Regolamento d esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti
|
|
- Rosina Rossa
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Regolamento d esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT) RS ; RU Traduzione 1 Modifiche del regolamento d esecuzione del Trattato Adottate il 14 ottobre 2015 Entrate in vigore il 1 luglio 2016 Tabella delle modifiche 2 Regola 9.2 Regola 26 bis.3 Regola 48.2 Regola 82 quater.1 Regola 92.2 Regola 94.1 Regola 94.1 bis Regola 94.1 ter Regola 94.2 Regola 94.2 bis Regola Dal testo originale francese (RO ). 2 Le modifiche delle regole 9, 26 bis, 48, 82 quater, 92 e 94 entreranno in vigore il 1 luglio 2016 e si applicheranno a tutte le domande internazionali la cui data di deposito cade il 1 luglio 2016 o in data successiva. Le modifiche della regola 82 quater si applicheranno a tutte le domande internazionali la cui data di deposito cade prima del 1 luglio 2016 nel caso in cui l evento a cui si fa riferimento nella regola 82 quater.1(a) modificata si verifichi il 1 luglio 2016 o in data successiva. Le modifiche della regola 92.2(d) si applicheranno alla corrispondenza ricevuta dall Ufficio internazionale il 1 luglio 2016 o in data successiva concernente le domande internazionali la cui data di deposito è antecedente al 1 luglio 2016, nelle condizioni prevista al momento della pubblicazione delle istruzioni amministrative adottate con riferimento a tale regola
2 Modifiche 3 Regola [Nessuna modifica] 3492 Espressioni, ecc., da non utilizzare 9.2 Osservazioni concernenti le irregolarità L Ufficio ricevente, l Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, l Amministrazione incaricata della ricerca supplementare e l Ufficio internazionale possono fare osservare che la domanda internazionale non risponde alle prescrizioni della regola 9.1 e proporre al depositante di correggerla convenientemente di propria volontà. In tal caso l Ufficio ricevente, l Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, l Amministrazione competente incaricata della ricerca supplementare e l Ufficio internazionale, a seconda dei casi, saranno informati di quanto proposto. 9.3 [Nessuna modifica] Regola 26 bis Correzione o aggiunta di rivendicazioni di priorità 26 bis.1 e 26 bis.2 [Nessuna modifica] 26 bis.3 Ripristino del diritto di priorità da parte dell Ufficio ricevente da a) a e) [Nessuna modifica] f) L Ufficio ricevente ha la facoltà di esigere che una dichiarazione o altra prova a sostegno dell esposizione dei motivi di cui al paragrafo b)ii) sia presentata entro un lasso di tempo che risulti ragionevole date le circostanze. g) [Nessuna modifica] h) L Ufficio ricevente dovrà sollecitamente: i) [nessuna modifica] ii) [nessuna modifica] iii) notificare al depositante e all Ufficio internazionale la propria decisione e il criterio di ripristino su cui si è basata tale decisione; iv) fatto salvo il paragrafo h bis ), trasmettere all Ufficio internazionale tutti i documenti ricevuti dal depositante in relazione alla richiesta di cui al paragrafo a) (compresa una copia della richiesta stessa, eventuali esposizioni dei motivi di cui al paragrafo b)ii) ed eventuali dichiarazioni o altre prove di cui al paragrafo f)). h bis ) Su richiesta motivata da parte del depositante o in base ad una sua decisione, l Ufficio ricevente non trasmette i documenti ricevuti, o parte di essi, relativi alla richiesta di cui al paragrafo a) se accerta che: i) il documento in questione o parte di esso non ha evidentemente lo scopo di informare il pubblico sulla domanda internazionale; 3 Il testo seguente riporta il testo modificato per ogni regola alla quale sono state applicate delle modifiche. Laddove queste regole non sono state modificate, appare l indicazione «[Nessuna modifica]».
3 Regola 48 ii) la pubblicazione o l accesso pubblico a tale documento o parte di esso pregiudicherebbe chiaramente gli interessi personali o economici di una determinata persona; e iii) non sussiste alcun interesse pubblico prevalente in relazione all accesso al documento in questione o a parte di esso. Quando l Ufficio ricevente decide di non trasmettere documenti o parte di essi all Ufficio internazionale, deve informare lo stesso di conseguenza. i) e j) [Nessuna modifica] [Nessuna modifica] 48.2 Contenuto a) [Nessuna modifica] Pubblicazione internazionale b) Fatto salvo il paragrafo c), la pagina di copertina comprende: da i) a vi) [Nessuna modifica] vii) laddove applicabile, un indicazione che la domanda internazionale pubblicata contenga informazioni riguardanti una richiesta ai sensi della regola 26 bis.3 di ripristino del diritto di priorità e la decisione dell Ufficio ricevente circa tale richiesta. viii) [soppresso] da c) a k) [Nessuna modifica] l) su richiesta motivata da parte del depositante ricevuta dall Ufficio internazionale prima del completamento della preparazione tecnica della pubblicazione internazionale, l Ufficio internazionale esclude dalla pubblicazione una determinata informazione se accerta che: i) tale informazione non ha evidentemente lo scopo di informare il pubblico sulla domanda internazionale; ii) la pubblicazione di tale informazione pregiudicherebbe chiaramente gli interessi personali o economici di una determinata persona; e iii) non sussiste alcun interesse pubblico prevalente per l accesso a tale informazione. La regola 26.4 si applica mutatis mutandis alla procedura che il depositante deve seguire per presentare le informazioni oggetto di una richiesta presentata in base al presente paragrafo. m) Quando l Ufficio ricevente, l Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, l Amministrazione incaricata della ricerca supplementare o l Ufficio internazionale accerta la presenza di informazioni che soddisfano i criteri di cui al paragrafo l), l Ufficio o l Amministrazione in questione può proporre al depositante di richiederne l esclusione dalla pubblicazione internazionale conformemente al paragrafo l). 3493
4 n) Quando l Ufficio internazionale ha escluso informazioni dalla pubblicazione internazionale conformemente al paragrafo l) e tali informazioni sono contenute negli archivi della domanda internazionale giacenti presso l Ufficio ricevente, l Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, l Amministrazione incaricata della ricerca supplementare o l Amministrazione incaricata dell esame preliminare internazionale, l Ufficio internazionale ne informa prontamente l Ufficio o l Amministrazione in questione. da 48.3 a 48.6 [Nessuna modifica] Regola 82 quater Giustificazione dei ritardi nell osservanza di termini 82 quater.1 Giustificazione dei ritardi nell osservanza di termini a) Ogni parte interessata può produrre la prova che un termine previsto nel Regolamento d esecuzione per l espletamento di un atto nei confronti dell Ufficio ricevente, all Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, all Amministrazione incaricata della ricerca supplementare, all Amministrazione incaricata dell esame preliminare internazionale o all Ufficio internazionale, non è stato osservato per causa di guerra, rivoluzione, disordini civili, sciopero, catastrofe naturale, indisponibilità generale dei servizi di comunicazione elettronica o per altri motivi analoghi, nella località in cui la parte interessata ha il suo domicilio, la sua sede o la sua residenza e che le misure necessarie sono state adottate non appena ciò è stato ragionevolmente possibile. b) [Nessuna modifica] c) [Nessuna modifica] Regola 92 Corrispondenza 92.1 [Nessuna modifica] 92.2 Lingue Da a) a c) [Nessuna modifica] d) Ogni lettera indirizzata dal depositante all Ufficio internazionale deve essere redatta in francese, inglese o in un altra lingua di pubblicazione autorizzata dalle istruzioni amministrative. e) [Nessuna modifica] 92.3 e 92.4 [Nessuna modifica] Regola 94 Accesso agli archivi 94.1 Accesso agli archivi giacenti presso l Ufficio internazionale a) [Nessuna modifica] 3494
5 b) L Ufficio internazionale, su richiesta di qualsiasi persona, ma non prima della pubblicazione internazionale della domanda internazionale e fatto salvo l articolo 38 e i paragrafi dal d) al g), rilascia copia di qualsiasi documento contenuto nei propri archivi. Il rilascio delle copie può essere soggetto al rimborso delle spese per tale servizio. c) [Nessuna modifica] d) L Ufficio internazionale non consente l accesso alle informazioni contenute nei propri archivi che sono state escluse dalla pubblicazione in virtù della regola 48.2 l) e ai documenti contenuti nei propri archivi relativi ad eventuali richieste depositate in virtù di tale regola. e) Su richiesta motivata da parte del depositante, l Ufficio internazionale non consente l accesso alle informazioni e ai documenti contenuti nei propri archivi relativi alla suddetta richiesta se accerta che: i) tali informazioni non hanno evidentemente lo scopo di informare il pubblico sulla domanda internazionale; ii) la pubblicazione di tali informazioni pregiudicherebbe chiaramente gli interessi personali o economici di una determinata persona; e iii) non sussiste alcun interesse pubblico prevalente per l accesso a tali informazioni. La regola 26.4 si applica mutatis mutandis alla procedura che il depositante deve seguire per presentare le informazioni oggetto di una richiesta presentata in base al presente paragrafo. f) Quando l Ufficio internazionale ha escluso l accesso da parte del pubblico alle informazioni di cui ai paragrafi d) o e) e tali informazioni sono contenute negli archivi della domanda internazionale giacenti presso l Ufficio ricevente, l Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, l Amministrazione incaricata della ricerca supplementare o l Amministrazione incaricata dell esame preliminare internazionale, l Ufficio internazionale deve informarne prontamente l Ufficio o l Amministrazione in questione. g) L Ufficio internazionale non consente l accesso ai documenti contenuti nei propri archivi redatti ad uso esclusivo interno dell Ufficio internazionale bis Accesso agli archivi giacenti presso l Ufficio ricevente a) Su richiesta del depositante o di qualsiasi persona autorizzata dal depositante, l Ufficio ricevente può consentire l accesso ai documenti contenuti nei propri archivi. Il rilascio di copie di documenti può essere soggetto al rimborso delle spese per tale servizio. b) Su richiesta di qualsiasi persona, ma non prima della pubblicazione internazionale della domanda internazionale e fatto salvo il paragrafo c), l Ufficio ricevente può consentire l accesso ai documenti contenuti nei propri archivi. Il rilascio di copie di documenti può essere soggetto al rimborso delle spese per tale servizio. c) L Ufficio ricevente non consente l accesso di cui al paragrafo b) alle informazioni in merito alle quali è stato informato dall Ufficio internaziona- 3495
6 le che sono state escluse dalla pubblicazione conformemente alla regola 48.2.l) o alle quali il pubblico non ha accesso conformemente alla regola 94.1.d) o e) ter Accesso agli archivi giacenti presso l Amministrazione incaricata della ricerca internazionale a) Su richiesta del depositante o di qualsiasi persona autorizzata dal depositante, l Amministrazione incaricata della ricerca internazionale può consentire l accesso ai documenti contenuti nei propri archivi. Il rilascio di copie di documenti può essere soggetto al rimborso delle spese per tale servizio. b) Su richiesta di qualsiasi persona, ma non prima della pubblicazione internazionale della domanda internazionale e fatto salvo il paragrafo c), l Amministrazione incaricata della ricerca internazionale può consentire l accesso ai documenti contenuti nei propri archivi. Il rilascio di copie di documenti può essere soggetto al rimborso delle spese per tale servizio. c) L Amministrazione incaricata della ricerca internazionale non consente l accesso di cui al paragrafo b) alle informazioni in merito alle quali è stata informata dall Ufficio internazionale che sono state escluse dalla pubblicazione conformemente alla regola 48.2.l) o alle quali il pubblico non ha accesso conformemente alla regola 94.1.d) o e). d) I paragrafi da a) a c) si applicano mutatis mutandis all Amministrazione incaricata della ricerca supplementare Accesso agli archivi giacenti presso l Amministrazione incaricata dell esame preliminare internazionale a) Su richiesta del depositante o di qualsiasi persona autorizzata dal depositante, l Amministrazione incaricata dell esame preliminare internazionale consente l accesso ai documenti contenuti nei propri archivi. Il rilascio di copie di documenti può essere soggetto al rimborso delle spese per tale servizio. b) Su richiesta degli Uffici eletti, ma non prima della stesura del rapporto di esame preliminare internazionale e fatto salvo il paragrafo c), l Amministrazione incaricata dell esame preliminare internazionale consente l accesso ai documenti contenuti nei propri archivi. Il rilascio di copie di documenti può essere soggetto al rimborso delle spese per tale servizio. c) L Amministrazione incaricata dell esame preliminare internazionale non consente l accesso di cui al paragrafo b) alle informazioni in merito alle quali è stata informata dall Ufficio internazionale che sono state escluse dalla pubblicazione conformemente alla regola 48.2.l) o alle quali il pubblico non ha accesso conformemente alla regola 94.1.d) o e) bis Accesso agli archivi giacenti presso l Ufficio designato Se la legislazione nazionale applicabile da un Ufficio designato autorizza l accesso di terzi alla documentazione in archivio relativa ad una domanda nazionale, codesto Ufficio può concedere l accesso a qualsiasi documento collegato alla domanda internazionale contenuto nei propri archivi, come previsto dalla legislazione nazio- 3496
7 nale per ciò che riguarda l accesso alla documentazione in archivio di una domanda nazionale, ma non prima della più remota delle date di cui all articolo 30.2)a). Il rilascio di copie di documenti può essere soggetto al rimborso delle spese per tale servizio Accesso agli archivi giacenti presso l Ufficio eletto Se la legislazione nazionale applicabile da un Ufficio eletto autorizza l accesso di terzi alla documentazione in archivio relativa ad una domanda nazionale, codesto Ufficio può concedere l accesso a qualsiasi documento collegato alla domanda internazionale, incluso qualsiasi documento concernente l esame preliminare internazionale, contenuto nei propri archivi, come previsto dalla legislazione nazionale per ciò che riguarda l accesso alla documentazione in archivio di una domanda nazionale, ma non prima della più remota delle date di cui all articolo 30.2)a). Il rilascio di copie di documenti può essere soggetto al rimborso delle spese per tale servizio. 3497
8 3498
Regolamento d esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti
Regolamento d esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT) RS 0.232.141.11; RU 1978 941 Modifiche del regolamento d esecuzione Adottate dall Assemblea dell Unione internazionale
DettagliRegolamento d esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti. (testo in vigore al 1º luglio 2016)
Regolamento d esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (testo in vigore al 1º luglio 2016) Nota dell editore: Per ottenere i dettagli delle modifiche del Regolamento d Esecuzione
DettagliCooperazione interterritoriale. Protocollo n. 2 RU 2004
Traduzione 1 Protocollo n. 2 alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali relativo alla cooperazione interterritoriale Concluso a Strasburgo
DettagliTrattato di Singapore sul diritto dei marchi del 27 marzo 2006
Trattato di Singapore sul diritto dei marchi del 27 marzo 2006 RS 0.232.112.11; RU 2009 887 I Modifiche del Regolamento d esecuzione Adottate dall Assemblea del Trattato di Singapore il 29 settembre 2010
DettagliOrdinanza relativa ai brevetti d invenzione
Ordinanza relativa ai brevetti d invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI) Modifica del 2 dicembre 2016 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 ottobre 1977 1 sui brevetti è modificata
DettagliTrattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT)
Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT) Fatto a Washington il 19 giugno 1970, rettificato il 28 settembre 1979, modificato il 3 febbraio 1984 ed il 3 ottobre 2001 Organizzazione Mondiale
DettagliTrattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT) Disposizioni introduttive. Testo ufficiale italiano 1. (Stato 23 giugno 2011)
Testo ufficiale italiano 1 Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT) 0.232.141.1 Conchiuso a Washington il 19 giugno 1970 Approvato dall Assemblea federale il 29 novembre 1976 2 Istrumento
DettagliTrattato sul diritto dei marchi. Elenco degli articoli. Testo ufficiale italiano. (Stato 2 aprile 2014)
Testo ufficiale italiano Trattato sul diritto dei marchi 0.232.112.1 Concluso a Ginevra il 27 ottobre 1994 Approvato dall Assemblea federale il 1 ottobre 1996 1 Ratificato dalla Svizzera con strumento
DettagliProtocollo aggiuntivo alla Convenzione penale sulla corruzione
Traduzione 1 Protocollo aggiuntivo alla Convenzione penale sulla corruzione Concluso a Strasburgo il 15 maggio 2003 Approvato dall Assemblea federale il 7 ottobre 2005 2 Ratificato con strumenti depositati
DettagliRegolamento di esecuzione comune all Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi ed al Protocollo relativo a tale Accordo
Regolamento di esecuzione comune all Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi ed al Protocollo relativo a tale Accordo RS 0.232.112.21; RU 1996 2810 Modifica del Regolamento d esecuzione
DettagliSesto Protocollo addizionale all Accordo generale concernente i privilegi e le immunità del Consiglio d Europa
Traduzione 1 0.192.110.36 Sesto Protocollo addizionale all Accordo generale concernente i privilegi e le immunità del Consiglio d Europa Concluso a Strasburgo il 5 marzo 1996 Firmato dalla Svizzera il
DettagliCapitolo 1 Disposizioni generali
Regolamento d esecuzione dell Atto di Ginevra relativo all Accordo dell Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali e dichiarazioni comuni della Conferenza diplomatica
Dettagli(Guadalajara, 18 settembre 1961)
Convenzione supplementare alla convenzione di Varsavia per l unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale eseguito da persona diversa dal vettore contrattuale (Guadalajara, 18 settembre
DettagliCONVENZIONE CONCERNENTE IL RICONOSCIMENTO E L ESECUZIONE DELLE SENTENZE ARBITRALI ESTERE CONCLUSA A NEW YORK IL 10 GIUGNO 1958
CONVENZIONE CONCERNENTE IL RICONOSCIMENTO E L ESECUZIONE DELLE SENTENZE ARBITRALI ESTERE CONCLUSA A NEW YORK IL 10 GIUGNO 1958 Ratificata dall Italia con legge 19 gennaio 1968, n. 62 (in Gazz. Uff., 21
DettagliRegolamento di esecuzione comune all Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi ed al Protocollo relativo a tale Accordo
Traduzione 1 Regolamento di esecuzione comune all Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi ed al Protocollo relativo a tale Accordo Adottato dall Assemblea dell Unione di Madrid
DettagliDIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L'UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) SUI MARCHI COMUNITARI
DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L'UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) SUI MARCHI COMUNITARI PARTE A DISPOSIZIONI GENERALI SEZIONE 8 RESTITUTIO IN
DettagliConvenzione delle Nazioni Unite sulla trasparenza nell arbitrato tra investitori e Stato, basato su trattati
Traduzione 1 Convenzione delle Nazioni Unite sulla trasparenza nell arbitrato tra investitori e Stato, basato su trattati Conclusa a New York il 10 dicembre 2014 Approvata dall Assemblea federale il 16
Dettaglidel... Art. 1 Approvazione e attuazione della Convenzione sull assistenza amministrativa
Avamprogetto Decreto federale concernente l approvazione e l attuazione della Convenzione del Consiglio d Europa e dell OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale del... L Assemblea
DettagliREGOLAMENTO (CE) N. 469/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 6 maggio 2009 sul certificato protettivo complementare per i medicinali
2009R0469 IT 01.07.2013 001.001 1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B REGOLAMENTO (CE) N. 469/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
DettagliOrdinanza relativa ai brevetti d invenzione
[Signature] [QR Code] Ordinanza relativa ai brevetti d invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI) Modifiche del [XXX] Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 ottobre 1997 1 sui brevetti
DettagliAccordo europeo sulla trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria
Traduzione 1 Accordo europeo sulla trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria 0.274.137 Concluso a Strasburgo il 27 gennaio 1977 Approvato dall Assemblea federale il 9 giugno 1994 2 Istrumento
DettagliProtocollo franco-svizzero concernente l amministrazione del contingente di vini francesi destinati alla clientela particolare svizzera
Traduzione 1 0.946.293.492.1 Protocollo franco-svizzero concernente l amministrazione del contingente di vini francesi destinati alla clientela particolare svizzera (Stato 1 giugno 2013) Gli accordi commerciali
DettagliRegolamento di esecuzione comune all Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi ed al Protocollo relativo a tale Accordo
Traduzione 1 Regolamento di esecuzione comune all Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi ed al Protocollo relativo a tale Accordo 0.232.112.21 Adottato dall Assemblea dell Unione
DettagliOrdinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente
Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull agricoltura biologica) Modifica del 18 ottobre 2017 Il Consiglio federale
DettagliOrdinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi
[Signature] [QR Code] Attenzione: Questa versione è a scopo informativo. È determinante l'ordinanza pubblicata nella Raccolta ufficiale (RU). Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione
DettagliOrdinanza sugli emolumenti in materia di stato civile
Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) Modifica del 28 aprile 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 ottobre 1999 1 sugli emolumenti in materia di stato
Dettagli(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria) REGOLAMENTI
16.6.2009 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 152/1 I (Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria) REGOLAMENTI REGOLAMENTO (CE) N. 469/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO
DettagliDiritti dell interessato.
Diritti dell interessato. L interessato può esercitare tutti i diritti previsti dagli articoli dal 15 al 23 del Regolamento Europeo GDPR 679/2016, di seguito riportati e può inoltre proporre reclamo all
DettagliConvenzione sul lavoro marittimo, 2006
Convenzione sul lavoro marittimo, 2006 RS 0.822.81; RU 2013 2511 Emendamenti alla Convenzione Adottati dalla Commissione speciale tripartita l 11 aprile 2014 Approvati dalla Conferenza Generale dell Organizzazione
DettagliConvenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell Associazione europea di libero scambio (AELS)
Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell Associazione europea di libero scambio (AELS) RS 0.632.31; RU 1960 621 Modifiche dell Appendice 2 dell Allegato K (Libera circolazione delle persone) Adottate
DettagliArt. 2 All atto della ratifica, il Consiglio federale formula le seguenti dichiarazioni:
Decreto federale concernente l approvazione e l attuazione della Convenzione n. 94 del Consiglio d Europa sulla notificazione all estero dei documenti in materia amministrativa del 28 settembre 2018 L
Dettagliper le persone giuridiche nonché per gli altri enti giuridici di cui all articolo 3 del regolamento va specificata la denominazione ufficiale, che
30. Regolamento (CE) 95/2868 della Commissione del 13 dicembre 1995 recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario Questo regolamento è stato emanato
DettagliOrdinanza sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori
Ordinanza sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori (Ordinanza sulle topografie, OTo) 231.21 del 26 aprile 1993 (Stato 1 gennaio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli
DettagliOrdinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi
Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT) Modifica del 3 marzo 2017 Il Consiglio federale svizzero ordina:
DettagliQuarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione
Traduzione 1 Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione Concluso a Vienna il 20 settembre 2012 Approvato dall Assemblea federale il 2 Strumento di ratifica depositato dalla
DettagliDIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) SUI MARCHI COMUNITARI
DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) SUI MARCHI COMUNITARI PARTE E OPERAZIONI DEL REGISTRO SEZIONE 3 MARCHI COMUNITARI
DettagliTermine di referendum: 9 aprile 2016 (1 giorno feriale: 11 aprile 2016) del 18 dicembre 2015
Termine di referendum: 9 aprile 2016 (1 giorno feriale: 11 aprile 2016) Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d Europa e dell OCSE sulla reciproca assistenza
DettagliRegolamento d esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti
Testo ufficiale italiano 1 Regolamento d esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti 0.232.141.11 Conchiuso a Washington il 19 giugno 1970 Approvato dall Assemblea federale il 29 novembre
Dettagli(Atti non legislativi) REGOLAMENTI
19.9.2017 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 240/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO (UE) 2017/1538 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 25 agosto 2017 che modifica il regolamento (UE)
DettagliConvenzione concernente l unificazione di taluni elementi del diritto dei brevetti d invenzione
Traduzione 1 Convenzione concernente l unificazione di taluni elementi del diritto dei brevetti d invenzione Conclusa a Strasburgo il 27 novembre 1963 Approvata dall Assemblea federale il 29 novembre 1976
DettagliArt. 2 All atto della ratifica, il Consiglio federale formula le seguenti dichiarazioni:
Termine di referendum: 17 gennaio 2019 Decreto federale concernente l approvazione e l attuazione della Convenzione n. 94 del Consiglio d Europa sulla notificazione all estero dei documenti in materia
DettagliRegolamento d esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti. (testo in vigore al 1º luglio 2014)
Regolamento d esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (testo in vigore al 1º luglio 2014) Nota dell editore: Per ottenere i dettagli delle modifiche del Regolamento d Esecuzione
Dettaglivisto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 4 marzo ,
Proposte del Consiglio federale relative al disegno dell 8 marzo 2013 di modifica della legge federale sugli stranieri (Integrazione) nella versione del Consiglio degli Stati dell 11 dicembre 2013 Ingresso
DettagliProtocollo tra la Confederazione svizzera e la Repubblica italiana relativo all istituzione di centri di cooperazione di polizia e doganale
Testo originale Protocollo tra la Confederazione svizzera e la Repubblica italiana relativo all istituzione di centri di cooperazione di polizia e doganale Concluso il 17 settembre 2002 Entrato in vigore
Dettagliche modifica la Convenzione internazionale del 10 ottobre 1957 concernente la limitazione della responsabilità dei proprietari di navi di mare
Traduzione 1 Protocollo che modifica la Convenzione internazionale del 10 ottobre 1957 concernente la limitazione della responsabilità dei proprietari di navi di mare 0.747.331.521 Concluso a Bruxelles
DettagliRealizzazione. PED Pressure Equipment Directive Consolidato 2018
Realizzazione Certifico S.r.l. Sede op.: Via A. de Curtis 28-06135 Ponte San Giovanni PERUGIA Sede amm.: Via Benedetto Croce 15-06024 Gubbio PERUGIA Tel. + 39 075 5997363 + 39 075 5997343 Assistenza 800
DettagliIL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MOLDOVA, di seguito denominati le Parti ARTICOLO 1 AMBITO DI APPLICAZIONE
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MOLDOVA PER L ASSISTENZA GIUDIZIARIA E PER IL RICONOSCIMENTO E L ESECUZIONE DELLE SENTENZE IN MATERIA CIVILE IL GOVERNO
DettagliRegolamento (CEE) Entrato in vigore per la Svizzera il 1 giugno RS RS
Regolamento (CEE) N. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
DettagliProtocollo della Convenzione d Atene del 1974 relativa al trasporto per mare di passeggeri e dei loro bagagli
Traduzione 1 Protocollo della Convenzione d Atene del 1974 relativa al trasporto per mare di passeggeri e dei loro bagagli 0.747.356.11 Concluso a Londra il 19 novembre 1976 Approvato dall Assemblea federale
DettagliApprovato dal Consiglio nazionale il
Approvato dal Consiglio nazionale il 16.9.2015 Decreto federale concernente l approvazione e l attuazione della Convenzione del Consiglio d Europa e dell OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa
DettagliTraduzione 1. Belp, 21 aprile Sergio França Danese Segretario generale Ministero brasiliano degli affari esteri Brasilia
Traduzione 1 Scambio di lettere del 21 aprile 2015 tra la Svizzera e il Brasile concernente la soppressione reciproca dei visti per i titolari di passaporti ordinari Entrato in vigore il 21 maggio 2015
DettagliDIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L UFFICIO DELL UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE SUI MARCHI DELL UNIONE EUROPEA PARTE E
DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L UFFICIO DELL UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE SUI MARCHI DELL UNIONE EUROPEA PARTE E OPERAZIONI DEL REGISTRO SEZIONE 3 MARCHI DELL UNIONE
DettagliAccordo. Traduzione 1
Traduzione 1 Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein che modifica l Accordo del 19 dicembre 1996 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente
DettagliConvenzione dell 8 novembre 1968 sulla segnaletica stradale
Convenzione dell 8 novembre 1968 sulla segnaletica stradale RS 0.741.20; RU 1993 498 Emendamenti alla Convenzione Entrati in vigore il 28 marzo 2006 A. Emendamenti al testo principale della Convenzione
DettagliEmendamenti allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale relativi al crimine di aggressione
Traduzione 1 Emendamenti allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale relativi al crimine di aggressione Adottati a Kampala l 11 giugno 2010 2 Approvati dall Assemblea federale il 3 Strumenti
DettagliVADEMECUM PER LE MISSIONI
Area del Personale Divisione Personale Docente e Ricercatore VADEMECUM PER LE MISSIONI Procedure da seguire per i Docenti nominati componenti di Commissione presso l'università "Roma Tre" per la liquidazione
DettagliIl modulo "Domanda per una registrazione internazionale"
Il modulo "Domanda per una registrazione internazionale" Un modulo compilato correttamente garantisce un esame rapido e costituisce una delle condizioni necessarie per una registrazione internazionale
DettagliDipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
ALLEGATO 4 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI FINI DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DEI BENEFICI DI CUI AL D. LGS. 63/2017, ART. 9 Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca
DettagliProtocollo della Convenzione d Atene del 1974 relativa al trasporto per mare di passeggeri e dei loro bagagli
Traduzione 1 Protocollo della Convenzione d Atene del 1974 relativa al trasporto per mare di passeggeri e dei loro bagagli 0.747.356.11 Concluso a Londra il 19 novembre 1976 Approvato dall Assemblea federale
DettagliSCHEMA DI COMPROMESSO ARBITRALE
Allegato A SCHEMA DI COMPROMESSO ARBITRALE I sottoscritti: A. e B. tra i quali è insorta controversia avente il seguente oggetto: CONVENGONO di deferire la decisione di tale controversia ad un Collegio
DettagliDECISIONI. Articolo 1
L 282/8 DECISIONI DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1696 DEL CONSIGLIO del 13 luglio 2018 concernente le regole di funzionamento del comitato di selezione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento
DettagliProtocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento dei condannati
Traduzione 1 Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento dei condannati Concluso a Strasburgo il 18 dicembre 1997 Approvato dall Assemblea federale il 19 dicembre 2003 2 Ratificato con strumenti
DettagliOrdinanza Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi
[Signature] [QR Code] Ordinanza Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT) Modifica del... Il Consiglio federale
DettagliLegge federale sull organizzazione giudiziaria
Termine di referendum: 12 ottobre 2000 Legge federale sull organizzazione giudiziaria (Organizzazione giudiziaria, OG) (Revisione parziale dell organizzazione giudiziaria intesa a sgravare il Tribunale
DettagliMODULO D'ISCRIZIONE. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Corte di giustizia dell Unione europea
MODULO D'ISCRIZIONE PROCEDURA RISTRETTA PER L'APPALTO DI SERVIZI: «Conclusione di contratti-quadro per la traduzione di testi giuridici a partire da determinate lingue ufficiali dell'unione europea verso
DettagliLegge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni
Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) 780.1 del 6 ottobre 2000 (Stato 1 settembre 2017) L Assemblea federale della Confederazione
Dettaglidel 20 marzo 1981 (Stato 1 gennaio 2009)
Legge federale sul lavoro a domicilio (LLD) 822.31 del 20 marzo 1981 (Stato 1 gennaio 2009) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 34 ter e 64 bis della Costituzione federale
DettagliProtocollo aggiuntivo alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali
Traduzione 1 Protocollo aggiuntivo alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali 0.131.11 Concluso a Strasburgo il 9 novembre 1995 Approvato
DettagliREGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI DI STUDIO DELL ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI LECCO
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI di LECCO CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI LECCO REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI DI STUDIO DELL ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
DettagliAccordo di cooperazione
Testo originale Accordo di cooperazione tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea sulla ricerca e lo sviluppo nel settore dei materiali avanzati (EURAM) Concluso il 30 novembre 1988
DettagliL 183/6 Gazzetta ufficiale dell Unione europea
L 183/6 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 13.7.2011 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 670/2011 DELLA COMMISSIONE del 12 luglio 2011 che modifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di
DettagliEmendamenti allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale relativi al crimine di aggressione
Traduzione 1 Emendamenti allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale relativi al crimine di aggressione Adottati a Kampala l 11 giugno 2010 2 Approvati dall Assemblea federale il 20 marzo 2015
DettagliAccordo tra la Svizzera e l Austria circa le modalità di sgravio per dividendi, interessi e diritti di licenza
Traduzione 1 Accordo tra la Svizzera e l Austria circa le modalità di sgravio per dividendi, interessi e diritti di licenza Conchiuso il 5/6 dicembre 1974 Entrato in vigore il 3 febbraio 1975 (Stato 3
Dettaglidel 20 dicembre 1985 (Stato 1 gennaio 2013)
Legge federale sulla sorveglianza dei prezzi (LSPr) 942.20 del 20 dicembre 1985 (Stato 1 gennaio 2013) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 31 septies e 64 bis della Costituzione
DettagliConvenzione del 7 dicembre 1944 relativa all aviazione civile internazionale
Convenzione del 7 dicembre 1944 relativa all aviazione civile internazionale RS 0.748.0; RU 1971 1299 I Emendamento all ultimo paragrafo Nella sua ventiduesima sessione a Montreal il 30 settembre 1977,
DettagliTrattato sul diritto dei brevetti. Traduzione. (Stato 5 aprile 2019)
Traduzione Trattato sul diritto dei brevetti Concluso a Ginevra 1 giugno 2000 Approvato dall Assemblea federale il 22 giugno 2007 1 Strumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 31 marzo 2008
DettagliOrdinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna
Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna (Ordinanza sul dottorato del PFL) Modifica del 26 settembre 2005 La Direzione del Politecnico federale di Losanna ordina: I L ordinanza
DettagliLegge federale sulla procedura penale
Termine di referendum: 20 aprile 2000 Legge federale sulla procedura penale Modifica del 22 dicembre 1999 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del
DettagliQuesta lezione parla della convenzione della PCT. In particolare la lezione dettaglia: il deposito di una domanda PCT
Fondamenti di proprietà industriale 1/28 Cosa c è nella lezione Questa lezione parla della convenzione della PCT. In particolare la lezione dettaglia: gli scopi della convenzione il deposito di una domanda
DettagliAdottato dall Assemblea dell INMARSAT il 25 settembre 1998 Entrato in vigore per la Svizzera il 31 luglio 2001
Traduzione 1 Accordo di modifica del Protocollo del 1 dicembre 1981 sui privilegi e le immunità dell Organizzazione internazionale per le telecomunicazioni marittime via satellite (INMARSAT) Adottato dall
DettagliIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015 sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini
DettagliDecreto federale Disegno
Decreto federale Disegno che attua le convenzioni sul rapimento internazionale di minori e che approva e attua le Convenzioni dell Aia sulla protezione dei minori e degli adulti del L Assemblea federale
DettagliTraduzione 1. (Stato 11 aprile 2013)
Traduzione 1 Trattato tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente la prassi in materia di circolazione transfrontaliera di armi da fuoco Concluso l 8 dicembre 2011 Approvato
DettagliGazzetta ufficiale delle Comunità europee. (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)
30.1.2003 L 25/1 I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) REGOLAMENTO (CE) N. 150/2003 DEL CONSIGLIO del 21 gennaio 2003 che sospende i dazi doganali applicabili a talune
DettagliIT Unita nella diversità IT A8-0206/844. Emendamento
22.3.2019 A8-0206/844 844 Articolo 2 paragrafo 4 lettera a parte introduttiva a) l'obbligo per il trasportatore su strada con sede in un altro Stato membro di inviare una dichiarazione di distacco alle
Dettagli19. DECRETO DI AUTORIZZAZIONE EX ART BIS COD. PROC. CIV.
Formulario annotato dell esecuzione 19. DECRETO DI AUTORIZZAZIONE EX ART. 492- BIS COD. PROC. CIV. DECRETO DI AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA CON MODALITÀ TELEMATICHE DEI BENI DA PIGNORARE (1) IL... (2) rilevato
DettagliMINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA DIREZIONE GENERALE
ISTRUZIONI OPERATIVE ACCESSO CIVICO SEMPLICE E ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO A DATI, DOCUMENTI O INFORMAZIONI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI DELLA CAMPANIA Il presente documento è adottato dal Direttore
Dettagli