Ordinanza. Contesto normativo. 3 I considerando 14 e 15 del regolamento n. 261/2004 enunciano quanto segue:

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1 Corte di Giustizia UE, Quinta Sezione, ordinanza 14 novembre 2014, causa C-394/14 (*) «Rinvio pregiudiziale Regolamento di procedura Articolo 99 Trasporto aereo Regolamento (CE) n. 261/2004 Ritardo prolungato di un volo Diritto dei passeggeri ad una compensazione pecuniaria Condizioni per l esenzione del vettore aereo dal suo obbligo di versare una compensazione Nozione di circostanze eccezionali Aeromobile danneggiato da una scaletta mobile d imbarco nel corso di un volo precedente» Ordinanza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull interpretazione dell articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell 11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1). 2 Tale domanda è stata presentata nell ambito di una controversia tra la C. (in prosieguo: la «C.»), un vettore aereo, e le sig.re S., in merito al rifiuto di detto vettore di versare una compensazione alle stesse, il cui volo aveva subito un ritardo prolungato. Contesto normativo 3 I considerando 14 e 15 del regolamento n. 261/2004 enunciano quanto segue: «(14) Come previsto ai sensi della convenzione di Montreal, gli obblighi che incombono ai vettori aerei operativi dovrebbero essere limitati o dovrebbero non applicarsi nei casi in cui un evento è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. Siffatte circostanze possono, in particolare, ricorrere in caso di instabilità politica, condizioni meteorologiche incompatibili con l effettuazione del volo in questione, rischi per la sicurezza, improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza e scioperi che si ripercuotono sull attività di un vettore aereo operativo. (15) Dovrebbe essere considerata una circostanza eccezionale il caso in cui l impatto di una decisione di gestione del traffico aereo in relazione ad un particolare aeromobile in un particolare giorno provochi un lungo ritardo, un ritardo che comporti un pernottamento o la cancellazione di uno o più voli per detto aeromobile, anche se tutte le ragionevoli misure sono state adottate dal vettore aereo interessato per evitare ritardi o cancellazioni». 4 L articolo 5 del suddetto regolamento così dispone: «1. In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati: (...) c) spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell articolo 7 (...) 3. Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. ( )». 5 L articolo 7 di detto regolamento, recante il titolo «Diritto a compensazione pecuniaria», al suo paragrafo 1 prevede quanto segue:

2 «Quando è fatto riferimento al presente articolo, i passeggeri interessati ricevono una compensazione pecuniaria pari a: a) 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a chilometri; b) 400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra e chilometri; c) 600 EUR per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b). (...)». 6 L articolo 13 del medesimo regolamento ha il seguente tenore: «Qualora il vettore aereo operativo versi una compensazione pecuniaria o ottemperi ad altri suoi obblighi ai sensi del presente regolamento, nessuna disposizione dello stesso può essere interpretata come limitazione al suo diritto di chiedere un risarcimento a chiunque, inclusi i terzi, conformemente al diritto applicabile. In particolare, il presente regolamento non limita in alcun modo il diritto del vettore aereo operativo di chiedere il rimborso ad un operatore turistico o qualunque altra persona con cui abbia stipulato un contratto. Del pari, nessuna disposizione del presente regolamento può essere interpretata come limitazione al diritto di un operatore turistico o di un terzo che non sia un passeggero e con cui il vettore operativo ha stipulato un contratto di chiedere un rimborso o un risarcimento al vettore operativo conformemente al diritto applicabile». Fatti e questioni pregiudiziali 7 Le ricorrenti nel procedimento principale hanno prenotato un volo della C. con partenza da Antalia (Turchia) e destinazione Francoforte sul Meno. 8 Tale volo è stato operato il 3 ottobre 2011 con un ritardo all arrivo di sei ore e trenta minuti. 9 Per respingere la domanda di compensazione pecuniaria presentata dalle sig.re S. sulla base della giurisprudenza della Corte, letta in combinazione con gli articoli 5, paragrafo 3, e 7 del regolamento n. 261/2004, la C. sostiene che il summenzionato ritardo è imputabile ai danni subiti, la sera precedente il volo all aeroporto di Stoccarda, dall aeromobile che avrebbe dovuto effettuare in volo in questione. Tale aeromobile sarebbe stato urtato da una scaletta mobile d imbarco, con conseguenti danni strutturali ad un ala e necessaria sostituzione dell aeromobile stesso. Pertanto, ricorrerebbero le «circostanze eccezionali» ai sensi dell articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 e, quindi, la C. non avrebbe l obbligo di versare la compensazione. 10 Il giudice del rinvio si chiede se le «circostanze eccezionali» atte ad esonerare il vettore interessato dall obbligo di versare una compensazione pecuniaria a norma degli articoli 5, paragrafo 3, e 7 del regolamento n. 261/2004 debbano riferirsi direttamente al volo controverso o se invece possano anche derivare da voli precedentemente effettuati dall aeromobile operante tale volo. 11 Alla luce di quanto sopra, l Amtsgericht Rüsselsheim ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti le questioni pregiudiziali: «1) Se la circostanza eccezionale di cui all articolo 5, paragrafo 3, del regolamento [n. 261/2004] debba riguardare in modo diretto il volo prenotato. 2) Nell ipotesi in cui anche circostanze eccezionali sorte nell ambito di voli precedentemente effettuati presentino rilevanza ai fini di un volo successivo, se le misure ragionevolmente esigibili

3 che il vettore aereo operativo è tenuto ad adottare ai sensi dell articolo 5, paragrafo 3, del regolamento [n. 261/2004] debbano mirare soltanto ad impedire il verificarsi della circostanza eccezionale oppure anche ad evitare un maggior ritardo. 3) Se siano da considerare circostanze eccezionali ai sensi dell articolo 5, paragrafo 3, del regolamento [n. 261/2004], gli interventi di terzi, che operano sotto la propria responsabilità e ai quali sono stati affidati compiti che rientrano nell attività del vettore operativo. 4) In caso di soluzione affermativa della terza questione: se in sede di decisione sia rilevante da quale soggetto (società aerea, gestore aeroportuale, ecc.) sia stato incaricato il terzo». Sulle questioni pregiudiziali 12 In virtù dell articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, quando la risposta ad una questione pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando la risposta a tale questione non dà adito a nessun ragionevole dubbio, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata. 13 La citata disposizione deve essere applicata nell ambito del presente rinvio pregiudiziale. Sulla terza e sulla quarta questione pregiudiziale 14 Con le questioni terza e quarta, che è necessario esaminare preliminarmente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che un evento quale l urto di una scaletta mobile d imbarco di un aeroporto contro un aeromobile debba essere qualificato come «circostanza eccezionale», atta ad esonerare il vettore aereo dal suo obbligo di versare una compensazione ai passeggeri in caso di ritardo prolungato di un volo operato da tale aeromobile. 15 Occorre ricordare in limine che, in caso di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, vale a dire di durata pari o superiore a tre ore, il legislatore dell Unione ha voluto modificare gli obblighi dei vettori aerei previsti dall articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 261/2004 (v., in tal senso, sentenze Nelson e a., C-581/10 e C-629/10, EU:C:2012:657, punto 39, nonché McDonagh, C-12/11, EU:C:2013:43, punto 37). 16 Secondo i considerando 14 e 15 e l articolo 5, paragrafo 3, di tale regolamento, il vettore aereo, in deroga alle disposizioni del paragrafo 1 dello stesso articolo, è liberato infatti dal suo obbligo di compensazione pecuniaria dei passeggeri a norma dell articolo 7 del regolamento n. 261/2004, se può dimostrare che la cancellazione è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso, ossia circostanze che sfuggono all effettivo controllo del vettore aereo (sentenza McDonagh, EU:C:2013:43, punto 38 e giurisprudenza ivi citata). 17 Trattandosi di una deroga al principio della compensazione pecuniaria dei passeggeri, il citato articolo 5, paragrafo 3, deve essere interpretato restrittivamente (sentenza Wallentin-Hermann, C-549/07, EU:C:2008:771, punto 20). Inoltre, non tutte le circostanze eccezionali determinano un esonero e spetta al vettore aereo che vuole avvalersene dimostrare, in aggiunta, che esse non si sarebbero comunque potute evitare con misure adeguate alla situazione, ossia mediante le misure che, nel momento in cui si sono verificate tali circostanze eccezionali, rispondono, in particolare, a condizioni tecnicamente ed economicamente sopportabili per il vettore aereo in questione (sentenza Eglītis e Ratnieks, C-294/10, EU:C:2011:303, punto 25). 18 Per quanto concerne più in particolare i problemi tecnici relativi ad un aeromobile, la Corte ha precisato che, sebbene tali problemi tecnici possano rientrare nel novero di simili circostanze, resta il fatto che le circostanze che si accompagnano a siffatto evento possono essere considerate

4 «eccezionali» ai sensi dell articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 unicamente se sono collegate ad un evento che, come quelli elencati dal considerando 14 di tale regolamento, non è inerente al normale esercizio dell attività del vettore aereo in questione e sfugge al suo effettivo controllo per la sua natura o per la sua origine (sentenza Wallentin-Hermann, C-549/07, EU:C:2008:771, punto 23). 19 Orbene, trattandosi di un problema tecnico dovuto all urto di una scaletta mobile d imbarco di un aeroporto contro un aeromobile, si deve rilevare che, nell ambito del trasporto aereo di passeggeri, simili scalette o passerelle mobili vengono necessariamente utilizzate, consentendo ai passeggeri stessi di salire e scendere dall aereo, e che quindi i vettori aerei si trovano con regolarità ad affrontare situazioni correlate all impiego di siffatte scalette mobili. In tali circostanze, l urto di un aeromobile con una scaletta mobile di questo genere deve essere considerato un evento inerente al normale esercizio dell attività del vettore aereo. Inoltre, niente indica che il danno dell aeromobile che avrebbe dovuto effettuare il volo controverso sia stato provocato da un atto estraneo ai normali servizi di un aeroporto, quale sarebbe un atto di sabotaggio o di terrorismo, riconducibile, secondo la giurisprudenza della Corte (v. sentenza Wallentin-Hermann, EU:C:2008:771, punto 26), alla nozione di «circostanze eccezionali», che la C. era tenuta a dimostrare dinanzi al giudice del rinvio conformemente alla giurisprudenza citata al punto 17 della presente ordinanza. 20 Conseguentemente, un tale evento non può essere qualificato come «circostanza eccezionale», atta ad esonerare il vettore aereo dal suo obbligo di versare una compensazione ai passeggeri in caso di ritardo prolungato di un volo. 21 Occorre inoltre rilevare che gli obblighi assolti in forza del regolamento n. 261/2004 non compromettono il diritto dei vettori di chiedere il risarcimento a qualsiasi soggetto che abbia cagionato il ritardo, compresi i terzi, come prevede l articolo 13 di tale regolamento (sentenza Folkerts, C-11/11, EU:C:2013:106, punto 44 e giurisprudenza ivi citata). 22 Alla luce di quanto precede, si deve rispondere alla terza e alla quarta questione dichiarando che l articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 deve essere interpretato nel senso che un evento quale, come nel procedimento principale, l urto di una scaletta mobile d imbarco di un aeroporto contro un aeromobile non può essere qualificato come «circostanza eccezionale», atta ad esonerare il vettore aereo dal suo obbligo di versare una compensazione ai passeggeri in caso di ritardo prolungato di un volo operato da detto aeromobile. 23 Tenuto conto della risposta fornita alle questioni terza e quarta non è necessario rispondere alle altre questioni. Sulle spese 24 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara: L articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell 11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che un evento quale, come nel procedimento principale, l urto di una scaletta mobile d imbarco di un aeroporto contro un aeromobile non può essere qualificato come

5 «circostanza eccezionale», atta ad esonerare il vettore aereo dal suo obbligo di versare una compensazione ai passeggeri in caso di ritardo prolungato di un volo operato da detto aeromobile. (fonte:

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