PARTE E OPERAZIONI DEL REGISTRO SEZIONE 3 MARCHI COMUNITARIDELL UNIONE EUROPEA COME OGGETTO DI PROPRIETÀ CAPITOLO 3 DIRITTI REALI

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "PARTE E OPERAZIONI DEL REGISTRO SEZIONE 3 MARCHI COMUNITARIDELL UNIONE EUROPEA COME OGGETTO DI PROPRIETÀ CAPITOLO 3 DIRITTI REALI"

Transcript

1 DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNODELL UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) SUI MARCHI COMUNITARIDELL UNIONE EUROPEA PARTE E OPERAZIONI DEL REGISTRO SEZIONE 3 MARCHI COMUNITARIDELL UNIONE EUROPEA COME OGGETTO DI PROPRIETÀ CAPITOLO 3 DIRITTI REALI Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte E, Operazioni di Registrazione Pag. 1

2 Sommario 1 Introduzione Diritto applicabile Vantaggi della registrazione di un diritto reale Requisiti per la domanda di registrazione di un diritto reale Modulo di domanda e richiesta di più di un diritto reale Lingue Tasse Richiedenti e contenuto obbligatorio della domanda Richiedenti Indicazioni obbligatorie concernenti MUE e creditore pignoratizio Requisiti concernenti il soggetto che presenta la domanda firma, prova del diritto reale, rappresentanza Domanda presentata dal solo titolare del MUE Domanda presentata congiuntamente da titolare del MUE e creditore pignoratizio Domanda presentata dal solo creditore pignoratizio Prova del diritto reale Rappresentanza Esame della domanda di registrazione Tasse Esame delle formalità obbligatorie Procedura di registrazione e pubblicazioni Procedura per la cancellazione o la modifica della registrazione di un diritto reale Competenza, lingue, presentazione della domanda Soggetto che presenta la domanda Cancellazione della registrazione di un diritto reale Modifica della registrazione di un diritto reale Contenuto della domanda Tasse Cancellazione della registrazione di un diritto reale Modifica della registrazione di un diritto reale Esame della domanda Tasse Esame dell Ufficio Registrazione e pubblicazione Procedura per il trasferimento di un diritto reale Disposizioni per il trasferimento di un diritto reale Norme applicabili Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte E, Operazioni di Registrazione Pag. 2

3 5 Diritti reali su disegni e modelli comunitari registrati Domande multiple relative a disegni e modelli comunitari registrati Diritti reali su marchi internazionali Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte E, Operazioni di Registrazione Pag. 3

4 1 Introduzione Articolo 19, RMCRMUE Regola 33 e regola 35, REMCREMUE Articolo 24, RDC I marchi comunitaridell Unione europea registrati (MCMUE) e le domande di marchio comunitariodell unione europea possono essere oggetto di diritti reali. I disegni e modelli comunitari registrati (DMC) e le domande di disegni e modelli comunitari registrati possono essere oggetto di diritti reali. I punti da 1 a 4 del presente capitolo trattano dei diritti reali concernenti MCMUE e domande di MCMUE. Le disposizioni contenute nel RDC e nel REDC che trattano dei diritti reali concernenti i disegni e modelli sono quasi identiche alle disposizioni equivalenti contenute rispettivamente nel RMCRMUE e nel REMCREMUE. Quanto segue si applica pertanto, mutatis mutandis, anche ai disegni e modelli comunitari. Le procedure specifiche per i disegni e modelli comunitari sono esposte in dettaglio al punto 5 che segue. Le procedure specifiche relative ai marchi internazionali sono esposte in dettaglio al punto 6 che segue. Un «diritto in rem» o «diritto reale» è un diritto di proprietà limitato, che è un diritto assoluto. Il diritto reale si riferisce a un azione legale nei confronti di una proprietà piuttosto che nei confronti di una particolare persona, che concede al titolare del diritto l opportunità del recupero, del possesso o del godimento di un oggetto specifico. Questi diritti si applicano a marchi, disegni e modelli e consistono, tra l altro, in diritti di uso, usufrutto o pegni. I diritti «in rem» si differenziano dai diritti «in personam», rivendicati nei confronti di una particolare persona. I diritti reali più comuni per marchi, disegni e modelli sono pegni o garanzie, che assicurano il rimborso di un debito del titolare del marchio, disegno o modello (ossia il debitore) consentendo al creditore (ossia il titolare del pegno o della garanzia) di ricevere il rimborso del debito, qualora il debitore non sia in grado di provvedervi, ad esempio vendendo il marchio, disegno o modello. Altri esempi sono: DE: Pfand, Hypothek; EN: Guarantees, Warranties, Bails, Sureties; ES: Hipoteca; FR: Nantissement, Gage, Hypothèque, Garantie, Caution; IT: Pegno, Ipoteca. Il richiedente può chiedere di annotare nel fascicolo o iscrivere nel registro due tipi di diritti reali: diritti reali di garanzia (pegno, onere, ecc.) diritti reali non di garanzia (usufrutto). 1.1 Diritto applicabile Articolo 16, RMCRMUE Il RMCRMUE non prevede disposizioni unificate e complete applicabili ai diritti reali per MCMUE e domande di MCMUE. Piuttosto, l articolo 16 RMCRMUE fa riferimento alla legislazione di uno Stato membro per quanto concerne l acquisizione, la validità e gli effetti del marchio comunitariodell Unione europea in quanto oggetto di proprietà. A tale proposito, un diritto reale su un MCMUE è assimilato nella sua totalità e per l intero Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte E, Operazioni di Registrazione Pag. 4

5 territorio dell Unione, a un diritto reale su un marchio nazionale registrato nello Stato membro in cui il titolare o richiedente ha la propria sede o il proprio domicilio o, in caso contrario, a un diritto reale su un marchio nazionale registrato nello Stato membro in cui il titolare ha una stabile organizzazione o ancora, in caso contrario, a un diritto reale su un marchio nazionale registrato in Spagna (Stato membro dov è situata la sede dell Ufficio). Quanto precede, tuttavia, si applica soltanto nella misura in cui gli articoli da 17 a 24 del RMCRMUE non dispongano diversamente. L articolo 16, RMCRMUE è limitato agli effetti di un diritto reale in quanto oggetto di proprietà e non si estende al diritto contrattuale. L articolo 16 non disciplina il diritto applicabile a un contratto relativo a un diritto reale, né la sua validità, e pertanto il RMCRMUE non influisce sulla libertà delle parti contraenti di assoggettare il contratto sul diritto reale a una data legge nazionale. 1.2 Vantaggi della registrazione di un diritto reale Articolo 19, paragrafo 2, e articolo 23, paragrafo 1, RMCRMUE Non è obbligatorio registrare i diritti reali, né la registrazione è una condizione per ritenere che il creditore pignoratizio abbia utilizzato un marchio a norma del contratto sul diritto reale con il consenso del titolare ai sensi dell articolo 15, paragrafo 2, RMCRMUE. Tuttavia, la registrazione presenta particolari vantaggi. a) Alla luce delle disposizioni dell articolo 23, paragrafo 1, RMCRMUE, nei confronti di terzi che abbiano acquisito o iscritto nel registro diritti sul marchio che siano incompatibili con il diritto reale registrato, il creditore pignoratizio ha facoltà di avvalersi dei diritti che gli sono conferiti dal diritto reale esclusivamente: se il diritto reale è iscritto nel registro dei marchi comunitaridell Unione europea, o in mancanza della registrazione del diritto reale, se il terzo ha acquisito i propri diritti dopo la data dell acquisizione dei diritti reali essendo a conoscenza della loro esistenza. b) Nel caso in cui un diritto reale su un marchio comunitariodell Unione europea sia iscritto nel registro, la rinuncia a tale marchio da parte del suo titolare sarà iscritta nel registro solo se il titolare indica di aver informato il creditore pignoratizio in merito alla propria intenzione di rinunciare. Il creditore pignoratizio di un diritto reale registrato ha pertanto il diritto di essere informato in anticipo dal titolare del marchio in merito alla sua intenzione di rinunciare al marchio. c) Nel caso in cui un diritto reale su un marchio comunitariodell Unione europea sia iscritto nel registro, l Ufficio comunica al creditore pignoratizio almeno sei mesi prima della scadenza della registrazione che tale registrazione si sta avvicinando alla scadenza. L Ufficio informa inoltre il creditore pignoratizio in merito a eventuali perdite di diritti e alla scadenza della registrazione, se del caso. Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte E, Operazioni di Registrazione Pag. 5

6 d) La registrazione dei diritti reali è importante per mantenere la veridicità del registro, in particolare nel caso di procedimenti inter partes. 2 Requisiti per la domanda di registrazione di un diritto reale Articolo 19, paragrafo 2, RMCRMUE Regola 33 e regola 84, paragrafo 3, lettera h), REMCREMUE Le domande di marchio comunitariodell Unione europea e i marchi comunitaridell Unione europea possono essere oggetto della registrazione di un diritto reale. La domanda di registrazione di un diritto reale deve soddisfare le seguenti condizioni. 2.1 Modulo di domanda e richiesta di più di un diritto reale Regola 95, lettere a) e b), REMCREMUE Si raccomanda vivamente di presentare la domanda di registrazione di un diritto reale su un MCMUE utilizzando il modulo di domanda d iscrizione. Tale modulo è disponibile gratuitamente nelle lingue ufficiali dell Unione e si può scaricare dal sito Internet dell UAMI.dell Ufficio della proprietà intellettuale dell Unione europea (EUIPO). Il modulo può essere utilizzato in qualsiasi versione linguistica, purché sia compilato in una delle lingue di cui al punto 2.2 che segue. Regola 31, paragrafo 7, e regola 33, paragrafo 1, REMCREMUE Può essere presentata un unica domanda di registrazione di un diritto reale per due o più marchi comunitaridell Unione europea registrati o domande di MCMUE, purché il titolare registrato e il creditore pignoratizio siano gli stessi in ciascun caso. 2.2 Lingue Regola 95, lettera a), REMCREMUE La domanda di registrazione di un diritto reale relativa a una domanda di MCMUE può essere redatta nella prima o nella seconda lingua della domanda di MCMUE. Regola 95, lettera b), REMCREMUE La domanda di registrazione di un diritto reale su un MCMUE deve essere redatta in una delle cinque lingue dell Ufficio, segnatamente inglese, francese, tedesco, italiano o spagnolo. Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte E, Operazioni di Registrazione Pag. 6

7 2.3 Tasse Articolo 162, paragrafo 2, lettere c) e d), RMCRMUE Regola 33, paragrafi 1 e 4, REMCREMUE Articolo 2Allegato I, pate A, paragrafo 23, RTMC 26 RMUE La domanda di registrazione di un diritto reale si considera depositata soltanto dopo il pagamento della relativa tassa, pari a 200 EUR per ciascun marchio comunitariodell Unione europea per cui si richiede la registrazione di un diritto reale. Tuttavia, qualora in un unica domanda si richiedano più registrazioni di diritti reali e il titolare registrato e il creditore pignoratizio siano gli stessi in tutti i casi, la tassa è limitata a un massimo di EUR. Si applica lo stesso importo massimo laddove si richiedano più registrazioni di diritti reali nello stesso momento, purché siano state depositate in un unica domanda e il titolare registrato e creditore pignoratizio siano gli stessi in tutti i casi. Una volta versata, la tassa corrispondente non sarà rimborsata se la domanda di registrazione del diritto reale viene respinta o ritirata (fascicolo classificato). 2.4 Richiedenti e contenuto obbligatorio della domanda Richiedenti Articolo 19, paragrafo 2, RMCRMUE La registrazione di un diritto reale può essere richiesta: a) dal titolare / dai titolari del MCMUE, o b) dal titolare / dai titolari del MCMUE, congiuntamente con il creditore pignoratizio / i creditori pignoratizi, o c) dal creditore pignoratizio / dai creditori pignoratizi. Le condizioni formali che deve soddisfare la domanda dipendono da chi la presenta. Si raccomanda di utilizzare la prima o la seconda opzione, poiché consentono un trattamento più rapido e regolare della domanda di registrazione del diritto reale Indicazioni obbligatorie concernenti MCMUE e creditore pignoratizio Regola 31 e regola 33, paragrafo 1, REMCREMUE La domanda di registrazione di un diritto reale deve contenere le seguenti informazioni. Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte E, Operazioni di Registrazione Pag. 7

8 Regola 31, paragrafo 1, lettera a) e regola 33, paragrafo 1, REMCREMUE a) Il numero di registrazione del marchio comunitariodell Unione europea interessato. Se la domanda si riferisce a più marchi comunitaridell Unione europea, occorre indicare ciascun numero. Regola 1, paragrafo 1, lettera b), regola 31, paragrafo 1, lettera b) e regola 33, paragrafo 1, REMCREMUE b) Il nome, l indirizzo e la nazionalità del creditore pignoratizio e lo Stato in cui ha il domicilio, la sede o uno stabilimento. Regola 1, paragrafo 1, lettera e), regola 31, paragrafo 2 e regola 33, paragrafo 1, REMCREMUE c) Se il creditore pignoratizio designa un rappresentante, occorre indicarne il nome e l indirizzo professionale; l indicazione dell indirizzo può essere sostituita dall indicazione del numero d identificazione assegnato dall Ufficio Requisiti concernenti il soggetto che presenta la domanda firma, prova del diritto reale, rappresentanza Regola 79 e regola 82, paragrafo 3, REMCREMUE I requisiti concernenti la firma, la prova del diritto reale e la rappresentanza variano secondo il soggetto che presenta la domanda. Dove si fa riferimento al requisito della firma, ai sensi della regola 79 e della regola 82, paragrafo 3, REMCREMUE, nelle comunicazioni tramite mezzi elettronici l indicazione del nome del mittente è considerata equivalente alla firma Domanda presentata dal solo titolare del MCMUE Regola 1, paragrafo 1, lettera b) e regola 33, paragrafo 1, REMCREMUE Quando è presentata per conto del solo titolare del MCMUE, la domanda deve essere firmata dal titolare del MCMUE. In caso di contitolarità, tutti i contitolari devono firmare o designare un rappresentante comune. Non è necessaria alcuna prova del diritto reale. L Ufficio non informa il creditore pignoratizio in merito alla domanda di registrazione del diritto reale; tuttavia, lo informa nel momento in cui il diritto reale è iscritto nel registro. Se il creditore pignoratizio deposita presso l Ufficio una dichiarazione con la quale si oppone alla registrazione del diritto reale, l Ufficio la trasmette al titolare del MCMUE a puro scopo informativo e non prende ulteriori iniziative in merito a tale dichiarazione. Successivamente alla registrazione del diritto reale, un creditore pignoratizio che non Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte E, Operazioni di Registrazione Pag. 8

9 approvi tale registrazione può richiederne la cancellazione o la modifica (cfr. punto 3 che segue). L Ufficio non considera se le parti abbiano concordato o meno di registrare un diritto reale. Eventuali controversie sull opportunità di registrare un diritto reale e secondo quali modalità sono questioni che devono essere risolte tra le parti interessate ai sensi della legislazione nazionale pertinente (articolo 16, RMCRMUE) Domanda presentata congiuntamente da titolare del MCMUE e creditore pignoratizio Se presentata congiuntamente da titolare del MCMUE e creditore pignoratizio, la domanda deve essere firmata da entrambe le parti. In caso di contitolarità, tutti i contitolari devono firmare o designare un rappresentante comune. In questo caso, la firma delle due parti costituisce prova del diritto reale. Nel caso di un irregolarità formale concernente la firma o il rappresentante del creditore pignoratizio, la domanda s intende comunque accettata nella misura in cui sarebbe stata accettabile se fosse stata presentata dal solo titolare del MCMUE. Lo stesso vale nel caso di un irregolarità concernente la firma o il rappresentante del titolare del MCMUE, ma nella misura in cui la domanda sarebbe stata accettabile se fosse stata presentata dal solo creditore pignoratizio Domanda presentata dal solo creditore pignoratizio La domanda può essere presentata anche dal solo creditore pignoratizio. In questo caso, deve essere firmata dal creditore pignoratizio. Inoltre, occorre presentare una prova del diritto reale Prova del diritto reale Costituisce prova sufficiente del diritto reale il fatto che la domanda di registrazione del diritto reale sia accompagnata da uno dei seguenti documenti. Una dichiarazione, firmata dal titolare del MCMUE, del suo assenso alla registrazione del diritto reale. Ai sensi della regola 31, paragrafo 5, lettera a), REMCREMUE, costituisce prova sufficiente anche il fatto che la domanda di registrazione del diritto reale sia firmata da entrambe le parti. Questo caso è già indicato al punto che precede. Il contratto relativo al diritto reale, ovvero un estratto dello stesso, che indichi il MCMUE in questione e le parti, e recante le relative firme. È sufficiente presentare il contratto relativo al diritto reale. In molti casi, le parti contraenti non desiderano divulgare tutti i dettagli del contratto, che può contenere informazioni riservate su termini e condizioni del pegno. In questi casi, Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte E, Operazioni di Registrazione Pag. 9

10 è sufficiente presentare solo una parte o un estratto del contratto, purché identifichi le parti contraenti e il MCMUE oggetto del diritto reale e rechi le firme di entrambe le parti. Tutti gli altri elementi si possono omettere o oscurare. Una dichiarazione non certificata di un diritto reale firmata da titolare del MCMUE e creditore pignoratizio. I documenti originali diventano parte integrante del fascicolo e pertanto non possono essere restituiti alla persona che li presenta. Sono sufficienti delle semplici fotocopie. Non è necessario autenticare o legalizzare i documenti originali o le fotocopie, salvo che l Ufficio nutra ragionevoli dubbi in merito alla veridicità dei documenti. Regola 95, lettere a) e b) e regola 96, paragrafo 2, REMCREMUE La prova del diritto reale deve essere: a) nella lingua dell Ufficio che è divenuta la lingua procedurale per la registrazione del diritto reale, cfr. punto 2.2 che precede; b) in qualsiasi lingua ufficiale dell Unione europea diversa dalla lingua procedurale; in questo caso, l Ufficio può chiedere che entro un termine da esso indicato venga presentata una traduzione del documento in una delle lingue dell Ufficio. Quando i documenti presentati a sostegno non sono in una lingua ufficiale dell Unione europea o nella lingua procedurale, l Ufficio può richiedere una traduzione nella lingua procedurale o, a scelta della parte che richiede la registrazione del diritto reale, in una delle lingue dell Ufficio, indicando un termine di due mesi dalla data della notifica di tale comunicazione. Se la traduzione non viene presentata entro tale termine, il documento non sarà preso in considerazione e non s intenderà presentato Rappresentanza Articolo 92, paragrafo 2, e articolo 93, paragrafo 1, RMCRMUE Si applicano le norme generali sulla rappresentanza (cfr. Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 5, Rappresentanza professionale). 2.5 Esame della domanda di registrazione Tasse Regola 33, paragrafo 2, REMCREMUE In caso di mancato ricevimento della tassa richiesta, l Ufficio comunica al richiedente l iscrizione che la domanda non s intende depositata perché non è stata pagata la relativa tassa. È comunque possibile presentare una nuova domanda in qualsiasi momento, purché l importo esatto della tassa dovuta sia pagato dall inizio. Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte E, Operazioni di Registrazione Pag. 10

11 2.5.2 Esame delle formalità obbligatorie Regola 33, paragrafo 3, REMCREMUE L Ufficio verifica se la domanda di registrazione del diritto reale è conforme ai requisiti formali citati al punto 2.4 che precede (indicazione del numero del MCMUE, informazioni concernenti creditore pignoratizio e relativo rappresentante, se del caso). La validità del contratto relativo al diritto reale non viene esaminata. Articolo 93, paragrafo 1, RMCRMUE Regola 33, regola 76 e regola 77, REMCREMUE L Ufficio verifica se la domanda di registrazione del diritto reale è stata debitamente firmata. Se la domanda è firmata dal rappresentante del creditore pignoratizio, può essere richiesta un autorizzazione da parte dell Ufficio o, nell ambito di procedimenti inter partes, dall altra parte nel procedimento. In tal caso, se non viene presentata un autorizzazione il procedimento prosegue come se non fosse stato nominato alcun rappresentante. Se la domanda di registrazione del diritto reale è firmata dal rappresentante del titolare già designato come rappresentante per il MCMUE in questione, i requisiti relativi alla firma e all autorizzazione s intendono soddisfatti. Articolo 92, paragrafo 2, e articolo 93, paragrafo 1, RMCRMUE L esame comprende la verifica dell obbligo del richiedente l iscrizione (ossia il titolare del MCMUE o il creditore pignoratizio) di essere rappresentato dinanzi all Ufficio (cfr. punto che precede). Regola 33, paragrafo 3, REMCREMUE L Ufficio informa per iscritto il richiedente l iscrizione in merito a eventuali irregolarità nella domanda. Se le irregolarità non vengono sanate entro il termine indicato nella comunicazione, di norma due mesi dalla data della notifica, l Ufficio respinge la domanda di registrazione del diritto reale. La parte interessata può depositare un ricorso avverso questa decisione (cfr. decisione del 16 giugno 2009 del Presidium delle Commissioni di ricorso recante istruzioni per le parti nei procedimenti dinanzi alle Commissioni di ricorso). Se la domanda è stata presentata congiuntamente da titolare del MCMUE e creditore pignoratizio, l Ufficio invia la comunicazione al titolare del MCMUE, trasmettendone copia al creditore pignoratizio. Se anche il creditore pignoratizio ha presentato e firmato la domanda, non gli sarà consentito di contestare l esistenza o la portata del diritto reale. Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte E, Operazioni di Registrazione Pag. 11

12 Se la domanda di registrazione del diritto reale è presentata dal solo titolare del MCMUE, l Ufficio non ne informa il creditore pignoratizio. L esame della prova del diritto reale viene effettuato ex officio. L Ufficio non prende in considerazione dichiarazioni o affermazioni del creditore pignoratizio concernenti l esistenza o la portata del diritto reale o la relativa registrazione; il creditore pignoratizio non può opporsi alla registrazione di un diritto reale. Regola 33, paragrafo 3, REMCREMUE Se la domanda è depositata dal creditore pignoratizio sulla base di una copia del contratto relativo al diritto reale e se l Ufficio nutre ragionevoli dubbi in merito alla veridicità dei documenti, quest ultimo scrive al creditore pignoratizio invitandolo a eliminare tali dubbi. A quel punto, sul creditore pignoratizio grava l onere di dimostrare l esistenza del diritto reale, vale a dire di convincere l Ufficio della veridicità dei documenti. In tal caso, l Ufficio ha facoltà, nell ambito del proprio potere di esame ex officio (articolo 76, paragrafo 1, RMCRMUE), di invitare il titolare del MCMUE a presentare osservazioni. Se il titolare afferma che i documenti sono falsificati, l Ufficio lo considera sufficiente per respingere la registrazione di un diritto reale, salvo che il creditore pignoratizio produca un ordine del tribunale di uno Stato membro dell UE a proprio favore. In ogni caso, se i dubbi persistono, la registrazione del diritto reale viene respinta. In simili casi, il procedimento resta sempre ex parte anche se viene ascoltato il titolare del MCMUE; quest ultimo non è parte nel procedimento. La parte interessata può depositare un ricorso avverso questa decisione. 2.6 Procedura di registrazione e pubblicazioni Regola 33, paragrafo 4, REMCREMUE Il diritto reale concernente domande di MCMUE viene annotato nei fascicoli tenuti dall Ufficio in ordine alla domanda di MCMUE in questione. Regola 84, paragrafo 3, lettera h) e regola 85, paragrafo 2, REMCREMUE Quando il marchio è registrato, il diritto reale viene pubblicato nel Bollettino dei marchi comunitaridell Unione europea e iscritto nel registro dei marchi comunitaridell Unione europea. Regola 84, paragrafo 5, REMCREMUE L Ufficio informa il richiedente l iscrizione in merito all annotazione del diritto reale nei fascicoli tenuti dall Ufficio. Se del caso, viene informato anche il richiedente del MCMUE. Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte E, Operazioni di Registrazione Pag. 12

13 Articolo 22, paragrafo 5, RMCRMUE Regola 84, paragrafo 3, lettera h) e regola 85, paragrafo 2, REMCREMUE Per i marchi comunitari,dell Unione europea l Ufficio iscrive il diritto reale nel registro dei marchi comunitaridell Unione europea e lo pubblica nel Bollettino dei marchi comunitaridell Unione europea. L accesso a queste informazioni si può ottenere attraverso l ispezione dei documenti (cfr. Direttive, parte E, Operazioni del registro, sezione 5, Consultazione dei fascicoli). I diritti reali sono pubblicati nella parte C.5. del Bollettino. Regola 84, paragrafo 5, REMCREMUE L Ufficio informa il richiedente l iscrizione in merito alla registrazione del diritto reale. Quando la domanda di registrazione del diritto reale è stata depositata dal creditore pignoratizio, l Ufficio informa della registrazione anche il titolare del MCMUE. 3 Procedura per la cancellazione o la modifica della registrazione di un diritto reale Regola 35, paragrafo 1, REMCREMUE La registrazione di un diritto reale viene cancellata o modificata su richiesta di una parte interessata, vale a dire il richiedente o titolare del MCMUE o il creditore pignoratizio registrato. 3.1 Competenza, lingue, presentazione della domanda Articolo 133, RMCRMUE Regola 35, paragrafi 3, 6 e 7, REMCREMUE Si applicano i punti 2.1 e 2.2 che precedono. Non esiste un modulo dell Ufficio per la registrazione della cancellazione o della modifica di un diritto reale. 3.2 Soggetto che presenta la domanda Regola 35, paragrafo 1, REMCREMUE La domanda di cancellazione o modifica della registrazione di un diritto reale può essere presentata: a) congiuntamente dal richiedente/titolare del MCMUE e dal creditore pignoratizio, Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte E, Operazioni di Registrazione Pag. 13

14 b) dal richiedente/titolare del MCMUE, o c) dal creditore pignoratizio Cancellazione della registrazione di un diritto reale Regola 35, paragrafo 4, REMCREMUE Se il richiedente/titolare del MCMUE e il creditore pignoratizio presentano una domanda congiunta, o se la domanda è presentata dal solo creditore pignoratizio, non è richiesta la prova della cancellazione della registrazione del diritto reale, poiché la domanda stessa implica una dichiarazione con cui il creditore pignoratizio acconsente alla cancellazione della registrazione del diritto reale. Quando è presentata dal richiedente/titolare del MCMUE, la domanda di cancellazione deve essere accompagnata dalla prova dell avvenuta estinzione del diritto reale registrato, o da una dichiarazione con cui il creditore pignoratizio acconsente alla cancellazione. Quando il creditore pignoratizio registrato presenta autonomamente la domanda di cancellazione, il richiedente/titolare del MCMUE non ne viene informato. Eventuali osservazioni presentate del titolare vengono trasmesse al creditore pignoratizio, ma non precludono la cancellazione della registrazione del diritto reale. Si applica mutatis mutandis il punto che precede. Se il titolare del MCMUE accusa di frode il creditore pignoratizio, è tenuto a fornire un ordine del tribunale in tal senso. Non spetta all Ufficio effettuare indagini in merito. Quando è stata richiesta contemporaneamente la registrazione di più diritti reali, è possibile cancellare singolarmente ciascuna registrazione. In tal caso, per il diritto reale cancellato sarà creato un nuovo numero d iscrizione Modifica della registrazione di un diritto reale Regola 35, paragrafo 6, REMCREMUE Se il richiedente/titolare del MCMUE e il creditore pignoratizio presentano una domanda congiunta, non occorrono ulteriori prove per la modifica della registrazione del diritto reale. Se la domanda è presentata dal richiedente/titolare del MCMUE, la prova della modifica della registrazione del diritto reale è richiesta solo se la modifica è di natura tale da ridurre i diritti del creditore pignoratizio registrato ai sensi del diritto reale, come avverrebbe, ad esempio, nel caso di una modifica del nome del creditore pignoratizio. Se la domanda è presentata dal creditore pignoratizio registrato, la prova della modifica della registrazione del diritto reale è richiesta solo se la modifica è di natura tale da ampliare i diritti del creditore pignoratizio ai sensi del diritto reale. Se occorre una prova della modifica della registrazione del diritto reale, è sufficiente che siano presentati i documenti di cui sopra, al punto , fermi restando i seguenti requisiti. Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte E, Operazioni di Registrazione Pag. 14

15 L accordo scritto deve essere firmato dall altra parte contraente e deve riferirsi alla registrazione della modifica del diritto reale come richiesto. La domanda di modifica/cancellazione della registrazione di un diritto reale deve indicare il diritto reale nella sua forma modificata. La copia o l estratto del contratto relativo al diritto reale deve indicare il diritto reale nella sua forma modificata. 3.3 Contenuto della domanda Regola 26 e regola 35, REMCREMUE Si applica il punto 2.4 che precede, tranne per il fatto che i dati concernenti il creditore pignoratizio non devono essere indicati, salvo nel caso di una modifica del nome del creditore pignoratizio registrato. 3.4 Tasse Cancellazione della registrazione di un diritto reale Articolo 162, paragrafo 2, RMCRMUE Regola 35, paragrafo 3, REMCREMUE Articolo 2Allegato I, parte A, paragrafo 24, RTMC 27, RMUE La domanda di cancellazione della registrazione di un diritto reale si considera depositata soltanto dopo il pagamento della relativa tassa, pari a 200 EUR per cancellazione. Qualora si richiedano più cancellazioni contemporaneamente o nella stessa domanda, e il richiedente/titolare del MCMUE e il creditore pignoratizio siano gli stessi in tutti i casi, la tassa è limitata a un massimo di EUR. Una volta versata, la tassa corrispondente non sarà rimborsata se la domanda viene respinta o ritirata Modifica della registrazione di un diritto reale Regola 35, paragrafo 6, REMCREMUE La modifica della registrazione di un diritto reale non è soggetta a tasse. Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte E, Operazioni di Registrazione Pag. 15

16 3.5 Esame della domanda Tasse Regola 35, paragrafo 3, REMCREMUE In caso di mancato ricevimento della tassa richiesta per la domanda di cancellazione della registrazione di un diritto reale, l Ufficio comunica al richiedente l iscrizione che la domanda non s intende depositata Esame dell Ufficio Regola 35, paragrafi 2 e 4, REMCREMUE Il punto si applica mutatis mutandis agli elementi obbligatori della domanda, anche per la prova del diritto reale, nella misura in cui tale prova sia richiesta. L Ufficio informa il richiedente l iscrizione in merito a eventuali irregolarità, indicando un termine di due mesi. Se le irregolarità non vengono sanate, l Ufficio respinge la domanda di registrazione della cancellazione o modifica. Regola 35, paragrafo 6, e regola 84, paragrafo 5, REMCREMUE La registrazione della cancellazione o modifica del diritto reale è comunicata alla persona che presenta la domanda; se la domanda è stata presentata dal creditore pignoratizio, il richiedente/titolare del MCMUE riceve una copia della comunicazione. 3.6 Registrazione e pubblicazione Regola 84, paragrafo 3, lettera s) e regola 85, paragrafo 2, REMCREMUE Nel caso di un marchio comunitariodell Unione europea registrato, la cancellazione o la modifica di una registrazione di un diritto reale è iscritta nel registro dei marchi comunitari e pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitaridell Unione europea, nella parte C.5. Nel caso di una domanda di marchio comunitariodell Unione europea, la cancellazione o modifica del diritto reale è annotata nei fascicoli della domanda di MCMUE interessata. All atto della pubblicazione della registrazione del MCMUE, i diritti reali cancellati non vengono pubblicati, mentre nel caso della modifica di un diritto reale i dati modificati vengono pubblicati nella parte C.5. Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte E, Operazioni di Registrazione Pag. 16

17 4 Procedura per il trasferimento di un diritto reale 4.1 Disposizioni per il trasferimento di un diritto reale Regola 33, paragrafo 1, REMCREMUE Un diritto reale può essere trasferito. 4.2 Norme applicabili Regola 33, paragrafo 1, REMCREMUE La procedura per la registrazione del trasferimento di un diritto reale segue le stesse norme della registrazione di un diritto reale indicate al punto 2 che precede. Regola 33, paragrafi 1 e 4, REMCREMUE Articolo 2Allegato I, parte A, paragrafo 23 26, lettera b), RTMCRMUE MUE Il trasferimento di un diritto reale è soggetto al pagamento di una tassa. Si applica mutatis mutandis il punto 2.3 che precede. Qualora in conformità delle norme applicabili sia richiesta una dichiarazione o una firma del richiedente/titolare del MCMUE, quest ultima deve essere sostituita da una dichiarazione o firma del creditore pignoratizio registrato (ex creditore pignoratizio). 5 Diritti reali su disegni e modelli comunitari registrati Articolo 27, articolo 29 e articolo 33, articolo 51, paragrafo 4, RDC Articolo 24, articolo 26 e articolo 27, paragrafo 2, REDC Allegati (18) e (19), RTDC Le disposizioni giuridiche contenute nei regolamenti RDC, REDC e RTDC in merito ai diritti reali corrispondono alle rispettive disposizioni dei regolamenti RMC, REMCRMUE e RTMCREMUE. Di conseguenza, i principi giuridici e la procedura in materia di registrazione, cancellazione o modifica di diritti reali relativi a marchi si applicano mutatis mutandis ai disegni e modelli comunitari, salvo per le seguenti procedure specifiche. Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte E, Operazioni di Registrazione Pag. 17

18 5.1 Domande multiple relative a disegni e modelli comunitari registrati Articolo 37, RDC Articolo 24, paragrafo 1, REDC La domanda relativa a disegni e modelli comunitari registrati può essere presentata in forma di domanda multipla, riferita a diversi disegni e modelli. Ai fini degli effetti giuridici dei diritti reali, nonché della procedura per la registrazione dei diritti reali, i singoli disegni e modelli contenuti in una domanda multipla vengono trattati come se fossero domande separate e lo stesso vale anche dopo la registrazione dei disegni e modelli contenuti nella domanda multipla. In altre parole, ciascun disegno e modello contenuto in una domanda multipla può essere costituito in pegno indipendentemente dagli altri. Allegati (18) e (19), RTDC La tassa di 200 EUR per la registrazione o la cancellazione di un diritto reale si applica per ciascun disegno e modello e non per domanda multipla. Lo stesso vale per il tetto di EUR in caso di presentazione di domande multiple. Esempio 1 Nell ambito di una domanda multipla relativa a 10 disegni e modelli, 6 disegni e modelli sono costituiti in pegno a favore dello stesso creditore pignoratizio. La tassa è di EUR, purché sia presentata un unica domanda di registrazione di questi 6 diritti reali o siano presentate più domande nello stesso giorno. Esempio 2 Nell ambito di una domanda multipla relativa a 10 disegni e modelli, 5 disegni e modelli sono costituiti in pegno a favore dello stesso creditore pignoratizio. Si richiede la registrazione di un diritto reale anche per un altro disegno o modello non contenuto nella domanda multipla. La tassa è di EUR, purché: sia presentata un unica domanda di registrazione di questi 6 diritti reali o siano presentate più domande nello stesso giorno, e il titolare del disegno o modello comunitariodell Unione europea e il creditore pignoratizio siano gli stessi in tutti i 6 casi. 6 Diritti reali su marchi internazionali Il sistema di Madrid consente la registrazione di diritti reali nei confronti di una registrazione internazionale (cfr. regola 20, regolamento di esecuzione comune ai sensi dell intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi e il protocollo relativo a tale intesa). Per comodità degli utenti, è disponibile il Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte E, Operazioni di Registrazione Pag. 18

19 modulo MM19 per richiedere che nel registro internazionale sia annotata la restrizione del diritto di disporre del titolare. L uso di questo modulo è fortemente raccomandato per evitare irregolarità. Le domande devono essere presentate direttamente all Ufficio internazionale dal titolare, o all ufficio nazionale di PI del titolare, o all ufficio di una parte contraente cui è concesso il diritto reale, o ancora all ufficio del creditore pignoratizio. La domanda non può essere presentata direttamente all Ufficio internazionale dal creditore pignoratizio. Non deve essere utilizzato il modulo di domanda d iscrizione dell UAMIdell EUIPO. Informazioni dettagliate sulla registrazione dei diritti reali si possono trovare nella parte B, capitolo II, punti da a 92.04, della guida alla registrazione internazionale dei marchi ai sensi dell Intesa di Madrid e del protocollo di Madrid ( Per ulteriori informazioni sui marchi internazionali, cfr. Direttive, parte M, marchi internazionali. Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte E, Operazioni di Registrazione Pag. 19

DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L UFFICIO DELL UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE SUI MARCHI DELL UNIONE EUROPEA PARTE E

DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L UFFICIO DELL UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE SUI MARCHI DELL UNIONE EUROPEA PARTE E DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L UFFICIO DELL UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE SUI MARCHI DELL UNIONE EUROPEA PARTE E OPERAZIONI DEL REGISTRO SEZIONE 3 MARCHI DELL UNIONE

Dettagli

PARTE E OPERAZIONI DEL REGISTRO SEZIONE 3 MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA COME OGGETTO DI PROPRIETÀ CAPITOLO 5 INSOLVENZA O PROCEDURE ANALOGHE

PARTE E OPERAZIONI DEL REGISTRO SEZIONE 3 MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA COME OGGETTO DI PROPRIETÀ CAPITOLO 5 INSOLVENZA O PROCEDURE ANALOGHE DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) SUI MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA PARTE E OPERAZIONI DEL REGISTRO SEZIONE

Dettagli

DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L UFFICIO DELL UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÁ INTELLETTUALE SUI MARCHI DELL UNIONE EUROPEA PARTE E

DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L UFFICIO DELL UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÁ INTELLETTUALE SUI MARCHI DELL UNIONE EUROPEA PARTE E DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L UFFICIO DELL UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÁ INTELLETTUALE SUI MARCHI DELL UNIONE EUROPEA PARTE E OPERAZIONI DEL REGISTRO SEZIONE 3 MARCHI DELL UNIONE

Dettagli

DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) SUI MARCHI COMUNITARI

DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) SUI MARCHI COMUNITARI DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) SUI MARCHI COMUNITARI PARTE E OPERAZIONI DEL REGISTRO SEZIONE 3 MARCHI COMUNITARI

Dettagli

Ordinanza relativa ai brevetti d invenzione

Ordinanza relativa ai brevetti d invenzione [Signature] [QR Code] Ordinanza relativa ai brevetti d invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI) Modifiche del [XXX] Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 ottobre 1997 1 sui brevetti

Dettagli

MODELLI E DISEGNI COMUNITARI REGISTRATI RINNOVO DI DISEGNI E MODELLI

MODELLI E DISEGNI COMUNITARI REGISTRATI RINNOVO DI DISEGNI E MODELLI DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) SUI DISEGNI E MODELLI COMUNITARI REGISTRATI MODELLI E DISEGNI COMUNITARI REGISTRATI

Dettagli

I PROCEDIMENTI DI NULLITÀ DEI DISEGNI E MODELLI COMUNITARI

I PROCEDIMENTI DI NULLITÀ DEI DISEGNI E MODELLI COMUNITARI LE PROCEDURE OPPOSITIVE CONCERNENTI I DIRITTI DI PROPRIETA INDUSTRIALE: UNA COMPARAZIONE TRA IL SISTEMA NAZIONALE E IL SISTEMA COMUNITARIO I PROCEDIMENTI DI NULLITÀ DEI DISEGNI E MODELLI COMUNITARI Avv.

Dettagli

DIPARTIMENTO FINANZE. Lxxx. Avenida de Europa, 4 E Alicante, Spagna Tel

DIPARTIMENTO FINANZE. Lxxx. Avenida de Europa, 4 E Alicante, Spagna Tel DIPARTIMENTO FINANZE Lxxx INDICE 1. DEFINIZIONE DI CONTO CORRENTE... 2 2. SISTEMA DI ADDEBITO SUL CONTO CORRENTE... 2 3. APERTURA DI UN CONTO CORRENTE... 2 4. APPROVVIGIONAMENTO DI UN CONTO CORRENTE...

Dettagli

DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) SUI MARCHI COMUNITARI

DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) SUI MARCHI COMUNITARI DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) SUI MARCHI COMUNITARI PARTE E OPERAZIONI DEL REGISTRO SEZIONE 2 CONVERSIONE

Dettagli

Ordinanza relativa ai brevetti d invenzione

Ordinanza relativa ai brevetti d invenzione Ordinanza relativa ai brevetti d invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI) Modifica del 2 dicembre 2016 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 ottobre 1977 1 sui brevetti è modificata

Dettagli

Helsinki, 25 marzo 2009 Doc: MB/12/2008 definitivo

Helsinki, 25 marzo 2009 Doc: MB/12/2008 definitivo Helsinki, 25 marzo 2009 Doc: MB/12/2008 definitivo DECISIONE CONCERNENTE L ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1049/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVO ALL ACCESSO DEL PUBBLICO AI DOCUMENTI

Dettagli

1 GU L 3 del , pag GU L 11 del , pag GU L 349 del , pag. 83.

1 GU L 3 del , pag GU L 11 del , pag GU L 349 del , pag. 83. REGOLAMENTO (CE) N. 2246/2002 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 2002 sulle tasse da pagare all'ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) per la registrazione di disegni

Dettagli

ART BRACE contro M BRACE Divisione d Opposizione EUIPO

ART BRACE contro M BRACE Divisione d Opposizione EUIPO ART BRACE contro M BRACE Divisione d Opposizione EUIPO 27.10.2016 ART BRACE contro M BRACE Divisione d Opposizione EUIPO 27.10.2016 marchio ART BRACE contro contro marchio M BRACE Nel presente caso, l

Dettagli

FINANZIAMENTI PER LA REGISTRAZIONE DEI MARCHI

FINANZIAMENTI PER LA REGISTRAZIONE DEI MARCHI FINANZIAMENTI PER LA REGISTRAZIONE DEI MARCHI Fino all 80% di contributi a fondo perduto per i marchi comunitari e internazionali agevolazioni alle imprese stanziati 4,5 milioni di euro dal Ministero dello

Dettagli

Ufficio Brevetti ISTRUZIONI PER OTTENERE LA REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DI UN MARCHIO NAZIONALE

Ufficio Brevetti ISTRUZIONI PER OTTENERE LA REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DI UN MARCHIO NAZIONALE ISTRUZIONI PER OTTENERE LA REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DI UN MARCHIO NAZIONALE (Accordo di Madrid e relativo Protocollo concernenti la registrazione internazionale dei marchi) Per ottenere la registrazione

Dettagli

Note esplicative sul modulo di domanda di iscrizione (Mod. 008)

Note esplicative sul modulo di domanda di iscrizione (Mod. 008) UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (UAMI) (marchi, disegni e modelli) Note esplicative sul modulo di domanda di iscrizione (Mod. 008) 1. Osservazioni generali Si raccomanda vivamente l uso

Dettagli

Ordinanza relativa ai brevetti d invenzione

Ordinanza relativa ai brevetti d invenzione Ordinanza relativa ai brevetti d invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI) Modifica del 3 dicembre 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 ottobre 1977 1 sui brevetti è modificata

Dettagli

Saes Getters S.p.A. REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO

Saes Getters S.p.A. REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO Saes Getters S.p.A. REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO SOMMARIO 1. Definizioni 2. Elenco 3. Diritto al voto maggiorato 4. Legittimazione alla richiesta di iscrizione 5. Modalità per richiedere l iscrizione

Dettagli

DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) SUI MARCHI COMUNITARI

DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) SUI MARCHI COMUNITARI DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) SUI MARCHI COMUNITARI PARTE D ANNULLAMENTO SEZIONE 1 PROCEDIMENTI Direttive

Dettagli

Cooperazione interterritoriale. Protocollo n. 2 RU 2004

Cooperazione interterritoriale. Protocollo n. 2 RU 2004 Traduzione 1 Protocollo n. 2 alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali relativo alla cooperazione interterritoriale Concluso a Strasburgo

Dettagli

PARTE E OPERAZIONI DEL REGISTRO SEZIONE 3 MARCHI COMUNITARIDELL UNIONE EUROPEA COME OGGETTO DI PROPRIETÀ CAPITOLO 1 TRASFERIMENTI

PARTE E OPERAZIONI DEL REGISTRO SEZIONE 3 MARCHI COMUNITARIDELL UNIONE EUROPEA COME OGGETTO DI PROPRIETÀ CAPITOLO 1 TRASFERIMENTI DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI)DELL UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE SUI MARCHI COMUNITARIDELL

Dettagli

ALLEGATI. della. Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO. sul marchio dell'unione europea (versione codificata)

ALLEGATI. della. Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO. sul marchio dell'unione europea (versione codificata) COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 31.10.2016 COM(2016) 702 final ANNEXES 1 to 3 ALLEGATI della Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul marchio dell'unione europea (versione codificata)

Dettagli

DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME SUI MARCHI DELL UNIONE EUROPEA UFFICIO DELL UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO) PARTE C OPPOSIZIONE

DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME SUI MARCHI DELL UNIONE EUROPEA UFFICIO DELL UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO) PARTE C OPPOSIZIONE DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME SUI MARCHI DELL UNIONE EUROPEA UFFICIO DELL UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO) PARTE C OPPOSIZIONE SEZIONE 0 INTRODUZIONE Direttive concernenti l esame

Dettagli

BE KYTE contro BEE KYTE Divisione d Opposizione

BE KYTE contro BEE KYTE Divisione d Opposizione BE KYTE contro BEE KYTE Divisione d Opposizione 08.06.2017 BE KYTE contro BEE KYTE Divisione d Opposizione 08.06.2017 BE KYTE contro BEE KYTE L opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti

Dettagli

DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L'UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) SUI MARCHI COMUNITARI

DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L'UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) SUI MARCHI COMUNITARI DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L'UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) SUI MARCHI COMUNITARI PARTE B ESAME SEZIONE 1 PROCEDIMENTI Direttive concernenti

Dettagli

UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI)

UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) DIPARTIMENTO OPERAZIONI SERVIZIO DISEGNI E MODELLI DECISIONE DELLA DIVISIONE ANNULLAMENTO DEL 26/11/2012 NEL PROCEDIMENTO RELATIVO

Dettagli

DISEGNI E MODELLI COMUNITARI REGISTRATI

DISEGNI E MODELLI COMUNITARI REGISTRATI DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) SUI MARCHI COMUNITARI E DELL UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALEDISEGNI

Dettagli

Sommario. 1 Introduzione: linee generali del procedimento di decadenza o di nullità Domanda di decadenza o di nullità... 4

Sommario. 1 Introduzione: linee generali del procedimento di decadenza o di nullità Domanda di decadenza o di nullità... 4 DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L UFFICIO DELL UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) SUI MARCHI DELL UNIONE EUROPEA PARTE D ANNULLAMENTO SEZIONE 1 PROCEDIMENTI

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO

REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO Sede Legale: in Milano (MI), via privata Giovanni Bensi, n. 12/3 Capitale sociale sottoscritto e versato pari a Euro 93.902.051,17 Iscritta la Registro delle imprese di Milano al n. 00471800011 REGOLAMENTO

Dettagli

DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L'UFFICIO DELL UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE SUI MARCHI DELL UNIONE EUROPEA PARTE B

DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L'UFFICIO DELL UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE SUI MARCHI DELL UNIONE EUROPEA PARTE B DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L'UFFICIO DELL UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE SUI MARCHI DELL UNIONE EUROPEA PARTE B ESAME SEZIONE 1 PROCEDIMENTI Direttive concernenti l

Dettagli

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 13 novembre 2001)

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 13 novembre 2001) Traduzione 1 Accordo amministrativo concernente l applicazione della Convenzione di sicurezza sociale dell 11 dicembre 1997 tra la Confederazione Svizzera e l Irlanda 0.831.109.441.11 Concluso il 12 maggio

Dettagli

UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) Comunicazione n. 1/2016 del Presidente dell Ufficio

UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) Comunicazione n. 1/2016 del Presidente dell Ufficio UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) Il Presidente Comunicazione n. 1/2016 del Presidente dell Ufficio dell' 8 febbraio 2016 relativa all'attuazione dell'articolo

Dettagli

DISEGNI O MODELLI COMUNITARI REGISTRATI ESAME DELLE DOMANDE DI DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DI DISEGNI O MODELLI

DISEGNI O MODELLI COMUNITARI REGISTRATI ESAME DELLE DOMANDE DI DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DI DISEGNI O MODELLI DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO SUI DISEGNI O MODELLI COMUNITARI REGISTRATI PRESSO L UFFICIO DELL UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE DISEGNI O MODELLI COMUNITARI REGISTRATI ESAME DELLE

Dettagli

Regolamento d esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti

Regolamento d esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti Regolamento d esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT) RS 0.232.141.11; RU 1978 941 Traduzione 1 Modifiche del regolamento d esecuzione del Trattato Adottate il 14 ottobre 2015

Dettagli

Di seguito sono descritte le procedure da seguire per la presentazione dell istanza relativa alla:

Di seguito sono descritte le procedure da seguire per la presentazione dell istanza relativa alla: Direzione Centrale gestione tributi e monopolio giochi Ufficio gioco a distanza Roma, 11 dicembre 2013 Prot. n. 2013/355/giochi/GAD Modalità operative per la presentazione delle istanze e il rilascio delle

Dettagli

Processo UFSC. n del 1 aprile 2010 (Stato: 1 maggio 2013) Acquisto della cittadinanza svizzera per naturalizzazione. Operazione cittadinanza

Processo UFSC. n del 1 aprile 2010 (Stato: 1 maggio 2013) Acquisto della cittadinanza svizzera per naturalizzazione. Operazione cittadinanza Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale dello stato civile UFSC Processo UFSC Operazione cittadinanza Naturalizzazione

Dettagli

IL BREVETTO EUROPEO CON EFFETTO UNITARIO

IL BREVETTO EUROPEO CON EFFETTO UNITARIO IL BREVETTO EUROPEO CON EFFETTO UNITARIO I rapporti con il brevetto nazionale: nuove strategie contrattuali Torino, 29 marzo 2017 MODELLI GIURIDICI Titolo di proprietà intellettuale non unitario (fascio

Dettagli

PROTOCOLLO FRA LA REPUBBLICA D AUSTRIA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

PROTOCOLLO FRA LA REPUBBLICA D AUSTRIA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO BGBl. III - Ausgegeben am 22. April 2010 - Nr. 38 1 von 6 PROTOCOLLO FRA LA REPUBBLICA D AUSTRIA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO E PROTOCOLLO AGGIUNTIVO DI EMENDAMENTO ALLA CONVENZIONE IN MATERIA DI IMPOSTE

Dettagli

Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI)

Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI) Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per (OACDI) del... Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo capoverso lettera d del decreto federale del giugno 9 concernente l esecuzione

Dettagli

Pirelli & C. S.p.A. Vademecum per l eventuale esercizio del Diritto di Recesso da parte degli Azionisti di Risparmio

Pirelli & C. S.p.A. Vademecum per l eventuale esercizio del Diritto di Recesso da parte degli Azionisti di Risparmio Pirelli & C. S.p.A. Vademecum per l eventuale esercizio del Diritto di Recesso da parte degli Azionisti di Risparmio Il presente vademecum è predisposto da Pirelli & C. S.p.A. ("Pirelli" o la "Società")

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 100,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 100, L 225/16 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 12. 8. 98 DIRETTIVA 98/59/CE DEL CONSIGLIO del 20 luglio 1998 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti

Dettagli

Il modulo "Domanda per una registrazione internazionale"

Il modulo Domanda per una registrazione internazionale Il modulo "Domanda per una registrazione internazionale" Un modulo compilato correttamente garantisce un esame rapido e costituisce una delle condizioni necessarie per una registrazione internazionale

Dettagli

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2378 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2378 DELLA COMMISSIONE 18.12.2015 L 332/19 REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2378 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2015 recante talune modalità di applicazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa

Dettagli

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza CJ/sc/fb In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Circolare n. 32/2005 sull estinzione del diritto dei terzi alla consultazione

Dettagli

SCHEDA SINTETICA. Data di pubblicazione: 7 maggio 2012 Data di apertura form online: 7 settembre 2012

SCHEDA SINTETICA. Data di pubblicazione: 7 maggio 2012 Data di apertura form online: 7 settembre 2012 SCHEDA SINTETICA Inn.Impresa s.r.l. Programma Scadenze BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE PER FAVORIRE LA REGISTRAZIONE DI MARCHI COMUNITARI E INTERNAZIONALI Data di pubblicazione: 7

Dettagli

Rev. 0 del 25/03/2011 REGOLAMENTO PER LA DILAZIONE/SOSPENSIONE DEI CONTRIBUTI

Rev. 0 del 25/03/2011 REGOLAMENTO PER LA DILAZIONE/SOSPENSIONE DEI CONTRIBUTI Rev. 0 del 25/03/2011 REGOLAMENTO PER LA DILAZIONE/SOSPENSIONE DEI CONTRIBUTI 1 SOMMARIO Art. 1... 3 Requisiti... 3 Art. 2... 3 Modalità e termini di presentazione della domanda... 3 Art. 3... 3 Controlli...

Dettagli

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato il 29 settembre 1998)

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato il 29 settembre 1998) Traduzione 1 0.831.109.690.12 Accordo amministrativo concernente l applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 7 giugno 1996 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Slovacca Concluso

Dettagli

Art. 25. (Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile) 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 25. (Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile) 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: Art. 25. (Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile) 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) all articolo 125, primo comma, le parole: «il proprio

Dettagli

SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOGGETTI PASSIVI AI FINI IMU CHE LOCANO ALLOGGI A CANONE CONCORDATO

SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOGGETTI PASSIVI AI FINI IMU CHE LOCANO ALLOGGI A CANONE CONCORDATO Comune di Umbertide (Provincia di Perugia) SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOGGETTI PASSIVI AI FINI IMU CHE LOCANO ALLOGGI A CANONE CONCORDATO Art.1 Principi e finalità Il presente

Dettagli

Il Politecnico di Milano (codice fiscale ; Partita IVA ), con sede in Milano,

Il Politecnico di Milano (codice fiscale ; Partita IVA ), con sede in Milano, ACCORDO DI RISERVATEZZA TRA Il Politecnico di Milano (codice fiscale 80057930150; Partita IVA 04376620151), con sede in Milano, Piazza Leonardo da Vinci n. 32, 20133 Milano (in seguito indicato, per brevità,

Dettagli

TITOLO I. Norme di attuazione dell'accordo de L'Aja relativo al deposito internazionale dei disegni o modelli industriali ornamentali

TITOLO I. Norme di attuazione dell'accordo de L'Aja relativo al deposito internazionale dei disegni o modelli industriali ornamentali L. 14 febbraio 1987, n. 60 (1). Armonizzazione della normativa in materia di brevetti per modelli e disegni industriali con le disposizioni dell'accordo dell'aja del 6 novembre 1925, e successive revisioni,

Dettagli

La società in accomandita semplice. Nozione

La società in accomandita semplice. Nozione La società in accomandita semplice Nozione La società in accomandita semplice è la terza e ultima tipologia di società di persone ed è disciplinata dal Capo IV, del Titolo V, Libro V, dall art. 2313 all

Dettagli

Note esplicative sul modulo di domanda di consultazione dei fascicoli 1

Note esplicative sul modulo di domanda di consultazione dei fascicoli 1 UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (UAMI) Marchi, disegni e modelli FICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (UAMI) Note esplicative sul modulo di domanda di consultazione dei 1 1.

Dettagli

Accordo tra il Consiglio federale svizzero ed il Governo degli Stati Uniti d America sull esecuzione delle obbligazioni alimentari

Accordo tra il Consiglio federale svizzero ed il Governo degli Stati Uniti d America sull esecuzione delle obbligazioni alimentari Traduzione 1 Accordo tra il Consiglio federale svizzero ed il Governo degli Stati Uniti d America sull esecuzione delle obbligazioni alimentari 0.211.213.133.6 Concluso il 31 agosto 2004 Entrato in vigore

Dettagli

OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA DI AZIONI ORDINARIE ROTTAPHARM S.P.A. (L OFFERTA )

OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA DI AZIONI ORDINARIE ROTTAPHARM S.P.A. (L OFFERTA ) Scheda N. OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA DI AZIONI ORDINARIE ROTTAPHARM S.P.A. (L OFFERTA ) Il /La sottoscritto/a Codice Fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ di aver preso conoscenza del Prospetto Informativo

Dettagli

DISEGNI O MODELLI COMUNITARI REGISTRATI ESAME DELLE DOMANDE DI DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DI DISEGNI O MODELLI

DISEGNI O MODELLI COMUNITARI REGISTRATI ESAME DELLE DOMANDE DI DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DI DISEGNI O MODELLI DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO SUI DISEGNI O MODELLI COMUNITARI REGISTRATI PRESSO L UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) DISEGNI O MODELLI COMUNITARI REGISTRATI

Dettagli

PROTOCOLLO FRA LA REPUBBLICA D AUSTRIA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

PROTOCOLLO FRA LA REPUBBLICA D AUSTRIA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO 453 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 03 Protokoll und Zusatzprotokoll in italienischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 6 PROTOCOLLO FRA LA REPUBBLICA D AUSTRIA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO E PROTOCOLLO

Dettagli

DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME SUI MARCHI DELL UNIONE EUROPEA UFFICIO DELL UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO) PARTE B ESAME

DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME SUI MARCHI DELL UNIONE EUROPEA UFFICIO DELL UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO) PARTE B ESAME DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME SUI MARCHI DELL UNIONE EUROPEA UFFICIO DELL UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO) PARTE B ESAME SEZIONE 4 IMPEDIMENTI ASSOLUTI ALLA REGISTRAZIONE CAPITOLO

Dettagli

DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME SUI MARCHI DELL UNIONE EUROPEA UFFICIO DELL UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO) PARTE B ESAME

DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME SUI MARCHI DELL UNIONE EUROPEA UFFICIO DELL UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO) PARTE B ESAME DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME SUI MARCHI DELL UNIONE EUROPEA UFFICIO DELL UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO) PARTE B ESAME SEZIONE 4 IMPEDIMENTI ASSOLUTI ALLA REGISTRAZIONE CAPITOLO

Dettagli

OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE E VENDITA DI AZIONI CERVED INFORMATION SOLUTIONS S.p.A. (L OFFERTA PUBBLICA )

OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE E VENDITA DI AZIONI CERVED INFORMATION SOLUTIONS S.p.A. (L OFFERTA PUBBLICA ) Modulo di adesione (B) (Scheda di adesione riservata ai Dipendenti o Agenti) Scheda N. CERVED INFORMATION SOLUTIONS S.p.A. OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE E VENDITA DI AZIONI CERVED INFORMATION SOLUTIONS

Dettagli

Convenzione delle Nazioni Unite sulla trasparenza nell arbitrato tra investitori e Stato, basato su trattati

Convenzione delle Nazioni Unite sulla trasparenza nell arbitrato tra investitori e Stato, basato su trattati Traduzione 1 Convenzione delle Nazioni Unite sulla trasparenza nell arbitrato tra investitori e Stato, basato su trattati Conclusa a New York il 10 dicembre 2014 Approvata dall Assemblea federale il 16

Dettagli

Orientamenti EBA/GL/2017/08 12/09/2017

Orientamenti EBA/GL/2017/08 12/09/2017 ORIENTAMENTI SULL ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE A NORMA DELLA SECONDA DIRETTIVA SUI SERVIZI DI PAGAMENTO NEL MERCATO INTERNO EBA/GL/2017/08 12/09/2017 Orientamenti sui criteri

Dettagli

Regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e sull attinenza comunale (RLCCit) (del 10 ottobre 1995)

Regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e sull attinenza comunale (RLCCit) (del 10 ottobre 1995) Regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e sull attinenza comunale (RLCCit) (del 10 ottobre 1995) 1.2.1.1.1 IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto l art. 42 della Legge

Dettagli

Convenzione relativa al rilascio di un certificato relativo alla diversità dei cognomi L'Aja, 8 settembre 1982

Convenzione relativa al rilascio di un certificato relativo alla diversità dei cognomi L'Aja, 8 settembre 1982 Convenzione relativa al rilascio di un certificato relativo alla diversità dei cognomi L'Aja, 8 settembre 1982 Si tratta di una Convenzione multilaterale relativa all istituzione di un certificato sulla

Dettagli

Regolamento di esecuzione comune all Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi ed al Protocollo relativo a tale Accordo

Regolamento di esecuzione comune all Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi ed al Protocollo relativo a tale Accordo Traduzione 1 Regolamento di esecuzione comune all Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi ed al Protocollo relativo a tale Accordo 0.232.112.21 Adottato dall Assemblea dell Unione

Dettagli

REGOLAMENTO SULLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SULLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO SULLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI COMUNE DI BORGOMANERO APPROVATO CON ATTO C.C. N. 19 DEL 09/03/2001 Il presente Regolamento entra in vigore il 12 aprile 2001 INDICE ART. 1

Dettagli

OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA DI AZIONI ORDINARIE (L OFFERTA PUBBLICA ) ENAV S.P.A.

OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA DI AZIONI ORDINARIE (L OFFERTA PUBBLICA ) ENAV S.P.A. Modulo di adesione B (Scheda riservata ai Dipendenti) Scheda N. OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA DI AZIONI ORDINARIE (L OFFERTA PUBBLICA ) ENAV S.P.A. Il /La sottoscritto/a Codice Fiscale di aver preso conoscenza

Dettagli

Istruzione numero 3 dell Alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimento (precetto esecutivo 2016 e altri formulari)

Istruzione numero 3 dell Alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimento (precetto esecutivo 2016 e altri formulari) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Diritto privato Alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimento Istruzione numero 3 dell Alta

Dettagli

Alla Direzione Attività Economiche e Turismo del Comune di Firenze indirizzo pec

Alla Direzione Attività Economiche e Turismo del Comune di Firenze indirizzo pec Alla Direzione Attività Economiche e Turismo del Comune di Firenze indirizzo pec suap@pec.comune.fi.it CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAME, PER L'ASSEGNAZIONE DI N 70 LICENZE TAXI CON MEZZO A PROPULSIONE

Dettagli

lì (luogo) (data) (il richiedente) (timbro e firma del soggetto incaricato del collocamento)

lì (luogo) (data) (il richiedente) (timbro e firma del soggetto incaricato del collocamento) SCHEDA DI ADESIONE N. OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO BANCA IMI INFLAZIONE EUROPEA 30 APRILE 2013 (CODICE ISIN: IT0004481930 ) EMESSE A VALERE SUL PROGRAMMA DI SOLLECITAZIONE

Dettagli

OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA DI AZIONI ORDINARIE PIRELLI & C. S.p.A. (L OFFERTA PUBBLICA )

OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA DI AZIONI ORDINARIE PIRELLI & C. S.p.A. (L OFFERTA PUBBLICA ) Modulo di adesione A (Scheda riservata al pubblico indistinto) Scheda N. OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA DI AZIONI ORDINARIE PIRELLI & C. S.p.A. (L OFFERTA PUBBLICA ) Il /La sottoscritto/a Codice Fiscale di

Dettagli

Indice. Accordo AELS-SACU. Assistenza amministrativa

Indice. Accordo AELS-SACU. Assistenza amministrativa Indice Allegato VI sull'assistenza amministrativa in materia doganale...2 Articolo 1 Definizioni...2 Articolo 2 Campo di applicazione...2 Articolo 3 Assistenza su richiesta...2 Articolo 4 Assistenza spontanea...3

Dettagli

Rappresentante fiscale ed identificazione diretta

Rappresentante fiscale ed identificazione diretta Rappresentante fiscale ed identificazione diretta Dott. Alberto Perani Monza, 30 giugno 2016 In collaborazione con Debitore d imposta (art. 17 DPR 633/72) L imposta sul valore aggiunto è dovuta dai soggetti

Dettagli

Salvatore Ferragamo S.p.A.

Salvatore Ferragamo S.p.A. Modulo A (Scheda riservata al pubblico indistinto) Scheda N. OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA DI AZIONI ORDINARIE (L'"OFFERTA") Salvatore Ferragamo S.p.A. Il/La sottoscritto/a Codice Fiscale DICHIARA di aver

Dettagli

Note- Impatti Riforma Fallimentare. Nuove norme sulle procedure concorsuali

Note- Impatti Riforma Fallimentare. Nuove norme sulle procedure concorsuali Nuove norme sulle procedure concorsuali In questo documento si analizzano i cambiamenti per il Registro Imprese prodotti dagli effetti della: Legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione del D.L. 16 marzo

Dettagli

DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L UFFICIO DELL UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE SUI MARCHI DELL UNIONE EUROPEA PARTE E

DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L UFFICIO DELL UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE SUI MARCHI DELL UNIONE EUROPEA PARTE E DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L UFFICIO DELL UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE SUI MARCHI DELL UNIONE EUROPEA PARTE E OPERAZIONI DEL REGISTRO SEZIONE 4 RINNOVO Direttive relative

Dettagli

DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) SUI MARCHI COMUNITARI

DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) SUI MARCHI COMUNITARI DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) SUI MARCHI COMUNITARI PARTE D ANNULLAMENTO SEZIONE 2 NORME SOSTANZIALI Direttive

Dettagli

ISCRIZIONE E TENUTA DEL REGISTRO DEI TRUST E MODALITA DI VIDIMAZIONE DEL LIBRO DEGLI EVENTI

ISCRIZIONE E TENUTA DEL REGISTRO DEI TRUST E MODALITA DI VIDIMAZIONE DEL LIBRO DEGLI EVENTI DECRETO DELEGATO n. 50 del 16 marzo 2010 ISCRIZIONE E TENUTA DEL REGISTRO DEI TRUST E MODALITA DI VIDIMAZIONE DEL LIBRO DEGLI EVENTI Così come modificata con Decreto-Legge n.36 del 24 Febbraio 2011 TESTO

Dettagli

Ordinanza sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori

Ordinanza sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori Ordinanza sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori (Ordinanza sulle topografie, OTo) 231.21 del 26 aprile 1993 (Stato 21 novembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli

Dettagli

Lettera di vettura elettronica. Prot. add. relativo alla CMR RU 2011

Lettera di vettura elettronica. Prot. add. relativo alla CMR RU 2011 Traduzione 1 Protocollo addizionale della Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), relativo alla lettera di vettura elettronica Concluso a Ginevra il 20

Dettagli

Direzione Regionale Risorsa Umbria, Federalismo, Risorse finanziarie umane strumentali Servizio Provveditorato, Gare e Contratti

Direzione Regionale Risorsa Umbria, Federalismo, Risorse finanziarie umane strumentali Servizio Provveditorato, Gare e Contratti Direzione Regionale Risorsa Umbria, Federalismo, Risorse finanziarie umane strumentali Servizio Provveditorato, Gare e Contratti Elenco ufficiale dei fornitori e dei prestatori di servizi: Linee guida

Dettagli

Marchi e Territori: Marchio geografico, Marchio collettivo, Marchi di Enti ed Organismi, DOP e IGP FIRENZE 20/09/2013

Marchi e Territori: Marchio geografico, Marchio collettivo, Marchi di Enti ed Organismi, DOP e IGP FIRENZE 20/09/2013 Marchi e Territori: Marchio geografico, Marchio collettivo, Marchi di Enti ed Organismi, DOP e IGP FIRENZE 20/09/2013 Le agevolazioni alle imprese per favorire la registrazione di marchi comunitari e internazionali:

Dettagli

Il/la richiedente prende atto delle seguenti disposizioni e dichiara il proprio consenso.

Il/la richiedente prende atto delle seguenti disposizioni e dichiara il proprio consenso. Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio Certificazione personale Bundesgasse 20 3001 Berna Richiesta di ammissione all'esame: Titolo

Dettagli

sul supporto implicito per le operazioni di cartolarizzazione

sul supporto implicito per le operazioni di cartolarizzazione EBA/GL/2016/08 24/11/2016 Orientamenti sul supporto implicito per le operazioni di cartolarizzazione 1 1. Conformità e obblighi di comunicazione Status giuridico degli orientamenti 1. Il presente documento

Dettagli

lì (luogo) (data) (il richiedente) (timbro e firma del soggetto incaricato del collocamento)

lì (luogo) (data) (il richiedente) (timbro e firma del soggetto incaricato del collocamento) SCHEDA DI PRENOTAZIONE N. OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO "BANCA IMI 2007/2011 CEDOLA REALE PIÙ 1 A EMISSIONE" Codice ISIN: IT0004190127 sottoscritto/a

Dettagli

Traduzione 1 Protocollo di Ginevra relativo all Accordo dell Aia per il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali

Traduzione 1 Protocollo di Ginevra relativo all Accordo dell Aia per il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali Traduzione 1 Protocollo di Ginevra relativo all Accordo dell Aia per il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali 0.232.121.13 Conchiuso a Ginevra il 29 agosto 1975 Approvato dall Assemblea

Dettagli

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica delle Filippine sulla riammissione di persone senza dimora autorizzata

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica delle Filippine sulla riammissione di persone senza dimora autorizzata Traduzione 1 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica delle Filippine sulla riammissione di persone senza dimora autorizzata Concluso il 9 luglio 2002 Entrato in vigore mediante scambio di

Dettagli

Istruzioni per ottenere la registrazione di marchi d'impresa (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30: Codice della Proprietà Industriale artt.

Istruzioni per ottenere la registrazione di marchi d'impresa (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30: Codice della Proprietà Industriale artt. Ufficio Brevetti Istruzioni per ottenere la registrazione di marchi d'impresa (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30: Codice della Proprietà Industriale artt. 7-28) Possono costituire oggetto di registrazione

Dettagli

Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni

Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI) del 1 settembre 2010 (Stato 1 ottobre 2010) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 1

Dettagli

Regione Emilia-Romagna

Regione Emilia-Romagna Procedure di iscrizione e gestione dell elenco della Regione Emilia-Romagna dei laboratori che effettuano analisi nell ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari (Delibera di Giunta

Dettagli

AVVISO n Maggio 2013 MOT - DomesticMOT. Mittente del comunicato : Borsa Italiana. Societa' oggetto dell'avviso

AVVISO n Maggio 2013 MOT - DomesticMOT. Mittente del comunicato : Borsa Italiana. Societa' oggetto dell'avviso AVVISO n.10174 27 Maggio 2013 MOT - DomesticMOT Mittente del comunicato : Borsa Italiana Societa' oggetto dell'avviso : MOVIEMAX MEDIA GROUP Oggetto : DomesticMOT: inizio negoziazioni obbligazioni "MOVIEMAX

Dettagli

SPETT. Dichiarazione di cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune

SPETT. Dichiarazione di cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune SPETT. C/A COMUNE DI MONTEROTONDO UFFICIO ANAGRAFE Cambi Indirizzo DICHIARAZIONE DI CAMBIO DI INDIRIZZO Dichiarazione di cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune IL SOTTOSCRITTO 1) Cognome

Dettagli

Manifestazione d interesse. per partecipare a percorsi integrati di politica attiva. presso gli Uffici Giudiziari della Regione Lazio

Manifestazione d interesse. per partecipare a percorsi integrati di politica attiva. presso gli Uffici Giudiziari della Regione Lazio Manifestazione d interesse per partecipare a percorsi integrati di politica attiva presso gli Uffici Giudiziari della Regione Lazio Protocollo d intesa Promozione di Politica attiva presso gli Uffici Giudiziari

Dettagli

BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE PER FAVORIRE LA REGISTRAZIONE DI MARCHI COMUNITARI E INTERNAZIONALI MARCHI+2

BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE PER FAVORIRE LA REGISTRAZIONE DI MARCHI COMUNITARI E INTERNAZIONALI MARCHI+2 BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE PER FAVORIRE LA REGISTRAZIONE DI MARCHI COMUNITARI E INTERNAZIONALI MARCHI+2 1. OBIETTIVO E ARTICOLAZIONE DELLA MISURA Con il presente Bando si intende

Dettagli

Esperto/a antincendio con diploma federale

Esperto/a antincendio con diploma federale Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio Certificazione di persone Bundesgasse 20, CP 3001 Berna Richiesta di ammissione all esame: Esperto/a antincendio con diploma federale

Dettagli

INFORMATIVA BENEFICIARI

INFORMATIVA BENEFICIARI INFORMATIVA BENEFICIARI Gentile signore/a, relativamente ai dati che la riguardano, di cui la FONDAZIONE GELD ONLUS entrerà in possesso, La informiamo, ai sensi dell articolo 13 del Codice in materia di

Dettagli

CONVENZIONE N. COLL0096 PER LA DISTRIBUZIONE DELLA POLIZZA COLLETTIVA N

CONVENZIONE N. COLL0096 PER LA DISTRIBUZIONE DELLA POLIZZA COLLETTIVA N CONVENZIONE N. COLL0096 PER LA DISTRIBUZIONE DELLA POLIZZA COLLETTIVA N. 11071929 AD ADESIONE TUTELA LEGALE ATTIVITA PER LE AGENZIE ASSOCIATE A IUS ASSOCIATI TRA ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione

Dettagli

UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) DECISIONE DELLA DIVISIONE ANNULLAMENTO DEL 05/04/07.

UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) DECISIONE DELLA DIVISIONE ANNULLAMENTO DEL 05/04/07. UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) DIPARTIMENTO DISEGNI E MODELLI - DIVISIONE ANNULLAMENTO DECISIONE DELLA DIVISIONE ANNULLAMENTO DEL 05/04/07 NEL PROCEDIMENTO

Dettagli

Legge federale sui documenti d identità dei cittadini svizzeri

Legge federale sui documenti d identità dei cittadini svizzeri Legge federale sui documenti d identità dei cittadini svizzeri (Legge sui documenti d identità, LDI) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 38 capoverso 1 della

Dettagli

COMMISSIONI DI RICORSO DELL EUIPO MEDIAZIONE ISTRUZIONI PER LE PARTI

COMMISSIONI DI RICORSO DELL EUIPO MEDIAZIONE ISTRUZIONI PER LE PARTI COMMISSIONI DI RICORSO DELL EUIPO MEDIAZIONE ISTRUZIONI PER LE PARTI 1.0 Introduzione 1.1 È stata introdotta la possibilità di giungere a una composizione delle controversie tramite mediazione presso l

Dettagli