Università degli Studi di Messina
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1 Università degli Studi di Messina Prot. n del Tit./Cl. II/7 Repertorio n. 113 /2015 Università degli Studi di Messina Consiglio di Amministrazione Adunanza del 23 febbraio 2015 VII REGOLAMENTO DIDATTICO D ATENEO: ADEGUAMENTO OSSERVAZIONI CUN E ULTERIORI MODIFICHE. L anno 2015, il giorno 23 del mese di febbraio, alle ore 15,30 e seguenti, presso la Sede dell Università degli Studi di Messina e nella consueta sala delle adunanze degli organi collegiali si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell Università nominato con delibera del S.A. del , con D.R. n del e con D.R. n del , con l intervento dei Sigg.ri 1. Prof. Navarra Pietro Presidente Presente x Assente 2. Prof. Carini Giuseppe Componente Presente x Assente 3. Prof. Palmeri Renato Componente Presente x Assente 4. Dr. Buccisano Andrea Componente Presente x Assente 5. Dr. Santoro Rosa Componente Presente x Assente 6. Dr. Paratore Simone Componente Presente x Assente 7. Dr. Leonardi Salvatore Componente Presente x Assente 8. Avv. Ragno Luigi Componente Presente x Assente 9. Sig. Arena Mauro Componente Presente x Assente 10. Sig. Russo Pierluigi Componente Presente x Assente Risultano, altresì, presenti: 1. Prof. De Domenico Francesco Direttore generale Presente x Assente 2. Prof. Scribano Emanuele Prorettore vicario Presente x Assente Per il Collegio dei Revisori risultano presenti: 1. Avv. Genovese Giancarlo Presidente Presente Assente x 2. Dr.ssa Genovese Silvia Componente Presente Assente x 3. Dr. Musella Antonio Componente Presente Assente x Presiede il Magnifico Rettore, Prof. Pietro Navarra. Su invito del Magnifico Rettore è anche presente il Coordinatore del Collegio dei Prorettori, prof. Giovanni Cupaiuolo. Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull argomento in oggetto specificato. 1
2 * * * * Il Consiglio di Amministrazione dell Università degli Studi di Messina, concluso il dibattito come da separato verbale, Vista la proposta di delibera concernente l oggetto, sulla quale ha relazionato la Dott.ssa Ordile, presente in aula; Preso atto del visto di regolarità tecnica e di legittimità apposto dal Dirigente della struttura proponente, come da allegata proposta di deliberazione; Visto l art. 2 della L. 30 dicembre 2010, n. 240; Visti gli artt. 11 e 14 dello Statuto dell Ateneo emanato con D.R. del 14 maggio 2012, n. 1244, pubblicato sulla G.U.R.I. Serie generale 19 maggio 2012, n. 116; Considerata la delibera datata concernente l oggetto, con la quale il Senato Accademico ha espresso il proprio parere/indirizzo in merito; Ad unanimità dei voti resi nelle forme di legge, in accoglimento della proposta in oggetto specificata che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, D E L I B E R A 1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in oggetto, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 2. di dare mandato al Direttore generale di dare esecuzione al superiore provvedimento. 2
3 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA Struttura proponente Direzione generale Area organi collegiali, servizi amministrativi e documentali Proposta delibera per il Consiglio di Amministrazione del 23/2/2015. VII MODIFICA REGOLAMENTO DIDATTICO: ADEGUAMENTO OSSERVAZIONI CUN E ULTERIORI MODIFICHE. Premesso: - che con D.R. n del 25 settembre 2013 è stato emanato il Regolamento didattico di Ateneo, adeguato alle disposizioni di cui alla legge n.240/2010; - che, con deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente assunte nelle sedute del 25 e 27 settembre del 2015, è stata approvata la proposta di modificazione del suddetto regolamento, trasmessa per il prescritto parere al Consiglio universitario nazionale (CUN); Considerato: - che il MIUR con nota prot. n.976 del 23/01/2015 ha trasmesso il provvedimento con il quale il CUN in data 14 gennaio 2015 ha formulato alcune osservazioni sul regolamento didattico e, precisamente: All art. 9, comma 2, definire il caso in cui il master possa essere inferiore all anno ovvero rendere esplicito che i corsi di master sono di durata pari o superiore all anno. Per maggiore chiarezza l aggiunta riportata al comma 3 bis dell art. 11 può essere riportata nel comma 3. Il comma 1 dell art. 15 deve includere anche il riferimento alla Struttura interdipartimentale di raccordo (previste dall art. 34 dello Statuto) qualora costituite. Si precisa che il riferimento all art. 9 è errato, in quanto l articolo del Regolamento didattico che disciplina i master è l art opportuno adeguarsi alle osservazioni del CUN prevedendo che: all art. 8, comma 2, secondo periodo, le parole di norma sono soppresse; all art. 8, alla fine del comma 3, sono inserite le seguenti parole: In ogni caso, attività formative in lingua straniera possono essere istituite in tutti i corsi di master dell Ateneo ; all art. 15, comma 1, dopo le parole Commissione paritetica sono inserite le seguenti: e, qualora costituita, la Struttura interdipartimentale di raccordo (SIR) ; - opportuno altresì eliminare, all art. 19, comma 6, i seguenti ultimi due periodi: Le domande di trasferimento in ingresso al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, anche qualora formulate da studenti che provengono da Università estere, possono essere esaminate soltanto a condizione che lo studente istante abbia superato in Italia il concorso di ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia annualmente bandito dal 3
4 Ministero dell Istruzione ai sensi della Legge 264/1999 e s.m.i.. Le istanze avanzate da soggetti privi del requisito sopra indicato saranno dichiarate inammissibili. La proposta di soppressione deriva dall attuazione della sentenza n.1/2015 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria) avente ad oggetto il trasferimento di alcuni studenti della Facoltà di medicina di Timisoara (Romania) con iscrizione al II anno del Corso di laurea in medicina e chirurgia dell Ateneo messinese per l A.A La predetta sentenza sancisce l ammissibilità del trasferimento (anche in caso di mancato superamento del test iniziale) in quanto una limitazione, da parte degli Stati membri, all accesso degli studenti provenienti da università straniere per gli anni di corso successivi al primo si pone in contrasto con il predetto principio della libertà di circolazione e asserisce, altresì che la capacità e il merito degli studenti: vanno accertati, ai fini della iscrizione ad anni successivi al primo presso l università italiana di destinazione, mediante una rigorosa valutazione di quel percorso, affidata alle Università, da effettuarsi anche mediante un riscontro della effettiva equipollenza delle competenze e degli standards formativi dell Università di provenienza rispetto a quelli assicurati dall istruzione universitaria nazionale. predisponendo ed attuando un rigido e serio controllo. che abbia riguardo, con specifico riferimento alle peculiarità del corso di laurea di cui di volta in volta si tratta, agli esami sostenuti, agli studi teorici compiuti, alle esperienze pratiche acquisite (ad es., per quanto riguarda il corso di laurea in medicina, attraverso attività cliniche), all idoneità delle strutture e delle strumentazioni necessarie utilizzate dallo studente durante quel percorso, in confronto agli standards dell università di nuova accoglienza. ; - altresì, che il Senato Accademico nella riunione odierna ha deliberato di apportare le seguenti ulteriori modificazioni: - All art.2, comma 5, le parole di dipartimento sono sostituite dalle seguenti: didattici dei corsi di studio ; - All Art. 10, comma 5, le parole di dipartimento sono sostituite dalle seguenti: didattici dei corsi di studio. Visti: - la legge 30 dicembre 2010 n.240 Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l efficienza del sistema universitario ; - il Decreto MIUR 22 ottobre 2004 n.270: - il Decreto Ministeriale 30 gennaio 2013 n. 47; - lo Statuto dell Università degli Studi di Messina, emanato con D.R. n del 14 Maggio 2012; - le osservazioni formulate dal CUN nella seduta del 14 gennaio 2015; - la sentenza n.1/2015 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria); 4
5 - la deliberazione del Senato Accademico assunta in data odierna; Tutto ciò premesso: Propone di esprimere parere favorevole in merito all adeguamento alle osservazioni formulate dal CUN sul Regolamento didattico di Ateneo nonché alla modificazione dell art. 2, comma 5, dell art. 10, comma 5 e dell art. 19, comma 6. 5
6 Università degli Studi di Messina REGOLAMENTO DIDATTICO D ATENEO (Testo vigente) Università degli Studi di Messina REGOLAMENTO DIDATTICO D ATENEO (Proposte di modifica) PARTE PRIMA NORME GENERALI ART. 1 Definizioni 1. Ai sensi del presente Regolamento s intende: a) per corsi di studio: i corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione, di dottorato di ricerca, di master, come individuati nell art. 3 del DM 22 ottobre 2004, n. 270, che detta le Modifiche al regolamento recante norme concernenti l autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 ; b) per titoli di studio: la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione, il dottorato di ricerca e il master rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio; c) per decreti ministeriali: i decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all art. 17, comma 95, della Legge 15 Maggio 1997, n. 127 e successive modifiche; d) per classe di appartenenza dei corsi di studio: l insieme dei corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, raggruppati ai sensi dell articolo 4 del DM 270/04; e) per settori scientifico-disciplinari: i raggruppamenti di discipline di cui alla normativa vigente; f) per ambito disciplinare: un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti PARTE PRIMA NORME GENERALI ART. 1 Definizioni 1. Ai sensi del presente Regolamento s intende: a) per corsi di studio: i corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione, di dottorato di ricerca, di master, come individuati nell art. 3 del DM 22 ottobre 2004, n. 270, che detta le Modifiche al regolamento recante norme concernenti l autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 ; b) per titoli di studio: la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione, il dottorato di ricerca e il master rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio; c) per decreti ministeriali: i decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all art. 17, comma 95, della Legge 15 Maggio 1997, n. 127 e successive modifiche; d) per classe di appartenenza dei corsi di studio: l insieme dei corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, raggruppati ai sensi dell articolo 4 del DM 270/04; e) per settori scientifico-disciplinari: i raggruppamenti di discipline di cui alla normativa vigente; f) per ambito disciplinare: un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti 6
7 ministeriali; g) per credito formativo universitario: la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti didattici dei corsi di studio; h) per obiettivi formativi: l insieme di conoscenze, abilità e competenze, in termini di risultati di apprendimento attesi, che caratterizzano il profilo culturale e professionale di un corso di studio, al conseguimento delle quali lo stesso è finalizzato; i) per ordinamento didattico di un corso di studio: l insieme delle norme che regolano il corso medesimo; l) per attività formativa: ogni attività organizzata o prevista dall Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale; m) per curriculum: l insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio e finalizzate al conseguimento del relativo titolo; n) per Consiglio di corso di studio: il consiglio competente per il corso stesso; o) per Università o Ateneo: l Università degli Studi di Messina; p) per Statuto: lo Statuto dell Università degli Studi di Messina emanato con decreto rettorale il 14 maggio 2012 e successive modificazioni. ART. 2 Autonomia didattica 1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi delle norme di legge, delle disposizioni ministeriali e delle norme statutarie, gli ordinamenti didattici e i criteri di funzionamento dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione, dei dottorati di ricerca e dei master universitari attivabili dall Università. ministeriali; g) per credito formativo universitario: la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti didattici dei corsi di studio; h) per obiettivi formativi: l insieme di conoscenze, abilità e competenze, in termini di risultati di apprendimento attesi, che caratterizzano il profilo culturale e professionale di un corso di studio, al conseguimento delle quali lo stesso è finalizzato; i) per ordinamento didattico di un corso di studio: l insieme delle norme che regolano il corso medesimo; l) per attività formativa: ogni attività organizzata o prevista dall Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale; m) per curriculum: l insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio e finalizzate al conseguimento del relativo titolo; n) per Consiglio di corso di studio: il consiglio competente per il corso stesso; o) per Università o Ateneo: l Università degli Studi di Messina; p) per Statuto: lo Statuto dell Università degli Studi di Messina emanato con decreto rettorale il 14 maggio 2012 e successive modificazioni. ART. 2 Autonomia didattica 1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi delle norme di legge, delle disposizioni ministeriali e delle norme statutarie, gli ordinamenti didattici e i criteri di funzionamento dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione, dei dottorati di ricerca e dei master universitari attivabili dall Università. 7
8 Esso disciplina inoltre le attività e i servizi di orientamento, di sostegno, di aggiornamento, di perfezionamento e di formazione permanente, ricorrente e di eccellenza. 2. Gli ordinamenti didattici di riferimento dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione attivabili dall Università, definiti su proposta dei competenti organi e dei Dipartimenti ai sensi della normativa in vigore, nel rispetto del Regolamento di cui all art. 11 del DM 22 ottobre 2004, n. 270, sono stabiliti nella Parte seconda del presente Regolamento. 3. I Regolamenti di Dipartimento, approvati con le modalità stabilite dall art. 45 dello Statuto, disciplinano l organizzazione didattica dei corsi di studio e i servizi didattici integrativi che fanno ad esse capo, nonché le modalità di definizione degli obiettivi, dei tempi e dei modi con cui le competenti strutture didattiche provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative. I Regolamenti di Dipartimento possono prevedere che specifiche funzioni siano delegate ai Consigli di corso di studio, costituiti ai sensi dell art. 33 dello Statuto. Per ogni attività deve in ogni caso essere indicata la struttura o la singola persona alla quale viene conferita la relativa responsabilità. 4. I Regolamenti didattici dei singoli corsi di laurea e di laurea magistrale sono predisposti ai sensi del successivo art. 15 e sono approvati con le modalità stabilite dall art. 45 dello Statuto. 5. Parziali deroghe rispetto a norme generali stabilite dal presente Regolamento didattico d Ateneo possono essere previste dai Regolamenti di dipartimento in relazione alla specificità degli ordinamenti didattici di riferimento. 6. I corsi di studio interdipartimentali e i servizi didattici organizzati da più Dipartimenti di cui all art. 27, comma 2, dello Statuto sono disciplinati da regolamenti specifici, predisposti dal Dipartimento presso cui hanno sede amministrativa i corsi ed i servizi suddetti d intesa con gli altri Dipartimenti interessati ed approvati con le modalità previste dall art. 45 dello Statuto. 7. I Regolamenti delle scuole di Esso disciplina inoltre le attività e i servizi di orientamento, di sostegno, di aggiornamento, di perfezionamento e di formazione permanente, ricorrente e di eccellenza. 2. Gli ordinamenti didattici di riferimento dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione attivabili dall Università, definiti su proposta dei competenti organi e dei Dipartimenti ai sensi della normativa in vigore, nel rispetto del DM 22 ottobre 2004, n. 270, sono stabiliti nella Parte seconda del presente Regolamento. 3. I Regolamenti di Dipartimento, approvati con le modalità stabilite dall art. 45 dello Statuto, disciplinano l organizzazione didattica dei corsi di studio e i servizi didattici integrativi che fanno ad esse capo, nonché le modalità di definizione degli obiettivi, dei tempi e dei modi con cui le competenti strutture didattiche provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative. I Regolamenti di Dipartimento possono prevedere che specifiche funzioni siano delegate ai Consigli di corso di studio, costituiti ai sensi dell art. 33 dello Statuto. Per ogni attività deve in ogni caso essere indicata la struttura o la singola persona alla quale viene conferita la relativa responsabilità. 4. I Regolamenti didattici dei singoli corsi di laurea e di laurea magistrale sono predisposti ai sensi del successivo art. 15 e sono approvati con le modalità stabilite dall art. 45 dello Statuto. 5. Parziali deroghe rispetto a norme generali stabilite dal presente Regolamento didattico d Ateneo, adeguatamente motivate, possono essere previste dai Regolamenti didattici dei corsi di studio in relazione alla specificità degli ordinamenti didattici di riferimento. 6. I corsi di studio interdipartimentali e i servizi didattici organizzati da più Dipartimenti di cui all art. 27, comma 2, dello Statuto sono disciplinati da regolamenti specifici, predisposti dal Dipartimento presso cui hanno sede amministrativa i corsi ed i servizi suddetti d intesa con gli altri Dipartimenti interessati ed approvati con le modalità previste dall art. 45 dello Statuto. 7. I Regolamenti delle scuole di 8
9 specializzazione sono disposti ed emanati nel rispetto dei decreti ministeriali in vigore, recanti le pertinenti classi, e ai sensi dell art. 45 dello Statuto. Essi costituiscono allegato ai Regolamenti dei Dipartimenti, dei quali fanno parte integrante. 8. I corsi di dottorato di ricerca costituiscono, ai sensi dell art. 40 dello Statuto, oggetto di disciplina da parte di apposito regolamento deliberato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione e sentiti altresì i Consigli delle Scuole di dottorato. 9. Le procedure amministrative per l immatricolazione e l iscrizione all Università e quelle relative alle carriere degli studenti e alla loro gestione sono stabilite da apposito regolamento, predisposto in conformità con la vigente normativa nazionale e con la normativa statutaria e regolamentare d Ateneo. Il predetto regolamento è approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio degli Studenti, ed è emanato con decreto del Rettore. 10. L Università garantisce adeguate forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte in materia didattica. In tutti i casi in cui si attivino procedure che richiedano l intervento di più organi collegiali, il responsabile di ciascuno di essi dispone affinché le proprie proposte vengano opportunamente rese note anche attraverso la rete informatica dell Ateneo. Per ogni attività didattica promossa dall Ateneo viene resa pubblica, nelle forme di cui al precedente comma, la struttura o la persona alla quale è attribuita la responsabilità dell attività stessa. 11. Le Commissioni paritetiche di docenti e studenti esercitano le funzioni che sono loro assegnate dallo Statuto e dai regolamenti dei Dipartimenti. ART. 3 Titoli di studio 1. L Università rilascia i titoli di studio di cui al DM n. 270/2004 e precisamente: la laurea (L) la laurea magistrale (LM) specializzazione sono disposti ed emanati nel rispetto dei decreti ministeriali in vigore, recanti le pertinenti classi, e ai sensi dell art. 45 dello Statuto. Essi costituiscono allegato ai Regolamenti dei Dipartimenti, dei quali fanno parte integrante. 8. I corsi di dottorato di ricerca costituiscono, ai sensi dell art. 40 dello Statuto, oggetto di disciplina da parte di apposito regolamento deliberato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione e sentiti altresì i Consigli delle Scuole di dottorato. 9. Le procedure amministrative per l immatricolazione e l iscrizione all Università e quelle relative alle carriere degli studenti e alla loro gestione sono stabilite da apposito regolamento, predisposto in conformità con la vigente normativa nazionale e con la normativa statutaria e regolamentare d Ateneo. Il predetto regolamento è approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio degli Studenti, ed è emanato con decreto del Rettore. 10. L Università garantisce adeguate forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte in materia didattica. In tutti i casi in cui si attivino procedure che richiedano l intervento di più organi collegiali, il responsabile di ciascuno di essi dispone affinché le proprie proposte vengano opportunamente rese note anche attraverso la rete informatica dell Ateneo. Per ogni attività didattica promossa dall Ateneo viene resa pubblica, nelle forme di cui al precedente comma, la struttura o la persona alla quale è attribuita la responsabilità dell attività stessa. 11. Le Commissioni paritetiche di docenti e studenti esercitano le funzioni che sono loro assegnate dallo Statuto e dai regolamenti dei Dipartimenti. ART. 3 Titoli di studio 1. L Università rilascia i titoli di studio di cui al DM n. 270/2004 e precisamente: la laurea (L) la laurea magistrale (LM) 9
10 il diploma di specializzazione (DS) il dottorato di ricerca (DR). i master universitari di primo e di secondo livello a conclusione di corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi alla laurea o alla laurea magistrale, ai sensi della normativa in vigore. 2. I titoli previsti dal presente articolo possono essere rilasciati anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri. Il conferimento dei titoli congiunti è regolamentato dalle convenzioni stipulate con gli atenei interessati. 3. Ai sensi della normativa in vigore, l Università rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un allegato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli di carattere generale adottati a livello europeo, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito da ogni studente per conseguire il titolo. ART. 4 Corsi di laurea 1. La laurea è conseguita con l acquisizione di 180 crediti formativi universitari (CFU). A coloro che conseguono la laurea compete la qualifica accademica di dottore. 2. I corsi di laurea sono istituiti nell ambito delle classi individuate dal DM 16 marzo 2007 e hanno l obiettivo di assicurare agli studenti un adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui siano orientati all acquisizione di specifiche conoscenze e competenze professionali. 3. L acquisizione delle conoscenze e competenze professionali, di cui al precedente comma, è preordinata all inserimento dei laureati nel mondo del lavoro anche ai fini dell esercizio di attività professionali regolamentate in osservanza delle disposizioni nazionali e dell Unione europea. La durata normale dei corsi di laurea è di tre anni. 4. I corsi di laurea aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tali corsi hanno identico valore legale. I corsi istituiti nella stessa classe ovvero quelli appartenenti a gruppi definiti dagli il diploma di specializzazione (DS) il dottorato di ricerca (DR). i master universitari di primo e di secondo livello a conclusione di corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi alla laurea o alla laurea magistrale, ai sensi della normativa in vigore. 2. I titoli previsti dal presente articolo possono essere rilasciati anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri. Il conferimento dei titoli congiunti è regolamentato dalle convenzioni stipulate con gli atenei interessati. 3. Ai sensi della normativa in vigore, l Università rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un allegato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli di carattere generale adottati a livello europeo, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito da ogni studente per conseguire il titolo. ART. 4 Corsi di laurea 1. La laurea è conseguita con l acquisizione di 180 crediti formativi universitari (CFU). A coloro che conseguono la laurea compete la qualifica accademica di dottore. 2. I corsi di laurea sono istituiti nell ambito delle classi individuate dal DM 16 marzo 2007 e hanno l obiettivo di assicurare agli studenti un adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui siano orientati all acquisizione di specifiche conoscenze e competenze professionali. 3. L acquisizione delle conoscenze e competenze professionali, di cui al precedente comma, è preordinata all inserimento dei laureati nel mondo del lavoro anche ai fini dell esercizio di attività professionali regolamentate in osservanza delle disposizioni nazionali e dell Unione europea. La durata normale dei corsi di laurea è di tre anni. 4. I corsi di laurea aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tali corsi hanno identico valore legale. I corsi istituiti nella stessa classe ovvero quelli appartenenti a gruppi definiti dagli 10
11 specifici ordinamenti didattici sulla base di criteri di affinità si connotano per attività formative di base e caratterizzanti che presentano la stessa denominazione, o denominazioni dichiarate equipollenti, e che afferiscono al medesimo settore scientificodisciplinare con uguale numero di crediti, per un minimo di 60 prima della eventuale differenziazione dei percorsi formativi in curricula. I diversi corsi di laurea afferenti alla stessa classe devono differenziarsi per almeno 40 crediti. La differenziazione è calcolata come somma dei valori assoluti delle differenze dei crediti per ciascun settore scientificodisciplinare. Nel caso in cui i corsi di studio siano articolati in curricula, la predetta differenziazione deve essere garantita tra ciascun curriculum di un corso di studio e tutti i curricula dell altro. 5. L Università può istituire un corso di laurea nell ambito di due diverse classi, qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi. Nel caso di corsi interclasse, gli studenti indicano al momento dell immatricolazione la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando che possono modificare le loro scelte, purché queste diventino definitive al momento dell iscrizione al terzo anno. 6. Per conseguire la laurea lo studente deve aver maturato 180 crediti comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una seconda lingua dell Unione europea, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all Università. 7. I Consigli di Dipartimento, acquisito il parere dei Consigli di Corso di laurea, possono proporre la istituzione di percorsi formativi di eccellenza addizionali a quelli istituzionali. La proposta è sottoposta all approvazione del Consiglio di Amministrazione che delibera a maggioranza dei suoi componenti, sentito il Senato Accademico. Al compimento dei percorsi suddetti, è rilasciato un attestato che certifica il conseguimento del titolo con percorso di eccellenza. La disciplina dei percorsi di eccellenza è demandata a specifico Regolamento. specifici ordinamenti didattici sulla base di criteri di affinità si connotano per attività formative di base e caratterizzanti che presentano la stessa denominazione, o denominazioni dichiarate equipollenti, e che afferiscono al medesimo settore scientificodisciplinare con uguale numero di crediti, per un minimo di 60 prima della eventuale differenziazione dei percorsi formativi in curricula. I diversi corsi di laurea afferenti alla stessa classe devono differenziarsi per almeno 40 crediti. La differenziazione è calcolata come somma dei valori assoluti delle differenze dei crediti per ciascun settore scientificodisciplinare. Nel caso in cui i corsi di studio siano articolati in curricula, la predetta differenziazione deve essere garantita tra ciascun curriculum di un corso di studio e tutti i curricula dell altro. 5. L Università può istituire un corso di laurea nell ambito di due diverse classi, qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi. Nel caso di corsi interclasse, gli studenti indicano al momento dell immatricolazione la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando che possono modificare le loro scelte, purché queste diventino definitive al momento dell iscrizione al terzo anno. 6. Per conseguire la laurea lo studente deve aver maturato 180 crediti comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una seconda lingua dell Unione europea, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all Università. 7. I Consigli di Dipartimento, acquisito il parere dei Consigli di Corso di laurea, possono proporre la istituzione di percorsi formativi di eccellenza addizionali a quelli istituzionali. La proposta è sottoposta all approvazione del Consiglio di Amministrazione che delibera a maggioranza dei suoi componenti, sentito il Senato Accademico. Al compimento dei percorsi suddetti, è rilasciato un attestato che certifica il conseguimento del titolo con percorso di eccellenza. La disciplina dei percorsi di eccellenza è demandata a specifico Regolamento. 11
12 ART. 5 Corsi di laurea magistrale 1. La laurea magistrale è conseguita con l acquisizione di 120 crediti formativi universitari (CFU). A coloro che conseguono la laurea magistrale compete la qualifica accademica di dottore magistrale. 2. I corsi di laurea magistrale sono istituiti nell ambito delle classi individuate dal DM 16 marzo 2007 e hanno l obiettivo di fornire agli studenti una formazione di livello avanzato per l esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici. La durata normale dei corsi di laurea magistrale è stabilita dalla normativa nazionale. 3. I corsi di laurea magistrale aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tali corsi hanno identico valore legale. I diversi corsi di laurea magistrale afferenti alla stessa classe devono differenziarsi per almeno 30 crediti. La differenziazione è calcolata come somma dei valori assoluti delle differenze dei crediti per ciascun settore scientifico-disciplinare. Nel caso in cui i corsi di studio siano articolati in curricula, la predetta differenziazione deve essere garantita tra ciascun curriculum di un corso di studio e tutti i curricula dell altro. 4. L Università può istituire un corso di laurea magistrale nell ambito di due diverse classi, qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi. Nel caso di corsi interclasse, gli studenti indicano al momento dell immatricolazione la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando che possono modificare le loro scelte, purché queste diventino definitive al momento dell iscrizione all ultimo anno. 5. Per conseguire la laurea magistrale, fatti salvi i corsi di studio a ciclo unico regolati da specifiche disposizioni in materia, lo studente, comunque già in possesso di laurea, deve aver maturato 120 crediti come da ordinamento e regolamento didattico del corso di studio cui è iscritto, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all Università. 6. Sono definiti corsi di laurea magistrale a ciclo unico i corsi di studio per i quali nell ambito ART. 5 Corsi di laurea magistrale 1. La laurea magistrale è conseguita con l acquisizione di 120 crediti formativi universitari (CFU). A coloro che conseguono la laurea magistrale compete la qualifica accademica di dottore magistrale. 2. I corsi di laurea magistrale sono istituiti nell ambito delle classi individuate dal DM 16 marzo 2007 e hanno l obiettivo di fornire agli studenti una formazione di livello avanzato per l esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici. La durata normale dei corsi di laurea magistrale è stabilita dalla normativa nazionale. 3. I corsi di laurea magistrale aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tali corsi hanno identico valore legale. I diversi corsi di laurea magistrale afferenti alla stessa classe devono differenziarsi per almeno 30 crediti. La differenziazione è calcolata come somma dei valori assoluti delle differenze dei crediti per ciascun settore scientifico-disciplinare. Nel caso in cui i corsi di studio siano articolati in curricula, la predetta differenziazione deve essere garantita tra ciascun curriculum di un corso di studio e tutti i curricula dell altro. 4. L Università può istituire un corso di laurea magistrale nell ambito di due diverse classi, qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi. Nel caso di corsi interclasse, gli studenti indicano al momento dell immatricolazione la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando che possono modificare le loro scelte, purché queste diventino definitive al momento dell iscrizione all ultimo anno. 5. Per conseguire la laurea magistrale, fatti salvi i corsi di studio a ciclo unico regolati da specifiche disposizioni in materia, lo studente, comunque già in possesso di laurea, deve aver maturato 120 crediti come da ordinamento e regolamento didattico del corso di studio cui è iscritto, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all Università. 6. Sono definiti corsi di laurea magistrale a ciclo unico i corsi di studio per i quali nell ambito 12
13 dell Unione europea non sono previsti titoli universitari di primo livello, nonché i corsi di studio finalizzati all accesso alle professioni legali. Ai corsi a ciclo unico si accede con il diploma di scuola secondaria superiore. Per conseguire la laurea magistrale nei corsi a ciclo unico, lo studente deve aver maturato 300 o 360 crediti, a seconda della durata del corso, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all Università. 7. I Consigli di Dipartimento, acquisito il parere dei Consigli di Corso di laurea magistrale, possono proporre la istituzione di percorsi formativi di eccellenza addizionali a quelli istituzionali. La proposta è sottoposta all approvazione del Consiglio di Amministrazione che delibera a maggioranza dei suoi componenti, sentito il Senato Accademico. Al compimento dei percorsi suddetti, è rilasciato un attestato che certifica il conseguimento del titolo con percorso di eccellenza. La disciplina dei percorsi di eccellenza è demandata a specifico Regolamento. ART. 6 Corsi di specializzazione 1. Il diploma di specializzazione è conseguito al termine del relativo corso. 2. Il corso di specializzazione può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di norme dell Unione europea e ha l obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell esercizio di particolari attività professionali. 3. Per essere ammessi a un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea ovvero di altro titolo di studio conseguito all estero riconosciuto idoneo. Gli specifici requisiti di ammissione ai corsi di specializzazione istituiti e attivati dall Università sono indicati nei relativi ordinamenti didattici, formulati in conformità alle classi cui afferiscono i singoli corsi. 4. Per conseguire il diploma di specializzazione lo studente deve aver maturato il numero di crediti previsti dalla classe di appartenenza del corso di specializzazione, come specificato dal dell Unione europea non sono previsti titoli universitari di primo livello, nonché i corsi di studio finalizzati all accesso alle professioni legali. Ai corsi a ciclo unico si accede con il diploma di scuola secondaria superiore. Per conseguire la laurea magistrale nei corsi a ciclo unico, lo studente deve aver maturato 300 o 360 crediti, a seconda della durata del corso, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all Università. 7. I Consigli di Dipartimento, acquisito il parere dei Consigli di Corso di laurea magistrale, possono proporre la istituzione di percorsi formativi di eccellenza addizionali a quelli istituzionali. La proposta è sottoposta all approvazione del Consiglio di Amministrazione che delibera a maggioranza dei suoi componenti, sentito il Senato Accademico. Al compimento dei percorsi suddetti, è rilasciato un attestato che certifica il conseguimento del titolo con percorso di eccellenza. La disciplina dei percorsi di eccellenza è demandata a specifico Regolamento. ART. 6 Corsi di specializzazione 1. Il diploma di specializzazione è conseguito al termine del relativo corso. 2. Il corso di specializzazione può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di norme dell Unione europea e ha l obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell esercizio di particolari attività professionali. 3. Per essere ammessi a un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea ovvero di altro titolo di studio conseguito all estero riconosciuto idoneo. Gli specifici requisiti di ammissione ai corsi di specializzazione istituiti e attivati dall Università sono indicati nei relativi ordinamenti didattici, formulati in conformità alle classi cui afferiscono i singoli corsi. 4. Per conseguire il diploma di specializzazione lo studente deve aver maturato il numero di crediti previsti dalla classe di appartenenza del corso di specializzazione, come specificato dal 13
14 relativo ordinamento didattico. ART. 7 Dottorati di ricerca 1. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del corrispondente titolo sono disciplinati da norme legislative e regolamentari nazionali e dallo specifico Regolamento d Ateneo in materia, emanato ai sensi del comma 8 dell art. 2 del presente Regolamento. Il suddetto Regolamento disciplina altresì l organizzazione delle Scuole di dottorato che raggruppano i corsi di dottorato di ricerca ai sensi della normativa in vigore. 2. Per essere ammessi a un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale ovvero di laurea a questa equipollente conseguita ai sensi della normativa previgente o ancora di altro titolo di studio conseguito all estero e riconosciuto idoneo. 3. A coloro che conseguono il dottorato di ricerca compete la qualifica accademica di dottore di ricerca. ART. 8 Master universitari 1. I master universitari sono corsi di perfezionamento scientifico e di alta qualificazione formativa finalizzati allo sviluppo e all addestramento di competenze e capacità di livello superiore. 2. Per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli previsti per la laurea o per la laurea magistrale. La durata minima dei corsi finalizzati al conseguimento del master è, di norma, di un anno. 3. Titolo di ammissione al master di primo livello è la laurea; titolo di ammissione al master di secondo livello è la laurea magistrale o laurea equipollente conseguita in base all ordinamento previgente. 4. Le procedure per l attivazione dei master e le modalità di svolgimento delle relative attività formative - predisposte anche in collaborazione con altri enti sulla base di convenzioni in relativo ordinamento didattico. ART. 7 Dottorati di ricerca 1. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del corrispondente titolo sono disciplinati da norme legislative e regolamentari nazionali e dallo specifico Regolamento d Ateneo in materia, emanato ai sensi del comma 8 dell art. 2 del presente Regolamento. Il suddetto Regolamento disciplina altresì l organizzazione delle Scuole di dottorato che raggruppano i corsi di dottorato di ricerca ai sensi della normativa in vigore. 2. Per essere ammessi a un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale ovvero di laurea a questa equipollente conseguita ai sensi della normativa previgente o ancora di altro titolo di studio conseguito all estero e riconosciuto idoneo. 3. A coloro che conseguono il dottorato di ricerca compete la qualifica accademica di dottore di ricerca. ART. 8 Master universitari 1. I master universitari sono corsi di perfezionamento scientifico e di alta qualificazione formativa finalizzati allo sviluppo e all addestramento di competenze e capacità di livello superiore. 2. Per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli previsti per la laurea o per la laurea magistrale. La durata dei corsi finalizzati al conseguimento del master è, di norma, pari o superiore ad un anno. 3. Titolo di ammissione al master di primo livello è la laurea; titolo di ammissione al master di secondo livello è la laurea magistrale o laurea equipollente conseguita in base all ordinamento previgente. In ogni caso, attività formative in lingua straniera possono essere istituite in tutti i corsi di master dell Ateneo. 4. Le procedure per l attivazione dei master e le modalità di svolgimento delle relative attività formative - predisposte anche in collaborazione con altri enti sulla base di convenzioni in 14
15 rispondenza con specifiche esigenze di qualificazione e alta professionalità nei settori di pertinenza - sono stabilite da apposito regolamento, deliberato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione ed emanato dal Rettore. ART. 9 Formazione finalizzata e permanente 1. Ai sensi della normativa in vigore, l Università, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, sviluppa iniziative formative, attivando in particolare: 1) corsi di perfezionamento, per l accesso ai quali è richiesto un titolo di studio di livello universitario; 2) corsi di aggiornamento professionale; 3) corsi di educazione permanente e ricorrente e attività culturali per adulti; 4) corsi di preparazione ai concorsi pubblici e agli esami di Stato per l abilitazione all esercizio delle professioni; 5) corsi di aggiornamento del proprio personale. 2. I corsi di perfezionamento, di cui al punto 1) del comma precedente, non comportano, a motivo della loro minore durata, il riconoscimento del titolo di master universitari, pur provvedendo allo sviluppo e all addestramento di competenze e capacità di livello superiore. I corsi stessi sono attivati secondo modalità stabilite da apposito regolamento, deliberato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione ed emanato dal Rettore. 3. L organizzazione delle attività formative previste ai punti 2), 3), 4) e 5) del primo comma è disciplinata dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. ART. 10 Crediti formativi 1. Le attività formative che fanno capo ai corsi di studio attivati dall Università danno luogo all acquisizione da parte degli studenti che ne usufruiscono di crediti formativi universitari (CFU), ai sensi della normativa vigente. 2. A ciascun credito formativo universitario corrispondono 25 ore di impegno complessivo rispondenza con specifiche esigenze di qualificazione e alta professionalità nei settori di pertinenza - sono stabilite da apposito regolamento, deliberato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione ed emanato dal Rettore. ART. 9 Formazione finalizzata e permanente 1. Ai sensi della normativa in vigore, l Università, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, sviluppa iniziative formative, attivando in particolare: 1) corsi di perfezionamento, per l accesso ai quali è richiesto un titolo di studio di livello universitario; 2) corsi di aggiornamento professionale; 3) corsi di educazione permanente e ricorrente e attività culturali per adulti; 4) corsi di preparazione ai concorsi pubblici e agli esami di Stato per l abilitazione all esercizio delle professioni; 5) corsi di aggiornamento del proprio personale. 2. I corsi di perfezionamento, di cui al punto 1) del comma precedente, non comportano, a motivo della loro minore durata, il riconoscimento del titolo di master universitari, pur provvedendo allo sviluppo e all addestramento di competenze e capacità di livello superiore. I corsi stessi sono attivati secondo modalità stabilite da apposito regolamento, deliberato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione ed emanato dal Rettore. 3. L organizzazione delle attività formative previste ai punti 2), 3), 4) e 5) del primo comma è disciplinata dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. ART. 10 Crediti formativi 1. Le attività formative che fanno capo ai corsi di studio attivati dall Università danno luogo all acquisizione da parte degli studenti che ne usufruiscono di crediti formativi universitari (CFU), ai sensi della normativa vigente. 2. A ciascun credito formativo universitario corrispondono 25 ore di impegno complessivo 15
16 per studente. 3. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 crediti. 4. La frazione dell impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, ed è comunque determinata, per ciascun corso di studio, dal relativo ordinamento didattico, nel rispetto di quanto previsto al successivo comma. 5. Il carico didattico corrispondente a un credito è definito dai Regolamenti dei Dipartimenti. 6. I crediti formativi corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo il superamento dell esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze conseguite stabilita nel regolamento didattico del corso di studio, fermo restando che la valutazione del profitto, ove prevista in voti, è espressa secondo le modalità stabilite al successivo art I regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutare la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi. Della verifica gli studenti interessati devono essere informati con un preavviso di almeno sei mesi. 8. I regolamenti didattici di ciascun corso di laurea e di laurea magistrale possono inoltre stabilire il numero minimo di crediti da acquisire o esami da superare in tempi determinati, eventualmente anche come condizione per l iscrizione all anno di corso successivo, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative o comunque impegnati a tempo parziale. Le per studente. 3. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 crediti. 4. La frazione dell impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, ed è comunque determinata, per ciascun corso di studio, dal relativo ordinamento didattico, nel rispetto di quanto previsto al successivo comma. 5. Il carico didattico corrispondente a un credito è definito dai Regolamenti didattici dei corsi di studio tra un minimo di 6 ed un massimo di 8 ore di didattica frontale per le lezioni e tra un minimo di 10 e ad un massimo di 12 ore per le esercitazioni, le attività di laboratorio, la progettazione in aula, i seminari, la revisione di progetti in aula. 6. I crediti formativi corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo il superamento dell esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze conseguite stabilita nel regolamento didattico del corso di studio, fermo restando che la valutazione del profitto, ove prevista in voti, è espressa secondo le modalità stabilite al successivo art I regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutare la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi. Della verifica gli studenti interessati devono essere informati con un preavviso di almeno sei mesi. 8. I regolamenti didattici di ciascun corso di laurea e di laurea magistrale possono inoltre stabilire il numero minimo di crediti da acquisire o esami da superare in tempi determinati, eventualmente anche come condizione per l iscrizione all anno di corso successivo, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative o comunque impegnati a tempo parziale. Le 16
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