Tutela e diritti dei passeggeri di voli aerei: negato imbarco, cancellazione, ritardo e sistemazione in classe superiore o inferiore
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- Fulvio Cappelletti
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1 Abstract Tribunale Bologna , n ISSN Tutela e diritti dei passeggeri di voli aerei: negato imbarco, cancellazione, ritardo e sistemazione in classe superiore o inferiore 09 maggio 2016 Livio Perra Nel presente lavoro si analizzeranno le tutele e i diritti dei passeggeri dei voli aerei, in particolare nei casi di negato imbarco, cancellazione, ritardo del volo e sistemazione in classe superiore o inferiore. La disciplina che tutela i passeggeri per i casi di cancellazione e ritardi nei voli aerei è prevista nel Regolamento 11 febbraio 2004 (2004/261/CE). I regolamenti europei pongono norme direttamente vincolanti per gli Stati membri, gli individui e le organizzazioni. La disciplina europea esige che il passeggero sia informato sui propri diritti, sopratutto nel caso venga negato l imbarco o cancellato un volo o il volo subisca un ritardo di almeno due ore [articolo 14], stabilisce una particolare attenzione per le persone con mobilità ridotta o con esigenze particolari [articoli 9 e 11]. Oggetto del regolamento [articolo 1] sono i diritti minimi dei passeggeri nei casi di negato imbarco a passeggeri non consenzienti, cancellazione del volo, ritardo del volo. Essi sono irrinunciabili e non possono essere limitati con clausole derogatorie e restrittive del contratto di trasporto, se ciò avviene o se manca l informativa sui diritti ed il passeggero accetta una compensazione inferiore a quella prevista dal regolamento, egli può avviare le necessarie procedure giudiziali per ottenere una compensazione integrativa [articolo 15]. L applicazione del regolamento all aeroporto di Gibilterra dal 2004 è sospesa per le controversie tra Spagna e Regno Unito sulla sovranità sul territorio dove l aeroporto è situato, fino al prodursi degli effetti degli accordi del 1987 tra i due Stati nella data che essi comunicheranno al Consiglio [articolo 1]. Il regolamento si applica [articolo 3]: i). soltanto ai passeggeri trasportati da aeromobili a velatura fissa motorizzata; ii). ai passeggeri in partenza da un aeroporto di uno Stato membro soggetto al trattato; iii). ai passeggeri in partenza da un aeroporto di un paese terzo se la destinazione è un aeroporto di uno Stato membro soggetto al trattato e non hanno ricevuto benefici o compensazione pecuniaria e assistenza nel paese terzo, quando il vettore aereo è comunitario; iv). ai passeggeri titolari di biglietti emessi nel quadro di un programma Frequent Flyer o di altri programmi commerciali dei vettori aerei o degli operatori turistici; v). ai passeggeri trasferiti da un vettore aereo o da un operatore turistico ad un altro volo, indipendentemente dal motivo; vi). ad ogni vettore aereo che opera un volo nell ambito di un contratto con un passeggero o per conto di un altro soggetto, che ha concluso un contratto con il passeggero. Il regolamento non si applica [articolo 3]: i). ai passeggeri che viaggiano gratuitamente o ad una tariffa inferiore non accessibile al pubblico; ii). nell ipotesi di circuito tutto compreso quando esso è cancellato per motivi diversi dalla cancellazione 1
2 del volo. Tribunale Bologna , n ISSN I passeggeri devono avere una prenotazione e presentarsi all accettazione con modalità stabilite e all ora precedentemente indicata per iscritto (anche per via elettronica) dal vettore, operatore turistico o agente di viaggio autorizzato, se non indicata l ora, entro quarantacinque minuti prima della partenza. I diritti spettanti ai passeggeri previsti dal regolamento sono: i) diritto a compensazione pecuniaria; ii) diritto a rimborso o all imbarco su un volo alternativo; iii) diritto ad assistenza. Il diritto a compensazione pecuniaria [articolo 7] è parametrato in base alla distanza (con il metodo della rotta ortodromica, la base di calcolo è l ultima destinazione per la quale il passeggero subisce un ritardo all arrivo rispetto all orario previsto, per il negato imbarco o per la cancellazione del volo). La compensazione pecuniaria è pari a: a) 250 euro per le tratte aeree entro i 1500 chilometri; b) 400 euro per le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri; c) 600 euro per le altre tratte aeree che non rientrano nei casi precedenti. Il vettore aereo può ridurre del 50% la compensazione pecuniaria dove ai passeggeri è offerto di raggiungere la destinazione finale con un volo alternativo se l orario di arrivo non supera: a) due ore per le tratte aeree fino a 1500 km; b) tre ore per le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per le altre tratte aeree comprese fra 1500 e 3500 km; c) quattro ore, per tutte le tratte aeree che non rientrano nei casi precedenti, La compensazione pecuniaria deve essere corrisposta: a) in contanti; b) con trasferimento bancario elettronico, versamenti o assegni bancari; c) con buoni di viaggio e/o altri servizi, previo accordo firmato dal passeggero. L articolo 8 stabilisce che al passeggero è offerta la scelta tra: a) il rimborso entro sette giorni del prezzo pieno del biglietto, al prezzo al quale è stato acquistato, in contanti, con trasferimento bancario elettronico, con versamenti o assegni, o previo accordo firmato dal passeggero con buoni viaggio e/o altri servizi, per le parti di viaggio non effettuate o effettuate se il volo è divenuto inutile rispetto al programma di viaggio iniziale del passeggero, e se del caso un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, appena possibile [si applica anche ai passeggeri dei voli rientranti in un servizio tutto compreso, se non sussiste il diritto al rimborso di cui alla direttiva 90/314/CEE]; b) l imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni equiparabili, appena possibile; c) l imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni comparabili, in una data successiva di suo gradimento, in base alla disponibilità di posti; Se il vettore aereo offre al passeggero l imbarco su un volo per un aeroporto di destinazione diverso, deve farsi carico delle spese di trasferimento del passeggero dall aeroporto di arrivo all aeroporto per il quale era 2
3 effettuata la prenotazione o ad una destinazione vicina, concordata con il passeggero. All articolo 9 è previsto il diritto ad assistenza, cioè il passeggero ha diritto a titolo gratuito: a) a pasti e bevande in relazione alla durata dell attesa; b) alla sistemazione in albergo quando necessari uno o più pernottamenti o un ulteriore soggiorno, oltre a quello previsto dal passeggero; c) al trasporto tra l aeroporto e il luogo di sistemazione (albergo o altro); d) ad effettuare due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica. I casi di cui si occupa il regolamento (2004/261/CE) sono: i) il negato imbarco [articolo 4]; ii) la cancellazione del volo [articolo 5]; iii) il ritardo [articolo 6]; iv) la sistemazione in classe superiore o inferiore [articolo 10]. Nel caso del negato imbarco [articolo 4] il vettore deve: a) fare, in primo luogo, appello ai volontari disposti a rinunciare alla prenotazione in cambio di benefici da concordare. I volontari beneficiano, inoltre, del diritto al rimborso o all imbarco su un volo alternativo [ex articolo 8]; b) se il numero dei volontari non è sufficiente per consentire l imbarco dei restanti passeggeri, il vettore aereo può negare l imbarco a passeggeri non consenzienti. Tali passeggeri avranno diritto all immediata compensazione pecuniaria [dell articolo 7] e al rimborso o all imbarco su un volo alternativo [dell articolo 8] e all assistenza [dell articolo 9]. Nel caso della cancellazione del volo [articolo 5] ai passeggeri: a) è offerto il rimborso o l imbarco su un volo alternativo [articolo 8]; b) sono offerti a titolo gratuito pasti e bevande in relazione alla durata dell attesa, [articolo 9, paragrafo 1, lettera a)], due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica [articolo 9, paragrafo 2] e nel caso in cui il volo alternativo è rinviato di almeno un giorno rispetto all orario di partenza previsto per il volo cancellato la sistemazione in albergo e il trasporto tra l aeroporto e il luogo di sistemazione [articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c)]; c) spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo [articolo 7], salvo i casi che: 1. i passeggeri siano stati informati della cancellazione del volo con un preavviso di due settimane; 2. i passeggeri siano stati informati della cancellazione del volo tra le due settimane e i sette giorni prima dell orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non fissato prima di due ore dell orario di partenza di quello prenotato o che raggiunga la destinazione finale entro le quattro ore successive all orario d arrivo previsto per quello prenotato 3. i passeggeri siano stati informati della cancellazione del volo con un preavviso inferiore ai sette giorni e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo con partenza non prima di un ora dell orario di partenza previsto e che raggiunga la destinazione finale entro due ore dall orario d arrivo previsto 4. il vettore aereo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria se dimostra che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. 3
4 Con l informazione della cancellazione del volo, sono indicate le possibili alternative di trasporto. Il vettore deve dimostrare (onere della prova) il se e il quando dell avvertimento della cancellazione. Nel caso del ritardo [articolo 6] di almeno due ore per le tratte aeree fino a 1500 km, di almeno tre ore per le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per le altre tratte aeree comprese tra 1500 e 3500 km e di quattro o più ore per tutte le altre tratte aeree, l articolo 6, prevede che il vettore aereo presti ai passeggeri: a) a titolo gratuito, pasti e bevande in relazione alla durata dell attesa [articolo 9, paragrafo 1, lettera a)], due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica [articolo 9, paragrafo 2] e quando l orario di partenza è rinviato di almeno un giorno rispetto all orario di partenza in precedenza previsto, sistemazione in albergo e trasporto tra l aeroporto e il luogo di sistemazione [articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c)]; b) quando il ritardo è di almeno cinque ore, il rimborso entro sette giorni del prezzo pieno del biglietto al prezzo acquistato, in contanti, con trasferimento bancario elettronico, versamenti o assegni, o previo accordo firmato dal passeggero con buoni viaggio e/o altri servizi, per le parti di viaggio non effettuate o effettuate se il volo è divenuto inutile rispetto al programma di viaggio iniziale del passeggero, e inoltre, se del caso un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, appena possibile [articolo 8, paragrafo 1, lettera a)]. L articolo 10 si occupa della sistemazione in classe superiore o inferiore: i) nel caso di sistemazione in una classe superiore di un passeggero a quella del biglietto aereo acquistato, il vettore non può esigere alcun pagamento supplementare; ii) nel caso di sistemazione in una classe inferiore di un passeggero a quella del biglietto aereo acquistato, il vettore deve rimborsare entro sette giorni (in contanti, con trasferimento bancario elettronico, versamenti o assegni, o previo accordo firmato dal passeggero con buoni viaggio e/o altri servizi): a) il 30% del prezzo del biglietto per le tratte aeree fino a 1500 km; b) il 50% del prezzo del biglietto per le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km, esclusi i collegamenti fra il territorio europeo degli Stati membri e i dipartimenti francesi d oltre mare, e per le altre tratte aeree comprese tra 1500 e 3500 km; c) il 75% del prezzo per le tratte aeree non annoverate nelle precedenti, compresi i collegamenti fra il territorio europeo degli Stati membri e i dipartimenti francesi d oltremare. Il regolamento non pregiudica i diritti al risarcimento supplementare: si detrarrà il risarcimento ottenuto a norma del regolamento, ciò non si applica ai volontari [articolo 4] che hanno rinunciato alla prenotazione [articolo 12], né i diritti di cui alla direttiva 90/314/CEE [riguardante i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso ]. Articolo pubblicato in: Diritto dei consumatori TAG: Trasporto marittimo ed aereo, Consumatore Avvertenza La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" 4
5 ( con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione. 5
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