BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA

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1 Poste Italiane - Spedizione in a.p. Tab. D Aut. DCO/DC - CZ/038/2003 valida dal 4 febbraio 2003 Supplemento straordinario n. 5 al n. 11 del 16 giugno 2012 Parti I e II - Anno XLIII REPUBBLICA ITALIANA BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA Catanzaro, mercoledì 27 giugno 2012 DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE CATANZARO, VIA ORSI (0961) Il 1 o e il 16 di ogni mese: Le edizioni ordinarie del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria sono suddivise in tre parti che vengono così pubblicate: PARTE PRIMA ATTI DELLA REGIONE Leggi Regolamenti Statuti SEZIONE I SEZIONE II Decreti, ordinanze ed atti del Presidente della Giunta regionale Deliberazioni del Consiglio regionale Deliberazioni della Giunta regionale Deliberazioni o comunicati emanati dal Presidente o dall Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Comunicati di altre autorità o uffici regionali PARTE SECONDA ATTI DELLO STATO E DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI SEZIONE I Provvedimenti legislativi statali e degli organi giurisdizionali che interessano la Regione SEZIONE II Atti di organi statali che interessano la Regione Circolari la cui divulgazione è ritenuta opportuna e gli avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti della Regione Ordinariamente il venerdì di ogni settimana PARTE TERZA ATTI DI TERZI Annunzi legali Avvisi di concorso

2 Supplemento straordinario n. 5 al B. U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 16 giugno 2012 Regione Calabria BOLLETTINO UFFICIALE Via P. Orsi CATANZARO SOMMARIO PARTE PRIMA SEZIONE I Il pubblico si riceve: Martedì e Giovedì, dalle ore 10 alle ore 12 Regione Calabria REGOLAMENTI REGIONALI Informazioni telefoniche: Martedì e Giovedì, dalle ore 10 alle ore 12 Telefono 0961/ REGOLAMENTO REGIONALE 19 giugno 2012, n. 5 Modifiche ed integrazioni al regolamento regionale 19 ottobre 2009, n. 15 concernente «Regolamento per la concessione di contributi alle vittime della criminalità ed in materia di usura, ai sensi della Legge Regionale n. 31 del 16 ottobre 2008» Pag REGOLAMENTO REGIONALE 19 giugno 2012, n. 6 Regolamento sulla mobilità interna del personale non dirigenziale della Giunta Regionale Pag R E G I O N E C A L A B R I A BOLLETTINO UFFICIALE A V V I S O Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.

3 Supplemento straordinario n. 5 al B. U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 16 giugno PARTE PRIMA SEZIONE I Regione Calabria REGOLAMENTI REGIONALI REGOLAMENTO REGIONALE 19 giugno 2012, n. 5 Modifiche ed integrazioni al regolamento regionale 19 ottobre 2009, n. 15 concernente «Regolamento per la concessione di contributi alle vittime della criminalità ed in materia di usura, ai sensi della Legge Regionale n. 31 del 16 ottobre 2008». LA GIUNTA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE il seguente regolamento: EMANA Al regolamento regionale 19 ottobre 2009, n. 15 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: Nell intestazione del regolamento dopo le parole «vittime della criminalità» sono aggiunte le seguenti:..., ai testimoni di giustizia». All art. 1, comma 1, dopo le parole «vittime della criminalità» sono aggiunte le seguenti: «ai testimoni di giustizia». All art. 1, comma 1, dopo le parole «legge regionale 16 ottobre 2008, n. 31» sono aggiunte le seguenti: «concernente interventi regionali in materia di sostegno alle vittime della criminalità, ai testimoni di giustizia e in materia di usura». All art. 1, comma 2, lettera a) dopo le parole «vittime della criminalità» sono aggiunte le seguenti: «ai testimoni di giustizia». All art. 1, comma 2, è aggiunta la seguente lettera d): «per testimone di giustizia» coloro che riguardo al fatto-reato sul quale rendono dichiarazioni assumono esclusivamente il ruolo di testimone, la cui qualifica è stata riconosciuta dalla Commissione di cui all art. 10 del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni in legge 15 marzo 1991, n. 82; nei loro confronti, peraltro, non deve essere stata disposta una misura di prevenzione, né deve essere in corso un procedimento di applicazione della stessa e devono risultare estranei ad ambienti e rapporti delinquenziali». All art. 2, comma 1, dopo le parole «o che sono vittime del fenomeno estorsivo.» sono inserite le seguenti: «..., nonché ai testimoni di giustizia secondo quanto previsto dall art. 17 bis della legge regionale n. 31 del 16 ottobre 2008». Alla fine dell art. 3, comma 1, è aggiunto: «attestazione della Commissione di cui all art. 10 del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni in legge 15 marzo 1991, n. 82, da cui risulti, per i testimoni di giustizia il possesso di tale qualifica, nonché, sempre per i testimoni di giustizia, attestazione della competente autorità da cui risulti che nei confronti del richiedente il beneficio non è stata disposta una misura di prevenzione, né che è in corso un procedimento di applicazione della stessa e che lo stesso sia estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali». L articolo successivo all articolo 4, erroneamente riportato come numero 1 («Sostegno agli orfani») e rettificato in numero «5». Dopo l articolo 5 è inserito il seguente: «Art. 5 bis (Ulteriori benefici) 1. A quanti, in conseguenza di atti delittuosi connessi alla criminalità, abbiano riportato una invalidità permanente e ai superstiti delle vittime, riconosciuti tali ai fini della concessione delle provvidenze di cui alle leggi 13 agosto 1980, n. 466 (Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche), 20 ottobre1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), 23 novembre 1998, n. 407 (Norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), purché in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti dall articolo 11 bis, comma 1, della legge regionale 16 ottobre 2008, n. 31, sono attribuiti i benefici di cui al comma 2 dello stesso articolo. 2. I contributi a compensazione di cui all articolo 11 bis, comma 2 lettera b) della legge regionale n. 31/2008 sono concessi: 1) nella misura del 15 per cento, a quanti hanno riportato una invalidità permanente pari o superiore al 40 per cento e nella misura del 25 per cento a quanti hanno riportato una invalidità permanente pari o superiore al 70 per cento; 2) ai superstiti delle vittime nella misura del 5 per cento per ogni componente facente parte del nucleo familiare della vittima al momento del decesso e fino al massimo del 25 per cento. 3. I bandi di concorso e le procedure selettive per l assunzione nell amministrazione regionale, dovranno prevedere, nei limiti della normativa nazionale e regionale vigente in materia di accesso al pubblico impiego, criteri di precedenza e preferenza a favore di chi abbia riportato una invalidità permanente e a favore dei superstiti delle vittime della criminalità. Analoghi benefici dovranno essere previsti per i testimoni di giustizia, anche per le procedure concorsuali attivate dagli enti sub regionali, fermo restando che la perdita di tale status comporta la decadenza dai titoli di preferenza e la rescissione del contratto di lavoro eventualmente stipulato, per come previsto dalla legge regionale 7 marzo 2011, n. 5, art. 2, comma A quanti hanno riportato una invalidità permanente pari o superiore al 45 per cento potranno essere concessi abbonamenti ridotti del 50 per cento delle tariffe in vigore per l uso dei trasporti di competenza regionale, elevabili al 100 per cento per chi abbia riportato una invalidità permanente pari o superiore all 80 per cento ed ha necessità di raggiungere sistematicamente luoghi di cura o di lavoro. Analoghe riduzioni potranno essere accordate ai nuclei familiari superstiti delle vittime rapportate al numero dei componenti delle vittime ed al reddito complessivo. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, definirà le esatte modalità e limiti di concessione delle predette agevolazioni.

4 Supplemento straordinario n. 5 al B. U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 16 giugno Tutti i bandi regionali, provinciali e comunali che assegnano contributi di qualsiasi tipo in attuazione di politiche abitative e di edilizia residenziale dovranno, in attuazione dell articolo 11 bis della legge regionale n. 31/2008, prevedere titoli di assoluta preferenza per le vittime della criminalità individuate dalla stessa legge. A tal fine la Giunta regionale, con apposita deliberazione, adotterà i necessari indirizzi e criteri per l inserimento nei bandi di tali titoli. 6. Tutti i benefici potranno essere accordati nei limiti delle risorse annualmente disponibili e previste nell apposito fondo di cui all articolo 4 della legge regionale n. 31 del 16 ottobre 2008, nonché del programma di interventi previsto dalla stessa norma». Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria. Catanzaro, lì 19 giugno 2012 Scopelliti REGOLAMENTO REGIONALE 19 giugno 2012, n. 6 Regolamento sulla mobilità interna del personale non dirigenziale della Giunta Regionale. LA GIUNTA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE il seguente regolamento: EMANA Art. 1 (Oggetto del regolamento ed ambito di applicazione) 1. Il presente regolamento individua i criteri e disciplina le modalità per la mobilità interna del personale non dirigente della Giunta regionale. Art. 2 (Princìpi e criteri generali per la mobilità interna) 1. Il sistema di mobilità interna del personale dipendente è conforme ai princìpi di trasparenza, efficienza ed economicità nella gestione delle risorse umane. 2. La mobilità interna, che può essere infra-dipartimentale o extra-dipartimentale, è attivata sulla base dei seguenti criteri generali: a) razionalizzazione nell impiego del personale, finalizzata alla migliore utilizzazione delle risorse umane, in rapporto all organizzazione dei servizi ed alle esigenze emergenti nell attività amministrativa, nonché al più efficace funzionamento dell Ente; b) flessibilità degli organici, finalizzata all adeguamento dell organizzazione degli uffici e dei servizi agli obiettivi dell ente; c) valorizzazione della qualità professionale e delle attitudini dei dipendenti in relazione alle necessità dell ente; d) ottimizzazione delle risorse umane finalizzata al miglioramento qualitativo dei servizi ed al migliore soddisfacimento dei bisogni della collettività amministrata. 3. La mobilità può essere disposta d ufficio oppure a seguito di una domanda presentata dal dipendente. Art. 3 (Mobilità d ufficio) 1. La mobilità d ufficio è disposta a prescindere dalla produzione di istanze specifiche da parte del personale interessato ed è attivata nel rispetto dei princìpi e criteri generali di cui all art. 2, per: a) adeguamento della dotazione organica degli uffici (esubero o carenza di personale), finalizzata alla realizzazione degli obiettivi dell ente, attribuiti, annualmente, ai Dirigenti;

5 Supplemento straordinario n. 5 al B. U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 16 giugno b) urgenti ed inderogabili esigenze di servizio, specificatamente motivate; i provvedimenti rientranti in tale tipologia hanno durata temporale limitata al protrarsi della situazione urgente ed inderogabile; c) eccedenza di personale presso il Dipartimento di appartenenza a seguito di modifica della struttura organizzativa e/o di riorganizzazione interna al Dipartimento; d) modifica della struttura organizzativa dell ente. In caso di chiusura e/o ridimensionamento di uffici, la mobilità dei dipendenti, fatte salve le disposizioni di legge, si effettua comparando le singole anzianità e dando precedenza alla permanenza a coloro che possiedono maggiore anzianità di servizio in quell unità organizzativa; e) progetti di innovazione organizzativa e/o tecnologica. Art. 4 (Mobilità volontaria) 1. La mobilità volontaria del personale dipendente è disposta sulla base di apposita istanza formulata dal personale interessato, nella quale devono essere specificatamente indicate le motivazioni della richiesta. 2. La domanda di mobilità è valutata tenendo conto dei seguenti elementi: a) motivazione addotta dal dipendente, con particolare attenzione alle esigenze di salute e/o familiari, purché debitamente documentate; b) contemperamento dell interesse del dipendente alla propria crescita professionale con quello della struttura coinvolta, tenendo conto anche delle attitudini e del contesto logistico. 3. Le esigenze organizzative dell Ente prevalgono, comunque, sulle necessità del dipendente. Pertanto, l istanza di mobilità del dipendente può essere differita o addirittura rigettata, con provvedimento motivato, per ragioni organizzative. Art. 5 (Procedura di mobilità extra-dipartimentale) 1. La mobilità extra-dipartimentale è disposta dal Dipartimento «Organizzazione e Personale», secondo le modalità indicate al successivo comma. 2. Il provvedimento di mobilità è subordinato al rilascio del nulla osta da parte del Dirigente Generale del Dipartimento di appartenenza, sentito il Dirigente della struttura di appartenenza del dipendente. Il suindicato parere deve essere espresso entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di richiesta; in caso di mancato riscontro entro il termine suddetto, il parere si considera positivo. Art. 6 (Procedura di mobilità infra-dipartimentale) 1. I trasferimenti all interno dello stesso Dipartimento sono disposti, d ufficio, tenuto conto delle competenze possedute o a domanda, dal Dirigente Generale, che vi provvede, sentiti i Dirigenti ed i dipendenti interessati. 2. Di tali atti deve essere data contestuale comunicazione al Dipartimento «Organizzazione e Personale», che deve provvedere ad aggiornare il fascicolo del dipendente con le relative banche dati. Art. 7 (Procedura di mobilità volontaria extra-dipartimentale Avviso) 1. Qualora ricorra una delle ipotesi previste dall art. 3, lett. a), b), c), e) ed f) del presente regolamento, il Dipartimento «Organizzazione e Personale» provvederà, in prima istanza, a formulare opportuni avvisi, pubblicati sul sito istituzionale dell Ente «www. regione.calabria.it/personale», nei quali dovranno essere specificati i profili professionali, le categorie, i requisiti richiesti ed eventuali altri titoli ritenuti utili, nonché i termini e le modalità di presentazione delle domande e l indicazione dei criteri di scelta, basati in via prioritaria sulla competenza professionale. 2. I dipendenti interessati devono presentare, entro il termine indicato nell avviso, domanda di mobilità interna, corredata di nulla osta del Dirigente generale del Dipartimento di appartenenza. 3. Espletata la procedura per la presentazione delle domande e scaduto il termine previsto dall avviso, nel caso in cui le istanze siano in numero superiore rispetto ai posti da occupare, il competente Ufficio del Dipartimento «Organizzazione e Personale» stilerà una graduatoria, che verrà pubblicata sul sito istituzionale dell Ente «www. regionale.calabria.it/personale», sulla base dei criteri indicati nell avviso. Art. 8 (Procedura di mobilità d ufficio extra-dipartimentale) 1. Nel caso in cui la procedura di mobilità volontaria di cui all art. 7 si concluda con esito negativo, il Dipartimento «Organizzazione e Personale» individua, sulla base delle competenze professionali possedute, valutate anche con riferimento alla documentazione acquisita nei fascicoli personali, uno o più dipendenti da destinare al posto da coprire e ne comunica i nominativi al Dirigente Generale interessato. Quest ultimo, sentito il dipendente o i dipendenti scelti tra quelli indicati, ne dà comunicazione al Dipartimento «Organizzazione e Personale», che adotta il provvedimento di mobilità, previa acquisizione del parere favorevole del Dirigente Generale del Dipartimento di appartenenza del dipendente. 2. Nelle ipotesi di cui all art. 3, che prevedono riduzione di personale, il «Dipartimento Organizzazione e Personale» procede a stilare una o più graduatorie tra i dipendenti inquadrati nella categoria, sulla base delle competenze professionali possedute, valutate anche con riferimento alla documentazione acquisita nei fascicoli personali e ne comunica i nominativi al Dirigente Generale del Dipartimento interessato. Quest ultimo, sentito il dipendente o i dipendenti scelti tra quelli indicati, ne dà comunicazione al Dipartimento «Organizzazione e Personale», che adotta il provvedimento di mobilità, previa acquisizione del parere favorevole del Dirigente Generale del Dipartimento di appartenenza del dipendente. 3. Il Dipartimento «Organizzazione e Personale», in caso di necessità ed urgenza, adotta il provvedimento di mobilità d ufficio extra-dipartimentale anche in assenza del parere favorevole del Dirigente Generale del Dipartimento di appartenenza del dipendente.

6 Supplemento straordinario n. 5 al B. U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 11 del 16 giugno 2012 Art. 9 (Tutela dei dipendenti in particolari situazioni) 1. In sede di applicazione dei criteri da utilizzare per la mobilità si tiene, comunque, conto di quanto previsto dalla normativa vigente a tutela di dipendenti in particolari situazioni. Art. 10 (Abrogazioni e rinvio) 1. Il presente regolamento abroga ogni norma, anche di natura di non regolamentare, incompatibile con lo stesso. 2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge e dei contratti collettivi di lavoro. Art. 11 (Entrata in vigore) 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria. Catanzaro, lì 19 giugno 2012 Scopelliti

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8 MODALITÀ PER LE INSERZIONI Il prezzo degli annunzi da inserire nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria è di euro 2 per ciascuna linea di scrittura o frazione o di un massimo di sei gruppi di cifre per ogni linea dell annunzio originale comunicato per la inserzione. Ogni linea di scrittura dell originale non può contenere in ogni caso più di 28 sillabe. Tali annunzi debbono essere scritti in originale su carta legale del valore corrente ed ogni copia su carta uso bollo (stesse caratteristiche dovranno avere anche i testi scritti con computer al fine di poterne stabilire la giusta tariffa), salvo quelli pubblicati nell interesse esclusivo dello Stato o della Regione per i quali è prescritto l uso della carta uso bollo sia per l originale che per la copia. Per questi e per gli altri, la cui gratuità è dichiarata per legge, è accordata la esenzione dal pagamento di ogni diritto per l inserzione. Il testo dell inserzione, riprodotto a mezzo di computer, ai fini dell individuazione della tariffa, dovrà essere redatto su righe aventi la medesima estensione della carta bollata. I prospetti e gli elenchi contenenti cifre, vengono riprodotti, compatibilmente con le esigenze tipografiche, conformemente al testo originale, sempre con un massimo di sei gruppi per ogni linea del testo originale. Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente postale n intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento e n. d inserzione. L Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione. AVVISO AGLI INSERZIONISTI Tutti gli avvisi dei quali si richiede la pubblicazione devono pervenire alla Direzione del Bollettino Ufficiale, inviati per posta o presentati a mano, almeno dieci giorni prima di quello della pubblicazione della puntata nella quale si vuole siano inseriti. Gli ordinativi pervenuti in ritardo verranno inseriti nel numero ordinario immediatamente successivo. Gli stessi devono riportare, in calce all originale, la firma per esteso della persona responsabile, con l indicazione, ove occorra, della qualifica o carica sociale. Le generalità del firmatario devono essere riportate scritte a macchina o stampatello. In caso contrario, non si assumono responsabilità, per l eventuale inesatta interpretazione. Se l annunzio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento). Se invece, la richiesta viene fatta presso gli Uffici della Direzione da apposito incaricato, quest ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere l inserzione. Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall Autorità competente. Tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità. Vendita: fascicolo ordinario di Parti I e II costo pari ad c 2,00; numero arretrato c 4,00; fascicolo di supplemento straordinario: prezzo di copertina pari ad c 1,50 ogni 32 pagine. fascicolo di Parte III costo pari ad c 1,50; numero arretrato c 3,00. Prezzi di abbonamento: Parti I e II: abbonamento annuale c 75,00; Parte III: abbonamento annuale c 35,00. Condizioni di pagamento: Il canone di abbonamento deve essere versato a mezzo di conto corrente postale n intestato al «Bollettino Ufficiale della Regione Calabria» Catanzaro, entro trenta giorni precedenti la sua decorrenza specificando nella causale, in modo chiaro, i dati del beneficiario dell abbonamento cognome e nome (o ragione sociale), indirizzo completo di c.a.p. e Provincia scritti a macchina o stampatello. La fotocopia della ricevuta postale del versamento del canone di abbonamento, deve essere inviata all Amministrazione del B.U.R. - Calabria Via Orsi Catanzaro. I fascicoli disguidati saranno inviati solo se richiesti alla Direzione del Bollettino Ufficiale entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione. Editore: REGIONE CALABRIA AUT. TRIBUNALE CATANZARO N. 31/1994 Direttore responsabile: LUIGI ROSARIO STANIZZI Stampa: ABRAMO Printing & Logistics S.p.A. Località Difesa - Zona Industriale - Caraffa di Catanzaro (CZ)

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