REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA e CIMITERIALE

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1 C O M U N E D I M E G L I A D I N O S A N V I T A L E P R O V I N C I A D I PA D O V A REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA e CIMITERIALE APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL

2 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI Oggetto del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n e al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché, sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme. Art. 2 Competenze Art. 3 Responsabilità 1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e dall Autorità Sanitaria Locale. 2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113, e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché, a mezzo del servizio individuato dalla competente A.S.L. 1. Il Comune cura che all interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito. CAPO II OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI Art. 4 Depositi di osservazione ed obitori 1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all obitorio in locali idonei, distinti tra di loro, nell ambito del Cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge. 2. Quale deposito di osservazione può funzionare la camera mortuaria, di cui il cimitero deve essere dotato, ai sensi dell art. 64 del D.P.R. n. 285/ L ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall Autorità Giudiziaria. 4. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee. 2

3 5. Le salme di persone morte di malattie infettive- diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l accesso alle persone non autorizzate. 6. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Direttore del Servizio di Igiene Pubblica dell A.S.L., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione. CAPO III FERETRI Art Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e segg. del D.P.R. 10 Deposizione della settembre 1990, n. 285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la salma nel feretro deposizione nel feretro. 2. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto la madre ed il neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto. 4. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola. 5. Se la morte è dovuta a malattia infettiva diffusiva compresa nell elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. 6. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica o suo delegato detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale. Art. 6 Verifica e chiusura feretri 1. La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato dall ASL di competenza, per le salme di cui all art. 30 D.P.R. 285/90 (per trasporto all estero, o da Comune a Comune). 2. Il Direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica o suo delegato vigila e controlla l applicazione della norma di cui all art. 7 per le salme di cui all art. 30 d.p.r. 285/90 (trasporto all estero o da Comune a Comune). 3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché, l identificazione del cadavere. 4. Le funzioni di cui al presente articolo possono essere delegate dall Azienda USL alle imprese di pompe funebri a mezzo apposita convenzione. Art La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi Feretri per inuma- tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto zione, tumulazione, funebre e cioè: cremazione e a) per inumazione: trasporti - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.); 3

4 - la cassa deve essere conforme alle prescrizioni di cui all art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e cioè: le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2; le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra di loro congiunte con collante di sicura e duratura presa; il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo; il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.; le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa; è vietato l uso i materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse; ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l indicazione della ditta costruttrice e del fornitore; sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l indicazione del nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto. - i feretri di salme estumulate per estinzione della concessione cimiteriale di loculi, posti individuali e tombe di famiglia, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate; b) per tumulazione: - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l una di legno, l altra di metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all estero o dall estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre: - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché, agli articoli 27,28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e del DPCM 26 maggio 2000, tab. A) se il trasporto è per o dall estero; d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.: - è sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall art. 21 e con le caratteristiche di cui all art. 30 punto 5 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; e) per cremazione: - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso; - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso; - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso. 2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con caratteristiche di cui alla lettera b) precedente. 4

5 3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell A.S.L. o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 01,5 mm, se di piombo. 4. Se la salma proviene da un altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, devono essere praticati sulla cassa metallica tagli di opportune dimensioni al fine di consentire il processo di mineralizzazione. 5. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l indicazione della ditta costruttrice. 6. E consentita l applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione. Art. 8 Fornitura gratuita di feretri Art. 9 Piastrina di Riconoscimento 1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all art. 7 lettera a) e lettera e) sub 1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. 2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Servizio Sociale del Comune sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali. 1. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all atto del seppellimento sarà collocata una targa metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, col nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. 2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi. CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI Art Il trasporto dei cadaveri al cimitero può essere a carico del Comune o a Modalità del pagamento secondo le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale, tenendo trasporto conto delle norme di cui all art. 19 del D.P.R. 10 settembre 1990, n Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali. 3. L incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero. 4. Per quanto riguarda i mezzi destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt.20 e 21 del citato D.P.R. n. 285/ Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato 5

6 dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento. 6. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni. 7. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con apposito carro chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altro località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all incaricato dell accompagnamento. Art. 11 Trasferimento di cadaveri Art. 12 Morti per malattie infettive - diffusive o portatori di radioattività Art. 13 Percorso Art. 14 Trasporto per cremazione Art. 15 Trasporto salme da e per l estero 1. I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita. 1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive - diffusive comprese nell apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. 2. E consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell Autorità Sanitaria salvo che il Direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica o suo delegato non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l estero previsti nel successivo art. 15, quando si tratti di malattie infettive - diffusive di cui all elenco citato nel primo capoverso. 4. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica o suo delegato dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale. 1. I cortei funebri devono, di regola, seguire la via più breve dall abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose. 2. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro. 1. Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultati ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 10 è sottoposto anche il trasporto di ceneri in altro Comune. 1. Per il trasporto di salme all estero o dall estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le 6

7 disposizioni previste dall art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U. e, comunque su parere del medico necroscopo. 3. Negli altri mesi dell anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure, quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione. 4. Per i trasporti de salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1 Luglio 1937, n che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all art. 27 del D.P.R. n. 285/ Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n Per l introduzione e l estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del D.P.R. n. 285/1990. Art Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il Trasporto di cada- territorio comunale o per altri Comuni, dei cadaveri destinati veri per scopi all insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto scientifici concerne la riconsegna dalla salma quanto disposto dall art. 35 del D.P.R. n. 285/1990. Art. 17 Trasporto di resti mortali e ceneri 1. Il trasporto di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri, ferme restando le autorizzazioni di cui agli art. precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. 2. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, recante il nome e il cognome del defunto o, se sconosciuto, l indicazione del luogo e della data di rinvenimento. 3. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 36. TITOLO II - CIMITERI CAPO I - CIMITERI Art Ai sensi dell art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 Elenco cimiteri luglio 1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento nel cimitero comunale. Art È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal Disposizioni cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli art. 102 e 105 del D.P.R. Generali Vigilanza 10 settembre 1990, n L ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale. 7

8 3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 31, 112,113 e 114 D.Lgs. 18 agosto 2000, n Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti,di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero. 5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui gli art. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n Art. 20 Ammissione nel cimitero 1. Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione: a) le salme di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza; b) le salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza; c) le salme delle persone non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso; d) le salme delle persone non domiciliate in vita nel Comune che abbiano il coniuge o parenti entro il 2 grado sepolti in uno dei cimiteri del Comune; e) indipendentemente dalla residenza e da luogo della morte, le salme delle persone concessionarie o aventi diritto di seppellimento nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia; f) i nati morti; g) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate; h) i resti mortali o le ceneri di persone inumate o tumulate fuori del Comune, ma aventi al momento dell esumazione o dell estumulazione, il coniuge superstite o il convivente more uxorio ovvero ascendenti o discendenti di primo grado. Art I rifiuti da esumazione e da estumulazione, devono essere Smaltimento rifiuti raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e richiedono e recupero sostanze particolari modalità di smaltimento, la cui applicazione e materiali che si segue l osservanza delle disposizioni di cui l art. 12 del rinvengono in occa- D.P.R. 15 luglio 2003, n sione di operazioni 2. I fiori secchi, le carte, le corone, i ceri e similari dovranno cimiteriali essere raccolti e collocati, a cura degli operatori addetti alle operazioni cimiteriali, negli appositi contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti solidi urbani e come tali smaltiti. CAPO II INUMAZIONE E TUMULAZIONE Art. 22 Inumazione 1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, e proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica. 8

9 2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità. 3. Le sepolture per inumazione hanno la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata. 4. Sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a 10 anni effettuate in aree di concessione. 5. Ogni cadavere destinato all inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa. Art Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, Cippo salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3 comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. 2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto. 3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide in pietra o in marmo le cui dimensioni e caratteristiche strutturali saranno decise dall Amministrazione Comunale nell intento di uniformare tutte le lapidi dei campi comunali. Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate al nome, cognome, età, delle persone defunte, all anno, mese, e giorno della morte ed eventualmente al nome di chi fa apporre il ricordo e ad una breve epigrafe. 4. L installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. 5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità e i poteri di cui all art. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285. Art. 24 Caratteristiche delle fosse per inumazione 1. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità del piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie. 2. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni devono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di metri 1,50 e una larghezza di metri 0, I vialetti fra le fosse devono essere tracciati in modo da lasciare libera, lungo tutto il percorso, una fascia di m. 0,50 e devono essere realizzati in modo da consentire lo smaltimento delle acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione. 9

10 Art. 25 Modalità per la inumazione di salme Art. 26 Tumulazione 1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L operazione verrà fatta con corde o a braccia o da mezzo meccanico sicuro. Deposto il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente articolo. 2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa. 3. È pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc. 1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali. 2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento. 3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli art. 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella della cassa con la quale fu collocato nel loculo al momento della tumulazione. 5. Il responsabile del servizio o il custode del cimitero sono tenuti e denunciare alle Autorità Giudiziaria ed al Direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica competente chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall art. 410 del Codice Penale. 6. Tutte le operazioni di muratura delle tombe individuali, dei loculi e nelle tombe di famiglia sono effettuate a carico del concessionario. L Amministrazione Comunale, a operazione ultimata effettuerà il controllo per verificare la regolare esecuzione. CAPO III ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI Art. 27 ordinarie 1. Nel cimitero il turno ordinario di inumazione è pari a 30 anni. 2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell anno, escludendo i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre. 3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Pulizia Mortuaria con proprio provvedimento. 4. Nel caso che la salma esumata si presenti completamente scheletrificata si applica quanto disposto nel successivo art Nel caso di non completa scheletrizzazione della salma esumata il resto mortale potrà: a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione; b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile; c) essere avviato previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile. 1

11 6. Il personale che esegue l esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato. Art. 28 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie 1. E compito del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici. Art. 29 Esumazione straordinaria Art. 30 Estumulazioni 1. L esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei famigliari e dietro l autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per la cremazione. 2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990 n Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell elenco malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità. 4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva diffusiva l esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica o suo delegato dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute. 5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica o suo delegato. 1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie. 2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo di almeno 30 anni. 3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi: - a richiesta dei famigliari interessati, per il trasferimento del feretro in altra tomba o in altro cimitero; - su ordine dell Autorità giudiziaria. 4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee dell anno successivo. 5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale. 6. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall art. 30 che segue, sono, se completamente mineralizzati e su parere del Direttore del servizio di igiene e sanità pubblica o suo delegato, raccoglibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessione a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, di questi ultimi saranno collocati in ossario comune. 1

12 7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l inumazione in campo comune previa apertura dalla cassa di zinco. 8. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento. 9. Il Responsabile di Polizia Mortuaria può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell anno, l estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Direttore del servizio di Igiene e Sanità pubblica dell ASL o suo delegato constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica. Qualora il Direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell Asl o suo delegato constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Nell esumazione o nell estumulazione si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno caso per caso dettate dal Direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell ASL o suo delegato. Art. 31 Esumazioni ed Estumulazioni gratuite e a pagamento Art. 32 Raccolta delle ossa Art. 33 Oggetti da recuperare 1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente. 2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione delle ossa è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa. 3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall autorità giudiziaria, si applica l art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni. 1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione. 2. È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in loculo ove sia stata o sia da tumulare un altra salma. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto. 1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. 2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e dalla consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l altro conservato tra gli atti dell Ufficio di polizia mortuaria. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati al custode del Cimitero che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno 1

13 essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali. Art. 34 Disponibilità dei materiali 1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse. 2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali. 3. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2 grado, purché, i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli. 4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché, i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura. 5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia. 6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all interno del Cimitero o, all esterno, in altro luogo idoneo. CAPO IV CREMAZIONE, AUTOPSIE E IMBALSAMAZIONE Art Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale Crematorio dell impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato. Art. 36 Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione 1. L autorizzazione alla cremazione di cui all art. 79, 1 comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è rilasciata dall Ufficiale di Stato Civile a richiesta dei famigliari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti: a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiamo tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell associazione; b) in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, redatto ai sensi degli artt.38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale 1

14 risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge e dei parenti più prossimi, individuati secondo l art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentati. c) certificato, in carta libera, del Medico curante o del Medico necroscopo, con firma autenticata del funzionario dell ULSS, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato; d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato; e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri. Art. 37 Urne cinerarie e dispersione delle ceneri 1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L urna deve essere di materiale resistente. 2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all esterno l indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte. 3. Le dimensioni delle urne cinerarie non devono superare le seguenti misure cm 40 x cm. 40 x cm 50H. 4. A richiesta degli interessati e in base a concessione l urna è collocata nel cimitero in apposito colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune, se esistente. 5. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell autorità sanitaria. 6. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità ed ad opera dei soggetti di cui all art. 3 lett. C) e lett. D) della legge 30/3/2001, n La dispersione in area cimiteriale avviene mediante interramento. 8. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune o deposte nell ossario comune. 9. La consegna dell urna cineraria agli effetti dell articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l urna e il terzo deve essere trasmesso all ufficio di Stato Civile. 10. Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri. Art Le autopsie anche se ordinate dall Autorità Giudiziaria, 1

15 Autopsie Art. 39 Imbalsamazione devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all esercizio professionale. 2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica, della scheda di morte di cui all art. 1 del D.P.R. n. 285/ Il Sindaco invia copia del risultato dell autopsia all A.S.L. 4. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, il Medico che ha effettuato l autopsia deve darne d urgenza comunicazione al Sindaco e al Direttore del servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell A.S.L. competente ed essa varrà come denuncia ai sensi dell art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 2 luglio 1934, n I trattamenti per ottenere l imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica o suo delegato, da medici legalmente abilitati all esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione. 2. Per fare eseguire su di un cadavere l imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di: a) una dichiarazione di un Medico incaricato dell operazione, con l indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell ora in cui la effettuerà; b) distinti certificati del Medico curante e del Medico necroscopo che escludono il sospetto di morte sia dovuta a reato. 3. Il trattamento antiputrefattivo di cui all art. 15 è eseguito dal Direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8 e seguenti del D.P.R. n. 285/ L imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9 e 69 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n CAPO V POLIZIA DEI CIMITERI Art. 40 Orario Art. 41 Disciplina dell ingresso 1. I cimiteri saranno aperti al pubblico secondo l orario fissato dal Sindaco. 2. Gli orari dovranno essere esposti all ingresso dei cimiteri. 1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrate che a piedi. E vietato l ingresso: a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o altri animali, ad eccezione dei cani guida per i non vedenti; b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero; c) a coloro che intendono svolgere all interno del cimitero attività di questua; d) ai fanciulli di età inferiore agli 6 anni quando non siano accompagnati da adulti. 1

16 Art. 42 Divieti speciali Art. 43 Riti funebri Art. 44 Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni 1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie: a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce; b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati, ad eccezione delle persone con problemi di deambulazione; c) introdurre oggetti irriverenti; d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi; e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli; f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri; g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari; h) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l assenso dei famigliari interessati; i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari; j) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi commemorazioni d uso; k) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria; l) qualsiasi attività commerciale. 2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati. 3. Chiunque tenesse, nell interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all autorità giudiziaria. 1. Nell interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti. 1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria in relazione al carattere del cimitero e ad ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali. 2. Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché, il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo. 1

17 3. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero. 4. Si consente il collocamento di fotografia, purché, eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui. Art. 45 Fiori e piante Art. 46 Materiali Ornamentali Art. 47 Luci votive 1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché, i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorevole trascuratezza, provvederanno alla loro sistemazione gli addetti cimiteriali. 2. In tutti i cimiteri avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe. 3. Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l estensione del cimitero 4. A disposizione dei visitatori sono impiantati presso ogni cimitero comunale rubinetti cui è possibile attingere l acqua per il mantenimento dei fiori recisi e cesti dove collocare i fiori secchi ed i materiali di rifiuti. Durante i mesi invernali, l erogazione dell acqua può essere sospesa al fine di evitare rotture nelle condutture dovute al gelo. Gli utenti dovranno adottare le massima attenzione nella chiusura dei rubinetti dopo l utilizzo e segnalare all ufficio eventuali disfunzioni dell erogazione dell acqua. 1. Dai cimiteri saranno tolti d ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate. 2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi. 3. I provvedimenti d ufficio di cui al 1 comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all Albo Comunale per un mese, perché, siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro. 4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all art. 34 in quanto applicabili. 1. Le luci votive poste sulle sepolture sono soggette ad un diritto di allacciamento e ad un canone annuale stabiliti con apposito atto deliberativo. 2. In caso di mancato pagamento del canone annuale nel termine stabilito, si provvederà ad un sollecito assegnando un nuovo termine, dal quale, se decorso infruttuosamente, si procederà allo stacco dell allacciamento. Per il ripristino occorrerà pagare il relativo diritto fisso di riallacciamento. TITOLO III - CONCESSIONI 1

18 CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE Art. 48 Tipologie e requisiti delle concessioni cimiteriali Art. 49 Concessione di tombe di famiglia o gentilizie 1. Il Comune può concedere l uso ai privati di: - aree per tombe di famiglia o monumentali; - tombe o loculi individuali; - nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali e per le urne cinerarie. 2. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all apposito tariffario. 3. La concessione è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria, cui è affidata l istruttoria dell atto. 4. Il diritto d uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. 5. Ogni concessione del diritto d uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l individuazione della concessione, le clausole e condizioni dalla medesima e le norme che regolano l esercizio del diritto d uso. In particolare, l atto di cessione deve indicare: - la natura della concessione e la sua identificazione; - la durata e la decorrenza della concessione; - la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari; - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca del diritto; 6. Per le concessioni sussistenti prima dell entrata in vigore del R.D , n.1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l istituto dell «immemoriale», quale presunzione «juris tantum» della sussistenza del diritto d uso sulla concessione. 7. Il riconoscimento di tale diritto avverrà in via amministrativa, con provvedimento del Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale. 1. Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse: - ad una o più persone per esse esclusivamente; - ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie; - ad enti, corporazioni, fondazioni. 2. Nel primo caso la concessione si intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro. 3. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro. 4. Fra i parenti del concessionario aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi: - gli ascendenti e discendenti in linea diretta di qualunque grado; - i fratelli e le sorelle (germani, consanguinei, uterini); - il coniuge; - i generi e le nuore; - i conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione. 5. Non potrà essere fatta concessione di aree per la sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione. Il diritto d uso 1

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