REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI DI STUDIO DELL ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI LECCO
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- Cipriano Chiesa
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1 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI di LECCO CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI LECCO REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI DI STUDIO DELL ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI LECCO Articolo 1 - FUNZIONI DELLE COMMISSIONI E facoltà del Consiglio dell Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecco istituire Commissioni di studio e consultive. Alle Commissioni sono affidati compiti istituzionali, di servizio e di studio di supporto al Consiglio dell Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecco. Alle commissioni possono inoltre essere affidati i seguenti compiti: 1.1 fornire pareri e/o proposte in ordine allo status di dottore commercialista ed esperto contabile, come ad esempio in materia di ordinamento, tariffa professionale, deontologia, disciplina e simili (attività tecnica); 1.2 studiare particolari problemi ed effettuare approfondite indagini in specifici campi nei settori in cui opera il dottore commercialista ed esperto contabile (attività scientifica); 1.3 dare pareri su qualsiasi altra materia di interesse diretto o indiretto dei dottori commercialisti ed esperti contabili (attività di consulenza). La Commissione esprimerà pareri non vincolanti per gli iscritti all Albo. Costoro pertanto sono gli unici responsabili delle conseguenze derivanti dallo svolgimento della loro attività professionale, anche se conforme ai pareri espressi dalla Commissione. Articolo 2 - NUMERO E DURATA DELLE COMMISSIONI Il numero delle Commissioni, le materie di competenza e la durata dell attività vengono determinate dal Consiglio dell Ordine. Le Commissioni si sciolgono all esaurimento del compito loro affidato e comunque
2 all insediamento del nuovo Consiglio dell Ordine che provvederà alla nomina delle nuove Commissioni. Articolo 3 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE La Commissione, oltre a tutti i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili iscritti all Albo che ne faranno richiesta e che verranno accettati dal Presidente della Commissione sulla base di criteri di competenza, onorabilità e spirito di servizio, è così composta: 3.1 un Presidente designato dal Consiglio dell Ordine possibilmente fra i propri componenti; 3.2 un Segretario designato dal Presidente della Commissione; 3.3 un delegato del Consiglio dell Ordine; 3.4 possono partecipare ai lavori della Commissione anche i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili iscritti ad altri Albi, in qualità di osservatori esterni. Articolo 4 - COMUNICAZIONE DELLA COMPOSIZIONE E INSEDIAMENTO DELLE COMMISSIONI Il Presidente comunica al Consiglio dell Ordine la composizione delle Commissioni entro dieci giorni dall insediamento. Nel corso della prima riunione delle Commissioni: 4.1 dovrà essere comunicata a tutti i presenti, per adesione e conoscenza, una copia del presente regolamento, con impegno di porre massima diligenza e cura nello svolgimento del proprio compito consapevole delle attese del Consiglio e di tutti gli iscritti all Albo; 4.2 dovrà essere predisposto un programma dei lavori ed il calendario delle riunioni. Articolo 5 - COMPITI DEL PRESIDENTE Il Presidente è il responsabile dei lavori della Commissione e ne risponde al Consiglio dell Ordine. Pertanto: 5.1 formula, di concerto con il Delegato del Consiglio un piano generale dei lavori che dovrà tenere conto delle priorità e delle esigenze stabilite dal Consiglio dell Ordine; 5.2 dirige i lavori; 5.3 sottoscrive il verbale delle riunioni ed ogni altro documento, parere ed elaborato; 5.4 riferisce al Consiglio dell Ordine sull attività delle Commissioni, la partecipazione 2
3 dei componenti, gli elaborati finali, nonché i pareri e i suggerimenti delle Commissioni; a tal fine predispone una relazione annuale dei lavori della Commissione, anche delegando, sotto la propria responsabilità, altri componenti della Commissione. 5.5 assegna ai componenti delle Commissioni compiti o particolari incarichi; 5.6 decide, in osservanza dell articolo 8 di questo regolamento, della decadenza dei componenti della Commissione stessa; In caso di impedimento del Presidente, le sue funzione verranno svolte dal componente della Commissione più anziano. Articolo 6 - COMPITI DEL SEGRETARIO I compiti specifici del Segretario sono i seguenti: 6.1 convocare la Commissione tramite la Segreteria delle Commissioni e sentito il Presidente della Commissione; 6.2 redigere e sottoscrivere il verbale delle riunioni che, firmato dal Presidente, deve essere depositato presso la Segreteria delle Commissioni a disposizione del Consiglio e di tutti gli iscritti. Il verbale deve essere depositato entro sette giorni dalla riunione; 6.3 raccogliere le firme dei presenti sui fogli di presenza che, a sua cura, devono essere depositati presso la Segreteria delle Commissioni; 6.4 assolvere i compiti a lui assegnati dal Presidente della Commissione. In caso di impedimento del Segretario, i compiti ad esso demandati saranno assolti dal più giovane dei componenti. Articolo 7 - SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE La Segreteria delle Commissioni è presso la sede dell Ordine ed ha il compito di: 7.1 predisporre la convocazione delle Commissioni, su indicazione del Presidente o del Segretario delle singole Commissioni; 7.2 mettere a disposizione delle Commissioni il materiale necessario per le riunioni (foglio presenze e quant altro necessario); 7.3 trasmettere ai rispettivi interessati, dopo l approvazione del Consiglio, i pareri e le risposte evasi dalla Commissione; 7.4 predisporre la distribuzione del verbale delle riunioni delle Commissioni ai componenti del Consiglio dell Ordine; 7.5 tenere l archivio dei lavori, dei verbali e dei fogli di presenza delle Commissioni. 3
4 Articolo 8 - DELEGATO DEL CONSIGLIO I compiti del Delegato del Consiglio sono i seguenti: 8.1 riferire periodicamente al Consiglio dell Ordine in merito alle attività della Commissione; 8.2 illustrare al Consiglio dell Ordine i pareri, gli elaborati ed i documenti della Commissione al fine di eventuali pubblicazioni o divulgazioni; 8.3 proporre al Consiglio dell Ordine l adozione delle delibere necessarie riguardo all attività della Commissione. Articolo 9 - RIUNIONI DELLE COMMISSIONI Le Commissioni si riuniscono nella sede dell Ordine. Alle riunioni devono obbligatoriamente partecipare tutti i componenti delle singole Commissioni e le assenze devono essere giustificate con comunicazione scritta. L assenza non giustificata a tre riunioni consecutive o a cinque non consecutive comporta la decadenza automatica del componente della Commissione. Nel caso in cui un componente di una Commissione superi, pur giustificandole, il numero di assenze indicate nel paragrafo precedente è facoltà del Presidente della Commissione decidere la decadenza del componente. Il Presidente comunicherà al Consiglio la decadenza ed i motivi che l hanno determinata. Nessuna corrispondenza, notizia od elaborato delle Commissioni potrà essere divulgato al di fuori dei membri della Commissione senza l autorizzazione del Consiglio dell Ordine. Per ogni riunione delle Commissioni dovrà redigersi il verbale che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario e sarà conservato presso la segreteria dell Ordine. Articolo 10 - RIMBORSO SPESE L incarico di componente delle Commissioni è prestato a titolo gratuito e non costituisce titolo per il rimborso delle spese, salvo casi particolari disciplinati ed autorizzati dal Consiglio dell Ordine. Articolo 11 - PROPRIETA ED UTILIZZAZIONE DEGLI ELABORATI I pareri, gli elaborati ed i documenti formati dalle Commissioni sono di esclusiva pro- 4
5 prietà dell Ordine. Il Consiglio dell Ordine potrà decidere l utilizzazione secondo quanto riterrà opportuno, nell interesse dell Ordine stesso, degli elaborati, dei pareri, delle note, dei verbali e di qualsiasi altro documento inerente e conseguente all attività delle Commissioni. In caso di pubblicazione dovrà essere fatta menzione dei nomi dei partecipanti ai lavori della Commissione con l eventuale specifica indicazione del nome di ogni singolo autore. Articolo 12 - VALIDITA E MODIFICHE Il presente regolamento è in vigore dal 15 maggio 2013 e può essere modificato con delibera del Consiglio dell Ordine. Lecco, lì 15 maggio
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