SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Martedì, 5 febbraio 2013 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

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1 SERIE GENERALE Spediz. abb. post. - art. 45% 1, - comma art. 2, 1 comma 20/b Legge , , n. n Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno Numero 30 UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA SI PUBBLICA TUTTI I PARTE PRIMA Roma - Martedì, 5 febbraio 2013 GIORNI NON FESTIVI DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, ROMA AMMINISTRAZIONE DIREZIONE REDAZIONE PRESSO PRESSO L ISTITUTO IL POLIGRAFICO MINISTERO E DELLA ZECCA GIUSTIZIA DELLO STATO - UFFICIO - VIA SALARIA, PUBBLICAZIONE LEGGI ROMA E - DECRETI CENTRALINO - VIA ARENULA - LIBRERIA DELLO STATO ROMA PIAZZA AMMINISTRAZIONE G. VERDI, 1 - PRESSO ROMA L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI ROMA - CENTRALINO La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione: 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì) 2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì) 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato) 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì) 5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì) La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, Foglio delle inserzioni, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI Al fi ne di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certifi cata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell invio telematico (mittente, oggetto e data). Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fi no all adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it SOMMARIO LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETI PRESIDENZIALI Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca DECRETO 16 novembre 2012, n Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell infanzia e del primo ciclo d istruzione, a norma dell articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. (13G00034) Pag. 1 DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 ottobre Indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e per la predisposizione delle ordinanze di cui all articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni, alla luce del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n (13A00867) Pag. 77

2 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI DECRETO 23 gennaio Ministero dell economia e delle finanze Emissione dei Buoni del Tesoro poliennali 1,70%, indicizzati all inflazione europea, con godimento 31 gennaio 2013 e scadenza 15 settembre 2018, prima e seconda tranche. (13A00858) Pag. 81 DECRETO 23 gennaio Emissione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 31 gennaio 2013 e scadenza 31 dicembre 2014, prima e seconda tranche. (13A00859) Pag. 85 DECRETO 28 gennaio Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5,50%, con godimento 1º maggio 2012 e scadenza 1º novembre 2022, undicesima e dodicesima tranche. (13A00863)..... Pag. 89 Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali DECRETO 17 gennaio Riconoscimento del Consorzio per la tutela e la promozione dei vini DOP Reggiano e Colli di Scandiano e di Canossa e conferimento dell incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOP Reggiano e Colli di Scandiano e di Canossa. (13A00800) Pag. 101 DECRETO 18 gennaio Conferma dell incarico al Consorzio per la tutela del formaggio Toma Piemontese DOP a svolgere le funzioni di cui all articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Toma Piemontese». (13A00833) Pag. 103 DECRETO 21 gennaio Dichiarazione dell esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Perugia e Terni. (13A00817).. Pag. 104 DECRETO 28 gennaio Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 1º novembre 2012 e scadenza 1º novembre 2017, settima e ottava tranche. (13A00864).... Pag. 91 DECRETO 29 gennaio Ministero dell interno Approvazione del modello di certificazione delle spese sostenute per il personale in aspettativa sindacale, nell anno 2012, da parte degli enti locali. (13A00857) Pag. 93 DECRETO 15 gennaio Ministero della salute Modifica del testo dell etichetta relativamente all intervallo di sicurezza dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva acrinatrina. (13A00834) Pag. 95 DECRETO 25 gennaio Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Individuazione dei meccanismi elettronici che registrano l attività del veicolo. (13A00791)... Pag. 100 DECRETO 21 gennaio Dichiarazione dell esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Bergamo. (13A00818) Pag. 105 DECRETO 21 gennaio Dichiarazione dell esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Cuneo. (13A00819) Pag. 106 DECRETO 21 gennaio Dichiarazione dell esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine. (13A00820) Pag. 107 DECRETO 21 gennaio Dichiarazione dell esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Catanzaro, Reggio di Calabria, Crotone e Vibo Valentia. (13A00821) Pag. 108 DECRETO 23 gennaio Modifica al decreto 17 novembre 2010 con il quale è stata rinnovata l autorizzazione al laboratorio «IMAVI S.r.l.», in Moie di Maiolati Spontini al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. (13A00830) Pag. 110 II

3 DECRETO 23 gennaio Modifica del decreto 19 ottobre 2011 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Umbria» registrata con regolamento (CE) n. 2325/97 della Commissione del 24 novembre (13A00831) Pag. 113 DECRETO 20 dicembre Ministero dello sviluppo economico Liquidazione coatta amministrativa del «Consorzio Cooperativo AS.CO - soc. coop. in liquidazione», in Milano. (13A00788) Pag. 113 DECRETO 20 dicembre Liquidazione coatta amministrativa della «Trasporti Tevere società cooperativa», in Savona e nomina del commissario liquidatore. (13A00792).. Pag. 114 DECRETO 3 gennaio Rettifica del decreto 6 novembre 2012 nella parte relativa allo scioglimento della «Star Shadow società cooperativa», in Roma. (13A00789) Pag. 115 DETERMINA 18 gennaio Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Temozolomide Sun» (temozolomide) autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determina n. 44/2013). (13A00837) Pag. 120 DETERMINA 18 gennaio Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Revatio» (sildenafil) autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determina n. 41/2013). (13A00838) Pag. 122 DETERMINA 21 gennaio Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Docetaxel Kabi» (docetaxel) autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determina n. 52/2013). (13A00802) Pag. 123 DETERMINA 21 gennaio Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «TROBALT» (retigabina) autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determina n. 53/2013). (13A00824) Pag. 125 DECRETO 3 gennaio Rettifica del decreto 6 novembre 2012 nella parte relativa allo scioglimento della «Europa 2000 società cooperativa», in Roma. (13A00790) Pag. 115 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ Agenzia italiana del farmaco DETERMINA 18 gennaio Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Acido Zoledronico Mylan» (acido zoledronico) autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determina n. 33/2013). (13A00835)... Pag. 116 DETERMINA 18 gennaio Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Ribavirina Mylan» (ribavirina) autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determina n. 38/2013). (13A00836) Pag. 117 Comitato interministeriale per la programmazione economica DELIBERA 26 ottobre Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) e il Consorzio Oromare s.c.a r.l.. Definanziamento degli investimenti. (Delibera n. 117/2012). (13A00865) Pag. 128 DELIBERA 26 ottobre Programma statistico nazionale Aggiornamento (Delibera n. 115/2012). (13A00866) Pag. 129 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI Ministero della salute Modificazione dell autorizzazione all immissione in commercio del medicinale veterinario «Effipro soluzione spot-on per gatti». (13A00793).... Pag. 131 III

4 Autorizzazione all immissione in commercio del medicinale veterinario «Clearverm» (13A00794). Pag. 131 Modificazione dell autorizzazione all immissione in commercio del medicinale veterinario «Equimax» gel orale per cavalli. (13A00795) Pag. 132 Modificazione all autorizzazione all immissione in commercio del medicinale veterinario «Amprolium 25% liquido Trei» 250 mg/g soluzione orale per polli da carne e galline ovaiole. (13A00796) Pag. 132 Autorizzazione all immissione in commercio del medicinale veterinario «Totabi». (13A00797).... Pag. 132 Autorizzazione all immissione in commercio del medicinale veterinario «Ceffect» 25 mg/ml sospensione iniettabile per bovini e suini. (13A00798) Pag. 133 Modificazione all autorizzazione all immissione in commercio del medicinale veterinario «Baytril» Flavour 15, 50 e 150 mg. (13A00799) Pag. 133 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Invito alla presentazione di progetti di investimento finalizzati allo sviluppo e all incremento della competitività delle imprese operanti nel settore della logistica nelle aree Convergenza nell ambito del Programma Operativo Nazionale Reti e Mobilità (13A00784) Pag. 134 Ministero dello sviluppo economico Approvazione della consegna anticipata all ANAS Spa delle opere relative alla «Rotatoria per Pescopagano con innesto sulla SS. 7 Appia» Muro Lucano - Ofantina. (13A00783) Pag. 134 Approvazione della consegna anticipata provvisoria delle opere relative alla «strada di collegamento dell abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina». (13A00785) Pag. 134 Approvazione della consegna anticipata provvisoria delle opere relative alla «strada di collegamento dell abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina». (13A00786) Pag. 134 Approvazione della consegna anticipata provvisoria delle opere relative alla bretella per Pescopagano nell ambito della «strada di collegamento dell abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina». (13A00787) Pag. 134 Avvio del procedimento per lo scioglimento di 413 società cooperative aventi sede nella Regione Emilia Romagna. (Avviso n. 5/CC/2013). (13A00839) Pag. 134 Provincia di Udine Determinazione delle tariffe minime per lavori di facchinaggio nella provincia di Udine, valide per il biennio 2012/2013. (13A00878) Pag. 148 Ricostituzione della commissione per la C.I.G. - Settore edilizia (13A00879) Pag. 148 IV

5 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DECRETO 16 novembre 2012, n Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell infanzia e del primo ciclo d istruzione, a norma dell articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. IL MINISTRO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l articolo 17, comma 3; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, e in particolare l articolo 21; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare l articolo 8; Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all istruzione; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), e in particolare l articolo 1, commi 605, lettera f), e 622, che sancisce l obbligatorietà dell istruzione per almeno 10 anni; Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in particolare, l articolo 64; Visto il decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e in particolare l articolo 1; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante revisione dell assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in particolare l articolo 1, che, al comma 4, prevede «l eventuale revisione delle Indicazioni nazionali, di cui al comma 3, da adottarsi mediante regolamento ai sensi dell articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2010, recante approvazione dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento dell insegnamento della religione cattolica per la scuola dell infanzia e per il primo ciclo d istruzione; Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 luglio 2007, recante «Indicazioni per la scuola dell infanzia e del primo ciclo di istruzione. Indicazioni per il curricolo», aventi carattere sperimentale; Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, concernente regolamento recante norme in materia di adempimento dell obbligo di istruzione, ai sensi dell articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Vista la circolare ministeriale 18 aprile 2012, n. 31, con la quale sono stati fissati i criteri per la revisione delle Indicazioni nazionali da effettuare ai sensi dell articolo 1, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; Vista la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio dell Unione europea del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l apprendimento permanente; Considerati gli esiti del monitoraggio effettuato ai sensi dell articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, secondo le indicazioni fornite con circolare ministeriale 4 novembre 2011, n. 101; Considerati gli esiti della consultazione rivolta alle scuole del primo ciclo del sistema nazionale di istruzione, disposta con circolare ministeriale 31 maggio 2012, n. 49, sulla base della bozza delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell infanzia e del primo ciclo di istruzione, resa pubblica il 30 maggio 2012; Considerati gli esiti delle iniziative di informazione e ascolto a supporto della consultazione, realizzate su tutto il territorio nazionale secondo le disposizioni fornite con circolare ministeriale 24 maggio 2012, n. 46; Considerati altresì i contributi di soggetti qualificati, richiesti ai sensi della citata circolare ministeriale 31 maggio 2012, n. 49, e pervenuti nelle forme previste dalla stessa; 1

6 Preso atto dei lavori svolti dal nucleo redazionale costituito con decreto direttoriale del 28 marzo 2012, prot. n. 1948, integrato con decreto direttoriale dell 11 maggio 2012, prot. n. 2849, e incaricato della revisione delle nuove Indicazioni nazionali in base ai criteri definiti dalla circolare ministeriale del 18 aprile 2012, n. 31 con il contributo di consulenti esperti; Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell adunanza del 25 luglio 2012; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 27 settembre 2012, con particolare riferimento alla richiesta di riformulazione dell articolo 3; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n del 7 novembre 2012; A DOTTA il seguente regolamento: Art Le Indicazioni nazionali, allegate al presente decreto, sostituiscono le Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati di cui agli allegati A, B, C e D del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e le successive Indicazioni per il curricolo per la scuola dell infanzia e per il primo ciclo d istruzione di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 luglio A partire dall anno scolastico , le scuole dell infanzia e del primo ciclo di istruzione procedono all elaborazione dell offerta formativa avendo a riferimento in prima attuazione e con gradualità, le Indicazioni nazionali contenute nel documento allegato, che è parte integrante del presente decreto. 3. Limitatamente all anno scolastico i collegi docenti utilizzeranno le parti delle predette Indicazioni compatibili e coerenti con il piano dell offerta formativa adottato, le esperienze maturate nell ambito del contesto scolastico, le esigenze del territorio e le condizioni di fattibilità in cui la singola scuola opera. Art Le discipline di insegnamento impartite nel primo ciclo di istruzione sono: italiano, lingua inglese e seconda lingua comunitaria, storia, geografia, matematica, scienze, musica, arte e immagine, educazione fisica, tecnologia. L insegnamento di «Cittadinanza e Costituzione» è assicurato nei modi previsti dal decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 e dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. L insegnamento della Religione Cattolica è disciplinato dagli accordi concordatari secondo quanto previsto nelle Indicazioni nazionali - Finalità generali, allegate al presente decreto. Art Con decreto del Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca è costituito un «Comitato scientifico nazionale per l attuazione delle Indicazioni nazionali e il miglioramento continuo dell insegnamento» incaricato di indirizzare, sostenere e valorizzare le iniziative di formazione e di ricerca per aumentare l efficacia dell insegnamento in coerenza con le finalità e i traguardi previsti nelle presenti Indicazioni. 2. Il Comitato di cui al comma 1 è formato da non più di dodici componenti, nominati dal Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca tra accademici ed esperti di comprovate professionalità, capacità ed esperienza nel campo dell innovazione didattica e della formazione dei docenti della scuola dell infanzia e del primo ciclo di istruzione. I componenti del Comitato rimangono in carica due anni, decorrenti dalla data del decreto di cui al comma 1, e possono essere confermati per altri due bienni. 3. La partecipazione al Comitato non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso. Art L Amministrazione scolastica promuove azioni di formazione in servizio del personale della scuola e attiva un sistema di monitoraggio delle esperienze che consenta di raccogliere dati e osservazioni per il miglioramento dell efficacia del sistema di istruzione e per successivi eventuali aggiornamenti delle Indicazioni stesse. Art L editoria scolastica adegua, a partire dalle adozioni per l anno scolastico , i contenuti dei libri di testo destinati alle scuole del primo ciclo alle Indicazioni nazionali emanate con il presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 16 novembre 2012 Visto, il Guardasigilli: SEVERINO Il Ministro: PROFUMO Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, registro n. 1, foglio n

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75 AVVERTENZA: N O T E Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall amministrazione competente per materia, ai sensi dell art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: Si riporta il testo dell art. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (Revisione dell assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133): «Art. 1 (Previsioni generali). 1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 28 marzo 2003, n. 53; dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; dal capo IV del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; dall art. 1, commi 1 e 7 del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, la scuola dell infanzia e il primo ciclo di istruzione sono disciplinati dal presente regolamento. 2. Il presente regolamento provvede, anche attraverso modifiche delle disposizioni legislative vigenti, ad introdurre, nell organizzazione e nel funzionamento della scuola dell infanzia e del primo ciclo di istruzione, misure di riorganizzazione e qualificazione, al fine di assicurare migliori opportunità di apprendimento e di crescita educativa, e dell assolvimento dell obbligo di istruzione. 3. In sede di prima attuazione del presente regolamento, e comunque per un periodo non superiore a tre anni scolastici decorrenti dall anno scolastico , si applicano le Indicazioni nazionali di cui agli allegati A, B, C e D del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, come aggiornate dalle Indicazioni per il curricolo di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 31 luglio Con atto di indirizzo del Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca sono individuati i criteri generali necessari ad armonizzare gli assetti pedagogici, didattici ed organizzativi agli obiettivi previsti dal presente regolamento. 4. Nel corso del triennio scolastico 2009/ /2012, l eventuale revisione delle Indicazioni nazionali, di cui al comma 3, da adottarsi mediante regolamento ai sensi dell art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è effettuata, sulla base degli esiti di apposito monitoraggio sulle attività poste in essere dalle istituzioni scolastiche, affidato all Agenzia nazionale per lo sviluppo dell autonomia scolastica (ANSAS) e all Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).». Note alle premesse: Si riporta il testo dell art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «Art. 17 (Regolamenti) (Omissis ). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4-4ter. (Omissis ).». Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), è stato pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale 19 maggio 1994, n. 115, supplemento ordinario. Si riporta il testo dell art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa): «Art L autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni all intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d arte ed ampliando l autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali. 2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri generali e princìpi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento è acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all art. 355 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelle della presente legge. 3. I requisiti dimensionali ottimali per l attribuzione della personalità giuridica e dell autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell ottica di garantire agli utenti una più agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi. 4. La personalità giuridica e l autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime di autonomia sarà accompagnato da apposite iniziative di formazione del personale, da una analisi delle realtà territoriali, sociali ed economiche delle singole istituzioni scolastiche per l adozione dei conseguenti interventi perequativi e sarà realizzato secondo criteri di gradualità che valorizzino le capacità di iniziativa delle istituzioni stesse. 5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche già in possesso di personalità giuridica e di quelle che l acquistano ai sensi del comma 4 è costituita dall assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola. L attribuzione senza vincoli di destinazione comporta l utilizzabilità della dotazione finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale e di parte corrente, con possibilità di variare le destinazioni in corso d anno. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti, sono individuati i parametri per la definizione della dotazione finanziaria ordinaria delle scuole. Detta dotazione ordinaria è stabilita in misura tale da consentire l acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche dei beni di consumo e strumentali necessari a garantire l efficacia del processo di insegnamento-apprendimento nei vari gradi e tipologie dell istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale possono con- 71

76 fluire anche i finanziamenti attualmente allocati in capitoli diversi da quelli intitolati al funzionamento amministrativo e didattico, è spesa obbligatoria ed è rivalutata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata. In sede di prima determinazione, la dotazione perequativa è costituita dalle disponibilità finanziarie residue sui capitoli di bilancio riferiti alle istituzioni scolastiche non assorbite dalla dotazione ordinaria. La dotazione perequativa è rideterminata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata e di parametri socio-economici e ambientali individuati di concerto dai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti. 6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni preventive per l accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle istituzioni scolastiche, ivi compresi gli istituti superiori di istruzione artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi finalità di educazione o di assistenza scolastica. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le donazioni. 7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalità giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche già dotate di personalità e autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello nazionale. 8. L autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell efficienza e dell efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, dell unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un apposita programmazione plurisettimanale. 9. L autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto dall art. 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per la determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curriculum e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi. 10. Nell esercizio dell autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell ambito di accordi tra le regioni e l amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti finalizzati al supporto dell autonomia delle istituzioni scolastiche autonome. 11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresì attribuite la personalità giuridica e l autonomia alle Accademie di belle arti, agli Istituti superiori per le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo i princìpi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli adattamenti resi necessari dalle specificità proprie di tali istituzioni. 12. Le università e le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo scopo di favorire attività di aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e universitario. 13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi. 14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per l autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonché per le modalità del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei princìpi contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. È abrogato il comma 9 dell art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n Entro il 30 giugno 1999 il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico che tenga conto della specificità del settore scolastico, valorizzando l autonomo apporto delle diverse componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute, nonché delle specifiche professionalità e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri: a) armonizzazione della composizione, dell organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con le competenze dell amministrazione centrale e periferica come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonché con quelle delle istituzioni scolastiche autonome; b) razionalizzazione degli organi a norma dell art. 12, comma 1, lettera p) ; c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, secondo quanto previsto dall art. 12, comma 1, lettera g) ; d) valorizzazione del collegamento con le comunità locali a norma dell art. 12, comma 1, lettera i) ; e) attuazione delle disposizioni di cui all art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella salvaguardia del principio della libertà di insegnamento. 16. Nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e in connessione con l individuazione di nuove figure professionali del personale docente, ferma restando l unicità della funzione, ai capi d istituto è conferita la qualifica dirigenziale contestualmente all acquisto della personalità giuridica e dell autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le specificità della qualifica dirigenziale sono individuati con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti criteri: a) l affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati; b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a) e l organizzazione e le attribuzioni dell amministrazione scolastica periferica, come ridefinite ai sensi dell art. 13, comma 1; c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale docente con adeguata anzianità di servizio, in armonia con le modalità previste dall art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; d) l attribuzione della dirigenza ai capi d istituto attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di formazione. 17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sarà disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in autonome aree. 18. Nell emanazione del regolamento di cui all art. 13 la riforma degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione è realizzata armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni amministrative attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in materia di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica. 19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni quattro anni al Parlamento, a decorrere dall inizio dell attuazione dell autonomia prevista nel presente articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al fine di apportare eventuali modifiche normative che si rendano necessarie. 72

77 20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione. 20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al comma 20 la regione Valle d Aosta stabilisce tipologia, modalità di svolgimento e di certificazione di una quarta prova scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n Le modalità e i criteri di valutazione delle prove d esame sono definiti nell ambito dell apposito regolamento attuativo, d intesa con la regione Valle d Aosta. È abrogato il comma 5 dell art. 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425.». Si riporta il testo dell art. 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59): «Art. 8 (Defi nizione dei curricoli). 1. Il Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle competenti commissioni parlamentari sulle linee e sugli indirizzi generali, definisce a norma dell art. 205 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per i diversi tipi e indirizzi di studio: a) gli obiettivi generali del processo formativo; b) gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni; c) le discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei curricoli e il relativo monte ore annuale; d) l orario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli comprensivo della quota nazionale obbligatoria e della quota obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche; e) i limiti di flessibilità temporale per realizzare compensazioni tra discipline e attività della quota nazionale del curricolo; f) gli standard relativi alla qualità del servizio; g) gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi; h) i criteri generali per l organizzazione dei percorsi formativi finalizzati all educazione permanente degli adulti, anche a distanza, da attuare nel sistema integrato di istruzione, formazione, lavoro, sentita la Conferenza unificata. 2. Le istituzioni scolastiche determinano, nel Piano dell offerta formativa il curricolo obbligatorio per i propri alunni in modo da integrare, a norma del comma 1, la quota definita a livello nazionale con la quota loro riservata che comprende le discipline e le attività da esse liberamente scelte. Nella determinazione del curricolo le istituzioni scolastiche precisano le scelte di flessibilità previste dal comma 1, lettera e). 3. Nell integrazione tra la quota nazionale del curricolo e quella riservata alle scuole è garantito il carattere unitario del sistema di istruzione ed è valorizzato il pluralismo culturale e territoriale, nel rispetto delle diverse finalità della scuola dell obbligo e della scuola secondaria superiore. 4. La determinazione del curricolo tiene conto delle diverse esigenze formative degli alunni concretamente rilevate, della necessità di garantire efficaci azioni di continuità e di orientamento, delle esigenze e delle attese espresse dalle famiglie, dagli enti locali, dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio. Agli studenti e alle famiglie possono essere offerte possibilità di opzione. 5. Il curricolo della singola istituzione scolastica, definito anche attraverso una integrazione tra sistemi formativi sulla base di accordi con le regioni e gli enti locali negli ambiti previsti dagli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, può essere personalizzato in relazione ad azioni, progetti o accordi internazionali. 6. L adozione di nuove scelte curricolari o la variazione di scelte già effettuate deve tenere conto delle attese degli studenti e delle famiglie in rapporto alla conclusione del corso di studi prescelto.». La legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all istruzione), è stata pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale 21 marzo 2000, n. 67. Si riporta il testo dei commi 605, lettera f) e 622, dell art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007): «605. Per meglio qualificare il ruolo e l attività dell amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell istruzione, con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti: a)-e) (Omissis ); f) il miglioramento dell efficienza ed efficacia degli attuali ordinamenti dell istruzione professionale anche attraverso la riduzione, a decorrere dall anno scolastico 2007/2008, dei carichi orari settimanali delle lezioni, secondo criteri di maggiore flessibilità, di più elevata professionalizzazione e di funzionale collegamento con il territorio.». «622. L istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L età per l accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n L adempimento dell obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di un apposito regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n L obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. L innalzamento dell obbligo di istruzione decorre dall anno scolastico 2007/2008.». Si riporta il testo dell art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: «Art. 64 (Disposizioni in materia di organizzazione scolastica). 1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei tenendo anche conto delle necessità relative agli alunni diversamente abili. 2. Si procede, altresì, alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio una riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo restando quanto disposto dall art. 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico. 4. Per l attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri: a) razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell impiego dei docenti; b) ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali; 73

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