BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA

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1 Poste Italiane - Spedizione in a.p. Tab. D Aut. DCO/DC - CZ/038/2003 valida dal 4 febbraio 2003 Supplemento straordinario n. 2 al n. 14 dell 1 agosto 2005 PartiIeII-Anno XXXVI REPUBBLICA ITALIANA BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA Catanzaro, giovedì 11 agosto 2005 DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE CATANZARO, VIALE DE FILIPPIS, 98 (0961) Il 1 o eil16diogni mese: Le edizioni ordinarie del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria sono suddivise in tre parti che vengono così pubblicate: PARTE PRIMA ATTI DELLA REGIONE Leggi Regolamenti Statuti SEZIONE I SEZIONE II Decreti, ordinanze ed atti del Presidente della Giunta regionale Deliberazioni del Consiglio regionale Deliberazioni della Giunta regionale Deliberazioni o comunicati emanati dal Presidente o dall Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Comunicati di altre autorità o uffici regionali PARTE SECONDA ATTI DELLO STATO E DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI SEZIONE I Provvedimenti legislativi statali e degli organi giurisdizionali che interessano la Regione SEZIONE II Atti di organi statali che interessano la Regione Circolari la cui divulgazione è ritenuta opportuna e gli avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti della Regione Ordinariamente il venerdì di ogni settimana PARTE TERZA ATTI DI TERZI Annunzi legali Avvisi di concorso

2 Supplemento straordinario n. 2 al B. U. della Regione Calabria - PartiIeII-n.14dell 1 agosto 2005 SOMMARIO PARTE PRIMA SEZIONE II DECRETI DEI DIRIGENTI DELLA REGIONE CALABRIA PARTE PRIMA SEZIONE II DECRETI DEI DIRIGENTI DELLA REGIONE CALABRIA DECRETO n dell 8 agosto 2005 DIPARTIMENTO n. 5 «Organizzazione, Personale, Logistica e Servizi Operativi» DECRETO n dell 8 agosto 2005 DIPARTIMENTO N. 5 «Organizzazione, Personale, Logistica e Servizi Operativi» Accoglimento delle proposte di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti regionali Dirigenti e non avanzate ai sensi della Legge regionale n. 8 del 2/3/2005 articolo 7. Determinazione dei contingenti di cessazione dello stesso personale Accoglimento delle proposte di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti regionali Dirigenti e non avanzate ai sensi della Legge regionale n. 8 del 2/3/2005 articolo 7. Determinazione dei contingenti di cessazione dello stesso personale IL DIRIGENTE GENERALE VISTO il Decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni. VISTO il D.P.G.R n.354 del 24/6/1999 e successive modificazioni ed integrazioni. VISTA la L.R. 2 marzo 2005, n. 8, relativa al collegato alla manovra finanziaria regionale per l anno 2005, mediante la quale il Consiglio Regionale ha dettato, fra l altro, norme volte ad incentivare l esodo del personale dipendente, «al fine di accelerare il processo di riorganizzazione dell Amministrazione regionale, anche a seguito del trasferimento di funzioni e compiti in attuazione delle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127», ed ai sensi della Legge regionale 7/8/2002 n. 31. CONSIDERATO che le disposizioni, contenute nell articolo 7 della suddetta Legge regionale 2 marzo 2005, n. 8, riguardano sia il personale con qualifica di dirigente che il personale appartenente alle varie categorie, dalla A alla D, che sia titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la Regione Calabria e sia in servizio da almeno due anni, determinati alla data di scadenza della presentazione della proposta di risoluzione del rapporto di lavoro, fissata al 7 giugno CHE l istituto contrattuale al quale la norma fa riferimento, al fine di consentire l esodo del personale, è la «Risoluzione Consensuale», disciplinato dall art. 17 del C.C.N.L. del 23/12/99, del comparto Regioni-Autonomie locali, della separata Area della Dirigenza, istituto contrattuale, non previsto dal C.C.N.L. del personale appartenente alle categorie dalla A alla D, al quale, tuttavia, tale istituto viene esteso in forza delle disposizioni di cui all art. 7 della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8. CHE il comma 7 del citato articolo 7 l.r. 8/2005, autorizza la G.R. ad emanare apposite direttive per l applicazione delle nuove norme, ivi comprese quelle relative ad un eventuale scaglionamento dell esodo dei dipendenti, per inderogabili esigenze di servizio e, comunque, non posteriormente al 1 gennaio VISTA la delibera di Giunta Regionale n.532 del 30 maggio 2005 relativa alla definizione dei «criteri applicativi della legge regionale n.8 del 2 marzo 2005, articolo 7 nella quale vengono

3 Supplemento straordinario n. 2 al B. U. della Regione Calabria - PartiIeII-n.14dell 1 agosto stabilite le procedure che il Dipartimento al Personale dovrà seguire per la definizione del contingentamento dei dipendenti, distribuito per scaglioni mensili a far data dal 1 settembre 2005 e fino al 1 gennaio PRESO ATTO che, alla data del 30 giugno 2005 sono state presentate n. 625 istanze di cui n. 591 dipendenti e n. 34 dirigenti, tutte finalizzate all ottenimento dei benefici di cui alla l.r. 8/2005 e che già n. 43 unità di personale sono cessate dal servizio a far data dal 1 luglio 2005, in quanto non verificatesi, per questi ultimi, le esigenze di servizio necessarie per il differimento della data di cessazione stabilita dalla citata legge regionale n. 8/2005. CONSIDERATO che, al fine di verificare l esistenza di inderogabili esigenze di servizio che non permettono la cessazione del personale alla prima data fissata dalla legge regionale 8/2005, sono stati richiesti i relativi pareri a tutti i Dirigenti Generali dei Dipartimenti regionali, presso cui presta servizio il personale interessato all esodo, fissando all 11 luglio 2005 il termine ultimo per le risposte, anche anticipate via fax. ACQUISITE, a tutto il 4/8/2005, le comunicazioni dei vari dipartimenti in merito alla sussistenza, o meno, delle indifferibili esigenze di servizio, per cui si sono registrate le indicazioni relative alle date di cessazione dei dipendenti e dirigenti interessati. DATO ATTO che il competente Settore Previdenziale del Personale ha istruito i fascicoli di tutto il personale, Dirigente e non, che ha avanzato istanza di cessazione ai sensi della più volte citata legge regionale n.8/2005 per cui, in applicazione dei criteri fissati dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 532 del 30 maggio 2005, sono stati predisposti i contingenti del personale secondo le priorità derivanti: Dalle esigenze di servizio rappresentate dai Dirigenti dei Dipartimenti presso cui prestano servizio i dipendenti interessati all esodo; Dalla anzianità contributiva maturata, da ognuno di essi, alla data del 30 giugno 2005; Dalla età minima utile ai sensi delle disposizioni per il collocamento in quiescenza, secondo la normativa vigente ed ampiamente richiamata nell atto di G.R. n. 532/2005; per come indicato nella seguente tabella: Quadro riepilogativo cessazioni Mese Dirigenti Dipendenti Totale Luglio Settembre Ottobre Mese Dirigenti Dipendenti Totale Novembre Dicembre Gennaio Totali DATO, ancora, atto che, per come indicato al punto 5 della delibera di G.R. n. 532/2005, la risoluzione consensuale è perfezionata con la sottoscrizione di apposito contratto fra le parti, Amministrazione Regionale e Dipendente, contratto di cui si allega specifico schema, completo di prospetto contabile illustrante le indennità liquidiabili per la cessazione anticipata dal servizio. DECRETA Per quanto in premessa specificato, che si intende integralmente trascritto: Diaccogliere le proposte di cessazione del rapporto di lavoro del personale che ne ha avanzato richiesta e che è già cessato dal servizio a far data dal 1 luglio 2005 per come indicato nella allegata tabella; Diaccogliere le proposte di cessazione del rapporto di lavoro ed approvare i contingenti del restante personale, suddivisi per mese di cessazione, a far data dal 1 settembre 2005 e fino al 1 gennaio 2006, per come indicato nelle cinque allegate tabelle descrittive; Diapprovare l allegato schema di contratto di risoluzione consensuale, completo di prospetto contabile illustrante le indennità liquidabili, che dovrà essere sottoscritto dalle parti prima della cessazione effettiva e che esplicherà immediata efficacia al momento di sottoscrizione stessa; Didelegare il Dirigente del Settore Previdenziale di questo Dipartimento, in caso di assenza o impedimento di questo Dirigente Generale, alla stipula dei contratti di risoluzione consensuale; Didare mandato, al competente Settore Previdenziale del Dipartimento, al completamento dell istruttoria delle pratiche di cessazione, autorizzando la costituzione di apposito gruppo di lavoro, la cui spesa graverà sul capitolo del bilancio regionale indicato nell atto di g.r. n. 532/2005. Dipubblicare integralmente il presente atto sul B.U.R.C. e di disporne la notifica a tutti i Dipartimenti della Amministrazione Regionale. Catanzaro, lì 8 agosto 2005 Il Dirigente Generale Prof. Giuseppe Fragomeni

4 Supplemento straordinario n. 2 al B. U. della Regione Calabria - PartiIeII-n.14dell 1 agosto 2005

5 Supplemento straordinario n. 2 al B. U. della Regione Calabria - PartiIeII-n.14dell 1 agosto

6 Supplemento straordinario n. 2 al B. U. della Regione Calabria - PartiIeII-n.14dell 1 agosto 2005

7 Supplemento straordinario n. 2 al B. U. della Regione Calabria - PartiIeII-n.14dell 1 agosto

8 Supplemento straordinario n. 2 al B. U. della Regione Calabria - PartiIeII-n.14dell 1 agosto 2005

9 Supplemento straordinario n. 2 al B. U. della Regione Calabria - PartiIeII-n.14dell 1 agosto

10 Supplemento straordinario n. 2 al B. U. della Regione Calabria - PartiIeII-n.14dell 1 agosto 2005

11 Supplemento straordinario n. 2 al B. U. della Regione Calabria - PartiIeII-n.14dell 1 agosto

12 Supplemento straordinario n. 2 al B. U. della Regione Calabria - PartiIeII-n.14dell 1 agosto 2005

13 Supplemento straordinario n. 2 al B. U. della Regione Calabria - PartiIeII-n.14dell 1 agosto

14 Supplemento straordinario n. 2 al B. U. della Regione Calabria - PartiIeII-n.14dell 1 agosto 2005

15 Supplemento straordinario n. 2 al B. U. della Regione Calabria - PartiIeII-n.14dell 1 agosto

16 Supplemento straordinario n. 2 al B. U. della Regione Calabria - PartiIeII-n.14dell 1 agosto 2005

17 Supplemento straordinario n. 2 al B. U. della Regione Calabria - PartiIeII-n.14dell 1 agosto REGIONE CALABRIA Giunta Regionale Dipartimento Organizzazione, Personale Logistica e Servizi Operativi CONTRATTO DI RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 2 MARZO 2005 Visto l art. 7 della L.R. 2 marzo 2005 n.8. Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 maggio 2005, n. 532, avente ad oggetto: «Criteri applicativi della L.R. n. 8 del 2 marzo 2005, art. 7». Vista la proposta di risoluzione del rapporto di lavoro presentata in data... dal / dalla dipendente/dirigente Sig...., in servizio presso l Ufficio..., appartenente alla categoria...; Visto il D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni. Visto il decreto del D.G. del Dip. Personale n.... del... con cui sono state accolte le proposte di risoluzione anticipata dal rapporto di lavoro dei dipendenti e dirigenti interessati e con il quale sono stati definiti i contingenti delle cessazioni alle rispettive date; TRA L Amministrazione Regionale C.F.: , rappresentata, ai fini del presente atto del Dirigente... nato il... (giusta delega Generale del Dipartimento Organizzazione e Personale n.... del..., Dott.... E Il/La Sig , dipendente della Regione Calabria con contratto a tempo indeterminato, quale Dirigente di.../ appartenente alla caetgoria «...», C.F.:...; SI STIPULA IL PRESENTE CONTRATTO DI RISOLUZIONE CONSENSUALE TRA LE PARTI: Art. 1 La sottoscrizione del presente contratto, di risoluzione consensuale, determina la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra il Sig.... elaregione Calabria, a far data dal... con espressa rinuncia da parte del dipendente dei termini di preavviso previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, attualmente vigente. Art. 2 Il/La Sig dichiara di approvare espressamente il disposto di cui al comma 5 dell art. 7 della L.R. 8 marzo 2005: «Non saranno riconosciute in nessun caso somme aggiuntive a titolo di ferie non godute durante il periodo di permanenza in servizio». Art. 3 Il/La Sig dichiara di essere a conoscenza che non potrà essere riammess... in servizio in analogia a quanto previsto dall art. 132, comma 4, del D.P.R. 10 ottobre 1957, n.3; Art. 4 Il/La Sig dichiara altresì di essere a conoscenza che non potrà istaurare con l Amministrazione Regionale e con gli Enti strumentali da essa dipendenti, incarichi professionali a qualunque titolo, per la durata di almeno 5 (cinque) anni dalla data di cessazione del rapporto di servizio, secondo il disposto di cui all art.7, comma 8, della L.R. 2 marzo 2005 n.8. Art. 5 Giusta previsione dell art. 7, comma 1, della L.R. 2 marzo 2005 n.8 al, Sig.... compete una indennità pari a n. (...) mensilità, calcolata sulla retribuzione spettante e corrisposta alla data del 30 giugno 2005, consistente in euro lorde..., secondo le disposizioni e le modalità di cui al punto 11 delle Direttive impartite dalla Giunta Regionale con l atto deliberativo n. 532 del 30 maggio 2005 e per come indicato nella scheda di calcolo denominata allegato «A». Art. 6 Al Sig.... giusta comma 4 dell art. 7 della L.R. 2 marzo 2005 n.8, compete una ulteriore indennità supplementare pari a n.... (...) mensilità, calcolata sulla retribuzione spettante e corrisposta alla data del 30 giugno 2005, consistente in euro lorde..., secondo le disposizioni e le modalità di cui al punto 11 delle Direttive impartite dalla Giunta Regionale, con l atto deliberativo n. 532 del 30 maggio 2005 e per come indicato nella scheda di calcolo denominata allegato «A». Art. 7 Le indennità supplementari di cui ai precedenti punti 5 e 6 saranno, come da richiesta, corrisposte in n.... (...) quote annue di pari importo; le quote annue, suddivise in due rate semestrali saranno corrisposte entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di ogni anno finanziario, a decorrere dal secondo semestre dell anno La prima rata in assoluto, sarà pagata entro il primo semestre successivo alla data di cessazione dal servizio. Art. 8 Le indennità di cui ai precedenti artt.5 e 6 sono assoggettate ai fini fiscali, in analogia a quanto disposto dal D.P.R. n.917/1986 e successive integrazioni e modificazioni, a tassazione separata con l applicazione di una aliquota pari alla metà di quella applicata all indennità di fine servizio, secondo quanto stabilito dell articolo 17 del D.P.R. n. 917/86, richiamato al punto 14 dell atto della Giunta Regionale n. 532 del 30 maggio Art. 9 Le indennità di cui ai precedenti artt. 5 e 6 potranno essere integrate soltanto per effetti di quanto stabilito al punto 12 dell atto di Giunta Regionale n. 532 del 30 maggio 2005; Art. 10 Per tutto quanto non espressamente disciplinato e regolamentato nel presente contratto, valgono le norme della L.R. n. 8 del 2 marzo 2005 e le direttive impartite dalla Giunta Regionale con atto n. 532 del 30 maggio Letto, confermato e sottoscritto. Catanzaro, lì...: IL DIPENDENTE IL DIRIGENTE

18 Supplemento straordinario n. 2 al B. U. della Regione Calabria - PartiIeII-n.14dell 1 agosto 2005

19 Vendita: fascicolo ordinario di PartiIeIIcosto pari ad c 2,00; numero arretrato c 4,00; fascicolo di supplemento straordinario: prezzo di copertina pari ad c 1,50 ogni 32 pagine; fascicolo di Parte III costo pari ad c 1,50; numero arretrato c 3,00. Prezzi di abbonamento: PartiIeII: abbonamento annuale c 75,00; Parte III: abbonamento annuale c 35,00. Condizioni di pagamento: Il canone di abbonamento deve essere versato a mezzo di conto corrente postale n intestato al «Bollettino Ufficiale della Regione Calabria» Catanzaro, entrotrenta giorni precedenti la sua decorrenza specificando, nella causale, in modo chiaro, i dati del beneficiario dell abbonamento cognome e nome (o ragione sociale), indirizzo completo di c.a.p. e Provincia scritti a macchina o stampatello.la fotocopia della ricevuta postale del versamento del canone di abbonamento, deve essere inviata all Amministrazione del B.U.R. - Calabria Viale De Filippis, Catanzaro. I fascicoli disguidati saranno inviati solo se richiesti alla Direzione del Bollettino Ufficiale entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione. Editore: REGIONE CALABRIA AUT. TRIBUNALE CATANZARO N. 31/1994 Direttore responsabile: Dott. OLDANI MESORACA Redattore: FRANCESCO LE PERA Stampa: GRAFICHE ABRAMO S.p.A. CATANZARO

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