENZA DI FATTO

SCHEDA DI PROCEDIMENTO CONVIVENZA DI FATTO SCHEDA DI PROCEDIMENTO CONVIVENZA DI FATTO " La Convivenza di fatto, riconosciuta dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, è costituita da due persone maggiorenni, dello stesso sesso o di sessi diversi, unite

Dettagli

UFFICIO TRIBUTI DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA. (art. 6-ter del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193)

UFFICIO TRIBUTI DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA. (art. 6-ter del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193) Al Comune di Castrofilippo (Provincia di AG) UFFICIO TRIBUTI DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA (art. 6-ter del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193) Il/La sottoscritto/a, nato/a a,

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DISPONE

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DISPONE Prot. n. 2016/51240 Approvazione del modello e delle relative istruzioni per l istanza di computo in diminuzione delle perdite pregresse dai maggiori imponibili nell ambito dell attività di accertamento,

Dettagli

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici Direzione Generale per il trasporto stradale e per l intermodalità DECRETO

Dettagli

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI. ART. 1 (Disposizioni di principio e ambito di applicazione)

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI. ART. 1 (Disposizioni di principio e ambito di applicazione) CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 (Disposizioni di principio e ambito di applicazione) 1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno le disposizioni della decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio,

Dettagli

INDICE (*) ISTANZE E IMPUGNAZIONI DELL INTERESSATO O DEL DIFENSORE

INDICE (*) ISTANZE E IMPUGNAZIONI DELL INTERESSATO O DEL DIFENSORE INDICE (*) Prefazione.... Abbreviazioni... V XV ISTANZE E IMPUGNAZIONI DELL INTERESSATO O DEL DIFENSORE Parte IeII-Procedure I 01 Istanza di rilascio copie ex art. 116 c.p.p.... 5 I 02 Istanza di fissazione

Dettagli

PUNTI VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI

PUNTI VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI PUNTI VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI CAPGR05C.rtf - (07/2017-BIM) SUBINGRESSO - Comunicazione AL COMUNE DI Cod. ISTAT _ _ _ _ _ _...l... sottoscritt...: Cog Nome C.F. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Dettagli

REGOLAMENTO SUL REGISTRO DELLE IMPRESE CAPOGRUPPO

REGOLAMENTO SUL REGISTRO DELLE IMPRESE CAPOGRUPPO REGOLAMENTO SUL REGISTRO DELLE IMPRESE CAPOGRUPPO anno 2014/ numero 03 (Testo consolidato al 01/01/2015 Aggiornamento I) 1 Art. 1 Definizioni 1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per: a) Banca

Dettagli

DELIBERA N. 118/13/CSP

DELIBERA N. 118/13/CSP DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA 6 C SRL (AUTORIZZATA ALLA DIFFUSIONE DEL PROGRAMMA TELEVISIVO SATELLITARE SUPERFLUO ) - VIOLAZIONE DELL ARTICOLO 10, COMMA 2, DELLA DELIBERA N. 127/00/CONS

Dettagli

INDICE. Schemi. II L ATTO DI PRECETTO A Atto di precetto: requisiti (art. 480) B Atto di precetto: procedura (art. 480)...

INDICE. Schemi. II L ATTO DI PRECETTO A Atto di precetto: requisiti (art. 480) B Atto di precetto: procedura (art. 480)... INDICE Prefazione... p. XV Schemi I IL TITOLO ESECUTIVO... 3 1 Titolo esecutivo: generalità (art. 474)... 5 2A Titolo esecutivo giudiziale: procedura (art. 474)... 6 2B Titolo esecutivo giudiziale: casistica

Dettagli

Note- Impatti Riforma Fallimentare. Nuove norme sulle procedure concorsuali

Note- Impatti Riforma Fallimentare. Nuove norme sulle procedure concorsuali Nuove norme sulle procedure concorsuali In questo documento si analizzano i cambiamenti per il Registro Imprese prodotti dagli effetti della: Legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione del D.L. 16 marzo

Dettagli

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOVARA

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOVARA ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOVARA VADEMECUM NOTIFICHE A MEZZO PEC INTRODUZIONE La notifica a mezzo PEC costituisce un'alternativa alla notifica mediante Ufficiale Giudiziario ed è una forma di notifica in

Dettagli

Ufficio ricevente Presentata il Modalità di inoltro Data protocollo fax a mano posta via telematica NUMERO ASSEGNATO ALLA PRATICA

Ufficio ricevente Presentata il Modalità di inoltro Data protocollo fax a mano posta via telematica NUMERO ASSEGNATO ALLA PRATICA ESTREMI DI ISCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE (A CURA DELL UFFICIO) Ufficio ricevente Presentata il Modalità di inoltro Data protocollo fax a mano posta via telematica NUMERO ASSEGNATO ALLA PRATICA Num. Prot

Dettagli

Il sottoscritto... in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE

Il sottoscritto... in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE Modulo A - Dichiarazione sostitutiva DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE CHE SOTTOSCRIVE L OFFERTA (DA PRESENTARE NEL PLICO, FUORI DELLA BUSTA DELL OFFERTA) Il sottoscritto... in qualità di LEGALE

Dettagli

Art. 25. (Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile) 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 25. (Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile) 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: Art. 25. (Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile) 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) all articolo 125, primo comma, le parole: «il proprio

Dettagli

«Contro il detto decreto e contro quello che rifiuti l autorizzazione non è ammesso ricorso né in via giudiziaria, né in via amministrativa» (**).

«Contro il detto decreto e contro quello che rifiuti l autorizzazione non è ammesso ricorso né in via giudiziaria, né in via amministrativa» (**). Sequestro giudiziario e sequestro conservativo 1. R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443. Approvazione del Codice di procedura civile (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 1940). (Estratto)

Dettagli

Statuto del Fondo monetario internazionale, del 22 luglio 1944

Statuto del Fondo monetario internazionale, del 22 luglio 1944 Statuto del Fondo monetario internazionale, del 22 luglio 1944 RS 0.979.1; RU 1992 2571 I Quarto emendamento dello Statuto del Fondo monetario internazionale Approvato mediante decisione n. 52-4 del Consiglio

Dettagli

Premessa...» 5 Presentazione...» 7

Premessa...» 5 Presentazione...» 7 INDICE SOMMARIO Premessa...............................................» 5 Presentazione...» 7 Profili generali e presupposti del concordato preventivo 1. Profili generali e presupposti del concordato

Dettagli

COMUNE DI SAN MINIATO PROVINCIA DI PISA

COMUNE DI SAN MINIATO PROVINCIA DI PISA PROVINCIA DI PISA REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI DATORI DI LAVORO PRIVATI AI FINI DELL ASSUNZIONE DI GIOVANI E DONNE DISOCCUPATI E INOCCUPATI Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale

Dettagli

DEPOSITO TELEMATICO. A partire dal 30 giugno 2014 l invio telematico obbligatorio riguarderà tutti

DEPOSITO TELEMATICO. A partire dal 30 giugno 2014 l invio telematico obbligatorio riguarderà tutti DEPOSITO TELEMATICO A partire dal 30 giugno 2014 l invio telematico obbligatorio riguarderà tutti i procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione. Il deposito degli atti processuali e

Dettagli

Internet Point S.C.I.A. COGNOME NOME. cittadinanza nato/a. il / / residente nel Comune di ( ) C a p. via/piazza n.

Internet Point S.C.I.A. COGNOME NOME. cittadinanza nato/a. il / / residente nel Comune di ( ) C a p. via/piazza n. Internet Point S.C.I.A. Al DIPARTIMENTO SUAP - Sportello Unico Attività Produttive Palazzo satellite, 3 piano p.za della Repubblica Comune di MESSINA - tel./fax: 090/7723845 _l_ sottoscritt_: COGNOME NOME

Dettagli

Agenzia Entrate: Circolare chiarimenti spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande

Agenzia Entrate: Circolare chiarimenti spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande Agenzia Entrate: Circolare chiarimenti spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande 07 marzo 2009 OGGETTO: Ulteriori chiarimenti in merito al corretto trattamento

Dettagli

CIRCOLARE N. 33/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 9 ottobre 2015

CIRCOLARE N. 33/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 9 ottobre 2015 CIRCOLARE N. 33/E Direzione Centrale Normativa Roma, 9 ottobre 2015 OGGETTO: imposta di bollo autentica delle sottoscrizioni dell atto di vendita art.7, comma 1, decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 L ACI

Dettagli

Diritto del contenzioso d impresa

Diritto del contenzioso d impresa Diritto del contenzioso d impresa Lezione del 16 novembre 2015 «la sospensione, l interruzione e la estinzione del processo Le impugnazioni in generale» La sospensione del processo Art. 295 del c.p.c.

Dettagli

Determina Dirigenziale N. 21 del 16/01/2017

Determina Dirigenziale N. 21 del 16/01/2017 REGIONE CAMPANIA AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE DI CASERTA Determina Dirigenziale N. 21 del 16/01/2017 PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI E

Dettagli

CITTÀ DI FIUMICINO (Provincia di Roma)

CITTÀ DI FIUMICINO (Provincia di Roma) CITTÀ DI FIUMICINO (Provincia di Roma) REGOLAMENTO PER LA ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLA CASA COMUNALE Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 11 aprile 2007

Dettagli

DICHIARAZIONE REQUISITI GENERALI ART. 38 D.LGS. 163/2006 DICHIARA

DICHIARAZIONE REQUISITI GENERALI ART. 38 D.LGS. 163/2006 DICHIARA Allegato 1 All ASM Terni s.p.a Via B. Capponi, 100 05100 TERNI DICHIARAZIONE REQUISITI GENERALI ART. 38 D.LGS. 163/2006 Il sottoscritto... C.F. nato a.. il in qualità di dell'impresa.... con sede in...

Dettagli

Le disposizioni relative alla "Dichiarazione di attivita di assistenza e di sostegno alle famiglie"

Le disposizioni relative alla Dichiarazione di attivita di assistenza e di sostegno alle famiglie Legge 102/2009 con la conversione del Dl Anticrisi n. 78/2009 Le disposizioni relative alla "Dichiarazione di attivita di assistenza e di sostegno alle famiglie" Legge 3 agosto 2009, n. 102 "Conversione

Dettagli

RIPARTIZIONE SECONDA DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

RIPARTIZIONE SECONDA DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE . Determina n. 862 del 09/06/2017 RIPARTIZIONE SECONDA. Num. Prop. 1164 NUMERO DI REGISTRO DI RIPARTIZIONE 151 DEL 08/06/2017 DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE OGGETTO : CONTRIBUTO UNIFICATO COMMISSIONE TRIBUTARIA

Dettagli

Codice di procedura civile

Codice di procedura civile Presentazione............................................. pag. 5 Abbreviazioni.............................................» 6 Costituzione della Repubblica italiana 1. Delib.ne Assemblea Costituente

Dettagli

ERRONEA QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO I RICORSI AL COMITATO REG.LE PER I RAPPORTI DI LAVORO

ERRONEA QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO I RICORSI AL COMITATO REG.LE PER I RAPPORTI DI LAVORO ERRONEA QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO I RICORSI AL COMITATO REG.LE PER I RAPPORTI DI LAVORO Avverso i provvedimenti degli ispettori del, gli interessati hanno facoltà di ricorrere, nei modi e nei

Dettagli

Garante Privacy: videosorveglianza contro atti vandalici nelle scuole

Garante Privacy: videosorveglianza contro atti vandalici nelle scuole Garante Privacy: videosorveglianza contro atti vandalici nelle scuole 28 settembre 2009 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,

Dettagli

FASI RELATIVE ALLA FORMAZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO PER RILASCIO

FASI RELATIVE ALLA FORMAZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO PER RILASCIO SOMMARIO Prefazione del Dott. Andrea Mascioli, Vice-Presidente AUGE 15 CAPITOLO PRIMO LA LOCAZIONE 17 1. La locazione immobiliare 17 1.1 Nozione 17 1.2 Durata 18 1.3 Cessione 20 1.4 Disdetta 22 1.4.1 Immobili

Dettagli

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI GESTORI DELLE CRISI PER L ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO ISTITUITO

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI GESTORI DELLE CRISI PER L ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO ISTITUITO AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI GESTORI DELLE CRISI PER L ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO ISTITUITO PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI LATINA. (Approvato con

Dettagli

Regolamento d esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti

Regolamento d esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti Regolamento d esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT) RS 0.232.141.11; RU 1978 941 Traduzione 1 Modifiche del regolamento d esecuzione del Trattato Adottate il 14 ottobre 2015

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Prefazione... Pag. V CAPITOLO I IL PROBLEMA DEL CARATTERE INTERNAZIONALE DELLE FATTISPECIE E LE POSSIBILI SOLUZIONI

INDICE SOMMARIO. Prefazione... Pag. V CAPITOLO I IL PROBLEMA DEL CARATTERE INTERNAZIONALE DELLE FATTISPECIE E LE POSSIBILI SOLUZIONI INDICE SOMMARIO Prefazione... Pag. V CAPITOLO I IL PROBLEMA DEL CARATTERE INTERNAZIONALE DELLE FATTISPECIE E LE POSSIBILI SOLUZIONI 1.1. Il problema delle fattispecie con elementi di estraneità... Pag.

Dettagli