REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA

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1 COMUNE DI S.AGATA SUL SANTERNO (PROVINCIA DI RAVENNA) REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA TESTO COORDINATO Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 09 Dicembre 1996 (Co.Re.Co. Prot. n del 20 Dicembre 1996) Modificato con delibere di Consiglio Comunale n. 39 del 17 Novembre 1998 (esecutiva dal 30 Novembre 1998) n. 47 del 18 Dicembre 2008 (esecutiva dal 01 Gennaio 2009) Angela\Regolamenti\Polizia Mortuaria.doc

2 INDICE TITOLO I Capo I Disposizioni generali Art. 1 Oggetto Pag. 6 Art. 2 Competenze Pag. 6 Art. 3 Responsabilità Pag. 6 Art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento Pag. 7 Art. 5 Atti a disposizione del pubblico Pag. 7 Capo II Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi Art. 6 Denuncia dei decessi Pag. 9 Art. 7 Denuncia decessi accidentali o delittuosi Pag. 9 Art. 8 Denuncia della causa di morte Pag. 9 Art. 9 Comunicazione decessi dovuti a reati Pag. 10 Art. 10 Rinvenimento parti di cadavere o resti mortali Pag. 10 Art. 11 Medico necroscopo Pag. 10 Art. 12 Autorizzazione alla sepoltura Pag. 11 Art. 13 Nati morti e prodotti abortivi Pag. 11 Capo III - Depositi di osservazione e obitori Art. 14 Depositi di osservazione ed obitori Pag. 12 Capo IV - Feretri Art. 15 Deposizione della salma nel feretro Pag. 13 Art. 16 Verifica e chiusura feretri Pag. 13 Art. 17 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporto Pag. 14 Art. 18 Fornitura gratuita di feretri Pag. 14 Art. 19 Piastrina di riconoscimento Pag. 14 Capo V - Trasporti funebri Art. 20 Modalità del trasporto e percorso Pag. 15 Art. 21 Trasporti funebri (abrogato) Pag. 15 Art. 22 Trasporti gratuiti e a pagamento Pag. 16 Art. 23 Orario dei trasporti Pag. 16 Art. 24 Norme generali per i trasporti Pag. 16 Art. 25 Riti religiosi Pag. 16 Art. 26 Trasferimento di salme senza funerale Pag. 17 2

3 Art. 27 Prescrizioni igienico sanitarie per il trasporto di salme e cadaveri Pag. 17 Art. 28 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione Pag. 18 Art. 29 Trasporti in luogo diverso dal cimitero Pag. 18 Art. 30 Trasporti all estero o dall estero Pag. 18 Art. 31 Trasporto di ceneri e resti Pag. 19 Art. 32 Rimesse delle autofunebri Pag. 19 TITOLO II CIMITERI Capo I Cimiteri Art. 33 Elenco cimiteri Pag. 20 Art. 34 Disposizioni generali Vigilanza Pag. 20 Art. 35 Reparti speciali nel cimitero Pag. 20 Art. 36 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali Pag. 21 Art. 37 Soppressione dei cimiteri Pag. 21 Capo II Addetti al cimitero Art. 38 Compiti del personale addetto al cimitero Pag. 22 Art. 39 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri Pag. 23 Art. 40 Dipendenza funzionale del personale del cimitero Pag. 23 Capo III Disposizioni generali e Piano Regolatore Cimiteriale Art. 41 Disposizioni generali Pag. 25 Art. 42 Piano Regolatore Cimiteriale Pag. 25 Capo IV - Inumazione e tumulazione Art. 43 Inumazione Pag. 27 Art. 44 Cippo Pag. 27 Art. 45 Tumulazione Pag. 27 Art. 46 Deposito provvisorio Pag. 28 Capo V - Esumazioni ed estumulazioni Art. 47 Esumazioni ordinarie Pag. 29 Art. 48 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie Pag. 29 Art. 49 Esumazione straordinaria Pag. 29 Art. 50 Estumulazioni Pag. 30 Art. 51 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento Pag. 31 Art. 52 Raccolta delle ossa Pag. 31 Art. 53 Oggetti da recuperare Pag. 31 Art. 54 Disponibilità dei materiali Pag. 31 Art. 55 Presenza durante le operazioni di esumazione o estumulazione Pag. 32 3

4 Capo VI - Cremazione Art. 56 Crematorio Pag. 33 Art. 57 Modalità per il rilascio dell autorizzazione alla cremazione Pag. 33 Art. 58 Urne cinerarie Pag. 33 Art. 58/bs Modalità di affidamento delle urne cinerarie ai familiari dei defunti Pag. 34 Art. 58/ter Dispersione delle ceneri Pag. 35 Capo VII Polizia dei cimiteri Art. 59 Orario Pag. 36 Art. 60 Disciplina dell ingresso Pag. 36 Art. 61 Divieti speciali Pag. 36 Art. 62 Riti funebri Pag. 37 Art. 63 Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe, nei campi comuni Pag. 37 Art. 64 Fiori e piante ornamentali Pag. 38 Art. 65 Materiali ornamentali Pag. 38 TITOLO III CONCESSIONI Capo I Tipologie e manutenzione delle sepolture Art. 66 Sepolture private Pag. 39 Art. 67 Durata delle concessioni Pag. 39 Art. 68 Modalità di concessione Pag. 40 Art. 69 Uso delle sepolture private Pag. 40 Art. 70 Manutenzione Pag. 41 Art. 71 Costruzione dell opera Termini Pag. 42 Capo II Divisione, subentri, rinunce Art. 72 Divisione Subentri Pag. 43 Art. 73 Rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato Pag. 44 Art. 74 Rinuncia a concessione di aree libere Pag. 44 Art. 75 Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione Pag. 44 Art. 76 Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua Pag. 45 Capo III Revoca, decadenza, estinzione Art. 77 Revoca Pag. 46 Art. 78 Decadenza Pag. 46 Art. 79 Provvedimenti conseguenti alla decadenza Pag. 47 Art. 80 Estinzione Pag. 47 4

5 TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI Capo I Imprese e lavori privati Art. 81 Accesso al cimitero Pag. 48 Art. 82 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri Pag. 48 Art. 83 Responsabilità Deposito cauzionale Pag. 49 Art. 84 Recinzioni aree Materiali di scavo Pag. 49 Art. 85 Introduzione e deposito di materiali Pag. 50 Art. 86 Orario di lavoro Pag. 50 Art. 87 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti Pag. 50 Art. 88 Vigilanza Pag. 50 Capo II Imprese pompe funebri Art. 89 Attività funebre Pag. 51 Art. 90 Divieti Pag. 51 Art. 90/bis Sospensione e revoca dell autorizzazione Pag. 51 TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI Capo I Disposizioni varie Art. 91 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti Pag. 52 Art. 92 Mappa Pag. 52 Art. 93 Annotazioni in mappa Pag. 52 Art. 94 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali Pag. 53 Art. 95 Schedario dei defunti Pag. 53 Art. 96 Scadenziario delle concessioni Pag. 53 Capo II Norme transitorie Disposizioni finali Art. 97 Efficacia delle disposizioni del Regolamento Pag. 54 Art. 98 Cautele Pag. 54 Art. 99 Concessioni pregresse Pag. 54 Art. 100 Sepolture private a tumulazione pregresse Mutamento del rapporto concessorio Pag. 54 Art. 101 Adeguamento automatico Pag. 54 Art. 102 Sanzioni Pag. 55 Art. 103 Norma finale e di rinvio Pag. 55 5

6 TITOLO I CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 Luglio 1934, al D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione,intesa a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme. Art. 2 Competenze (1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale. (2) I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione previste dalla legge, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere nonché, per quanto di competenza ai sensi del DPR 285/1990, dal servizio individuato dall Azienda U.S.L. Art. 3 Responsabilità (1) Il Comune cura che all interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito. (2) Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l illecito non rilevi penalmente. (3) Il Comune è in ogni caso esente da responsabilità anche per danni a lapidi, tombe, segni o monumenti funebri, arrecati da ignoti visitatori. (4) I soggetti privati che operano all interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla 6

7 normativa o dalle disposizioni impartite potrà comportare il divieto di operare all interno dei cimiteri. Art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento (1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi: a) la visita necroscopica; b) il servizio di osservazione dei cadaveri; c) il recupero e relativo trasporto delle salme dal luogo del decesso all obitorio e/o deposito di osservazione quando sia prescritto dall Autorità Giudiziaria o dalla competente Autorità Sanitaria; d) il trasporto funebre nell ambito del Comune per le persone non abbienti; e) l inumazione in campo comune, nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari; f) la cremazione, nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari; g) la deposizione delle ossa in ossario comune; h) la dispersione delle ceneri in cinerario comune; i) la fornitura del feretro per le salme di persone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, come accertato da opportune verifiche, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 18; (2) Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale. (3) Il Comune con proprio atto di indirizzo o con separati atti, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato il corrispondente onere a carico dell Amministrazione Comunale. Art. 5 Atti a disposizione del pubblico (1) Presso l ufficio del cimitero è tenuto a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all art. 52 del D.P.R. 10 Giugno 1990 n. 285, compilato cronologicamente dagli addetti e contenente tutte le necessarie informazioni sulle sepolture cimiteriali. (2) Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell ufficio del cimitero: a) l orario di apertura e chiusura; b) copia del presente regolamento; c) l elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell anno; 7

8 d) l elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell anno ed in quello successivo; e) l elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione; f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 Agosto 1990 n (3) Gli atti di cui al presente articolo sono altresì conservati presso il competente ufficio comunale. 8

9 CAPO II DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI Art. 6 Denuncia dei decessi (1) Ogni caso di morte deve essere denunciato all Ufficiale di Stato Civile entro 24 ore dal decesso: a) da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato, o, in mancanza, da persona informata del decesso; b) dal Direttore o da un delegato dell amministrazione, se la morte avviene in ospedale, collegio, istituto o stabilimento analogo. (2) L obbligo della denuncia sussiste anche per i nati morti. (3) All atto della denuncia dovranno essere fornite dall Ufficiale dello Stato Civile tutte le indicazioni stabilite dall ordinamento dello stato civile. Art. 7 Denuncia decessi accidentali o delittuosi (1) Chiunque ha per primo notizia di un decesso accidentale o delittuoso, è tenuto ad informare l autorità municipale o di pubblica sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie, a sua conoscenza, possano essere utili a stabilire la causa della morte o l identità del defunto. Art. 8 Denuncia della causa di morte (1) Indipendentemente dalla denuncia di cui ai precedenti articoli 6 e 7, i medici, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Sindaco, entro 24 ore dall accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d intesa con l Istituto Centrale di Statistica e fornita gratuitamente dal Comune, la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa. (2) Nel caso di decesso di persona non assistita da medico, la denuncia della presenta causa di morte è fatta dal medico necroscopo. (3) Sono comunque tenuti ad effettuare la denuncia della causa di morte anche i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dalle autorità giudiziarie o a scopo di riscontro diagnostico. (4) Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente all Unità Sanitaria Locale dove à avvenuto il decesso. 9

10 (5) Nel caso di morte di persona cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dalla specifica normativa vigente in materia. (6) La scheda di morte ha esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche. Art. 9 Comunicazione decessi dovuti a reati Fermo restando per i sanitari l obbligo di cui all art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza. Art. 10 Rinvenimento parti di cadavere o resti mortali (1) Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all Autorità Giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all Unità Sanitaria Locale competente per territorio. (2) Salvo diverse disposizioni dell Autorità Giudiziaria, l Azienda Unità Sanitaria Locale incarica dell esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura. Art. 11 Medico necroscopo (1) Le funzioni del medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dall Azienda Unità Sanitaria Locale competente. (2) Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal Direttore sanitario o da un medico da lui delegato. (3) I medici necroscopi dipendono per tale attività dal Dirigente del Servizio Igiene Pubblica dell Azienda U.S.L. che ha provveduto alla loro nomina e a questi riferiscono in merito all espletamento del servizio stesso anche in relazione a quanto previsto dall art. 365 del codice penale. (4) Il medico necroscopo ha il compito di accertare l avvenuta morte, redigendo l apposito certificato previsto dall ordinamento dello Stato Civile. (5) A tale scopo il medico necroscopo deve effettuare la visita della salma non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dall art. 8, 9 e 10 del D.P.R. n. 285/1990, e comunque non dopo le 30 ore. 10

11 Art. 12 Autorizzazione alla sepoltura (1) L autorizzazione alla sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell ordinamento dello stato civile, dall Ufficiale dello Stato Civile. (2) Nessuna salma può essere ricevuta nel cimitero per essere inumata o tumulata se non sia accompagnata dall autorizzazione scritta dell Ufficiale dello Stato Civile. (3) La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui al precedente art. 10. (4) Tali atti saranno ritirati dal custode del cimitero alla consegna di ogni singola salma. Art. 13 Nati morti e prodotti abortivi Per i nati morti e prodotti abortivi, si fa riferimento a quanto disposto dall art. 7 del D.P.R. 10 Settembre 1990 n

12 CAPO III DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI Art. 14 Depositi di osservazione ed obitori (1) I depositi di osservazione e gli obitori sono individuati dall Azienda U.S.L. competente nell ambito del cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ritenuti idonei. (2) L ammissione nel deposito di osservazione o nell obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall Autorità Giudiziaria. (3) Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee. (4) Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l accesso alle persone non autorizzate. (5) Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell U.S.L., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all art. 100 del D.P.R. 13 Febbraio 1964 n (6) La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione. 12

13 CAPO IV FERETRI Art. 15 Deposizione della salma nel feretro (1) Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 17. (2) In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro. (3) La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola. (4) Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. (5) Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell Azienda U.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale. Art. 16 Verifica e chiusura feretri (1) La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato. (2) Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell Azienda U.S.L. o personale tecnico all uopo incaricato, vigila e controlla l applicazione della norma di cui all art. 17. (3) In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l identificazione del cadavere. Art. 17 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti (1) Le caratteristiche dei feretri devono rispettare quanto previsto dalla vigente normativa in rapporto ai diversi tipi di sepoltura. 13

14 Art. 18 Fornitura gratuita di feretri (1) Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di legno per inumazione o cremazione, per le salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. (2) Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati. Art. 19 Piastrina di riconoscimento (1) Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte. (2) Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi. 14

15 CAPO V TRASPORTI FUNEBRI Art. 20 Modalità del trasporto e percorso (1) Il trasporto funebre può essere effettuato da imprese pubbliche o private in possesso della necessaria autorizzazione rilasciata dal Comune dove ha sede legale l impresa, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti dalla direttiva regionale vigente in materia e dalla determinazione del Responsabile del Servizio Sanità Pubblica. L incaricato al trasporto sigilla il feretro e attesta l avvenuta verifica compilando e sottoscrivendo l apposita attestazione (il timbro utilizzato per sigillare il feretro deve riportare almeno il nome del Comune che autorizza l esercente dell attività funebre, ai sensi della direttiva regionale vigente in materia e della determinazione del responsabile Sanità Pubblica. Il feretro sarà accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto, al seppellimento o cremazione rilasciati dall Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso e dall attestazione di garanzia che ne attesta l avvenuta verifica di rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato. L incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero o impianto di cremazione. (2) Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all art. 27 T.U. Legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o da altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve. (3) Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco. (4) Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre. (5) Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo. (6) Il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell Azienda U.S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità. Art. 21 Trasporti funebri ABROGATO 15

16 Art. 22 Trasporti gratuiti e a pagamento I trasporti funebri sono gratuiti e a pagamento: a) gratuiti, in modo decoroso, a carico del Comune nei casi in cui ricorra una situazione di assoluta quanto irreversibile indigenza; b) a pagamento in tutti gli altri casi. Art. 23 Orario dei trasporti (1) I trasporti funebri sono effettuati nell orario di apertura del cimitero, salvo casi ritenuti eccezionali ed autorizzati dal Sindaco. (2) I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell ora fissata. (3) I trasporti a pagamento avranno la precedenza su quelli gratuiti. Questi ultimi di norma vengono eseguiti al primo orario del mattino. Art. 24 Norme generali per i trasporti (1) In ogni trasporto sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 17; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di Aprile al mese di Settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefativo di ci all art. 32 del D.P.R. n. 285/1990, salvo sia stata imbalsamata. (2) Il feretro è preso in consegna in conseguenza dall incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero. (3) Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre. Art. 25 Riti religiosi (1) I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all art. 8 della Costituzione, intervenuti all accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali. (2) La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all ordinaria cerimonia religiosa. 16

17 Art. 26 Trasferimento di salme senza funerale (1) Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli articoli 10 e 20 del D.P.R. n. 285/1990, in modo che sia impedita la vista dall esterno. (2) Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, a richiesta dei familiari, l inizio del funerale può avvenire dalla porta della casa di abitazione, a fronte della quale il feretro viene trasferito poco prima dell ora fissata. (3) Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell Azienda U.S.L., può autorizzare il trasporto all interno dell abitazione o, in basi eccezionali, al luogo di speciali onoranze. (4) I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio, ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, resti anatomici, ecc., sono eseguito con l impiego del mezzo di cui al primo comma. Art. 27 Prescrizioni igienico sanitarie per il trasporto di salme e cadaveri (1) Per il trasporto da Comune a Comune nell ambito del territorio regionale non è obbligatorio il trattamento conservativo di cui all art. 32 del D.P.R , n. 285 e, nel caso il cadavere debba essere cremato o inumato, l obbligo della doppia cassa di cui all art. 30 del D.P.R , n. 285 può essere assolto con l utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile da porre all interno della cassa di legno, che garantisca l impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all assolvimento della pratica funeraria prescelta dal defunto. (2) Il trasporto di resti mortali o resti ossei non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche. (3) Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell Azienda U.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni. (4) Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all art. 14 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione o la cremazione. (5) E consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte. (6) Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell Azienda U.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione. 17

18 Art. 28 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione (1) Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati. (2) La domanda deve essere corredata dell autorizzazione al seppellimento rilasciata dall Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l indicazione dei dati anagrafici del defunto. (3) Al decreto è successivamente allegato il Nulla Osta del Dirigente del Servizio Igiene Pubblica dell Azienda U.S.L. o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all art. 15. (4) Dell autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze. (5) Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell art. 17, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente. (6) In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi. (7) Qualora la sosta si prolunghi oltre il tempo necessario per la celebrazione del rito religioso, la prosecuzione del servizio all interno del Comune viene svolta secondo quanto previsto dall art. 21. (8) Per i morti di malattie infettive-diffusive l autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. n. 285/1990. (9) Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo di definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco ove è avvenuto il decesso. Art. 29 Trasporti in luogo diverso dal cimitero Il trasporto di salme nell ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati. Art. 30 Trasporti all estero o dall estero Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 Febbraio 1937, approvata con R.D. 1 Luglio 1937n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso di applicano le prescrizioni di cui all art. 27 del D.P.R. n. 285/1990; nel secondo quelle di cui 18

19 agli articoli 28 e 29 dello stesso Regolamento ed il certificato richiesto dall art.30 del D.P.R. 285/90 attestante l idoneità della cassa viene sostituito dall attestazione di garanzia fornita dall impresa che effettua il trasporto come previsto dalla normativa vigente in materia. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all art. 25 del Regolamento citato. Art. 31 Trasporto di ceneri e resti (1) Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco. (2) Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l Autorità di cui agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/1990. (3) Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili. (4) Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l indicazione del logo e della data di rinvenimento. (5) Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo e altro analogo sistema, aventi le caratteristiche del successivo art. 58. Art. 32 Rimessa delle autofunebri (1) Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e disinfestazione. (2) L idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell Azienda U.S.L., salva la competenza dell Autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendi. 19

20 TITOLO II CIMITERI CAPO I CIMITERI Art. 33 Elenco cimiteri Ai sensi dell art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265, il Comune provvede al servizio di seppellimento nel cimitero comunale. Art. 34 Disposizioni generali Vigilanza (1) E vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 Settembre 1990 n (2) L ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco. (3) Tutti i servizi cimiteriali obbligatori, le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del DPR 10/09/1990 n. 285, la custodia e la manutenzione dei cimiteri competono esclusivamente al Comune, il quale provvede con le forme di gestione previste dalla legge. (4) Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero. (5) Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 Settembre 1990 n (6) Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell Azienda U.S.L. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio. Art. 35 Reparti speciali nel cimitero (1) Nell interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di personale appartenente a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere. (2) Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti. 20

21 (3) Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall interessato o dai familiari tendente ad ottenere il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata. (4) In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale. Art. 36 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali (1) Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute: a) nel territorio Comunale, qualunque residenza avessero in vita; b) fuori dal Comune, ma aventi, in vita, la residenza in esso; c) fuori dal Comune che avessero perduto la residenza non per loro determinazione, ma per ricovero in case di riposo o in istituti di cura per malattie mentali; d) fuori del Comune e non residenti invita, ma aventi diritto a sepoltura privata o in loculi nel cimitero comunale; e) non aventi diritto alla sepoltura nel Comune, limitatamente ai coniugi di persone già sepolte nel cimitero comunale; f) non decedute nel Comune, ma aventi ascendenti-discendenti e collaterali già sepolti nel cimitero comunale; g) aventi in vita parenti residenti nel Comune su istanza di almeno uno di essi. (2) Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate. (3) Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell art. 35, salvo che non avessero manifestato l intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi. Art. 37 Soppressione dei cimiteri (1) La soppressione del cimitero, nei casi previsti dalla Legge, viene deliberato dal Consiglio Comunale, sentito il Coordinatore Sanitario dell Azienda U.S.L. competente per territorio. Si osserveranno le norme previste dagli articoli 96, 97, 98 e 99 del D.P.R. 10 Settembre 1990 n

22 CAPO II ADDETTI AL CIMITERO Art. 38 Compiti del personale addetto al cimitero (1) Il personale addetto ai cimiteri deve: a) ritirare l apposita autorizzazione rilasciata ai sensi dell art. 6 del D.P.R. n. 285/1990, più l eventuale autorizzazione al trasporto; b) provvedere alla tenuta dei registri e alle relative registrazioni ai sensi dell art. 52 del D.P.R. n. 285/1990; un esemplare di tali registri, vidimati dal Sindaco, ad ogni fine anno, deve essere consegnato all archivio comunale, rimando l altro presso il servizio di custodia; c) verificare la conformità dei feretri alle disposizioni vigenti per l inumazione o la tumulazione; d) denunciare all Autorità Giudiziaria ed al Sindaco ogni azione di vilipendio di cadavere; e) custodire le chiavi del cancello di ingresso dei locali del cimitero e tutto il materiale e le attrezzature di pertinenza del cimitero stesso; f) mantenere in stato decorso il cimitero, le adiacenze e l accesso, compreso lo sfalcio delle erbacce; g) mantenere i cumuli di terra soprastanti le sepolture del campo comune nella debita forma atta a convogliare lo scolo delle acque piovane; h) tenere costantemente puliti i viali, coltivare le piante, le siepi ed i fiori all interno del cimitero e nell area di pertinenza; i) scavare le fosse, inumare i feretri e ricoprire le fosse con la terra; j) tumulare i feretri; k) assistere gli incaricati delle autopsie speciali che si dovessero effettuare nel cimitero provvedendo alle occorrenti operazioni di esumazione, disinfezione, pulizia, ecc.; l) sorvegliare le salme deposte nella camera mortuaria; m) provvedere alle esumazioni e alle estumulazioni ordinarie e a quelle straordinarie richieste dall Autorità Giudiziaria o autorizzate dal Sindaco; n) raccogliere e depositare nell ossario comune le ossa dei cadaveri esumati, qualora non sia richiesta diversa destinazione; o) vietare il collocamento di croci, lapidi, iscrizioni e l esecuzione di qualsiasi lavoro in assenza di permesso scritto da parte dell Amministrazione Comunale; p) impedire che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura; q) denunciare al Sindaco ogni manomissione o infrazione alle normativa vigente; r) tenere aggiornata con appositi cippi la numerazione delle tombe del campo comune; s) presentarsi all estrazione dei feretri dal carro funebre all ingresso del cimitero per il trasporto alla camera mortuaria o al luogo di sepoltura; 22

23 t) recarsi nelle abitazioni dei defunti e negli altri luoghi ove occorra recuperare salme, dietro ordine del Sindaco; u) assistere il Coordinatore Sanitario e richiederne l intervento in ogni caso di necessità; v) vigilare sull attività delle ditte private che eseguono lavori nel cimitero e riferirne al responsabile dell Ufficio Polizia Mortuaria. Art. 39 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri (1) Il personale dei cimiteri è tenuto all osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri. (2) Altresì il personale dei cimiteri è tenuto: a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico; b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo; c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza. (3) Al personale suddetto è vietato: a) eseguire, all interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all interno dell orario di lavoro, sia al di fuori di esso; b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte; c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale; d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all attività cimiteriale, sia all interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento; e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri. (4) Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obbligo o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare. (5) Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l attività svolta. Art. 40 Dipendenza funzionale del personale del cimitero (1) Il custode o gli addetti al cimitero sono dipendenti dell Amministrazione Comunale e risponderanno: a) all Ufficio Tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, i sentieri, gli spazi, ecc; b) all Ufficio Servizi di Polizia Mortuaria per la tenuta dei registri. 23

24 (2) Il custode, quanto è nell esercizio delle sue funzioni, veste la divisa o porta i distintivi, che gli saranno consegnati dal Comune. 24

25 CAPO III DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE Art. 41 Disposizioni generali (1) Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali. (2) Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l ordine d impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10 Settembre 1990 n (3) Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 Settembre 1990 n (4) Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285 e dal successivo art. 42. Art. 42 Piano Regolatore Cimiteriale (1) Entro 10 anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un piano regolatore che recepisca la necessità del servizio nell arco di almeno vent anni. (2) Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell Azienda U.S.L.. Si applica l art. 50 della Legge 8 Giugno 1990 n (3) Nell elaborazione del piano si dovrà tener conto: a) dell andamento medio delle mortalità nell area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti; b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di postisalma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni; c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre; d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati; e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni; 25

26 f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro. (4) Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a: a) campi di inumazione comune; b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale; per famiglie o collettività; c) tumulazioni individuali (loculi); d) cellette ossario; e) nicchie cinerarie; f) ossario comune. (5) La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all art. 54 del D.P.R. n. 185/1990. (6) Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, le cui dimensioni non possono eccedere le seguenti: a) Edicola funeraria massimo 4 posti: Altezza massima: cm. 315 da piano di campagna a sottogronda; Dimensioni: ml. 1,70 x 3,50 = mq. 5,95; Distanze: fronte e retro cm. 20, lati cm. 25. b) Tomba di famiglia media massimo 6 posti con ossario: Altezza massima: cm. 385 da piano di campagna a sottogronda; Dimensioni: ml. 3 x 3 = mq. 9; Distanze: fronte e retro cm. 25, lati cm. 25. c) Tomba di famiglia grande massimo 10 posti con ossario: Altezza massima: cm. 385 da piano di campagna a sottogronda; Dimensioni: ml. 3,4 x 3,3 = mq. 11,22; Distanze: fronte e retro cm. 25, lati cm. 25. (7) Relativamente alla scelta dei materiali da impiegare nella realizzazione dell opera, si rimanda a quanto previsto dal predetto Piano Regolatore Cimiteriale; in attesa comunque dell approvazione dello stesso, si applicherà quanto disposto dall Amministrazione Comunale con apposito atto, sentito il parere della Commissione Edilizia. (8) Ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il Piano Regolatore Cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto. 26

27 CAPO IV INUMAZIONE E TUMULAZIONE Art Inumazione (1) Le sepolture per inumazione hanno la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento. Art. 44 Cippo (1) Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3 comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. (2) Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto. (3) A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune, a spese del richiedente, l installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 100 dal piano di campagna. Per quanto riguarda la scelta dei materiali si rimanda a quanto previsto dal comma 7 dell art. 42. (4) L installazione delle lapide e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. (5) In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del D.P.R. n. 285/1990. Art Tumulazione (1) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie loculi o cripte costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali. (2) Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo III del presente Regolamento. (3) A far tempo dall esecutività del presente Regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all art. 76, commi 8 e 9 del D.P.R. 10 Settembre 1990 n

28 (4) I loculi costruiti dal Comune sono ceduti, di norma, con la lapide; qualora sia concesso senza lapide, questa dovrà essere collocata entro il termine di mesi tre dalla data di tumulazione della salma. (5) Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. 10 Settembre 1990 n Art. 46 Deposito provvisorio (1) A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa. Gli interessati dovranno presentare apposita domanda, in duplice copia, di cui una verrà restituita con la prevista concessione di deposito. (2) La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi: a) per coloro che richiedono l uso di un area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità; b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private; c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato. (3) La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 3 mesi. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestre, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva tumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero. (4) A garanzia è richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale nella misura stabilita dalla tariffa. (5) Scaduto il termine senza che l interessato abbia provveduto alla estumulazione dei feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi. (6) E consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie. (7) Il prestito tra soggetti privati concessionari di beni cimiteriali, ammesso solo per le ipotesi previste dal 2 comma del presente articolo, deve essere gratuito e comunicato in forma scritta al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. 28

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