DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L UFFICIO DELL UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE SUI MARCHI DELL UNIONE EUROPEA PARTE E

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L UFFICIO DELL UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE SUI MARCHI DELL UNIONE EUROPEA PARTE E"

Transcript

1 DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L UFFICIO DELL UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE SUI MARCHI DELL UNIONE EUROPEA PARTE E OPERAZIONI DEL REGISTRO SEZIONE 3 MARCHI DELL UNIONE EUROPEA COME OGGETTO DI PROPRIETÀ CAPITOLO 4 ESECUZIONE FORZATA Guidelines for Examination in the Office, Part E, Register Operations Pagina 1

2 Sommario 1 Introduzione Diritto applicabile Vantaggi della registrazione di un atto di esecuzione forzata Requisiti per la domanda di registrazione di un esecuzione forzata Modulo di domanda e richiesta di più provvedimenti di esecuzione forzata Lingue Tasse Richiedenti e contenuto obbligatorio della domanda Richiedenti Indicazioni obbligatorie concernenti MUE e beneficiario Requisiti concernenti il soggetto che presenta la domanda firma, prova dell esecuzione forzata, rappresentanza Domanda presentata dal titolare del MUE Domanda presentata dal beneficiario Domanda presentata da un tribunale o altra autorità Prova dell esecuzione forzata Rappresentanza Tasse Esame delle formalità obbligatorie Procedura di registrazione e pubblicazioni Procedura per la cancellazione o la modifica della registrazione di un esecuzione forzata Competenza, lingue, presentazione della domanda Soggetto che presenta la domanda Cancellazione della registrazione di un esecuzione forzata Modifica della registrazione di un esecuzione forzata Contenuto della domanda Tasse Cancellazione della registrazione di un esecuzione forzata Modifica della registrazione di un esecuzione forzata Esame della domanda Tasse Esame dell Ufficio Registrazione e pubblicazione Esecuzione forzata su disegni e modelli comunitari registrati Domande multiple relative a disegni e modelli comunitari registrati Esecuzione forzata su marchi internazionali Guidelines for Examination in the Office, Part E, Register Operations Pagina 2

3 1 Introduzione Articolo 20, RMUE Regola 33 e regola 35, REMUE Articolo 29, RDC I marchi dell Unione europea registrati (MUE) e le domande di marchio dell Unione europea possono essere oggetto di misure di esecuzione forzata. I disegni e modelli comunitari registrati (DMC) e le domande di disegni e modelli comunitari registrati possono essere oggetto di misure di esecuzione forzata. I punti da 1 a 3 del presente capitolo trattano di provvedimenti di esecuzione forzata su MUE e domande di MUE. Le disposizioni contenute nel RDC e nel REDC che trattano dell esecuzione forzata su disegni e modelli sono quasi identiche alle disposizioni equivalenti contenute rispettivamente nel RMUE e nel REMUE. Quanto segue si applica pertanto, mutatis mutandis, anche ai disegni e modelli comunitari. Le procedure specifiche per i disegni e modelli comunitari sono esposte in dettaglio al punto 4 che segue. Le procedure specifiche relative ai marchi internazionali sono esposte in dettaglio al punto 5 che segue. Un esecuzione forzata è l atto con cui un ufficiale giudiziario si appropria di un bene di un debitore in virtù di una sentenza di possesso ottenuta da un attore in un procedimento giudiziario. In questo modo, un creditore può recuperare il proprio credito dai beni del debitore, ivi compresi i diritti su marchi. 1.1 Diritto applicabile Articolo 16, RMUE Il RMUE non prevede disposizioni unificate e complete applicabili all esecuzione forzata su MUE e domande di MUE. Piuttosto, l articolo 16 RMUE fa riferimento alla legislazione di uno Stato membro per quanto concerne la procedura di esecuzione forzata. A tale proposito, un esecuzione forzata su un MUE è assimilata nella sua totalità e per l intero territorio della Comunità, a un esecuzione forzata su un marchio nazionale registrato nello Stato membro in cui il titolare o richiedente ha la propria sede o il proprio domicilio o, in caso contrario, a un esecuzione forzata su un marchio nazionale registrato nello Stato membro in cui il titolare ha una stabile organizzazione o ancora, in caso contrario, a un esecuzione forzata su un marchio nazionale registrato in Spagna (Stato membro dov è situata la sede dell Ufficio). Quanto precede, tuttavia, si applica soltanto nella misura in cui gli articoli da 17 a 24 del RMUE non dispongano diversamente. 1.2 Vantaggi della registrazione di un atto di esecuzione forzata Guidelines for Examination in the Office, Part E, Register Operations Pagina 3

4 Articolo 20, paragrafo 2, articolo 50, paragrafo 3, articolo 23, paragrafo 3, RMUE Regola 36, paragrafo 2, REMUE La registrazione di un atto di esecuzione forzata non è obbligatoria; tuttavia, tale registrazione presenta particolari vantaggi. a) Alla luce delle disposizioni dell articolo 23, paragrafo 3, RMUE, nei confronti di terzi che abbiano acquisito o iscritto nel registro diritti sul marchio che siano incompatibili con l atto di esecuzione forzata registrato, il beneficiario ha facoltà di avvalersi dei diritti che gli sono conferiti dall esecuzione forzata esclusivamente: se l atto di esecuzione forzata è iscritto nel registro dei marchi dell Unione europea, o in mancanza della registrazione dell esecuzione forzata, se il terzo ha acquisito i propri diritti dopo la data della sentenza di esecuzione forzata, essendo a conoscenza della sua esistenza. b) Nel caso in cui un atto di esecuzione forzata su un marchio dell Unione europea sia iscritto nel registro, la rinuncia a tale marchio da parte del suo titolare sarà iscritta nel registro solo se il titolare dimostra di aver informato il beneficiario della sua intenzione di rinuncia. Il beneficiario di un provvedimento di esecuzione forzata registrato ha pertanto il diritto di essere informato in anticipo dal titolare del marchio in merito alla sua intenzione di rinunciare al marchio. c) Nel caso in cui un atto di esecuzione forzata su un marchio dell Unione europea sia iscritto nel registro, l Ufficio comunica al beneficiario almeno sei mesi prima della scadenza della registrazione che tale registrazione si sta avvicinando alla scadenza. L Ufficio informa inoltre il beneficiario in merito a eventuali perdite di diritti e alla scadenza della registrazione, se del caso. d) La registrazione dell esecuzione forzata è importante per mantenere la veridicità del registro, in particolare nel caso di procedimenti inter partes. 2 Requisiti per la domanda di registrazione di un esecuzione forzata Articolo 20, paragrafo 3, RMUE Regola 33 e regola 84, paragrafo 3, lettera i), REMUE Le domande di marchio dell Unione europea e i marchi dell Unione europea possono essere oggetto della registrazione di un atto di esecuzione forzata. La domanda di registrazione di un atto di esecuzione forzata deve soddisfare le seguenti condizioni. Guidelines for Examination in the Office, Part E, Register Operations Pagina 4

5 2.1 Modulo di domanda e richiesta di più provvedimenti di esecuzione forzata Regola 95, lettere a) e b), REMUE Si raccomanda vivamente di presentare la domanda di registrazione di un atto di esecuzione forzata su un MUE utilizzando il modulo di domanda d iscrizione. Tale modulo è disponibile gratuitamente nelle lingue ufficiali dell Unione e si può scaricare dal sito Internet dell EUIPO. Il modulo può essere utilizzato in qualsiasi versione linguistica, purché sia compilato in una delle lingue di cui al punto 2.2 che segue. Regola 31, paragrafo 7, e regola 33, paragrafo 1, REMUE Può essere presentata un unica domanda di registrazione di un atto di esecuzione forzata per due o più marchi dell Unione europea registrati o domande di MUE, purché il titolare registrato e il beneficiario siano gli stessi in ciascun caso. 2.2 Lingue Regola 95, lettera a), REMUE La domanda di registrazione di un atto di esecuzione forzata su una domanda di MUE può essere redatta nella prima o nella seconda lingua della domanda di MUE. Regola 95, lettera b), REMUE La domanda di registrazione di un atto di esecuzione forzata nei confronti di un MUE deve essere redatta in una delle cinque lingue dell Ufficio, segnatamente inglese, francese, tedesco, italiano o spagnolo. 2.3 Tasse Articolo 162, paragrafo 2, lettere c) e d), RMUE Regola 33, paragrafi 1 e 4, REMUE Allegato I, parte A, paragrafo 26, RMUE La domanda di registrazione di un atto di esecuzione forzata si considera depositata soltanto dopo il pagamento della relativa tassa, pari a 200 EUR per ciascun marchio dell Unione europea per cui si richiede la registrazione di un atto di esecuzione forzata. Tuttavia, qualora in un unica domanda si richiedano più registrazioni di atti di esecuzione forzata e il titolare registrato e il beneficiario siano gli stessi in tutti i casi, la tassa è limitata a un massimo di EUR. Guidelines for Examination in the Office, Part E, Register Operations Pagina 5

6 Si applica lo stesso importo massimo laddove si richiedano più registrazioni di atti di esecuzione forzata nello stesso momento, purché siano state depositate in un unica domanda e il titolare registrato e il beneficiario siano gli stessi in tutti i casi. Una volta versata, la tassa corrispondente non sarà rimborsata se la domanda di registrazione dell atto di esecuzione forzata viene respinta o ritirata (fascicolo classificato). Nel caso in cui il richiedente l iscrizione (cfr. punto che segue) sia un tribunale o un altra autorità, non sono dovute tasse e si applica la cooperazione amministrativa. 2.4 Richiedenti e contenuto obbligatorio della domanda Richiedenti Articolo 20, paragrafo 3, RMUE La registrazione di un atto di esecuzione forzata può essere richiesta: a) dal titolare/dai titolari del MUE; b) dal beneficiario dell atto di esecuzione forzata; c) da un tribunale o altra autorità. Le condizioni formali che deve soddisfare la domanda dipendono da chi la presenta Indicazioni obbligatorie concernenti MUE e beneficiario Regola 31 e regola 33, paragrafo 1, REMUE La domanda di registrazione di un atto di esecuzione forzata deve contenere le seguenti informazioni. Regola 31, paragrafo 1, lettera a) e regola 33, paragrafo 1, REMUE a) Il numero di registrazione del marchio dell Unione europea interessato. Se la domanda si riferisce a più marchi dell Unione europea, occorre indicare ciascun numero. Regola 1, paragrafo 1, lettera b), regola 31, paragrafo 1, lettera b) e regola 33, paragrafo 1, REMUE b) Il nome, l indirizzo e la nazionalità del beneficiario e lo Stato in cui ha il domicilio, la sede o uno stabilimento. Guidelines for Examination in the Office, Part E, Register Operations Pagina 6

7 Regola 1, paragrafo 1, lettera e), regola 31, paragrafo 2 e regola 33, paragrafo 1, REMUE c) Se il beneficiario designa un rappresentante, occorre indicarne il nome e l indirizzo professionale; l indicazione dell indirizzo può essere sostituita dall indicazione del numero di identificazione assegnato dall Ufficio Requisiti concernenti il soggetto che presenta la domanda firma, prova dell esecuzione forzata, rappresentanza Regola 79 e regola 82, paragrafo 3, REMUE I requisiti concernenti la firma, la prova dell esecuzione forzata e la rappresentanza variano a seconda del soggetto che presenta la domanda. Dove si fa riferimento al requisito della firma, ai sensi della regola 79 e della regola 82, paragrafo 3, REMUE, nelle comunicazioni tramite mezzi elettronici l indicazione del nome del mittente è considerata equivalente alla firma Domanda presentata dal titolare del MUE Regola 1, paragrafo 1, lettera b) e regola 33, paragrafo 1, REMUE Quando è presentata per conto del titolare del MUE, la domanda deve essere firmata dal titolare del MUE. In caso di comproprietà, tutti i comproprietari devono firmare o nominare un rappresentante. L Ufficio non informa il beneficiario in merito alla domanda di registrazione dell esecuzione forzata; tuttavia, lo informa nel momento in cui l atto di esecuzione forzata è iscritto nel registro. Se il beneficiario deposita presso l Ufficio una dichiarazione con la quale si oppone alla registrazione dell atto di esecuzione forzata, l Ufficio la trasmette al titolare del MUE a puro scopo informativo e non prende ulteriori iniziative in merito a tale dichiarazione. Successivamente alla registrazione dell atto di esecuzione forzata, un beneficiario che non approvi tale registrazione può richiederne la cancellazione o la modifica (cfr. punto 3 che segue). Eventuali controversie sull opportunità di registrare un atto di esecuzione forzata e secondo quali modalità sono questioni che devono essere risolte tra le parti interessate ai sensi della legislazione nazionale pertinente (articolo 16, RMUE) Domanda presentata dal beneficiario La domanda può essere presentata anche dal beneficiario. In questo caso, deve essere firmata dal beneficiario. Inoltre, occorre presentare prova dell esecuzione forzata. Guidelines for Examination in the Office, Part E, Register Operations Pagina 7

8 Domanda presentata da un tribunale o altra autorità La domanda può essere presentata anche dal tribunale o altra autorità che emette la sentenza. In tal caso, deve essere firmata dal tribunale o altra autorità. Inoltre, occorre presentare prova dell esecuzione forzata Prova dell esecuzione forzata Costituisce prova sufficiente dell esecuzione forzata il fatto che la domanda di registrazione dell esecuzione forzata sia accompagnata dalla sentenza del tribunale. In molti casi, le parti nel procedimento di esecuzione forzata non desiderano divulgare tutti i dettagli della sentenza, che può contenere informazioni riservate. In questi casi, è sufficiente presentare solo una parte o un estratto della sentenza di esecuzione forzata, purché identifichi le parti, il MUE oggetto dell esecuzione forzata e il carattere definitivo della sentenza. Tutti gli altri elementi si possono omettere o oscurare. I documenti originali diventano parte integrante del fascicolo e pertanto non possono essere restituiti alla persona che li presenta. Sono sufficienti delle semplici fotocopie. Non è necessario autenticare o legalizzare i documenti originali o le fotocopie, salvo che l Ufficio nutra ragionevoli dubbi in merito alla veridicità dei documenti. Regola 95, lettere a) e b) e regola 96, paragrafo 2, REMUE La prova dell esecuzione forzata deve essere: a) nella lingua dell Ufficio che è divenuta la lingua procedurale per la registrazione dell esecuzione forzata, cfr. punto 2.2 che precede; b) in qualsiasi lingua ufficiale dell Unione europea diversa dalla lingua procedurale; in questo caso, l Ufficio può chiedere che entro un termine da esso indicato venga presentata una traduzione del documento in una delle lingue dell Ufficio. Quando i documenti presentati a sostegno non sono in una lingua ufficiale dell Unione europea o nella lingua procedurale, l Ufficio può richiedere una traduzione nella lingua procedurale o, a scelta della parte che richiede la registrazione dell esecuzione forzata, in una delle lingue dell Ufficio, indicando un termine di due mesi dalla data della notifica di tale comunicazione. Se la traduzione non viene presentata entro tale termine, il documento non sarà preso in considerazione e non s intenderà presentato Rappresentanza Articolo 92, paragrafo 2, e articolo 93, paragrafo 1, RMUE Si applicano le norme generali sulla rappresentanza (cfr. Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Rappresentanza professionale). 2.5 Esame della domanda di registrazione Guidelines for Examination in the Office, Part E, Register Operations Pagina 8

9 2.5.1 Tasse Regola 33, paragrafo 2, REMUE In caso di mancato ricevimento della tassa richiesta, l Ufficio comunica al richiedente l iscrizione (salvo che si tratti di un tribunale o altra autorità, nel qual caso non sono previste tasse, cfr. punto 2.3 che precede) che la domanda non s intende depositata perché non è stata pagata la relativa tassa. È comunque possibile presentare una nuova domanda in qualsiasi momento, purché l importo esatto della tassa dovuta sia pagato dall inizio Esame delle formalità obbligatorie Regola 33, paragrafo 3, REMUE L Ufficio verifica se la domanda di registrazione dell esecuzione forzata è conforme ai requisiti formali citati al punto 2.4 che precede (indicazione del numero del MUE, informazioni concernenti il beneficiario e il relativo rappresentante, se del caso). La validità della sentenza di esecuzione forzata non viene esaminata. Articolo 93, paragrafo 1, RMUE Regola 33, regola 76 e regola 77, REMUE L Ufficio verifica se la domanda di registrazione dell atto di esecuzione forzata è stata debitamente firmata. Se la domanda è firmata dal rappresentante del beneficiario, può essere richiesta un autorizzazione da parte dell Ufficio o, nell ambito di procedimenti inter partes, dall altra parte nel procedimento. In tal caso, se non viene presentata un autorizzazione il procedimento prosegue come se non fosse stato nominato alcun rappresentante. Se la domanda di registrazione dell atto di esecuzione forzata è firmata dal rappresentante del titolare già designato come rappresentante per il MUE in questione, i requisiti relativi alla firma e all autorizzazione s intendono soddisfatti. Articolo 92, paragrafo 2, e articolo 93, paragrafo 1, RMUE L esame comprende la verifica dell obbligo del richiedente l iscrizione (ossia il titolare del MUE o il beneficiario) di essere rappresentato dinanzi all Ufficio (cfr. punto che precede). Regola 33, paragrafo 3, REMUE L Ufficio informa per iscritto il richiedente l iscrizione in merito a eventuali irregolarità nella domanda. Se le irregolarità non vengono sanate entro il termine indicato nella comunicazione, di norma due mesi dalla data della notifica, l Ufficio respinge la domanda di registrazione dell atto di esecuzione forzata. La parte interessata può Guidelines for Examination in the Office, Part E, Register Operations Pagina 9

10 depositare un ricorso contro questa decisione. (Cfr. decisione del 16 giugno 2009 del Presidium delle Commissioni di ricorso concernente le istruzioni alle parti nei procedimenti dinanzi alle Commissioni di ricorso). Se la domanda di registrazione dell atto di esecuzione forzata è presentata dal solo titolare del MUE, l Ufficio non ne informa il beneficiario. L esame della prova dell esecuzione forzata viene effettuato ex officio. L Ufficio non prende in considerazione dichiarazioni o affermazioni del beneficiario concernenti l esistenza o la portata dell esecuzione forzata o la relativa registrazione; il beneficiario non può opporsi alla registrazione di un atto di esecuzione forzata. 2.6 Procedura di registrazione e pubblicazioni Regola 33, paragrafo 4, e regola 84, paragrafo 5, REMUE L atto di esecuzione forzata su una domanda di MUE viene annotato nei fascicoli tenuti dall Ufficio in ordine alla domanda di MUE in questione. L Ufficio informa il richiedente l iscrizione in merito all annotazione dell esecuzione forzata nei fascicoli tenuti dall Ufficio. Se del caso, viene informato anche il richiedente del MUE. Regola 84, paragrafo 3, lettera i) e regola 85, paragrafo 2, REMUE Quando il marchio è registrato, l atto di esecuzione forzata viene pubblicato nel Bollettino dei marchi dell Unione europea e iscritto nel registro dei marchi dell Unione europea. L Ufficio informa il richiedente l iscrizione in merito alla registrazione dell atto di esecuzione forzata. Se del caso, viene informato anche il titolare del MUE. L accesso a queste informazioni si può ottenere attraverso l ispezione dei documenti (cfr. Direttive, parte E, Operazioni del registro, sezione 5,Consultazione dei fascicoli). Gli atti di esecuzione forzata sono pubblicati nella parte C.7 del Bollettino. 3 Procedura per la cancellazione o la modifica della registrazione di un esecuzione forzata Regola 35, paragrafo 1, REMUE La registrazione di un atto di esecuzione forzata viene cancellata o modificata su richiesta di una parte interessata, vale a dire il richiedente o titolare del MUE o il beneficiario registrato. Guidelines for Examination in the Office, Part E, Register Operations Pagina 10

11 3.1 Competenza, lingue, presentazione della domanda Articolo 133, RMUE Regola 35, paragrafi 3, 6 e 7, REMUE Si applicano i punti 2.1 e 2.2 che precedono. Non esiste un modulo dell Ufficio per la registrazione della cancellazione o della modifica di un esecuzione forzata. 3.2 Soggetto che presenta la domanda Regola 35, paragrafo 1, REMUE La domanda di cancellazione o modifica della registrazione di un esecuzione forzata può essere presentata: a) congiuntamente dal richiedente/titolare del MUE e dal beneficiario, b) dal richiedente/titolare del MUE, o c) dal beneficiario registrato Cancellazione della registrazione di un esecuzione forzata Regola 35, paragrafo 4, REMUE La domanda di cancellazione della registrazione di un esecuzione forzata deve essere accompagnata dalla prova dell avvenuta estinzione dell atto di esecuzione forzata registrato. La prova comprende la sentenza definitiva del tribunale. Quando la domanda di cancellazione è presentata dal solo beneficiario registrato, il richiedente/titolare del MUE non ne viene informato. Eventuali osservazioni presentate del titolare vengono trasmesse al beneficiario, ma non precludono la cancellazione della registrazione dell esecuzione forzata. Si applica mutatis mutandis il punto che precede. Quando è stata richiesta contemporaneamente la registrazione di più provvedimenti di esecuzione forzata, è possibile cancellare singolarmente ciascuna registrazione. In tal caso, per l atto di esecuzione forzata cancellato sarà creato un nuovo numero d iscrizione. Guidelines for Examination in the Office, Part E, Register Operations Pagina 11

12 3.2.2 Modifica della registrazione di un esecuzione forzata Regola 35, paragrafo 6, REMUE Un provvedimento di esecuzione forzata può essere modificato dietro presentazione della relativa sentenza del tribunale recante la modifica in questione. 3.3 Contenuto della domanda Regola 35, REMUE Si applica il punto 2.4 che precede, tranne per il fatto che i dati concernenti il beneficiario non devono essere indicati, salvo nel caso di una modifica del nome del beneficiario registrato. 3.4 Tasse Cancellazione della registrazione di un esecuzione forzata Articolo 162, paragrafo 2, RMUE Regola 35, paragrafo 3, REMUE Allegato I, parte A, paragrafo 27 RMUE La domanda di cancellazione della registrazione di un esecuzione forzata si considera depositata soltanto dopo il pagamento della relativa tassa, pari a 200 EUR per cancellazione (salvo quando il richiedente sia un tribunale o altra autorità, nel qual caso non sono previste tasse, cfr. punto 2.3 che precede). Qualora si richiedano più cancellazioni contemporaneamente o nella stessa domanda, e il richiedente/titolare del MUE e il beneficiario siano gli stessi in tutti i casi, la tassa è limitata a un massimo di EUR. Una volta versata, la tassa corrispondente non sarà rimborsata se la domanda viene respinta o ritirata Modifica della registrazione di un esecuzione forzata Regola 35, paragrafo 6, REMUE La modifica della registrazione di un esecuzione forzata non è soggetta a tasse. Guidelines for Examination in the Office, Part E, Register Operations Pagina 12

13 3.5 Esame della domanda Tasse Regola 35, paragrafo 3, REMUE In caso di mancato ricevimento della tassa richiesta per la domanda di cancellazione della registrazione di un esecuzione forzata, l Ufficio comunica al richiedente che la domanda non s intende depositata Esame dell Ufficio Regola 35, paragrafi 2 e 4, REMUE Il punto si applica mutatis mutandis agli elementi obbligatori della domanda, anche per la prova dell esecuzione forzata, nella misura in cui tale prova sia richiesta. L Ufficio informa il richiedente l iscrizione in merito a eventuali irregolarità, indicando un termine di due mesi. Se le irregolarità non vengono sanate, l Ufficio respinge la domanda di registrazione della cancellazione o modifica. Regola 35, paragrafo 6, e regola 84, paragrafo 5, REMUE La registrazione della cancellazione o modifica dell esecuzione forzata è comunicata alla persona che presenta la domanda; se la domanda è stata presentata dal beneficiario, il richiedente/titolare del MUE riceve una copia della comunicazione. 3.6 Registrazione e pubblicazione Regola 84, paragrafo 3, lettera s) e regola 85, paragrafo 2, REMUE Nel caso di un marchio dell Unione europea registrato, la creazione, la cancellazione o la modifica di una registrazione di un esecuzione forzata è iscritta nel registro dei marchi dell Unione europea e pubblicata nel Bollettino dei marchi dell Unione europea, nella parte C.7. Nel caso di una domanda di marchio dell Unione europea, la cancellazione o modifica dell esecuzione forzata è annotata nei fascicoli della domanda di MUE interessata. All atto della pubblicazione della registrazione del MUE, i provvedimenti di esecuzione forzata cancellati non vengono pubblicati, mentre nel caso della modifica di un esecuzione forzata i dati modificati vengono pubblicati nella parte C.7.2. Guidelines for Examination in the Office, Part E, Register Operations Pagina 13

14 4 Esecuzione forzata su disegni e modelli comunitari registrati Articolo 27, articolo 29 e articolo 33, articolo 51, paragrafo 4, RDC Articolo 24, articolo 26 e articolo 27, paragrafo 2, REDC Allegati (18) e (19), RTDC Le disposizioni giuridiche contenute nei regolamenti RDC, REDC e RTDC in merito all esecuzione forzata corrispondono alle rispettive disposizioni dei regolamenti RMUE e REMUE. Di conseguenza, i principi giuridici e la procedura in materia di registrazione, cancellazione o modifica di atti di esecuzione forzata relativi a marchi si applicano mutatis mutandis ai disegni e modelli comunitari, salvo per le seguenti procedure specifiche. 4.1 Domande multiple relative a disegni e modelli comunitari registrati Articolo 37, RDC Articolo 24, paragrafo 1, REDC La domanda relativa a disegni e modelli comunitari registrati può essere presentata in forma di domanda multipla, riferita a diversi disegni e modelli. Ai fini degli effetti giuridici dell esecuzione forzata, nonché della procedura per la registrazione dell esecuzione forzata, i singoli disegni e modelli contenuti in una domanda multipla vengono trattati come se fossero domande separate e lo stesso vale anche dopo la registrazione dei disegni e modelli contenuti nella domanda multipla. In altre parole, ciascun disegno e modello contenuto in una domanda multipla può essere oggetto di esecuzione forzata indipendentemente dagli altri. Allegati (18) e (19), RTDC La tassa di 200 EUR per la registrazione o la cancellazione di un atto di esecuzione forzata si applica per ciascun disegno e modello e non per domanda multipla. Lo stesso vale per il tetto di EUR in caso di presentazione di domande multiple. Esempio 1 Nell ambito di una domanda multipla relativa a 10 disegni e modelli, 6 disegni e modelli sono oggetto di una misura di esecuzione forzata a favore dello stesso beneficiario. La tassa è di EUR, purché sia presentata un unica domanda di registrazione di queste 6 misure di esecuzione forzata o siano presentate più domande nello stesso giorno. Esempio 2 Guidelines for Examination in the Office, Part E, Register Operations Pagina 14

15 Nell ambito di una domanda multipla relativa a 10 disegni e modelli, 5 disegni e modelli sono oggetto di una misura di esecuzione forzata a favore dello stesso beneficiario. Si richiede la registrazione di una misura di esecuzione forzata anche per un altro disegno o modello non contenuto nella domanda multipla. La tassa è di EUR, purché: sia presentata un unica domanda di registrazione di queste 6 misure di esecuzione forzata o siano presentate più domande nello stesso giorno, e il titolare del disegno o modello comunitario e il beneficiario sono gli stessi in tutti i 6 casi. 5 Esecuzione forzata su marchi internazionali Il sistema di Madrid consente la registrazione di un esecuzione forzata nei confronti di una registrazione internazionale (cfr. regola 20, regolamento di esecuzione comune ai sensi dell intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi e il protocollo relativo a tale intesa). Per comodità degli utenti, è disponibile il modulo MM19 per richiedere che nel registro internazionale sia annotata la restrizione del diritto di disporre del titolare. L uso di questo modulo è fortemente raccomandato per evitare irregolarità. Le domande devono essere presentate direttamente all ufficio internazionale dal titolare, o all ufficio nazionale di PI del titolare registrato, o all ufficio di una parte contraente a cui è concesso il provvedimento di esecuzione forzata, o ancora all ufficio del beneficiario. La domanda non può essere presentata direttamente all ufficio internazionale dal beneficiario. Non deve essere utilizzato il modulo di domanda di iscrizione dell EUIPO. Informazioni dettagliate sulla registrazione di atti di esecuzione forzata si possono trovare nella parte B, capitolo II, punti da a 92.04, della Guida alla registrazione internazionale dei marchi ai sensi dell intesa di Madrid e del protocollo di Madrid ( Per ulteriori informazioni sui marchi internazionali, cfr. Direttive, parte M, Marchi internazionali. Guidelines for Examination in the Office, Part E, Register Operations Pagina 15

PARTE E OPERAZIONI DEL REGISTRO SEZIONE 3 MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA COME OGGETTO DI PROPRIETÀ CAPITOLO 5 INSOLVENZA O PROCEDURE ANALOGHE

PARTE E OPERAZIONI DEL REGISTRO SEZIONE 3 MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA COME OGGETTO DI PROPRIETÀ CAPITOLO 5 INSOLVENZA O PROCEDURE ANALOGHE DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) SUI MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA PARTE E OPERAZIONI DEL REGISTRO SEZIONE

Dettagli

PARTE E OPERAZIONI DEL REGISTRO SEZIONE 3 MARCHI COMUNITARIDELL UNIONE EUROPEA COME OGGETTO DI PROPRIETÀ CAPITOLO 3 DIRITTI REALI

PARTE E OPERAZIONI DEL REGISTRO SEZIONE 3 MARCHI COMUNITARIDELL UNIONE EUROPEA COME OGGETTO DI PROPRIETÀ CAPITOLO 3 DIRITTI REALI DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNODELL UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) SUI MARCHI COMUNITARIDELL

Dettagli

DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L UFFICIO DELL UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÁ INTELLETTUALE SUI MARCHI DELL UNIONE EUROPEA PARTE E

DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L UFFICIO DELL UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÁ INTELLETTUALE SUI MARCHI DELL UNIONE EUROPEA PARTE E DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L UFFICIO DELL UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÁ INTELLETTUALE SUI MARCHI DELL UNIONE EUROPEA PARTE E OPERAZIONI DEL REGISTRO SEZIONE 3 MARCHI DELL UNIONE

Dettagli

DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) SUI MARCHI COMUNITARI

DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) SUI MARCHI COMUNITARI DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) SUI MARCHI COMUNITARI PARTE E OPERAZIONI DEL REGISTRO SEZIONE 3 MARCHI COMUNITARI

Dettagli

MODELLI E DISEGNI COMUNITARI REGISTRATI RINNOVO DI DISEGNI E MODELLI

MODELLI E DISEGNI COMUNITARI REGISTRATI RINNOVO DI DISEGNI E MODELLI DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) SUI DISEGNI E MODELLI COMUNITARI REGISTRATI MODELLI E DISEGNI COMUNITARI REGISTRATI

Dettagli

ART BRACE contro M BRACE Divisione d Opposizione EUIPO

ART BRACE contro M BRACE Divisione d Opposizione EUIPO ART BRACE contro M BRACE Divisione d Opposizione EUIPO 27.10.2016 ART BRACE contro M BRACE Divisione d Opposizione EUIPO 27.10.2016 marchio ART BRACE contro contro marchio M BRACE Nel presente caso, l

Dettagli

DIPARTIMENTO FINANZE. Lxxx. Avenida de Europa, 4 E Alicante, Spagna Tel

DIPARTIMENTO FINANZE. Lxxx. Avenida de Europa, 4 E Alicante, Spagna Tel DIPARTIMENTO FINANZE Lxxx INDICE 1. DEFINIZIONE DI CONTO CORRENTE... 2 2. SISTEMA DI ADDEBITO SUL CONTO CORRENTE... 2 3. APERTURA DI UN CONTO CORRENTE... 2 4. APPROVVIGIONAMENTO DI UN CONTO CORRENTE...

Dettagli

Helsinki, 25 marzo 2009 Doc: MB/12/2008 definitivo

Helsinki, 25 marzo 2009 Doc: MB/12/2008 definitivo Helsinki, 25 marzo 2009 Doc: MB/12/2008 definitivo DECISIONE CONCERNENTE L ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1049/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVO ALL ACCESSO DEL PUBBLICO AI DOCUMENTI

Dettagli

I PROCEDIMENTI DI NULLITÀ DEI DISEGNI E MODELLI COMUNITARI

I PROCEDIMENTI DI NULLITÀ DEI DISEGNI E MODELLI COMUNITARI LE PROCEDURE OPPOSITIVE CONCERNENTI I DIRITTI DI PROPRIETA INDUSTRIALE: UNA COMPARAZIONE TRA IL SISTEMA NAZIONALE E IL SISTEMA COMUNITARIO I PROCEDIMENTI DI NULLITÀ DEI DISEGNI E MODELLI COMUNITARI Avv.

Dettagli

BE KYTE contro BEE KYTE Divisione d Opposizione

BE KYTE contro BEE KYTE Divisione d Opposizione BE KYTE contro BEE KYTE Divisione d Opposizione 08.06.2017 BE KYTE contro BEE KYTE Divisione d Opposizione 08.06.2017 BE KYTE contro BEE KYTE L opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti

Dettagli

Note esplicative sul modulo di domanda di iscrizione (Mod. 008)

Note esplicative sul modulo di domanda di iscrizione (Mod. 008) UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (UAMI) (marchi, disegni e modelli) Note esplicative sul modulo di domanda di iscrizione (Mod. 008) 1. Osservazioni generali Si raccomanda vivamente l uso

Dettagli

DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) SUI MARCHI COMUNITARI

DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) SUI MARCHI COMUNITARI DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) SUI MARCHI COMUNITARI PARTE E OPERAZIONI DEL REGISTRO SEZIONE 2 CONVERSIONE

Dettagli

Regolamento d esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti

Regolamento d esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti Regolamento d esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT) RS 0.232.141.11; RU 1978 941 Traduzione 1 Modifiche del regolamento d esecuzione del Trattato Adottate il 14 ottobre 2015

Dettagli

Ufficio Brevetti ISTRUZIONI PER OTTENERE LA REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DI UN MARCHIO NAZIONALE

Ufficio Brevetti ISTRUZIONI PER OTTENERE LA REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DI UN MARCHIO NAZIONALE ISTRUZIONI PER OTTENERE LA REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DI UN MARCHIO NAZIONALE (Accordo di Madrid e relativo Protocollo concernenti la registrazione internazionale dei marchi) Per ottenere la registrazione

Dettagli

Camera di Commercio I.A.A. di Verona

Camera di Commercio I.A.A. di Verona Camera di Commercio I.A.A. di Verona REGOLAMENTO SULL APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 235/2000, PER LA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI ED ANNOTAZIONE. Art. 1 Le presenti disposizioni disciplinano

Dettagli

ALLEGATI. della. Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO. sul marchio dell'unione europea (versione codificata)

ALLEGATI. della. Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO. sul marchio dell'unione europea (versione codificata) COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 31.10.2016 COM(2016) 702 final ANNEXES 1 to 3 ALLEGATI della Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul marchio dell'unione europea (versione codificata)

Dettagli

Sommario. 1 Introduzione: linee generali del procedimento di decadenza o di nullità Domanda di decadenza o di nullità... 4

Sommario. 1 Introduzione: linee generali del procedimento di decadenza o di nullità Domanda di decadenza o di nullità... 4 DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L UFFICIO DELL UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) SUI MARCHI DELL UNIONE EUROPEA PARTE D ANNULLAMENTO SEZIONE 1 PROCEDIMENTI

Dettagli

DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L'UFFICIO DELL UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE SUI MARCHI DELL UNIONE EUROPEA PARTE B

DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L'UFFICIO DELL UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE SUI MARCHI DELL UNIONE EUROPEA PARTE B DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L'UFFICIO DELL UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE SUI MARCHI DELL UNIONE EUROPEA PARTE B ESAME SEZIONE 1 PROCEDIMENTI Direttive concernenti l

Dettagli

Cooperazione interterritoriale. Protocollo n. 2 RU 2004

Cooperazione interterritoriale. Protocollo n. 2 RU 2004 Traduzione 1 Protocollo n. 2 alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali relativo alla cooperazione interterritoriale Concluso a Strasburgo

Dettagli

Ordinanza relativa ai brevetti d invenzione

Ordinanza relativa ai brevetti d invenzione Ordinanza relativa ai brevetti d invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI) Modifica del 3 dicembre 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 ottobre 1977 1 sui brevetti è modificata

Dettagli

Processo UFSC. n del 1 aprile 2010 (Stato: 1 maggio 2013) Acquisto della cittadinanza svizzera per naturalizzazione. Operazione cittadinanza

Processo UFSC. n del 1 aprile 2010 (Stato: 1 maggio 2013) Acquisto della cittadinanza svizzera per naturalizzazione. Operazione cittadinanza Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale dello stato civile UFSC Processo UFSC Operazione cittadinanza Naturalizzazione

Dettagli

FINANZIAMENTI PER LA REGISTRAZIONE DEI MARCHI

FINANZIAMENTI PER LA REGISTRAZIONE DEI MARCHI FINANZIAMENTI PER LA REGISTRAZIONE DEI MARCHI Fino all 80% di contributi a fondo perduto per i marchi comunitari e internazionali agevolazioni alle imprese stanziati 4,5 milioni di euro dal Ministero dello

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI ED ANNOTAZIONE IN APPLICAZIONE L. 235/2000

REGOLAMENTO PER LA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI ED ANNOTAZIONE IN APPLICAZIONE L. 235/2000 REGOLAMENTO PER LA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI ED ANNOTAZIONE IN APPLICAZIONE L. 235/2000 (approvato con Delibera Giunta camerale n. 308/2001) Le leggi n. 77/1955, n. 108/1996 e

Dettagli

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza CJ/sc/fb In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Circolare n. 32/2005 sull estinzione del diritto dei terzi alla consultazione

Dettagli

Rappresentante fiscale ed identificazione diretta

Rappresentante fiscale ed identificazione diretta Rappresentante fiscale ed identificazione diretta Dott. Alberto Perani Monza, 30 giugno 2016 In collaborazione con Debitore d imposta (art. 17 DPR 633/72) L imposta sul valore aggiunto è dovuta dai soggetti

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea 16.1.2004 L 10/5 REGOLAMENTO (CE) N. 65/2004 DELLA COMMISSIONE del 14 gennaio 2004 che stabilisce un sistema per la determinazione e l'assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente

Dettagli

DISEGNI E MODELLI COMUNITARI REGISTRATI

DISEGNI E MODELLI COMUNITARI REGISTRATI DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) SUI MARCHI COMUNITARI E DELL UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALEDISEGNI

Dettagli

Art. 25. (Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile) 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 25. (Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile) 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: Art. 25. (Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile) 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) all articolo 125, primo comma, le parole: «il proprio

Dettagli

PROTOCOLLO FRA LA REPUBBLICA D AUSTRIA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

PROTOCOLLO FRA LA REPUBBLICA D AUSTRIA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO BGBl. III - Ausgegeben am 22. April 2010 - Nr. 38 1 von 6 PROTOCOLLO FRA LA REPUBBLICA D AUSTRIA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO E PROTOCOLLO AGGIUNTIVO DI EMENDAMENTO ALLA CONVENZIONE IN MATERIA DI IMPOSTE

Dettagli

Ordinanza sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori

Ordinanza sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori Ordinanza sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori (Ordinanza sulle topografie, OTo) 231.21 del 26 aprile 1993 (Stato 21 novembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli

Dettagli

IL BREVETTO EUROPEO CON EFFETTO UNITARIO

IL BREVETTO EUROPEO CON EFFETTO UNITARIO IL BREVETTO EUROPEO CON EFFETTO UNITARIO I rapporti con il brevetto nazionale: nuove strategie contrattuali Torino, 29 marzo 2017 MODELLI GIURIDICI Titolo di proprietà intellettuale non unitario (fascio

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 100,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 100, L 225/16 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 12. 8. 98 DIRETTIVA 98/59/CE DEL CONSIGLIO del 20 luglio 1998 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti

Dettagli

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 13 novembre 2001)

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 13 novembre 2001) Traduzione 1 Accordo amministrativo concernente l applicazione della Convenzione di sicurezza sociale dell 11 dicembre 1997 tra la Confederazione Svizzera e l Irlanda 0.831.109.441.11 Concluso il 12 maggio

Dettagli

DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L UFFICIO DELL UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE SUI MARCHI DELL UNIONE EUROPEA PARTE E

DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L UFFICIO DELL UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE SUI MARCHI DELL UNIONE EUROPEA PARTE E DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L UFFICIO DELL UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE SUI MARCHI DELL UNIONE EUROPEA PARTE E OPERAZIONI DEL REGISTRO SEZIONE 4 RINNOVO Direttive relative

Dettagli

DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L'UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) SUI MARCHI COMUNITARI

DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L'UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) SUI MARCHI COMUNITARI DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L'UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) SUI MARCHI COMUNITARI PARTE B ESAME SEZIONE 1 PROCEDIMENTI Direttive concernenti

Dettagli

DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) SUI MARCHI COMUNITARI

DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) SUI MARCHI COMUNITARI DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) SUI MARCHI COMUNITARI PARTE D ANNULLAMENTO SEZIONE 1 PROCEDIMENTI Direttive

Dettagli

Il modulo "Domanda per una registrazione internazionale"

Il modulo Domanda per una registrazione internazionale Il modulo "Domanda per una registrazione internazionale" Un modulo compilato correttamente garantisce un esame rapido e costituisce una delle condizioni necessarie per una registrazione internazionale

Dettagli

ISCRIZIONE E TENUTA DEL REGISTRO DEI TRUST E MODALITA DI VIDIMAZIONE DEL LIBRO DEGLI EVENTI

ISCRIZIONE E TENUTA DEL REGISTRO DEI TRUST E MODALITA DI VIDIMAZIONE DEL LIBRO DEGLI EVENTI DECRETO DELEGATO n. 50 del 16 marzo 2010 ISCRIZIONE E TENUTA DEL REGISTRO DEI TRUST E MODALITA DI VIDIMAZIONE DEL LIBRO DEGLI EVENTI Così come modificata con Decreto-Legge n.36 del 24 Febbraio 2011 TESTO

Dettagli

Rev. 0 del 25/03/2011 REGOLAMENTO PER LA DILAZIONE/SOSPENSIONE DEI CONTRIBUTI

Rev. 0 del 25/03/2011 REGOLAMENTO PER LA DILAZIONE/SOSPENSIONE DEI CONTRIBUTI Rev. 0 del 25/03/2011 REGOLAMENTO PER LA DILAZIONE/SOSPENSIONE DEI CONTRIBUTI 1 SOMMARIO Art. 1... 3 Requisiti... 3 Art. 2... 3 Modalità e termini di presentazione della domanda... 3 Art. 3... 3 Controlli...

Dettagli

Convenzione delle Nazioni Unite sulla trasparenza nell arbitrato tra investitori e Stato, basato su trattati

Convenzione delle Nazioni Unite sulla trasparenza nell arbitrato tra investitori e Stato, basato su trattati Traduzione 1 Convenzione delle Nazioni Unite sulla trasparenza nell arbitrato tra investitori e Stato, basato su trattati Conclusa a New York il 10 dicembre 2014 Approvata dall Assemblea federale il 16

Dettagli

UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI)

UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) DIPARTIMENTO OPERAZIONI SERVIZIO DISEGNI E MODELLI DECISIONE DELLA DIVISIONE ANNULLAMENTO DEL 26/11/2012 NEL PROCEDIMENTO RELATIVO

Dettagli

LE MODIFICHE AL PROCESSO ESECUTIVO PER ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI d.l. 132/2014 conv. L. 162/14

LE MODIFICHE AL PROCESSO ESECUTIVO PER ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI d.l. 132/2014 conv. L. 162/14 LE MODIFICHE AL PROCESSO ESECUTIVO PER ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI d.l. 132/2014 conv. L. 162/14 Art. 26 bis c.p.c. modificato dall'art. 19, 1 comma, lett. b) D.L. 132/14 conv. L. 162/14 LA COMPETENZA

Dettagli

PROTOCOLLO FRA LA REPUBBLICA D AUSTRIA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

PROTOCOLLO FRA LA REPUBBLICA D AUSTRIA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO 453 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 03 Protokoll und Zusatzprotokoll in italienischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 6 PROTOCOLLO FRA LA REPUBBLICA D AUSTRIA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO E PROTOCOLLO

Dettagli

OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA DI AZIONI ORDINARIE (L OFFERTA PUBBLICA ) ENAV S.P.A.

OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA DI AZIONI ORDINARIE (L OFFERTA PUBBLICA ) ENAV S.P.A. Modulo di adesione B (Scheda riservata ai Dipendenti) Scheda N. OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA DI AZIONI ORDINARIE (L OFFERTA PUBBLICA ) ENAV S.P.A. Il /La sottoscritto/a Codice Fiscale di aver preso conoscenza

Dettagli

Convenzione relativa al rilascio di un certificato relativo alla diversità dei cognomi L'Aja, 8 settembre 1982

Convenzione relativa al rilascio di un certificato relativo alla diversità dei cognomi L'Aja, 8 settembre 1982 Convenzione relativa al rilascio di un certificato relativo alla diversità dei cognomi L'Aja, 8 settembre 1982 Si tratta di una Convenzione multilaterale relativa all istituzione di un certificato sulla

Dettagli

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica delle Filippine sulla riammissione di persone senza dimora autorizzata

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica delle Filippine sulla riammissione di persone senza dimora autorizzata Traduzione 1 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica delle Filippine sulla riammissione di persone senza dimora autorizzata Concluso il 9 luglio 2002 Entrato in vigore mediante scambio di

Dettagli

A TPER SPA SISTEMA DI QUALIFICAZIONE AUTOBUS/FILOBUS AVVISO INVIATO ALLA GUCE IL 9 APRILE 2015

A TPER SPA SISTEMA DI QUALIFICAZIONE AUTOBUS/FILOBUS AVVISO INVIATO ALLA GUCE IL 9 APRILE 2015 A TPER SPA SISTEMA DI QUALIFICAZIONE AUTOBUS/FILOBUS AVVISO INVIATO ALLA GUCE IL 9 APRILE 2015 Domanda di iscrizione al sistema di qualificazione autobus/filobus e dichiarazione sostitutiva di certificazione

Dettagli

Regolamento di esecuzione comune all Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi ed al Protocollo relativo a tale Accordo

Regolamento di esecuzione comune all Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi ed al Protocollo relativo a tale Accordo Traduzione 1 Regolamento di esecuzione comune all Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi ed al Protocollo relativo a tale Accordo 0.232.112.21 Adottato dall Assemblea dell Unione

Dettagli

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato il 29 settembre 1998)

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato il 29 settembre 1998) Traduzione 1 0.831.109.690.12 Accordo amministrativo concernente l applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 7 giugno 1996 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Slovacca Concluso

Dettagli

Salvatore Ferragamo S.p.A.

Salvatore Ferragamo S.p.A. Modulo A (Scheda riservata al pubblico indistinto) Scheda N. OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA DI AZIONI ORDINARIE (L'"OFFERTA") Salvatore Ferragamo S.p.A. Il/La sottoscritto/a Codice Fiscale DICHIARA di aver

Dettagli

D Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare

D Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare D Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare (LTEO) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 ottobre 2001

Dettagli

Questa lezione parla della convenzione della PCT. In particolare la lezione dettaglia: il deposito di una domanda PCT

Questa lezione parla della convenzione della PCT. In particolare la lezione dettaglia: il deposito di una domanda PCT Fondamenti di proprietà industriale 1/28 Cosa c è nella lezione Questa lezione parla della convenzione della PCT. In particolare la lezione dettaglia: gli scopi della convenzione il deposito di una domanda

Dettagli

DISCIPLINA DELLE CANCELLAZIONI DAL REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI DI CAMBIALI TRATTE ACCETTATE, VAGLIA CAMBIARI E ASSEGNI. Art. 1 Principi generali

DISCIPLINA DELLE CANCELLAZIONI DAL REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI DI CAMBIALI TRATTE ACCETTATE, VAGLIA CAMBIARI E ASSEGNI. Art. 1 Principi generali Allegato A alla determinazione dirigenziale n. 059 del 28/06/2017 DISCIPLINA DELLE CANCELLAZIONI DAL REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI DI CAMBIALI TRATTE ACCETTATE, VAGLIA CAMBIARI E ASSEGNI Art. 1 Principi

Dettagli

Piazza Castello, n GONZAGA (MN) Tel. 0376/ Fax 0376/ P.IVA

Piazza Castello, n GONZAGA (MN) Tel. 0376/ Fax 0376/ P.IVA B A N D O PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2009 E indetto il bando per la concessione di agevolazioni tariffarie per il Servizio di Fognatura

Dettagli

OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA DI AZIONI ORDINARIE PIRELLI & C. S.p.A. (L OFFERTA PUBBLICA )

OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA DI AZIONI ORDINARIE PIRELLI & C. S.p.A. (L OFFERTA PUBBLICA ) Modulo di adesione A (Scheda riservata al pubblico indistinto) Scheda N. OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA DI AZIONI ORDINARIE PIRELLI & C. S.p.A. (L OFFERTA PUBBLICA ) Il /La sottoscritto/a Codice Fiscale di

Dettagli

Istruzione numero 3 dell Alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimento (precetto esecutivo 2016 e altri formulari)

Istruzione numero 3 dell Alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimento (precetto esecutivo 2016 e altri formulari) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Diritto privato Alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimento Istruzione numero 3 dell Alta

Dettagli

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2378 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2378 DELLA COMMISSIONE 18.12.2015 L 332/19 REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2378 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2015 recante talune modalità di applicazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa

Dettagli

Commissione di Coordinamento del Sistema Pubblico di Connettività

Commissione di Coordinamento del Sistema Pubblico di Connettività Commissione di Coordinamento del Sistema Pubblico di Connettività REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA (art.79, comma 3 del decreto

Dettagli

Alla Direzione Attività Economiche e Turismo del Comune di Firenze indirizzo pec

Alla Direzione Attività Economiche e Turismo del Comune di Firenze indirizzo pec Alla Direzione Attività Economiche e Turismo del Comune di Firenze indirizzo pec suap@pec.comune.fi.it CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAME, PER L'ASSEGNAZIONE DI N 70 LICENZE TAXI CON MEZZO A PROPULSIONE

Dettagli

Accordo tra il Consiglio federale svizzero ed il Governo degli Stati Uniti d America sull esecuzione delle obbligazioni alimentari

Accordo tra il Consiglio federale svizzero ed il Governo degli Stati Uniti d America sull esecuzione delle obbligazioni alimentari Traduzione 1 Accordo tra il Consiglio federale svizzero ed il Governo degli Stati Uniti d America sull esecuzione delle obbligazioni alimentari 0.211.213.133.6 Concluso il 31 agosto 2004 Entrato in vigore

Dettagli

Regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e sull attinenza comunale (RLCCit) (del 10 ottobre 1995)

Regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e sull attinenza comunale (RLCCit) (del 10 ottobre 1995) Regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e sull attinenza comunale (RLCCit) (del 10 ottobre 1995) 1.2.1.1.1 IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto l art. 42 della Legge

Dettagli

SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOGGETTI PASSIVI AI FINI IMU CHE LOCANO ALLOGGI A CANONE CONCORDATO

SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOGGETTI PASSIVI AI FINI IMU CHE LOCANO ALLOGGI A CANONE CONCORDATO Comune di Umbertide (Provincia di Perugia) SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOGGETTI PASSIVI AI FINI IMU CHE LOCANO ALLOGGI A CANONE CONCORDATO Art.1 Principi e finalità Il presente

Dettagli

Disposizione tecnica di funzionamento n. 02 rev2 MTEE. Fiscalità del mercato dei titoli di efficienza energetica

Disposizione tecnica di funzionamento n. 02 rev2 MTEE. Fiscalità del mercato dei titoli di efficienza energetica Pagina 1 di 8 Disposizione tecnica di funzionamento n. 02 rev2 MTEE (ai sensi dell Articolo 4 delle regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica) Titolo Fiscalità del mercato

Dettagli

Direttiva 2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. del 18 dicembre 2006

Direttiva 2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. del 18 dicembre 2006 L 396/850 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea 30.12.2006 Direttiva 2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 che modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente

Dettagli

UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) Comunicazione n. 1/2016 del Presidente dell Ufficio

UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) Comunicazione n. 1/2016 del Presidente dell Ufficio UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) Il Presidente Comunicazione n. 1/2016 del Presidente dell Ufficio dell' 8 febbraio 2016 relativa all'attuazione dell'articolo

Dettagli

Note- Impatti Riforma Fallimentare. Nuove norme sulle procedure concorsuali

Note- Impatti Riforma Fallimentare. Nuove norme sulle procedure concorsuali Nuove norme sulle procedure concorsuali In questo documento si analizzano i cambiamenti per il Registro Imprese prodotti dagli effetti della: Legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione del D.L. 16 marzo

Dettagli

OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA DI AZIONI ORDINARIE ROTTAPHARM S.P.A. (L OFFERTA )

OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA DI AZIONI ORDINARIE ROTTAPHARM S.P.A. (L OFFERTA ) Scheda N. OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA DI AZIONI ORDINARIE ROTTAPHARM S.P.A. (L OFFERTA ) Il /La sottoscritto/a Codice Fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ di aver preso conoscenza del Prospetto Informativo

Dettagli

SCHEDA SINTETICA. Data di pubblicazione: 7 maggio 2012 Data di apertura form online: 7 settembre 2012

SCHEDA SINTETICA. Data di pubblicazione: 7 maggio 2012 Data di apertura form online: 7 settembre 2012 SCHEDA SINTETICA Inn.Impresa s.r.l. Programma Scadenze BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE PER FAVORIRE LA REGISTRAZIONE DI MARCHI COMUNITARI E INTERNAZIONALI Data di pubblicazione: 7

Dettagli

Art. 492 bis c.p.c. (Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare)

Art. 492 bis c.p.c. (Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare) Art. 492 bis c.p.c. (Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare) Input Creditore procedente (tramite istanza rivolta al Presidente del Tribunale). Contenuto dell istanza -Indicazione dell indirizzo

Dettagli

Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI)

Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI) Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per (OACDI) del... Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo capoverso lettera d del decreto federale del giugno 9 concernente l esecuzione

Dettagli

La nuova espropriazione presso terzi

La nuova espropriazione presso terzi La nuova espropriazione presso terzi II edizione Paolo Marini Check list PRESENTAZIONE L espropriazione presso terzi è una procedura in cui sono parti sostanziali il creditore ed il debitore, mentre a

Dettagli

lì (luogo) (data) (il richiedente) (timbro e firma del soggetto incaricato del collocamento)

lì (luogo) (data) (il richiedente) (timbro e firma del soggetto incaricato del collocamento) SCHEDA DI ADESIONE N. OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO BANCA IMI INFLAZIONE EUROPEA 30 APRILE 2013 (CODICE ISIN: IT0004481930 ) EMESSE A VALERE SUL PROGRAMMA DI SOLLECITAZIONE

Dettagli

TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA. Successioni RINUNCIA ALL EREDITA DEL CHIAMATO ALL EREDITA CHE HA IL POSSESSO DEI BENI EREDITARI

TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA. Successioni RINUNCIA ALL EREDITA DEL CHIAMATO ALL EREDITA CHE HA IL POSSESSO DEI BENI EREDITARI IL PRESENTE MODULO VALE PER IL CASO IN CUI L EREDE HA IL POSSESSO DEI BENI EREDITARI 1 A3 P TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA Successioni RINUNCIA ALL EREDITA DEL CHIAMATO ALL EREDITA CHE HA IL POSSESSO DEI

Dettagli

OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE E VENDITA DI AZIONI SISAL GROUP S.P.A. ( SISAL )

OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE E VENDITA DI AZIONI SISAL GROUP S.P.A. ( SISAL ) Modulo di adesione (A) (Scheda riservata al pubblico indistinto) Scheda N. OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE E VENDITA DI AZIONI SISAL GROUP S.P.A. ( SISAL ) Il/La sottoscritto/a Codice Fiscale DICHIARA

Dettagli

Manifestazione d interesse. per partecipare a percorsi integrati di politica attiva. presso gli Uffici Giudiziari della Regione Lazio

Manifestazione d interesse. per partecipare a percorsi integrati di politica attiva. presso gli Uffici Giudiziari della Regione Lazio Manifestazione d interesse per partecipare a percorsi integrati di politica attiva presso gli Uffici Giudiziari della Regione Lazio Protocollo d intesa Promozione di Politica attiva presso gli Uffici Giudiziari

Dettagli

Ordinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili

Ordinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili Ordinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) Modifica del 14 luglio 2008 Il Dipartimento federale dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina: I L ordinanza

Dettagli

DIRETTIVA Nr.13, del ( modificata con la Direttiva Nr.1240/4, del )

DIRETTIVA Nr.13, del ( modificata con la Direttiva Nr.1240/4, del ) DIRETTIVA Nr.13, del 12.2.9 ( modificata con la Direttiva Nr.1240/4, del 15.09.9) Sulla definizione delle tariffe di servizio dell amministrazione giudiziale, Ministero di Giustizia, esecutori giudiziali

Dettagli

REGOLAMENTO REGIONALE 17 NOVEMBRE 2006 N. 3

REGOLAMENTO REGIONALE 17 NOVEMBRE 2006 N. 3 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I 6.12.2006 - pag. 701 REGOLAMENTO REGIONALE 17 NOVEMBRE 2006 N. 3 Regolamento per l attuazione della legge regionale 11 maggio 2006 n. 11 (istituzione

Dettagli

Provvedimento del 25 luglio Agenzia delle Entrate

Provvedimento del 25 luglio Agenzia delle Entrate Provvedimento del 25 luglio 2005 - Agenzia delle Entrate Attuazione dell'art. 9 del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 118 del 23 maggio

Dettagli

DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME SUI MARCHI DELL UNIONE EUROPEA UFFICIO DELL UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO) PARTE B ESAME

DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME SUI MARCHI DELL UNIONE EUROPEA UFFICIO DELL UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO) PARTE B ESAME DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME SUI MARCHI DELL UNIONE EUROPEA UFFICIO DELL UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO) PARTE B ESAME SEZIONE 4 IMPEDIMENTI ASSOLUTI ALLA REGISTRAZIONE CAPITOLO

Dettagli

E' stato cambiato l'articolo della convenzione tra Italia e Lussemburgo relativa allo scambio di informazioni anche per gli intermediari finanziari.

E' stato cambiato l'articolo della convenzione tra Italia e Lussemburgo relativa allo scambio di informazioni anche per gli intermediari finanziari. LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI COL LUSSEMBURGO: VERSO L'INIZIO DELLA FINE DEL SEGRETO a cura di Ennio Vial e Vita Pozzi Introduzione L art. 27 integrato prevede la possibilità, per i due stati, di chiedere

Dettagli

ESAME DELLE DOMANDE PER DISEGNI E MODELLI COMUNITARI REGISTRATI

ESAME DELLE DOMANDE PER DISEGNI E MODELLI COMUNITARI REGISTRATI DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L UFFICIO DELL UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE SUI DISEGNI E MODELLI COMUNITARI REGISTRATI ESAME DELLE DOMANDE PER DISEGNI E MODELLI COMUNITARI

Dettagli

Via Raffaele D'Ortensio,4 C.a.p P.IVA centralino

Via Raffaele D'Ortensio,4 C.a.p P.IVA centralino COMUNE DI CEPAGATTI Provincia di Pescara Via Raffaele D'Ortensio,4 C.a.p. 65012 P.IVA 00221110687 centralino 08597401 Servizio n. 3 - AREA TRIBUTI ROTTAMAZIONE CARTELLE per cartelle ed ingiunzioni di pagamento

Dettagli

sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale Legge federale Avamprogetto sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubl) Modifica del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto

Dettagli

Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto Deliberazione n 21/2013 APPROVAZIONE DEL MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI SULL INCENERIMENTO DEI RIFIUTI AI FINI DELL APPLICAZIONE DELL ARTICOLO 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 MARZO 2013 N. 30. VISTO

Dettagli

Traduzione 1 Protocollo di Ginevra relativo all Accordo dell Aia per il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali

Traduzione 1 Protocollo di Ginevra relativo all Accordo dell Aia per il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali Traduzione 1 Protocollo di Ginevra relativo all Accordo dell Aia per il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali 0.232.121.13 Conchiuso a Ginevra il 29 agosto 1975 Approvato dall Assemblea

Dettagli

ADDETTO AL SETTORE FORESTALE,

ADDETTO AL SETTORE FORESTALE, ALLEGATO 3 ADDENDUM ALLA CONVENZIONE REP. N. XXX DEL XX XX XXXX STIPULATA TRA REGIONE BASILICATA - DIPARTIMENTO FORMAZIONE LAVORO CULTURA SPORT E SOGGETTO ATTUATORE A VALERE SULL A.P. FORMAZIONE DEGLI

Dettagli

Scadenza 09 SETTEMBRE 2016

Scadenza 09 SETTEMBRE 2016 Comune di Selargius (Ca) - via Istria 1-09047 Selargius C.F 80002090928 P.I. 00542650924 Servizio Assistenza sociale e funzioni delegate- Ufficio Piano Secondo- Ingresso p.zza Cellarium, 1/via Istria1

Dettagli

Ordinanza commissionale sulle offerte pubbliche di acquisto

Ordinanza commissionale sulle offerte pubbliche di acquisto Ordinanza commissionale sulle offerte pubbliche di acquisto (Ordinanza commissionale OPA, O-COPA) Modifica del 28 gennaio 2013 Approvata il 25 febbraio 2013 dall Autorità federale di vigilanza sui mercati

Dettagli

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 25 capoverso 3 e 34 capoverso 1 della legge del 14 dicembre sul cinema (legge), ordina:

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 25 capoverso 3 e 34 capoverso 1 della legge del 14 dicembre sul cinema (legge), ordina: Ordinanza sulla cinematografia (OCin) 443.11 del 3 luglio 2002 (Stato 23 luglio 2002) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 25 capoverso 3 e 34 capoverso 1 della legge del 14 dicembre 2001

Dettagli

Comune di Mentana Provincia di Roma

Comune di Mentana Provincia di Roma BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNUALITA FINANZIARIA 2015 IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - VISTO l articolo 11 della

Dettagli

MANUALE DELLE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E IMPUGNAZIONI DICEMBRE 2008

MANUALE DELLE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E IMPUGNAZIONI DICEMBRE 2008 MANUALE DELLE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E IMPUGNAZIONI DICEMBRE 2008 Procedura di Accertamento delle Violazioni e Impugnazioni Introduzione Questo Manuale, che forma parte integrante dei

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, DISPONE

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, DISPONE Protocollo n. 91610 /2008 Approvazione del formulario contenente i dati degli investimenti nelle aree svantaggiate ammissibili al credito d imposta di cui all articolo 1, commi 271-279, della legge 27

Dettagli

Saes Getters S.p.A. REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO

Saes Getters S.p.A. REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO Saes Getters S.p.A. REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO SOMMARIO 1. Definizioni 2. Elenco 3. Diritto al voto maggiorato 4. Legittimazione alla richiesta di iscrizione 5. Modalità per richiedere l iscrizione

Dettagli

L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione redatto dagli agenti di polizia stradale.

L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione redatto dagli agenti di polizia stradale. Polizia Locale LE REGOLE DELLA PATENTE A PUNTI Con tutti gli aggiornamenti della legge 120/2010 e della sentenza n. 24457 del 02 dicembre 2010 la Cassazione Civile, sezione II All'atto del rilascio della

Dettagli

Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo

Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo (ORECO) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 56 e 106 della legge federale del 19 dicembre 1958 1 sulla circolazione stradale (LCStr)

Dettagli

RISOLUZIONE N. 108/E

RISOLUZIONE N. 108/E RISOLUZIONE N. 108/E Roma, 24 NOVEMBRE 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Soggetto non residente Possibilità di recuperare il credito IVA maturato dalla posizione di identificazione diretta nelle

Dettagli

INDICE. Capitolo I Le attività di recupero dei crediti

INDICE. Capitolo I Le attività di recupero dei crediti Manuale Finale.qxd 7-07-2016 9:51 Pagina V Capitolo I Le attività di recupero dei crediti 1. Premessa... 2. La prevenzione... 3. Il recupero del credito... 3.1 Le procedure interne (invio di solleciti

Dettagli

DISEGNI O MODELLI COMUNITARI REGISTRATI ESAME DELLE DOMANDE DI DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DI DISEGNI O MODELLI

DISEGNI O MODELLI COMUNITARI REGISTRATI ESAME DELLE DOMANDE DI DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DI DISEGNI O MODELLI DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO SUI DISEGNI O MODELLI COMUNITARI REGISTRATI PRESSO L UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) DISEGNI O MODELLI COMUNITARI REGISTRATI

Dettagli

OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA E SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI ORDINARIE IBL BANCA S.P.A. (L OFFERTA PUBBLICA )

OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA E SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI ORDINARIE IBL BANCA S.P.A. (L OFFERTA PUBBLICA ) Il/La sottoscritto/a Modulo di adesione B (Scheda riservata ai dipendenti del Gruppo) Scheda N. OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA E SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI ORDINARIE IBL BANCA S.P.A. (L OFFERTA PUBBLICA ) Codice

Dettagli