E' stato cambiato l'articolo della convenzione tra Italia e Lussemburgo relativa allo scambio di informazioni anche per gli intermediari finanziari.
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- Giacinto Colella
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1 LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI COL LUSSEMBURGO: VERSO L'INIZIO DELLA FINE DEL SEGRETO a cura di Ennio Vial e Vita Pozzi Introduzione L art. 27 integrato prevede la possibilità, per i due stati, di chiedere detenute Lo scambio di in materia fiscale da banche o altre istituzioni finanziarie. trova la sua principale disciplina, con riferimento alle fonti internazionali, nell art. La convenzione tra l Italia e il Lussemburgo 26 del Modello di Convenzione dell Ocse. L art. 27 (scambio di ) della Il citato articolo disciplina le Convenzione tra l Italia e il modalità con le quali gli stati contraenti possono scambiarsi le per assicurare la corretta applicazione delle disposizioni convenzionali e di quelle interne relative ad ogni imposta applicata in ciascuno degli ordinamenti coinvolti. Le Convenzioni contro le doppie imposizioni si ispirano al Modello OCSE. E' stato cambiato l'articolo della convenzione tra Italia e Lussemburgo relativa allo scambio di anche per gli intermediari finanziari. Lussemburgo stabilisce che 1. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle della legislazione interna degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che essa prevede non è contraria alla Convenzione. Lo scambio di non viene limitato Nel presente intervento, dopo aver esaminato dall'art. 1. Le ricevute da uno Stato l art. 26 del Modello OCSE, analizzeremo la contraente saranno tenute segrete, analogamente modifica all art. 27 (scambio di ) alle ottenute in base alla legislazione della Convenzione tra l Italia e il interna di detto Stato e saranno comunicate Lussemburgo. soltanto alle persone od Autorità (compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte.
2 Dette persone od Autorità utilizzeranno tali soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste nel corso di udienze pubbliche di tribunale o nei giudizi. 2. Le disposizioni del paragrafo 1. non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l obbligo: a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla legislazione e alla prassi o al quelle b) di fornire che non potrebbero essere ottenute in base alla legislazione o nel quadro della normale prassi o di quelle c) di fornire che potrebbero rilevare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure la cui comunicazione sarebbe contraria all ordine pubblico. Come detto, le convenzioni contro le doppie imposizioni si ispirano al Modello OCSE. L art. 27 della Convenzione in oggetto ripropone, in sostanza, i primi tre paragrafi dell art. 26 del Modello OCSE. Il Protocollo alla Convenzione precisa inoltre che le disposizioni dell art. 27 non recano pregiudizio all esecuzione di obbligazioni estere che potrebbero derivare dalle misure adottate in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità Europee del 19 dicembre 1977 concernente l assistenza reciproca delle autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette. Come si dirà successivamente, la citata direttiva è stata abrogata e sostituita dalla Direttiva n. 16 del Il protocollo modificativo Il 21 giugno 2012 il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Granducato del Lussemburgo hanno firmato il testo di un protocollo modificativo della convenzione contro le doppie imposizioni tra Repubblica italiana e Granducato del Lussemburgo che prevede il recepimento, nel testo della convenzione, del paragrafo 5 dell art. 26 del modello OCSE. In sostanza, l operatività dello scambio di a domanda non può trovar ostacoli nei segreti bancario e professionale previsti dalle legislazioni interne dei due Stati. Il protocollo, che entrerà in vigore una volta completate le formalità di notifica delle rispettive ratifiche interne, non rappresenta un isolata apertura del Lussemburgo verso l Italia.
3 I protocolli modificativi delle rispettive convenzioni sono già operativi con Paesi come 1 : gli Stati Uniti; l'olanda; la Francia; la Danimarca; la Finlandia; il Regno Unito; l Austria; la Norvegia; il Belgio; la Svizzera; l Islanda; la Germania; la Spagna; e, infine, Bahrein, Armenia, Qatar, Principato di Monaco, Liechtenstein, Turchia e Messico. L art. 4 del protocollo prevede espressamente un effetto parzialmente retroattivo, avuto riguardo all anno d imposta che inizia il 1 gennaio Secondo il testo del protocollo, è vietata la retroattività dello scambio di in deroga ai segreti bancario e professionale per gli esercizi anteriori rispetto all anno fiscale ITALIA - LUSSEMBURGO: SCAMBIO DI INFORMAZIONI A DOMANDA IN DEROGA AL SEGRETO BANCARIO E PROFESSIONALE di Cavallaro Vincenzo José in "Corriere tributario" n. 41 del In sostanza, la modifica in oggetto è di rilevante importanza poiché consente, come detto, agli stati contraenti di scambiarsi le detenute da istituti finanziari. Si riporta la seguente tabella che confronta l art. 27 ante e post modifica. Tabella n. 1: L art. 27 della Convenzione contro le doppie imposizioni La Convenzione prima del modificativo protocollo 1. Le Autorità competenti degli Stati contraenti scambieranno si le necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle della legislazione interna degli Stati contraenti relative alle imposte previste Convenzione, dalla nella misura in cui la tassazione che essa prevede non è contraria alla Convenzione. Lo scambio di non viene La Convenzione dopo l entrata in vigore del protocollo modificativo 2 1. Le autorità competenti degli Stati contraenti scambieranno prevedibilmente pertinenti l'esecuzione disposizioni si le per delle della presente Convenzione o per l amministrazione o l applicazione delle leggi nazionali concernente le imposte di ogni genere degli stati contraenti o delle loro politiche suddivisioni o amministrative o locali nella misura in cui 2 Si propone una traduzione non ufficiale del testo del protocollo modificativo.
4 limitato dall'art. 1. Le l imposizione che essa possono in nessun caso persone o autorità ricevute prevede non è contraria essere interpretate nel utilizzeranno tali da uno Stato contraente alla Convenzione. senso di imporre ad soltanto saranno tenute segrete, analogamente alle ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od Autorità (compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone od Autorità utilizzeranno tali soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste nel corso di udienze pubbliche di tribunale o nei giudizi. 2. Le disposizioni del paragrafo 1. non Lo scambio di non viene limitato dagli articoli 1 e Le ricevute a norma del paragrafo 1 da uno Stato contraente saranno tenute segrete nello stesso modo delle ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone o autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte o per il controllo di quanto sopra esposto. Queste uno Stato contraente l obbligo: a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla legislazione e alla prassi o al quelle b) di fornire che non potrebbero essere ottenute in base alla legislazione o nel quadro della normale prassi o di quelle c) di fornire che potrebbero rilevare un per tali fini. Essi possono rivelare queste durante una procedura giudiziaria pubblica o in sentenze. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l obbligo: a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla legislazione e alla prassi o al quelle b) di fornire che non potrebbero essere ottenute in base alla legislazione o
5 segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure la cui comunicazione sarebbe contraria all ordine pubblico. nel quadro della normale prassi o di quelle di fornire che potrebbero rilevare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure la cui comunicazione sarebbe contraria all ordine pubblico. 4. Se l informazione richiesta da uno stato è conforme a questo articolo, gli stati contraenti devono utilizzare le misure di raccolta delle per ottenere le richieste anche se anche se ciò fosse richiesto soltanto per fornire all altro Stato contraente. L obbligo contemplato nel paragrafo 4 è soggetto ai limiti del paragrafo 3 ma tali limiti non devono essere interpretati in modo da costituire il presupposto per negare la fornitura di quando le leggi o la prassi di uno Stato prevedono il requisito dell interesse fiscale nazionale. 5. In nessun caso uno Stato contraente si può rifiutare di fornire all altro Stato contraente soltanto perché le sono custodite da una banca o da altra istituzione finanziaria, da un mandatario o da persone che agiscono in qualità di agenti ovvero fiduciari o in relazione ai diritti di proprietà di una persona. La direttiva UE n.16 del 2011 Cooperazione nel settore fiscale L esigenza di fornire gli Stati membri dell Unione europea di uniformi strumenti in materia di scambio di informazione per contrastare le evasioni fiscali internazionali è
6 alla base dell emanazione della direttiva del Consiglio 2011/16/UE del 15 febbraio La direttiva europea, che dovrà essere recepita dai vari stati membri entro il 2013 rappresenta un ulteriore strumento degli stati contraenti per lo scambio di. Nella citata direttiva è prevista una procedura di scambio di a domanda che recepisce le best practices OCSE (art. 5 della direttiva) ed un meccanismo di scambio automatico di (art. 8 della direttiva) che avrà ad oggetto, in una fase iniziale, solo alcune categorie di redditi, per estendersi, a regime, anche ai redditi da capitale ed ai capital gains. Quanto allo scambio di a domanda, la direttiva precisa che le che possono formare oggetto di scambio sono quelle prevedibilmente pertinenti per l accertamento di una norma tributaria interna. Inoltre, tra le premesse, si afferma (punto n. 20) che uno Stato membro non dovrebbe rifiutare di trasmettere le... perché tali sono detenute da una banca, da un altro istituto finanziario, da una persona designata o che agisce in qualità di agente o fiduciario. E chiaro il rinvio al disposto del Modello OCSE. Rispetto alle convenzioni conformi al modello OCSE, in cui non è previsto un termine massimo per il completamento della procedura di scambio di, la direttiva prevede un termine massimo di 6 mesi. L art. 5 prevede, infatti, che l autorità interpellata comunica le di cui all'art. 5 al più presto e comunque entro 6 mesi dalla data di ricevimento della richiesta. Tuttavia, se le sono già in possesso dell'autorità interpellata, queste sono trasmesse entro due mesi da tale data. La vera novità della direttiva è rappresentata dal meccanismo di scambio automatico di previsto dagli artt. 8 e 9: a partire dal 1 gennaio 2014 l autorità competente di ciascuno Stato membro comunica all autorità competente di qualsiasi altro Stato membro le disponibili sui periodi d imposta dal 1 gennaio 2014 riguardanti residenti di tali altri Stati sulle seguenti categorie di reddito 4 : a) redditi di lavoro; b) compensi per dirigenti; c) redditi derivanti da prodotti di assicurazione sulla vita non 3 La citata direttiva abroga la precedente direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri. 4 ITALIA - LUSSEMBURGO: SCAMBIO DI INFORMAZIONI A DOMANDA IN DEROGA AL SEGRETO BANCARIO E PROFESSIONALE di Cavallaro Vincenzo José in "Corriere tributario" n. 41 del 2012.
7 contemplati in altri strumenti giuridici dell Unione sullo scambio di e misure analoghe; d) pensioni; e) proprietà e redditi immobiliari. La direttiva prevede un percorso di ampliamento delle categorie di redditi che potranno formare l oggetto dello scambio automatico di a partire dal 1 gennaio 2017; in particolare si fa riferimento ai dividendi alle plusvalenze e alle royalties. Stato membro durante il quale le sono state rese disponibili. Alla luce delle considerazioni proposte si evince come le modifiche alla convenzione Lussemburgo - Italia rappresentano dunque, non la rinuncia unilaterale da parte del Granducato del Lussemburgo al segreto bancario interno ma il semplice adeguamento ad un trend mondiale ed europeo. La comunicazione di ha luogo almeno una volta all anno, entro i sei mesi successivi al termine dell anno fiscale dello
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