VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

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1 Comune di Zelo Buon Persico Provincia di Lodi VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 125 del 23/09/2015 OGGETTO: PREDISPOSIZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO IN MATRICE COMPATTA PROVENIENTE DA UTENZE DOMESTICHE NEL TERRITORIO COMUNALE L'anno 2015, addì ventitre, del mese di settembre alle ore 17:00, nella Residenza Municipale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE: Eseguito l appello, risultano: Cognome e Nome Pr. As. MADONINI ANGELO ALESSI GIUSEPPE VASSURA MASSIMILIANO BARBATI BARBARA BOSONI MARICA AGNESE Presenti: 5 Assenti: 0 Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Giovanni Andreassi, che provvede della redazione del presente verbale. Il Sindaco Dott. Angelo Madonini - assume la presidenza e riconosciuta legale l adunanza, dichiara aperta la seduta. X X X X X Verbale di Giunta N 125 del 23/09/2015

2 OGGETTO: PREDISPOSIZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO IN MATRICE COMPATTA PROVENIENTE DA UTENZE DOMESTICHE NEL TERRITORIO COMUNALE LA GIUNTA COMUNALE CONSIDERATA la L. 257/1992 e la L.R. 17/2003 e s.m., in materia di amianto ed in particolare: l art. 2 comma 4 bis che prevede la possibilità dei comuni, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le imprese che si occupano di smaltimento e rimozione dell amianto, di stipulare convenzioni con le imprese di ritiro e smaltimento dei rifiuti al fine della raccolta in sicurezza di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto; l art. 6 che istituisce l obbligo per i soggetti pubblici e privati di comunicare la presenza di amianto o di materiali contenenti amianto alla ASL competente per territorio e alla amministrazione provinciale; VALUTATO che: la presenza di amianto e/o rifiuti contenenti amianto in stato di degrado costituisce un potenziale rischio per la salute pubblica; le procedure da seguire per effettuare le bonifiche comportano oneri a carico del cittadino; CONSIDERATO che: la Regione Lombardia, al fine di evitare l abbandono dei materiali contenenti amianto sul territorio, causa di grave danno ambientale e sanitario, e di superare le difficoltà tecnico amministrative-economiche per la rimozione degli stessi, che possono costituire un disincentivo allo smaltimento, promuove iniziative di incentivazione alla rimozione e allo smaltimento, favorendo il calmieramento dei prezzi;. resta l obbligo della bonifica a carico dei proprietari; RITENUTO pertanto opportuno procedere alla ricerca di imprese cui affidare il servizio, attraverso la pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse; VISTO lo schema - All. A, incluso alla presente deliberazione, dell Avviso di Manifestazione di Interesse per l attivazione servizi di rimozione e smaltimento amianto in matrice compatta proveniente da utenze domestiche nel territorio comunale, approvato dalla Regione Lombardia con DGR n del 03/06/2015; Verbale di Giunta N 125 del 23/09/2015

3 ESAMINATA la Legge Regionale 31 luglio 2012, n. 14 (Norme per il risanamento dell ambiente, bonifica e smaltimento dell amianto), di cui si allega copia; Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267; Considerato che l'ufficio Tecnico Comunale, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000, ha espresso parere favorevole in linea tecnica; del Dato atto che il presente provvedimento non comporta l assunzione di impegni di spesa; Con voti unanimi favorevoli resi ai sensi di legge DELIBERA Di approvare l'avviso esplorativo - All. A, incluso al presente atto, per l acquisizione di manifestazioni di interesse, sulla base delle indicazioni fornite da Regione Lombardia con DGR n del 03/06/2015 e che lo stesso documento costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; Di dare atto che al documento verrà data comunicazione al pubblico, e a chiunque ne fosse interessato, mediante avviso all'albo Pretorio dell Ente per 15 giorni naturali e consecutivi, nonché sul sito comunale; Di rendere noti i risultati dell indagine esplorativa mediante avviso all'albo Pretorio dell Ente per 15 giorni naturali e consecutivi, nonché sul sito comunale; Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, che ha riportato unanime votazione anche ai fini di tale dichiarazione, ai sensi dell art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. Verbale di Giunta N 125 del 23/09/2015

4 Letto, approvato e sottoscritto: IL SINDACO Dott. Angelo Madonini sottoscritto digitalmente IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Giovanni Andreassi sottoscritto digitalmente Verbale di Giunta N 125 del 23/09/2015

5 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE. Oggetto : PREDISPOSIZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO IN MATRICE COMPATTA PROVENIENTE DA UTENZE DOMESTICHE NEL TERRITORIO COMUNALE PARERE DI REGOLARITA' TECNICA Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica di cui sopra, espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni. Zelo Buon Persico, 22/09/2015 Il Responsabile del Settore MARCOSANO MICHELE / INFOCERT SPA

6 ALLEGATO DIGITALE ALLA DELIBERAZIONE N 125 del 23/09/2015. ATTESTATO DÌ PUBBLICAZIONE Io sottoscritto attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito Web istituzionale Albo Pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69) il 12/10/2015 e vì rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione in data odierna (giorno di pubblicazione) ai capigruppo consiliari. Zelo Buon Persico, 12/10/2015 IL MESSO BAVARO ROSA / ArubaPEC S.p.A. sottoscritto digitalmente

7 Allegato A AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L ATTIVAZIONE DI SERVIZI PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DELL AMIANTO IN MATRICE COMPATTA PROVENIENTE DA UTENZE DOMESTICHE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ZELO BUON PERSICO Con il presente avviso il Comune di Zelo Buon Persico intende avviare, in attuazione del disposto dell art. 7 bis della L.R. n. 14 del 31 luglio 2012, una ricerca di mercato finalizzata alla individuazione di aziende che effettuino la rimozione, il trasporto e lo smaltimento dell amianto in matrice compatta proveniente da utenze domestiche, alle condizioni indicate dal comune e con i prezzi dalle stesse offerti. Il comune procederà a rendere noti i risultati dell indagine esplorativa. Le imprese, esplicitate in un elenco, saranno a disposizione dei cittadini interessati a svolgere la prestazione offerta. I rapporti economici per la rimozione e smaltimento dell amianto interverranno unicamente fra abitanti e ditte, senza onere alcuno per il comune. Il comune si impegna a perseguire l obiettivo di favorire la rimozione e smaltimento dell amianto con apposite campagne di sensibilizzazione e rendendo noto le condizioni tecnico/economiche previste. 1. OGGETTO E CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI DA REALIZZARE Il servizio offerto dovrà comprendere le prestazioni di seguito riportate: sopralluogo da parte di un tecnico di impresa abilitata per la bonifica dell amianto o di materiali contenenti amianto in matrice compatta e redazione del preventivo per la rimozione e per lo smaltimento, entrambi a titolo gratuito; redazione e presentazione di un Piano di Lavoro all ASL di competenza tramite il servizio telematico regionale Ge.M.A.; rimozione dei Materiali Contenenti Amianto (M.C.A.) con le procedure operative di cui al punto 3 del paragrafo 7b) dell Allegato al D.M. 6/9/94 e con l adozione delle necessarie ed idonee misure di sicurezza contro il pericolo di caduta dall alto, dai lati prospicienti il vuoto, delle coperture o per sfondamento delle lastre; trasporto dei materiali contenenti amianto rimossi ad impianto di smaltimento autorizzato, ai sensi del d.lgs. 152/06, con mezzo di azienda iscritta all Albo Nazionale Gestori Ambientali in Categoria 5; certificazione di avvenuto smaltimento. La prestazione, fornita sulla base delle caratteristiche sopra riportate, sarà affidata direttamente dall utenza (privati cittadini) che provvederà anche al pagamento totale degli oneri a seguito dell emanazione del certificato di avvenuto smaltimento. I rapporti di lavoro avverranno quindi senza intermediazioni del comune. Resta salva ed impregiudicata la facoltà per il privato e per lo stesso ente comune di rivolgersi ad altri soggetti specializzati e autorizzati per la realizzazione degli interventi in questione. La/e azienda/e selezionate si impegna/no a praticare gli stessi prezzi per gli interventi che saranno richiesti direttamente dall amministrazione comunale. 2. SOGGETTI AI QUALI È RIVOLTO L AVVISO Destinatari del presente avviso sono aziende che effettuano principalmente attività (singole o plurime) di rimozione, trasporto e smaltimento di M.C.A. 3. REQUISITI DELLE AZIENDE Le aziende proponenti il servizio dovranno possedere i seguenti requisiti: 1

8 Allegato A essere iscritte, ai sensi dell art. 212 comma 5 del D.Lgs. 152/06, all Albo Nazionale Gestori Ambientali nell apposita Categoria per la bonifica di beni contenenti amianto (Categoria 10) e per la raccolta e il trasporto di rifiuti pericolosi (Categoria 5); aver adempiuto agli obblighi stabiliti dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.; essere in regola con tutte le autorizzazioni/legittimazioni necessarie allo svolgimento dell attività di cui al servizio richiesto; essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all art. 38 del D.Lgs.163/06; essere iscritte alle white lists di cui alla legge 190/ BENEFICI PER LE AZIENDE Le aziende partecipanti all indagine, riceveranno adeguate forme di pubblicità a livello comunale. Saranno inserite in un elenco predisposto dal Comune. Lo stesso avrà validità per un periodo minimo di 3 anni (eventualmente prolungabile di ulteriori 3). 5. PROPOSTA DI SERVIZIO Il servizio dovrà prevedere quale requisito minimo la rimozione e lo smaltimento di lastre in cemento amianto con superficie da rimuovere da 0 a 30 m 2 e di altre tipologie di manufatti in cemento amianto in matrice compatta con un peso complessivo massimo di 450 Kg. Tra le altre tipologie di manufatti in amianto, di cui è previsto lo smaltimento, si indicano in particolare: manufatti in cemento amianto di vario tipo in matrice compatta posti in opera che possono essere smontati senza frantumazione (es. canne fumarie, vasche) con peso complessivo non superiore a 450 Kg; manufatti di vario tipo in matrice compatta non in opera (es. canne fumarie, vasche, mattonelle in vinilamianto ecc.) con peso complessivo non superiore a 450 Kg; altri materiali contenenti amianto in matrice compatta (es. guanti, coperte, guarnizioni, sottopentole, phon, teli da stiro ecc.) con peso complessivo non superiore a 10 Kg. Tutti i materiali oggetto di rimozione saranno identificati quali rifiuti riconducibili ai codici CER *, CER * e *. Al fine di fornire un servizio esaustivo al cittadino, si potrà prevedere l estensione dello stesso anche allo smaltimento di lastre in cemento amianto con superficie superiori a 30 m 2 e di altre tipologie di manufatti in cemento amianto in matrice compatta con peso complessivo superiore a 450 kg. Il servizio dovrà inoltre prevedere: istituzione di un numero telefonico o, in alternativa un numero verde, al quale il privato interessato possa rivolgersi per la richiesta degli interventi, attivo e presidiato almeno 3 giorni la settimana per almeno 8 ore diurne; garanzia dell effettuazione dell intervento entro il termine massimo di 60 giorni consecutivi dall affidamento del servizio da parte del privato interessato. 6. CRITERI ECONOMICI E TECNICO QUALITATIVI PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO OFFERTO L offerta economica relativa al servizio in argomento dovrà essere specificata per le seguenti tipologie di intervento di rimozione e smaltimento di M.C.A., tenendo conto che i prezzi offerti dovranno essere mantenuti fissi ed invariabili per un periodo minimo di tre anni. Trascorso tale termine, potranno essere eventualmente aggiornati su esplicita richiesta delle ditte convenzionate, sulla base della variazione dell indice ISTAT. 2

9 Lastre di amianto Allegato A Quantità del materiale Quota da piano campagna Costo dell intervento 0-15 m 2 oltre 2 m /a corpo comprensivo di uso di fino a 2 m /a corpo trabattello ed esclusi i costi delle altre opere provvisionali (ponteggio e piattaforma mobile) m 2 fino a 2 m /a corpo + /m 2 (per superfici oltre 15 m 2 ) oltre 2 m /a corpo + /m 2 (per superfici oltre 15 m 2 ) comprensivo di uso di trabattello ed esclusi i costi delle altre opere provvisionali (ponteggio e piattaforma mobile) Oltre 30 m 2 fino a 2 m /m 2 oltre 2 m /m 2 comprensivo di uso di trabattello ed esclusi i costi delle altre opere provvisionali (ponteggio e piattaforma mobile) Manufatti contenenti cemento amianto in matrice compatta con peso complessivo non superiore a 450 Kg: A terra compreso smaltimento: /kg Posti in opera compreso smaltimento: /kg Materiali contenenti amianto in matrice compatta (es. guanti, coperte, guarnizioni, sottopentole, phon, teli da stiro ecc.) con peso complessivo non superiore a 10 Kg: Costo di trasporto e smaltimento: /kg Manufatti contenenti cemento amianto in matrice compatta con peso complessivo non superiore a 450 Kg (opzionale): Costo di trasporto di smaltimento: /kg I prezzi si intenderanno IVA ESCLUSA e omnicomprensivi di ogni onere per lo svolgimento del servizio: eventuale sopralluogo, redazione preventivo, opere provvisionali (solamente l uso del trabattello), oneri della sicurezza, attività di rimozione, trasporto, smaltimento, pratiche amministrative ecc.. Non sono compresi nei prezzi offerti: - oneri relativi alle altre opere provvisionali e attrezzature (es. ponteggio e piattaforma mobile) per gli interventi da realizzare a quote superiori a 2 m dal piano campagna. - ogni opera muraria necessaria per la rimozione dei manufatti e opere di ricostruzione e ripristini. L offerta tecnica presentata dalla ditta dovrà specificare: - il numero dei giorni di presidio telefonico, fermo restando il minimo sopra indicato; - il numero di giorni dichiarato per l evasione delle richieste di intervento, fermo restando il massimo sopra indicato. 7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA I soggetti interessati dovranno far pervenire le proprie proposte di manifestazioni di interesse a mezzo raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo - a pena di esclusione - entro e non oltre le ore 11:00 del giorno presso l Ufficio Protocollo del Comune di Zelo Buon Persico. L Amministrazione s intende esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali ritardi di presentazione o per invio ad ufficio diverso da quello sopraindicato. Non sono ammesse offerte per telegramma né condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria o di altri. Non sarà presa in considerazione, inoltre, alcuna offerta pervenuta o presentata dopo il termine sopra indicato anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto ad altra precedente. È ammessa la consegna a mano del plico. 3

10 Allegato A Le Imprese che intendono partecipare alla presente indagine di mercato dovranno inserire nel plico, recante la seguente dicitura manifestazione di interesse per l attivazione del servizio di rimozione e smaltimento amianto in matrice compatta proveniente da utenze domestiche nel territorio di Zelo Buon Persico, la seguente documentazione: 1. Avviso di manifestazione di interesse debitamente compilato e sottoscritto in tutte le pagine; 2. Copia fotostatica, in corso di validità, di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. 8. FORMALIZZAZIONE DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE La manifestazione non è vincolante per l amministrazione ed è finalizzata alla ricezione di proposte da parte di operatori interessati. 9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Nel rispetto del D.Lgs.196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali l aggiudicatario ha l obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso durante l esecuzione del servizio, di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazione senza l espressa autorizzazione dell Amministrazione Comunale. Si precisa che il Responsabile Unico del Procedimento è l Ing. Michele Marcosano, Responsabile del Settore Tecnico/Ecologia del Comune di Zelo Buon Persico. 4

11 Legge Regionale 31 luglio 2012, n. 14 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 settembre 2003, n. 17 (Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto)(1) (BURL n. 31, suppl. del 03 Agosto 2012 ) urn:nir:regione.lombardia:legge: ;14 Art. 1 (Modifiche all'articolo 1 della l.r. 17/2003) 1. All'articolo 1 della legge regionale 29 settembre 2003, n. 17 (Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto) sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera c) del comma 2 è così sostituita: 'c) la promozione di iniziative di educazione e informazione finalizzate a ridurre la presenza dell'amianto, anche attraverso il coinvolgimento delle Aziende sanitarie locali (ASL) e dei medici di medicina generale;'; b) dopo la lettera c) del comma 2 sono inserite le seguenti: 'c bis) la promozione di politiche di sostegno per l'assistenza dei soggetti ex esposti all'amianto, colpiti da malattie asbesto correlate; c ter) la conoscenza epidemiologica e prevenzionale nella popolazione e la sorveglianza sanitaria dei soggetti ex esposti a fibre d'amianto; c quater) la formazione e l'aggiornamento degli operatori delle ASL, dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Lombardia (ARPA) e delle imprese che si occupano di attività di bonifica e smaltimento dell'amianto; c quinquies) la promozione di finanziamenti agevolati per la bonifica di edifici con presenza di manufatti contenenti amianto.'; c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: '2 bis. La Regione favorisce la rimozione dell'amianto e la sostituzione di manufatti contenenti amianto con materiali e sistemi ecologici. In particolare promuove, in collaborazione con le province, la sostituzione delle coperture in eternit o contenenti amianto con coperture dotate di pannelli solari fotovoltaici. 2 ter. In attuazione dei principi di autosufficienza e prossimità nella gestione dei rifiuti e al fine di limitare il trasporto di rifiuti pericolosi, la Regione Lombardia, attraverso i propri strumenti di pianificazione e programmazione, stabilisce criteri atti ad assicurare lo smaltimento o il trattamento di quote riservate per i rifiuti contenenti amianto (RCA) provenienti dalla rimozione sul territorio regionale presso impianti lombardi.'. Art. 2 (Integrazioni alla l.r. 17/2003 in materia di politiche di sostegno) 1. Dopo l'articolo 1 della l.r. 17/2003è inserito il seguente: 'Art. 1 bis (Politiche di sostegno) 1. La Regione promuove politiche di sostegno per l'assistenza dei soggetti ex esposti, colpiti da malattie asbesto correlate. 2. E' istituito un fondo per le politiche di sostegno per l'assistenza dei soggetti ex esposti, colpiti da malattie asbesto correlate. 3. La Regione attua il programma di sorveglianza sanitaria dei soggetti ex esposti attraverso le Unità operative

12 ospedaliere di medicina del lavoro (UOOML) o il dipartimento oncologico provinciale competente, in una sede adeguata e prossima alle aree di cui al comma Per accedere alla sorveglianza sanitaria di cui al comma 3, il soggetto ex esposto si rivolge alla ASL di appartenenza oppure esprime, nella richiesta di riconoscimento di benefici previdenziali o assicurativi presentata all'inail, il consenso per la segnalazione all'asl del proprio nominativo. 5. La Giunta regionale individua le aree di criticità nelle quali è accertata una incidenza di mortalità per malattie asbesto correlate, utilizzando il registro regionale dei mesoteliomi sugli effetti neoplastici causati dall'esposizione all'amianto.'. Art. 3 (Modifica all'articolo 2 della l.r. 17/2003) 1. All'articolo 2 della l.r. 17/2003è apportata la seguente modifica: a) dopo il comma 4 è inserito il seguente: '4 bis. I comuni, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le imprese che si occupano di smaltimento e rimozione dell'amianto, possono stipulare convenzioni con le imprese di ritiro e smaltimento dei rifiuti al fine della raccolta in sicurezza di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto.'. Art. 4 (Modifiche all'articolo 4 della l.r. 17/2003) 1. All'articolo 4 della l.r. 17/2003 sono apportate le seguenti modifiche: a) il numero 1) della lettera a) del comma 1 è così sostituito: '1) censimento degli impianti, degli edifici, dei siti e dei mezzi di trasporto con presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, effettuato dall'asl in collaborazione con le province e i comuni. L'aggiornamento delle stime dei quantitativi di amianto presente sul territorio regionale avviene con cadenza annuale;'; b) dopo il numero 2) della lettera f) del comma 1 è inserito il seguente: '2 bis) individuazione delle linee guida per la localizzazione di siti idonei per lo smaltimento dell'amianto;'; c) dopo la lettera h) del comma 1 è aggiunta la seguente: 'h bis) promozione, in collaborazione con le province, di iniziative finalizzate alla innovazione tecnologica per lo smaltimento dell'amianto.'. Art. 5 (Integrazioni alla l.r. 17/2003 in materia di sanzioni e controlli) 1. Dopo l'articolo 8 della l.r. 17/2003è inserito il seguente: 'Art. 8 bis (Sanzioni e controlli) 1. La mancata comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, comporta, a carico dei soggetti proprietari pubblici e privati inadempienti, l'applicazione di una sanzione amministrativa da 100,00 a 1.500, La Giunta regionale, con apposita deliberazione, detta criteri per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, sulla base dei quantitativi presenti e della loro pericolosità, tenuto conto anche dello stato di conservazione del materiale. 3. Il comune, verificata attraverso la ASL competente la presenza di amianto non censito, ingiunge al proprietario di provvedere alla stima dello stato di conservazione dell'amianto o del materiale contenente amianto secondo un apposito protocollo della direzione regionale competente. Il proprietario, entro trenta giorni dalla notifica dell'ingiunzione, trasmette la stima dello stato di conservazione al comune e all'asl competente per territorio. In caso di inadempimento, l'asl competente provvede ad effettuare la stima, rivalendosi sul proprietario per le spese sostenute.'.

13 Art. 6 (Modifica all'articolo 9 della l.r. 17/2003) 1. All'articolo 9 della l.r. 17/2003è apportata la seguente modifica: a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: '2 bis. All'introito delle somme provenienti alla Regione dalle sanzioni previste all'articolo 8 bis, si provvede con l'upb 'Introiti diversi', iscritta allo stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2012 e successivi. 2 ter. Alle spese per le azioni informative di cui all'articolo 8, comma 3 si provvede con le risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 8 bis. 2 quater. Per i restanti oneri derivanti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2012 la spesa di ,00. 2 quinquies. Agli oneri di cui al comma 2 quater, si fa fronte mediante riduzione di competenza e di cassa dell'upb 'Fondo per altre spese di investimento' iscritta allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2012 e successivi. 2 sexies. Agli stati di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale , la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'upb 'Realizzazione di nuovi alloggi e riqualificazione del patrimonio esistente' è incrementata di ,00.'. Art. 7 (Norma transitoria) 1. L'articolo 8 bis, comma 1, della l.r. 17/2003 si applica decorsi centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 2. La Giunta regionale adotta la deliberazione di cui all'articolo 8 bis, comma 2, della l.r. 17/2003 entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Art. 7 bis (Semplificazione in materia di rimozione dell amianto)(2) 1. La Giunta regionale adotta, entro quattro mesi dall entrata in vigore della legge regionale recante Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale e sentite le rappresentanze degli enti locali, criteri secondo i quali i comuni, nell ambito dei contratti di servizio stipulati per la raccolta dei rifiuti ovvero ricorrendo a specifiche convenzioni con aziende specializzate, attivano, anche in forma associata, appositi servizi per la rimozione e lo smaltimento dell amianto proveniente da utenze domestiche, anche eventualmente prodotto da autorimozione, in caso di limitate metrature, da parte dell utente e con costi a carico del soggetto servito. Art. 8 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

14 NOTE: 1. Si rinvia alla l.r. 29 settembre 2003, n. 17, per il testo coordinato con le presenti modifiche. 2. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 30, comma 1 della l.r. 8 luglio 2014, n. 19. Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che e' dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia (COPIA CARTACEA CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE.) (Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni) Zelo Buon Persico, 14/10/2015 il Segretario Comunale dott. Giovanni Andreassi

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