PROVINCIA DI VERONA Approvato con deliberazione di C.C. n 24 del

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "PROVINCIA DI VERONA Approvato con deliberazione di C.C. n 24 del"

Transcript

1 PROVINCIA DI VERONA Approvato con deliberazione di C.C. n 24 del

2 REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA (ai sensi del D.P.R n. 285) 2

3 TITOLO I CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI ARTICOLO 1 Oggetto 1 - Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie , al DPR n.285, della Circolare Ministero della Sanità n. 10 della Legge n. 130 del ed alle leggi regionali in materia, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone ed a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla cremazione, sull affidamento familiare delle urne, sulla dispersione delle ceneri ed in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.- ARTICOLO 2 Competenze 1 - Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.- 2- Le funzioni gestionali sono demandate al Responsabile del servizio, ai sensi dell articolo 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dall art. 113 del D.Lgs. 267/2000, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere. Gli adempimenti di Polizia Mortuaria, espressamente citati nel D.P.R , n. 285, vengono esercitati dalla U.L.S.S. territorialmente competente In caso di gestione in economia le funzioni e l organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con apposito regolamento. 45- Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui all art. 113 del D.Lgs. 267/2000 le funzioni e la organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.- ARTICOLO 3 Responsabilità 1 - Il Comune cura che all interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.- 3

4 2 - Chiunque causi danni a persone o a cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.- ARTICOLO 4 Servizi gratuiti e a pagamento 1 - Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento Tra i servizi gratuiti sono ricompresi: a - il servizio di osservazione dei cadaveri; b - il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art.18/1; c - il trasporto funebre nell ambito del Comune, nei casi previsti dall'art.14; d -l inumazione in campo comune di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari purché siano decedute nel Comune o siano in esso residenti al momento del decesso; e- la cremazione di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari purché sia deceduta nel Comune o sia in esso residente al momento del decesso; f - la deposizione delle ossa in ossario comune; g - il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art.10; h l esumazione ordinaria, purché non richiesta fuori turno di rotazione da privati e l estumulazione nel caso di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari; i la dispersione delle ceneri in cinerario comune; l l iscrizione nel registro della cremazione. 3 - Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nelle tabelle allegate al presente regolamento di cui formano parte integrante. 4 - Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell art.117 del D.Lgs. 267/2000 può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l onere per l Amministrazione Comunale.- ARTICOLO 5 Atti a disposizione del pubblico 1 - Presso i Cimiteri, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico a disposizione di chiunque possa averne interesse, è tenuto il registro di cui all art.52 del DPR.285 del che viene compilato cronologicamente dagli operatori che assistono alle operazioni anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell ufficio Servizi Cimiteriali o nel cimitero: a- l orario consentito per l accesso al cimitero; b- copia del presente Regolamento; c - l elenco delle salme soggette ad esumazione ordinaria nel corso 4

5 dell anno; d - l elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell anno e in quello successivo; e- l elenco delle tombe e loculi per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione; f - ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n

6 CAPO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI ARTICOLO 6 Depositi di osservazione e obitori 1 - Il Comune provvede all obitorio in locali idonei nell ambito del Cimitero, al deposito di osservazione ed alla disponibilità di celle frigorifere, secondo apposita convenzione, non disponendo di locale idoneo L ammissione nel deposito di osservazione o nell obitorio è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall Autorità Giudiziaria.- 3 Nel deposito di osservazione sono pure accolti i cadaveri per i quali i familiari abbiano scelto tale luogo di osservazione, ai sensi dell art. 11 della Legge Regionale n. 18/ Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente e qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, nel quale è vietato l accesso alle persone non autorizzate Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Responsabile competente Servizio/Ufficio U.L.S.S., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all art.100 del DPR n La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.- 6

7 CAPO III FERETRI ARTICOLO 7 Deposizione della salma nel feretro 1 - Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere racchiusi in uno stesso feretro La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva o se il cadavere risulta portatore di radioattività il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. o suo incaricato detterà le necessarie disposizioni protettive e i trattamenti a cui dovrà essere sottoposto il cadavere allo scopo di evitare la contaminazione ambientale. In tali casi il personale delle imprese funebri è tenuto ad utilizzare adeguati mezzi di protezione individuale a norma del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81. ARTICOLO 8 Verifica e chiusura dei feretri. 1 - L addetto al trasporto è incaricato di pubblico servizio. 2- All atto della chiusura del feretro la verifica dell identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto, sono effettuati direttamente dall addetto al trasporto, il quale dichiara l avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale. 3 Copia del verbale deve accompagnare il feretro e deve essere consegnato a chi riceve il feretro per la sepoltura o la cremazione. ARTICOLO 9 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti 1 - La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè: a - per inumazione: - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.); - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm.2 e superiore a cm.3; - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all art.75 del DPR n.285; - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art.66, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate; b - per tumulazione: - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l una di legno 7

8 preferibilmente esterna, l altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all art.30 del DPR n.285; c - per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km. all estero o dall estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre; - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente nonché agli articoli 27, 28 e 29 del DPR n.285 se il trasporto è per o dall estero; d - per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 km.: - è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm.25 a norma dell art.30, punto 5 del DPR n.285; e - cremazione: 1 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso; 2 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km. dal Comune di decesso, 3 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altro Cimitero Comunale, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Responsabile del competente Servizio/Ufficio dell'u.l.s.s., o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm.0, Se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione Nella inumazione l impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell art.75 del DPR n Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l indicazione della ditta costruttrice E consentita l applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.- ARTICOLO 10 Fornitura gratuita dei feretri 1 - Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all art. 9 lettera a) e lettera e) sub.1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali non sia stato possibile accertare la famiglia di origine purché siano decedute nel Comune o siano in esso residenti al momento del decesso.- 8

9 2 - Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile dell Ufficio dei servizi socio-assistenziali, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.- ARTICOLO 11 Piastrina di riconoscimento 1 - Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.- 9

10 CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI ARTICOLO 12 Modalità del trasporto e percorso 1 - I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Responsabile dell Ufficio Tecnico Comunale Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all art. 27 TU. legge P.S., comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.- Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Responsabile dell Ufficio Servizio Necroscopico Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza.- In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare, ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre Il Responsabile del competente Servizio/Ufficio U.L.S.S. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente, se del caso, al Responsabile dell Ufficio Servizio Necroscopico e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.- ARTICOLO 13 Trasporti funebri 1 - Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all art.20 del DPR n ARTICOLO 14 Trasporti gratuiti e a pagamento 1 - Il trasporto dei cadaveri al cimitero può essere a carico del Comune solo per i non abbienti riconosciuti tali ai sensi dell'art. 10, II comma, del presente Regolamento.- ARTICOLO 15 Orario dei trasporti 1 - I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Responsabile dell Ufficio Servizio Necroscopico.- Con lo stesso provvedimento il Responsabile dell Ufficio Servizio Necroscopico disciplina le modalità integrative al presente Regolamento nonché i percorsi consentiti Il Responsabile dell Ufficio Servizio Necroscopico fisserà di norma l ora dei funerali secondo l ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell ora del decesso, in caso di pluralità di 10

11 richieste o, altrimenti, tenendo conto delle indicazioni dei familiari e compatibilmente con l ordinanza sindacale di cui al comma 1 ; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell ora fissata.- ARTICOLO 16 Norme generali per i trasporti 1 - In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art Spetta al Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell A.S.L. dettare le disposizioni per l effettuazione del trattamento antiputrefattivo di cui all art. 32 del D.P.R. n. 285/ Il trattamento antiputrefattivo, quando previsto ai sensi dell art. 20 della legge regionale n. 18/2010, è eseguito dall impresa che provvede al confezionamento del feretro. 4 - Il feretro è preso in consegna dall incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. Ogni trasporto di cadavere deve essere autorizzato dal responsabile di servizio del comune di decesso. - L incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.- 5- Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l altra al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave, per aereo, il feretro di cui all art. 20 deve restare in consegna al vettore Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo con il medesimo carro funebre.- ARTICOLO 17 Riti religiosi 1 - I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all art. 8 della Costituzione, intervenuti all accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario all ordinaria cerimonia religiosa.- ARTICOLO 18 Trasferimento di salme senza funerale 1 - Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo e all obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR.285/90, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall esterno In particolari circostanze, il Responsabile dell Ufficio di Stato Civile, sentito il Responsabile del competente Servizio/Ufficio U.L.S.S., può anche 11

12 autorizzare il trasporto all interno dell abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di Studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici ecc., sono eseguiti con l impiego del mezzo di cui al 1 comma.- ARTICOLO 19 Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività 1 - Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Responsabile del competente Servizio/Ufficio U.L.S.S. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all art.6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione E consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte Per le salme che risultano portatrici di radioattività il Responsabile del competente Servizio/Ufficio U.L.S.S. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti e alla destinazione.- ARTICOLO 2O Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione 1 - Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con decreto a seguito di domanda degli interessati La domanda deve essere corredata dall autorizzazione al seppellimento rilasciata dall Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l indicazione dei dati anagrafici del defunto Al decreto è successivamente allegato la certificazione del Responsabile del competente Servizio/Ufficio U.L.S.S. o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all art Dell autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi, (autorizzati secondo 12

13 quanto previsto dall art. 13) Per i morti di malattie infettive-diffusive l autorizzazione al trasporto è data dal Responsabile dell Ufficio di Stato Civile osservate le norme di cui all art.25/1 e 25/2 del DPR.285/ Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso, fatta salva l eventualità che le ceneri siano oggetto di autorizzazione alla dispersione o all affidamento dell urna cineraria.- ARTICOLO 21 Trasporti in luogo diverso dal cimitero 1 - Il trasporto di salme nell ambito del Comune ma in luogo diverso del cimitero è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.- ARTICOLO 22 Trasporti all estero o dall estero 1 - Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l Italia alla Convenzione Internazionale di Berlino , approvata con RD N.1379 o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all art. 27 del DPR.285/90; nel secondo caso si applicano le prescrizioni di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all art. 25 del Regolamento precitato.- 2- Le autorizzazioni di cui agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/1990, già di competenza degli organi periferici del Ministero degli Interni, sono rilasciate dal soggetto competente come imdividuato dalla normativa regionale (legge regionale Veneto n. 18/2010, art. 26). ARTICOLO 23 Trasporto di ceneri o resti 1 - Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile dell Ufficio di Polizia Mortuaria Se il trasporto è da o per Stato estero, l autorizzazione è rilasciata da soggetto competente come individuato dalla normativa regionale Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili, purché non siano ancora presenti parti molli. 4 - Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm.0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l indicazione del luogo e della data di rinvenimento Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art

14 ARTICOLO 24 Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio 1 - Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località opportune e individuate con provvedimento del Sindaco attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfezione L idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Responsabile del competente Servizio/Ufficio U.L.S.S., salva la competenza dell autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi.- 14

15 TITOLO II C I M I T E R I CAPO I CIMITERI ARTICOLO 25 Elenco cimiteri 1 - Ai sensi dell art. 337 del TU.delle leggi sanitarie RD n.1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri: - SAN PIETRO - VAGO - SAN BRICCIO. ARTICOLO 26 Disposizioni generali-vigilanza 1 - E vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt del DPR n L ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, l Ufficio Servizio Necroscopico provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi dell art. 113 del D.Lgs. 267/ Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono di competenza del Comune Competono al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione, e le funzioni di cui agli artt. 52, 53, 81 del DPR n Il Responsabile del competente Servizio/Ufficio U.L.S.S. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.- ARTICOLO 27 Reparti speciali nel cimitero 1. - In via eccezionale, reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità. 15

16 ARTICOLO 28 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali 1 - Nel Cimitero devono essere ricevute, quando non venga richiesta altra destinazione: a) le salme delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza; b) le salme delle persone morte fuori del territorio del Comune che abbiano avuto almeno una volta la residenza nel Comune o che abbiano avuto appartenenza ad una delle Parrocchie del Comune; c) le salme delle persone nate nel Comune o nate nel territorio delle Parrocchie del Comune; d) le salme delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto ad una sepoltura privata di famiglia nel cimitero stesso; e) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all art. 7 del D.P.R. 285/90 delle persone di cui alle precedenti lettere a) b) c) d); f) i resti mortali e le ceneri delle persone sopraelencate; g) gli ascendenti e i discendenti, i collaterali e di 2 grado, il coniuge o il convivente more-uxorio, che sia o sia stato tale per almeno 5 anni, delle persone di cui alle lettere b) e c) del presente comma, anche se non sono nate o non sono mai state residenti nel Comune o nelle Parrocchie del Comune. In tal caso sarà corrisposta l'apposita tariffa di cui all allegato B.- h) i cadaveri, resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già residenti nel Comune, che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socioassistenziali situate fuori Comune; Al di fuori dei casi sopra elencati, Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può eccezionalmente autorizzare la sepoltura di una salma su richiesta motivata di un parente del defunto. In tal caso sarà corrisposta l apposita tariffa di cui all allegato B. 2 - Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell art.27, salvo che non avessero manifestato l intenzione di essere sepolte nel cimitero.- In difetto di tale manifestazione possono provvedere i discendenti.- 16

17 CAPO II CARATTERISTICHE DEI CIMITERI COMUNALI ARTICOLO 29 Disposizioni Generali 1 - Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali. 2 - Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l ordine d impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il DPR n ARTICOLO 30 Piano di ampliamento cimiteriale 1 - Nella elaborazione del piano di ampliamento cimiteriale il Responsabile dell Ufficio Tecnico dovrà tener conto del fabbisogno di sepolture per il numero corrispondente ad almeno tre turni di di rotazione per le inumazioni e a due turni di rotazione per le tumulazioni. Il piano è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi A.S.L. e nell elaborazione del piano di applica l art. 139 del D.Lgs. 267/2000 è si dovrà tener conto: a - dell andamento medio della mortalità nell area di propria competenza territoriale, sulla base dei dati statistici dell ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti; b - della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni; c - della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre; d - delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati; e - dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni; 2 - Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a: a - campi di inumazione comune; b - tumulazioni individuali (loculi); c - manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia); d - cellette ossario /urne cinerarie; e - ossario comune; f - cinerario comune. g- area appositamente destinata alla dispersione delle ceneri. 3 - La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all art.54 del DPR n

18 4 - Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti. Fino all individuazione e delimitazione di cui ai commi 2 e 3, il cinerario comune viene individuato nell ossario comune.- 18

19 CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE ARTICOLO 31 Inumazione 1. - Il campo per le inumazioni è diviso in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità, fermo restando la stretta osservanza del periodo minimo di inumazione.- 2 E prevista la possibilità di inumare uno o più resti o urne cinerarie, contemporaneamente all inumazione di salma di parenti entro il II^ grado in linea retta o collaterale, senza la corresponsione di alcun diritto aggiuntivo. 3. E prevista la possibilità di inumare anche successivamente all inumazione di salma uno o più resti o urne cinerarie nella stessa fossa di parenti entro il II^ grado in linea retta o collaterale, con la corresponsione di apposito diritto di cui all allegato B. In occasione dell esumazione di salma dovranno anche essere ri collocati ad altra destinazione definitiva i predetti resti e/o ceneri. ARTICOLO 32 Cippo 1 - Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3 comma, da un cippo fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai 2/3 della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 150 dal piano di campagna. 4 - L installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello Stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt.63 e 99 del DPR n ARTICOLO 33 Tumulazione 1 - Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di 19

20 concessione secondo le modalità di cui al titolo III^ del presente regolamento A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: - lunghezza m.2,25, altezza m.0,70, larghezza m.0,75.- A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all art.76 commi 8 e 9 del DPR n Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del DPR n E consentita la collocazione di una cassetta di resti ossei o di urna cineraria in un unico tumulo, dietro corresponsione dell apposita tariffa di cui all allegato B, se effettuata contemporaneamente alla tumulazione di salma. 6 - La concessione di loculi da intestare a viventi è accordata solo a chi avendo compiuto i 65 anni non abbia coniuge o parenti entro il 2 grado.- Tale requisito è da comprovare a mezzo dello stato di famiglia originario del richiedente e di quello dei genitori, nonché degli eventuali certificati di morte dei parenti entro il III grado del richiedente stesso ove tale circostanza non risultasse dai predetti stati di famiglia.- Tale forma di concessione è soggetta ad un sovrapprezzo pari al 25% del prezzo di concessione vigente per coloro i quali non abbiano raggiunto gli 80 anni di età mentre il sovrapprezzo è stabilito al 15% per coloro i quali abbiano già raggiunto gli 80 anni di età- 7 - E comunque consentita l assegnazione di loculi da intestare a viventi qualora abbiano compiuto i 65 anni di età. Tale forma di concessione é soggetta al pagamento di un sovrapprezzo pari al 30% della tariffa in vigore al momento dell acquisto per persone che non abbiano raggiunto gli 80 anni di età mentre è previsto il sovrapprezzo pari al 15% per le persone che abbiano già compiuto gli 80 anni di età. E inoltre consentito l acquisto da parte di cittadino vivente di età inferiore ai 65 anni di loculo attiguo a coniuge, genitore o figlio già deceduto con pagamento di un sovrapprezzo pari al 40% della tariffa in vigore al momento dell acquisto. 8 - Se la disponibilità dei loculi lo consente, viene garantito a coloro che ne facciano richiesta, l avvicinamento delle proprie spoglie con quello del coniuge o di un ascendente o discendente defunti in loculi attigui o sovrastanti, mediante il versamento dell importo previsto per una nuova concessione. In tal caso il loculo precedentemente occupato si intende rinunciato e non si dà luogo a restituzione di somme per il periodo di concessione non goduto L assegnazione dei loculi avviene in ordine di numero progressivo per fila orizzontale partendo dal lato sinistro verso quello destro per i loculi di nuova costruzione all atto della richiesta di assegnazione dei loculi stessi ad eccezione di quelli rimasti liberi a seguito di rinuncia che potranno essere assegnati a richiesta. In caso di traslazione di salma proveniente da altra sepoltura, viene assegnato il primo loculo disponibile al momento della domanda E possibile la tumulazione fino a n. 3 resti o urne cinerarie in loculo già assegnato, anche se già occupati da salma dietro corresponsione di apposito diritto di co-tumulo per ogni resto o urna cineraria di cui all allegato B, purché si tratti di parente in linea retta fino al II grado e linea collaterale fino al II grado del destinatario del contratto di concessione del loculo stesso. In tal caso 20

21 l eventuale rimozione e ri posizione della lapide è a carico del richiedente E prevista la possibilità, se lo spazio lo consente, di tumulare contemporaneamente due resti in unico ossarietto, previa la corresponsione di tariffa per acquisto di ossarietto con un sovrapprezzo pari al 50% della tariffa in vigore all atto dell acquisto e il pagamento di unico diritto di tumulazione di cui all allegato B E inoltre prevista la possibilità di tumulare contemporaneamente fino a n. 4 resti in loculo, senza poter in futuro tumulare alcuna salma, previo pagamento di diritto di tumulazione di salma di cui all allegato B Le salme tumulate di cui al successivo articolo 34 acquisiscono diritto di precedenza nell assegnazione di concessione definitiva. ARTICOLO 34 Deposito provvisorio 1 - Costituisce deposito provvisorio la tumulazione precaria in tombe comunali o private a causa di assoluta indisponibilità di loculi, celle ossario o tombe. La tumulazione in tomba privata deve essere preventivamente autorizzata dal concessonario ed in assenza dagli eredi Quando si rendono disponibili le concessioni di cui al comma 1, é fatto obbligo procedere ad immediata traslazione in sepoltura definitiva coma dal precedente articolo 33. In questo caso la concessione avrà decorrenza dalla data della tumulazione definitiva Trascorsi 90 giorni dall ordinanza del Responsabile del servizio di Concessioni Cimiteriali a procedere alla traslazione nella nuova concessione, senza che si sia provveduto, la salma verrà inumata in campo Comune a spese dell Ente. 4 - Per la traslazione della salma nella sepoltura definitiva nessun diritto è dovuto al Comune.- 21

22 CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ARTICOLO 35 Esumazioni ordinarie 1 - Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall art.82 del DPR.285/90 e cioè di dieci anni.- Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell anno. 3 - Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile dell Ufficio Servizi Cimieriali con propria ordinanza E compito dell incaricato a svolgere le operazioni di esumazione stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.- 5 Nel caso di non completa mineralizzazione della salma, il resto mortale potrà permanere nella stessa fossa di originaria inumazione (Circolare Ministero della Sanità ARTICOLO 36 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie 1 - E compito del Responsabile dell ufficio Servizi Cimiteriali autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici Annualmente l Ufficio predetto curerà la stesura di elenchi o tabulati, distinti per cimitero, con l indicazione delle salme per le quali è attivabile l esumazione ordinaria.- ARTICOLO 37 Esumazione straordinaria 1 - L esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento della Autorità Giudiziaria, su ordinanza del Responsabile dell Ufficio Servizi Cimiteriali in caso di ampliamento o sistemazione del cimitero o a richiesta dei familiari e dietro l autorizzazione del Responsabile dell Ufficio Servizi Cimiteriali, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall art.84 del DPR n Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Responsabile del competente 22

23 Servizio/Ufficio U.L.S.S. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute Le esumazioni straordinarie per ordine dell Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Responsabile del competente Servizio/Ufficio U.L.S.S. o di personale tecnico da lui delegato.- ARTICOLO 38 Estumulazioni 1 - Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie Le estumulazioni ordinarie sono quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato, o dopo che siano trascorsi almeno 30 anni dalla tumulazione nel caso di concessioni rilasciate per periodi superiori Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi: - a richiesta dei familiari interessati, prima del termine di scadenza della concessione a tempo determinato, o prima che siano trascorsi 30 anni dalla tumulazione nel caso di concessioni rilasciate per periodi superiori; - su ordine dell Autorità Giudiziaria Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile dell Ufficio di Concessioni cimiteriali cura la stesura dello scadenziere delle concessioni temporanee dell anno successivo.- Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà esposto presso i cimiteri. 5 - I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall art. 39 che segue, sono raccoglibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto.- Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione dei resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione esso è avviato per l inumazione in campo indecomposto per anni 5 previa apertura della cassa di zinco Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del servizio di concessioni cimiteriali con propria ordinanza La traslazione di un feretro dal deposito provvisorio o dalla sepoltura precaria alla sepoltura definitiva all'interno dello stesso Cimitero, non è considerata estumulazione Le sepolture lasciate libere a seguito di esumazioni ed estumulazioni si intendono rinunciate e rimangono acquisite al Comune senza indennizzo per il concessionario E consentita l estumulazione straordinaria di feretri per inumazione in campo comune dello stesso cimitero, previa apertura sullo stesso di opportuni fori al fine di consentire il processo di mineralizzazione del cadavere.- ARTICOLO 39 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento 1 - Le esumazioni e le estumulazioni, siano esse ordinarie o straordinarie, sono sottoposte al pagamento della tariffa prevista. 2 - Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la successiva tumulazione è subordinata al 23

24 pagamento della somma indicata in tariffa di cui all allegato B. 3 - Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa.- Per quelle richieste dall Autorità Giudiziaria si applica l art.106 DEL RD N.2704, e successive modificazioni trasmettendo al cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.- ARTICOLO 40 Raccolta delle ossa 1 - Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura a concessione. ARTICOLO 41 Oggetti da recuperare 1 - Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possono rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile dell Ufficio Servizio Necroscopico al momento della richiesta dell operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e rimangono a disposizione degli stessi per 12 mesi.- ARTICOLO 42 Disponibilità dei materiali 1 - I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o della scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri documentalmente di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l esumazione o la scadenza delle concessioni passano in proprietà del Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri, o altrimenti, alienarli con il metodo dell asta pubblica.- Le tombe possono essere nuovamente concesse Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta concessi alla famiglia Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all interno del cimitero o. all esterno, in altro luogo idoneo.- 24

25 CAPO V CREMAZIONE ARTICOLO 43 Crematorio 1 - Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell impianto funzionante più vicino.- ARTICOLO 43-BIS Registro della cremazione 1. E istituito il registro comunale per la cremazione, che sarà tenuto dall Ufficio Servizi Demografici su modello approvato dall ufficio medesimo. 2. Nel registro verrà annotata la manifestazione di volontà alla cremazione espressa per iscritto dai cittadini residenti nel Comune. La semplice registrazione non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione. La manifestazione di volontà alla cremazione potrà recare, contestualmente, la volontà alla dispersione o all affidamento dell urna cineraria. 3. I cittadini che utilizzeranno a questo scopo il testamento olografo (art. 602 C.C.) potranno lasciarlo in consegna all Ufficio preposto alla tenuta del registro, che lo conserverà in luogo protetto. A tale scopo verrà approvato apposito modello come previsto dall art. 48 c. 3 dal Responsabile del Servizio Demografico. Insieme al testamento olografo il cittadino dovrà lasciare anche le istruzioni utili alla sua pubblicazione, in caso di decesso, a norma dell art. 620 C.C.. In ogni caso i costi per la pubblicazione non potranno ricadere sul Comune. L ufficio preposto dovrà anche avvisare per iscritto il cittadino che, in caso di suo trasferimento di residenza in altro Comune del Veneto, lo stesso è tenuto a rinnovare l iscrizione nel registro del nuovo Comune di residenza. Qualora sia stato depositato il testamento olografo, la trasmissione dello stesso dal Comune di ultima residenza al Comune di nuova residenza, in Regione Veneto, può avvenire d ufficio qualora non provveda l interessato. 4. Il cittadino dovrà essere informato che la norma vale solo in Regione Veneto. ARTICOLO 44 Modalità per il rilascio dell autorizzazione alla cremazione 1. L autorizzazione alla cremazione di cui all art. 3 della Legge n. 130/2001 e dell art. 46 della Legge regionale Veneto n. 18/2010, è rilasciata dall Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in 25

26 particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti: a) Estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione, dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell associazione; b) In mancanza di disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza mediante processo verbale. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti; c) Certificato, in carta libera, del Medico curante o del Medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato; d) In caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato; e) Eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all affidamento familiare dell urna cineraria 2. Compete a questo Comune autorizzare la cremazione delle persone decedute in questo Comune e qui sepolte. ARTICOLO 44- BIS Cremazione dei resti mortali. Irreperibilità della famiglia 1. L irreperibilità della famiglia, ai fini dell applicazione dell art. 41, comma 2, della legge regionale Veneto n. 18/2010, è determinata dal responsabile del servizio competente, che dovrà prioritariamente interpellare il soggetto di cui all art. 57 del presente regolamento. In difetto, il medesimo responsabile dovrà disporre ricerche anagrafiche presso i soggetti conosciuti, affidando agli stessi l onere di informare eventuali altri soggetti aventi titolo, non conosciuti dal Comune. ARTICOLO 45 Urne cinerarie 1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L urna deve essere di materiale resistente, idoneo al tipo prescelto di conservazione, inumazione o dispersione. 26

COMUNE DI FOLLO REGOLAMENTO RELATIVO ALLE CREMAZIONI

COMUNE DI FOLLO REGOLAMENTO RELATIVO ALLE CREMAZIONI COMUNE DI FOLLO Provincia di La Spezia REGOLAMENTO RELATIVO ALLE CREMAZIONI Regolamento relativo alle cremazioni, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti.

Dettagli

COMUNE DI ABRIOLA REGOLAMENTO COMUNALE CIMITERIALE ABRIOLA WHKP PROVINCIA DI POTENZA TEL 0971/ FAX 0971/ C.A.P

COMUNE DI ABRIOLA REGOLAMENTO COMUNALE CIMITERIALE ABRIOLA WHKP PROVINCIA DI POTENZA TEL 0971/ FAX 0971/ C.A.P COMUNE DI ABRIOLA PROVINCIA DI POTENZA TEL 0971/923230 FAX 0971/923001 C.A.P. 85010 REGOLAMENTO COMUNALE ABRIOLA WHKP CIMITERIALE INDICE TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Dettagli

COMUNE DI MESTRINO Provincia di Padova REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

COMUNE DI MESTRINO Provincia di Padova REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA COMUNE DI MESTRINO Provincia di Padova REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA Approvato con deliberazione di C.C. n. 3 del 17.05.2012 TITOLO I Capo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto 1. Il presente

Dettagli

REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA

REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA COMUNE DI PALAU PROVINCIA DI SASSARI (Zona Omogenea Olbia-Tempio) REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 38 del 08.03.2018 I N D I C E TITOLO I - DISPOSIZIONI

Dettagli

COMUNE DI GALGAGNANO Provincia di Lodi. Regolamento Polizia Mortuaria

COMUNE DI GALGAGNANO Provincia di Lodi. Regolamento Polizia Mortuaria COMUNE DI GALGAGNANO Provincia di Lodi Regolamento Polizia Mortuaria Approvato con deliberazione consiliare n. 33 del 05.12.2018 I N D I C E TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Capo I - Disposizioni generali

Dettagli

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI PROVINCIA DI PADOVA REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 5.9.2011 PARERE DELL A. U.L.S.S. N. 15 ALTA PADOVANA RILASCIATO

Dettagli

COMUNE DI FRASSINETTO REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO ALL AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI

COMUNE DI FRASSINETTO REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO ALL AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI Regione Piemonte COMUNE DI FRASSINETTO Provincia di Torino REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO ALL AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI Approvato con Deliberazione

Dettagli

COMUNE DI PALU (Provincia di Verona)

COMUNE DI PALU (Provincia di Verona) COMUNE DI PALU (Provincia di Verona) **** REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 61 del 21/12/2015

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI. Approvato con deliberazione consiliare n. 57 del 22/12/2006.

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI. Approvato con deliberazione consiliare n. 57 del 22/12/2006. COMUNE DI CORTENUOVA Sede: Piazza Aldo Moro N. 2 - C.A.P. 24050 Tel. 0363 99 24 44 - Fax 0363 90 90 64 - Web: www.comune.cortenuova.bg.it = E-mail: Segreteria@comune.cortenuova.bg.it - Cod. fisc. e part.

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA COMUNE DI CERRETO CASTELLO PROVINCIA DI BIELLA REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA 94181 R1 I N D I C E TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Oggetto Art. 2 - Competenze Art. 3 - Responsabilità

Dettagli

REGOLAMENTO CIMITERIALE

REGOLAMENTO CIMITERIALE REGOLAMENTO CIMITERIALE TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 : - Oggetto Art. 2 -Competenze Art. 3 -Responsabilità Art. 4 -Servizi gratuiti e a pagamento Art. 5 -Atti a

Dettagli

COMUNE DI VOBARNO Provincia di Brescia

COMUNE DI VOBARNO Provincia di Brescia COMUNE DI VOBARNO Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CREMAZIONE (Approvato dal Consiglio Comunale di Vobarno con deliberazione n. 35/2005) Modificato con Deliberazione di Consiglio

Dettagli

Art. 1 Finalità. Art. 2 Concessione dei loculi individuali, rinnovo e decadenza

Art. 1 Finalità. Art. 2 Concessione dei loculi individuali, rinnovo e decadenza 1 PROGETTO DI LEGGE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA DEL 15 MARZO 1910 Art. 1 Finalità 1. Al fine di assicurare la sepoltura nei cimiteri della Repubblica, nella forma della tumulazione,

Dettagli

REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA

REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA COMUNE DI BASSANO BRESCIANO PROVINCIA DI BRESCIA REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA Allegato alla delib. CC n 18 del 26/09/2013 1 I N D I C E TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Capo I - Disposizioni generali

Dettagli

C O M U N E D I C A C C A M O

C O M U N E D I C A C C A M O C O M U N E D I C A C C A M O CON EMENDAMENTI, COME APPROVATO CON DELIBERA DI C.C N. 43 DEL 02/09/2009 I N D I C E TITOLO I CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Oggetto Art. 2 - Competenze Art. 3 - Responsabilità

Dettagli

REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA

REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA COMUNE DI BRUGINE Provincia di Padova REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA T.U.L.S. 27.07.1934, N. 1265 D.P.R. 10.09.1990, N. 285 Legge 30.03.2001, n. 130 Legge Regionale 04.03.2010, n.18 Approvato con Deliberazione

Dettagli

Legge n. 130 del 30 Marzo "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri"

Legge n. 130 del 30 Marzo Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri Legge n. 130 del 30 Marzo 2001 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001 Art. 1. (Oggetto) 1. La presente legge disciplina

Dettagli

COMUNE DI MONTEPULCIANO PROVINCIA DI SIENA

COMUNE DI MONTEPULCIANO PROVINCIA DI SIENA COMUNE DI MONTEPULCIANO PROVINCIA DI SIENA Regolamento relativo alla cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri dei defunti. (emanato ai sensi della Legge n. 130 del 30/3/2001 e

Dettagli

REGIONE LOMBARDIA COMUNE DI RIVAROLO DEL RE ED UNITI

REGIONE LOMBARDIA COMUNE DI RIVAROLO DEL RE ED UNITI REGIONE LOMBARDIA COMUNE DI RIVAROLO DEL RE ED UNITI REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 in data 28/08/2006

Dettagli

Comune di San Giorgio di Mantova Piazz a de l l a Re pubblic a, 8. Tel Fax REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Comune di San Giorgio di Mantova Piazz a de l l a Re pubblic a, 8. Tel Fax REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA Comune di San Giorgio di Mantova Piazz a de l l a Re pubblic a, 8. Tel 0376 27 312 8 Fax 037 6 37 41 98 p.e.c. comune.sangiorgiodimantova@ pe c.regione.lombardia.it C.F. 800 046 10 202 REGOLAMENTO DI POLIZIA

Dettagli

COMUNE DI MONTE MARENZO REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA

COMUNE DI MONTE MARENZO REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA COMUNE DI MONTE MARENZO REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 40 DEL 10.12.2003 TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto Il presente regolamento,

Dettagli

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio

Dettagli

COMUNE DI SESTRI LEVANTE Provincia di Genova. (Approvato con atto C.C. n. 77 del ) REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CREMAZIONE

COMUNE DI SESTRI LEVANTE Provincia di Genova. (Approvato con atto C.C. n. 77 del ) REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CREMAZIONE COMUNE DI SESTRI LEVANTE Provincia di Genova (Approvato con atto C.C. n. 77 del 29.9.2005) REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CREMAZIONE Art. 1 Autorizzazione alla cremazione 1. La cremazione di cadavere

Dettagli

Comune di Gioia del Colle. Provincia di Bari REGOLAMENTO DI POLIZIA CIMITERIALE

Comune di Gioia del Colle. Provincia di Bari REGOLAMENTO DI POLIZIA CIMITERIALE Comune di Gioia del Colle Provincia di Bari REGOLAMENTO DI POLIZIA CIMITERIALE Approvato con delibera Commissario Straordinario n. 31 del 21/3/2012 Modificato con deliberazione C.C. n. 26 del 27/9/2012

Dettagli

COMUNE DI MONTEPULCIANO. Regolamento relativo alla cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri dei defunti.

COMUNE DI MONTEPULCIANO. Regolamento relativo alla cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri dei defunti. COMUNE DI MONTEPULCIANO PROVINCIA DI SIENA Regolamento relativo alla cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri dei defunti. (emanato ai sensi della Legge n. 130 del 30.3.2001 e

Dettagli

4 Esumazione ordinaria e straordinaria (entrambe effettuabili a richiesta)

4 Esumazione ordinaria e straordinaria (entrambe effettuabili a richiesta) 1 Concessione loculo. 2.000,00 2 Concessione celletta ossario. 400,00 3 Seppellimento in terra di una salma (inumazione) o di un'urna cineraria Con l'approvazione del nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria

Dettagli

COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA Città metropolitana di Roma

COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA Città metropolitana di Roma COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA Città metropolitana di Roma REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI POLIZIA MORTUARIA Approvato con Delibera di C.C. n. 38 del 06/07/2017 1 SOMMARIO TITOLO I

Dettagli

REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA

REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA COMUNE DI...CAMAIRAGO... PROVINCIA DI...LODI... REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA...APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 24.2.2011 MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 31.3.2017..................

Dettagli

COMUNE DI GAVARDO REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA COMUNALE

COMUNE DI GAVARDO REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA COMUNALE COMUNE DI GAVARDO PROVINCIA DI BRESCIA Tel. 0365/377411 Cod.fisc.00647290170 Telefax 0365/377417 Part.IVA 00574320982 REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA COMUNALE Approvato con deliberazione del Consiglio

Dettagli

COMUNE DI COLOGNA VENETA Provincia di Verona REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI LOCULI O COLOMBARI E DI CELLE OSSARIO NEI CIMITERI COMUNALI

COMUNE DI COLOGNA VENETA Provincia di Verona REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI LOCULI O COLOMBARI E DI CELLE OSSARIO NEI CIMITERI COMUNALI COMUNE DI COLOGNA VENETA Provincia di Verona REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI LOCULI O COLOMBARI E DI CELLE OSSARIO NEI CIMITERI COMUNALI Approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 26.05.2008 1

Dettagli

Comune di Castel Focognano (Provincia di Arezzo)

Comune di Castel Focognano (Provincia di Arezzo) Comune di Castel Focognano (Provincia di Arezzo) REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA Approvato con deliberazione n. 28 del 4 maggio 2000 del Consiglio Comunale Modificato con deliberazione n. 11 dell'11 marzo

Dettagli

Comune di Serravalle Scrivia

Comune di Serravalle Scrivia Comune di Serravalle Scrivia Provincia di Alessandria Via Berthoud 49 - tel. 0143609431 - fax 0143609499 - cap 15069 www.comune.serravalle-scrivia.al.it REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E DEL

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE SULL AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI

REGOLAMENTO COMUNALE SULL AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI REGOLAMENTO COMUNALE SULL AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 8/02/2016 In vigore dal 24/02/2016 INDICE

Dettagli

C O M U N E D I S A L T A R A PROVINCIA DI PESARO E URBINO REGOLAMENTO PER I SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI

C O M U N E D I S A L T A R A PROVINCIA DI PESARO E URBINO REGOLAMENTO PER I SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI C O M U N E D I S A L T A R A PROVINCIA DI PESARO E URBINO REGOLAMENTO PER I SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI Approvato con delibera C.C. n. 56 del.29.09.2011 I N D I C E TITOLO I CAPO I Art. 1 Art. 2 Art.

Dettagli

DISCIPLINA CONCESSIONI IN USO CIMITERIALE PRESSO IL COMUNE DI GENZANO DI ROMA

DISCIPLINA CONCESSIONI IN USO CIMITERIALE PRESSO IL COMUNE DI GENZANO DI ROMA DISCIPLINA CONCESSIONI IN USO CIMITERIALE PRESSO IL COMUNE DI GENZANO DI ROMA Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.35 del 06/06/2014 e modificato con atto del Consiglio Comunale n. 30 del 30/07/2015.

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA Allegato alla deliberazione consiliare n. 43 del 07/10/2015 REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA Adottato con Delibera Consiglio Comunale n. del - 1 - PREMESSA Ai fini dell applicazione del presente

Dettagli

COMUNE DI VALPRATO SOANA

COMUNE DI VALPRATO SOANA COMUNE DI VALPRATO SOANA Città Metropolitana di Torino Via Roma n. 9 - Cap. 10080 Tel: 0124/812908 Fax: 0124/812960 e.mail: comune.valprato@libero.it Allegato alla Deliberazione di C.C. n. 24 del 03.11.2018

Dettagli

COMUNE DI ROMANO CANAVESE

COMUNE DI ROMANO CANAVESE COMUNE DI ROMANO CANAVESE REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI FUNEBRI (Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 21.04.2010) 1 SOMMARIO ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6

Dettagli

C O M U N E D I A I R A S C A

C O M U N E D I A I R A S C A C O M U N E D I A I R A S C A P r o v i n c i a d i T o r i n o R E G O L A M E N T O D I P O L I Z I A M O R T U A R I A Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 5/10/2017 INDICE INDICE

Dettagli

REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA. Studio Tecnico geomm. BORIANI & SIVIERO

REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA. Studio Tecnico geomm. BORIANI & SIVIERO COMUNE DI MARUDO Provincia di Lodi REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. DEL Studio Tecnico geomm. BORIANI & SIVIERO --- INDICE

Dettagli

REGOLAMENTO DI POLIZIA CIMITERIALE

REGOLAMENTO DI POLIZIA CIMITERIALE Comune di Gioia del Colle Provincia di Bari REGOLAMENTO DI POLIZIA CIMITERIALE Approvato con delibera Commissario Straordinario n. 31 del 21/3/2012 Modificato con deliberazione C.C. n. 26 del 27/9/2012

Dettagli

COMUNE DI QUATTRO CASTELLA Provincia di Reggio Emilia

COMUNE DI QUATTRO CASTELLA Provincia di Reggio Emilia COMUNE DI QUATTRO CASTELLA Provincia di Reggio Emilia REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIARE N. 9 DEL 01/02/2000 DICHIARATA I. E. IN VIGORE DAL 01/02/2000 MODIFICATO

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA (D.P.R. n 285 del 10 Settembre 1990) Approvato con delibera di Consiglio Comunale n 23 del 30 Maggio 2000 Modificato con delibera di Consiglio Comunale n 14 del

Dettagli

COMUNE DI BARONE CANAVESE REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

COMUNE DI BARONE CANAVESE REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE COMUNE DI BARONE CANAVESE CITTA' METROPOLITANA DI TORINO REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 16.2.2004 (Testo coordinato

Dettagli

COMUNE DI VIANO Provincia di Reggio Emilia REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

COMUNE DI VIANO Provincia di Reggio Emilia REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA COMUNE DI VIANO Provincia di Reggio Emilia REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA Approvato con deliberazione di C.C. n 21 del 28/06/2006 Affisso all albo pretorio dal 08/07/2006 al 07/08/2006. 1 TITOLO

Dettagli

COMUNE DI MORBELLO Provincia di Alessandria Via Roma 1 Tel. 0144/ Fax 0144/

COMUNE DI MORBELLO Provincia di Alessandria Via Roma 1 Tel. 0144/ Fax 0144/ COMUNE DI MORBELLO Provincia di Alessandria Via Roma 1 Tel. 0144/768146 Fax 0144/768277 e-mail: comunemorbello@libero.it REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI Approvato

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI C O M U N E D I S I D E R N O ( P r o v i n c i a d i R e g g i o C a l a b r i a ) REGOLAMENTO COMUNALE SULLA CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI approvato con delibera Commissario Straordinario n

Dettagli

CITTÀ DI ALBA PROVINCIA DI CUNEO. UFFICIO DELLO STATO CIVILE tel fax stato

CITTÀ DI ALBA PROVINCIA DI CUNEO. UFFICIO DELLO STATO CIVILE tel fax stato CITTÀ DI ALBA PROVINCIA DI CUNEO UFFICIO DELLO STATO CIVILE tel. 0173 29 22 15 fax 0173 29 23 03 e-mail stato civile@comune.alba.cn.it REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI FUNEBRI CAPO I

Dettagli

Regolamento di Polizia mortuaria del Comune di Sutri (D.P.R. 285/1990) Approvato con del. C.C. n.

Regolamento di Polizia mortuaria del Comune di Sutri (D.P.R. 285/1990) Approvato con del. C.C. n. Regolamento di Polizia mortuaria del Comune di Sutri (D.P.R. 285/1990) Approvato con del. C.C. n. del I N D I C E TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Oggetto Art. 2 - Competenze Art. 3 - Responsabilità

Dettagli

COMUNE DI CASTELLO TESINO Provincia di Trento Via Dante, CASTELLO TESINO (TN) Codice fiscale e partita I.V.A

COMUNE DI CASTELLO TESINO Provincia di Trento Via Dante, CASTELLO TESINO (TN) Codice fiscale e partita I.V.A COMUNE DI CASTELLO TESINO Provincia di Trento Via Dante, 12 38053 CASTELLO TESINO (TN) Codice fiscale e partita I.V.A. 00247030224 REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA Approvato con deliberazione

Dettagli

COMUNE DI BISTAGNO PROVINCIA DI ALESSANDRIA. Via Saracco n BISTAGNO. Tel. 0144/79106-Fax 0144/ P.IVA REGOLAMENTO

COMUNE DI BISTAGNO PROVINCIA DI ALESSANDRIA. Via Saracco n BISTAGNO. Tel. 0144/79106-Fax 0144/ P.IVA REGOLAMENTO COMUNE DI BISTAGNO PROVINCIA DI ALESSANDRIA Via Saracco n. 31-15012 BISTAGNO. Tel. 0144/79106-Fax 0144/79675 - P.IVA 00469220065 REGOLAMENTO di Polizia Mortuaria e dei Servizi Cimiteriali approvato con

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA Comune di Casalino PROVINCIA DI NOVARA 28060 Casalino via San Pietro n.3 - Tel. 0321 870112 Fax n.0321 870247- P.Iva 00467290037 REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA ANNO 2012 INDICE Titolo I - DISPOSIZIONI

Dettagli

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO Provincia di Cosenza. Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO Provincia di Cosenza. Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del COMUNE DI FAGNANO CASTELLO Provincia di Cosenza Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 24.04.2013 REGOLAMENTO SERVIZI CIMITERIALI TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I - DISPOSIZIONI

Dettagli

COMUNE DI COSIO VALTELLINO REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA

COMUNE DI COSIO VALTELLINO REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA Allegato alla Delib. C.C. n. 06 del 15/02/2010 COMUNE DI COSIO VALTELLINO REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA Aggiornato con: - D.P.R. 15 luglio 2003, n.

Dettagli

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA C O M U N E D I C A S N I G O Provincia di Bergamo REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA (approvato con atto C.C. n. 36 del 29/07/2009) (AGGIORNATO AL 13/04/2011) arch. Gianfranco Coppetti arch. Giambattista

Dettagli

C O M U N E D I C A P O L O N A (Provincia di Arezzo)

C O M U N E D I C A P O L O N A (Provincia di Arezzo) C O M U N E D I C A P O L O N A (Provincia di Arezzo) ------------- REGOLAMENTO RELATIVO ALLA CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI. (Approvato con

Dettagli

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI. Art. 1 Oggetto

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI. Art. 1 Oggetto TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio

Dettagli

Regolamento per la gestione del servizio di Polizia Mortuaria

Regolamento per la gestione del servizio di Polizia Mortuaria COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO Provincia di Milano Regolamento per la gestione del servizio di Polizia Mortuaria Adottato con DCC n. 48 in data 19.12.2005 Modificato con DCC n. 31 in data 27.09.2006

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE DEL CIMITERO E DI POLIZIA MORTUARIA

REGOLAMENTO COMUNALE DEL CIMITERO E DI POLIZIA MORTUARIA COMUNE DI PALMI Provincia di Reggio Calabria REGOLAMENTO COMUNALE DEL CIMITERO E DI POLIZIA MORTUARIA (approvato con Del. C.C. n. 78 del 18/11/2004 e modificato con Del. C.C. n. 36 del 22.06.2009 e n.

Dettagli

RELAZIONE PER LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI DI POLIZIA MORTUARIA E DEI CIMITERI

RELAZIONE PER LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI DI POLIZIA MORTUARIA E DEI CIMITERI RELAZIONE PER LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI DI POLIZIA MORTUARIA E DEI CIMITERI Sesto Fiorentino, 13.12.2017 L attuale Regolamento Comunale per i Servizi di Polizia Mortuaria e dei

Dettagli

TARIFFE PER LA CREMAZIONE

TARIFFE PER LA CREMAZIONE TARIFFE PER LA CREMAZIONE Riferimenti normativi Delibera di Giunta Comunale n. 121 del 11/6/2015 avente ad oggetto DETERMINAZIONE TARIFFE DEI SERVIZI COMUNALI E DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER L

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE

REGOLAMENTO COMUNALE Provincia di Cuneo Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 11/02/2009 REGOLAMENTO COMUNALE PER I TRASPORTI FUNEBRI SOMMARIO Art. DESCRIZIONE Art. DESCRIZIONE 1 2 3 4 5 6 7 CAPO I -

Dettagli

C O M U N E D I A I R A S C A

C O M U N E D I A I R A S C A C O M U N E D I A I R A S C A P r o v i n c i a d i T o r i n o R E G O L A M E N T O D I P O L I Z I A M O R T U A R I A Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 20/11/2003 Modificato

Dettagli

Notizie di carattere generale

Notizie di carattere generale Comune di Sinnai Variante al Piano Regolatore Cimiteriale Relazione Tecnico - Sanitaria Notizie di carattere generale Il presente Piano Regolatore Cimiteriale (P.R.C.) del Comune di Sinnai, si applica

Dettagli

REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA

REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA REGIONE LOMBARDIA COMUNE DI BATTUDA REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.38 in data 20/12/2005 95031 R1

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA COMUNE PONTE DI PIAVE Provincia di Treviso REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 in data 19.11.2012 Pubblicato

Dettagli

COMUNE DI GANDINO PROVINCIA DI BERGAMO

COMUNE DI GANDINO PROVINCIA DI BERGAMO COMUNE DI GANDINO PROVINCIA DI BERGAMO REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA Approvato con delibera del C.C. n. 67 del 27.11.2007 Modificato con delibera del C.C. n. 46 del 29.09.2014 in vigore dal

Dettagli

COMUNE DI TURATE Provincia di Como

COMUNE DI TURATE Provincia di Como 1 INDICE Pagina TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I - NORME PRELIMINARI Art. 1 - Oggetto... 6 Art. 2 - Competenze... 6 Art. 3 - Responsabilità... 6 Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento... 7 Art.

Dettagli

V ààõ w fxäätéétçé WxÇàÜÉ

V ààõ w fxäätéétçé WxÇàÜÉ V ààõ w fxäätéétçé WxÇàÜÉ @ cüéä Çv t w ctwéät @ REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA Testo in vigore dal 29.04.2016 Approvato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 9 del 27.2.1998 e n. 24 del 3.4.1998

Dettagli

C O M U N E D I N E M I

C O M U N E D I N E M I C O M U N E D I N E M I REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA (ai sensi del D.P.R. 10.09.90 N. 285) approvato con Del. C.C. n 3 del 13/2/2003 modifica al regolamento con Del. C.C. n. 37 del 15/09/2007 modifica

Dettagli

Comune di Montecorice. Provincia di Salerno. Regolamento di Polizia Mortuaria

Comune di Montecorice. Provincia di Salerno. Regolamento di Polizia Mortuaria Comune di Montecorice Provincia di Salerno Regolamento di Polizia Mortuaria 1 Capo I - Disposizioni generali Art. 1 Oggetto Art. 2 Competenze Art. 3 Responsabilità Art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento

Dettagli

COMUNE DI ORIO CANAVESE REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

COMUNE DI ORIO CANAVESE REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA COMUNE DI ORIO CANAVESE REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 09/08/2011 1 INDICE Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI DEPOSITI FERETRI E TRASPORTI CAPO

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA N. 444 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore MASSIDDA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MAGGIO 2006 Disposizioni concernenti la mineralizzazione delle salme mediante

Dettagli

Comune di Celle Ligure

Comune di Celle Ligure Comune di Celle Ligure REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28 marzo 2001 I N D I C E T I T O L O I - D I S P O S I Z I O N I G E N E R

Dettagli

Comune di Isola della Scala. Provincia di Verona Settore Servizi Demografici - UFFICIO POLIZIA MORTUARIA - REGOLAMENTO COMUNALE POLIZIA MORTUARIA

Comune di Isola della Scala. Provincia di Verona Settore Servizi Demografici - UFFICIO POLIZIA MORTUARIA - REGOLAMENTO COMUNALE POLIZIA MORTUARIA Comune di Isola della Scala Provincia di Verona Settore Servizi Demografici - UFFICIO POLIZIA MORTUARIA - REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA Approvato con delibera del.c.c. n. 55 in data 13/10/2005

Dettagli

COMUNE DI BUSSETO REGOLAMENTO COMUNALE

COMUNE DI BUSSETO REGOLAMENTO COMUNALE COMUNE DI BUSSETO Provincia di Parma REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni

Dettagli

COMUNE DI FARA NOVARESE PROVINCIA DI NOVARA REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

COMUNE DI FARA NOVARESE PROVINCIA DI NOVARA REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA COMUNE DI FARA NOVARESE PROVINCIA DI NOVARA REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA APPROVATO CON C.C. N. 42 DEL 18/12/1997 MODIFICATO CON: C.C. N. 41 DEL 04/11/1999 C.C. N. 38 DEL 27/09/2001 C.C. N. 13 DEL 31/03/2004

Dettagli

COMUNE DI ROGLIANO. Provincia di Cosenza. Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

COMUNE DI ROGLIANO. Provincia di Cosenza. Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria COMUNE DI ROGLIANO Provincia di Cosenza Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria I INDICE GENERALE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI NORME PRELIMINARI Art. 1 Riferimenti normativi Pag. 1 Art. 2 Oggetto e

Dettagli

COMUNE DI POSSAGNO Provincia di Treviso REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI CIMITERIALI

COMUNE DI POSSAGNO Provincia di Treviso REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI CIMITERIALI COMUNE DI POSSAGNO Provincia di Treviso REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI CIMITERIALI Approvato con deliberazione consiliare n. 31 del 30/09/2013 1 INDICE GENERALE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Dettagli

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA COMUNE DI ALTAMURA

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA COMUNE DI ALTAMURA Allegato A REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA COMUNE DI ALTAMURA Redatto dal IV Settore Servizi Demografici 1 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto 1- Il presente regolamento,

Dettagli

COMUNE DI OGGIONO PROVINCIA DI LECCO R E G O L A M E N T O C O M U N A L E DI POLIZIA MORTUARIA

COMUNE DI OGGIONO PROVINCIA DI LECCO R E G O L A M E N T O C O M U N A L E DI POLIZIA MORTUARIA COMUNE DI OGGIONO PROVINCIA DI LECCO R E G O L A M E N T O C O M U N A L E DI POLIZIA MORTUARIA TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Oggetto Il presente regolamento,

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.20 DEL 25.11.2015 COMUNE DI VALLEPIETRA PROVINCIA DI ROMA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI SOMMARIO CAPO I

Dettagli

DETTAGLIO OPERAZIONI CIMITERIALI

DETTAGLIO OPERAZIONI CIMITERIALI Comune di Bolano Provincia della Spezia Area Amministrativa-Affari Generali-Protezione Civile Servizi Cimiteriali All. A al CSA DETTAGLIO OPERAZIONI CIMITERIALI OGGETTO: AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA COMUNE DI S.AGATA SUL SANTERNO (PROVINCIA DI RAVENNA) REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA TESTO COORDINATO Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 09 Dicembre 1996 (Co.Re.Co.

Dettagli

Comune di Foggia REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA. ( Delib. C. C. del n. 469) Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI. Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Comune di Foggia REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA. ( Delib. C. C. del n. 469) Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI. Capo I DISPOSIZIONI GENERALI Comune di Foggia REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA ( Delib. C. C. del 04.11.1997 n. 469) Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI Capo I DISPOSIZIONI GENERALI art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento, in attuazione

Dettagli

COMUNE DI CENTO PROVINCIA DI FERRARA. Ordinanza del Sindaco N. 128 del 20/11/2018.

COMUNE DI CENTO PROVINCIA DI FERRARA. Ordinanza del Sindaco N. 128 del 20/11/2018. COMUNE DI CENTO PROVINCIA DI FERRARA Via Marcello Provenzali, 15-44042 Cento (FE) www.comune.cento.fe.it - comune.cento@cert.comune.cento.fe.it Ordinanza del Sindaco N. 128 del 20/11/2018. Oggetto: ORDINANZA

Dettagli

COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA Provincia di Venezia

COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA Provincia di Venezia ALLEGATO 2 alla delibera del Consiglio comunale n. 39 del 27.10.2015 COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA Provincia di Venezia REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI Ottobre

Dettagli

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA COMUNE DI SANT AGATA BOLOGNESE PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA INDICE Premessa...Errore. Il segnalibro non è definito. Capo I - Disposizioni generali...6 Articolo 1 - Oggetto...6

Dettagli

Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri.

Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri. Page 1 of 6 Leggi d'italia L. 30-3-2001 n. 130 Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri. Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 aprile 2001, n. 91. L. 30 marzo 2001, n. 130 (1). Disposizioni

Dettagli

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA Approvato con deliberazione consiliare n. 137 del 12 dicembre 2011 IN VIGORE DALL 1 GENNAIO 2012 MODIFICATO con Delibera Consiliare n. 90 del 20 dicembre 2016 Piazza Marconi

Dettagli

COMUNE DI MONTEBELLUNA (Provincia di Treviso) Norme regolamentari in materia funeraria, integrative al regolamento comunale di Polizia Mortuaria

COMUNE DI MONTEBELLUNA (Provincia di Treviso) Norme regolamentari in materia funeraria, integrative al regolamento comunale di Polizia Mortuaria COMUNE DI MONTEBELLUNA (Provincia di Treviso) Norme regolamentari in materia funeraria, integrative al regolamento comunale di Polizia Mortuaria Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 29/12/2010

Dettagli

COMUNE DI MOLTENO Provincia di Lecco REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

COMUNE DI MOLTENO Provincia di Lecco REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA COMUNE DI MOLTENO Provincia di Lecco REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 15.04.2011 1 INDICE Pagina TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I - NORME

Dettagli

COMUNE DI CATANZARO Provincia di Catanzaro

COMUNE DI CATANZARO Provincia di Catanzaro COMUNE DI CATANZARO Provincia di Catanzaro SERVIZI CIMITERIALI PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI DEI QUATTRO CIMITERI COMUNALI ALL. A - ELENCO PREZZI CIG : 7090330569 GARA N. :

Dettagli

COMUNE DI REVELLO Provincia di Cuneo REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI CIMITERIALI

COMUNE DI REVELLO Provincia di Cuneo REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI CIMITERIALI COMUNE DI REVELLO Provincia di Cuneo REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI CIMITERIALI 2 3 I N D I C E TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Capo I Disposizioni Generali Articolo 1 - Oggetto

Dettagli

COMUNE DI OSPEDALETTI

COMUNE DI OSPEDALETTI ALLEGATO 1 alla deliberazione di C.C. n. 20 in data 30.5.2008. COMUNE DI OSPEDALETTI UFFICIO di POLIZIA MORTUARIA REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DISPERSIONE ED ALLA CONSERVAZIONE PERSONALE DELLE CENERI DERIVANTI

Dettagli

COMUNE DI TERNO D ISOLA

COMUNE DI TERNO D ISOLA COMUNE DI TERNO D ISOLA PROVINCIA DI BERGAMO Regolamento di Polizia Mortuaria Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n 56 del 29/11/2006 e modificato con deliberazione comunale 26 del 27.06.2012

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA e CIMITERIALE

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA e CIMITERIALE COMUNE DI CASIER (Provincia di Treviso) REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA e CIMITERIALE Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 62 del 17/12/2007 Modificato con deliberazione Consiglio

Dettagli

COMUNE DI COLONNA REGOLAMENTO CIMITERIALE E DI POLIZIA MORTUARIA

COMUNE DI COLONNA REGOLAMENTO CIMITERIALE E DI POLIZIA MORTUARIA COMUNE DI COLONNA (CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE) REGOLAMENTO CIMITERIALE E DI POLIZIA MORTUARIA (approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 23.04.2003 e ss.mm.ii approvate con

Dettagli

Comune di Castelluccio dei sauri (Provincia di Foggia) REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Comune di Castelluccio dei sauri (Provincia di Foggia) REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA Comune di Castelluccio dei sauri (Provincia di Foggia) REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 02 ottobre 2017 REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA

Dettagli