Bur n. 50 del 17/05/2005

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1 Bur n. 50 del 17/05/2005 (Codice interno: ) DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE GEOLOGIA E CICLO DELL'ACQUA n. 79 del 16 marzo 2005 Individuazione delle zone di balneazione (e non) ed attuazione del programma di monitoraggio delle acque di balneazione del Veneto per l'anno 2005, ai sensi del D.P.R. 8 giugno 1982 n Modifiche ed integrazioni al proprio Decreto n. 465 del 17 dicembre [Acque] Il Dirigente VISTO il D.P.R. 8 giugno 1982 n. 470 e successive modifiche ed integrazioni che, tra l'altro, demanda alle Regioni il compito di provvedere, annualmente, all'individuazione delle zone idonee e/o non idonee alla balneazione, all'inizio e/o per l'intera durata del periodo di campionamento, sulla base dei risultati delle analisi ed eventuali ispezioni effettuate nell'anno precedente dalle Agenzie Regionali per la Protezione dell'ambiente, nell'ambito di appositi programmi di monitoraggio predisposti dalle stesse Regioni; VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n del 4 agosto 1998, con la quale sono stati, tra l'altro, trasferiti all'a.r.p.a.v. gli adempimenti previsti dal D.P.R. n. 470/1982 e successive modifiche ed integrazioni, mantenendo comunque in capo alla Regione la competenza relativa all'adozione dei provvedimenti finali, così come specificato nella Convenzione stipulata in data 2 ottobre 1998 tra i suddetti Enti; VISTO il proprio Decreto n. 465 del 17 dicembre 2004 recante "Individuazione delle zone idonee, e non idonee (ovvero da vietare), alla balneazione nella Regione del Veneto per l'anno 2005, ai sensi del D.P.R. n. 470/1982 e successive modifiche ed integrazioni"; VISTA la proposta dell'a.r.p.a.v. relativa all'individuazione delle zone di balneazione (e non) ed attuazione del programma di monitoraggio delle acque di balneazione del Veneto per l'anno 2005 ai sensi del D.P.R. n. 470/1982 e successive modifiche ed integrazioni, di cui all'allegato al presente Decreto, che ne forma parte integrante e sostanziale; RITENUTO pertanto di far propria la predetta proposta dell'a.r.p.a.v. al fine di ottemperare per l'anno 2005 al dettato del D.P.R. n. 470/1982 e successive modifiche ed integrazioni decreta 1) di individuare per l'anno 2005 le zone di balneazione e le zone di non balneazione (ovvero da vietare alla balneazione) ricadenti nella Regione del Veneto, così come indicato rispettivamente nelle tabelle nn. 1 e 2 e nn. 3 e 4 di cui all'allegato al presente Decreto, che ne forma parte integrante e sostanziale; 2) di dare attuazione per l'anno 2005 al programma regionale di monitoraggio delle acque di balneazione del Veneto, avvalendosi delle competenti strutture dell'a.r.p.a.v., così come illustrato nelle tabelle dal n. 5 al n. 9 di cui all'allegato al presente Decreto, che ne forma parte integrante e sostanziale; 3) di dare atto che, in conseguenza di quanto disposto ai precedenti punti 1) e 2), le tabelle dal n. 2 al n. 7 di cui all'allegato al proprio Decreto n. 465 del 17 dicembre 2004 sono sostituite dalle corrispondenti tabelle di cui all'allegato (punto B) al presente Decreto, che ne forma parte integrante e sostanziale; 4) di inviare tempestivamente copia del presente Decreto al Ministero della Salute (Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria), al Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio (Servizio Tutela Acque), ai Comuni (Sindaco) interessati e all'a.r.p.a.v. (Direzione Area Tecnico-Scientifica), per l'esecuzione degli adempimenti di rispettiva competenza. Costantini Allegato al Decreto n. 79 del 16 marzo 2005 A) INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DI BALNEAZIONE (E NON) ED ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI MONITORAGGIO DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE DELLA REGIONE VENETO PER L'ANNO 2005, AI SENSI DEL D.P.R. 8 GIUGNO 1982 N. 470 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI 1) INTRODUZIONE pag. 35 2) ZONE DI BALNEAZIONE E ZONE DI NON BALNEAZIONE " 36 3) PROGRAMMA DI MONITORAGGIO

2 DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE " 36 4) ADEMPIMENTI PREVISTI PER GLI ENTI INTERESSATI " REGIONE " COMUNI " A.R.P.A.V. " 38 TABELLE N 1 - ZONE DI BALNEAZIONE (UBICAZIONE) " 40 N 2 - ZONE DI BALNEAZIONE (COORDINATE GEOGRAFICHE E LUNGHEZZE) " 43 N 3 - ZONE DI NON BALNEAZIONE (UBICAZIONE) " 45 N 4 - ZONE DI NON BALNEAZIONE (COORDINATE GEOGRAFICHE E LUNGHEZZE) " 48 N 5 - PUNTI DI PRELIEVO (NUMERO) E STRUTTURE INCARICATE DEI CONTROLLI " 51 N 6 - PUNTI DI PRELIEVO (UBICAZIONE) " 52 N 7 - PUNTI DI PRELIEVO (COORDINATE GEOGRAFICHE) " 55 N 8 - ZONE DI PERTINENZA DEI PUNTI DI PRELIEVO (UBICAZIONE) " 57 N 9 - ZONE DI PERTINENZA DEI PUNTI DI PRELIEVO (COORDINATE GEOGRAFICHE E LUNGHEZZE) " 63 B) MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO DEL DIRIGENTE REGIONALE DELLA DIREZIONE GEOLOGIA E CICLO DELL'ACQUA N. 465 DEL 17 DICEMBRE 2004 RECANTE "INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE IDONEE, E NON IDONEE (OVVERO DA VIETARE), ALLA BALNEAZIONE NELLA REGIONE VENETO PER L'ANNO 2005, AI SENSI DEL D.P.R. 8 GIUGNO 1982 N. 470 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI" TABELLE N 2 - ZONE IDONEE ALLA BALNEAZIONE AL 1 APRILE 2005 (ELENCO) " 68 N 3 - ZONE IDONEE ALLA BALNEAZIONE AL 1 APRILE 2005 (COORDINATE GEOGRAFICHE E LUNGHEZZE) " 69 N 4 - ZONE NON IDONEE ALLA BALNEAZIONE AL 1 APRILE 2005 (ELENCO) pag. 71 N 5 - ZONE NON IDONEE ALLA BALNEAZIONE AL 1 APRILE 2005 (COORDINATE GEOGRAFICHE E LUNGHEZZE) " 71 N 6 - ZONE NON IDONEE ALLA BALNEAZIONE DAL 1 APRILE AL 30 SETTEMBRE 2005 (ELENCO) " 72 N 7 - ZONE NON IDONEE ALLA BALNEAZIONE DAL 1 APRILE AL 30 SETTEMBRE 2005 (COORDINATE GEOGRAFICHE E LUNGHEZZE) " 72 A) INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DI BALNEAZIONE (E NON) ED ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI MONITORAGGIO DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE DELLA REGIONE VENETO PER L'ANNO 2005, AI SENSI DEL D.P.R. 8 GIUGNO 1982 N. 470 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

3 1) INTRODUZIONE Il D.P.R. 8 giugno 1982 n. 470, e successive modificazioni ed integrazioni, demanda alle Regioni, tra l'altro, il compito di individuare le zone idonee e/o non idonee alla balneazione all'inizio e/o per l'intera durata del periodo di campionamento, sulla base dei risultati delle analisi ed eventuali ispezioni effettuate nel periodo di campionamento relativo all'anno precedente dalle Agenzie Regionali per la Protezione dell'ambiente, nell'ambito di appositi programmi di monitoraggio predisposti dalle stesse Regioni. Con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Geologia e Ciclo dell'acqua n. 86 del 15 marzo 2004 è stata data attuazione, tramite le competenti strutture dell'agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (A.R.P.A.V.), al programma di monitoraggio delle acque di balneazione del Veneto per l'anno 2004, le cui risultanze hanno permesso, tra l'altro, di addivenire all'individuazione delle zone idonee e/o non idonee alla balneazione all'inizio e/o per l'intera durata del periodo di campionamento relativo all'anno 2005 (Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Geologia e Ciclo dell'acqua n. 465 del 17 dicembre 2004). Con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Geologia e Ciclo dell'acqua n. 219 dell'11 giugno 2004 sono stati adottati per l'anno 2004, relativamente alle acque di balneazione del mare Adriatico e del lago di Garda, i valori limite di deroga per il parametro "ossigeno disciolto", in forza del Decreto Legge 4 giugno 2004 n. 144, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 luglio 2004 n. 192 (da 50% a 170% di saturazione di ossigeno, anziché da 70% a 120% come previsto dal D.P.R. n. 470/1982) che ha ulteriormente differito al 31 dicembre 2006 il termine per l'applicazione della disciplina prevista dal Decreto Legge 13 aprile 1993 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 giugno 1993 n ) ZONE DI BALNEAZIONE E ZONE DI NON BALNEAZIONE Sulla base della classificazione regionale delle acque di balneazione del Veneto per l'anno 2005 (Decreto Regionale n. 465/2004-Allegato tabelle dal n. 2 al n. 7), tenendo conto della distribuzione lungo le coste delle zone di non balneazione per l'anno 2004 (Decreto Regionale n. 86/2004-Allegato tabelle nn. 3 e 4) nonché dell'articolazione del programma di monitoraggio per l'anno 2005 come esposto al successivo punto 3), sono individuate per l'anno 2005 le zone di balneazione di cui alle tabelle nn. 1 e 2 e le zone di non balneazione (ovvero da vietare a cura dell'autorità competente) di cui alle tabelle nn. 3 e 4. In particolare nelle tabelle nn. 2 e 4 sono riportate rispettivamente le zone di balneazione e le zone di non balneazione, individuate a mezzo di coordinate geografiche degli estremi (calcolate secondo il Sistema Italiano_Roma Monte Mario), e relative lunghezze in metri, come stabilito dal Decreto del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, datato 29 gennaio Nota - Nelle zone di non balneazione del comune di Chioggia sono inclusi anche i punti di prelievo individuati come non idonei dal 1 aprile al 30 settembre 2005 (Decreto Regionale n. 465/2004 come modificato ed integrato dal presente Decreto-Allegato tabelle nn. 6 e 7) 3) PROGRAMMA DI MONITORAGGIO DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE Come richiesto dai comuni di Tarzo e Revine Lago (nota di prot. n del 29 agosto 2003), sono stati eseguiti nell'anno 2004 dei controlli a scopo "conoscitivo" su 2 zone costiere del lago di Santa Maria (1^ in comune di Tarzo e 1^ in comune di Revine Lago) a cura del competente Dipartimento A.R.P.A.V. Provinciale di Treviso. Dato che i risultati ottenuti da tale indagine hanno evidenziato la conformità all'uso balneare delle acque in questione, si ritiene pertanto opportuno inserire dette acque, relativamente ai tratti individuati, nell'elenco delle acque regionali destinate alla balneazione per l'anno Il comune di Treviso (nota di prot. n del 18 agosto 2004) ha richiesto alla competente Direzione Regionale una nuova autorizzazione alla balneazione per le acque del lago denominato "Antille", sito nel proprio territorio comunale, autorizzazione già concessa per gli anni dal 2000 al 2002 e revocata nell'anno 2003 su formale richiesta del proprietario del laghetto (nota del 4 aprile 2003). Dato che nel triennio di monitoraggio effettuato sulle acque in parola si è registrata la totale conformità dei campioni esaminati (36 su 36), si ritiene pertanto opportuno inserire nuovamente dette acque, relativamente al tratto a suo tempo individuato, nell'elenco delle acque regionali destinate alla balneazione per l'anno Su indicazione della competente Direzione Regionale, a cura di A.R.P.A.V. sono state aggiornate le anagrafi (descrizione delle località di prelievo) dei punti di controllo relativamente alle acque di balneazione di alcuni Comuni costieri. Inoltre, sempre su indicazione della competente Direzione Regionale, sono state ridefinite le aree di divieto per le zone di non balneazione interessate da dighe alle foci di alcuni importanti fiumi (Nicesolo/Lemene, Livenza, Brenta ed Adige) e/o alle bocche di porto della laguna di Venezia (Lido, Malamocco e Chioggia), estendendo per motivi di sicurezza tali divieti per l'intera lunghezza delle dighe fluviali e/o bocche di porto e per un tratto di costa pari a 20 metri dalle stesse dighe e/o bocche. In conseguenza di ciò, sono stati eliminati i punti di controllo delle immissioni posti alle estremità delle dighe e/o bocche ed inseriti nuovi punti sottocosta, se non già esistenti nelle vicinanze. In particolare, il punto n. 526 (bocca di porto di Lido), in comune di Venezia, è stato eliminato e non sostituito da altro punto essendo la zona controllata dall'esistente punto n. 42, mentre i punti n. 519 (foce fiume Nicesolo/Lemene) ed i punti nn. 520 e 521 (foce fiume Livenza), tutti in comune di Caorle, sono stati allocati più sottocosta mantenendo comunque la stessa numerazione. I punti nn. 522 e 523 (foce fiume Brenta) ed il punto n. 524 (foce fiume Adige), in comune di Chioggia, sono stati eliminati in quanto ubicati in zone permanentemente vietate alla balneazione (già individuati come non idonei per tutto il periodo di campionamento 2005 con Decreto Regionale n. 465/2004); di contro, sono stati aggiunti 2 nuovi punti di controllo, in comune

4 di Chioggia, posti l'uno (il n. 528) tra i punti nn. 61 e 62 (spiaggia di Sottomarina), e l'altro (il n. 529) tra i punti nn. 64 e 65 (spiaggia di Isola Verde) ovvero in zona non idonea al 1 aprile Infine, sempre nel comune di Chioggia, è stato inserito un nuovo punto (il n. 530) tra i punti nn. 63 e 64 (già individuati come non idonei per tutto il periodo di campionamento 2005) di Isola Verde, ai soli fini "conoscitivi". Per quanto sopra premesso, il programma di monitoraggio delle acque di balneazione del Veneto per l'anno 2005 si articolerà pertanto su complessivi n. 170 punti di prelievo " (n. 169 "routinari" e n. 1 "suppletivo" c.d. "conoscitivo) così distribuiti per corpo idrico in esame: mare Adriatico (n. 95 punti); specchio nautico di Albarella (n. 1 punto); lago di Garda (n. 65 punti), lago di Santa Croce (n. 3 punti), lago del Mis (n. 1 punto), lago di Lago (n. 2 punti), lago di Santa Maria (2 punti) e laghetto Antille (1 punto). In tabella n. 5 sono indicate, per ambito comunale, le strutture dell'a.r.p.a.v. incaricate dell'esecuzione dei controlli previsti dal D.P.R. n. 470/1982 sulle acque dei suddetti corpi idrici per l'anno Nelle tabelle nn. 6 e 7 e nelle tabelle nn. 8 e 9 sono riportati i dati anagrafici (ubicazione anche mezzo di coordinate geografiche calcolate secondo il Sistema Italiano-Roma Monte Mario) rispettivamente dei punti di prelievo e delle zone di pertinenza degli stessi punti di prelievo. La frequenza dei controlli dovrà essere, durante il prossimo periodo di campionamento (dal 1 aprile al 30 settembre 2005), almeno "bimensile" (in totale quindi almeno n. 12 analisi "bimensili" c.d. anche "routinarie" per punto di prelievo) più le eventuali analisi "suppletive" (al massimo n. 5 per punto di prelievo) da effettuarsi in caso di superamento dei valori limite stabiliti anche per uno solo dei parametri di cui all'allegato 1 al D.P.R. n. 470/1982. Per i punti non idonei al 1 aprile 2005 (Decreto Regionale n. 465/2004 come modificato ed integrato dal presente Decreto-Allegato tabelle nn. 4 e 5) la cadenza dei controlli dovrà essere aumentata (ogni 10 giorni anziché ogni 15 giorni) nel periodo di massimo affollamento (per la Regione del Veneto: dal 15 giugno al 15 settembre 2005) come prescritto dal Decreto Legge 31 marzo 2003 n. 51, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 maggio 2003 n. 121, e cioè dovranno essere effettuati su detti punti almeno n. 15 analisi "routinarie" per punto o in un numero compreso tra 12 e 15 nel caso di revoca dell'idoneità durante il suddetto periodo da parte della competente Direzione Regionale (in tal caso dovrà essere infatti ripristinata la cadenza "bimensile" dei controlli fino al termine della stagione balneare 2005). Sui 2 punti di prelievo del mare Adriatico da vietare nell'anno 2005 (punti nn. 63 e 64) a cura del comune di Chioggia, ai sensi dell'art. 7-1 del D.P.R. n. 470/1982, e successive modifiche ed integrazioni (Decreto Regionale n. 465/2004 come modificato ed integrato dal presente Decreto-Allegato tabelle nn. 6 e 7), dovranno essere eseguiti con cadenza almeno "bimensile" i controlli previsti, senza l'obbligo quindi di effettuare eventuali controlli "suppletivi". Dette zone potranno essere riaperte alla balneazione nell'anno 2006 subordinatamente all'adozione di misure di miglioramento e all'esito favorevole delle analisi effettuate nell'anno Anche sul punto "conoscitivo" di Chioggia dovranno essere eseguiti solamente dei controlli "routinari". Durante il periodo di campionamento dovranno essere applicati i criteri di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 470/1982, ai fini del giudizio di idoneità (e non) alla balneazione, a cura dei Comuni costieri interessati (durante la stagione balneare 2005) e della Regione del Veneto (al termine della stagione balneare 2005). Per i punti non idonei al 1 aprile 2005 (Decreto Regionale n. 465/2004 come modificato ed integrato dal presente Decreto-Allegato tabelle nn. 4 e 5) dovranno essere applicati i criteri di cui all'ultimo comma dell'art. 6 del D.P.R. n. 470/1982 come integrato dalla predetta Legge n. 121/2003, come sopra richiamati. In caso di mancata esecuzione, durante il prossimo periodo di campionamento, di uno o più dei campionamenti "routinari" previsti, per motivi di causa di forza maggiore (ad esempio condizioni meteomarine avverse), questi dovranno essere "recuperati" quanto prima e comunque entro e non oltre la fine della stagione balneare (30 settembre 2005) in modo da ottenere al termine della stagione per ognuno dei punti in esame un numero minimo di almeno n. 12 analisi "routinarie", fermo restando che, in base alla nota del Ministero della Salute (prot. n. IX/400.4/13.5.2/2689 del 25 novembre 2002), potranno essere valutati anche quei punti di prelievo che hanno presentato al termine della stagione balneare almeno n. 11 analisi "routinarie" con validi motivi giustificativi per l'analisi "routinaria" mancante (l'acclarata impossibilità di effettuare il 12 campione "routinario" a causa di eventi meteo-marini straordinari quali ad esempio mareggiate, fortunali, eccezionali condizioni meteorologiche avverse, etc., dovrà essere adeguatamente documentata). Da ultimo, potranno avvalersi anche nell'anno 2005 della deroga ai valori limite del parametro "ossigeno disciolto" stabiliti dal D.P.R. n. 470/1982 le sole acque di balneazione del mare Adriatico e del lago di Garda, subordinatamente all'adozione di apposito provvedimento regionale 4) ADEMPIMENTI PREVISTI PER GLI ENTI INTERESSATI Di seguito si richiamano i principali adempimenti previsti per l'anno 2005 a carico della Regione del Veneto (Direzione Geologia e Ciclo dell'acqua, in seguito anche indicata competente Direzione Regionale), dei Comuni (Sindaco) e dell'a.r.p.a.v. (Direzione Tecnico Scientifica - Dipartimenti Provinciali ed Osservatorio Alto Adriatico-Polo Regionale Veneto, in seguito anche indicati DAP ed OAA rispettivamente). 4.1 Regione del Veneto Direzione Geologia e Ciclo dell'acqua comunicare al Ministero della Salute (Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria), entro e non oltre la fine del mese di marzo, le misure di miglioramento previste per le zone individuate come non idonee (Decreto Regionale n. 465/2005 come modificato ed integrato dal presente Decreto), ed inviare per posta elettronica le schede 3.1. (D.M. 18/09/2002), entro la fine

5 del mese di gennaio, all'agenzia per la Protezione dell'ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT) e, per conoscenza, al Ministero dell'ambiente e Tutela del Territorio (Servizio Tutela Acque), al Ministero della Salute (Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria) e all'a.r.p.a.v. (OAA); adottare, entro e non oltre la fine del mese di marzo, i valori limite di deroga del parametro "ossigeno disciolto" per le acque del mare Adriatico e del lago di Garda, su proposta dell'a.r.p.a.v. (OAA); copia del provvedimento regionale dovrà essere trasmessa tempestivamente al Ministero della Salute (Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria), al Ministero dell'ambiente e Tutela del Territorio (Servizio Tutela Acque), ai Comuni (Sindaco) interessati e all'a.r.p.a.v. (OAA); individuare, entro e non oltre la fine del mese di marzo, le zone di balneazione e di non balneazione, ed approvare il nuovo programma di monitoraggio delle acque di balneazione del Veneto, su proposta dell'a.r.p.a.v. (OAA); copia del provvedimento regionale dovrà essere trasmessa tempestivamente al Ministero della Salute (Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria), al Ministero dell'ambiente e Tutela del Territorio (Servizio Tutela Acque), ai Comuni (Sindaco) interessati e all'a.r.p.a.v. (OAA); ripristinare e/o revocare l'idoneità, prima e/o durante la stagione balneare, per le zone non idonee al 1 aprile (Decreto Regionale n. 465/2004 come modificato ed integrato dal presente Decreto-Allegato tabelle nn.4 e 5), su proposta dell'a.r.p.a.v. (DAP competente per territorio ed OAA), nel caso di esito favorevole di 2 analisi "routinarie" consecutive e/o di esito non favorevole di 2 analisi "routinarie", anche non consecutive, effettuate dopo il ripristino dell'idoneità; copia del provvedimento regionale dovrà essere trasmessa tempestivamente ai Comuni (Sindaco) interessati e all'a.r.p.a.v. (OAA), ed entro 15 giorni dall'adozione del predetto provvedimento, al Ministero della Salute (Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria) e al Ministero dell'ambiente e Tutela del Territorio (Servizio Tutela Acque); individuare, entro la metà del mese di dicembre, le zone idonee e/o non idonee alla balneazione all'inizio e/o per l'intera durata del periodo di campionamento dell'anno successivo, su proposta dell'a.r.p.a.v. (OAA); copia del provvedimento regionale dovrà essere trasmessa al Ministero della Salute (Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria) e al Ministero dell'ambiente e Tutela del Territorio (Servizio Tutela Acque), entro e non oltre la fine del mese di dicembre, nonché ai Comuni (Sindaco) interessati e all'a.r.p.a.v. (Direzione Area Tecnico Scientifica), entro e non oltre la fine del mese di marzo dell'anno successivo; 4.2 Comuni Sindaco vietare, per l'intera durata del periodo di campionamento, le zone di non balneazione di cui alle tabelle nn. 3 e 4; nelle zone interessate dovrà essere apposta idonea segnaletica; vietare, all'inizio del periodo di campionamento (e fino al ripristino dell'idoneità con il provvedimento regionale di cui al punto 4.1.4), le zone non idonee al 1 aprile (Decreto Regionale n. 465/2004 come modificato ed integrato dal presente Decreto-Allegato tabelle nn. 4 e 5); nelle zone interessate dovrà essere apposta idonea segnaletica; vietare, prima dell'inizio della stagione balneare e/o durante la stessa stagione, su proposta dell'a.r.p.a.v. (DAP competente per territorio), le zone idonee al 1 aprile (Decreto Regionale n. 465/2004 come modificato ed integrato dal presente Decreto-Allegato tabelle nn. 2 e 3), nel caso di esito non favorevole di 2 analisi "suppletive" eseguite (a seguito di una analisi "routinaria" non favorevole) nel mese di aprile e/o da maggio a settembre; nelle zone interessate dovrà essere apposta idonea segnaletica; vietare, fino al termine della stagione balneare (per effetto della revoca dell'idoneità con il provvedimento regionale di cui al punto 4.1.4), le zone non idonee al 1 aprile (Decreto Regionale n. 465/2004 come modificato ed integrato dal presente Decreto-Allegato tabelle nn. 4 e 5), nel caso di esito non favorevole di 2 analisi "routinarie" (anche non consecutive) eseguite dopo il ripristino dell'idoneità regionale; nelle zone interessate dovrà essere apposta idonea segnaletica; revocare, durante la stagione balneare, i provvedimenti di divieto di balneazione di cui ai punti da a 4.2.3, su proposta dell'a.r.p.a.v. (DAP competente per territorio) a seguito di esito favorevole di 2 analisi routinarie (consecutive); trasmettere tempestivamente copia dei provvedimenti di cui ai punti da a al Ministero della Salute (Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria), al Ministero dell'ambiente e Tutela del Territorio (Servizio Tutela Acque), all'a.r.p.a.v. (DAP competente per territorio ed OAA) e alla delegazione di spiaggia interessata. Nota - Nelle ordinanze sindacali di cui sopra dovranno essere indicati i seguenti dati informativi (riportati nelle tabelle dal n. 6 al n. 9): descrizione della zona di divieto e relativa estensione in metri; tipo e/o motivo del divieto (temporaneo o permanente e/o per inquinamento o per altre cause), numero del punto e/o dei punti di campionamento compresi nel tratto, individuazione della zona anche mediante coordinate geografiche degli estremi (calcolate secondo il Sistema Italiano_Roma Monte Mario) 4.3 A.R.P.A.V. Dipartimenti Provinciali (DAP) effettuare sui punti di prelievo indicati nelle tabelle nn. 6 e 7, con cadenza almeno quindicinale durante il periodo di campionamento, per le zone idonee (al 1 aprile) e le zone non idonee (dal 1 aprile al 30 settembre) di cui alle tabelle rispettivamente nn. 2 e 3 e nn. 6 e 7 dell'allegato al Decreto Regionale n. 465/2004 come modificato ed integrato dal presente Decreto, e con frequenza ogni 10 giorni nel solo periodo di massimo affollamento (dal 15 giugno al 15 settembre) per le zone non idonee (al 1 aprile) di cui alle tabelle nn. 4 e 5 dell'allegato al Decreto Regionale n. 465/2004 come modificato ed integrato dal presente Decreto, i controlli previsti dal D.P.R. n. 470/1982 secondo i criteri di cui all'art. 6, utilizzando l'apposita procedura di campionamento ARPAV; eseguire tempestivamente, in caso di analisi non favorevoli, i controlli "suppletivi" previsti dall'art. 6 del D.P.R. n.

6 470/1982 (l'ultimo dei quali _ il 5 - potrà anche non effettuarsi in caso di accertata conformità dei controlli precedenti), con l'avvertenza che il campionamento "routinario" successivo dovrà essere eseguito solamente al termine della prevista sequenza di campionamenti "suppletivi"; comunicare immediatamente ai Comuni (Sindaco) interessati, e per conoscenza all'a.r.p.a.v. (OAA), gli esiti non conformi delle analisi ("routinarie" e/o "suppletive") nonché le proposte di divieto di balneazione (a seguito di non conformità di 2 analisi "suppletive" anche non consecutive) e/o di revoca dell'ordinanza sindacale di divieto (a seguito di conformità di 2 analisi "routinarie consecutive), utilizzando l'apposita modulistica ARPAV; comunicare immediatamente alla competente Direzione Regionale, e per conoscenza ai Comuni (Sindaco) interessati e all'a.r.p.a.v. (OAA), le proposte di ripristino dell'idoneità alla balneazione (a seguito di conformità di 2 analisi "routinarie" consecutive) e/o di revoca dell'idoneità fino al termine della stagione balneare (a seguito di non conformità di 2 analisi "routinarie", anche non consecutive, eseguite dopo il ripristino dell'idoneità regionale), utilizzando l'apposita modulistica ARPAV; trasmettere, con cadenza mensile durante la stagione balneare (entro la metà del mese di ottobre per i dati di settembre), i dati di tutte le analisi ("routinarie" e "suppletive), al Ministero della Salute (Sistema Informativo Sanitario di Governo) per via telematica, e ai Comuni (Sindaco) interessati e all'a.r.p.a.v. (OAA), su supporto cartaceo e/o per posta elettronica; collaborare, durante la stagione balneare, per la realizzazione del servizio estivo di informazione turistico-ambientale all'utenza tedesca (ADAC-Sommerservice), fornendo per fax e/o per posta elettronica al biologo consulente dell'istituto di Idrobiologia di Costanza incaricato dall'automobile Club Tedesco, con cadenza settimanale nel periodo da giugno ad agosto, i dati analitici rilevati puntualmente sulle acque di balneazione del mare Adriatico e del lago di Garda comunicare, con cadenza almeno bimestrale durante la stagione balneare, all'a.r.p.a.v. (OAA) i motivi giustificativi per i campionamenti "routinari" non eseguiti nel periodo considerato, ed inviare all'a.r.p.a.v. (OAA), all'inizio del mese di ottobre, la situazione complessiva del numero dei campionamenti "routinari" effettuati nell'anno nonchè idonea documentazione giustificativa per i campionamenti "routinari" non eseguiti, per i conseguenti adempimenti di cui al successivo punto Osservatorio Alto Adriatico (OAA) trasmettere al Ministero della Salute (Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria), entro la fine del mese di gennaio, la modulistica per la registrazione delle zone non idonee (da vietare) di cui al Decreto Regionale n. 465/2004 come modificato ed integrato dal presente Decreto, e per conoscenza al Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio (Servizio Tutela Acque) e alla competente Direzione Regionale; inviare al Ministero della Salute (Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria), entro la fine del mese di febbraio, il rapporto di sorveglianza algale attuato sulle acque di balneazione (mare Adriatico e lago di Garda) nell'anno precedente ai fini dell'ottenimento della deroga per il parametro "ossigeno disciolto", e per conoscenza al Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio (Servizio Tutela Acque), alla competente Direzione Regionale e ai DAP interessati; inoltrare alla competente Direzione Regionale, entro la fine del mese di febbraio, una proposta di provvedimento di deroga ai valori limite del parametro"ossigeno disciolto" stabiliti dal D.P.R. n. 470/1982, relativamente alle acque di balneazione del mare Adriatico e del lago di Garda, per i conseguenti adempimenti di cui al precedente punto 4.1.2; trasmettere alla competente Direzione Regionale, all'inizio del mese di marzo, una proposta di provvedimento di individuazione delle zone di balneazione (e non) ed attuazione del programma di monitoraggio secondo il D.P.R. n. 470/1982, per i conseguenti adempimenti di cui al precedente punto 4.1.3; aggiornare sul web del Ministero della Salute, a seguito di apposita comunicazione della competente Direzione Ministeriale, l'anagrafica delle stazioni di campionamento (modifiche e/o integrazioni) e la deroga per l'ossigeno disciolto (mare Adriatico e lago di Garda) in base ai provvedimenti regionali di cui ai precedenti punti e rispettivamente; inviare tempestivamente alla competente Direzione Regionale, prima dell'inizio della stagione balneare e/o durante la stessa, delle proposte di provvedimento di ripristino e/o di revoca dell'idoneità alla balneazione per le zone non idonee al 1 aprile (a seguito di apposite comunicazioni dei DAP competenti per territorio di cui al precedente punto 4.3.4), per i conseguenti adempimenti di cui al precedente punto 4.1.4; collaborare, durante la stagione balneare, per la realizzazione del servizio estivo di informazione turistico-ambientale all'utenza tedesca (ADAC-Sommerservice), fornendo per fax e/o per posta elettronica al biologo consulente dell'istituto di Idrobiologia di Costanza incaricato dall'automobile Club Tedesco, con cadenza settimanale nel periodo da giugno ad agosto, la situazione aggiornata della balneabilità delle acque del mare Adriatico e del lago di Garda (sulla base dei provvedimenti adottati dalla competente Direzione Regionale e/o dai Comuni interessati) nonché informazioni sulla presenza di fenomeni anomali (eutrofizzazione, mucillagini, etc) fornire all'utenza italiana e non, durante la stagione balneare, tramite il sito Internet dell'a.r.p.a.v., informazioni aggiornate sulla balneabilità delle acque costiere del Veneto (in particolare del mare Adriatico e del lago di Garda); comunicare alla competente Direzione Regionale, con cadenza almeno quindicinale durante la stagione balneare, la situazione relativa alla balneabilità delle acque costiere del Veneto; inviare alla competente Direzione Regionale, entro la metà del mese di dicembre, una proposta di provvedimento di individuazione delle zone idonee e/o non idonee alla balneazione all'inizio e/o per l'intera durata del periodo di campionamento dell'anno successivo, per i conseguenti adempimenti di cui al precedente punto 4.1.5; trasmettere alla competente Direzione Regionale e ai DAP interessati, entro la fine del mese di dicembre, un rapporto sull'attività del monitoraggio attuato nell'anno sulle acque di balneazione del Veneto.

7 comunicare, entro la metà del mese di ottobre, al Ministero della Salute (Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria), e per conoscenza al Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio (Servizio Tutela Acque), l'elenco dei punti che non hanno ottenuto il numero minimo di analisi "routinarie" previsto dalla legge, ed inviare, entro la fine del mese di ottobre, la documentazione giustificativa di cui al precedente punto 4.3.7, ai suddetti Ministeri e, per conoscenza, alla competente Direzione Regionale. TABELLA N 1 _ ZONE DI BALNEAZIONE (UBICAZIONE) N ZONA DA A MARE ADRIATICO COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE) 1 Dal limite finale della zona di non balneazione n. 1 al limite iniziale della zona di non balneazione n. 2 (limite del confine comunale con Caorle) (tratto comprendente i punti di prelievo dal n. 517 al n. 518) COMUNE DI CAORLE (VE) 2 Dal limite finale della zona di non balneazione n. 2 al limite iniziale della zona di non balneazione n. 3 (tratto comprendente i punti di prelievo dal n. 7 al n. 9) 3 Dal limite finale della zona di non balneazione n. 3 al limite iniziale della zona di non balneazione n. 4 (tratto comprendente i punti di prelievo dal n. 519 al n. 520) 4 A Dal limite finale della zona di non balneazione n. 4 al limite del confine comunale con Eraclea (tratto comprendente i punti di prelievo dal n. 521 al n. 17) COMUNE DI ERACLEA (VE) 4 B Dal limite del confine comunale con Caorle al limite del confine comunale con Jesolo ovvero l'intero litorale di Eraclea mare (tratto comprendente i punti di prelievo dal n. 18 al n. 20) COMUNE DI JESOLO (VE) 4 C Dal limite del confine comunale con Eraclea al limite iniziale della zona di non balneazione n. 5 (tratto comprendente i punti di prelievo dal n. 499 al n. 21) 5 Dal limite finale della zona di non balneazione n. 5 al limite iniziale della zona di non balneazione n. 6 A (tratto comprendente i punti di prelievo dal n. 22 al n. 30) COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI (VE) 6 Dal limite finale della zona di non balneazione n. 6 B al limite iniziale della zona di non balneazione n. 7 A (tratto comprendente i punti di prelievo dal n. 32 al n. 41) COMUNE DI VENEZIA (VE) 7 Dal limite finale della zona di non balneazione n. 7 B al limite iniziale della zona di non balneazione n. 8 (tratto comprendente i punti di prelievo dal n. 42 al n. 51) 8 Dal limite finale della zona di non balneazione n. 8 al limite iniziale della zona di non balneazione n. 9 (tratto comprendente i punti di prelievo dal n. 52 al n. 53) 9 Dal limite finale della zona di non balneazione n. 9 al limite iniziale della zona di non balneazione n. 10 A (tratto comprendente i punti di prelievo dal n. 54 al n. 57) COMUNE DI CHIOGGIA (VE) 10 Dal limite finale della zona di non balneazione n. 10 B al limite iniziale della zona di non balneazione n. 11 (tratto comprendente i punti di prelievo dal n. 58 al n. 62 compreso il punto n. 528-nuovo) 11 Dal limite finale della zona di non balneazione n. 11 al limite iniziale della zona di non balneazione n. 12 A (tratto comprendente i punti di prelievo dal n. 529_nuovo - al n. 66) COMUNE DI ROSOLINA (RO) 12 Dal limite finale della zona di non balneazione n. 12 B al limite iniziale della zona di non balneazione n. 13 A (tratto comprendente i punti di prelievo dal n. 67 al n. 525) COMUNE DI PORTO VIRO (RO) 13 Dal limite finale della zona di non balneazione n. 13 B al limite iniziale della zona di non balneazione n. 14 A (tratto comprendente i punti di prelievo dal n. 77 al n. 78) COMUNE DI PORTO TOLLE (RO) 14 Dal limite finale della zona di non balneazione n. 14 B al limite iniziale della zona di non balneazione n. 15 (tratto comprendente i punti di prelievo dal n. 79 al n. 80) 15 Dal limite finale della zona di non balneazione n. 15 al limite iniziale della zona di non balneazione n. 16 (tratto comprendente i punti di prelievo dal n. 81 al n. 82) SPECCHIO NAUTICO DI ALBARELLA COMUNE DI ROSOLINA (RO) 1 Dal limite finale della zona di non balneazione n. 1 al limite iniziale della zona di non balneazione n. 2 (tratto comprendente il punto di prelievo n. 527)

8 LAGO DI GARDA COMUNE DI MALCESINE (VR) 1 Dal limite finale della zona di non balneazione n. 1 limite iniziale della zona di non balneazione n. 2 (tratto comprendente il punto di prelievo n. 239) 2 Dal limite finale della zona di non balneazione n. 2 al limite iniziale della zona di non balneazione n. 3 (tratto comprendente i punti di prelievo dal n. 394 al n. 379) 3 Dal limite finale della zona di non balneazione n. 3 al limite iniziale della zona di non balneazione n. 4 (tratto comprendente i punti di prelievo dal n. 242 al n. 243) 4 Dal limite finale della zona di non balneazione n. 4 al limite iniziale della zona di non balneazione n. 5 (tratto comprendente il punto di prelievo n. 245) 5 Dal limite finale della zona di non balneazione n. 5 al limite iniziale della zona di non balneazione n. 6 (tratto comprendente i punti di prelievo dal n. 246 al n. 247) 6 A Dal limite finale della zona di non balneazione n. 6 al limite del confine comunale con Brenzone (tratto comprendente il punto di prelievo n. 248) COMUNE DI BRENZONE (VR) 6 B Dal limite del confine comunale con Malcesine al limite iniziale della zona di non balneazione n. 7 (tratto comprendente il punto di prelievo n. 421) 7 Dal limite finale della zona di non balneazione n. 7 al limite iniziale della zona di non balneazione n. 8 (tratto comprendente il punto di prelievo n. 422) 8 Dal limite finale della zona di non balneazione n. 8 al limite iniziale della zona di non balneazione n. 9 (tratto comprendente il punto di prelievo n. 423) 9 Dal limite finale della zona di non balneazione n. 9 al limite iniziale della zona di non balneazione n. 10 (tratto comprendente i punti di prelievo dal n. 424 al n. 252) 10 A Dal limite finale della zona di non balneazione n. 10 al limite del confine comunale con Torri del Benaco (tratto comprendente i punti di prelievo dal n. 425 al n. 254) COMUNE DI TORRI DEL BENACO (VR) 10 B Dal limite del confine comunale con Brenzone al limite iniziale della zona di non balneazione n. 11 (tratto comprendente il punto di prelievo n. 255) 11 Dal limite finale della zona di non balneazione n. 11 al limite iniziale della zona di non balneazione n. 12 (tratto comprendente i punti di prelievo dal n. 256 al n. 262) 12 Dal limite finale della zona di non balneazione n. 12 al limite iniziale della zona di non balneazione n. 13 (tratto comprendente il punto di prelievo n. 263) 13 A Dal limite finale della zona di non balneazione n. 13 al limite del confine comunale con Garda (tratto comprendente i punti di prelievo dal n. 264 al n. 267) COMUNE DI GARDA (VR) 13 B Dal limite del confine comunale con Torri del Benaco al limite iniziale della zona di non balneazione n. 14 (tratto comprendente i punti di prelievo dal n. 268 al n. 269) 14 Dal limite finale della zona di non balneazione n. 14 al limite iniziale della zona di non balneazione n. 15 (tratto comprendente i punti di prelievo dal n. 270 al n. 384) 15 A Dal limite finale della zona di non balneazione n. 15 al limite del confine comunale con Bardolino (tratto comprendente i punti di prelievo dal n. 272 al n. 273) COMUNE DI BARDOLINO (VR) 15 B Dal limite del confine comunale con Garda al limite iniziale della zona di non balneazione n. 16 (tratto comprendente il punto di prelievo n. 274) 16 Dal limite finale della zona di non balneazione n. 16 al limite iniziale della zona di non balneazione n. 17 (tratto comprendente il punto di prelievo n. 275) 17 Dal limite finale della zona di non balneazione n. 17 al limite iniziale della zona di non balneazione n. 18 (tratto comprendente il punto di prelievo n. 397) 18 Dal limite finale della zona di non balneazione n. 18 al limite iniziale della zona di non balneazione n. 19 (tratto comprendente il punto di prelievo n. 398) 19 Dal limite finale della zona di non balneazione n. 19 al limite iniziale della zona di non balneazione n. 20 (tratto comprendente il punto di prelievo n. 386) 20 Dal limite finale della zona di non balneazione n. 20 al limite iniziale della zona di non balneazione n. 21 (tratto comprendente i punti di prelievo dal n. 387 al n. 278) 21 Dal limite finale della zona di non balneazione n. 21 al limite iniziale della zona di non balneazione n. 22 (tratto comprendente il punto di prelievo n. 279) 22 Dal limite finale della zona di non balneazione n. 22 al limite iniziale della zona di non balneazione n. 23 A (tratto comprendente il punto di prelievo n. 280) COMUNE DI LAZISE (VR) 23 Dal limite finale della zona di non balneazione n. 23 B al limite iniziale della zona di non balneazione n. 24 (tratto comprendente il punto di prelievo n. 281)

9 24 Dal limite finale della zona di non balneazione n. 24 al limite iniziale della zona di non balneazione n. 25 (tratto comprendente i punti di prelievo dal n. 283 al n. 285) 25 Dal limite finale della zona di non balneazione n. 25 al limite iniziale della zona di non balneazione n. 26 (tratto comprendente il punto di prelievo n. 399) 26 Dal limite finale della zona di non balneazione n. 26 al limite iniziale della zona di non balneazione n. 27 (tratto comprendente il punto di prelievo n. 400) 27 Dal limite finale della zona di non balneazione n. 27 al limite iniziale della zona di non balneazione n. 28 A (tratto comprendente il punto di prelievo n. 401) COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR) 28 A Dal limite finale della zona di non balneazione n. 28 B al limite del confine comunale con Peschiera del Garda (tratto comprendente i punti di prelievo dal n. 412 al n. 294) COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA (VR) 28 B Dal limite del confine comunale con Castelnuovo del Garda al limite iniziale della zona di non balneazione n. 29 (tratto comprendente il punto di prelievo n. 295) 29 Dal limite finale della zona di non balneazione n. 29 al limite iniziale della zona di non balneazione n. 30 (tratto comprendente il punto di prelievo n. 402) 30 Dal limite finale della zona di non balneazione n. 30 al limite iniziale della zona di non balneazione n. 31 (tratto comprendente il punto di prelievo n. 296) 31 Dal limite finale della zona di non balneazione n. 31 al limite iniziale della zona di non balneazione n. 32 (tratto comprendente il punto di prelievo n. 366) 32 Dal limite finale della zona di non balneazione n. 32 al limite iniziale della zona di non balneazione n. 33 (tratto comprendente il punto di prelievo n. 403) 33 Dal limite finale della zona di non balneazione n. 33 al limite iniziale della zona di non balneazione n. 34 (tratto comprendente il punto di prelievo n. 297) 34 Dal limite finale della zona di non balneazione n. 34 al limite iniziale della zona di non balneazione n. 35 (tratto comprendente il punto di prelievo n. 367) 35 Dal limite finale della zona di non balneazione n. 35 al limite iniziale della zona di non balneazione n. 36 (tratto comprendente il punto di prelievo n. 298) 36 Dal limite finale della zona di non balneazione n. 36 al limite iniziale della zona di non balneazione n. 37 (tratto comprendente il punto di prelievo n. 404) LAGO DI SANTA CROCE COMUNE DI FARRA D'ALPAGO (BL) 1 Dal limite finale della zona di non balneazione n. 1 al limite iniziale della zona di non balneazione n. 2 (tratto comprendente il punto di prelievo n. 25) 2 Dal limite finale della zona di non balneazione n. 2 al limite iniziale della zona di non balneazione n. 3 (tratto comprendente il punto di prelievo n. 375) 3 Dal limite finale della zona di non balneazione n. 3 al limite iniziale della zona di non balneazione n. 4 (tratto comprendente il punto di prelievo n. 22) LAGO DEL MIS COMUNE DI SOSPIROLO (BL) 1 Dal limite finale della zona di non balneazione n. 1 al limite iniziale della zona di non balneazione n. 2 (tratto comprendente il punto di prelievo n. 301) LAGO DI LAGO COMUNE DI REVINE LAGO (TV) 1 Dal limite finale della zona di non balneazione n. 1 A al limite iniziale della zona di non balneazione n. 2 A (tratto comprendente il punto di prelievo n. 411) COMUNE DI TARZO (TV) 2 Dal limite finale della zona di non balneazione n. 1 B al limite iniziale della zona di non balneazione n. 2 B (tratto comprendente il punto di prelievo n. 410) LAGO DI SANTA MARIA COMUNE DI REVINE LAGO (TV) 1 Dal limite finale della zona di non balneazione n. 1 A al limite iniziale della zona di non balneazione n. 2 A (tratto comprendente il punto di prelievo n. 577) COMUNE DI TARZO (TV) 2 Dal limite finale della zona di non balneazione n. 1 B al limite iniziale della zona di non balneazione n. 2 B (tratto comprendente il punto di prelievo n. 578)

10 LAGHETTO ANTILLE COMUNE DI TREVISO (TV) 1 Dal limite iniziale della zona di non balneazione n. 1 al limite finale della zona di non balneazione n. 2 (tratto comprendente il punto di prelievo n. 455) TABELLA N 2 - ZONE DI BALNEAZIONE (COORDINATE GEOGRAFICHE) N ZONA INIZIO FINE LUNGHEZZA LONG. OVEST LAT. NORD LONG. OVEST LAT. NORD (METRI) MARE ADRIATICO COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE) ' 03" (^) 45 37' 51" 00 31' 48" (^) 45 37' 33" 8425 COMUNE DI CAORLE (VE) ' 53" (^) 45 37' 20" 00 28' 01" (^) 45 36' 45" ' 31" (^) 45 36' 51" 00 24' 55" (^) 45 35' 16" A 00 24' 45" (^) 45 35' 12" 00 20' 09" (^) 45 33' 22" 6840 COMUNE DI ERACLEA (VE) 4 B 00 20' 09" (^) 45 33' 22" 00 18' 12" (^) 45 32' 24" 3125 COMUNE DI JESOLO (VE) 4 C 00 18' 12" (^) 45 32' 24" 00 16' 33" (^) 45 31' 43" ' 16" (^) 45 31' 45" 00 08' 03" (^) 45 28' 49" COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI (VE) ' 43" (^) 45 28' 40" 00 01' 04" 45 25' 26" COMUNE DI VENEZIA (VE) ' 06" 45 25' 43" 00 07' 22" 45 20' 13" ' 34" 45 19' 53" 00 08' 19" 45 18' 25" ' 45" 45 17' 14" 00 09' 06" 45 14' 03" 6155 COMUNE DI CHIOGGIA (VE) ' 09" 45 13' 43" 00 08' 24" 45 10' 58" ' 42" 45 10' 24" 00 07' 17" 45 09' 43" 1480 COMUNE DI ROSOLINA (RO) ' 14" 45 09' 06" 00 05' 46" 45 04' 25" 9500 COMUNE DI PORTO VIRO (RO) ' 54" 45 03' 53" 00 04' 22" 45 03' 32" 975 COMUNE DI PORTO TOLLE (RO) ' 00" 45 01' 58" 00 01' 45" 45 01' 47" ' 39" (^) 44 51' 13" 00 01' 16" (^) 44 50' 29" 1400 SPECCHIO NAUTICO DI ALBARELLA COMUNE DI ROSOLINA (RO) ' 59" 45 04' 31" 00 06' 55" 45 04' 27" 130 LAGO DI GARDA COMUNE DI MALCESINE (VR) ' 55" 45 48' 45" 01 36' 15" 45 48' 25" ' 20" 45 48' 18" 01 38' 08" 45 46' 38" ' 15" 45 46' 27" 01 38' 40" 45 45' 52" ' 52" 45 45' 18" 01 39' 19" 45 45' 06" ' 23" 45 45' 00" 01 39' 47" 45 44' 05" A 01 39' 51" 45 43' 55" 01 40' 09" 45 43' 52" 750 COMUNE DI BRENZONE (VR) 6 B 01 40' 09" 45 43' 52" 01 40' 12" 45 43' 42" ' 12" 45 43' 38" 01 40' 34" 45 43' 10" ' 37" 45 43' 08" 01 41' 05" 45 42' 32" ' 09" 45 42' 27" 01 42' 01" 45 41' 23" A 01 42' 07" 45 41' 14" 01 43' 28" 45 39' 44" 3300 COMUNE DI TORRI DEL BENACO (VR)

11 10 B 01 43' 28" 45 39' 44" 01 43' 44" 45 39' 18" ' 46" 45 39' 14" 01 45' 55" 45 36' 43" ' 03" 45 36' 21" 01 46' 01" 45 36' 25" A 01 45' 55" 45 36' 23" 01 46' 38" 45 34' 59" 2450 COMUNE DI GARDA (VR) 13 B 01 46' 38" 45 34' 59" 01 46' 44" 45 34' 25" ' 30" 45 34' 26" 01 44' 49" 45 34' 42" A 01 44' 32" 45 34' 19" 01 44' 31" 45 34' 05" 480 COMUNE DI BARDOLINO (VR) 15 B 01 44' 31" 45 34' 05" 01 44' 20" 45 33' 50" ' 17" 45 33' 47" 01 44' 12" 45 33' 38" ' 08" 45 33' 32" 01 44' 05" 45 33' 25" ' 03" 45 33' 21" 01 44' 01" 45 33' 12" ' 06" 45 33' 03" 01 44' 10" 45 32' 08" ' 55" 45 32' 41" 01 43' 35" 45 32' 30" ' 28" 45 32' 10" 01 43' 31" 45 31' 53" ' 31" 45 31' 48" 01 43' 23" 45 31' 13" 1100 COMUNE DI LAZISE (VR) ' 15" 45 30' 59" 01 43' 12" 45 30' 35" ' 09" 45 30' 07" 01 43' 25" 45 29' 28" ' 33" 45 29' 17" 01 43' 57" 45 28' 47" ' 09" 45 28' 25" 01 44' 14" 45 28' 12" ' 19" 45 28' 05" 01 44' 22" 45 27' 58" 250 COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR) 28 A 01 44' 48" 45 27' 34" 01 45' 23" 45 26' 50" 1260 COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA (VR) 28 B 01 45' 23" 45 26' 50" 01 45' 24" 45 26' 48" ' 22" 45 26' 53" 01 46' 07" 45 27' 01" ' 01" 45 26' 45" 01 46' 35" 45 26' 54" ' 36" 45 26' 55" 01 46' 39" 45 26' 56" ' 43" 45 27' 01" 01 46' 45" 45 27' 04" ' 46" 45 27' 06" 01 47' 06" 45 27' 14" ' 12" 45 27' 16" 01 47' 17" 45 27' 15" ' 31" 45 27' 17" 01 47' 39" 45 27' 18" ' 23" 45 27' 26" 01 48' 27" 45 27' 28" 100 LAGO DI SANTA CROCE COMUNE DI FARRA D'ALPAGO (BL) ' 43" 46 07' 01" 00 05' 58" 46 07' 03" ' 58" 46 06' 19" 00 05' 54" 46 06' 29" ' 10" 46 05' 31" 00 07' 24" 46 05' 39" 450 LAGO DEL MIS COMUNE DI SOSPIROLO (BL) ' 30" 46 09' 53" 00 23' 26" 46 09' 49" 225 LAGO DI LAGO COMUNE DI REVINE LAGO (TV) ' 59" 45 59' 12" 00 14' 03" 45 59' 07" 180 COMUNE DI TARZO (TV) ' 25" 45 59' 05" 00 13' 34" 45 58' 59" 280 LAGO DI SANTA MARIA COMUNE DI REVINE LAGO (TV) ' 02" 45 59' 24" 00 12' 54" 45 59' 28" 190

12 COMUNE DI TARZO (TV) ' 59" 45 59' 09" 00 13' 03" 45 59' 08" 100 LAGHETTO ANTILLE COMUNE DI TREVISO (TV) ' 11" 45 41' 20" 00 15' 10" 45 41' 15" 125 Legenda (^) LONG. EST Note - COORDINATE GEOGRAFICHE DEGLI ESTREMI DELLE ZONE DI BALNEAZIONE RIFERITE AL SISTEMA ITALIANO (ROMA-MONTE MARIO) COME DA DECRETO MINISTERIALE 29/01/1992; - LUNGHEZZE DELLE ZONE DI BALNEAZIONE CALCOLATE TENENDO CONTO ANCHE DELLE DIGHE PRESENTI ALLE FOCI FLUVIALI E/O BOCCHE DI PORTO TABELLA N 3 _ ZONE DI NON BALNEAZIONE (UBICAZIONE) N ZONA DA A COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE) 1 Dal limite del confine comunale e regionale (centro della foce del fiume Tagliamento) al limite iniziale della zona di balneazione n. 1 (in corrispondenza del punto di prelievo n. 517) COMUNE DI CAORLE (VE) 2 Dal limite finale della zona di balneazione n. 1 (limite del confine comunale con S. Michele al Tagliamento) al limite iniziale della zona di balneazione n. 2 (sponda destra della foce del canale di Lovi - in corrispondenza del punto di prelievo n. 7) 3 Dal limite finale della zona di balneazione n. 2 (sponda sinistra della foce del canale Nicesolo/fiume Lemene - in corrispondenza del punto di prelievo n. 9) al limite iniziale della zona di balneazione n. 3 (sponda destra della foce del canale Nicesolo/fiume Lemene-20 metri a sud dall'inizio della diga) 4 Dal limite finale della zona di balneazione n. 3 (20 metri a nord dall'inizio della diga sinistra della foce del fiume Livenza) al limite iniziale della zona di balneazione n. 4 A (20 metri a sud dall'inizio della diga destra della foce del fiume Livenza) COMUNE DI JESOLO (VE) 5 Dal limite finale della zona di balneazione n. 4 C (sponda sinistra della foce del fiume Piave - in corrispondenza del punto di prelievo n. 21) al limite iniziale della zona di balneazione n. 5 (sponda destra della foce del fiume Piave - in corrispondenza del punto di prelievo n. 22) 6 A Dal limite finale della zona di balneazione n. 5 (sponda sinistra della foce del fiume Sile - in corrispondenza del punto di prelievo n. 30) al limite del confine comunale con Cavallino Treporti (centro della foce del fiume Sile) COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI (VE) 6 B Dal limite del confine comunale con Jesolo (centro della foce del fiume Sile) al limite iniziale della zona di balneazione n. 6 (sponda destra della foce del fiume Sile - in corrispondenza del punto di prelievo n. 32) 7 A Dal limite finale della zona di balneazione n. 6 (20 metri a nord dall'inizio della diga sinistra della bocca di porto di Lido) al limite del confine comunale con Venezia COMUNE DI VENEZIA (VE) 7 B Dal limite del confine comunale con Cavallino-Treporti al limite iniziale della zona di balneazione n. 7 (20 metri a sud dall'inizio della diga destra della bocca di porto di Lido) 8 Dal limite finale della zona di balneazione n. 7 (20 metri a nord dall'inizio della diga sinistra della bocca di porto di Malamocco) al limite iniziale della zona di balneazione n. 8 (20 metri a sud dall'inizio della diga destra della bocca di porto di Malamocco) 9 Dal limite finale della zona di balneazione n. 8 (località Porto Secco di S. Pietro in Volta) al limite iniziale della zona di balneazione n. 9 (cantiere De Poli) 10 A Dal limite finale della zona di balneazione n. 9 (20 metri a nord dall'inizio della diga sinistra della bocca di porto di Chioggia) al limite del confine comunale con Chioggia (centro della bocca di Porto di Chioggia) COMUNE DI CHIOGGIA (VE) 10 B Dal limite del confine comunale con Venezia (centro della bocca di Porto di Chioggia) al limite iniziale della zona di balneazione n. 10 (20 metri a sud dall'inizio della diga destra della bocca di porto di Chioggia) 11 Dal limite finale della zona di balneazione n. 10 al limite iniziale della zona di balneazione n. 11 (tratto comprendente i punti di prelievo nn. 63 e 64 compreso il punto "conoscitivo" n. 530-nuovo) 12 A Dal limite finale della zona di balneazione n. 11 al limite del confine comunale con Rosolina (centro della foce del fiume Adige)

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