IL MINISTRO DELLA DIFESA IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

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1 Dispensa 8^ - Decreti DECRETI 20 luglio Disciplina dei rapporti di collaborazione tra il Ministero della difesa e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali nel settore aeronautico del Corpo forestale dello Stato.- IL MINISTRO DELLA DIFESA E IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, recante Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile ; VISTA la legge 14 novembre 2000, n. 331 e successive modificazioni, recante Norme per l istituzione del servizio militare e professionale ; VISTA la legge 6 febbraio 2004, n. 36 e successive modificazioni, recante Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato ; VISTO il decreto del Ministro segretario di Stato per l agricoltura e per le foreste 26 gennaio 1979, che istituisce il Centro operativo elicotteri, con sede in Roma; VISTO il decreto del Ministro segretario di Stato per l agricoltura e per le foreste 2 settembre 1983, che ridenomina il Centro operativo elicotteri in Centro operativo aeromobili del Corpo forestale dello Stato; VISTA la convenzione stipulata, il 14 dicembre 1981, tra il Ministero della difesa ed il Ministero dell agricoltura e foreste (ora Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali), riguardante lo svolgimento di corsi di istruzione e di addestramento di piloti e di specialisti di elicottero presso le scuole dell Aeronautica militare; VISTO il regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, e in particolare l articolo 21, il quale prevede che, per le spese che l amministrazione militare sostiene nell interesse di altre amministrazioni dello Stato, queste debbano anticipare i fondi occorrenti versandoli in tesoreria, con imputazione a uno speciale capitolo di entrata, per esser portati in aumento allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa; VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, e in particolare l articolo 15, che prevede la possibilità di concludere accordi tra pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; VISTO il decreto del Ministro della difesa 22 giugno 1993, che estende la competenza della commissione incaricata di esprimere il parere tecnico-amministrativo sulle responsabilità conseguenti a incidenti occorsi ad aeromobili militari anche agli incidenti che coinvolgono gli elicotteri del Ministero dell agricoltura e delle foreste, in dotazione al Corpo forestale dello Stato, pilotati dal personale del medesimo Corpo; VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni, ed in particolare l articolo 3, comma 1, che disciplina il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti; VISTA la legge 3 aprile 1997, n. 94 e successive modificazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio; 3

2 VISTA il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264 e successive modificazioni, recante Riorganizzazione dell area centrale del Ministero della Difesa, a norma dell articolo 1 lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ; VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni, recante Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato ; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante Norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ; VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002, in base alla quale gli elicotteri acquisiti per l ammodernamento e il potenziamento delle flotte elicotteristiche adibite a compiti di sicurezza, ordine pubblico o protezione civile devono presentare caratteristiche tali da consentirne l impiego come sistemi d arma e di difesa, nonché da assicurare la massima interoperabilità con i mezzi esistenti, minimizzando così gli impatti logistici, addestrativi e operativi connessi con il loro eventuale uso per esigenze militari e di contrasto alla minaccia terroristica; VISTO il decreto ministeriale 16 settembre 2003, recante Elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità ai servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l accertamento e la valutazione ai fini dell idoneità ; CONSIDERATA la necessità di disciplinare i rapporti di collaborazione tra il Ministero della difesa ed il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali nel settore aeronautico del Corpo forestale dello Stato; Decretano Articolo 1 (Finalità) 1. Il Ministero della difesa, su richiesta del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali Corpo forestale dello Stato, provvede a: a) fornire specifica consulenza sui problemi in campo aeronautico, nei settori operativo, addestrativo, tecnico, logistico, giuridico e sanitario, anche con l inserimento, nelle commissioni costituite in seno al Corpo forestale dello Stato, di propri esperti in qualità di consulenti esterni e, nel caso di commissioni tecnico-economiche, in qualità di membri; b) acquistare, nell ambito della propria attività contrattuale istituzionale, mezzi, attrezzature e materiali di supporto, sulla base dei fondi resi disponibili dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali Corpo forestale dello Stato. 2. Nel caso di richiesta di consulenza di cui al comma 1, lettera a), il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali Corpo forestale dello Stato ne specifica la natura e le finalità. Qualora la prestazione assuma carattere di continuità, personale specializzato del Ministero della difesa può essere comandato presso il Corpo forestale dello Stato, fatte salve le prioritarie esigenze della Forza armata interessata. 3. Le attività di cui al comma 1, che riguardino gli aeromobili militari, gli equipaggiamenti e gli accessori aeronautici, sono svolte dalla Direzione generale degli armamenti aeronautici del Ministero della difesa, di seguito denominata D.G.A.A.. 4

3 Articolo 2 (Aeronavigabilità, certificazione e immatricolazione degli aeromobili) 1. Il Corpo forestale dello Stato, per l omologazione dei propri aeromobili, adotta, fatta eccezione per quanto previsto al comma 2, le procedure previste dall Ente Nazionale dell Aviazione Civile (E.N.A.C.) o dall European Aviation Safety Agency (EASA). 2. Al fine di consentire anche agli aeromobili del Corpo forestale dello Stato l impiego nel sistema di difesa nazionale integrato agli altri sistemi d arma, ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002, gli aeromobili del Corpo forestale dello Stato muniti di equipaggiamenti del tipo in dotazione alle Forze armate e conformi alle prescrizioni tecniche della D.G.A.A., sono ammessi alla navigazione, certificati e immatricolati nei registri degli aeromobili militari da parte della medesima direzione generale. Articolo 3 (Compiti della Direzione generale degli armamenti aeronautici) 1. Per i mezzi aerei e i materiali aeronautici dello stesso tipo di quelli in dotazione all Esercito, alla Marina, all Aeronautica e all Arma dei carabinieri, dotati di certificato di omologazione di tipo aeromobile, ovvero di certificato di omologazione e di idoneità all installazione, secondo la normativa vigente dettata dalla D.G.A.A, e acquistati dal Corpo forestale dello Stato, secondo la procedura di cui all articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero in via diretta, la citata D.G.A.A. svolge i seguenti compiti: a) approva o accetta la normativa relativa all'uso, alla manutenzione e alle modifiche dei materiali aeronautici, emessa dalle ditte responsabili dei sistemi; b) esplica le attività connesse con le ispezioni tecniche; c) adotta i provvedimenti necessari a seguito degli inconvenienti occorsi agli aeromobili militari, segnalati dai reparti di volo, secondo quanto prescritto dalla stessa D.G.A.A.; d) accetta le modifiche prescritte dalle ditte responsabili di sistema, relative ai mezzi e ai materiali aeronautici in uso presso il Corpo forestale dello Stato e ricadenti nel settore di competenza della D.G.A.A.; e) verifica i sistemi di gestione della qualità delle ditte responsabili di sistema, secondo le normative vigenti, tramite le articolazioni territoriali o periferiche della medesima D.G.A.A. e dell Aeronautica militare; f) fornisce le consulenze tecniche richieste dal Corpo forestale dello Stato. 2. Le attività di cui al comma 1, se riferite a contratti stipulati direttamente dal Corpo forestale dello Stato, sono effettuate secondo le modalità definite nei disciplinari tecnici annessi ai contratti, predisposti in conformità alle disposizioni vigenti della D.G.A.A., che vanno notificati alla stessa direzione generale. Articolo 4 (Certificazione di accessori ed equipaggiamenti) 1. Gli accessori e gli equipaggiamenti di tipo diverso da quelli in inventario presso l Esercito, la Marina e l Aeronautica possono essere impiegati o installati sugli aeromobili militari del Corpo forestale dello Stato, previa certificazione della D.G.A.A., in aderenza alle norme vigenti in materia. Articolo 5 (Collaudo degli aeromobili, degli equipaggiamenti e degli accessori) 1. Il collaudo degli aeromobili, nonchè degli equipaggiamenti e degli accessori di cui all articolo 3, è effettuato da una commissione di collaudo nominata: a) dalla D.G.A.A., della quale fanno parte uno o più rappresentanti del Corpo forestale dello Stato, nel caso in cui l acquisto sia effettuato secondo la procedura di cui all articolo 1, lettera b); 5

4 b) dal Corpo Forestale dello Stato, della quale fanno parte, ove richiesto, rappresentanti della D.G.A.A., in qualità di membri effettivi, nel caso in cui si tratti di aeromobili militari dotati di matricola militare e di equipaggiamenti e accessori acquistati senza avvalersi della D.G.A.A.; c) dal Corpo forestale dello Stato, nel caso in cui si tratti di aeromobili non ancora immatricolati, ovvero dotati di contrassegno sperimentale o prototipico, acquistati direttamente dal Corpo forestale dello Stato. 2. La commissione di collaudo di cui al comma 1, lettera c), è composta da un presidente, scelto tra i dirigenti del Corpo forestale dello Stato, ovvero, nel caso di indisponibilità presso il citato Corpo di un esperto nel settore tecnico degli aeromobili militari, tra gli ufficiali superiori resi disponibili dalla D.G.A.A., da un membro designato dalla citata direzione generale, nonché dagli altri membri del Corpo Forestale dello Stato. Essa può avvalersi della consulenza del Centro sperimentale di volo dell Aeronautica militare. 3 Il Corpo forestale dello Stato, nell emanare le norme di impiego dei propri mezzi aerei iscritti nel registro degli aeromobili militari, può avvalersi del parere dello Stato maggiore dell Aeronautica, attenendosi a quanto stabilito dalla normativa per gli aeromobili militari edita dalla D.G.A.A.. Articolo 6 (Controllo e assistenza tecnica) 1. Le attività di controllo, assistenza tecnica e mantenimento in efficienza dei mezzi e del materiale di volo, di cui all articolo 4, nonché delle relative attrezzature di supporto, sono svolte nelle forme e nei limiti indicati nei rispettivi manuali o pubblicazioni tecniche di manutenzione, ovvero dalle norme a carattere generale dettate dalla D.G.A.A.. 2. Qualora una delle due parti ne ravvisi la necessità, lo svolgimento della attività, di cui al comma 1, possono essere regolate attraverso gli accordi di dettaglio tecnico di cui all articolo 15. Articolo 7 (Approvvigionamento dei materiali) 1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali Corpo forestale dello Stato approvvigiona tutti i materiali occorrenti per le lavorazioni, le scorte di magazzino, il supporto logistico e l impiego operativo. 2. Il Corpo forestale dello Stato e le Forze armate, per particolari esigenze e qualora vi siano le risorse necessarie, mettono a disposizione, reciprocamente, i materiali aeronautici occorrenti per le lavorazioni, il supporto logistico e l impiego operativo, attraverso i procedimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente. Articolo 8 (Corsi di formazione per i piloti e gli specialisti del Corpo forestale dello Stato) 1. La formazione dei piloti e degli specialisti del Corpo forestale dello Stato viene affidata all Aeronautica militare che la assicura attraverso le proprie scuole e specifici corsi di formazione, fatta salva la facoltà del citato Corpo di avvalersi di strutture di formazione civili riconosciute dall Ente nazionale dell aviazione civile (ENAC). 2. Il numero degli allievi piloti e degli allievi specialisti da ammettere annualmente ai corsi di formazione, è determinato dall Aeronautica militare, d intesa con il Corpo forestale dello Stato, avuto riguardo alle capacità organizzative e alla disponibilità delle proprie strutture didattico-addestrative. 3. Per l ammissione ai corsi di formazione, i canditati devono possedere i requisiti di idoneità previsti per il personale militare dal decreto ministeriale 16 settembre 2003, di cui in premessa. 6

5 4. L Aeronautica militare, sentite le altre Forze armate e il Corpo forestale dello Stato, può demandare a scuole di altre Forze armate lo svolgimento di alcuni corsi per la formazione di specialisti e di personale tecnico. 5. Oltre ai corsi di formazione di cui al comma 1, l Aeronautica militare e il Corpo forestale dello Stato possono concordare l effettuazione di ulteriori corsi di abilitazione e qualificazione professionale, connessi con lo svolgimento delle attività di volo degli aeromobili. 6. Le norme relative ai controlli sanitari iniziali, periodici e straordinari del personale di volo dell Aeronautica militare, finalizzati al rilascio e mantenimento dell idoneità, si applicano anche al personale di volo, specialista e tecnico del Corpo forestale dello Stato. Articolo 9 (Commissioni d esame) 1. Le commissioni d esame relative ai corsi di cui all articolo 8 sono composte dal personale delle Forze armate previsto dalla normativa vigente, nonché da un rappresentante del Corpo forestale dello Stato, in qualità di membro. 2. Le risultanze degli esami sono inviate, tramite apposito verbale, al Corpo forestale dello Stato, che cura l istruttoria per il rilascio da parte dell ENAC delle licenze e delle abilitazioni. 3. Al personale del Corpo forestale dello Stato che abbia frequentato con esito favorevole i corsi di cui all articolo 8, comma 5, l Amministrazione della difesa rilascia le attestazioni di conseguimento della relativa specializzazione, abilitazione e qualificazione. Il Corpo forestale dello Stato provvede alle conseguenti previste registrazioni. Articolo 10 (Corsi di abilitazione, qualificazione e verifiche di standardizzazione) 1. Il Corpo forestale dello Stato può richiedere all Aeronautica militare il concorso di istruttori di volo e di specialità per corsi di abilitazione, qualificazione e verifiche di standardizzazione, secondo quanto previsto dagli accordi applicativi di cui all articolo 15. Articolo 11 (Utilizzo di basi e di infrastrutture logistiche dell Aeronautica militare) 1. La Forza armata interessata e il Corpo forestale dello Stato stabiliscono, di concerto, su quali aeroporti militari possono essere stabilmente o temporaneamente dislocati i reparti di volo del Corpo forestale dello Stato. 2. Le eventuali concessioni in uso temporaneo sulle aree militari delle infrastrutture logistiche, tecniche e operative delle Forze armate, necessarie all espletamento delle attività dei reparti di volo di cui al comma 1, nonché l eventuale istituzione di postazioni di rifornimento per aeromobili, si svolgono secondo le procedure previste dalla normativa vigente e, per gli aspetti di dettaglio, in base a quanto previsto dagli accordi attuativi di cui all articolo Gli aeromobili del Corpo forestale dello Stato, in conformità alle vigenti norme di circolazione aerea militare, possono fare scalo negli aeroporti e basi militari, ricevendo, quando richiesto, l assistenza tecnica, logistica e sanitaria consentita dalla locale organizzazione. 4. L attività aerea svolta sugli aeroporti militari è regolata dalle norme sulla circolazione degli aeromobili militari. 7

6 Articolo 12 (Inchieste sugli incidenti di volo) 1. Le inchieste tecniche a seguito di incidenti di volo occorsi agli aeromobili del Corpo forestale dello Stato sono condotte in base alle norme vigenti in materia di procedure per la trattazione delle pratiche relative ad incidenti occorsi agli aeromobili militari, di cui alla direttiva ISV-2, edizione 2000, e successive modificazioni, dell Ispettorato per la sicurezza del volo dell Aeronautica militare. 2. Della commissione permanente incaricata di esprimere il parere tecnico-amministrativo sulle responsabilità conseguenti ad incidenti occorsi ad aeromobili militari e di Stato, la cui competenza è stata estesa agli incidenti che coinvolgono gli elicotteri del Corpo forestale dello Stato con decreto del Ministro della difesa 22 giugno 1993, fanno parte anche il membro effettivo e i membri supplenti designati del citato Corpo, ove l esame riguardi incidenti occorsi agli aeromobili del Corpo forestale dello Stato. Articolo 13 (Attività di supporto nel settore addestrativo, logistico e amministrativo) 1. Il Ministero della difesa, fatte salve le prioritarie esigenze tecnico-operative delle Forze armate e compatibilmente con le risorse di personale, mezzi e strutture disponibili, fornisce al Corpo forestale dello Stato il supporto tecnico-addestrativo, tecnico-logistico e tecnico-amministrativo connesso con la gestione degli aeromobili del citato Corpo. 2. Tutti gli oneri, diretti e indiretti, derivanti dall applicazione del decreto, sono a totale carico del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, secondo le modalità di cui all articolo 14. Articolo 14 (Procedure per il rimborso degli oneri sostenuti dal Ministero della difesa) 1. Per gli oneri derivanti dall applicazione del decreto che non siano determinabili in via anticipata, quali ad esempio quelli connessi all assistenza tecnica saltuaria, ai controlli sanitari, alle prestazioni dei laboratori chimici e ai rifornimenti di carburanti, lo Stato maggiore di Forza armata, i Comandi, gli Ispettorati logistici interessati, nonché la D.G.A.A. forniscono, per la parte di competenza, entro il 31 marzo di ogni anno, il prospetto delle prestazioni fornite nell anno precedente e gli importi delle spese effettuate. Il Corpo forestale dello Stato provvede, entro 60 giorni dalla richiesta, all accettazione ed a rimborso dei citati importi. 2. Per l attività addestrativa, lo Stato maggiore di Forza armata fornisce al Corpo forestale dello Stato, entro il 31 marzo di ogni anno, il preventivo dell onere complessivo associato a ciascun corso concordato e di previsto avvio nell anno corrente, con relativa richiesta di anticipazione. Il Corpo forestale dello Stato provvede, entro il 30 giugno, a corrispondere a titolo di anticipazione una quota del costo presunto. Il medesimo Stato maggiore di Forza armata fornisce, entro il 31 marzo di ogni anno, il consuntivo degli oneri sostenuti per ciascun corso effettuato nell anno precedente, con relativa richiesta di pagamento. Il Corpo forestale dello Stato provvede, entro 60 giorni dalla richiesta, all accettazione e al pagamento. Articolo 15 (Accordi di dettaglio) 1. Le modalità di attuazione del decreto sono definite dai competenti organi del Ministero della difesa e del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali Corpo forestale dello Stato, attraverso accordi di dettaglio, con particolare riguardo ai servizi di supporto di cui all articolo 13, comma 1. 8

7 2. Nell ambito degli accordi di cui al comma 1, può essere prevista l assegnazione di personale specialistico o addetto ai servizi generali del Corpo forestale dello Stato alle strutture del Ministero della difesa deputate a fornire le prestazioni richieste dal medesimo Corpo. Articolo 16 (Modalità di soluzione delle questioni interpretative) 1. Qualsiasi divergenza riguardante l interpretazione o l applicazione del decreto viene risolta attraverso la consultazione tra le parti. Articolo 17 (Abrogazioni e facoltà di recesso dall accordo) 1. Il presente decreto annulla e sostituisce la convenzione stipulata, in data 14 dicembre 1981, tra i Ministeri della difesa e dell agricoltura e foreste (ora Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali). 2. Il decreto vincola le parti finché una di esse non ne richieda la modifica, ovvero chieda di recedere dall accordo. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo. Roma, 20 luglio 2006 IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI (A. PECORARO SCANIO) IL MINISTRO DELLA DIFESA (A. PARISI) Vistato dal Ministero dell Economia e Finanze presso il Ministero della Difesa il 31/07/2006 Reg.to alla Corte dei Conti il 02/12/2006 Reg. n. 12 fg. n

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